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Decisione

52.2021.304

Promozione all'ordinariato di una professoressa dell'USI. Il rapporto di impiego del personale accademico è retto dal diritto privato. Ricorso irricevibile in difetto di giurisdizione amministrativa

21 dicembre 2022Italiano7 min

giudizio complessivamente positivo alla promozione della candidata. Il Consiglio

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.304

Lugano

21

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 9 luglio

2021 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 10 giugno 2021 del Senato

dell'Università della Svizzera italiana che ha respinto la sua domanda di

promozione da professoressa straordinaria a professoressa ordinaria;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è stata assunta

dall'Università della Svizzera italiana (USI) nel luglio 2011 quale

professoressa assistente presso la facoltà di scienze della comunicazione

(oggi: facoltà di comunicazione, cultura e società). Nel 2016 la stessa è stata

promossa a professoressa straordinaria di health communication.

B. A fine 2018 RI 1 ha

attivato per la prima volta la procedura di promozione quale professoressa

ordinaria. Il 23 gennaio 2019 il Consiglio dei Professori ha deciso di non

proseguire con la procedura di promozione.

C. a. Dal mese di

febbraio 2019 RI 1 è risultata inabile al lavoro in ragione del 100% a seguito

di gravi problemi di salute. Il contratto di lavoro, di durata quadriennale, è

giunto a scadenza nell'agosto 2020 ed è quindi stato rinnovato di un altro

anno. Dalla fine di gennaio 2021 la professoressa ha ridotto il suo grado di

incapacità lavorativa e ripreso progressivamente la sua attività secondo un

piano di reintegro definito in accordo con la Cassa di compensazione AVS del

Canton __________.

b. Il 12 ottobre 2020, la medesima ha avviato una nuova procedura per la

promozione a professoressa ordinaria. È quindi stata istituita una Commissione

per la valutazione della domanda, la quale ha steso un rapporto esprimendo un

giudizio complessivamente positivo alla promozione della candidata. Il Consiglio

dei professori (ordinari) ha approvato a maggioranza il predetto preavviso.

c. Con decisione del

10 giugno 2021, comunicata all'interessata il 18 giugno seguente, il Senato ha

respinto la domanda di promozione. Esso ha contestualmente rinnovato il

contratto da professoressa straordinaria per i successivi quattro anni e si è

impegnato a riconsiderare la promozione in qualsiasi momento, a condizione che

fosse portato a termine il piano di reinserimento concordato con la Facoltà e

che vi fosse un progresso nell'acquisizione di fondi di ricerca competitivi o

di direzioni di tesi di dottorato.

D. RI 1 insorge dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone

l'annullamento e la conseguente promozione a professoressa ordinaria. Sostiene

che la promozione le sarebbe stata negata sulla base

di criteri estranei alla materia e non previsti dal regolamento sulla

promozione e sull'immissione in ruolo del corpo accademico dell'USI del 2

dicembre 2011 (R-Promozioni e immissione in ruolo). Oltre a non essere

pertinenti, le considerazioni del Senato sarebbero ingiustificate. Innanzitutto,

la procedura di ripresa dell'attività lavorativa era pressoché ultimata al

momento della decisione. Inoltre, la ricorrente avrebbe accumulato importanti

investimenti nell'arco della sua attività presso l'USI. La decisione, contraria

al preavviso della Commissione d'esame e a quello del Consiglio dei professori,

sarebbe quindi arbitraria. La mancata promozione non sarebbe altro che la

conferma di un prolungato atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti. La

ricorrente contesta inoltre la competenza del Senato ad adottare tale

decisione, che spetterebbe invece al Consiglio dell'Università.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone l'USI, che osserva innanzitutto che il Senato è l'organo

competente, secondo lo statuto dell'USI del 30 marzo 2020 (statuto), ad

approvare la promozione da professore straordinario a professore ordinario.

Tale competenza implica, soggiunge, una sfera di discrezionalità in capo al

Senato che gli permette senz'altro di distanziarsi dal preavviso della

commissione d'esame. Parere che, pur essendo favorevole, indicava chiaramente

alcune criticità che hanno influito sul giudizio del Senato il quale ha

applicato i criteri stabiliti all'art. 6 R-Promozioni e immissione in ruolo.

F. Il 7 ottobre

2021 il giudice delegato del Tribunale ha estromesso l'allegato di replica

della ricorrente, siccome tardivo.

G. Su richiesta

dell'insorgente, nel frattempo patrocinata da un altro legale, sono stati

acquisiti agli atti alcuni documenti. Delle osservazioni della ricorrente in

proposito, così come delle successive prese di posizione di entrambe le parti

si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Prima di

entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio

la propria competenza (art. 6 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è ammissibile nei casi elencati all'art.

84 LPAmm; la lett. c) prevede il ricorso contro le decisioni di diritto

amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge.

L'art. 18 cpv. 1 della legge sull'Università della Svizzera italiana,

sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli

Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI; RL 421.100) prevede la

possibilità di interporre ricorso:

a) contro tutte le

decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del

regolamento;

b) contro le

decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri

utenti, ivi comprese quelle sull'ammissione agli studi e le immatricolazioni,

emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli

organi o dalle autorità dell'USI e della SUPSI.

1.2. L'impugnativa ha

per oggetto la mancata promozione all'ordinariato, decisa dal Senato, della

ricorrente, professoressa (straordinaria) alle dipendenze dell'USI con un

contratto di lavoro. La fattispecie non rientra tra quelle enumerate all'art.

18 cpv. 1 LUSI/SUPSI. Difatti, l'art. 10 cpv. 1 LUSI/SUPSI sancisce chiaramente

che i rapporti dell'USI con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti

sono retti dal diritto privato e prevede l'applicazione del codice delle

obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Con modifica legislativa entrata

in vigore il 10 gennaio 2006 è infatti stata abrogata la disposizione che

prevedeva che i rapporti dell'Università con dirigenti e docenti erano retti da

un apposito regolamento di diritto pubblico (art. 10 cpv. 2 allora in vigore, cfr.

BU 2006, 14; messaggio n. 5596 del 17 novembre 2004 sulla modifica della

LUSI/SUPSI, pag. 5 ad art. 10 cpv. 2). Pure il regolamento generale sulle

condizioni generali di lavoro per il personale accademico dell'USI del 7 giugno

2000 (R-generale) prevede che il rapporto di lavoro tra l'USI e il suo corpo

accademico, tra cui sono annoverati i professori di ruolo, è retto da un

contratto individuale di lavoro (art. 1 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1). L'art. 44 R-generale

prevede che in caso di contestazioni relative al rapporto d'impiego la

conciliazione va cercata in prima istanza presso l'organo interno designato dal

Consiglio. A norma dell'art. 45 R-generale in caso di fallimento della

conciliazione è riservata la possibilità, per entrambe le parti, di adire i

tribunali civili.

1.3. L'esplicito

assoggettamento dei rapporti d'impiego del personale accademico al diritto

privato preclude al Tribunale amministrativo la possibilità di dirimere le

vertenze relative agli stessi. Nulla muta a questa conclusione il fatto che il

R-Promozioni e immissione in ruolo preveda la possibilità di interporre ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni finali in materia di

promozione e immissione in ruolo dei professori (art. 13 R-Promozione e

immissione in ruolo nella versione in vigore al momento dei fatti, art. 17

della versione attualmente in vigore). L'applicazione della legge cantonale, e

in particolare dell'art. 10 cpv. 1 LUSI/SUPSI prevale infatti sulle norme

regolamentari emanate dal Consiglio dell'USI. Il ricorso va quindi dichiarato

irricevibile in difetto di giurisdizione amministrativa.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia, ridotta, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente a cui è restituito

l'anticipo versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera