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Decisione

52.2021.302

Risarcimento per danni causati da ungulati

9 maggio 2022Italiano22 min

rivolto contro la decisione di conferma del diniego dell'autorizzazione di guardiacampicoltura

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.302

Lugano

9

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 9 luglio

2021 di

RI

1

RI

2

contro

la

decisione del 9 giugno 2021 (n. 2911) del Consiglio di Stato che ha respinto

l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione del 17

settembre 2020 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della

pesca, in tema di concessione dell'autorizzazione di guardiacampicoltura;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 e RI 2 sono

contitolari di un'azienda agricola che gestisce un vigneto ubicato sulle part. __________,

3, 4 e 5 di __________, sezione __________.

b. A seguito di una richiesta telefonica del 14 agosto 2020 di uno dei

contitolari e di alcuni contatti avuti con l'uno e con l'altro, con decisione

del 17 settembre 2020 l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ha negato

l'autorizzazione alla cattura dei capi viziosi arrecanti danni alle colture

viticole ubicate sui citati mappali: le condizioni per la concessione di misure

di autodifesa contro la fauna selvatica non sono state ritenute adempiute

poiché non erano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per

allontanare la selvaggina. La risoluzione è stata intimata esclusivamente a RI

2.

B. Con giudizio del 9

giugno 2021, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1 e RI 2.

Ammessa la ricevibilità in ordine del gravame e disattesa una censura di

nullità della decisione impugnata per un difetto d'intimazione, il Governo ha

anzitutto circoscritto l'oggetto del contendere al diniego dell'autorizzazione

alla guardiacampicoltura, dichiarando inammissibili le altre richieste formulate

nel ricorso. Illustrato il quadro normativo applicabile, ha poi ritenuto che

gli insorgenti non potessero pretendere l'eliminazione dei capi viziosi, non

avendo adempiuto al loro obbligo di realizzare delle recinzioni efficaci, in

particolare sul lato nord e sul lato inferiore del vigneto. Ha inoltre

considerato ch'essi non potessero avvalersi né dell'inesigibilità della

recinzione - non avendola resa verosimile né dal profilo dei costi (peraltro in

parte sussidiabili) né da quello paesaggistico e di protezione della natura

(poiché non risultava dagli atti che una licenza edilizia fosse mai stata

negata) - né della difficoltà a recintare il vasto appezzamento (visto che era

stato loro concesso tempo sufficiente per procedervi). Con l'evasione del gravame,

ha infine ritenuto che non si giustificasse più l'adozione delle misure

provvisionali sollecitate dai ricorrenti, precisando che le stesse non

avrebbero comunque potuto trovare accoglimento.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento, chiedendo che il

vigneto non debba essere interamente recintato poiché tale misura

non sarebbe ragionevolmente esigibile e che sia rilasciato al più presto un

permesso di guardiacampicoltura (per tre settimane, senza costi). Formulano

inoltre delle richieste in merito al risarcimento dei danni e ad altre misure

che andrebbero in generale favorite dall'UPC. In via subordinata postulano il

rinvio degli atti al Governo per esperire le misure istruttorie necessarie.

Fatti

I ricorrenti imputano

anzitutto alla precedente istanza una grave violazione del loro diritto di

essere sentiti per non avere proceduto al sopralluogo richiesto. Premesso che

il loro vigneto si trova su un terreno in forte pendenza (50-70%), non

raggiungibile con mezzi carrabili, caratterizzato da una grande biodiversità,

gli insorgenti contestano, poiché inappropriato e contrario al diritto

superiore, l'obbligo di recintarlo interamente. Da un lato, per ragioni

paesaggistiche (visto l'impatto deturpante delle recinzioni). Dall'altro, per

motivi legati alla protezione della natura e degli animali, che verrebbero

spinti verso il fondovalle e verso il bosco, con tutte le conseguenze del caso.

Ritengono che la prassi restrittiva adottata dall'UCP in ambito di permessi di

guardiacampicoltura (condizioni di rilascio, durata, ecc.) non tenga in debito

conto la volontà del legislatore cantonale, che li ha introdotti nel 2004.

Criticano poi il fatto che le norme applicabili non lascino agli agricoltori

nessun margine nella scelta delle misure di autodifesa da adottare,

obbligandoli a eseguire recinzioni durature allorquando vi sarebbero

alternative altrettanto efficaci ma meno invasive. Rilevano in concreto

l'impossibilità di recintare integralmente il vigneto a causa della morfologia

del terreno, reputando di avere già messo in atto un'importante serie di misure

di prevenzione. A fronte dei danni sempre maggiori provocati dal medesimo capo

vizioso nel corso degli anni, ritengono quindi che l'autorizzazione per

l'autodifesa andasse loro concessa.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene l'UCP, con argomentazioni di cui

si dirà, per quanto occorre, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul gravame

rivolto contro la decisione di conferma del diniego dell'autorizzazione di guardiacampicoltura

(cfr. STA 52.2014.331 del 19 dicembre 2014 consid. 4.3; cfr. pure DTF 141 II

233 consid. 4.1.2 e 4.2, 136 II 101) è data dall'art. 48 cpv. 2 della legge

cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100). Le ulteriori richieste formulate in

sede ricorsuale esulano invece dall'oggetto della presente procedura e si

rivelano quindi inammissibili.

1.2.

1.2.1. Per quanto riguarda la legittimazione

attiva dei ricorrenti, va ricordato che, secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100;

applicabile per rimando dell'art. 48 cpv. 3 LCC), ha diritto di

ricorrere chi ha partecipato al procedimento

dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo

(lett. a), è particolarmente toccato

dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante

giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e

qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del

provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che

permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della

collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che

il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a

dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a

rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al

riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001

n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2019.232 del 21

maggio 2021 consid. 1.2.1, 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2.1 in RtiD

II-2018 n. 48 consid. 1.2.1 e rif.).

Di principio l'interesse degno di protezione

deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì

anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid.

1.1, 137 II 40 consid. 2.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare

eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando

la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o

analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua

attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico

sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 142 I

135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1, 138 II 42 consid. 1.3, 136 II 101

consid. 1.1; STA 52.2019.232 citata consid.

1.2.1, 52.2017.344 citata consid. 1.2.1 e rif.).

1.2.2. In concreto,

per i ricorrenti - contitolari dell'azienda agricola che gestisce il vigneto

danneggiato dagli ungulati - può essere ammessa una relazione particolarmente

stretta con la decisione impugnata (che ha negato l'autorizzazione alla cattura

dei capi viziosi; cfr. STA 52.2019.232 citata

consid. 1.2.2, 52.2017.344 citata consid. 1.2.2). Da questo profilo, in

quanto personalmente e direttamente toccati dalla qui controversa decisione, di cui sono

destinatari, essi soddisfano l'art. 65 cpv. 1 LPAmm.

Ritenuto che il ciclo viticolo con riferimento al quale gli insorgenti hanno

avanzato la richiesta di cattura dei capi viziosi si è concluso nelle more del

procedimento, il loro interesse degno di protezione all'annullamento della

decisione non risulta invero più attuale. Sennonché, con la precedente istanza

occorre ritenere che da tale requisito vada in concreto fatta astrazione,

conformemente alla surriferita giurisprudenza. Non può infatti essere esclusa

la possibilità che le contestazioni mosse in concreto possano ripresentarsi

anche in futuro, in condizioni analoghe, senza che un esame tempestivo possa

essere svolto dal Tribunale a causa dei termini legati alla procedura di

ricorso (segnatamente per garantire il diritto di essere sentite delle parti). Non

appare in particolare improbabile che i ricorrenti possano presentare in

avvenire nuove richieste di permessi di guardiacampicoltura (tanto più se si considera

l'apparente regolare ritorno della selvaggina che da anni causerebbe danni al

loro vigneto) e che, davanti a un nuovo diniego, si pongano anche in futuro le

stesse questioni qui controverse. Inoltre parimenti soddisfatta risulta

l'esistenza di un interesse pubblico sufficiente al chiarimento delle questioni

litigiose (cfr. sentenza del Tribunale cantonale del Canton Vaud n. GE.2021.9

del 10 gennaio 2022 consid. 1b/bb).

1.3.

Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 48 cpv. 3 LCC e 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.4. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà, a eventuali carenze istruttorie (quale, ad

esempio, l'esperimento di un sopralluogo) potrà essere posto rimedio rinviando

gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm;

cfr. infra, consid. 3.4). Dato l'esito del gravame, non metto quindi conto

di soffermarsi sul rifiuto del Governo di assumere un tale mezzo di prova.

Considerandi

2.

2.1. Il regime

del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

4.

della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i

Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina

(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina

per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv.

3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni

provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da

reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati

da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art.

12.

cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del

risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni

insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente

pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure

possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

2.2

Il legislatore

ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35

ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento

per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da

reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità

per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa

poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente

documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che

ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali

contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato

stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure

di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a

prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

2.3

Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il

regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60

stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di

autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati

animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per

l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di

trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che

siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la

selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili

spinati) o recinzioni con corrente elettrica.

Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65a prevede che, per i danni causati

ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di

autodifesa, hanno diritto a un risarcimento corrispondente a fr. 10.- per ogni

chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali) coloro che

dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua

valorizzazione (cpv. 1 e 2). La procedura per la richiesta del risarcimento è

disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le domande di

risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal

danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di

risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta

entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza

ulteriori formalità (cpv. 1).

2.4

Come ricordato

dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la

concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili

interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la

selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa

(cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno

(cfr. STF 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure 52.2019.134 del

1° settembre 2020 consid. 2.4, 52.2017.294 del 13 dicembre 2018 consid. 2).

3.

3.1. In concreto,

come visto in narrativa, l'UCP ha negato l'autorizzazione alla cattura dei capi

viziosi arrecanti danni alle colture viticole dei ricorrenti perché questi ultimi

non avevano adottato le adeguate misure di prevenzione (recinzione carente e in

parte assente; art. 35 cpv. 2 lett. b LCC). Diniego, questo, che è stato

successivamente confermato dal Consiglio di Stato.

Gli insorgenti si oppongono essenzialmente all'obbligo loro impartito fin dal

2010.

di recintare tutto il vigneto (che contestano con argomenti di natura paesaggistica

e di protezione degli animali), sostenendo di avere già posto in atto precisi

ed efficaci interventi parziali sul perimetro dello stesso. Pretendono in

ogni caso che non sia concretamente possibile recintare completamente la loro

vigna vista la morfologia del terreno (irregolare e in forte pendenza), tant'è

che in passato hanno ottenuto il permesso per adottare misure di autodifesa.

3.2

Ora, dagli atti

emerge effettivamente che, in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati nel

corso degli anni nel vigneto in questione, l'UCP ha riscontrato diverse

importanti carenze nella recinzione, che in alcuni tratti era risultata del

tutto assente (cfr. in particolare scritti del 18 aprile e 17 maggio 2011,

rapporto di segnalazione del 17 dicembre 2018). Ha quindi più volte invitato i

ricorrenti ad attuare i correttivi proposti, al fine di realizzare una

recinzione davvero efficace, precisando che dal momento in cui la recinzione

sarà completata, il nostro Servizio interverrà puntualmente su vostro sollecito

al presentarsi di capi viziosi che dovessero minacciare le vostre colture

(cfr. scritto del 17 maggio 2011; cfr. pure rapporto di segnalazione del 17

dicembre 2018). Ciononostante, essi non hanno adottato tutte le misure indicate

dall'UCP (cfr. rapporto del 18 aprile 2011, rapporto di segnalazione del 17

dicembre 2018), tanto che ancora nel 2020 il vigneto risultava solo in parte

recintato e gli insorgenti sono stati sollecitati a eseguire recinzione

lato nord + lato inferiore del vigneto (cfr. rapporto di sopralluogo del 18

agosto 2020). È quindi manifesto che, nel momento in cui essi hanno chiesto il

permesso di guardiacampicoltura, il vigneto non era cinto integralmente. Non lo

negano del resto neppure gli insorgenti.

3.3

Ora, ritenuto come i cervidi siano in grado di saltare molto in alto, per

tenere lontani tali animali dalle colture vengono generalmente raccomandate

recinzioni fisse (costituite da reti metalliche con l'aggiunta di due fili

supplementari elettrificati oppure da cinque fili metallici elettrificati),

aventi un'altezza compresa tra m 1.85 e 2.50. Quale sia la forma più adeguata

alla situazione concreta rispettivamente se nel caso di specie siano

sufficienti recinzioni elettriche mobili, semmai rinforzate con l'aggiunta di

almeno due fili elettrici supplementari (normalmente ritenute soltanto una

soluzione temporanea in caso d'urgenza), va valutato di caso in caso, in

funzione della topografia del luogo (posto che una maggiore altezza può

giustificarsi su terreni in pendenza), delle specie di animali che minacciano

la coltura, dei costi di posa, della manutenzione necessaria, ecc. È ad ogni

modo ammesso che nelle zone in cui i danni si ripetono annualmente è

prioritario recintare le colture a rischio (cfr.,

sul tema, Agridea, Recinzioni di

protezione, Losanna 2006, pag. 4 segg.; cfr. pure le linee guida del Canton

Vallese "Aufstellen von Elektrozäunen je nach Wildart", https://www.vs.ch/de/web/scpf/degats-aux-cultures;

scheda informativa n. 4 "Il cervo"

edita dal Dipartimento del territorio, pag. 6; cfr. pure STA 52.2019.184

del 1° settembre 2020 consid. 4.1).

In concreto occorre quindi effettivamente ritenere che la recinzione del

vigneto in questione costituirebbe di

principio una misura preventiva efficace per proteggerlo dalle incursioni dei cervi.

Non si sono all'evidenza rivelate

sufficienti le altre misure adottate dai ricorrenti (realizzazione di una selva

castanile, recinzioni soltanto parziali, impiego di reti antigrandine e di

tutori individuali per le giovani piante, uso di nastri e di repellenti), i

quali hanno continuato a subire danni alla loro vigna. Ne hanno del resto dato

atto essi stessi nel loro gravame, allorquando hanno spiegato che nella

primavera 2021 "visto che i danni stavano crescendo in maniera

preoccupante e non potendo contare su altri tipi di interventi abbiamo

recintato in fretta e furia il lato est (cfr. ricorso, pag. 6).

A fronte del sistema "a cascata" instaurato dalla LCP e dal diritto

cantonale (cfr. supra, consid. 2.4), non possono essere seguiti gli

insorgenti laddove propugnano la priorità delle misure di autodifesa rispetto

alle recinzioni, di cui denunciano l'impatto deturpante, che sminuirebbe gli

effetti positivi sul paesaggio derivanti dall'agricoltura in generale e dalla

viticoltura in particolare. Per la stessa ragione non possono prevalersi del

fatto che gli animali, privati dei loro spazi naturali a causa delle

recinzioni, verrebbero spinti verso il fondovalle e verso il bosco (in

particolare nel periodo invernale, quando vi è carenza di cibo), dove sarebbero

esposti e causerebbero gravi pericoli (quali avvelenamenti da piante

ornamentali e annegamenti in piscine, da un lato, nonché incidenti stradali e

danneggiamenti al bosco, dall'altro).

3.4

Al danneggiato incombe come visto l'obbligo di ridurre il danno, facendo

quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare

il più possibile le ripercussioni del pregiudizio sulla sua condizione

economica (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP; cfr. supra, consid. 2.1). Il

principio dell'esigibilità configura

un aspetto del principio della proporzionalità e permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento, anche se presenta degli inconvenienti (cfr. STA 52.2019.184

citata consid. 4.2, 52.2016.184 del 24 ottobre 2016 consid. 3.2, 52.2012.110

del 1° ottobre 2013 consid. 3.1). Nella valutazione di quali misure di

prevenzione siano concretamente esigibili l'autorità competente fruisce di un

margine di apprezzamento (cfr. STF 2C_516/2009 del 26 gennaio 2010 consid.

5.5). Rilevante è in particolare se l'attuazione della misura sia

tecnicamente fattibile e praticabile, sostenibile a livello di oneri e costi a

fronte del potenziale danno e giuridicamente realizzabile, segnatamente dal

profilo edilizio (cfr. STA 52.2019.184

citata consid. 4.2, 52.2014.225

del 9 ottobre 2014 consid. 3; Michael

Bütler, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste

Zufferey/Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG - Ergänzt um Erläuterungen zu

JSG und BGF, II ed., Zurigo 2019, pag. 964, n. 59). Sennonché, in

concreto, non risulta che le precedenti autorità incaricate del caso si siano

compiutamente chinate su tali aspetti.

Nonostante le obiezioni sollevate dagli insorgenti, non risulta in particolare

che la precedente istanza abbia compiuto degli accertamenti per verificare l'attuabilità

a livello tecnico della contestata misura di prevenzione, in particolare sul

lato nord del vigneto (l'unico che - a prima vista - resterebbe ancora da cingere,

dopo che i ricorrenti hanno collocato una cinta sul lato est all'entrata del

vigneto dalla zona grotti, cfr. ricorso, pag. 5). Sebbene i ricorrenti

abbiano più volte lamentato che su questo lato il pendio sarebbe

contraddistinto da un ripido scoscendimento di grossi massi, che impedirebbe la

posa di una recinzione efficace, sollecitando a più riprese un sopralluogo

(cfr. ricorso e replica), il Consiglio di Stato non ha assunto tale mezzo di

prova, né si è pronunciato su tale questione (limitandosi a indicare che agli

interessati sarebbe stato concesso sufficiente tempo per cintare il vigneto).

Posto che anche l'UCP ha dato atto che l'appezzamento degli insorgenti non

sarebbe particolarmente facile da chiudere su questo lato (come emerge anche

dal rapporto di sopralluogo del 18 agosto 2020; cfr. inoltre le foto parziali

della "tratta blu" annesse allo scritto del 17 maggio 2011, allegato

3, da cui si evince la presenza di imponenti rocce) e che nemmeno gli elementi

prodotti in questa sede dall'Ufficio permettono di smentire l'obiezione dei

ricorrenti - in quanto riferiti a un altro vigneto, situato in tutt'altra zona

(a __________, in Valle __________) -, già solo per questo motivo il giudizio

impugnato non può essere tutelato. Gli atti vanno pertanto retrocessi al

Governo, affinché si pronunci nuovamente, dopo aver completato l'istruttoria

con il concorso delle parti (verificando segnatamente se sia tecnicamente

possibile delimitare il tratto mancante con una cinta idonea, adeguata e

necessaria a preservare il vigneto da incursioni).

A dipendenza degli accertamenti, l'istanza inferiore dovrà inoltre meglio

verificare se l'adozione di una tale misura sia esigibile a livello di oneri e

costi, a fronte del potenziale danno (cfr. STA 52.2019.184 citata consid. 4.2 e

rimandi), raccogliendo gli elementi occorrenti, sempre con la partecipazione

degli insorgenti (sull'accertamento dei fatti e il dovere di collaborare delle

parti, cfr. art. 26 cpv. 1 LPAmm; inoltre, art. 66 RLCC; cfr. pure STA

52.2017.294

del 13 dicembre 2018 consid. 3).

3.5

Ciò detto, resterebbe ancora da chiedersi se i motivi paesaggistici e di

protezione della natura sollevati dai ricorrenti costituiscano in concreto un

ostacolo all'esigibilità della posa di una cinta, segnatamente dal profilo

giuridico. Il Governo ha respinto tale obiezione, rilevando come dagli atti non

emergesse che una licenza edilizia per una simile opera sia mai stata negata. L'osservazione,

seppur stringata, non è priva di pertinenza.

In generale, l'autorità non può come detto prescindere dal considerare se una

misura preventiva sia anche giuridicamente realizzabile, segnatamente dal

profilo edilizio e pianificatorio. D'altra parte, non può però essere ignorato

che la conformità di un'opera soggetta a licenza edilizia (quale ad esempio una

cinta metallica o di pali di legno, cfr. DTF 118 Ib 49 consid. 2b; STF 1C_122/2009

del 21 gennaio 2010 consid. 2 rimandi) va di principio vagliata nell'ambito di

un procedimento edilizio (cfr. art. 1 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del

13.

marzo 1991; LE; RL 705.100). In tal senso occorre quindi precisare che, nel

quadro di una procedura finalizzata all'ottenimento di misure di autodifesa o

di risarcimento di danni causati da selvaggina, l'esame di tale aspetto da

parte dell'autorità preposta all'applicazione della LCC non può quindi che

essere sommario e, fatto salvo il caso in cui vengano sollevate impossibilità

di natura giuridica manifeste, limitarsi essenzialmente all'accertamento dell'esistenza

di un eventuale diniego del permesso (che spetta del resto all'interessato

richiedere). Ferme queste premesse, e considerato in generale che l'ammissibilità

di una recinzione necessaria a un vigneto appartenente a un'azienda agricola

fuori della zona edificabile non può a priori essere esclusa (cfr. STF

1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.1; STA 52.2013.123 del 20 maggio 2014

consid. 2), in concreto bisogna effettivamente constatare che le generiche

doglianze degli insorgenti riferite agli effetti delle recinzioni (che

svilirebbero a loro dire il paesaggio, privando gli animali di spazi naturali

liberi) non permettono di dedurre che, nel caso di specie, non sia

giuridicamente possibile cintare il loro vigneto a __________, segnatamente

anche sul lato nord. Posto che essi nemmeno pretendono che sia finora mai stato

negato loro un permesso edilizio, da questo profilo non sussistono quindi

ragioni per affermare che l'adozione di una simile misura preventiva non sia

ragionevolmente esigibile.

4.

4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, con

conseguente annullamento del giudizio governativo. Gli atti vanno retrocessi all'Esecutivo

cantonale affinché proceda come indicato al consid. 3.4.

4.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi

ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 8.2 e rif.; cfr. pure, tra le

tante, STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 10 e rimandi). Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è

dispensato dal pagamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6

LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai ricorrenti, non patrocinati (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

In quanto

ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione del 9 giugno 2021

(n. 2911) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono retrocessi al

Governo affinché proceda come indicato al consid. 3.4 del presente giudizio.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese. Ai ricorrenti va restituito l'importo di fr.

1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera