52.2021.27
Permesso per confinanti UE/AELS e permesso di dimora UE/AELS
3 ottobre 2022Italiano28 min
ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.27
Lugano
3
ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 19 gennaio
2021 di
RI
1
RI
2
RI
4
RI
5
RI
6
RI
7
RI
8
RI
3
tutti
patrocinati da PA 1
contro
la risoluzione del 2 dicembre 2020 (n. 6487) del
Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni dell'8 gennaio
2020 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
ha:
revocato il permesso per
confinanti UE/AELS a RI 4 (SIMIC __________), RI 6 (SIMIC __________), RI
7 (SIMIC __________), RI 8 (SIMIC __________);
negato il rinnovo di siffatta autorizzazione a RI 2
(SIMIC __________)
e RI 5 (SIMIC __________);
rifiutato il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio UE/AELS a RI 3 (SIMIC __________) e ai figli __________
e __________ (SIMIC __________ e __________), non rinnovando nel contempo il
loro permesso di dimora UE/AELS unitamente a quello della moglie __________
(SIMIC __________);
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino italiano RI
3 (1975), residente in Provincia di __________, e i connazionali RI 8, RI 4
(1984), RI 2 (1972), RI 5 (1982), RI 6 (1958) e RI 7 (1978), residenti in Provincia
di __________, hanno ottenuto il 4 marzo 2013, rispettivamente, il 13 maggio
2013, 20 maggio 2013, 5 maggio 2014, 1°
luglio 2014, 1° luglio 2017 e 9 novembre
2017, un permesso per confinanti UE/AELS con termine di controllo
fissato per il 3 marzo 2018, rispettivamente
il 12 maggio 2023, 28 febbraio 2022,
4 maggio 2019, 30 giugno 2019, 30
aprile 2022 e 8 novembre 2022, per esercitare un'attività lucrativa
dipendente (RI 3 come montatore
elettromeccanico, RI 8 e RI 4 come elettricisti, RI 2 e RI 7 come manutentori elettromeccanici, RI 5 come
responsabile tecnico e RI 6 al 50% come
consulente) presso la RI 1, società
con sede fino al 3 giugno 2021 in via __________ a __________ presso la
fiduciaria __________. La ditta è attiva nell'acquisto, la vendita,
l'importazione, l'esportazione, il noleggio di materiale per la manutenzione
meccanica, la riparazione e il montaggio di apparecchiature elettromeccaniche.
b. Il 4 luglio 2014, a RI 3, è stato rilasciato
un permesso di dimora UE/AELS con termine di
controllo il 3 luglio 2019 per svolgere la medesima attività sempre presso la
stessa datrice di lavoro. Il 2 giugno 2017 egli è stato raggiunto dalla moglie connazionale
__________ (1975) e dai figli __________ (__________ 2013) e __________
(2010), i quali sono stati posti al
beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, anch'essi con termine di controllo
il 3 luglio 2019, nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Essi si sono
notificati in via __________ a __________.
B. Con sette separate decisioni
dell'8 gennaio 2020, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso
per confinanti UE/AELS a RI 4, RI 6, RI 7
e RI 8, negandone il rinnovo a RI 2 e RI 5, e rifiutato
il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 3 e ai figli __________ e __________,
non rinnovando nel contempo il loro permesso di dimora UE/AELS e quello della
moglie __________. Ha inoltre fissato ai titolari del permesso per
confinanti un termine con scadenza il 7 marzo successivo per cessare la loro
attività lavorativa e alla famiglia RI 3 per
lasciare il territorio svizzero.
Sulla scorta segnatamente
degli accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)
riassunti nel relativo rapporto del 1° aprile 2019, come pure della
documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha rilevato che la RI 1:
non aveva in affitto magazzini, box o altro; non aveva veicoli intestati e un recapito
telefonico fisso a proprio nome; non aveva uffici propri ma soltanto una
postazione in sublocazione per occupare un locale in condivisione con la
fiduciaria __________; durante gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 aveva assunto
diversi dipendenti con attestati di notifica; durante l'anno 2018 e fino al 21
marzo 2019 aveva emesso fatture indirizzate unicamente a una società, la __________
di __________ (prov. di __________). Era inoltre emerso che alcuni dipendenti
assunti con attestati di notifica dalla RI 1 svolgevano un'attività lavorativa
anche presso la __________ Srl con sede a __________ (prov. di __________) e
che RI 5 e RI 6 erano nel contempo dipendenti dell'impresa italiana, di cui RI
6 ne era rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione. La
Sezione della popolazione ha altresì rilevato che il dominio “__________”
risultava di proprietà della fiduciaria __________ e che la RI 1 non disponeva
di un inventario ed era destinataria di fatture inviate dalla __________ Srl.
Oltre a ciò, la __________ Srl aveva fatto capo alla procedura di notifica dal
2014 al 2017, indicando quale indirizzo di contatto e di impiego la __________
SA di __________, nei cui stabili messi a disposizione dalla __________ la RI 1
depositava il materiale necessario per la sua attività. Anche la __________
aveva usufruito della procedura di notifica fino al 2019 indicando il medesimo
indirizzo di contatto e di impiego a __________. Dal 2016 al 2019 pure la RI 1
aveva proceduto a numerose assunzioni d'impiego presso la __________ SA tramite
procedura di notifica.
Ha pertanto ritenuto che la ditta fosse stata creata allo
scopo di eludere le restrizioni imposte dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681)
sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere
riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone
straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della
qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il mantenimento o il rinnovo del
permesso per confinanti rispettivamente il mantenimento del permesso di dimora
UE/AELS e il rilascio di quello di domicilio, non essendo state rispettate. Le decisioni sono state rese sulla base degli art. 7 allegato I ALC, 23
dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e 96 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019
rinominata legge federale sugli stranieri e
la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]), mentre quella concernente i membri
della famiglia __________ anche in virtù degli art. 7 lett. d ALC, 3 e 6
allegato I ALC.
C. Con un unico giudizio del 2
dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni
dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte dalla RI 1
e da RI 4, RI 6, RI 7 e RI 8, RI 2, RI 5 e da RI 3, quest'ultimo in rappresentanza dei figli __________ e __________ e della moglie __________.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la
revoca rispettivamente il rifiuto del rinnovo del permesso per confinanti UE/AELS a questi dipendenti della ditta,
e il diniego del rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo del
permesso di dimora UE/AELS a RI 3 (e, di riflesso, ai figli e alla moglie), in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della
popolazione, considerando in sostanza che la RI 1, benché regolarmente
costituita sul nostro territorio, non esercitava un'attività effettiva in
Svizzera ed era stata fondata per raggirare il nostro ordinamento giuridico ed
eludere le norme sulla libera circolazione delle persone e quelle sui
lavoratori distaccati.
L'Esecutivo cantonale
ha inoltre respinto le censure di violazione del principio della parità di
trattamento e del divieto di discriminazione sollevate dagli interessati.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento, con RI 2 e RI 5 che postulano il rinnovo del permesso per confinanti
UE/AELS e RI 3 quello di dimora UE/AELS.
Sostengono che la
società, la quale paga regolarmente i salari e i contributi sociali e versa
regolarmente l'imposta alla fonte, svolge effettivamente l'attività notificata
nell'ambito di un contratto-quadro con __________ per la gestione e la
manutenzione dell'impianto “Handling” di __________ e di contratti periodici di
manutenzione con la medesima impresa, avvalendosi di collaboratori regolarmente
assunti e facendo capo a personale distaccato in caso di necessità a seconda
della mole di lavoro. Servizio che comprende anche l'acquisto di materiale che
viene utilizzato nello stesso stabilimento in cui viene effettuata la
manutenzione. Siccome i tecnici lavorano in loco, la loro attività di presidio
manutentivo elettromeccanico degli impianti logistici non richiede pertanto l'utilizzo
di magazzini, box o altro. Constestano quindi che la RI 1 sia una società
bucalettere
Anche dinnanzi al Tribunale
lamentano la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto
di non discriminazione, considerando inoltre il provvedimento lesivo del
principio della proporzionalità.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.
F. In fase di replica gli
insorgenti ribadiscono i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il
Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è
espresso.
G. Pendente causa, RI 8 e RI 4 hanno
cessato la loro attività lavorativa presso RI 1.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di
applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm (sulla
legittimazione del datore di lavoro, vedasi la STA n. 52.2011.227 del 21
settembre 2011), è pertanto ricevibile in ordine con le seguenti
precisazioni.
Pendente causa, RI 8 e RI 4 hanno cessato la loro attività
presso RI 1, di modo che il ricorso, nella misura in cui li concerne, va
stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. Per quanto riguarda RI
3, va preso atto che egli non postula più in questa sede il rilascio di un
permesso di domicilio UE/AELS per sé e per i figli, cosicché su tale aspetto la
decisione impugnata è cresciuta in giudicato.
1.2. Entro questi limiti, l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC, direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto
di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Fatti
I ricorrenti, essendo
cittadini italiani e titolari di un documento di legittimazione valido, possono
quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo
bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.
2.2. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata
uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato
ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente
rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità
della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un
anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione
involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego
di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore
di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima
disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il
contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata
non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.
L'art. 7 par. 1 allegato I
ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte
contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte
contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra
parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni
giorno o almeno una volta alla settimana. I
lavoratori frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno
bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità
competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero
dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata
dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale
carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero
dimostri di esercitare un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato l ALC
prevede che la carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che
l'ha rilasciata. l lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità
professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr.
art. 8 par. 1 allegato l ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità
professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di
professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La
mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno
(cfr. art. 8 par. 2 allegato l ALC).
Secondo l'art. 4 cpv. 3
OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e
dell'AELS vale in tutta la Svizzera.
2.3. l lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per
frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di
servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17
segg. allegato l ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio
dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un
servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro
effettivo per anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede
sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come
lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di
servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art.
17 seg. allegato l ALC; cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in:
RtiD II-2020 pag. 336 segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par.
2 allegato l ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale
che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di
prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di
misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le
misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati,
LDist; RS 823.20; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid. 2.1
e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a pubblicazione;
2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le condizioni lavorative e
salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede
all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano
una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un
rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (art. 1
cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte
del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist).
2.4.
2.4.1. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato
delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio
di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS
presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per
confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il
datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e
duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS
apra una filiale in Svizzera (ditta “bucalettere”) al solo scopo di eludere le
restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo
90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale competente
deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura
(team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa
in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai
lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione
d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato
alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022,
n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa
dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire
che le restrizioni previste per i lavoratori
distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione
d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa
dipende in realtà da un datore di lavoro straniero.
Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa
con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato
dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un
permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di
lavoro nel nostro Paese.
2.4.2. Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno
lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di
trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali
istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146
l 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le
autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il
Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro
contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione
adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo
convincente (DTF 146 l 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28 dicembre
2020 consid. 6.3).
2.4.3. Un recapito “bucalettere” si caratterizza per la
mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel
luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente
quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti
altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e
di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere
funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura
costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22
dicembre 2009 consid. 2; CDT n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
2.5. L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di
soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per
frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono
più adempiute le condizioni per il loro rilascio.
Anche in relazione all'applicazione
dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di
abuso di diritto, in presenza del quale il
permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF 2C_1041/2019 del 10
novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5,
2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016
consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando
è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un
rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera
circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di
un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si
richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113
consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii).
3. Come accennato in
narrativa, l'8 gennaio 2020 la Sezione della popolazione ha revocato il
permesso per confinanti UE/AELS a RI 4, RI 6,
RI 7 e RI 8, di cui
beneficiavano per esercitare un'attività lucrativa dipendente per la , ha negato
il rinnovo di siffatta autorizzazione ottenuta per il medesimo scopo a RI 2 e RI 5 ed ha rifiutato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 3, anch'egli
dipendente della ditta, non rinnovando nel contempo il suo permesso di dimora
UE/AELS.
L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che la RI 1 fosse stata
creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC
sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere
riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone
straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della
qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il mantenimento o il rinnovo
del permesso per confinanti, rispettivamente il mantenimento di quello di
dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera e il conseguente rilascio
di quello di domicilio dopo un soggiorno regolare di cinque anni, non essendo
state rispettate.
Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo
avere considerato che la società era stata costituita per raggirare il nostro
ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle
persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli
interessati essendo la ditta italiana __________ Srl.
4. 4.1. RI 3, RI 8, RI 4, RI 2,
RI 5 e RI 6 ed RI 7, hanno ottenuto il 4 marzo 2013, rispettivamente, 13 maggio
2013, 20 maggio 2013, 5 maggio 2014, 1°
luglio 2014, 1° luglio 2017 e 9 novembre
2017, un permesso per confinanti UE/AELS, come detto in precedenza, per esercitare un'attività lucrativa
dipendente (RI 3 come montatore
elettromeccanico, RI 8 e RI 4 come elettricisti, RI 2 e RI 7 come manutentori elettromeccanici, RI 5 come
responsabile tecnico e RI 6 al 50% come
consulente) per la RI 1, società con
sede fino al 3 giugno 2021 in via __________ a __________, presso la fiduciaria
__________.
Secondo l'estratto del registro di commercio la RI 1,
costituita il 21 febbraio 2013, è una società avente quale scopo l'acquisto, la
vendita, l'importazione, l'esportazione, il noleggio di materiale per la
manutenzione meccanica, la riparazione e il montaggio di apparecchiature
elettromeccaniche.
Azionista unica della RI 1 è la società italiana __________ Srl
con sede legale a __________ (prov. di __________) - il cui presidente del
consiglio di amministrazione è RI 6 dal 2006, rappresentante dell'impresa - che
ha quale attività prevalente l'installazione e la riparazione di impianti di produzione,
il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica, l'installazione
e la riparazione di impianti radio TV e elettronici in genere, di impianti di
allarme, impianti telefonici e impianti di telecomunicazione, antenne e
parafulmini (visura ordinaria della Camera di commercio Industria Artigianato
Agricoltura di __________, agli atti).
Sulla scorta segnatamente
degli accertamenti predisposti dall'UIL, riassunti nel relativo rapporto del 1°
aprile 2019, come pure della documentazione acquisita e dopo avere raccolto
informazioni dall'allora amministratore unico con firma individuale della RI 1
e da un'impiegata della fiduciaria __________, l'Autorità dipartimentale ha
rilevato che la società in parola aveva concluso un contratto di sublocazione con
la __________ per l'occupazione di un locale in condivisione, non aveva locato magazzini,
box o altro in quanto l'attività riguardava il presidio di impianti e gli
operai svolgevano l'attività lavorativa in loco. La RI 1 non aveva inoltre
veicoli intestati a proprio nome in quanto, in caso di necessità, i dipendenti
utilizzavano i loro mezzi. L'amministrazione della società veniva svolta da __________,
il quale aveva accettato la carica in virtù di mandato fiduciario e non aveva
mai percepito alcun compenso, occupandosi della gestione delle attività
societarie, con particolare riferimento alla parte contabile ed amministrativa.
È pure emerso come durante il 2018 e fino al 21 marzo 2019 la RI 1 avesse emesso
fatture unicamente ad un cliente, la __________. Durante gli anni 2016, 2017,
2018 e fino al 6 aprile 2019, RI 1 aveva poi assunto parecchi dipendenti con
attestati di notifica. Dai documenti allegati al rapporto risultava in particolare
che nel 2017, 2018 e 2019 la ditta si era avvalsa di 8 lavoratori della __________
Srl e che RI 5 era dipendente al 50% della __________ Srl e RI 6 amministratore
della __________ Srl.
4.2. Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la RI
1 non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate le
condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso UE/AELS agli
interessati.
In primo luogo, RI 1 e
__________ Srl operano sostanzialmente nel medesimo settore. Eloquente il fatto
che nelle rispettive carte intestate le due ditte utilizzano lo stesso logo. Secondariamente,
RI 6 è attivo presso la società elvetica in qualità di consulente e
contemporaneamente amministratore di quella italiana. Oltre a ciò, RI 1 è priva
di magazzini e di veicoli intestati a proprio nome ed è priva di un servizio di
segretariato integrato, non disponendo di uffici propri ma soltanto di una
postazione in sublocazione e in condivisione, questo ancora fino al mese di
giugno 2021, con la fiduciaria __________, società poi decretata fallita il 12
ottobre 2021, come risulta dall'estratto del registro di commercio. L'infrastruttura
ridotta della ditta risulta pertanto incongruente con la natura e l'ampiezza
dell'attività dichiarata. In effetti, come ha indicato il Consiglio di Stato,
benché RI 1 disponesse di uno spazio adibito ad ufficio in sublocazione, la
stessa si avvale di lavoratori dell'omonima ditta italiana per eseguire i
lavori subappaltati dalla __________. Il legame tra l'impresa elvetica e quella
italiana non si limita quindi ad un rapporto contrattuale di compravendita di
materiale.
Il fatto che la sua
infrastruttura sia limitata, denota quindi come la società si poggi dal profilo
operativo sull'omonima italiana. Del resto, come ha rilevato l'Esecutivo
cantonale, il 7 novembre 2013 il Servizio mercato del lavoro e cancelleria
aveva respinto la domanda presentata dalla __________ Srl a favore di RI 5 volta
ad ottenere un permesso di dimora temporaneo “L” UE/AELS per permettere a
quest'ultimo di esercitare un'attività quale lavoratore dipendente distaccato
nell'ambito di una prestazione transfrontaliera di servizio presso il cantiere __________
di __________, la società non essendo iscritta all'albo ESTI sotto le ditte con
“autorizzazione generale di installazione e di controllo” e non figurando il
nome della ditta svizzera che aveva appaltato i lavori. Dal 2013, anno della
sua costituzione, RI 1 ha poi iniziato a far capo alla procedura di notifica e
ad impiegare dipendenti della __________ Srl per i servizi subappaltati dalla __________
sull'installazione __________ di __________, indicando quale indirizzo di
contatto e di impiego quest'ultima ditta, nei cui stabili messi a disposizione
dalla __________ la RI 1 depositava il materiale necessario per la sua
attività. Fino al 2019 pure la __________ aveva usufruito della procedura di notifica,
indicando il medesimo indirizzo di contatto.
La RI 1, che durante
l'anno 2018 e fino al 21 marzo 2019 aveva emesso fatture indirizzate unicamente
alla __________, non dispone inoltre di un inventario ed è destinataria di
fatture inviate dalla __________ Srl. Diversamente dalla società italiana, essa
non compare nemmeno sui motori di ricerca e non appare in alcun modo pubblicizzata,
fosse anche soltanto tramite l'indicazione del recapito telefonico.
Tutto questo permette
di concludere che ad operare dietro la RI 1 vi è sempre stata l'omonima italiana,
con la quale condivide il personale e il materiale.
In siffatte
circostanze, non consente ancora sostenibilmente di ritenere che la ditta
elvetica eserciti in modo durevole un'attività reale ed effettiva, distinta da
quella italiana, il fatto che versi gli stipendi, emetta delle fatture e paghi
i contributi di legge.
4.3. Ne discende pertanto che nel caso di specie sussistono
sufficienti indizi per ritenere che la RI 1 sia una società che, pur figurando
sulla carta come un'entità giuridica a sé stante e distinta dalla __________ Srl,
in realtà dal profilo operativo si poggia integralmente su quest'ultima ditta,
di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero. Non è pertanto necessario
chinarsi sulla dichiarazione rilasciata da __________, dipendente della __________
Srl in possesso dell'attestato di notifica, il quale aveva affermato, in
occasione di un controllo in dogana avvenuto il 13 marzo 2019, di essere “in
prestito alla RI 1 Svizzera, la quale ha sede a __________ e a __________. Non
sono a conoscenza se a Lugano ci siano degli uffici o dei magazzini, tutto il
materiale lo prendiamo dall'ltalia e siamo pagati dalla ditta italiana”.
Dichiarazione, la cui fedefacenza gli insorgenti hanno contestato.
4.4. Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni
imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a
giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il
permesso ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera, che non ha
però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati devono essere
rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati
prevista dalla LDist, che si prefigge di far rispettare le
condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei
contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti
normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).
4.5. Ne discende che sono date le condizioni per la revoca
del permesso per confinanti UE/AELS a RI 4, RI
6, RI 7 e RI 8 e per il
rifiuto di rinnovare simile autorizzazione a RI 2 e RI 5 e per non prorogare il permesso
di dimora UE/AELS a RI 3 e, di riflesso, ai figli di quest'ultimo __________
e __________ e alla moglie __________, i
quali avevano ottenuto un permesso di soggiorno nell'ambito del
ricongiungimento famigliare sulla base dell'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC.
In siffatte circostanze, il
provvedimento risulta pure conforme al principio della proporzionalità. Va peraltro osservato, che nel ricorso RI 3
non fa nemmeno riferimento ai permessi di dimora dei suoi famigliari.
5. Gli insorgenti si dolgono infine della violazione del principio della
parità di trattamento e del divieto di discriminazione sancito agli art. 2 ALC
e 9 allegato I ALC, adducendo che la decisione impugnata creerebbe una
disparità nei loro confronti.
La censura è priva di fondamento. Si deve considerare che
l'art. 2 ALC - che in ogni caso secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale non vieta in modo generale e assoluto qualsiasi disparità di
trattamento nei confronti dei cittadini comunitari (cfr. STF 2C_134/2019 del 12
novembre 2019 consid. 4.8 con rinvii) - si limita a sancire un divieto di
discriminazione fondato sulla nazionalità verso coloro che dispongono di una
valida autorizzazione di soggiorno. Dalla predetta norma convenzionale non si
può dedurre alcunché a favore di quei cittadini stranieri che per contro non
adempiono (più) le condizioni per il
rilascio o il mantenimento di un permesso di soggiorno o di lavoro. In
particolare il titolare di un'autorizzazione per confinanti o di dimora UE/AELS
che, come nel caso di specie, non è in grado di dimostrare l'effettivo
esercizio di un'attività economica per conto di un datore di lavoro in
Svizzera, secondo quanto previsto dagli art. 6 par. 1 e 7 par. 1 allegato I
ALC, non può appellarsi all'art. 2 ALC, perché non potendo essere qualificato
alla stregua di un “lavoratore” ai sensi dell'ALC non ricade nemmeno nel campo
di applicazione di questo trattato. Si deve poi rilevare che il principio di
uguaglianza di cui all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) consente comunque di trattare
situazioni diverse in modo diverso; esso non può oltretutto essere invocato
allo scopo di aggirare le norme di legge che disciplinano l'accesso al lavoro
in Svizzera da parte di cittadini comunitari, i quali proprio in ragione della
loro nazionalità soggiacciono a regole diverse rispetto ai cittadini elvetici.
In siffatte circostanze, non è quindi dato di vedere come sia
stato violato pure il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità
sancito dall'art. 14 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU; RS 0.101).
6. 6.1. In esito alle
considerazioni che precedono, nella misura in cui non è divenuto privo di
oggetto, il ricorso va dunque integralmente respinto.
6.2. La
tassa di giudizio è posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto
soccombenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1
e 2 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. In quanto non divenuto privo
di oggetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 4'000.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono
solidalmente a loro carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
2.
CO 2
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere