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Decisione

52.2021.313

Licenza edilizia per uno stabile commerciale-amministrativo

31 ottobre 2023Italiano24 min

Hänni, Raumplanungsgesetz, Friborgo 2006, n. 22 ad art. 19; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.313

Lugano

31

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 14 luglio

2021 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 9 giugno 2021 (n. 2901) del

Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 2 e dei comproprietari

della strada coattiva part. PART 1 contro la decisione del 14 settembre 2020

con cui il Municipio di Vacallo le ha concesso la licenza edilizia per la

realizzazione di uno stabile commerciale-amministrativo (part.PART 2);

ritenuto, in

fatto

A.

La RI 1 è proprietaria di un vasto

terreno (part. PART 2 di 2'003 m2) situato a Vacallo, lungo la via P__________,

da cui è separato da una striscia di proprietà del Comune (part.PART 3). Il

fondo si trova all'interno del comparto soggetto a piano particolareggiato ex

clinica __________ (PRP/ZSF; settore D zona residenziale e/o commerciale

bassa). A est, confina con un parcheggio pubblico e la scuola dell'infanzia

(part.PART 4). Lungo i lati nord e ovest è circondato da via S__________, strada

di servizio privata in comproprietà coattiva (part. PART 1) - affiancata da

un percorso pedonale (part.PART 5) - che con una bretella classificata quale strada

di servizio comunale (part.PART 6), si collega a via P__________.

Estratto Mappa

B.

a. Con domanda di costruzione del

14 settembre 2018, la RI 1 ha chiesto al Municipio di Vacallo la licenza

edilizia per la costruzione di un nuovo edificio commerciale e amministrativo.

Lo stabile, articolato su tre piani fuori terra, a pianta rettangolare (m 50.30

x 16.40), insiste su uno zoccolo parzialmente interrato, adibito a un'autorimessa

con 42 posti auto. Quest'ultima sarà accessibile da via P__________, passando

dal parcheggio pubblico a fianco della scuola dell'infanzia (part. PART 4). Sul

lato nord, è previsto un posteggio esterno con 16 stalli (oltre a un punto

raccolta rifiuti), raggiungibile dalla bretella di via S__________ (part. PART

6). Secondo la relazione tecnica, dei 58 posteggi totali, 24 saranno destinati al posteggio di quartiere previsto dal

PRP (16 esterni e 8 nell'autorimessa).

b. Nel termine di pubblicazione la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione

di CO 2 (part.PART 7), con altri vicini co-firmatari, e della comunione dei

comproprietari della strada coattiva (part. PART 1).

c. Dopo vicissitudini che non occorre illustrare, il 9 settembre 2019 la RI 1

ha presentato una variante di progetto, che ha apportato delle modifiche alla quota

di riferimento del terreno sistemato (da 277.00 msm a 276.00 msm = quota di

progetto 0.00), all'autorimessa (P -1) e alla sistemazione esterna (P -1 e PT).

Secondo i piani e la relazione tecnica, il posteggio esterno sul lato nord

disporrà per finire di 17 stalli (al servizio del quartiere) mentre l'autorimessa

avrà 41 posti auto (di cui 7 pubblici). La relazione ribadisce inoltre che, come

d'accordi con l'autorità comunale, onde evitare un aumento di carico veicolare

all'interno del quartiere e nell'impossibilità di avere un accesso diretto su

strada __________, l'ingresso all'autorimessa è stato inserito in

corrispondenza del posteggio pubblico esistente verso l'asilo. Al fine di

migliorare la viabilità di quest'area, aggiunge, il committente è

disposto a ridiscuterne l'assetto insieme alle autorità Municipali. In

quest'ottica, a differenza del primo progetto, i piani di variante (piante P-1

e PT) contemplano un riassetto del parcheggio comunale sulla part. PART

4, che modifica gli stalli, le aree di circolazione e l'entrata e uscita

esistenti su via P__________ (in modo da permettere l'imbocco nella nuova

autorimessa) e introduce un nuovo collegamento pedonale (tra la scuola e il

percorso pedonale lungo via S__________). Sulla striscia di proprietà del

Comune (part. PART 3), i piani tracciano inoltre un nuovo marciapiede a fianco

di via P__________.

d. Nel termine di pubblicazione, CO 2 (con gli altri co-firmatari) si è opposto

anche alla variante.

e. Raccolto l'avviso

favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 107257), il

14 settembre 2020 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo

nel contempo tutte le opposizioni pervenute. L'autorizzazione è stata subordinata

a svariate condizioni, tra cui, in particolare:

4.3 L'inizio dei lavori è condizionato alla

presentazione e approvazione del progetto per il riassetto del posteggio

comunale davanti alla scuola dell'infanzia. Come discusso e concordato nei vari

incontri intercorsi fra istante, progettista, Municipio e UNP, il riassetto del

posteggio deve comprendere anche la formazione di un percorso pedonale diretto

e in sicurezza dal marciapiede alberato di Via S__________ fino all'entrata

della scuola dell'infanzia, come peraltro già indicativamente illustrato nei

piani di progetto qui approvati, e sarà eseguito prima della fine dei lavori

dell'edificio, a spese dell'istante in licenza.

4.4. La

fermata dei mezzi di trasporto pubblico è confermata. La sua esatta ubicazione

come una eventuale formazione di un marciapiede fra il posteggio scuola dell'infanzia

e la strada di servizio comunale di collegamento alla strada privata di

quartiere lungo la Via P__________ dovrà essere studiata e concordata con il

Municipio e i preposti Servizi cantonali.

Il Municipio ha inoltre concesso diverse deroghe, in particolare alla quota di

riferimento del terreno sistemato

stabilita dal PRP (ca. 274.00 msm),

come pure alle distanze minime dalla striscia di proprietà del Comune (part.

PART 3) e dal marciapiede di via S__________ (part. PART 5; condizioni

di licenza n. 4.6, 4.7 e 4.8).

C. Con decisione del 9

giugno 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai

comproprietari della strada coattiva part. PART 1 e da CO 2, annullando la

licenza edilizia.

Dopo aver ripercorso i

fatti, il Governo ha anzitutto considerato gli atti della domanda di

costruzione incompleti, segnatamente per quanto concerne l'accesso

all'autorimessa interrata (rampa, struttura sporgente) e la

sistemazione esterna. Ha poi ritenuto che l'Ufficio della natura e del

paesaggio (UNP), competente ad applicare il principio dell'inserimento ordinato

e armonioso nel paesaggio dell'opera, non si fosse sufficientemente confrontato

con il progetto (avente un impatto significativo), limitandosi a motivazioni

generiche. Già per questi motivi, ha concluso che il permesso era da annullare.

Ha poi comunque censurato in breve altri aspetti,

riguardanti in

particolare l'accesso al fondo attraverso il parcheggio comunale (senza che figuri

un'autorizzazione per il suo uso accresciuto) e le relative clausole di

licenza. In particolare, il permesso non avrebbe potuto essere subordinato all'adempimento

di condizioni (quali la realizzazione di un percorso pedonale e lo

spostamento della fermata del bus), indipendenti dalla volontà dell'istante

(e che richiederebbero un'altra procedura e il coinvolgimento delle autorità). Il

Governo ha infine censurato la concessione delle deroghe alle NAPR (non

motivate e/o giustificate da alcuna situazione eccezionale).

D.

Contro il predetto giudizio

governativo, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e sia ripristinato il permesso; in via subordinata,

postula un rinvio degli atti al Municipio affinché, dopo averli completati,

emetta una nuova decisione.

La ricorrente contesta dapprima l'incompletezza dei

piani, che, secondo il Governo, non permetterebbero di comprendere con

sufficiente chiarezza l'accesso previsto e la sistemazione esterna; una simile

lacuna non determinerebbe comunque l'annullamento tout court della

licenza edilizia, ma semmai solo un rinvio degli atti all'istanza inferiore per

completarli. L'UNP, aggiunge, non avrebbe invece dovuto motivare in modo

dettagliato il suo preavviso favorevole (che non contiene particolari

condizioni). La ricorrente difende in seguito diffusamente la deroga concessa

dal Municipio all'altezza dell'edificio (quota di riferimento

del

terreno sistemato stabilita dal PRP), come pure quelle alle distanze. Per

quanto riguarda il riassetto del parcheggio comunale e gli interventi

prospettati sulla part. PART 3, ribadisce invece che il Comune, proprietario

dei fondi, avrebbe sempre espresso parere favorevole.

E.

All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si

rimette al giudizio del Tribunale. Per contro, il Municipio chiede di

accogliere il ricorso. La comunione dei comproprietari della strada coattiva

(mapp. PART 1) e CO 2 postulano invece il rigetto dell'impugnativa. Delle

rispettive motivazioni, si dirà, se del caso, in appresso.

F.

Con decreto del 20 ottobre 2021 è

stata estromessa dall'incarto la replica del 18 ottobre 2021, dichiarata

irricevibile poiché tardiva. Non vi è pertanto stato un secondo scambio di

scritti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv.

2 LE; art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Del resto, nemmeno le parti sollecitano l'assunzione di prove particolari.

2. Completezza

della domanda

2.1. La domanda di costruzione deve essere corredata di tutta la documentazione

necessaria (art. 4 cpv. 1 LE). Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento di

applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i

progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente

comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.

All'occorrenza, soggiunge il cpv. 3, l'autorità può chiedere informazioni o

completamenti.

L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di

costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame

approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle

disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i

limiti della licenza edilizia che viene semmai accordata al richiedente.

La disposizione, che

permette all'autorità di chiedere di precisare e completare domande di

costruzione carenti, è espressione del principio di proporzionalità e del

conseguente divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto

piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di

costruzione lacunose dal profilo della documentazione allorché il difetto può

essere facilmente sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le

indicazioni mancanti (cfr. STA 52.2022.281 del 20 marzo 2023 consid. 3.1,

52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Eventuali carenze

formali della domanda di costruzione devono in primo luogo essere rimosse

davanti al municipio. Se l'autorità comunale non procede nelle sue incombenze,

spetta al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti

rilevanti, esigere quei chiarimenti o complementi che si rendessero necessari,

salvaguardando il diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente

allorquando le informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr.

RDAT I-1995 n. 19 consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 del 22 giugno

2010 consid. 2.4). Parimenti, nulla impedisce all'istante in licenza,

segnatamente in presenza di una contestazione, di produrre spontaneamente

davanti all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es.

perizie, studi, ecc.) tendenti ad accertare la conformità del progetto con il

diritto applicabile (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 1 ad art. 57 LPamm; cfr. anche STA 52.2010.171 citata consid.

2.2). Riservate le modifiche (varianti) di progetto di una certa importanza, la

produzione di simili complementi, al pari delle differenze che non superano un

grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, non soggiace a particolari

formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE; STA 52.2022.281 citata consid. 3.2, 52.2016.504

citata consid. 2.2 e riferimenti).

2.3. In concreto, il

progetto (variante) prevede di costruire il nuovo stabile su uno zoccolo

adibito ad autorimessa, parzialmente interrato, che si estende fino al confine

con la part. PART 3 e sarà accessibile dal parcheggio comunale a fianco della

scuola dell'infanzia (part. PART 4). Dai piani è essenzialmente possibile

dedurre le dimensioni di questa struttura, sporgente fino a m 3.50 in

corrispondenza dell'accesso (cfr. prospetti sud ed est e piante P-1 e PT).

Chiara è inoltre la configurazione di quest'ultimo, con l'imbocco nel garage

situato alla stessa quota (272.50 msm) del parcheggio comunale (cfr. piante P-1

e PT). Altrettanto vale infine per la sistemazione del terreno sul lato est, mediante

un terrapieno inclinato largo ca. da 4 a 5 m, che presenta un'altezza di più di

3 m (incluso il muro di sostegno di m 1.50; cfr. piante P-1 e PT, sezione B-B e

prospetto sud, che non riproducono però compiutamente il livello del terreno

naturale).

In queste circostanze, a torto il Governo ha affermato che i piani (..) non

permettono di capire con sufficiente chiarezza come avverrà l'accesso all'autorimessa

interrata, nulla è dato a sapere sulla rampa e sulla struttura sporgente (..)

che dovrebbe costituirne l'accesso. Identica conclusione vale per le

considerazioni sulla sistemazione esterna. Nella misura in cui lo

riteneva necessario ai fini della valutazione della conformità del progetto con

le norme concretamente applicabili, il Governo avrebbe semmai dovuto richiedere

all'istante la produzione di ulteriori piani o sezioni per meglio comprendere

l'estensione delle opere, conformemente al suo obbligo di accertamento dei

fatti (cfr. supra consid. 2.2). Giova infatti ricordare che, a meno che

non risulti oltremodo lacunosa e carente (cfr. STA 52.2019.261 del 4 ottobre

2019 consid. 3.2-3.4), una domanda di costruzione incompleta non giustifica di

regola l'annullamento tout court di una licenza edilizia (cfr. STA 52.2022.281

citata consid. 3.3). Non occorre comunque dilungarsi oltre su tale aspetto

considerato che, come si vedrà di seguito, il ricorso deve comunque essere

respinto.

3. Accesso e

condizioni di licenza

Nel suo giudizio, seppur in modo stringato, il Governo ha, come visto,

censurato l'accesso al fondo attraverso il parcheggio comunale (part. PART 4) e

le relative condizioni di licenza. Ritenuto che questi aspetti attengono alla

sufficienza dell'accesso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della legge sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), occorre meglio chinarsi su

tale requisito, verificando quindi l'ammissibilità delle condizioni dettate dal

Municipio, di cui si è detto in narrativa.

3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è urbanizzato solo se

dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista

utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La

nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale

stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di

dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123

II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Eloi Jeannerat, in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan,

Zurigo 2016, n. 1, 8, 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente

si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.

L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione

stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di

soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza

dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,

segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle

circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b).

L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio,

censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni

gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121

Fatti

I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso - che comprende anche il

collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c) - deve di

massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio

del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con

rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi). Se non esiste già al momento del

rilascio della licenza edilizia, deve essere almeno certo che sia concretamente

realizzato al momento in cui vengono portati a compimento i lavori di

costruzione dell'edificio o dell'impianto che ne viene servito (cfr. STA

52.2017.297 del 3 dicembre 2018 consid. 3.1, 52.2008.182 del 23 settembre 2008

consid. 3.1; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Friborgo 2006, n. 22 ad art. 19; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 578 ad art. 77 LALPT).

3.2. Il principio di proporzionalità vieta di respingere una domanda di

costruzione non conforme alla legge quando un difetto secondario d'importanza

minima può essere facilmente corretto mediante clausole accessorie (cfr. STA

52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 7.2 e rimandi; Scolari, op. cit., n. 684 ad art. 2 LE). Non è tuttavia

possibile subordinare una licenza a una condizione, laddove il suo adempimento

dipende da terzi (come ad es. la sistemazione dell'accesso su un fondo altrui;

cfr. RDAT 1983 n. 52; cfr. pure STA 52.2019.473 del 21 luglio 2021 consid. 3.2;

Scolari, op. cit., n. 685 ad art.

2 LE).

3.3. In concreto, come visto, il progetto prevede di realizzare l'accesso alla

nuova autorimessa attraverso il parcheggio comunale a fianco della scuola dell'infanzia

(part. PART 4). A tal fine, i piani di variante prospettano un riassetto

di

questo parcheggio, che ne modifica gli stalli, le aree di circolazione e l'entrata

e uscita su via P__________, in modo da permettere ai veicoli l'imbocco nello

zoccolo del nuovo stabile. Contemplano poi un nuovo collegamento pedonale a

nord (oltre a un nuovo marciapiede sulla part. PART 3, lungo via P__________,

cfr. piante P-1 e PT; supra consid. Bc).

Il Municipio ha all'evidenza ritenuto, seppur in modo implicito, che con la

predetta sistemazione l'accesso all'autorimessa fosse sufficiente,

assoggettando il permesso a diverse condizioni. In particolare, ha subordinato l'inizio

dei lavori alla presentazione e approvazione del progetto per il

riassetto del posteggio comunale, che (..) deve comprendere

Considerandi

anche

la formazione di un percorso pedonale diretto e in sicurezza dal marciapiede

alberato di Via S__________ fino all'entrata della scuola dell'infanzia - come

peraltro già indicativamente illustrato nei piani di progetto qui approvati -

e

che sarà eseguito prima della fine dei lavori dell'edificio (a

spese dell'istante).

Ora, contrariamente a quanto dedotto dal Municipio, è chiaro che un simile

collegamento - attraverso un parcheggio comunale che deve essere risistemato in

modo importante - non può essere ritenuto un accesso sufficiente ai sensi dell'art.

19.

cpv. 1 LPT.

Esso non risulta infatti assicurato in fatto, né in diritto. Tanto meno alle

condizioni imposte dal Municipio.

3.3.1

L'accesso non è anzitutto garantito dal profilo fattuale, perché il

collegamento prospettato con la riorganizzazione del parcheggio pubblico - che

secondo il progetto e il Municipio risulta indispensabile per permettere ai

veicoli di accedere all'autorimessa (cfr. piani citati, relazione tecnica pag.

5.

e citata decisione del 14 settembre 2020 pag. 3) - non è ancora stato

eseguito (cfr. pure per lo stato attuale: foto prodotta da CO 2 con l'opposizione

del 17 ottobre 2018 e foto aeree reperibili sul geoportale dell'Ufficio

federale della topografia swisstopo e Google Maps). Nulla permette inoltre di

affermare che esso sarà concretamente realizzato al momento in cui verranno

portati a compimento i lavori di costruzione dello stabile. Il rifacimento del

parcheggio comunale richiede infatti ancora l'esperimento di una procedura

edilizia, oltre a tutti gli atti necessari per la sua messa in opera

(stanziamento dei crediti, delibera dei lavori, ecc.). Atti che, contrariamente

a quanto assunto dal Municipio, non rientrano nella sfera d'azione della

proprietaria della part. PART 2, ma sono di esclusiva competenza del Comune,

come a ragione annotato dal Governo. Un simile intervento non potrebbe del

resto neppure rientrare, manifestamente, nell'ipotesi di un'urbanizzazione

anticipata (cfr. STA 52.2017.297 del 3 dicembre 2018). Da questo profilo,

chiaramente inammissibile è quindi la condizione di licenza che ribalta questi

oneri sull'istante in licenza (cfr. supra consid. 3.2 in fine). Identica

conclusione vale peraltro anche per la condizione riguardante la formazione di

un marciapiede a fianco della via __________ o lo spostamento della fermata dei

mezzi di trasporto pubblico, che rientrano nel campo della pianificazione e

costruzione delle strade, pure di spettanza dell'ente pubblico.

3.3.2

L'accesso non appare invero assicurato neppure dal profilo giuridico. In

particolare non risulta che la proprietaria della part. PART 2 disponga di un

durevole diritto d'uso sul fondo part. PART 4, segnatamente di un diritto di

passo veicolare (più che di un'autorizzazione demaniale), atto a garantire in

ogni tempo la facoltà di transitarvi per accedere all'autorimessa con 41 posti

auto (cfr. nello stesso senso: STA 52.2020.426 del 2 giugno 2021 consid. 2.2).

Dispositivo

Già solo per questi motivi, è quindi escluso che possa essere ripristinata la

licenza edilizia annullata dal Governo.

4. Quota del

terreno sistemato

4.1. Il PRP della zona ex-clinica __________ è disciplinato dall'art. 62 NAPR e

da diversi piani, che stabiliscono tra l'altro in modo vincolante la

sistemazione del terreno.

L'art. 62 cpv. 4 NAPR dispone in particolare che la sistemazione del terreno è

obbligatoria secondo gli allegati 1a-1b e 1c. La quota del terreno sistemato fa

stato per la misura dell'altezza del fabbricato, che nel settore della zona

residenziale-commerciale bassa (D) è pari al massimo a m 10 (cfr. art. 64 cpv.

4 e 5 lett. d NAPR). Secondo gli allegati 1b e 1c del piano del

paesaggio-ambiente, in questo settore (D) - in corrispondenza del fondo part. PART

2 - è prevista una sistemazione del terreno mediante la formazione di una

depressione (escavazione), a una quota di circa m 274.00 msm (cfr. planimetria

e sezione 2-2).

Tale sistemazione - unitamente alle estese potenzialità edificatorie del

comparto (Hmax: m 10, i.s: 0.8; cfr. art. 64 cpv. 5 lett. d NAPR) -

sono il frutto di una precisa scelta dell'ente pianificante, che con l'avvallamento

aveva inteso evitare che il nuovo fabbricato di 10 m creasse un ingombro

visuale per gli edifici sul pendio retrostante (cfr. rapporto di pianificazione

del marzo 2002 pag. 11). In un primo tempo, queste proposte pianificatorie non

erano invero state avallate dal Consiglio di Stato, il quale aveva sospeso l'approvazione

del settore D per maggiori chiarimenti (cfr. ris. gov. n. 1903 del 6 maggio

2003 relativa all'approvazione del PRP/ZSF, disp. n. 2 e punti ad 3.6.2 e 4.1).

Nell'ambito del complemento degli atti richiesto, il Municipio le ha però

riconfermate, ottenendo la convalida Governo (cfr. ris. gov. n. 3378 del 19

agosto 2003 relativa alla decisione sulle parti sospese, che ha approvato il

settore). In quel contesto, il Municipio ha in particolare specificato di aver

esaminato la fattibilità edificatoria del comparto ricercando una quota

intermedia tra quella del posteggio della scuola dell'infanzia e quella della

nuova strada di accesso al quartiere da via P__________. Ha inoltre meglio

definito e illustrato questa quota media, fissandola più precisamente a 274.50

msm, con un dislivello di circa +1.50 m rispetto al parcheggio della scuola

(ca. 273.00 msm) e di ca. -1.50 m in corrispondenza della bretella che collega

via P__________ (ca. 276.00 msm; cfr. scritti del 10 e 15 luglio 2003 del

Municipio, con sezione longitudinale lungo la strada cantonale; cfr. pure ris.

gov. n. 3378 citata).

In base al PRP, la quota del terreno sistemato determinante ai fini della nuova

costruzione è quindi pari a 274.50 msm.

4.2. Giusta l'art. 67 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011(LST; RL 701.100), in vigore dal 1° gennaio 2012, in situazioni

eccezionali e se l'osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore

sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a

singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile

l'interesse pubblico o quello dei vicini. Con questa disposizione il

legislatore ha voluto concedere la possibilità di rilasciare delle

autorizzazioni eccezionali, laddove la rigida applicazione della legge

condurrebbe a risultati insoddisfacenti perché i piani regolatori non prevedono

la possibilità di concederne. In sostanza, si sono volute superare le

incertezze legate a norme comunali lacunose, poco chiare o, peggio, del tutto

mancanti, mettendo a disposizione dei comuni una valida base legale per la

concessione di deroghe (cfr. messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009 sul disegno

di legge sullo sviluppo territoriale, ad art. 66, pag. 89). Anche per questa

norma, esse si giustificano però soltanto in presenza di situazioni eccezionali,

date le quali l'applicazione rigida delle norme di legge comporta per il

singolo amministrato un sacrificio eccessivo senza che l'interesse pubblico o

quello dei vicini lo giustifichi. Implica inoltre che vengano reciprocamente

soppesati, da un lato, l'interesse pubblico e gli interessi privati dei terzi

al rispetto delle norme da cui ci si vorrebbe scostare, dall'altro, gli

interessi del proprietario richiedente la deroga (cfr. STA 52.2018.21 del 25

febbraio 2019 consid. 9.1 e rimandi).

4.3. Le NAPR di Vacallo contengono dal canto loro una disposizione analoga, che

regola in generale la facoltà di accordare deroghe. Secondo l'art. 73 cpv. 1

NAPR, il Municipio può concedere ed anche imporre deroghe alle NAPR quando, in

circostanze particolari, la loro applicazione si riveli contraria all'interesse

pubblico o pregiudichi eccessivamente gli interessi del privato senza che l'interesse

pubblico o quello dei vicini lo giustifichi. La decisione sulle deroghe,

soggiunge il cpv. 3, deve essere motivata in modo esauriente concedendo la

licenza edilizia.

4.4. In concreto, il progetto (variante) è stato impostato su una quota di

riferimento del terreno sistemato pari a 276.00 msm (= quota progetto 0.00). Il

Municipio ha avallato questo impianto, ritenendo che potesse essere concessa

una deroga alla quota stabilita dal PRP/ZSF, in applicazione dell'art. 67 cpv.

1 LST (cfr. condizione di licenza n. 4.6). La deroga è stata motivata partendo

dall'assunto che, secondo il piano particolareggiato, l'edificazione sul fondo

part. PART 2 dovrebbe fare riferimento alla quota (274.00 msm) della strada di

servizio privata (part. PART 1). Poiché questa strada sarebbe stata costruita

in pendenza (con una variazione da 274.60 a 277.30 msm), scostandosi dalle indicazioni

del PRP/ZSF, anche l'edificazione dei fondi limitrofi dovrebbe ora adattarsi di

conseguenza. Da qui la valutazione di più ipotesi, che hanno considerato come

meglio coordinare la sistemazione del terreno sul fondo alla quota della strada

interna al quartiere (unitamente all'ubicazione dell'accesso del nuovo

posteggio esterno); analisi che, nell'ambito di una ponderazione degli

interessi, avrebbe per finire portato a preferire la soluzione ripresa dal

progetto (cfr. decisione del 14 settembre 2020 del Municipio, osservazioni all'opposizione

di CO 2, pag. 8 seg.).

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale motivazione non può essere

tutelata. L'assunto da cui è partito il Municipio per rilasciare la deroga è

infatti chiaramente errato: come visto poc'anzi, la quota del terreno sistemato

sul fondo part. PART 2 non è infatti stata stabilita in modo da allinearsi alla

strada di servizio privata (part. PART 1), ma quale quota intermedia tra il

parcheggio comunale sul lato est (part. PART 4) e la bretella di accesso al

quartiere (part. PART 6). A ciò aggiungasi che, diversamente da quanto indicato

dall'Esecutivo comunale, non è neppure possibile affermare che per il PRP/ZSF

la strada privata avrebbe dovuto essere tutta pianeggiante: secondo la planimetria

con le curve di livello di cui all'allegato 1b, tra la part. PART 2 e l'intersezione

con la bretella verso via P__________, il terreno sistemato risulta infatti

inclinato, con una pendenza che oscilla tra 274.00 e 276.00/277.00 msm.

Già solo per questi motivi, è quindi da escludere che (nelle spiegazioni

addotte dal Municipio) possa essere ravvisata una situazione particolare

rispettivamente eccezionale ai sensi degli art. 73 NAPR o 67 cpv. 1 LST,

suscettibile di giustificare il rilascio di una deroga alla quota del terreno

sistemato (274.50 msm) prevista dal PRP. Tanto più che, secondo le misure

riportate nei piani di progetto, il collocamento del nuovo stabile a una quota

di 276.00 msm, sopra lo zoccolo parzialmente interrato dell'autorimessa, non si

situa neppure a una quota intermedia tra il parcheggio comunale (272.50 msm) e

la bretella che collega via P__________ (ca. 277.00 msm; cfr. prospetto sud e

sezione B-B).

Su questo punto, anche solo nell'esito, il giudizio impugnato va quindi confermato.

5. Considerato che

il progetto non può in ogni caso essere autorizzato per i motivi suesposti, non

mette conto di soffermarsi sulle altre deroghe concesse dal Municipio, in

particolare alla distanza dal percorso pedonale (marciapiede; part. PART

5) o dalla part. PART 3. Nella misura in cui risulta condizionata ad aspetti

quali la definizione del nuovo marciapiede lungo via P__________ e lo

spostamento della fermata dei mezzi di trasporto pubblico, quest'ultima appare in

ogni caso inammissibile per le stesse ragioni già illustrate in precedenza

(consid. 3.2 e 3.3.1).

Neppure occorre soffermarsi sul rispetto della clausola estetica cantonale -

che per principio va comunque motivata (cfr. ad es. STA 52.2011.323 del 22

luglio 2013 consid. 3.3) - né sulle altre censure addotte dai vicini, su cui

neppure il Governo si è chinato.

6. 6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

6.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv.

1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di giustizia

di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera