52.2021.304
Promozione all'ordinariato di una professoressa dell'USI. Il rapporto di impiego del personale accademico è retto dal diritto privato. Ricorso irricevibile in difetto di giurisdizione amministrativa
21 dicembre 2022Italiano7 min
giudizio complessivamente positivo alla promozione della candidata. Il Consiglio
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.304
Lugano
21
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 9 luglio
2021 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 10 giugno 2021 del Senato
dell'Università della Svizzera italiana che ha respinto la sua domanda di
promozione da professoressa straordinaria a professoressa ordinaria;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è stata assunta
dall'Università della Svizzera italiana (USI) nel luglio 2011 quale
professoressa assistente presso la facoltà di scienze della comunicazione
(oggi: facoltà di comunicazione, cultura e società). Nel 2016 la stessa è stata
promossa a professoressa straordinaria di health communication.
B. A fine 2018 RI 1 ha
attivato per la prima volta la procedura di promozione quale professoressa
ordinaria. Il 23 gennaio 2019 il Consiglio dei Professori ha deciso di non
proseguire con la procedura di promozione.
C. a. Dal mese di
febbraio 2019 RI 1 è risultata inabile al lavoro in ragione del 100% a seguito
di gravi problemi di salute. Il contratto di lavoro, di durata quadriennale, è
giunto a scadenza nell'agosto 2020 ed è quindi stato rinnovato di un altro
anno. Dalla fine di gennaio 2021 la professoressa ha ridotto il suo grado di
incapacità lavorativa e ripreso progressivamente la sua attività secondo un
piano di reintegro definito in accordo con la Cassa di compensazione AVS del
Canton __________.
b. Il 12 ottobre 2020, la medesima ha avviato una nuova procedura per la
promozione a professoressa ordinaria. È quindi stata istituita una Commissione
per la valutazione della domanda, la quale ha steso un rapporto esprimendo un
giudizio complessivamente positivo alla promozione della candidata. Il Consiglio
dei professori (ordinari) ha approvato a maggioranza il predetto preavviso.
c. Con decisione del
10 giugno 2021, comunicata all'interessata il 18 giugno seguente, il Senato ha
respinto la domanda di promozione. Esso ha contestualmente rinnovato il
contratto da professoressa straordinaria per i successivi quattro anni e si è
impegnato a riconsiderare la promozione in qualsiasi momento, a condizione che
fosse portato a termine il piano di reinserimento concordato con la Facoltà e
che vi fosse un progresso nell'acquisizione di fondi di ricerca competitivi o
di direzioni di tesi di dottorato.
D. RI 1 insorge dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone
l'annullamento e la conseguente promozione a professoressa ordinaria. Sostiene
che la promozione le sarebbe stata negata sulla base
di criteri estranei alla materia e non previsti dal regolamento sulla
promozione e sull'immissione in ruolo del corpo accademico dell'USI del 2
dicembre 2011 (R-Promozioni e immissione in ruolo). Oltre a non essere
pertinenti, le considerazioni del Senato sarebbero ingiustificate. Innanzitutto,
la procedura di ripresa dell'attività lavorativa era pressoché ultimata al
momento della decisione. Inoltre, la ricorrente avrebbe accumulato importanti
investimenti nell'arco della sua attività presso l'USI. La decisione, contraria
al preavviso della Commissione d'esame e a quello del Consiglio dei professori,
sarebbe quindi arbitraria. La mancata promozione non sarebbe altro che la
conferma di un prolungato atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti. La
ricorrente contesta inoltre la competenza del Senato ad adottare tale
decisione, che spetterebbe invece al Consiglio dell'Università.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone l'USI, che osserva innanzitutto che il Senato è l'organo
competente, secondo lo statuto dell'USI del 30 marzo 2020 (statuto), ad
approvare la promozione da professore straordinario a professore ordinario.
Tale competenza implica, soggiunge, una sfera di discrezionalità in capo al
Senato che gli permette senz'altro di distanziarsi dal preavviso della
commissione d'esame. Parere che, pur essendo favorevole, indicava chiaramente
alcune criticità che hanno influito sul giudizio del Senato il quale ha
applicato i criteri stabiliti all'art. 6 R-Promozioni e immissione in ruolo.
F. Il 7 ottobre
2021 il giudice delegato del Tribunale ha estromesso l'allegato di replica
della ricorrente, siccome tardivo.
G. Su richiesta
dell'insorgente, nel frattempo patrocinata da un altro legale, sono stati
acquisiti agli atti alcuni documenti. Delle osservazioni della ricorrente in
proposito, così come delle successive prese di posizione di entrambe le parti
si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Prima di
entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 6 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è ammissibile nei casi elencati all'art.
84 LPAmm; la lett. c) prevede il ricorso contro le decisioni di diritto
amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge.
L'art. 18 cpv. 1 della legge sull'Università della Svizzera italiana,
sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli
Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI; RL 421.100) prevede la
possibilità di interporre ricorso:
a) contro tutte le
decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del
regolamento;
b) contro le
decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri
utenti, ivi comprese quelle sull'ammissione agli studi e le immatricolazioni,
emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli
organi o dalle autorità dell'USI e della SUPSI.
1.2. L'impugnativa ha
per oggetto la mancata promozione all'ordinariato, decisa dal Senato, della
ricorrente, professoressa (straordinaria) alle dipendenze dell'USI con un
contratto di lavoro. La fattispecie non rientra tra quelle enumerate all'art.
18 cpv. 1 LUSI/SUPSI. Difatti, l'art. 10 cpv. 1 LUSI/SUPSI sancisce chiaramente
che i rapporti dell'USI con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti
sono retti dal diritto privato e prevede l'applicazione del codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Con modifica legislativa entrata
in vigore il 10 gennaio 2006 è infatti stata abrogata la disposizione che
prevedeva che i rapporti dell'Università con dirigenti e docenti erano retti da
un apposito regolamento di diritto pubblico (art. 10 cpv. 2 allora in vigore, cfr.
BU 2006, 14; messaggio n. 5596 del 17 novembre 2004 sulla modifica della
LUSI/SUPSI, pag. 5 ad art. 10 cpv. 2). Pure il regolamento generale sulle
condizioni generali di lavoro per il personale accademico dell'USI del 7 giugno
2000 (R-generale) prevede che il rapporto di lavoro tra l'USI e il suo corpo
accademico, tra cui sono annoverati i professori di ruolo, è retto da un
contratto individuale di lavoro (art. 1 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1). L'art. 44 R-generale
prevede che in caso di contestazioni relative al rapporto d'impiego la
conciliazione va cercata in prima istanza presso l'organo interno designato dal
Consiglio. A norma dell'art. 45 R-generale in caso di fallimento della
conciliazione è riservata la possibilità, per entrambe le parti, di adire i
tribunali civili.
1.3. L'esplicito
assoggettamento dei rapporti d'impiego del personale accademico al diritto
privato preclude al Tribunale amministrativo la possibilità di dirimere le
vertenze relative agli stessi. Nulla muta a questa conclusione il fatto che il
R-Promozioni e immissione in ruolo preveda la possibilità di interporre ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni finali in materia di
promozione e immissione in ruolo dei professori (art. 13 R-Promozione e
immissione in ruolo nella versione in vigore al momento dei fatti, art. 17
della versione attualmente in vigore). L'applicazione della legge cantonale, e
in particolare dell'art. 10 cpv. 1 LUSI/SUPSI prevale infatti sulle norme
regolamentari emanate dal Consiglio dell'USI. Il ricorso va quindi dichiarato
irricevibile in difetto di giurisdizione amministrativa.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia, ridotta, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente a cui è restituito
l'anticipo versato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera