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Decisione

52.2021.290

Licenza di condurre. Ammonimento

24 dicembre 2021Italiano6 min

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

52.2021.290

Lugano

24

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 29 giugno

2021 di

RI

1

contro

la decisione del 23 giugno 2021 (n. 3175) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 5 maggio 2021 della Sezione della circolazione che

le ha inflitto un ammonimento;

ritenuto, in

fatto

che il 5 maggio 2021

la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto a RI 1 un

ammonimento a seguito di un'infrazione commessa il 22 dicembre 2020 (decisione

n. 2021_3733 BE/do);

che contro tale provvedimento, il 16 maggio 2021 la conducente si è aggravata

davanti alla stessa Sezione, contestando l'infrazione commessa e la misura

inflittale; al suo scritto non era allegata la decisione, di cui erano però

menzionati gli estremi;

che il 21 maggio 2021, l'autorità dipartimentale ha trasmesso al Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato l'esposto di RI 1, da trattare quale impugnativa

contro il provvedimento da essa adottato;

che con scritto del 26 maggio 2021, l'autorità di ricorso ha assegnato all'interessata

un termine di 7 giorni per trasmetterle la decisione impugnata, sotto

comminatoria della dichiarazione d'irricevibilità del gravame;

che ritenendo che RI 1 non avesse dato seguito a quanto richiesto nel termine

impartito e che il ricorso non adempisse pertanto i requisiti di legge (art. 70

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100), con giudizio del 23 giugno 2021 il Governo ha dichiarato

irricevibile il gravame;

che RI 1 deduce ora la predetta pronuncia davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento e postulando l'entrata

nel merito del suo ricorso; l'insorgente afferma di aver tempestivamente fatto

pervenire all'autorità la decisione impugnata, a mezzo raccomandata; a comprova

allega la relativa ricevuta, che dà atto dell'invio del 28 maggio 2021 alla

Sezione della circolazione;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni; l'autorità di prime cure è invece rimasta

silente;

che a richiesta del Tribunale, la Sezione della circolazione ha trasmesso gli

atti prodotti dall'insorgente con il citato invio del 28 maggio 2021, e meglio

la decisione impugnata del 5 maggio 2021, copia della predetta richiesta del 26

maggio 2021 del Servizio dei ricorsi e del suo ricorso del 16 maggio 2021;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la legittimazione attiva della ricorrente,

personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata di cui è

destinataria (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base

degli atti, integrati da quelli richiamati dalle istanze inferiori;

che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, al

ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata; l'art. 12 cpv. 1 LPAmm prescrive,

a sua volta, che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono

ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, sotto

comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati

irricevibili;

che quest'ultima disposizione si applica anche quando è chiesta la produzione di

un documento, come la decisione impugnata, che necessariamente dev'essere

allegato allo stesso; la presentazione della querelata decisione permette

infatti all'autorità giudicante di decidere immediatamente sull'ammissibilità

e, se del caso, sulla manifesta infondatezza dell'impugnazione (art. 72 LPAmm);

che in tal senso, il mancato invio della decisione impugnata

entro il termine perentorio fissato per produrla rende irricevibile il gravame

stesso (cfr. RDAT 1976 n. 43; STA 52.2012.103 del 14 agosto 2012, confermata da

STF 2C_931/2012 del 9 ottobre 2012; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 3 ad art. 9 e n. 2 ad art. 46);

che in base all'art. 6 cpv. 2 LPAmm, i termini si ritengono rispettati se lo furono

con le insinuazioni all'autorità incompetente;

che questa norma è espressione di un principio generale del diritto

amministrativo, secondo cui l'interessato non deve essere inutilmente privato

dell'esame della sua pretesa giuridica da parte dell'autorità competente; l'insinuazione

tempestiva di un atto all'autorità incompetente non deve pertanto comportargli particolari

pregiudizi, in particolare laddove l'erroneo indirizzo è in una certa misura

riconoscibile (cfr. DTF 140 III 636 consid. 3.5; Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020, n. 13 ad art. 42; cfr.

inoltre Borghi/Corti, op. cit., n.

3 ad art. 4);

che in concreto dagli atti risulta che, sollecitata dall'autorità di ricorso a

trasmettere la decisione impugnata in quella sede entro il termine perentorio

di sette giorni, l'insorgente ha dato seguito all'ordine, trasmettendo tuttavia

l'atto richiesto all'autorità di prima istanza;

che la Sezione della circolazione, anziché girare senza indugio l'invio

pervenuto alla competente autorità di ricorso - come aveva peraltro già fatto

con l'impugnativa del 16 maggio 2021 - è inspiegabilmente rimasta passiva; e

questo nonostante fosse manifesto l'errore di recapito in cui era incappata la

ricorrente, alla luce della richiesta del Servizio dei ricorsi del 26 maggio

2021, allegata in copia insieme all'atto richiesto;

che in queste circostanze, occorre concludere che l'insorgente, pur avendolo

indirizzato all'autorità incompetente, ha prodotto l'atto impugnato entro il

termine accordatole; la decisione del Governo, che ha dichiarato inammissibile

la sua impugnativa, non può pertanto essere tutelata; una soluzione opposta non

è infatti difendibile, a meno di incorrere in un inammissibile formalismo

eccessivo;

che stante quanto precede, il ricorso va accolto; di conseguenza il giudizio

impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel

merito il ricorso del 16 maggio 2021;

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 23 giugno 2021 (n. 3175) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso del 16 maggio 2021.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera