52.2021.30
Permesso per confinanti UE/AELS
24 ottobre 2022Italiano21 min
ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.30
Lugano
24
ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 21 gennaio
2021 di
RI
1
RI
2
RI
3
patrocinati
da PA 1
contro
la
risoluzione del 23 dicembre 2020 (n. 7039) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli
insorgenti avverso le decisioni del 10 febbraio 2020 con cui la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per
confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2 e ne ha negato il rilascio a RI 3;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 maggio 2019 i
cittadini italiani RI 2 (1974) e RI 1 (1976), attualmente residenti a __________
(prov. di __________), rispettivamente a __________ (prov. di __________) e
titolari di un permesso per confinanti UE/AELS con ultimo termine di controllo
fissato per il 29 maggio 2021 rispettivamente per l'11 dicembre 2021 per
esercitare un'attività lucrativa dipendente in qualità di operai di
metalcostruzione presso __________ AG a __________, hanno notificato il
cambiamento di posto di lavoro, indicando di essere stati assunti, a tempo
pieno con le medesime mansioni a partire dal 22 maggio 2019, dalla __________ Sagl,
avente sede legale e operativa in via __________ a __________. Il 25 giugno
2019, essi sono stati autorizzati dall'Autorità competente a cambiare posto.
L'11 ottobre 2019 il cittadino italiano RI 3 (1973),
residente a __________ (prov. di __________) ha chiesto il rilascio di un
permesso per confinanti UE/AELS per lavorare quale serramentista al 50% presso __________
Sagl a partire dal 14 ottobre 2019.
B. Con tre separate decisioni
del 10 febbraio 2020, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il
permesso per confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2 e negato il rilascio di simile
autorizzazione a RI 3. Ha inoltre fissato loro un termine (a RI 3 fino al 9
aprile successivo e a RI 1 e RI 2 fino al 10 aprile 2020) per cessare la loro
attività lavorativa.
Sulla scorta
segnatamente degli accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro (UIL) - riassunti nel relativo rapporto del 23 agosto 2019 dopo avere
interrogato RI 3 nella sua veste di direttore con firma individuale della __________
Sagl - e della documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha rilevato tra
le altre cose che la ditta, benché dal 1° maggio 2019 occupasse un ufficio presso
la fiduciaria __________ dove ha la sede legale, non aveva in affitto
magazzini, box o altro, era sprovvista di autoveicoli a proprio nome, che ad
occuparsi della parte amministrativa e dell'emissione delle fatture era __________,
gerente con firma individuale della __________ Sagl nonché amministratore unico
con firma individuale della __________, che RI 3 era amministratore della società
italiana __________ Srl, socia maggioritaria della __________ Sagl, la quale aveva
distaccato nel 2019 alcuni suoi dipendenti in Svizzera.
Ha pertanto ritenuto che la ditta non esercitasse una reale e
duratura attività in Svizzera e fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni
imposte dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681)
sulle prestazioni di servizio transfrontaliere, di modo che non potesse essere
riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone
straniere. Di conseguenza, gli interessati non potevano prevalersi della
qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il rilascio o il mantenimento
del permesso per confinanti UE/AELS non essendo state rispettate. Le decisioni sono state rese sulla base degli art. 7 allegato I ALC, 23
dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e 96 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019
rinominata legge federale sugli stranieri e
la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]).
C. Con un unico giudizio del 23
dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni
dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte da RI 1, RI
2 e RI 3.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare
e non rilasciare il permesso per confinanti
UE/AELS a questi dipendenti della ditta in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione,
considerando in sostanza che __________ Sagl, benché regolarmente costituitasi
sul nostro territorio e dotatasi nel frattempo di un deposito e di un
autoveicolo, dal profilo operativo si poggia integralmente sulla __________ Srl,
di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e con RI 3 che postula il rilascio
di un permesso per confinanti UE/AELS.
Essi sostengono che la
società, distinta dalla __________ Srl e che ha alle dipendenze diversi operai
e paga regolarmente i salari, svolge effettivamente l'attività notificata,
essendo ora ben avviata e disponendo delle necessarie liquidità, di un ufficio,
di un magazzino e di un furgone. Il fatto che essa si avvalga delle prestazioni
di una fiduciaria presso cui è domiciliata sarebbe irrilevante, la legge non
impedendoglielo.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.
F. In fase di replica gli
insorgenti ribadiscono i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il
Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è
espresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di
applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'ALC, direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto
di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Fatti
I ricorrenti, essendo
cittadini italiani e titolari di un documento di legittimazione valido, possono
quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo
bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.
2.2. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata
uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato
ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente
rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità
della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un
anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione
involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego
di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore
di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima disposizione,
riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di
lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore
a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.
L'art. 7 par. 1 allegato I
ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte
contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte
contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra
parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni
giorno o almeno una volta alla settimana. I
lavoratori frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno
bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità
competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero
dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata
dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale
carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero
dimostri di esercitare un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato l ALC
prevede che la carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che
l'ha rilasciata. l lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità
professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr.
art. 8 par. 1 allegato l ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità
professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di
professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La
mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno
(cfr. art. 8 par. 2 allegato l ALC).
Secondo l'art. 4 cpv. 3
OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS
vale in tutta la Svizzera.
2.3. l lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per
frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di
servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17
segg. allegato l ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio
dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un
servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro
effettivo per anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede
sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come
lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di
servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art.
17 seg. allegato l ALC; cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in:
RtiD II-2020 pag. 336 segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par.
2 allegato l ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale
che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di
prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di
misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le
misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati,
LDist [RS 823.20]; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid.
2.1 e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a
pubblicazione; 2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le
condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di
lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un
periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la
sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il
destinatario della prestazione (art. 1 cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una
succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore
di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist).
2.4.
2.4.1. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato
delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio
di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS
presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per
confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il
datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e
duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS
apra una filiale in Svizzera (ditta “bucalettere”) al solo scopo di eludere le
restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al
massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale
competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura
(team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa
in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai
lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione
d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato
alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022,
n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa
dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire
che le restrizioni previste per i lavoratori
distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione
d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa
dipende in realtà da un datore di lavoro straniero.
Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa
con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato
dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un
permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di
lavoro nel nostro Paese.
2.4.2. Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno
lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di
trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali
istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146
l 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le
autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il
Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro
contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione
adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo
convincente (DTF 146 l 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28
dicembre 2020 consid. 6.3).
2.4.3. Un recapito “bucalettere” si caratterizza per la
mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel
luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente
quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti
altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e
di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere
funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura
costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22
dicembre 2009 consid. 2; CDT n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
2.5. L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di
soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per
frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono
più adempiute le condizioni per il loro rilascio.
Anche in relazione all'applicazione
dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di
abuso di diritto, in presenza del quale il
permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF 2C_1041/2019 del 10
novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5,
2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016
consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando
è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un
rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera
circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di
un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si
richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113
consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii).
3. Come accennato in
narrativa, l'8 gennaio 2020 la Sezione della popolazione ha revocato il
permesso per confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2, rifiutandosi di rilasciarne
uno a RI 3.
L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che la __________ Sagl
fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC
sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere
riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone
straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della
qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il rilascio e il mantenimento
del permesso per confinanti UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in
Svizzera non essendo state rispettate.
Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo
avere considerato che la società era stata costituita per raggirare il nostro
ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle
persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli
interessati essendo la ditta italiana __________ Srl.
4. 4.1. Titolari di un
permesso per confinanti UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente
in qualità di operai di metalcostruzione, il 25 giugno 2019 RI 2 e RI 1 sono
stati autorizzati a cambiare posto per lavorare a tempo pieno presso la ________
Sagl. Per quanto riguarda RI 3, egli ha chiesto il rilascio di un permesso per
confinanti UE/AELS l'11 ottobre 2019 per lavorare quale serramentista al 50% presso
__________ Sagl a partire dal 14 ottobre successivo.
Secondo l'estratto del registro di commercio la __________
Sagl, costituita il 17 maggio 2019 e con sede legale ed operativa in via __________
a __________, è una società a garanzia limitata avente quale scopo segnatamente
la progettazione, la fabbricazione, il commercio,
il montaggio di manufatti e costruzioni in metallo, alluminio e altri
materiali.
RI 3 ne è direttore e socio all'1%, mentre il cittadino italiano residente nel nostro Paese __________
ne è il gerente con firma individuale. Detentrice
del 96% del capitale sociale è la ditta italiana __________ Srl con sede legale
a __________ (prov. di __________, attiva nel settore della fabbricazione di
strutture metalliche e parti assemblate di strutture (https://www. __________),
e di cui RI 3 è amministratore.
Sulla base degli accertamenti predisposti dall'UIL -
riassunti nel relativo rapporto del 23 agosto 2019 dopo avere interrogato RI 3
nella sua veste di direttore con firma individuale della __________ Sagl - e
della documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha segnatamente rilevato
che la società, benché dal 1° maggio 2019 occupasse un ufficio presso la
fiduciaria __________, era priva di liquidità, come ammesso dallo stesso RI 3 nella
sua audizione del 6 agosto 2019. Oltre a ciò, a quel momento non aveva in
affitto né magazzini né box o altro, ed era sprovvista di autoveicoli a proprio
nome. Inoltre, ad occuparsi della parte amministrativa e contabile e dell'emissione
delle fatture era __________, gerente della __________ Sagl e amministratore
unico con firma individuale della __________ presso cui la ditta ha sede legale.
Inoltre, RI 3 era amministratore della società italiana __________ Srl, socia
maggioritaria della __________ Sagl e che nel 2019 aveva distaccato alcuni suoi
dipendenti in Svizzera per un totale di 89 giorni, alcuni dei quali poi assunti
dalla ditta elvetica. RI 3 ha precisato di avere richiesto il permesso per
frontalieri in quanto uno dei principali clienti della ditta aveva richiesto
esplicitamente la sua presenza sul cantiere (scritto all'Ufficio della
migrazione dell'11 novembre 2019).
4.2. Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la __________
Sagl non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate
le condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso di lavoro per
frontalieri UE/AELS a RI 2 e RI 1.
In effetti, __________ Sagl e __________ Srl operano nel
medesimo settore. Eloquente è l'omonimia delle due ditte. Secondariamente, RI 3
è socio e direttore della società elvetica e contemporaneamente amministratore
di quella italiana, che è pure socia maggioritaria della __________ Sagl. Il
legame tra l'impresa elvetica e quella italiana è quindi evidente.
Del resto, il 13 novembre 2019, __________ ha riconosciuto
che __________ Sagl era stata “costituita nel maggio 2019 abbastanza
velocemente in quanto uno dei nostri clienti principali, la __________, società
che disegna e produce serramenti, necessitava di persone specializzate e fidate
per il montaggio dei propri serramenti su cantieri di propri importanti
clienti. I soci costituenti, dopo un lungo confronto con il proprio fiduciario,
decisero che era giunto il momento di provare a radicarsi sul territorio
svizzero aprendo una società di capitali e facendosi spazio grazie ad alcuni
importanti collegamenti con potenziali clienti produttori di serramenti. Ci
siamo pertanto seduti tutti intorno a un tavolo e abbiamo provato a strutturare
la società, avendo bene in mente e avendo la volontà di rispettare ogni
normativa federale e cantonale. Abbiamo pertanto ricalcato il business model
della società che detiene la maggioranza della __________, __________ Srl:
società di puro montaggio di serramenti, senza alcun macchinario o
magazzino/inventario di proprietà o in locazione. La __________ Sagl è nata
quindi per un puro bisogno di servire il mercato svizzero di personale
qualificato per il montaggio di serramenti, con l'idea in un futuro prossimo di
provare ad allargare il personale anche a persone indigene”.
Oltre a ciò, __________ Sagl è priva di un servizio di
segretariato integrato, disponendo unicamente dove ha la sede legale di un locale
ufficio (scrivania con un piccolo armadio e bagno) preso in locazione presso la
__________, anch'essa in via __________, il cui amministratore unico __________
si occupa della parte amministrativa e contabile e dell'emissione delle fatture.
È vero che __________ è gerente della __________ Sagl. È però altresì vero che
quando è stato interrogato dall'UIL il 6 agosto 2019, RI 3 ha ammesso che __________
aveva assunto la funzione di gerente in quanto residente nel nostro Paese e
siccome egli non aveva mai svolto attività in Svizzera (risposta 16).
L'infrastruttura ridotta della ditta, priva di liquidità ancora
nell'estate 2019 (come riconosciuto da RI 3 il 6 agosto 2019, risposta 8), con
sei dipendenti e con cantieri sviluppatisi a __________ (doc. E: attestazione
lavori di __________, del 26 febbraio 2020, e di __________, del 28 febbraio
2020; scritto del 13 novembre 2019 all'Ufficio della migrazione), risulta
incongruente con la natura e l'ampiezza dell'attività dichiarata. Il fatto che
la sua infrastruttura sia limitata, denota quindi come la società si poggi dal
profilo operativo sull'omonima italiana che nel 2019 aveva distaccato alcuni
suoi dipendenti in Svizzera per un totale di 89 giorni, alcuni dei quali poi
assunti dalla ditta elvetica.
Tutto questo permette
di concludere che ad operare dietro la __________ Sagl vi è sempre stata l'omonima
italiana. In siffatte circostanze, non consente ancora sostenibilmente di
ritenere che la ditta elvetica eserciti in modo durevole un'attività reale ed
effettiva, distinta da quella italiana, il fatto che versi gli stipendi, emetta
delle fatture ed abbia in seguito preso in affitto dal 1° gennaio 2020 un deposito
a __________ con contratto sottoscritto il 15 dicembre 2019, ritenuto pure che
essa nello scritto all'Ufficio della migrazione dell'11 novembre 2019, ovvero
più di un mese e mezzo prima, la ditta aveva asserito di non necessitare di
magazzino siccome si occupa del montaggio di serramenti forniti dal committente
e dai clienti direttamente sul luogo di lavoro.
Non vi è peraltro traccia nell'incarto dell'immatricolazione
di un autoveicolo di cui la ditta ne era ancora priva al momento dell'accertamento.
4.3. Ne discende pertanto che nel caso di specie sussistono
sufficienti indizi per ritenere che la __________ Sagl sia una società che, pur
figurando sulla carta come un'entità giuridica a sé stante e distinta dalla __________
Srl, in realtà dal profilo operativo si poggia integralmente su quest'ultima
ditta, di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero.
4.4. Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni
imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a
giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il
permesso ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera, che non ha
però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati devono essere
rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati
prevista dalla LDist, che si prefigge di far rispettare le
condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei
contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali
di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).
4.5. Ne discende che sono date le condizioni per la revoca
del permesso per confinanti UE/AELS a RI 2 e RI 1 e per il rifiuto di
rilasciarne uno a RI 3.
In siffatte circostanze, il
provvedimento risulta pure conforme al principio della proporzionalità.
5. 5.1. In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque integralmente respinto.
5.2. La
tassa di giudizio è posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto
soccombenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1
e 2 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono
solidalmente a loro carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere