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Decisione

52.2021.281

Licenza edilizia a posteriori per un biotopo

15 dicembre 2025Italiano13 min

comproprietari di due fondi con una casa d'abitazione e un giardino (part. __________

Source ti.ch

RI 6RI 4RI 2

Incarto n.

52.2021.281

Lugano

15

dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 giugno

2021 di

RI

1

RI

2

RI

4

RI

6

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 26 maggio 2021 (n. 2642) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dei ricorrenti contro la

risoluzione dell'8 gennaio 2021 con cui il Municipio di Terre di Pedemonte ha

rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia a posteriori per un biotopo

(part. __________, sezione Cavigliano);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. CO 1 e CO 2 sono

comproprietari di due fondi con una casa d'abitazione e un giardino (part. __________

e __________) situati nel comune di Terre di Pedemonte, a Cavigliano, in zona

residenziale.

B. a. A seguito di

vicissitudini di cui si dirà semmai più avanti, il 14 settembre 2018, i

predetti comproprietari hanno chiesto al Municipio il permesso a posteriori per

un biotopo realizzato nel 2012 nel loro giardino (part. __________). Secondo la

documentazione allegata, lo stagno artificiale, avente una superficie di 14 m2

e una profondità fino a 1.20 m, è composto da piante acquatiche. La domanda

precisa che nel bacino non sono mai stati introdotti volontariamente animali,

ma che nel corso del 2018, con la consulenza dell'Ufficio della natura e del

paesaggio (UNP) e del centro di coordinamento nazionale anfibi (karch), sono

state allontanate cinque rane selvatiche che l'avevano popolato naturalmente. Specifica

inoltre che, per prevenire nuovi insediamenti, la proprietà è stata recintata.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dei

proprietari RI 1 (part. __________), RI 2 e RI 3 (part. __________), RI 4 e RI

5 (part. __________) e dei locatari RI 6 e RI 7 (part. __________).

c. Dopo che la domanda era stata completata e raccolto l'avviso cantonale

favorevole (n. 107129), il 21 agosto 2019 il Municipio ha rilasciato agli

istanti la licenza edilizia a posteriori. Tale decisione è stata tuttavia

annullata per motivi formali dal Governo, che con giudizio del 13 maggio 2020

ha rinviato gli atti all'Esecutivo comunale per nuova decisione.

d. Ripreso possesso dell'incarto, l'8 gennaio 2021 il Municipio ha nuovamente concesso

il permesso alle condizioni contenute nel predetto avviso cantonale, imponendo in

particolare l'allontanamento in futuro di ogni nuovo anfibio catturato nello

stagno (da manipolare con cura e liberare in riva al fiume Melezza nel rispetto

delle norme federali), oltre alla posa e manutenzione della recinzione

supplementare a maglia fine realizzata con il coinvolgimento del karch. Nel

contempo, ha evaso tutte le opposizioni pervenute.

C. Con giudizio del 26

maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro

tale decisione dai vicini già opponenti. Negata preliminarmente una violazione

del diritto di essere sentiti, il Governo ha ammesso la conformità di zona del

biotopo realizzato, nel quale la domanda di costruzione ha espressamente

escluso l'introduzione di animali. Per analoghi motivi e richiamando anche il

preavviso della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

(SPAAS), ha disatteso le critiche relative ai rumori; ha rilevato come la

perizia fonica prodotta dalla ricorrente RI 1 non facesse alcuna distinzione

tra altri due stagni esistenti (su un fondo più vicino al suo) e il bacino in

questione, che per le sue caratteristiche non potrebbe provocare emissioni

foniche. Ha poi ritenuto inapplicabile ai fini di un diniego del permesso l'ordinanza

municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili, escludendo infine che

il biotopo, dotato di un sistema per lo scorrimento e il riciclo delle acque,

apparisse idoneo a ospitare larve di zanzara tigre.

D. RI 1, RI 2 e RI 3, RI

4 e RI 5, RI 6 e RI 7 impugnano il predetto giudizio davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia negato il

permesso per il biotopo.

Ripercorsi i fatti, in sintesi i ricorrenti eccepiscono che, nonostante gli

accorgimenti adottati, nello stagno vi sarebbero tuttora delle rane che

generano rumore. Lamentano quindi l'incompletezza della domanda, che a torto

non è stata esaminata dal profilo fonico, ritenendo in ogni caso insufficienti

e imprecise le condizioni di licenza riguardanti l'allontanamento degli anfibi e

la posa della rete a maglia fine. Negano poi la conformità di zona dell'impianto

così popolato e molesto, eccependo infine anche una violazione dei parametri

dell'ordinanza federale sull'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS

814.41) e del principio di prevenzione oltre che della citata ordinanza

municipale.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il

Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di posizione.

Il Municipio e gli istanti in licenza postulano il rigetto del gravame

con argomenti di cui si dirà se del caso in appresso.

F. In sede di

replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle proprie conclusioni e

domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi. Anche di questi

allegati, come pure degli ulteriori scritti dei ricorrenti rispettivamente del

Municipio e degli istanti in licenza si riferirà per quanto occorre più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La

legittimazione attiva è senz'altro data nella misura in cui il ricorso è stato

presentato da RI 1 proprietaria di un fondo (part. __________) situato nelle

immediate vicinanze e già opponente, personalmente e direttamente toccata dal

giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Se lo sia anche per gli altri insorgenti, proprietari o locatari di fondi ubicati

a maggior distanza, separati da altri edifici o impianti, è questione che può

rimanere aperta. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

integrati dagli incarti del Governo (EDI.2021.15, EDI.2019.338). La situazione

dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente

chiaro dalle foto e dai piani e documenti agli atti. Il sopralluogo sollecitato

dai ricorrenti e la prova (teste) chiesta dai resistenti non appaiono idonei a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett.

b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100),

l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti

sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle

finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove

costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della

zona in cui si collocano (cfr. STA 52.2019.524 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 e

rinvii, in: RtiD I-2022 n. 42; Alexander Ruch, in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,

Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zurigo 2020,

n. 78 ad art. 22; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 472

ad art. 67 LALPT).

2.2

La zona residenziale è per principio destinata all'abitazione e

all'insediamento di quelle attività che sono strettamente connesse con questa

specifica finalità. Per giurisprudenza, la vocazione di tali zone non esclude a

priori la possibilità di tenere degli animali più o meno domestici. La

detenzione a titolo ricreativo di alcuni animali da compagnia può essere

considerata quale parte integrante dell'abitare. Essa è in particolare conforme

alla funzione residenziale quando configura un'attività collaterale, subalterna

alla destinazione abitativa. Non deve avere implicazioni di natura commerciale,

né essere fonte di immissioni moleste, inconciliabili con la destinazione

abitativa della zona. Nelle zone residenziali possono quindi essere ammessi

manufatti destinati alla detenzione di un limitato numero di animali.

Determinanti ai fini del giudizio sulla conformità non sono tanto le dimensioni

dei fabbricati, quanto piuttosto il numero e il genere di animali che vi

vengono alloggiati, rispettivamente le caratteristiche specifiche della zona

interessata (cfr. STA 52.2024.294 del 7 maggio 2025 consid. 2.2, 52.2023.80 del

9.

aprile 2025 consid. 2.2 e rimandi).

2.3

In base all'art. 31 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore

di Terre di Pedemonte, sezione Cavigliano (NAPR), nella zona residenziale sono

ammesse residenze e attività commerciali non moleste. Secondo l'art. 12bis

NAPR, sono considerate non moleste le attività che non ingenerano ripercussioni

ambientali diverse da quelle derivanti dall'abitare.

2.4

In concreto, oggetto della lite è unicamente lo specchio d'acqua impermeabilizzato

ricavato nel giardino sulla part. __________, avente una superficie di 14 m2

e una profondità fino a m 1.20. Contrariamente a quanto eccepiscono i

ricorrenti, lo stagno non è adibito alla tenuta di animali, segnatamente di

rane verdi. Dagli atti risulta che i resistenti non hanno infatti introdotto animali

nel biotopo, ma che hanno anzi espressamente adottato degli accorgimenti per

prevenire possibili insediamenti di questo genere di anfibi provenienti da

habitat naturali nei dintorni, allontanando quelli giunti spontaneamente (da

ultimo un paio di esemplari nel 2020, cfr. loro risposta pag. 5). Non porta ad

altra conclusione la perizia fonica prodotta dalla ricorrente RI 1 (doc. C,

inc. EDI.2019.338), risalente al 9 giugno 2017 e riferita senza distinguo anche

a due acquitrini realizzati su un altro fondo (part. __________) - direttamente

confinante con il suo (part. __________) - di cui aveva parimenti lamentato un disturbo

proveniente dal gracidio di rane. Biotopo che è stato oggetto di una separata

procedura (cfr. STA 52.2019.325 del 31 maggio 2021) e in cui, a differenza del

bacino in questione, risultava data la presenza regolare di rane verdi,

accettata dai relativi proprietari. Analoga deduzione vale di riflesso per la

vaga registrazione del luglio 2022 di RI 1 (doc. C), come pure per le dichiarazioni

degli altri insorgenti versate agli atti, inclusa l'ultima del 30 agosto 2022 (doc.

D) dei ricorrenti RI 2 (il cui fondo dista più di 40 m dalla part. __________

ed è separato da altri due fondi, tra cui la part. __________). Tanto più considerando

che i proprietari del fondo limitrofo (part. __________), la cui camera da

letto è situata a ca. 10 m lineari dallo stagno dei resistenti, non hanno

invece più percepito alcun rumore dal 2019 (cfr. dichiarazione del 23 agosto

2021, doc. 2), mentre il Municipio ha precisato che non sono più pervenute

segnalazioni in merito alla presenza di anfibi (cfr. suo scritto del 20 ottobre

2022.

con relativi scambi tra l'Ufficio tecnico e la polizia di Locarno

rispettivamente l'esperto del karch).

Ferme queste premesse, non è insostenibile la decisione del Municipio, tutelata

dal Governo, di assimilare il piccolo biotopo composto da piante acquatiche a

un impianto riconducibile a una sorta di piscinetta non balneabile o a una

semplice opera di sistemazione esterna o di ornamento, conforme alla funzione

della zona di situazione (cfr. in senso analogo, STA 52.2000.269 del 20

settembre 2001 consid. 2.3). L'impianto, ridotto nelle sue dimensioni e dal

quale non vi sono tutto sommato da attendere delle ripercussioni apprezzabili

sull'ambiente circostante, non è infatti inconciliabile con la destinazione

abitativa. A maggior ragione tenuto conto degli oneri imposti con il permesso, che

permettono ragionevolmente di escludere o comunque di ostacolare e diradare al

minimo ogni possibile tentativo di futuri insediamenti. Con la licenza edilizia

sono infatti stati imposti (1) la posa e manutenzione della recinzione supplementare

a maglia fine realizzata con il coinvolgimento del karch e (2) l'allontanamento

in futuro di ogni nuovo anfibio catturato nello stagno (da manipolare con cura

e liberare in riva al fiume Melezza nel rispetto delle norme federali). Tali

oneri, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, sono sufficientemente chiari

e idonei allo scopo, segnatamente quello di evitare che il biotopo possa essere

trasformato in un impianto diverso da quello autorizzato (cfr. STF 1C_750/2013

del 28 aprile 2014 consid. 3). La clausola relativa alla recinzione è invero

più che altro declaratoria, visto che la stessa è già stata posata lungo il

perimetro del fondo (cfr. il relativo piano del febbraio 2019 con foto) e

risulta peraltro anche perfettamente mantenuta (cfr. dichiarazione dell'esperto

del karch dell'8 febbraio 2021). Anche la cattura e il trasferimento delle rane

così come imposto è sufficientemente preciso e consente di impedire, in una

modalità rispettosa delle normative a tutela della specie protetta (come già

avvenuto, cfr. avviso cantonale pag. 2 e dichiarazione dell'esperto del karch

del 22 maggio 2019), che lo stagno si trasformi in rifugio per qualche raro

esemplare che dovesse inopinatamente riuscire ad accedervi.

3.

A fronte di

quanto precede, non vi è inoltre alcun motivo per ritenere che lo stagno

ornamentale possa porsi in contrasto con le disposizioni in materia di

inquinamento fonico, né tanto meno con quelle dell'ordinanza municipale sulla

repressione dei rumori molesti e inutili invocate dai ricorrenti, come essenzialmente

già concluso dal Governo. Non porta ad altra conclusione l'eventualità di un

puntuale disagio che i vicini dovessero ancora sopportare tra la sporadica comparsa

di un anfibio e un suo allontanamento conforme all'onere imposto. La legge

federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) non

conferisce in ogni caso un diritto al silenzio; disturbi di poca importanza

vanno tollerati (cfr. DTF 133 II 169 consid. 3.2; STF 1C_156/2022 del 28 marzo

2023.

consid. 7.2).

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2

La tassa di giustizia è posta in solido a carico dei ricorrenti,

soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderanno inoltre al Comune,

assistito da un legale e non dotato di un servizio giuridico, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per questa sede.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico dei ricorrenti, che

rifonderanno inoltre al Comune di Terre di Pedemonte un identico importo a

titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera