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Decisione

52.2021.272

Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico

18 ottobre 2021Italiano18 min

internazionale di viaggiatori. Non era invece richiesta alcun'autorizzazione per

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.272

Lugano

18

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

Vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 18 giugno 2021 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 4 giugno 2021 (n. 2880) del

Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato alla CO 1

una tratta del servizio di trasporto degli allievi delle scuole medie di __________

per la durata di 10 anni, a partire dall'anno scolastico 2021/2022;

ritenuto, in

fatto

A. Il 19 gennaio 2021 il

Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il

servizio di trasporto scolastico per gli allievi della scuola media di __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ a partire dall'anno scolastico 20201/2022 per una durata di 10 anni

scolastici. Il bando di concorso definiva diverse tratte di percorrenza (FU

5/2021 pag. 436 segg.).

L'avviso di gara indicava quale criterio di idoneità il possesso, alla scadenza

del concorso, della licenza federale di impresa di trasporto su strada. Il

capitolato al punto 6.1 precisava quanto segue:

Licenza federale di impresa di trasporto su strada

Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione

federale di accesso alla professione per il trasporto professionale di

viaggiatori (OTV, RS 745.11 art. 11 cpv. 1 lett. c, d) al momento dell'inoltro

dell'offerta. L'obbligo di possesso della licenza federale vale anche per le

singole ditte consorziate.

Il bando annunciava inoltre che il mandato di trasporto sarebbe stato

aggiudicato al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e sotto

criteri elencati in ordine di priorità:

A Economicità 50%

B Anni di esperienza nei trasporti viaggiatori 25%

C Veicoli impiegati 25%

C1 Anno della prima immatricolazione 15%

C2 Adeguatezza 10%

B. Per quanto attiene

alla tratta __________ (__________ - Scuola media __________) sono giunte al

committente tre offerte. Dopo valutazione delle stesse, l'ente appaltante ha

deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 85 punti e un'offerta

di fr. 55'331.- annui.

C. Contro la predetta

decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,

seconda classificata con 51.8 punti, chiedendo l'annullamento della delibera e,

in via principale, l'aggiudicazione in suo favore, mentre in via subordinata la

retrocessione degli atti al committente per nuova decisione. Il tutto previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Essa sostiene che

l'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione dalla gara per mancanza della

necessaria autorizzazione per il trasporto esclusivo di scolari. L'insorgente

mette inoltre in dubbio che la deliberataria disponga di un parcheggio

autorizzato dove stazionare i propri veicoli e che rispetti il contratto

collettivo di lavoro (CCL) per la categoria degli autotrasportatori. Sarebbe

inoltre inverosimile che essa sia in grado di adempiere ai requisiti

professionali di cui all'art. 34 cpv. 1 del regolamento di applicazione della

legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). A mente

dell'insorgente, infine, l'aggiudicataria andrebbe pure estromessa dal concorso

siccome la sua amministratrice unica eserciterebbe verosimilmente tale attività

senza alcuna autorizzazione del suo principale datore di lavoro, l'__________.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il committente, difendendo la delibera alla CO 1, che adempie

Fatti

i criteri di idoneità posti dal bando di concorso. In particolare,

l'aggiudicataria ha prodotto la necessaria licenza federale per il trasporto

internazionale di viaggiatori. Non era invece richiesta alcun'autorizzazione per

il trasporto esclusivo di scolari. Tant'è che neppure la ricorrente l'ha

presentata, allegando all'offerta il medesimo documento dell'aggiudicataria.

Contesta inoltre che le ipotesi dell'insorgente, non documentate, in relazione

all'utilizzo di parcheggi da parte dell'aggiudicataria possano avere un ruolo

nella procedura di concorso. Il committente afferma inoltre che la

dichiarazione della competente commissione paritetica presentata

dall'aggiudicataria dimostra in maniera attendibile che la medesima rispetta il

CCL di categoria. Ininfluenti sarebbero infine le questioni legate

all'eventuale rapporto di impiego dell'amministratrice della deliberataria con

l'__________.

E. Pure l'aggiudicataria

si oppone all'accoglimento del ricorso, rilevando, con motivazioni analoghe a

quelle addotte dal committente, di essere in possesso di tutti i requisiti per

svolgere il servizio di trasporto oggetto della commessa.

F. Il 23 luglio

2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente

accolto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso,

concedendo al committente l'adozione di misure di esecuzione

dell'aggiudicazione fino al giudizio di merito del Tribunale.

G. Con la replica,

l'insorgente ha ribadito le proprie tesi, precisando che la licenza federale in

possesso dell'aggiudicataria, rilasciata in applicazione della legge federale

sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada del 20 marzo 2009

(LPTS; RS 744.10) non basta a dimostrare la sua idoneità a concorrere. Tale

permesso dimostrerebbe infatti unicamente il possesso dei requisiti personali e

di capacità per lo svolgimento della professione. L'accesso al mercato,

caratterizzato da un monopolio della Confederazione, è tuttavia disciplinato

dalla legge federale sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (LTV; RS

745.1). Occorre pertanto pure disporre di una concessione federale o una

specifica autorizzazione per il trasporto di scolari ai sensi di quest'ultima

legge. Requisito di cui la ricorrente dispone, al contrario

dell'aggiudicataria.

H. Con la duplica, il

committente e l'aggiudicataria hanno confermato la propria posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso

e seconda classificata la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare

l'assegnazione della commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett.

e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere

all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita

dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con

sufficiente cognizione di causa.

Considerandi

2.

Secondo la

ricorrente, l'aggiudicataria non adempirebbe ai criteri di idoneità in quanto

non dispone dei necessari permessi per accedere al trasporto di viaggiatori

secondo la LTV.

2.1

La LTV regola il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa e l'uso

degli impianti e dei veicoli impiegati a tale scopo (art. 1 cpv. 1 LTV). La

Confederazione, che detiene l'esclusiva sul trasporto regolare e professionale

di viaggiatori (art. 4 LTV), può accordare a imprese concessioni per queste

attività (art. 6 cpv. 1 LTV). Trasporti di viaggiatori scarsamente rilevanti

non sono invece soggetti a concessione, bensì ad autorizzazione cantonale (art.

7.

LTV). In questa categoria rientra il trasporto di scolari (art. 7 lett. b

dell'ordinanza sul trasporti di viaggiatori del 4 novembre 2009; OTV; RS

745.11). Il Consiglio di Stato, e per esso il Dipartimento del territorio, è

competente per il rilascio di tali autorizzazioni (art. 5a della legge sui

trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 [LTPub; RL 752.100] e art. 1 e 3 lett. d

del regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 23

gennaio 2007 [RL 751.110]).

Se da un lato la LTV disciplina la privativa del trasporto di viaggiatori,

dall'altro lato la LPTS regola l'accesso alla professione di trasportatore di

viaggiatori su strada (art. 1 cpv. 1 LPTS). L'esercizio della professione

sottostà infatti ad autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio federale dei

trasporti (art. 3 cpv. 1 e 2 LPTS) a richiedenti che adempiono a condizioni di

affidabilità, capacità finanziaria e capacità professionale (art. 4 cpv. 1

LPTS). Quest'ultimo requisito è verificato attraverso un esame concernente le

conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività, superato il quale è

rilasciato un attestato di capacità (art. 7 cpv. 1 LPTS).

2.2

Come detto in narrativa, l'avviso di gara indicava quale criterio di

idoneità il possesso, alla scadenza del concorso, della licenza federale di

impresa di trasporto su strada. Il capitolato al punto 6.1 precisava quanto

segue:

Licenza federale di impresa di trasporto su strada

Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione

federale di accesso alla professione per il trasporto professionale di

viaggiatori (OTV, RS 745.11 art. 11 cpv. 1 lett. c, d) al momento dell'inoltro

dell'offerta. L'obbligo di possesso della licenza federale vale anche per le

singole ditte consorziate.

Ora, avendo il

committente esplicitamente richiesto l'autorizzazione federale di accesso

alla professione per il trasporto professionale di viaggiatori, non vi sono

dubbi che i concorrenti dovevano dimostrare di possedere la licenza federale ai

sensi dell'art. 3 LPTS. Ciò non poteva sfuggire ai concorrenti, operanti nel

settore, malgrado il riferimento improprio all'OTV. Tale autorizzazione attesta

infatti l'idoneità dell'offerente a svolgere l'attività di trasporto messa a

concorso. Per contro, l'autorizzazione (cantonale) per il trasporto di scolari

(art. 7 lett. b OTV) - di cui nemmeno la ricorrente sostiene di disporre - non

costituisce un requisito di idoneità che i concorrenti dovevano possedere al

momento della presentazione dell'offerta. La richiesta del committente era

chiara ed è stata compresa dai concorrenti, che non hanno contestato le regole

di gara e hanno partecipando al concorso senza riserve. Tant'è che anche

l'insorgente, al pari dell'aggiudicataria, ha allegato alla propria offerta la

licenza federale per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per

conto terzi, senza altre autorizzazioni. Essa è quindi ora malvenuta a

pretendere la dimostrazione del possesso di ulteriori permessi in capo alla

deliberataria.

3.

L'insorgente

sostiene inoltre che sarebbe inverosimile che l'aggiudicataria sia in grado di

adempiere ai requisiti professionali di cui all'art. 34 cpv. 1 RLCPubb.

3.1

Per l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali d'esecuzione

garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo

criteri oggettivi e verificabili. L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede che gli

offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale,

se obbligatori. In assenza di albi o registri professionali obbligatori,

soggiunge il cpv. 2, l'offerente deve possedere qualifiche almeno

corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure la

titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione.

Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve

comprovare un'esperienza sufficiente. Rimane riservata al committente la

possibilità di richiedere, nel bando, requisiti superiori (art. 34 cpv. 4

RLCPubb/CIAP). L'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP precisa che se l'offerente è una

società, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro

dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza

superiore al 50% della normale durata del lavoro. L'applicazione di

quest'ultima norma è stata sospesa dal Governo con decreto esecutivo

concernente la modifica delle procedura in materia di commesse pubbliche in

tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020 (RL 730.150), il

cui art. 3 lett. b semplifica tale condizione per quanto attiene alle commesse

di servizio, stabilendo che i requisiti devono essere adempiuti (solo) da un

collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità

della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro

(cfr. al proposito messaggio n. 7888 del 16 settembre 2020 sulla modifica della

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100], pag.

3.

seg.).

3.2

Nel caso concreto, nel bando di concorso il committente non ha richiamato

l'art. 34 RLCPubb/CIAP. Esso, come detto, ha tuttavia posto quale criterio di

idoneità il possesso della licenza federale di accesso alla professione per il

trasporto professionale di viaggiatori. Come sopra ricordato, il rilascio

dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di condizioni di affidabilità,

capacità finanziaria e capacità professionale (art. 4 cpv. 1 LPTS). Per quanto

attiene alla capacità professionale, l'art. 7 cpv. 1 LTPS prevede che il

gestore dei trasporti, ossia la persona fisica che dirige effettivamente e

continuativamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada

(cfr. art. 2 lett. d LPTS), deve superare un esame concernente le conoscenze

richieste per lo svolgimento dell'attività. Chi supera la prova ottiene un

attestato di capacità. Sono dispensate dell'esame le persone che hanno sostenuto

con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel

settore della circolazione stradale (art. 7 cpv. 6 LPTS), ossia chi dispone di

uno dei seguenti titoli: attestato di capacità valido nell'UE, attestato

professionale federale di "disponente di trasporti stradali con attestato

professionale federale" o "disponente di trasporti e logistica con

attestato professionale federale", un diploma federale di "responsabile

del trasporto stradale diplomato" o "responsabile di trasporto e

logistica diplomato" o ancora un attestato professionale federale di "guida

e conducente di pullman" (art. 4 dell'ordinanza concernente l'accesso alle

professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada; OATVM; RS

744.103).

3.3

La licenza federale che i concorrenti erano tenuti ad allegare all'offerta

attesta l'idoneità dell'impresa dal profilo delle conoscenze professionali del

gestore dei trasporti secondo criteri almeno equivalenti, se non superiori, a

quanto prevede l'art. 34 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP È quindi senza violare il

diritto che il committente ha rinunciato a richiedere la dimostrazione di

requisiti professionali minimi (quali l'AFC di conducente di autopostale) in

capo a una persona designata dall'aggiudicataria per lo svolgimento della

commessa. L'aggiudicataria, che dispone della licenza federale richiesta, è

pertanto da ritenere idonea. Anche questa censura va quindi respinta.

4.

4.1. L'insorgente,

richiamando il principio secondo cui oggetto di procedure di aggiudicazione

possono essere solo beni rispettivamente prestazioni forniti nel rispetto

dell'ordinamento giuridico (cfr. STF 2C_498/2017 del 5 ottobre 2017 consid.

4.2.1), mette in dubbio che alla deliberataria possa essere attribuita la

commessa. Ipotizza, invero senza fornire alcun elemento concreto a sostegno

delle sue tesi, che essa non disponga di un parcheggio autorizzato dove stazionare

i propri veicoli e che ricorra ad aree discoste, per lo più situate fuori della

zona edificabile, violando quindi l'ordinamento edilizio e pianificatorio

concretamente applicabili. Dal canto suo, l'aggiudicataria afferma di stazionare

i veicoli presso privati, tramite contratto di locazione. Il committente nega

invece che la questione possa avere rilevanza nell'ambito della procedura

d'appalto, non essendo suo compito verificare il rispetto delle norme edilizie

e pianificatorie. Afferma inoltre di non aver mai avuto notizia di simili abusi

commessi dall'aggiudicataria.

4.2

Nella predetta sentenza

invocata dall'insorgente, il Tribunale federale ha rilevato che la sicurezza

del diritto imponeva l'esclusione di un concorrente da una procedura di

aggiudicazione del servizio di ritiro e smaltimento degli scarti vegetali siccome

era stata accertata la non conformità alle normative pianificatorie ed edilizie

del suo impianto di compostaggio.

Nel caso concreto, la commessa ha per oggetto il trasporto di scolari e, a

differenza della fattispecie di cui alla citata sentenza del Tribunale

federale, le eventuali manchevolezze addotte dalla ricorrente non concernono

direttamente lo svolgimento del mandato deliberato tramite concorso pubblico.

Seguire la tesi dell'insorgente imporrebbe al committente di eseguire verifiche

a tutto tondo sul comportamento degli offerenti in ambiti che solo

indirettamente attengono alle prestazioni appaltate, ciò che sarebbe sproporzionato,

per non dire impensabile. La censura va quindi disattesa senza che occorra

esperire particolari accertamenti in merito agli spazi in cui la resistente

staziona i suoi mezzi.

5.

La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria non potrebbe

rispettare il contratto collettivo di lavoro per la categoria degli

autotrasportatori. Segnala un'incongruenza tra il numero di dipendenti (11)

annunciati alla Commissione paritetica cantonale autotrasportatori del Canton

Ticino (CPC) e quelli (4) che beneficiano di una copertura previdenziale LPP.

Ciò dimostrerebbe che più della metà dei dipendenti è impiegato a tempo (molto)

parziale, tanto da non avere accesso alla previdenza professionale. L'azienda

impiegherebbe lavoratori ad ore unicamente in più fasce orarie giornaliere

determinate e limitate. Ciò che, se applicato in maniera sistematica, finirebbe

per promuovere il precariato, eludendo il divieto del lavoro a cottimo.

5.1

Come detto, per l'art. 13 lett. d CIAP le disposizioni cantonali

d'esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli

offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Secondo l'art. 5 lett. a

LCPubb, applicabile alla presente fattispecie grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, il

committente può aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a

offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni

sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte,

il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti

collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti

nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere

generale, volto a garantire le conquiste

sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale

(cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente

l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di

politica sociale, la norma tende

inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo

loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione

(cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/

Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che

non rispettano i principi sanciti

dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.

25.

lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018

consid. 3.1).

5.2

Riallacciandosi all'art. 5

lett. a e b LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare

all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

a) AVS/AI/IPG/AD;

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c) SUVA o istituto analogo;

d) Cassa pensione (LPP);

e) Imposte alla fonte;

f) Imposte federali, cantonali e comunali;

g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h) Pensionamento anticipato (PEAN);

i)

Contributi professionali;

unitamente a una dichiarazione

del competente organo di vigilanza che

attesti il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto

nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro (cpv. 2), nonché

un'autocertificazione del rispetto della parità di

trattamento tra uomo e donna (cpv. 3). L'art. 7 cpv. 1 RLCPubb/

CIAP conferisce alle Commissioni paritetiche il compito di verificare il

rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Queste sono infatti in grado, più

del committente, di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sia sul rispetto

dei CCL da parte dei concorrenti che l'hanno sottoscritto, sia sull'equivalenza

delle condizioni contrattuali praticate da parte dei concorrenti che non

l'hanno sottoscritto, in quanto non dichiarato obbligatorio (STA 52.2018.398

del 15 novembre 2018 consid. 4.2.3).

5.3

Nel caso concreto,

l'aggiudicataria ha allegato alla propria offerta una dichiarazione del 16

febbraio 2021 della CPC che attesta che la ditta rispetta le disposizioni

previste dal contratto collettivo cantonale nel ramo degli autotrasporti. La

CPC precisa che l'impresa annuncia 11 dipendenti sottoposti al Contratto

collettivo di lavoro. Tale dichiarazione, rilasciata dall'organo competente, è

senz'altro attendibile. Questa dà atto che per gli 11 dipendenti annunciati le

condizioni del CCL sono rispettate. Di conseguenza, le considerazioni della

ricorrente in merito al fatto che oltre alla metà di essi sarebbe impiegato a

tempo parziale non meritano di essere approfondite: tale circostanza non lascia

affatto intendere l'elusione delle condizioni del CCL. Questo, contrariamente a

quanto sembra sostenere la ricorrente, non vieta l'assunzione di personale a

ore né il lavoro a cottimo (cfr. contratto collettivo di lavoro per il

settore degli autotrasporti del Cantone Ticino valevole dal 1° luglio 2019 per

le aziende affiliate all'associazione padronale ASTAG).

6.

Non merita

infine approfondimento la censura secondo cui l'aggiudicataria andrebbe

estromessa dal concorso siccome la sua amministratrice unica eserciterebbe

verosimilmente tale attività senza alcuna autorizzazione dell'__________, di

cui sarebbe dipendente. I rapporti tra l'amministratrice della società e l'__________

non hanno alcuna attinenza con lo svolgimento della commessa: le circostanze

invocate dall'insorgente non sono atte a mettere in dubbio l'idoneità

dell'aggiudicataria a fornire la prestazione.

7.

Visto quanto

precede il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). In assenza di parti

vittoriose patrocinate, non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera