Lexipedia

Decisione

52.2021.262

Revoca della licenza di condurre

18 aprile 2023Italiano19 min

effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate -, tale essendo la scelta

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.262

Lugano

18

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 15 giugno

2021 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2440) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 22 gennaio 2021 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre in

prova per la durata di due anni;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, nato il __________

1999, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore in prova (cat. B)

dal 2017.

Studente, non risulta

avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. L'8 maggio 2020, verso le

ore 22.35, RI 1 ha circolato in territorio di __________ (località) alla guida

del veicolo __________ immatricolato __________,

intestato al padre, a una velocità punibile - accertata tramite

rilevamento radar - di 147 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove

vigeva un limite di 50 km/h.

Interrogato dalla Polizia cantonale il 18 maggio 2020 alla presenza del suo

patrocinatore, il conducente - che ha dato atto di conoscere la strada in

questione - ha sostenuto di essersi reso conto di “andare forte” ma di avere

creduto di avere raggiunto al massimo i 100 km/h. Ha comunque espressamente

accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità.

b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 3 luglio 2020 la Sezione

della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue

osservazioni (con le quali si è sostanzialmente limitato a chiedere la

sospensione della procedura in attesa dell'esito del procedimento penale), il 30

luglio 2020 l'autorità dipartimentale, sospettando seriamente una sua

inidoneità caratteriale alla guida, gli ha revocato la patente in prova a

titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato,

ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di

uno psicologo del traffico. Tale decisione, resa in base agli art. 15d cpv.

1 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.

c. Con referto del 10

dicembre 2020, lo psicologo del traffico Lorenzo Pezzoli, responsabile

dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI, ha formulato per il conducente

una prognosi favorevole a breve/medio termine, ritenendo comunque che il

tempo che dovrà giocoforza trascorrere in attesa della licenza sarebbe

stato molto importante e utile al consolidamento degli aspetti positivi

emersi durante il colloquio. Ha pertanto ritenuto il conducente idoneo alla

guida, fatta salva l'utilità educativa per lui della misura che dovrà

scontare che andrà a rinforzo dei buoni proposito e del positivo riorientamento.

d. Preso atto delle

conclusioni della perizia specialistica, con decisione del 22 gennaio 2021 la

Sezione della circolazione ha risolto di revocare a RI 1 la licenza di condurre

in prova per la durata di due anni (dal 30 luglio 2020 al 29 luglio 2022 inclusi),

autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali G e M. Il

periodo di prova è inoltre stato prorogato di un anno. La risoluzione è stata adottata

sulla base degli art. 15a cpv. 3, 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2

lett. abis LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC. A un eventuale ricorso è

stato levato l'effetto sospensivo.

C. a. Contro tale provvedimento

il conducente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone in via

principale l'annullamento e la pronuncia di una revoca della durata di sei

mesi. In via cautelare, ha postulato la restituzione dell'effetto sospensivo al

gravame e chiesto che la decisione di merito fosse adottata dopo l'entrata in

vigore della revisione della LCStr attualmente in discussione.

b. Con risoluzione del 3 marzo 2021 il Presidente del Governo ha parzialmente

accolto l'istanza, restituendo l'effetto sospensivo all'impugnativa. Ha invece

respinto la richiesta di sospensione dell'emanazione della decisione di merito.

c. Con giudizio del 12 maggio 2021, l'Esecutivo cantonale ha confermato il

provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.

Rilevato come i fatti fossero incontestati, ha anzitutto appurato la

sussistenza di un'infrazione grave ex art 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Ha quindi

ritenuto adempiute le condizioni oggettive e soggettive del reato di “pirateria

della strada” ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, per il quale la Sezione

della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca

della licenza di condurre della durata minima di due anni. Ha inoltre

categoricamente escluso una sospensione del procedimento in attesa dell'entrata

in vigore dell'ipotetica modifica di legge che ridurrebbe a sei mesi la durata

minima della revoca in caso di “pirateria della strada”, e ciò non soltanto per

motivi legati alla sicurezza del diritto e alla parità di trattamento, ma anche

a fronte dell'incertezza dell'esito del processo di revisione in corso e della

relativa tempistica.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale e la

riduzione a sei mesi della durata della revoca. In ogni caso postula che la procedura

amministrativa sia sospesa fino alla conclusione di quella penale.

Il ricorrente contesta in questa sede l'affidabilità dell'apparecchio radar con

cui è stato effettuato il rilevamento tecnico della velocità. Nega inoltre la

sua volontà a delinquere. Per tali ragioni il suo ricorso non dovrebbe essere

evaso prima di conoscere l'esito del procedimento penale. Allo stesso modo la

procedura amministrativa andrebbe sospesa in attesa della modifica di legge

attualmente in discussione, che prevedrebbe conseguenze meno severe per i

pirati della strada.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del

ricorrente a presentare una replica.

G.

Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte delle assise correzionali ha ritenuto

RI 1 colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai

sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr per avere, ad __________, superato

di 97 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) il vigente limite di 50 km/h,

condannandolo a una pena detentiva di 12

mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni). Nonostante

la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato

ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in

giudicato incontestata.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, di cui è destinatario, è

certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Il ricorrente

chiede di sospendere il procedimento amministrativo in attesa della modifica

della LCStr attualmente in discussione, ritenuto che le nuove norme saranno a

lui più favorevoli.

Ora, è ben vero che il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha avviato la

procedura di consultazione per una revisione parziale della LCStr avente per

oggetto, tra l'altro, l'adeguamento delle misure “Via sicura”. Allo scopo di

migliorare la proporzionalità delle misure adottate per combattere la pirateria

della strada, considerate troppo severe dal Parlamento, il Consiglio federale

ha proposto di lasciare maggiore potere discrezionale alle autorità esecutive e

ai tribunali per valutare le concrete circostanze del singolo caso. A tal fine,

ha proposto di eliminare l'automatismo secondo cui il reato di pirateria della

strada sussiste sempre in presenza di uno degli eccessi di velocità menzionati

nella legge (cfr. art. 90 cpv. 4 LCStr). Ha inoltre proposto di abrogare la

pena detentiva minima di un anno e di ridurre la durata minima del ritiro della

licenza di condurre da 24 a sei mesi. La consultazione si è conclusa il 12

dicembre 2020 e i risultati della stessa sono stati raccolti in un rapporto del

20 maggio 2021. Allo scopo di evitare che la fondazione RoadCross presentasse

il preannunciato referendum contro la revisione di legge inizialmente approvata

dalle Camere, il Parlamento ha tuttavia cambiato rotta. Nella seduta del 1°

marzo 2023 il Consiglio nazionale, aderendo alla posizione adottata dal Consiglio

degli Stati nella seduta del 28 novembre 2022, ha quindi deciso, oltre che di

mantenere la pena detentiva minima di un anno (lasciando tuttavia un maggiore

margine di manovra al giudice penale per tenere conto della colpa del

conducente e semmai scendere sotto tale soglia), di mantenere la revoca della

licenza di condurre minima di 24 mesi (riducibile di 12 mesi al massimo, nel

caso in cui la pena detentiva sia anch'essa stata ridotta; cfr. Bollettino

ufficiale, Consiglio nazionale, Sessione primaverile 2023, 3° seduta, 1° marzo

2023, ore 8.00, oggetto 21.080). Il 17 marzo 2023 hanno avuto luogo le votazioni

finali, in esito alle quali le Camere hanno approvato il progetto di revisione

(cfr. Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, Sessione primaverile 2023, 17°

seduta, 17 marzo 2023, ore 8.00, oggetto 21.080 e Bollettino ufficiale,

Consiglio degli Stati, Sessione primaverile 2023, 13° seduta, 17 marzo 2023,

ore 8.15, oggetto 21.080).

In queste circostanze, già soltanto a fronte dello sviluppo avuto dalla

procedura di revisione, considerata l'entità della condanna pronunciata in sede

penale (cfr. consid. H e 3), la richiesta formulata dal ricorrente di

sospendere l'evasione dell'impugnativa in attesa della modifica di legge volta

a ridurre a sei mesi la durata minima della revoca della patente appare quindi del

tutto priva di fondamento.

3. 3.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente a ordinare la revoca della licenza

di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II

312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo

se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui

non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce

a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio

della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del

caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

3.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi l'8 maggio 2020,

la Corte delle assise correzionali ha condannato RI 1

alla pena detentiva di 12 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni) per avere circolato, ad __________, a 97 km/h (già dedotto

il margine di tolleranza) oltre il limite di 50 km/h, riconoscendolo colpevole

di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e

4 lett. b LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a

cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del

13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11] e 22 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica

stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS 741.21]). La predetta decisione non è

stata contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in

questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti

dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,

questo Tribunale è infatti vincolato agli

accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 16 febbraio

2023. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali

riferite alla bontà del rilevamento tecnico della

velocità e all'entità del relativo eccesso, che sono nel frattempo state

definitivamente confermate in sede penale.

4. 4.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può

nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335

del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli

accadimenti descritti nella sentenza del 16 febbraio 2023 del Tribunale penale

cantonale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi,

soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione

qualificata alle norme della

circolazione di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis

de conduire, Berna 2015, pag. 408 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è

imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi degli art. 16c

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. abis LCStr (Mizel, op.

cit., pag. 408).

4.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali

non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari

comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del

conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono

essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo

per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto

conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del

veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16

cpv. 3 LCStr).

La LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr).

Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr, dopo un'infrazione grave la licenza di condurre è revocata

per almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della

circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un

incidente della circolazione con feriti

gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di

velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non

autorizzate con veicoli a motore; l'articolo 90 cpv. 4 è applicabile.

Quest'ultimo disposto, in effetti,

fissa le soglie di superamento di velocità oltre le quali si realizza il reato

di “pirateria della strada” e si giustifica, dunque, una revoca ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis.

Ciò si avvera quando la velocità massima

consentita è superata:

a. di

almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h

b.

di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h

c.

di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h

d.

di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.

L'art. 16c cpv. 2 lett. abis

LCStr è dunque il corrispettivo amministrativo dell'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr.

sentenza CR.2020.40 del Tribunale cantonale vodese del 16 novembre 2021 consid.

3a). Sotto il profilo oggettivo, quest'ultimo reato presuppone la violazione di

una norma elementare della circolazione (di cui dà una lista non esaustiva) e

la creazione di un forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Il superamento

delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce

sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione

giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio,

inoltre, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio

di causare un incidente con feriti gravi o morti.

Trattasi, tuttavia, di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di

circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui il limite di velocità

superato non aveva quale scopo la sicurezza della circolazione (cfr. DTF 143 IV

508 consid. 1.6; cfr. pure STF 6B_271/2020 del 3 settembre 2020 consid. 3.1).

La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un

reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare

della circolazione nonché al forte rischio di causare un'incidente con feriti

gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 142 IV 137 consid.

3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art.

90 cpv. 4 LCStr adempie di regola anche le condizioni soggettive di detta

infrazione. In tal caso, di regola il conducente ha infatti, da un lato,

l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e, dall'altro,

accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o

morti. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l'esistenza di una presunzione

legale irrefragabile in favore della realizzazione delle condizioni soggettive

di cui al cpv. 3 in caso di eccessi di velocità contemplati dal cpv. 4 lett.

a-d. Ha pertanto ritenuto che il giudice debba conservare un margine di

manovra, seppur limitato, che gli consenta di escludere la realizzazione delle

condizioni soggettive dell'infrazione in presenza di circostanze particolari,

quali un guasto tecnico al veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore

di velocità), una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio), improvvisi

malori (crisi epilettica) o una corsa d'emergenza all'ospedale (cfr. DTF 142 IV

137 consid.10.1, 11.1 e 11.2; cfr. pure STF 6B_271/2020 citata consid. 3.1 e

rif., 6B_931/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3.3). Dalla citata giurisprudenza del Tribunale

federale l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della

licenza di condurre non ha motivo di scostarsi, neppure a fronte della modifica

legislativa in discussione (che non modifica del resto i presupposti dell'infrazione,

ma concede maggiore margine di apprezzamento all'autorità penale riguardo

all'entità della sanzione).

4.3. Nel caso in esame, RI 1 ha circolato, l'8 maggio 2020, all'interno della

località di __________, a una velocità di 147 km/h (già dedotto il margine di

tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 50 km/h, superando così di

ben 97 km/h la velocità massima consentita. Come appena visto, un eccesso di

velocità che oltrepassa la soglia fissata dall'art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr è

sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, a meno

che sussistano circostanze eccezionali atte a rovesciare tale

presunzione. Circostanze che, in concreto, non si avverano. Sono pertanto dati

Fatti

i presupposti oggettivi dell'infrazione (cfr. pure, nello stesso senso, DTF 143

IV 508 consid. 1.7.2).

4.4. Tale eccesso è, di

principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che,

secondo la giurisprudenza federale appena citata, di regola, colui che commette

un eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr ha l'intenzione di

violare una norma elementare della circolazione e accetta di correre il forte

rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Se è ben vero che non

si tratta di una presunzione irrefragabile, è altresì vero che in concreto non

sono date le circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza per

rovesciarla (che nemmeno le autorità penali hanno del resto ravvisato).

4.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va mantenuto lo

schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo

eccesso di 97 km/h laddove il limite vigente è 50 km/h è sufficiente a

considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione

grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv.

2 lett. abis LCStr.

Se ne deve concludere che il provvedimento amministrativo della durata

di due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da

questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al

diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che

corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui

si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. abis

LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe

scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione,

effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate -, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del

21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi

rinvii).

Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il

ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare

con i suoi responsabili un nuovo periodo (che

tenga conto di quello già scontato) di espiazione

della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato

che l'infrazione risale al maggio 2020 e che le revoche d'ammonimento

vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

5. 5.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera