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Decisione

52.2021.27

Permesso per confinanti UE/AELS e permesso di dimora UE/AELS

3 ottobre 2022Italiano28 min

ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.27

Lugano

3

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 19 gennaio

2021 di

RI

1

RI

2

RI

4

RI

5

RI

6

RI

7

RI

8

RI

3

tutti

patrocinati da PA 1

contro

la risoluzione del 2 dicembre 2020 (n. 6487) del

Consiglio di Stato, che respinge

l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni dell'8 gennaio

2020 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni

ha:

revocato il permesso per

confinanti UE/AELS a RI 4 (SIMIC __________), RI 6 (SIMIC __________), RI

7 (SIMIC __________), RI 8 (SIMIC __________);

negato il rinnovo di siffatta autorizzazione a RI 2

(SIMIC __________)

e RI 5 (SIMIC __________);

rifiutato il rilascio di un'autorizzazione

di domicilio UE/AELS a RI 3 (SIMIC __________) e ai figli __________

e __________ (SIMIC __________ e __________), non rinnovando nel contempo il

loro permesso di dimora UE/AELS unitamente a quello della moglie __________

(SIMIC __________);

ritenuto, in

fatto

A. a. Il cittadino italiano RI

3 (1975), residente in Provincia di __________, e i connazionali RI 8, RI 4

(1984), RI 2 (1972), RI 5 (1982), RI 6 (1958) e RI 7 (1978), residenti in Provincia

di __________, hanno ottenuto il 4 marzo 2013, rispettivamente, il 13 maggio

2013, 20 maggio 2013, 5 maggio 2014, 1°

luglio 2014, 1° luglio 2017 e 9 novembre

2017, un permesso per confinanti UE/AELS con termine di controllo

fissato per il 3 marzo 2018, rispettivamente

il 12 maggio 2023, 28 febbraio 2022,

4 maggio 2019, 30 giugno 2019, 30

aprile 2022 e 8 novembre 2022, per esercitare un'attività lucrativa

dipendente (RI 3 come montatore

elettromeccanico, RI 8 e RI 4 come elettricisti, RI 2 e RI 7 come manutentori elettromeccanici, RI 5 come

responsabile tecnico e RI 6 al 50% come

consulente) presso la RI 1, società

con sede fino al 3 giugno 2021 in via __________ a __________ presso la

fiduciaria __________. La ditta è attiva nell'acquisto, la vendita,

l'importazione, l'esportazione, il noleggio di materiale per la manutenzione

meccanica, la riparazione e il montaggio di apparecchiature elettromeccaniche.

b. Il 4 luglio 2014, a RI 3, è stato rilasciato

un permesso di dimora UE/AELS con termine di

controllo il 3 luglio 2019 per svolgere la medesima attività sempre presso la

stessa datrice di lavoro. Il 2 giugno 2017 egli è stato raggiunto dalla moglie connazionale

__________ (1975) e dai figli __________ (__________ 2013) e __________

(2010), i quali sono stati posti al

beneficio di un permesso di dimora UE/AELS, anch'essi con termine di controllo

il 3 luglio 2019, nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Essi si sono

notificati in via __________ a __________.

B. Con sette separate decisioni

dell'8 gennaio 2020, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, la Sezione

della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso

per confinanti UE/AELS a RI 4, RI 6, RI 7

e RI 8, negandone il rinnovo a RI 2 e RI 5, e rifiutato

il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 3 e ai figli __________ e __________,

non rinnovando nel contempo il loro permesso di dimora UE/AELS e quello della

moglie __________. Ha inoltre fissato ai titolari del permesso per

confinanti un termine con scadenza il 7 marzo successivo per cessare la loro

attività lavorativa e alla famiglia RI 3 per

lasciare il territorio svizzero.

Sulla scorta segnatamente

degli accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)

riassunti nel relativo rapporto del 1° aprile 2019, come pure della

documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha rilevato che la RI 1:

non aveva in affitto magazzini, box o altro; non aveva veicoli intestati e un recapito

telefonico fisso a proprio nome; non aveva uffici propri ma soltanto una

postazione in sublocazione per occupare un locale in condivisione con la

fiduciaria __________; durante gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 aveva assunto

diversi dipendenti con attestati di notifica; durante l'anno 2018 e fino al 21

marzo 2019 aveva emesso fatture indirizzate unicamente a una società, la __________

di __________ (prov. di __________). Era inoltre emerso che alcuni dipendenti

assunti con attestati di notifica dalla RI 1 svolgevano un'attività lavorativa

anche presso la __________ Srl con sede a __________ (prov. di __________) e

che RI 5 e RI 6 erano nel contempo dipendenti dell'impresa italiana, di cui RI

6 ne era rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione. La

Sezione della popolazione ha altresì rilevato che il dominio “__________”

risultava di proprietà della fiduciaria __________ e che la RI 1 non disponeva

di un inventario ed era destinataria di fatture inviate dalla __________ Srl.

Oltre a ciò, la __________ Srl aveva fatto capo alla procedura di notifica dal

2014 al 2017, indicando quale indirizzo di contatto e di impiego la __________

SA di __________, nei cui stabili messi a disposizione dalla __________ la RI 1

depositava il materiale necessario per la sua attività. Anche la __________

aveva usufruito della procedura di notifica fino al 2019 indicando il medesimo

indirizzo di contatto e di impiego a __________. Dal 2016 al 2019 pure la RI 1

aveva proceduto a numerose assunzioni d'impiego presso la __________ SA tramite

procedura di notifica.

Ha pertanto ritenuto che la ditta fosse stata creata allo

scopo di eludere le restrizioni imposte dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681)

sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere

riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone

straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della

qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il mantenimento o il rinnovo del

permesso per confinanti rispettivamente il mantenimento del permesso di dimora

UE/AELS e il rilascio di quello di domicilio, non essendo state rispettate. Le decisioni sono state rese sulla base degli art. 7 allegato I ALC, 23

dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e 96 della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019

rinominata legge federale sugli stranieri e

la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]), mentre quella concernente i membri

della famiglia __________ anche in virtù degli art. 7 lett. d ALC, 3 e 6

allegato I ALC.

C. Con un unico giudizio del 2

dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni

dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte dalla RI 1

e da RI 4, RI 6, RI 7 e RI 8, RI 2, RI 5 e da RI 3, quest'ultimo in rappresentanza dei figli __________ e __________ e della moglie __________.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la

revoca rispettivamente il rifiuto del rinnovo del permesso per confinanti UE/AELS a questi dipendenti della ditta,

e il diniego del rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo del

permesso di dimora UE/AELS a RI 3 (e, di riflesso, ai figli e alla moglie), in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della

popolazione, considerando in sostanza che la RI 1, benché regolarmente

costituita sul nostro territorio, non esercitava un'attività effettiva in

Svizzera ed era stata fondata per raggirare il nostro ordinamento giuridico ed

eludere le norme sulla libera circolazione delle persone e quelle sui

lavoratori distaccati.

L'Esecutivo cantonale

ha inoltre respinto le censure di violazione del principio della parità di

trattamento e del divieto di discriminazione sollevate dagli interessati.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento, con RI 2 e RI 5 che postulano il rinnovo del permesso per confinanti

UE/AELS e RI 3 quello di dimora UE/AELS.

Sostengono che la

società, la quale paga regolarmente i salari e i contributi sociali e versa

regolarmente l'imposta alla fonte, svolge effettivamente l'attività notificata

nell'ambito di un contratto-quadro con __________ per la gestione e la

manutenzione dell'impianto “Handling” di __________ e di contratti periodici di

manutenzione con la medesima impresa, avvalendosi di collaboratori regolarmente

assunti e facendo capo a personale distaccato in caso di necessità a seconda

della mole di lavoro. Servizio che comprende anche l'acquisto di materiale che

viene utilizzato nello stesso stabilimento in cui viene effettuata la

manutenzione. Siccome i tecnici lavorano in loco, la loro attività di presidio

manutentivo elettromeccanico degli impianti logistici non richiede pertanto l'utilizzo

di magazzini, box o altro. Constestano quindi che la RI 1 sia una società

bucalettere

Anche dinnanzi al Tribunale

lamentano la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto

di non discriminazione, considerando inoltre il provvedimento lesivo del

principio della proporzionalità.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,

quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.

F. In fase di replica gli

insorgenti ribadiscono i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il

Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è

espresso.

G. Pendente causa, RI 8 e RI 4 hanno

cessato la loro attività lavorativa presso RI 1.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di

applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm (sulla

legittimazione del datore di lavoro, vedasi la STA n. 52.2011.227 del 21

settembre 2011), è pertanto ricevibile in ordine con le seguenti

precisazioni.

Pendente causa, RI 8 e RI 4 hanno cessato la loro attività

presso RI 1, di modo che il ricorso, nella misura in cui li concerne, va

stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. Per quanto riguarda RI

3, va preso atto che egli non postula più in questa sede il rilascio di un

permesso di domicilio UE/AELS per sé e per i figli, cosicché su tale aspetto la

decisione impugnata è cresciuta in giudicato.

1.2. Entro questi limiti, l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'ALC, direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto

di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Fatti

I ricorrenti, essendo

cittadini italiani e titolari di un documento di legittimazione valido, possono

quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo

bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

2.2. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore

dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata

uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato

ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente

rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità

della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un

anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione

involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego

di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore

di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima

disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il

contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata

non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

L'art. 7 par. 1 allegato I

ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte

contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte

contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra

parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni

giorno o almeno una volta alla settimana. I

lavoratori frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno

bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità

competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero

dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata

dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale

carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero

dimostri di esercitare un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato l ALC

prevede che la carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che

l'ha rilasciata. l lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità

professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr.

art. 8 par. 1 allegato l ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità

professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di

professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La

mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno

(cfr. art. 8 par. 2 allegato l ALC).

Secondo l'art. 4 cpv. 3

OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e

dell'AELS vale in tutta la Svizzera.

2.3. l lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per

frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di

servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17

segg. allegato l ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio

dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un

servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro

effettivo per anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede

sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come

lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di

servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art.

17 seg. allegato l ALC; cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in:

RtiD II-2020 pag. 336 segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par.

2 allegato l ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale

che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di

prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di

misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le

misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati,

LDist; RS 823.20; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid. 2.1

e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a pubblicazione;

2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le condizioni lavorative e

salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede

all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano

una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un

rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (art. 1

cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte

del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist).

2.4.

2.4.1. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato

delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio

di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS

presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per

confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il

datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e

duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS

apra una filiale in Svizzera (ditta “bucalettere”) al solo scopo di eludere le

restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo

90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale competente

deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura

(team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa

in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai

lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione

d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato

alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022,

n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa

dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire

che le restrizioni previste per i lavoratori

distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione

d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa

dipende in realtà da un datore di lavoro straniero.

Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa

con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato

dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un

permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di

lavoro nel nostro Paese.

2.4.2. Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno

lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di

trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali

istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146

l 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le

autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il

Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro

contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione

adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo

convincente (DTF 146 l 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28 dicembre

2020 consid. 6.3).

2.4.3. Un recapito “bucalettere” si caratterizza per la

mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel

luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente

quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti

altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e

di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere

funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura

costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22

dicembre 2009 consid. 2; CDT n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con

riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

2.5. L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di

soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per

frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono

più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

Anche in relazione all'applicazione

dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di

abuso di diritto, in presenza del quale il

permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF 2C_1041/2019 del 10

novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5,

2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016

consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando

è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un

rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera

circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di

un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si

richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113

consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii).

3. Come accennato in

narrativa, l'8 gennaio 2020 la Sezione della popolazione ha revocato il

permesso per confinanti UE/AELS a RI 4, RI 6,

RI 7 e RI 8, di cui

beneficiavano per esercitare un'attività lucrativa dipendente per la , ha negato

il rinnovo di siffatta autorizzazione ottenuta per il medesimo scopo a RI 2 e RI 5 ed ha rifiutato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 3, anch'egli

dipendente della ditta, non rinnovando nel contempo il suo permesso di dimora

UE/AELS.

L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che la RI 1 fosse stata

creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC

sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere

riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone

straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della

qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il mantenimento o il rinnovo

del permesso per confinanti, rispettivamente il mantenimento di quello di

dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera e il conseguente rilascio

di quello di domicilio dopo un soggiorno regolare di cinque anni, non essendo

state rispettate.

Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo

avere considerato che la società era stata costituita per raggirare il nostro

ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle

persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli

interessati essendo la ditta italiana __________ Srl.

4. 4.1. RI 3, RI 8, RI 4, RI 2,

RI 5 e RI 6 ed RI 7, hanno ottenuto il 4 marzo 2013, rispettivamente, 13 maggio

2013, 20 maggio 2013, 5 maggio 2014, 1°

luglio 2014, 1° luglio 2017 e 9 novembre

2017, un permesso per confinanti UE/AELS, come detto in precedenza, per esercitare un'attività lucrativa

dipendente (RI 3 come montatore

elettromeccanico, RI 8 e RI 4 come elettricisti, RI 2 e RI 7 come manutentori elettromeccanici, RI 5 come

responsabile tecnico e RI 6 al 50% come

consulente) per la RI 1, società con

sede fino al 3 giugno 2021 in via __________ a __________, presso la fiduciaria

__________.

Secondo l'estratto del registro di commercio la RI 1,

costituita il 21 febbraio 2013, è una società avente quale scopo l'acquisto, la

vendita, l'importazione, l'esportazione, il noleggio di materiale per la

manutenzione meccanica, la riparazione e il montaggio di apparecchiature

elettromeccaniche.

Azionista unica della RI 1 è la società italiana __________ Srl

con sede legale a __________ (prov. di __________) - il cui presidente del

consiglio di amministrazione è RI 6 dal 2006, rappresentante dell'impresa - che

ha quale attività prevalente l'installazione e la riparazione di impianti di produzione,

il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica, l'installazione

e la riparazione di impianti radio TV e elettronici in genere, di impianti di

allarme, impianti telefonici e impianti di telecomunicazione, antenne e

parafulmini (visura ordinaria della Camera di commercio Industria Artigianato

Agricoltura di __________, agli atti).

Sulla scorta segnatamente

degli accertamenti predisposti dall'UIL, riassunti nel relativo rapporto del 1°

aprile 2019, come pure della documentazione acquisita e dopo avere raccolto

informazioni dall'allora amministratore unico con firma individuale della RI 1

e da un'impiegata della fiduciaria __________, l'Autorità dipartimentale ha

rilevato che la società in parola aveva concluso un contratto di sublocazione con

la __________ per l'occupazione di un locale in condivisione, non aveva locato magazzini,

box o altro in quanto l'attività riguardava il presidio di impianti e gli

operai svolgevano l'attività lavorativa in loco. La RI 1 non aveva inoltre

veicoli intestati a proprio nome in quanto, in caso di necessità, i dipendenti

utilizzavano i loro mezzi. L'amministrazione della società veniva svolta da __________,

il quale aveva accettato la carica in virtù di mandato fiduciario e non aveva

mai percepito alcun compenso, occupandosi della gestione delle attività

societarie, con particolare riferimento alla parte contabile ed amministrativa.

È pure emerso come durante il 2018 e fino al 21 marzo 2019 la RI 1 avesse emesso

fatture unicamente ad un cliente, la __________. Durante gli anni 2016, 2017,

2018 e fino al 6 aprile 2019, RI 1 aveva poi assunto parecchi dipendenti con

attestati di notifica. Dai documenti allegati al rapporto risultava in particolare

che nel 2017, 2018 e 2019 la ditta si era avvalsa di 8 lavoratori della __________

Srl e che RI 5 era dipendente al 50% della __________ Srl e RI 6 amministratore

della __________ Srl.

4.2. Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la RI

1 non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate le

condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso UE/AELS agli

interessati.

In primo luogo, RI 1 e

__________ Srl operano sostanzialmente nel medesimo settore. Eloquente il fatto

che nelle rispettive carte intestate le due ditte utilizzano lo stesso logo. Secondariamente,

RI 6 è attivo presso la società elvetica in qualità di consulente e

contemporaneamente amministratore di quella italiana. Oltre a ciò, RI 1 è priva

di magazzini e di veicoli intestati a proprio nome ed è priva di un servizio di

segretariato integrato, non disponendo di uffici propri ma soltanto di una

postazione in sublocazione e in condivisione, questo ancora fino al mese di

giugno 2021, con la fiduciaria __________, società poi decretata fallita il 12

ottobre 2021, come risulta dall'estratto del registro di commercio. L'infrastruttura

ridotta della ditta risulta pertanto incongruente con la natura e l'ampiezza

dell'attività dichiarata. In effetti, come ha indicato il Consiglio di Stato,

benché RI 1 disponesse di uno spazio adibito ad ufficio in sublocazione, la

stessa si avvale di lavoratori dell'omonima ditta italiana per eseguire i

lavori subappaltati dalla __________. Il legame tra l'impresa elvetica e quella

italiana non si limita quindi ad un rapporto contrattuale di compravendita di

materiale.

Il fatto che la sua

infrastruttura sia limitata, denota quindi come la società si poggi dal profilo

operativo sull'omonima italiana. Del resto, come ha rilevato l'Esecutivo

cantonale, il 7 novembre 2013 il Servizio mercato del lavoro e cancelleria

aveva respinto la domanda presentata dalla __________ Srl a favore di RI 5 volta

ad ottenere un permesso di dimora temporaneo “L” UE/AELS per permettere a

quest'ultimo di esercitare un'attività quale lavoratore dipendente distaccato

nell'ambito di una prestazione transfrontaliera di servizio presso il cantiere __________

di __________, la società non essendo iscritta all'albo ESTI sotto le ditte con

“autorizzazione generale di installazione e di controllo” e non figurando il

nome della ditta svizzera che aveva appaltato i lavori. Dal 2013, anno della

sua costituzione, RI 1 ha poi iniziato a far capo alla procedura di notifica e

ad impiegare dipendenti della __________ Srl per i servizi subappaltati dalla __________

sull'installazione __________ di __________, indicando quale indirizzo di

contatto e di impiego quest'ultima ditta, nei cui stabili messi a disposizione

dalla __________ la RI 1 depositava il materiale necessario per la sua

attività. Fino al 2019 pure la __________ aveva usufruito della procedura di notifica,

indicando il medesimo indirizzo di contatto.

La RI 1, che durante

l'anno 2018 e fino al 21 marzo 2019 aveva emesso fatture indirizzate unicamente

alla __________, non dispone inoltre di un inventario ed è destinataria di

fatture inviate dalla __________ Srl. Diversamente dalla società italiana, essa

non compare nemmeno sui motori di ricerca e non appare in alcun modo pubblicizzata,

fosse anche soltanto tramite l'indicazione del recapito telefonico.

Tutto questo permette

di concludere che ad operare dietro la RI 1 vi è sempre stata l'omonima italiana,

con la quale condivide il personale e il materiale.

In siffatte

circostanze, non consente ancora sostenibilmente di ritenere che la ditta

elvetica eserciti in modo durevole un'attività reale ed effettiva, distinta da

quella italiana, il fatto che versi gli stipendi, emetta delle fatture e paghi

i contributi di legge.

4.3. Ne discende pertanto che nel caso di specie sussistono

sufficienti indizi per ritenere che la RI 1 sia una società che, pur figurando

sulla carta come un'entità giuridica a sé stante e distinta dalla __________ Srl,

in realtà dal profilo operativo si poggia integralmente su quest'ultima ditta,

di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero. Non è pertanto necessario

chinarsi sulla dichiarazione rilasciata da __________, dipendente della __________

Srl in possesso dell'attestato di notifica, il quale aveva affermato, in

occasione di un controllo in dogana avvenuto il 13 marzo 2019, di essere “in

prestito alla RI 1 Svizzera, la quale ha sede a __________ e a __________. Non

sono a conoscenza se a Lugano ci siano degli uffici o dei magazzini, tutto il

materiale lo prendiamo dall'ltalia e siamo pagati dalla ditta italiana”.

Dichiarazione, la cui fedefacenza gli insorgenti hanno contestato.

4.4. Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni

imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a

giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il

permesso ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera, che non ha

però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati devono essere

rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati

prevista dalla LDist, che si prefigge di far rispettare le

condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei

contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti

normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni

del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).

4.5. Ne discende che sono date le condizioni per la revoca

del permesso per confinanti UE/AELS a RI 4, RI

6, RI 7 e RI 8 e per il

rifiuto di rinnovare simile autorizzazione a RI 2 e RI 5 e per non prorogare il permesso

di dimora UE/AELS a RI 3 e, di riflesso, ai figli di quest'ultimo __________

e __________ e alla moglie __________, i

quali avevano ottenuto un permesso di soggiorno nell'ambito del

ricongiungimento famigliare sulla base dell'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC.

In siffatte circostanze, il

provvedimento risulta pure conforme al principio della proporzionalità. Va peraltro osservato, che nel ricorso RI 3

non fa nemmeno riferimento ai permessi di dimora dei suoi famigliari.

5. Gli insorgenti si dolgono infine della violazione del principio della

parità di trattamento e del divieto di discriminazione sancito agli art. 2 ALC

e 9 allegato I ALC, adducendo che la decisione impugnata creerebbe una

disparità nei loro confronti.

La censura è priva di fondamento. Si deve considerare che

l'art. 2 ALC - che in ogni caso secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale non vieta in modo generale e assoluto qualsiasi disparità di

trattamento nei confronti dei cittadini comunitari (cfr. STF 2C_134/2019 del 12

novembre 2019 consid. 4.8 con rinvii) - si limita a sancire un divieto di

discriminazione fondato sulla nazionalità verso coloro che dispongono di una

valida autorizzazione di soggiorno. Dalla predetta norma convenzionale non si

può dedurre alcunché a favore di quei cittadini stranieri che per contro non

adempiono (più) le condizioni per il

rilascio o il mantenimento di un permesso di soggiorno o di lavoro. In

particolare il titolare di un'autorizzazione per confinanti o di dimora UE/AELS

che, come nel caso di specie, non è in grado di dimostrare l'effettivo

esercizio di un'attività economica per conto di un datore di lavoro in

Svizzera, secondo quanto previsto dagli art. 6 par. 1 e 7 par. 1 allegato I

ALC, non può appellarsi all'art. 2 ALC, perché non potendo essere qualificato

alla stregua di un “lavoratore” ai sensi dell'ALC non ricade nemmeno nel campo

di applicazione di questo trattato. Si deve poi rilevare che il principio di

uguaglianza di cui all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) consente comunque di trattare

situazioni diverse in modo diverso; esso non può oltretutto essere invocato

allo scopo di aggirare le norme di legge che disciplinano l'accesso al lavoro

in Svizzera da parte di cittadini comunitari, i quali proprio in ragione della

loro nazionalità soggiacciono a regole diverse rispetto ai cittadini elvetici.

In siffatte circostanze, non è quindi dato di vedere come sia

stato violato pure il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità

sancito dall'art. 14 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 (CEDU; RS 0.101).

6. 6.1. In esito alle

considerazioni che precedono, nella misura in cui non è divenuto privo di

oggetto, il ricorso va dunque integralmente respinto.

6.2. La

tassa di giudizio è posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto

soccombenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1

e 2 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. In quanto non divenuto privo

di oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 4'000.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono

solidalmente a loro carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

2.

CO 2

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere