Lexipedia

Decisione

52.2021.30

Permesso per confinanti UE/AELS

24 ottobre 2022Italiano21 min

ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.30

Lugano

24

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 21 gennaio

2021 di

RI

1

RI

2

RI

3

patrocinati

da PA 1

contro

la

risoluzione del 23 dicembre 2020 (n. 7039) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli

insorgenti avverso le decisioni del 10 febbraio 2020 con cui la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per

confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2 e ne ha negato il rilascio a RI 3;

ritenuto, in

fatto

A. Il 21 maggio 2019 i

cittadini italiani RI 2 (1974) e RI 1 (1976), attualmente residenti a __________

(prov. di __________), rispettivamente a __________ (prov. di __________) e

titolari di un permesso per confinanti UE/AELS con ultimo termine di controllo

fissato per il 29 maggio 2021 rispettivamente per l'11 dicembre 2021 per

esercitare un'attività lucrativa dipendente in qualità di operai di

metalcostruzione presso __________ AG a __________, hanno notificato il

cambiamento di posto di lavoro, indicando di essere stati assunti, a tempo

pieno con le medesime mansioni a partire dal 22 maggio 2019, dalla __________ Sagl,

avente sede legale e operativa in via __________ a __________. Il 25 giugno

2019, essi sono stati autorizzati dall'Autorità competente a cambiare posto.

L'11 ottobre 2019 il cittadino italiano RI 3 (1973),

residente a __________ (prov. di __________) ha chiesto il rilascio di un

permesso per confinanti UE/AELS per lavorare quale serramentista al 50% presso __________

Sagl a partire dal 14 ottobre 2019.

B. Con tre separate decisioni

del 10 febbraio 2020, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, la

Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il

permesso per confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2 e negato il rilascio di simile

autorizzazione a RI 3. Ha inoltre fissato loro un termine (a RI 3 fino al 9

aprile successivo e a RI 1 e RI 2 fino al 10 aprile 2020) per cessare la loro

attività lavorativa.

Sulla scorta

segnatamente degli accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro (UIL) - riassunti nel relativo rapporto del 23 agosto 2019 dopo avere

interrogato RI 3 nella sua veste di direttore con firma individuale della __________

Sagl - e della documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha rilevato tra

le altre cose che la ditta, benché dal 1° maggio 2019 occupasse un ufficio presso

la fiduciaria __________ dove ha la sede legale, non aveva in affitto

magazzini, box o altro, era sprovvista di autoveicoli a proprio nome, che ad

occuparsi della parte amministrativa e dell'emissione delle fatture era __________,

gerente con firma individuale della __________ Sagl nonché amministratore unico

con firma individuale della __________, che RI 3 era amministratore della società

italiana __________ Srl, socia maggioritaria della __________ Sagl, la quale aveva

distaccato nel 2019 alcuni suoi dipendenti in Svizzera.

Ha pertanto ritenuto che la ditta non esercitasse una reale e

duratura attività in Svizzera e fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni

imposte dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681)

sulle prestazioni di servizio transfrontaliere, di modo che non potesse essere

riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone

straniere. Di conseguenza, gli interessati non potevano prevalersi della

qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il rilascio o il mantenimento

del permesso per confinanti UE/AELS non essendo state rispettate. Le decisioni sono state rese sulla base degli art. 7 allegato I ALC, 23

dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e 96 della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019

rinominata legge federale sugli stranieri e

la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]).

C. Con un unico giudizio del 23

dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni

dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte da RI 1, RI

2 e RI 3.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare

e non rilasciare il permesso per confinanti

UE/AELS a questi dipendenti della ditta in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione,

considerando in sostanza che __________ Sagl, benché regolarmente costituitasi

sul nostro territorio e dotatasi nel frattempo di un deposito e di un

autoveicolo, dal profilo operativo si poggia integralmente sulla __________ Srl,

di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e con RI 3 che postula il rilascio

di un permesso per confinanti UE/AELS.

Essi sostengono che la

società, distinta dalla __________ Srl e che ha alle dipendenze diversi operai

e paga regolarmente i salari, svolge effettivamente l'attività notificata,

essendo ora ben avviata e disponendo delle necessarie liquidità, di un ufficio,

di un magazzino e di un furgone. Il fatto che essa si avvalga delle prestazioni

di una fiduciaria presso cui è domiciliata sarebbe irrilevante, la legge non

impedendoglielo.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,

quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.

F. In fase di replica gli

insorgenti ribadiscono i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il

Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è

espresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di

applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'ALC, direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto

di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Fatti

I ricorrenti, essendo

cittadini italiani e titolari di un documento di legittimazione valido, possono

quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo

bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

2.2. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore

dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata

uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato

ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente

rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità

della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un

anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione

involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego

di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore

di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima disposizione,

riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di

lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore

a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

L'art. 7 par. 1 allegato I

ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte

contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte

contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra

parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni

giorno o almeno una volta alla settimana. I

lavoratori frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno

bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità

competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero

dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata

dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale

carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero

dimostri di esercitare un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato l ALC

prevede che la carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che

l'ha rilasciata. l lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità

professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr.

art. 8 par. 1 allegato l ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità

professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di

professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La

mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno

(cfr. art. 8 par. 2 allegato l ALC).

Secondo l'art. 4 cpv. 3

OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS

vale in tutta la Svizzera.

2.3. l lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per

frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di

servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17

segg. allegato l ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio

dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un

servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro

effettivo per anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede

sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come

lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di

servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art.

17 seg. allegato l ALC; cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in:

RtiD II-2020 pag. 336 segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par.

2 allegato l ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale

che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di

prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di

misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le

misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati,

LDist [RS 823.20]; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid.

2.1 e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a

pubblicazione; 2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le

condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di

lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un

periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la

sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il

destinatario della prestazione (art. 1 cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una

succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore

di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist).

2.4.

2.4.1. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato

delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio

di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS

presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per

confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il

datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e

duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS

apra una filiale in Svizzera (ditta “bucalettere”) al solo scopo di eludere le

restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al

massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale

competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura

(team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa

in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai

lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione

d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato

alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022,

n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa

dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire

che le restrizioni previste per i lavoratori

distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione

d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa

dipende in realtà da un datore di lavoro straniero.

Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa

con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato

dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un

permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di

lavoro nel nostro Paese.

2.4.2. Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno

lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di

trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali

istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146

l 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le

autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il

Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro

contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione

adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo

convincente (DTF 146 l 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28

dicembre 2020 consid. 6.3).

2.4.3. Un recapito “bucalettere” si caratterizza per la

mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel

luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente

quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti

altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e

di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere

funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura

costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22

dicembre 2009 consid. 2; CDT n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con

riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

2.5. L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di

soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per

frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono

più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

Anche in relazione all'applicazione

dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di

abuso di diritto, in presenza del quale il

permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF 2C_1041/2019 del 10

novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5,

2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016

consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando

è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un

rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera

circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di

un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si

richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113

consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii).

3. Come accennato in

narrativa, l'8 gennaio 2020 la Sezione della popolazione ha revocato il

permesso per confinanti UE/AELS a RI 1 e a RI 2, rifiutandosi di rilasciarne

uno a RI 3.

L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che la __________ Sagl

fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC

sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere

riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone

straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della

qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il rilascio e il mantenimento

del permesso per confinanti UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in

Svizzera non essendo state rispettate.

Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo

avere considerato che la società era stata costituita per raggirare il nostro

ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle

persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli

interessati essendo la ditta italiana __________ Srl.

4. 4.1. Titolari di un

permesso per confinanti UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente

in qualità di operai di metalcostruzione, il 25 giugno 2019 RI 2 e RI 1 sono

stati autorizzati a cambiare posto per lavorare a tempo pieno presso la ________

Sagl. Per quanto riguarda RI 3, egli ha chiesto il rilascio di un permesso per

confinanti UE/AELS l'11 ottobre 2019 per lavorare quale serramentista al 50% presso

__________ Sagl a partire dal 14 ottobre successivo.

Secondo l'estratto del registro di commercio la __________

Sagl, costituita il 17 maggio 2019 e con sede legale ed operativa in via __________

a __________, è una società a garanzia limitata avente quale scopo segnatamente

la progettazione, la fabbricazione, il commercio,

il montaggio di manufatti e costruzioni in metallo, alluminio e altri

materiali.

RI 3 ne è direttore e socio all'1%, mentre il cittadino italiano residente nel nostro Paese __________

ne è il gerente con firma individuale. Detentrice

del 96% del capitale sociale è la ditta italiana __________ Srl con sede legale

a __________ (prov. di __________, attiva nel settore della fabbricazione di

strutture metalliche e parti assemblate di strutture (https://www. __________),

e di cui RI 3 è amministratore.

Sulla base degli accertamenti predisposti dall'UIL -

riassunti nel relativo rapporto del 23 agosto 2019 dopo avere interrogato RI 3

nella sua veste di direttore con firma individuale della __________ Sagl - e

della documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha segnatamente rilevato

che la società, benché dal 1° maggio 2019 occupasse un ufficio presso la

fiduciaria __________, era priva di liquidità, come ammesso dallo stesso RI 3 nella

sua audizione del 6 agosto 2019. Oltre a ciò, a quel momento non aveva in

affitto né magazzini né box o altro, ed era sprovvista di autoveicoli a proprio

nome. Inoltre, ad occuparsi della parte amministrativa e contabile e dell'emissione

delle fatture era __________, gerente della __________ Sagl e amministratore

unico con firma individuale della __________ presso cui la ditta ha sede legale.

Inoltre, RI 3 era amministratore della società italiana __________ Srl, socia

maggioritaria della __________ Sagl e che nel 2019 aveva distaccato alcuni suoi

dipendenti in Svizzera per un totale di 89 giorni, alcuni dei quali poi assunti

dalla ditta elvetica. RI 3 ha precisato di avere richiesto il permesso per

frontalieri in quanto uno dei principali clienti della ditta aveva richiesto

esplicitamente la sua presenza sul cantiere (scritto all'Ufficio della

migrazione dell'11 novembre 2019).

4.2. Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la __________

Sagl non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate

le condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso di lavoro per

frontalieri UE/AELS a RI 2 e RI 1.

In effetti, __________ Sagl e __________ Srl operano nel

medesimo settore. Eloquente è l'omonimia delle due ditte. Secondariamente, RI 3

è socio e direttore della società elvetica e contemporaneamente amministratore

di quella italiana, che è pure socia maggioritaria della __________ Sagl. Il

legame tra l'impresa elvetica e quella italiana è quindi evidente.

Del resto, il 13 novembre 2019, __________ ha riconosciuto

che __________ Sagl era stata “costituita nel maggio 2019 abbastanza

velocemente in quanto uno dei nostri clienti principali, la __________, società

che disegna e produce serramenti, necessitava di persone specializzate e fidate

per il montaggio dei propri serramenti su cantieri di propri importanti

clienti. I soci costituenti, dopo un lungo confronto con il proprio fiduciario,

decisero che era giunto il momento di provare a radicarsi sul territorio

svizzero aprendo una società di capitali e facendosi spazio grazie ad alcuni

importanti collegamenti con potenziali clienti produttori di serramenti. Ci

siamo pertanto seduti tutti intorno a un tavolo e abbiamo provato a strutturare

la società, avendo bene in mente e avendo la volontà di rispettare ogni

normativa federale e cantonale. Abbiamo pertanto ricalcato il business model

della società che detiene la maggioranza della __________, __________ Srl:

società di puro montaggio di serramenti, senza alcun macchinario o

magazzino/inventario di proprietà o in locazione. La __________ Sagl è nata

quindi per un puro bisogno di servire il mercato svizzero di personale

qualificato per il montaggio di serramenti, con l'idea in un futuro prossimo di

provare ad allargare il personale anche a persone indigene”.

Oltre a ciò, __________ Sagl è priva di un servizio di

segretariato integrato, disponendo unicamente dove ha la sede legale di un locale

ufficio (scrivania con un piccolo armadio e bagno) preso in locazione presso la

__________, anch'essa in via __________, il cui amministratore unico __________

si occupa della parte amministrativa e contabile e dell'emissione delle fatture.

È vero che __________ è gerente della __________ Sagl. È però altresì vero che

quando è stato interrogato dall'UIL il 6 agosto 2019, RI 3 ha ammesso che __________

aveva assunto la funzione di gerente in quanto residente nel nostro Paese e

siccome egli non aveva mai svolto attività in Svizzera (risposta 16).

L'infrastruttura ridotta della ditta, priva di liquidità ancora

nell'estate 2019 (come riconosciuto da RI 3 il 6 agosto 2019, risposta 8), con

sei dipendenti e con cantieri sviluppatisi a __________ (doc. E: attestazione

lavori di __________, del 26 febbraio 2020, e di __________, del 28 febbraio

2020; scritto del 13 novembre 2019 all'Ufficio della migrazione), risulta

incongruente con la natura e l'ampiezza dell'attività dichiarata. Il fatto che

la sua infrastruttura sia limitata, denota quindi come la società si poggi dal

profilo operativo sull'omonima italiana che nel 2019 aveva distaccato alcuni

suoi dipendenti in Svizzera per un totale di 89 giorni, alcuni dei quali poi

assunti dalla ditta elvetica.

Tutto questo permette

di concludere che ad operare dietro la __________ Sagl vi è sempre stata l'omonima

italiana. In siffatte circostanze, non consente ancora sostenibilmente di

ritenere che la ditta elvetica eserciti in modo durevole un'attività reale ed

effettiva, distinta da quella italiana, il fatto che versi gli stipendi, emetta

delle fatture ed abbia in seguito preso in affitto dal 1° gennaio 2020 un deposito

a __________ con contratto sottoscritto il 15 dicembre 2019, ritenuto pure che

essa nello scritto all'Ufficio della migrazione dell'11 novembre 2019, ovvero

più di un mese e mezzo prima, la ditta aveva asserito di non necessitare di

magazzino siccome si occupa del montaggio di serramenti forniti dal committente

e dai clienti direttamente sul luogo di lavoro.

Non vi è peraltro traccia nell'incarto dell'immatricolazione

di un autoveicolo di cui la ditta ne era ancora priva al momento dell'accertamento.

4.3. Ne discende pertanto che nel caso di specie sussistono

sufficienti indizi per ritenere che la __________ Sagl sia una società che, pur

figurando sulla carta come un'entità giuridica a sé stante e distinta dalla __________

Srl, in realtà dal profilo operativo si poggia integralmente su quest'ultima

ditta, di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero.

4.4. Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni

imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a

giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il

permesso ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera, che non ha

però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati devono essere

rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati

prevista dalla LDist, che si prefigge di far rispettare le

condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei

contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali

di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).

4.5. Ne discende che sono date le condizioni per la revoca

del permesso per confinanti UE/AELS a RI 2 e RI 1 e per il rifiuto di

rilasciarne uno a RI 3.

In siffatte circostanze, il

provvedimento risulta pure conforme al principio della proporzionalità.

5. 5.1. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque integralmente respinto.

5.2. La

tassa di giudizio è posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto

soccombenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1

e 2 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono

solidalmente a loro carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere