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Decisione

52.2021.314

Commesse pubbliche. Criteri di idoneità. Valutazione dei criteri d'aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi e della plausibilità del programma lavori. Confermata dalla STF 2C_1006/2021 del 4 febbr

2 novembre 2021Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono

invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le

condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il

capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri

d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per

l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il

concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano

diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere

portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé

soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del

loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è

irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle

prescrizioni di gara.

2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente

la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Nella misura in cui

non figurino già nell'avviso di gara, soggiunge l'art. 10 cpv. 1 lett. c del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/

CIAP; RL 730.110), la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle

prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di

predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per

entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che

devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono

essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai

criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i

concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la

prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate.

Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al

committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto

all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e

che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito

della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella

procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo

di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei

concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di

concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie

di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla

scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati

dal bando (STA 52.2019.595 del 20 febbraio 2020 consid. 2 e rinvii).

3.

La ricorrente ha contestato

essenzialmente l'idoneità a concorrere della C__________., rilevando che la

società non ha allegato alla sua offerta la dichiarazione di iscrizione

all'albo delle imprese. Essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

3.1. L'art. 34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP

stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo

professionale. Tale requisito è stato ripreso nelle disposizioni particolari

del concorso alla pos. 223.200 che, vista la natura della commessa (opere da

impresario costruttore), richiamava l'obbligo di iscrizione all'albo LEPICOSC,

da comprovare mediante un'apposita dichiarazione (cfr. pos. 252.110).

3.2. Nel caso di specie è indubbio che la C__________. non ha annesso all'offerta l'attestazione richiesta. A torto l'ente

banditore non le ha assegnato un termine perentorio per rimediare al difetto

(cfr. la pos. 252.300)

ritenendo questa manchevolezza non tale da comportare l'esclusione dalla

procedura e, soprattutto, in quanto l'iscrizione della ditta C__________ al

rispettivo albo e registro delle imprese è stata verificata e confermata

consultando direttamente gli stessi. Infatti, alle informazioni contenute nel sito

della Commissione di vigilanza LEPICOSC non possono, allo stadio attuale,

venire attribuiti effetti giuridici vincolanti. Lo ricordano del resto

espressamente anche le informazioni legali a cui rinvia la home page del sito

https://www4.ti.ch/dt/temi/albo-delle-imprese/tema/tema, che negano effetti

vincolanti per l'amministrazione a quanto pubblicato sul suo sito web.

Ciononostante, le indagini svolte dal Tribunale per chiarire la situazione

della C__________. hanno permesso di accertare che momento dell'inoltro

dell'offerta essa era regolarmente iscritta all'albo cantonale delle imprese

(cfr. la dichiarazione del 30 settembre 2021 della Commissione di vigilanza

LEPICOSC). A questo stadio della procedura, un rinvio degli atti al committente

affinché abbia ad assegnare alla C__________. un termine perentorio per

rimediare al difetto si rivelerebbe un puro esercizio di stile. Non vi è

comunque motivo di dubitare, la ricorrente nemmeno sostiene il contrario, che

la ditta avrebbe trasmesso l'attestazione di cui trattasi se nell'ambito

dell'esame delle offerte l'ente banditore le avesse ingiunto di produrla entro

5 giorni, con la comminatoria di esclusione dalla procedura in caso di mancata

presentazione dell'atto sollecitato nel termine fissato. Ne segue che, per

finire, a ragione la C__________. non è stata esclusa dalla gara. La censura si rivela quindi infondata.

4. In ossequio all'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1 LCPubb

e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, il committente ha preannunciato in modo dettagliato

il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo

criterio di aggiudicazione. Nessun concorrente ha del resto impugnato le regole

della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti alla

procedura, quanto per l'ente banditore,

che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1

lett. a e c LCPubb). Resta quindi da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il

profilo delle valutazioni concretamente esperite e delle motivazioni addotte

per giustificare le note attribuite nei controversi criteri attendibilità

dei prezzi, plausibilità dei tempi di lavoro e perfezionamento

professionale. Le note relative agli altri criteri non sono infatti oggetto

di contestazione.

4.1. In materia di commesse

pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro

la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di

apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da

parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica

che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere

discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei

principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare

evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente

istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di

una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di

potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la

decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive,

fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34;

STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid. 7.2;

Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Bellinzona

2002, n. 407 segg.).

4.2. Attendibilità

dell'offerta

Nel caso concreto, sono giunte alla committenza 10

offerte, nessuna delle quali doveva essere esclusa (cfr. supra, consid.

3.2). Il prezzo di riferimento (Prif), calcolato in base alla media

delle (10) offerte valide inoltrate, trascurando le offerte rispettivamente più bassa (fr.

529'605.52) e più alta (832'777.13), è risultato pari a fr. 662'173.13 (Σ = fr. 5'297'385.04 : 8).

Considerato che sia il prezzo dell'offerta inoltrata dalla ricorrente (fr.

568'289.62), sia quello esposto dalla deliberataria (fr. 529'605.52) si situano

al di sotto di quello inferiore (Pinf = 95% Prif = fr.

629'064.47), ma superano in larga misura il prezzo minimo (Pmin =

75% Prif = fr. 496'629.85) al quale va attribuita la nota 1, la nota

spettante loro va dunque calcolata in base ad una interpolazione lineare (cfr.

pos. 224.200). Orbene, rivalutata ad

opera di questo Tribunale mediante interpolazione lineare applicando la nota

formula coniata dal Centro di consulenza LCPubb (cfr. la scheda informativa "attendibilità

globale del prezzo" scaricabile dal sito internet www.ti.ch/commesse),

l'attendibilità del prezzo esposto dal ricorrente consegue 81.52 punti (= nota

3.71 ponderata al 22%), anziché 71.42 come ritenuto nella tabella riepilogativa

del 25 giugno 2021, fatta sua dall'ente banditore. Alla deliberataria

pertoccava invece la nota 2.24, che rapportata al fattore di ponderazione

prestabilito, corrisponde a 49.39 punti.

4.3. Plausibilità del programma lavori

Il programma di riferimento (Prif),

calcolato in base alla media delle (10) offerte valide inoltrate, trascurando il programma lavori rispettivamente più lungo (180 giorni)

e più corto (85 giorni), è risultato pari a 132 giorni (Σ = 1'056 giorni : 8). Situandosi sia il programma della ricorrente (105

giorni), sia quello dalla deliberataria (140) nella fascia +/- 5% e +/- 35% rispetto al programma di riferimento,

anche il punteggio da attribuire loro va calcolato mediante interpolazione

lineare. La plausibilità del programma

lavori esposto dalla ricorrente consegue dunque 22.26 punti (= nota 3.42

ponderata al 6.50%). Quello dell'aggiudicataria ne ottiene invece 37.85 (=

nota 5.82 ponderata al 6.50%).

4.4. La ricorrente ha pure contestato la valutazione

della sua offerta in relazione al criterio perfezionamento professionale, che

risulterebbe scorretta a causa di un errore di calcolo. Sostiene di avere

annunciato 10 collaboratori in perfezionamento, allegando alla sua offerta tutta la

documentazione esatta dalla stazione appaltante. Applicando correttamente la tabella cui rimandano le prescrizioni di

gara, il committente avrebbe dovuto attribuirle la nota 6 (10 dipendenti in

perfezionamento per 57 dipendenti), anziché 5.5. Confrontato con i puntuali dubbi espressi

nel ricorso dalla ricorrente su questo punto, l'ente banditore non ha chiarito

le modalità di assegnazione del punteggio.

Non occorre tuttavia soffermarsi su tale censura ritenuto che, anche

attribuendo alla ricorrente il punteggio massimo per questo criterio, la

classifica finale non cambierebbe. La stessa si presenta infatti così:

Peso

CO 1

RI 1

nota

punti

nota

punti

Prezzo

50%

6.00

300.00

5.11

255.58

Attendibilità

del prezzo

22%

2.24

49.39

3.71

81.52

Durata

dei lavori

13%

-

Termini proposti (50%)

1.00

6.50

3.06

19.88

-

Plausibilità del programma lavori (50%)

5.82

37.85

3.42

22.26

Referenze

7%

6.00

42.00

6.00

42.00

Formazione

apprendisti

5%

6.00

30.00

6.00

30.00

Perfezionamento

prof.

3%

3.75

11.25

6.00

18.00

Totale

476.99

469.24

5.

In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.

6. L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto sospensivo

all'impugnativa.

7.

La tassa di giustizia è posta a

carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa

rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un avvocato, un'indennità

per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al

committente che non si è avvalso dell'assistenza di un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà inoltre alla CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

CO 2

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera