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Decisione

52.2021.26

Multa per infrazione alla LEPICOSC - lavori preparatori e responsabilità dell'impresa generale

28 febbraio 2022Italiano18 min

i lavoratori controllati in dogana avevano riferito che altre due persone sarebbero

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.26

Lugano

28

febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 18 gennaio

2021 della

RI

1

contro

la decisione del 3 dicembre 2020 della Commissione

di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione

di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale

della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500), con la quale è

stata inflitta all'insorgente una multa di fr. 3'000.-;

ritenuto, in

fatto

A. La RI 1 è una società

iscritta all'albo delle imprese di costruzione. In qualità di impresa generale,

essa ha eseguito, a partire dal 2018, l'edificazione un complesso residenziale

composto da cinque palazzine sul mappale __________ di __________.

B. a. Il 27 agosto 2020

le Guardie di confine hanno richiesto l'intervento dell'Associazione interprofessionale

di controllo (AIC) presso il valico di Brogeda, poiché erano stati fermati tre operai

provenienti dalla __________ che avevano dichiarato di essere diretti al sopracitato

cantiere di __________ per eseguire dei lavori edili, senza disporre tuttavia

della documentazione necessaria per i lavoratori distaccati. Gli ispettori

dell'AIC si sono poi recati anche sul mappale __________ di __________ dato che

Fatti

i lavoratori controllati in dogana avevano riferito che altre due persone sarebbero

state lì presenti per iniziare i lavori. Sul cantiere l'AIC ha infatti rilevato

la presenza di due persone identificatesi quali co-titolari della ditta M__________

Ltd di __________. Questi ultimi hanno affermato che erano giunti per la prima

volta sul cantiere il giorno precedente (26 agosto 2020) per lo scarico di

attrezzature/macchinari e con l'intenzione di procedere in seguito con

l'implementazione dei lavori consistenti nella realizzazione di circa 6'000 m2

di betoncini di sottofondo. Hanno poi dichiarato che i tre operai fermati in

dogana sarebbero stati notificati in giornata in vista dell'inizio dei lavori

previsto per il giorno seguente. Hanno infine precisato che la M__________ Ltd aveva

ricevuto l'appalto dalla G__________ SA di __________. L'incarto è quindi stato

trasmesso alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della LEPICOSC

(CV-LEPICOSC) per le valutazioni del caso.

b. Il 3 settembre 2020 la CV-LEPICOSC ha anch'essa esperito un sopralluogo sul

cantiere in oggetto. In tale occasione erano presenti unicamente operai della RI

1 e della E__________ Sagl, società quest'ultima iscritta all'albo quale

operatore specialista e incaricata dall'impresa generale dell'esecuzione dei

betoncini. Durante il controllo un tecnico della RI 1 ha spiegato all'ispettore

LEPICOSC che, giunti alla fase di esecuzione delle cappe di sottofondo, era

loro intenzione subappaltare tali opere alla E__________ Sagl, ditta con cui

l'impresa generale collabora abitualmente. Tuttavia, su richiesta del committente,

la RI 1 ha preso contatto con la ditta A__________ SA di __________.

Quest'ultima, dopo aver assicurato di essere idonea all'esecuzione dei lavori,

ha presentato un'offerta con un prezzo forfettario di circa fr. 23/24.- al m2,

sulla base della quale la RI 1 le ha subappaltato l'esecuzione di 3'000 m2

dei 6'000

m2 previsti, per un importo di circa fr. 70'000.- (costo calcolato

sulla base dei predetti prezzi unitari). Il 27 agosto 2020 tuttavia, visto

l'intervento dell'AIC e atteso che gli operai controllati non erano

riconducibili alla A__________ SA, la RI 1 li avrebbe allontanati dal cantiere.

c. Il 17 settembre 2020 la Commissione, considerato che le opere relative alle

cappe di sottofondo (betoncini) - per costo e importanza - erano lavori soggetti

alla LEPICOSC e atteso che né la A__________ SA né la M__________ Ltd

risultavano all'epoca iscritte, ha notificato alla RI 1 l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi

confronti e, preso atto delle osservazioni da questa inoltrate, con risoluzione

del 3 dicembre 2020 gli ha inflitto una multa di fr. 3'000.- per violazione

dell'art. 4 LEPICOSC e meglio per aver appaltato l'esecuzione dei betoncini

alla A__________ SA, nonostante questa non fosse iscritta all'albo. Anche nei

confronti della A__________ SA è stato aperto un procedimento disciplinare, a

seguito del quale è stata inflitta a tale ditta una multa di fr. 3'000.- per

aver ulteriormente subappaltato l'esecuzione dei betoncini ad una società non

autorizzata ad eseguire tali lavori, e meglio la M__________ Ltd.

C. Avverso la decisione che

le infligge la multa, la RI 1 insorge ora dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Essa contesta

la propria responsabilità sostenendo, in sintesi, di non aver mai deliberato

alla A__________ SA l'esecuzione delle cappe di sottofondo per un valore

pari o superiore alla soglia di legge di fr. 10'000.- e che l'inizio dei lavori

- di fatto mai avvenuto - fosse subordinato alla consegna da parte della A__________

SA della documentazione attestante la sua idoneità al lavoro.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto

necessario, riprese in seguito.

E. In sede di replica e

di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte

argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La

legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 16 cpv. 1 e

art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo

stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività

è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori

specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4

cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di

lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente

semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari

conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature

importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono

considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non

superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite

è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC,

il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori

specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo

di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti

edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della

sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui

contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano

l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d)

nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di

determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio del 30 agosto 1988

[n. 3344] del Consiglio di Stato concernente

la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF

2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può

essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv.

2.

RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita

dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la

radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli

abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori,

di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).

2.2

Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989,

emerge che tali norme sono state volute per ovviare

alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali

delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e

privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la

collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da

opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata

proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o

organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un

albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte

avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion

fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che

potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle

costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi

citati).

Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per

tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate

dalla legge, solo le imprese iscritte all'albo possono eseguire lavori edili e

del genio civile.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente ritiene che non vi sia stata alcuna

violazione dell'art. 4 LEPICOSC. Sostiene di non aver stipulato nessun

contratto di subappalto con la A__________ SA per un importo pari o maggiore a

fr. 10'000.- e che l'esecuzione dei lavori non è di fatto mai iniziata. Con la

predetta ditta, indicatale dal suo committente, sarebbero stati fissati - in

via preliminare - unicamente i prezzi unitari per un'esecuzione parziale dei

lavori con l'intento di testare la A__________ SA; l'offerta del 29 luglio 2020

firmata dalla ricorrente infatti non indica alcun quantitativo e l'insorgente

contesta di aver deliberato l'esecuzione di 3'000.- m2 di betoncini

e di conseguenza l'importo di fr. 70'000.- dedotto dalla CV-LEPICOSC.

L'installazione delle macchine invece, unica operazione svolta sul cantiere

dalla A__________ SA quantificabile in circa fr. 1'000.-/1'500.-, non è

comunque stata retribuita. L'inizio dei lavori era ad ogni modo subordinato

alla consegna della documentazione necessaria comprovante l'idoneità della

ditta all'esecuzione delle opere, nonché alle ulteriori indicazioni per

l'allestimento del contratto. Conferma che le due persone rilevate sul cantiere

dall'AIC il 27 agosto 2020 si erano già presentate il giorno precedente, annunciandosi

al capo cantiere come ditta A__________ SA, per visionare i lavori da eseguire

e effettuare misurazioni; dopo il controllo dell'AIC, atteso che i lavoratori

controllati risultavano riconducibili alla M__________ LTD, ditta sconosciuta

alla ricorrente, questi sono stati subito allontanati dal cantiere.

3.2

3.2.1

Anzitutto va osservato che non v'è dubbio che i lavori in questione, e

meglio l'esecuzione di sottofondi flottanti per circa 6'000 m2 nell'ambito

della costruzione a nuovo di cinque palazzine, rientrino - sia per costo sia

per importanza - nel campo di applicazione della LEPICOSC, ciò che invero

neanche l'insorgente contesta. Considerato il divieto di suddividere in lotti

l'esecuzione dei lavori al fine di sottrarli all'applicazione della legge (art.

8.

cpv. 2 RLEPICOSC), sebbene dal profilo organizzativo l'esecuzione di un

intervento edile possa essere affidato a più ditte, qualora si tratti di opere

che, nel loro insieme, per ampiezza e costo superano la soglia di legge, solo

le ditte iscritte all'albo possono effettuare i lavori da capomastro o da

operatore specialista (STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid. 4.3; per un

esempio riferito alla legge prima della revisione del 1° gennaio 2014: STA

52.2007.57

del 4 maggio 2007 consid. 3.2). In questo senso poco importa che,

come sostiene la ricorrente, non sia stato concluso alcun contratto con la A__________

SA per un importo pari o superiore a fr. 10'000.-. Data l'importanza e

l'ampiezza dei lavori, una ditta non iscritta all'albo almeno quale operatore

specialista non poteva eseguire nessuna opera edile sul cantiere, nemmeno

parziale o in prova e neppure contenendo i costi al di sotto delle soglie di

legge, atteso che determinante per la LEPICOSC è il valore dell'intera opera.

Ciò detto, va osservato che sia la ricorrente sia l'autorità di vigilanza si

concentrano sull'esistenza o meno di un contratto di subappalto tra la RI 1 e

la A__________ SA, rispettivamente sull'assegnazione dei lavori di

sottopavimentazione. Tuttavia, ai fini della LEPICOSC, e di riflesso del regime

sanzionatorio da questa istituito, non è determinante se e quali contratti

siano stati stipulati tra i vari partecipanti ad un intervento edile, questioni

che attengono unicamente al diritto civile e che esulano dal contesto - di

diritto pubblico - in cui la LEPICOSC s'inscrive. L'unica questione dirimente

per stabilire se vi sia stata una violazione dell'art. 4 LEPICOSC è quella di

sapere se dei lavori edili soggetti alla LEPICOSC siano stati eseguiti da

operai riconducibili a ditte non autorizzate. L'infrazione quindi può dirsi

realizzata unicamente se i lavori soggetti ad autorizzazione vengono almeno

iniziati, a prescindere da quelle che sono

dal profilo giusprivatistico le relazioni contrattuali che intercorrono tra i

differenti soggetti, poiché è solo in quel momento che si concretizza la messa

in pericolo astratta che la specifica legislazione sanziona.

Ora in concreto, dagli atti all'incarto emerge che né la A__________ SA né la M__________

LTD hanno eseguito le cappe di sottofondo sul cantiere di __________, che sono

invece state interamente realizzate da una ditta autorizzata, la E__________

Sagl. Tra il 26 e il 27 agosto 2020, prima dunque dell'intervento dell'AIC sul

cantiere che ha poi determinato la fine dei rapporti tra la ricorrente e la A__________

SA, sono state eseguite delle misurazioni e sono stati scaricati e installati i

macchinari necessari all'esecuzione dei betoncini (cfr. verbale di controllo

cantiere n. 2020-16 del 3 settembre 2020 della CV-LEPICOSC, rapporto di

ispezione n. 002/159/2020 del 31 agosto 2020 dell'AIC, replica del 12 marzo

2021.

pag. 3). La CV-LEPICOSC ritiene che i lavori siano pertanto iniziati il 26

agosto 2020 con la posa delle installazioni necessarie e che, senza

l'intervento dell'AIC, le opere sarebbero state eseguite in violazione della

LEPICOSC. Tale posizione va condivisa.

In primo luogo va considerato che l'adeguata predisposizione del cantiere è

presupposto imprescindibile per la corretta esecuzione di un'opera edile.

Quando l'intervento in programma è soggetto alla LEPICOSC, appare del tutto

conforme allo scopo della specifica legislazione pretendere che anche i lavori

preparatori necessari per la realizzazione materiale dell'opera (tra cui la

verifica delle misure di sicurezza, gli allacciamenti, l'installazione dei

macchinari, il posizionamento dei materiali e l'organizzazione degli spazi di

lavoro e delle vie di accesso) debbano essere svolti da una ditta autorizzata,

che garantisca dunque un'esecuzione a regola d'arte anche di questa fase

preliminare dei lavori.

Seppur vero che il regime autorizzativo qui in esame assoggetta un ventaglio

molto ampio di opere, che posso andare da lavori specifici e puntuali sino a

grandi e complessi interventi edili, e che i lavori preliminari (come ad

esempio l'installazione dei macchinari) possono di conseguenza essere di natura

assai diversa, va tuttavia rilevato che solo i lavori di una certa importanza

sono assoggettati alla LEPICOSC, quelli appunto per i quali si ha bisogno di

precise conoscenze nel ramo e di attrezzature importanti e per i quali quindi

sarà necessario predisporre adeguatamente il cantiere prima di procedere

all'esecuzione materiale. Ne consegue dunque che, dal momento che le opere

superano la soglia di legge, le ditte non iscritte all'albo non possono

eseguire alcun lavoro da capomastro o da operatore specialista, nemmeno

preparatorio.

Tornando al caso in esame, dagli atti ad

incarto e dalle dichiarazioni della stessa ricorrente, si evince che tra il 26

e il 27 agosto 2020 è stata installata l'attrezzatura necessaria all'esecuzione

dei betoncini (quantificata dall'insorgente in circa fr. 1'000.-/1'500.-), ciò

che, come sostiene la CV-LEPICOSC, va identificato come l'inizio dei

lavori. D'altronde il 27 agosto 2020 tre operai erano diretti sul cantiere per eseguire

concretamente i betoncini, lavori che - senza l'intervento dell'autorità -

sarebbero iniziati al più tardi il giorno seguente; si può pertanto

pacificamente ritenere che al più tardi al

27.

agosto 2020 i lavori preliminari di preparazione erano già stati eseguiti. Atteso

che non vi sono dubbi che né la A__________ SA né la M__________ LTD sono iscritte

all'albo, l'installazione dei macchinari è stata eseguita da soggetti non

autorizzati, in violazione dunque all'art. 4 LEPICOSC.

3.2.2

Alla RI 1, che è iscritta all'albo quale impresa di costruzione e pertanto può

eseguire questo genere di opera, viene rimproverato di aver permesso ad una

ditta non autorizzata di eseguire dei lavori in violazione della LEPICOSC.

L'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC stabilisce infatti che il contravventore sia punibile

indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di

progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di

subappaltatore, instaurando così un regime di responsabilità che sanziona non

solo l'impresa che esegue lavori edili senza la necessaria autorizzazione, ma

pure chi, anche solo per negligenza, non verifica che l'esecuzione delle opere

avvenga nel rispetto della LEPICOSC.

Preliminarmente va osservato che, il principio di legalità è applicabile in

materia di sanzioni amministrative sia per quanto attiene alla legalità dell'infrazione (nullum crimen sine lege), sia per

quanto concerne la legalità della pena (nulla poena sine lege). La legge

deve dunque definire l'infrazione rimproverata all'amministrato e deve

prevedere la pena che gli sarà inflitta (Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 1212, pag. 415). Inoltre è ormai opinione

comune sia in dottrina sia in giurisprudenza che per poter essere pronunciata,

una sanzione amministrativa presuppone una colpa da parte dell'amministrato,

che può essere intenzionale o per negligenza (Tanquerel, op.

cit. n. 1214, pag. 415 con numerosi riferimenti). Va poi considerato che

nei casi come quello qui in esame, in cui l'amministrato non è l'autore diretto

dell'infrazione ma la commette per omissione (commissione per omissione o

omissione impropria), per ritenere la sua responsabilità è necessario che egli

si trovasse in una cosiddetta posizione di garante (Garantenstellung). Secondo dottrina e giurisprudenza, questa

sussiste quando l'autore ha per legge, per contratto o per situazione il dovere

di prevenire il verificarsi di un evento suscettibile di pregiudicare un

determinato bene giuridico. L'autore è in questo caso punibile se gli era

oggettivamente possibile intervenire per compiere l'atto richiesto dalle

circostanze (DTF 117 IV 130 consid. 2a, 108 IV 5 consid. 1b e riferimenti ivi

citati; STF 6B_1169/2015 del 23 novembre 2016 consid. 1.3; José Hurtado Pozo/Thierry Godel, Droit

pénal général, III ed., Zurigo 2019, pag. 350 e segg.).

Ora, la RI 1 sostiene che era in attesa di ricevere la documentazione

attestante l'idoneità della ditta al lavoro; pare d'altronde che avesse

segnalato alla A__________ SA la necessità di disporre dell'autorizzazione

LEPICOSC.

Ciò non è tuttavia sufficiente a escludere la sua responsabilità.

L'insorgente era l'impresa generale incaricata dell'intera edificazione delle

cinque palazzine; essa era dunque responsabile di tutte le opere previste e,

più in generale, dell'intero cantiere. Attiva da molto tempo nel settore e di

dimensioni tutt'altro che modeste, è essa stessa iscritta all'albo LEPICOSC in

qualità di impresa di costruzione; ne conosce (rispettivamente ne deve

conoscere) il regime autorizzativo e sa, fatto d'altronde non contestato, che

per cantieri come quello di __________ solo le ditte iscritte all'albo possono

intervenire. In questo senso appare del tutto ragionevole pretendere che

l'impresa generale che esegue lavori soggetti alla LEPICOSC, ed è pertanto

sottoposta al regime autorizzativo, verifichi che le ditte a cui decide di

subappaltare delle opere, e che eseguono quindi in sua vece, dispongano a loro

volta dell'iscrizione all'albo. Va poi considerato che con l'acquisizione di un

appalto generale di questo tipo l'impresa generale si fa carico in sostanza

dell'intero intervento edile, compresa la verifica - in funzione degli stadi di

avanzamento - dell'esecuzione conforme a tutte le prescrizioni legali, tra le

quali la LEPICOSC. Il dovere di agire della ricorrente risultava dunque, oltre

che dagli obblighi legali che la LEPICOSC impone alla ricorrente stessa quando

opera su cantieri di questo livello, anche dalle circostanze di fatto in cui

questo tipo di pattuizione s'inscrive. Nonostante si possa comprendere che

volesse assecondare i desideri del committente principale, spettava a lei

scegliere se e a chi assegnare l'esecuzione dei lavori edili in programma. Essa

d'altronde nemmeno pretende di aver avuto un obbligo in tal senso -

contrattuale o d'altra natura - né che l'eventuale rifiuto di collaborazione

con la A__________ SA avrebbe avuto conseguenze sull'assegnazione dell'appalto

principale (ancor meno visto che l'edificazione era pressoché ultimata).

Non bastava dunque segnalare alla A__________ SA la necessità di disporre

dell'iscrizione all'albo LEPICOSC. Al di là di misurazioni e sopralluoghi,

necessari anche alla negoziazione dei termini contrattuali, la ricorrente non

avrebbe dovuto permettere a persone non riconducibili a soggetti autorizzati di

iniziare l'esecuzione delle opere, segnatamente di installare i macchinari

necessari all'esecuzione delle cappe di sottofondo.

4.

Accertato che la

RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da

verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione

commessa, alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.

La colpa imputabile alla ricorrente in effetti non va certo minimizzata ritenuto

che il costo dell'intero intervento ammontava (come indicato nella domanda di

costruzione) ad oltre fr. 8'000'000.- e la sottopavimentazione andava eseguita

per circa 6'000 m2; la ricorrente è poi attiva nel settore da molto

tempo ed è iscritta all'albo per cui conosce il regime autorizzativo.

Tenuto conto, come d'altra parte fatto dall'autorità di vigilanza, che

l'esecuzione dei betoncini era allo stadio iniziale e che l'irregolarità è

stata di breve durata, questo Tribunale ritiene correttamente commisurata

all'entità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr.

3'000.- inflitta alla ricorrente, medesimo importo della sanzione inflitta alla

A__________ SA.

5.

5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto con

conseguente conferma della decisione qui impugnata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera