52.2021.317
Naturalizzazione ordinaria - concessione della cittadinanza cantonale - rispetto dell'ordine pubblico
23 ottobre 2023Italiano29 min
i propri argomenti, di cui si dirà se necessario nell'ambito dei considerandi
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.317
Lugano
23
ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 27 luglio
2021 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 30 giugno 2021 (n. 3453) del
Consiglio di Stato, che nega all'insorgente la concessione della cittadinanza
cantonale in forma ordinaria;
ritenuto, in
fatto
A. Il cittadino italiano RI
1 (1965), entrato in Svizzera il 1° ottobre 2006 e residente nel Comune di _____
dal 3 giugno 2009, è titolare di un permesso di domicilio UE/AELS.
Con istanza dell'8
agosto 2018 (sebbene indicante la data del 16 luglio 2018) egli ha depositato
presso la locale cancellaria comunale una domanda, secondo la procedura
ordinaria, volta a ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza
comunale per stranieri, allegando la documentazione richiesta.
Esperite le formalità
del caso, con deliberazione del 27 maggio 2019, alla presenza di 28 consiglieri
su 30, il Legislativo comunale di _____ gli ha conferito l'attinenza comunale
all'unanimità.
B. a. Prima di
trasmettere la domanda alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per il rilascio
dell'autorizzazione federale, l'Ufficio dello stato civile, Servizio
naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni ha proceduto alla verifica
dell'incarto.
Costatato che nel
sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA vi era iscritto un decreto
di accusa dell'11 agosto 2020 emanato dal Ministero pubblico relativo a una
pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna - sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di 3 anni - e a una multa di fr. 700.- per grave
infrazione alle norme della circolazione, il 25 febbraio 2021 il candidato è
stato invitato a ritirare formalmente la sua domanda di naturalizzazione oppure,
qualora avesse voluto mantenerla, a richiedere l'emissione di una decisione
formale.
b. Il 24 marzo 2021 RI
1 ha chiesto l'emanazione di un preavviso positivo alla concessione della
naturalizzazione, ritenendo di adempierne le condizioni e precisando di non
volere attendere il termine indicato dal Servizio naturalizzazioni per
presentare nuovamente una richiesta.
c. Con decisione del 30
giugno 2021 il Consiglio di Stato gli ha negato la concessione della
cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di riflesso, l'attinenza comunale di
_____ e la cittadinanza svizzera.
Il Governo ha
considerato che a seguito della condanna penale testé menzionata, il criterio relativo
al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito all'art. 12 cpv. 1
lett. a della legge federale sulla cittadinanza del 20 giugno
2014 (LCit; RS 141.0) in
relazione con l'art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza sulla cittadinanza del 17 giugno
2016 (OCit; RS 141.01) non era adempiuto, di modo che veniva a mancare la
condizione materiale di essersi integrato con successo, soggiungendo che l'interessato
avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione soltanto a
partire dell'11 agosto 2026, ovvero alla scadenza del termine di attesa di 3
anni dopo la fine del periodo di prova, come prevede il Manuale sulla cittadinanza
redatto dalla SEM, sempre che il periodo di prova venisse superato con
successo.
C. Contro il predetto
giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale postula l'immediata
concessione della cittadinanza cantonale, subordinatamente che venga concessa l'11
agosto 2023, ovvero al termine del periodo di prova fissato con il decreto di
accusa dell'11 agosto 2020.
Egli sostiene che una
singola condotta non conforme all'ordinamento giuridico, ovvero il superamento
di velocità che ha portato alla citata condanna, non permette di
controbilanciare il comportamento altrimenti ineccepibile tenuto nel corso del
lungo soggiorno in Svizzera, durante il quale si sarebbe perfettamente
integrato. L'imposizione di un termine di attesa di 6 anni - come previsto
dalle direttive della SEM - costituirebbe un abuso del potere di apprezzamento e
sarebbe sproporzionato.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, per sé e in
rappresentanza del Servizio naturalizzazioni, mentre il Municipio di _____ non formula osservazioni.
E. In sede di replica il ricorrente ribadisce e amplia
Fatti
i propri argomenti, di cui si dirà se necessario nell'ambito dei considerandi
di diritto.
F. Il Governo si
riconferma nelle proprie posizioni. Il Municipio non ha invece presentato una
duplica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sulla presente causa discende dall'art. 41a cpv.
Considerandi
2.
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8
novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione del ricorrente è data dall'art.
65.
cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100). Il
gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che la fattispecie riguarda
unicamente aspetti di natura giuridica.
2.
2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza
comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla
naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il
relativo permesso.
2.2
2.2.1
La nuova LCit, in vigore dal 1° gennaio 2018 e applicabile alla
presente fattispecie poiché la domanda di naturalizzazione è stata depositata
in un periodo successivo, disciplina l'acquisto e la
perdita della cittadinanza svizzera.
2.2.2
L'art. 9 LCit disciplina le condizioni
formali per la naturalizzazione ordinaria. Per il cpv. 1 la
Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione ordinaria soltanto
se al momento della domanda il richiedente: è titolare di un permesso di
domicilio (lett. a); e dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in
Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della
domanda (lett. b). Il cpv. 2 della norma precisa che nel calcolo della durata
del soggiorno di cui al cpv. 1 lett. b, il tempo che il richiedente ha
trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte; tuttavia,
il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.
L'art. 11 LCit enuncia
dal canto suo le condizioni materiali, cumulative, per la naturalizzazione ordinaria. La concessione dell'autorizzazione
federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: si sia integrato
con successo (lett. a); si sia familiarizzato con le condizioni di vita
svizzere (lett. b); e non comprometta la sicurezza interna o esterna della
Svizzera (lett. c).
2.2.3
L'art. 13 LCit disciplina
la procedura di naturalizzazione ordinaria. Il Cantone designa l'Autorità
presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione (cpv. 1). Se il Cantone
e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di
assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la
domanda di naturalizzazione alla SEM (cpv. 2). Se tutte le condizioni formali e
materiali sono adempiute, la SEM concede l'autorizzazione federale di
naturalizzazione e la trasmette per decisione all'Autorità cantonale di
naturalizzazione (cpv. 3). L'autorizzazione federale di naturalizzazione può
essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende (cpv.
4).
L'art. 14 LCit concerne
la decisione cantonale di naturalizzazione ordinaria. La competente Autorità
cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla
concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere
di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria
validità (cpv. 1). L'Autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora
dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a
conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata
assicurata (cpv. 2). Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di
naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della
cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera (cpv. 3).
L'art. 15 LCit precisa che la procedura a
livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale (cpv. 1). Il diritto
cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per
decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'Assemblea comunale
(cpv. 2).
2.3
2.3.1
In Ticino la
cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel
Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione
federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della Costituzione cantonale
(art. 12 cpv. 1 LCCit nel suo tenore al momento della richiesta di
naturalizzazione del qui ricorrente).
L'attinenza comunale
può essere concessa al richiedente se ha risieduto nel Comune durante tre anni,
dei quali gli ultimi due precedenti la domanda ininterrottamente (art. 13
LCCit).
2.3.2
La cittadinanza
cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si
è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione (art.
14.
LCCit).
Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la
cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale (e con ciò la cittadinanza
svizzera), deve presentare la sua domanda al Municipio del Comu-ne di
residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti
previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge
sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 13 dicembre 2017; RLCCit; RL 141.110).
Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 cpv. 1
prima frase LCCit, il Legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza
comunale.
2.3.3
Concessa l'attinenza
comunale, stabilisce l'art. 18 LCCit, l'Autorità cantonale effettua gli
accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda
all'Autorità federale (cpv. 1). Se mancano i presupposti per un preavviso
favorevole, l'Autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19
cpv. 2 (cpv. 2).
Giusta l'art.
19.
LCCit conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione
federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza
cantonale (cpv. 1). In assenza dell'autorizzazione
federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso
favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di
Stato l'emanazione di una decisione formale (cpv. 2).
2.3.4
Il RLCCit
precisa ulteriormente la procedura. Una volta terminata positivamente la
procedura a livello comunale, il Municipio trasmette gli atti all'Ufficio dello
stato civile, Servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e
allegando l'estratto della risoluzione del Legislativo attestante la
concessione dell'attinenza con indicati, per ogni naturalizzato, il numero dei
votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti (art. 15 RLCCit).
Concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l'autorizzazione
federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio
di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale (art. 16 cpv. 1
RLCCit). La concessione dell'attinenza comunale decade se l'istanza viene
ritirata, rispettivamente nei casi di cui all'art. 19 cpv. 2 LCCit, se la
concessione dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono
rifiutate, infine nei casi di cui all'art. 13 cpv. 4 OCit (art. 16 cpv. 1
RLCCit).
2.4
In Svizzera la procedura
di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione,
il Cantone e il Comune. La competenza per la naturalizzazione
spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.
2.5
Nel nostro Cantone le decisioni in materia di attinenza comunale
sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n della legge organica comunale
del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100) rispettivamente dal Consiglio comunale,
laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a _____.
Conformemente all'art.
61.
cpv. 1 LOC le risoluzioni volte ad accordare l'attinenza comunale sono prese
a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un
terzo dei membri del Consiglio.
L'art. 212 LOC dispone
che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro,
se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a)
oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da
regolamenti (lett. e).
2.6
Conformemente alla
giurisprudenza tutte le condizioni della naturalizzazione devono essere adempiute
tanto al momento del deposito della domanda quanto al momento della pronuncia
della decisione di naturalizzazione (DTF 140 II 65 consid. 2.1; STF 1C_454/2017
del 16 maggio 2018 consid. 4.2).
3.
Illustrato il quadro legislativo che regola la naturalizzazione
ordinaria nel nostro Paese dopo l'entrata in vigore della LCit che ha
sostituito nel 2018 la precedente versione (vLCit; RU 2016 2651), la presente
vertenza ruota attorno al quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio
di Stato ha negato la cittadinanza ordinaria al ricorrente, considerandolo non
integrato con successo nel nostro Paese a seguito della condanna penale subita.
4.
4.1. I criteri dell'integrazione sono disciplinati
all'art. 12 cpv. 1 LCit. Un'integrazione riuscita si desume
segnatamente: dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (lett. a);
dal rispetto dei valori della Costituzione federale (lett. b); dalla facoltà di
esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua
nazionale (lett. c); dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione
di una formazione (lett. d); e dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione
del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è
esercitata l'autorità parentale (lett. e). Il cpv. 2 della medesima norma
soggiunge che occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che,
per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non
adempiono i criteri di integrazione di cui al cpv. 1 lett. c e d o li
adempierebbero solo con grandi difficoltà. Il cpv. 3 dispone che i Cantoni
possono prevedere altri criteri di integrazione.
4.2
L'art. 4 cpv. 1 OCit
precisa che il richiedente non è considerato integrato con successo se non
osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto: in modo grave o ripetuto
non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle Autorità (lett. a);
temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato
(lett. b); oppure è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un
crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità
o un crimine di guerra (lett. c). Il cpv. 2 della medesima norma precisa che il
richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione
sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione
visibile per la SEM dal contenuto seguente: una pena senza la condizionale o
una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine
(lett. a); una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento
in un istituto chiuso nel caso di un adolescente (lett. b); un'interdizione di
esercitare un'attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree
determinate o un'espulsione (lett. c); una pena pecuniaria con la condizionale
o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena
detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà
con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un
lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale
di oltre 360 ore quale pena principale (lett. d); una pena pecuniaria con la
condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere,
una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione
della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre
mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale
parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha
superato con successo il periodo di prova (lett. e). Negli altri casi in cui
sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul
casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con
successo la SEM si basa sull'entità della sanzione. Il richiedente non può
essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata
una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora
scaduto (cpv. 3). Per il cpv. 4 in caso di iscrizioni in casellari giudiziari
esteri si applicano per analogia i cpv. 2 e 3. In caso di procedimento penale
pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di
naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia
penale mediante decisione passata in giudicato (cpv. 5).
4.3
Nel suo Rapporto
esplicativo dell'aprile 2016 relativo al disegno di ordinanza sulla
cittadinanza svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ha precisato, per quanto riguarda l'art. 4 cpv. 3 OCit (pag. 13), che:
le
sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la
condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena
pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio
dopo dieci anni (art. 369 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre
1937.
[CP; RS 311.0]). In caso di multe per contravvenzioni e di pene con la
condizionale fino a tre mesi, ovvero a 90 aliquote giornaliere e dopo che l'interessato
ha superato con successo il periodo di prova, può essere eccessivo attendere il
termine previsto dal CP per l'eliminazione dell'iscrizione, pertanto in caso di
pena con la condizionale la SEM fonda già oggi la propria valutazione sulla gravità
della colpa. La gravità è espressa anzitutto nella commisurazione della pena da
parte del giudice penale.
Considerata l'entità della sanzione, pertanto, in
tutti i casi che non sono contemplati dalle lettere a-e la SEM decide se il
richiedente si è integrato con successo o no. In funzione dell'entità della
sanzione, la SEM impone al richiedente un periodo di attesa. Trattasi di un
periodo di prova che l'interessato deve superare con successo per poter
ottenere la naturalizzazione. La SEM ha così la possibilità di monitorare su un
periodo piuttosto lungo gli sforzi consentiti dal richiedente per integrarsi
con successo.
Con
ogni probabilità, la SEM ordinerà i seguenti periodi di attesa: un periodo di
attesa di tre anni in caso di pena pecuniaria senza la condizionale o con la
condizionale parziale di oltre 30 aliquote giornaliere e massimo 90 aliquote
giornaliere, in caso di pena detentiva con la condizionale di oltre un mese e
massimo tre mesi, in caso di privazione della libertà con la condizionale o la
condizionale parziale di oltre un mese e massimo tre mesi oppure in caso di
lavoro di pubblica utilità con la condizionale o la condizionale parziale di
oltre 120 e massimo 360 ore. La SEM proroga il periodo di attesa fino al doppio
della sua durata laddove il comportamento del richiedente lascia supporre un
rischio considerevole d'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici.
Verosimilmente non sarà imposto nessun periodo di
attesa in caso di pena pecuniaria con la condizionale o la condizionale parziale
di massimo 30 aliquote giornaliere, in caso di pena detentiva con la
condizionale di massimo 30 giorni, in caso di privazione della libertà con la
condizionale o la condizionale parziale di massimo 30 giorni o in caso di
lavoro di pubblica utilità con la condizionale o la condizionale parziale di
massimo 120 ore.
Conformemente al cpv. 3, inoltre, il richiedente non
può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata
ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non
ancora scaduto. Occorre pertanto sempre attendere il superamento della fase di
prova, anche laddove non sia stato imposto un periodo di attesa. Il cpv. 3
abbraccia tutte le forme di esecuzione, quindi espressamente anche il caso in
cui la sanzione è una multa (contravvenzione). Conformemente all'art. 3 cpv. 1
lett c dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 (RU 2006 4503; in vigore
fino al 22 gennaio 2023 e abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'ordinanza
sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 19 ottobre 2022 [OCaGi; RS
331]), le condanne per contravvenzioni sono iscritte in VOSTRA se è inflitta
una multa superiore a 5000 franchi. Tra le sanzioni vi sono anche il
trattamento ambulatoriale di adulti (art. 63 CP) e giovani (art. 14 della legge
sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 [DPMin; RS 311.1]), il
collocamento aperto di giovani (art. 15 cpv. 1 DPMin) nonché la cauzione
preventiva (art. 66 cpv. 1 CP). Anche un divieto di condurre conformemente all'art.
art. 67e CP costituisce una tale sanzione (https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/aktuell/gesetzgebung/buev/entw-ber-i.pdf.download.pdf/entw-ber-i.pdf).
4.4
4.4.1
Allo scopo di
assicurare l'applicazione uniforme della legislazione federale in materia, la
SEM ha redatto un "Manuale sulla cittadinanza" (in seguito: Manuale)
che riunisce tutte le basi legali federali vigenti nel settore della
cittadinanza, la giurisprudenza principale del Tribunale amministrativo
federale e del Tribunale federale in materia, nonché la prassi adottata dalla
SEM
(https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html#1126386465).
Opera di riferimento per le Autorità cantonali e comunali competenti in materia
di naturalizzazione e le rappresentanze svizzere all'estero per l'interpretazione
della legge federale sulla cittadinanza e della relativa ordinanza, contiene le
istruzioni necessarie al trattamento professionale e uniforme dei dossier di
naturalizzazione e aiuta le collaboratrici e i collaboratori a rispondere alle
elevate esigenze inerenti al loro compito, che consiste nello svolgere
celermente le procedure di naturalizzazione e nell'emanare decisioni neutrali,
nel rispetto della parità di trattamento (unità di dottrina).
4.4.2
La verifica del rispetto dei criteri di integrazione
spetta principalmente al Cantone competente (Manuale, capitolo 3, punto n.
321/1, pag. 20). Il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici presuppone
il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero e dell'ordinamento giuridico
straniero nella misura in cui le disposizioni estere si applicano per analogia
nel diritto svizzero (messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione
totale della legge federale sulla cittadinanza, FF 2011 2567, pag. 2575).
Il comportamento
conforme alla legge implica che lo straniero non abbia un comportamento
riprovevole, segnatamente dal punto di vista del diritto penale e di quello
esecutivo.
Le condanne penali, in
particolare quelle iscritte al casellario giudiziale, e le inchieste penali in
corso rappresentano quindi globalmente un ostacolo alla naturalizzazione, a
meno che non portino su infrazioni minori; in tal caso, esse non costituiscono
in principio, da sole, un motivo di rifiuto della cittadinanza (DTF 140 II 65
consid. 3.3.1).
Il fatto di non
rispettare le prescrizioni legali in un'occasione o di commettere un reato
minore non costituisce quindi un ostacolo alla naturalizzazione. All'inverso,
reati di scarsa gravità, ma ripetuti devono essere considerati, nella loro
globalità, come una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici
(Manuale, capitolo 3, punto n. 321/111/1, pag. 22).
4.4.3
Nella sezione
relativa alle iscrizioni nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale
VOSTRA citato all'art. 4 cpv. 2 e 3 OCit, riferendosi al Rapporto esplicativo del
DFGP dell'aprile 2016 precitato relativo al disegno di ordinanza sulla
cittadinanza svizzera, il Manuale indica che se il richiedente ha commesso
reati prima della presentazione della domanda di naturalizzazione o durante la
procedura, l'Autorità competente deve tenerne conto al momento dell'esame della
domanda. Se nel casellario giudiziale figura un'iscrizione a carico del
richiedente è opportuno attendere in ogni caso la fine del periodo di prova. In
funzione dell'entità della pena occorre considerare un periodo di attesa
supplementare per il trattamento della domanda da parte della SEM, la quale
prolunga il periodo di attesa fino al doppio della sua durata laddove il
comportamento del richiedente lasci supporre un rischio considerevole d'inosservanza
della sicurezza e dell'ordine pubblico (Manuale, capitolo 3, punto n. 321/113,
pag. 28 segg.). La tabella 6 del Manuale relativa ai casi previsti all'art. 4
cpv. 3 OCit (pag. 37) prevede, in caso di pena pecuniaria di oltre 30 aliquote
giornaliere e massimo 90 aliquote giornaliere con la condizionale, quale
termine prima di trattare la domanda in caso di periodo di prova superato con
successo, la fine del periodo di prova più un periodo di 3 anni di attesa, con
il periodo di prova che inizia a decorrere con la data della notifica della
sentenza. Il periodo di attesa di 3 anni è destinato a fornire alla SEM un
margine di sicurezza qualora l'interessato si rendesse colpevole di un nuovo
atto reprensibile prima del termine del periodo di prova suscettibile di
comportare la revoca della sospensione condizionale della pena.
Diversamente dalla sua
precedente versione, emanata sotto l'egida dell'abrogata vLCit in vigore fino
al 31 dicembre 2017, il Manuale attualmente in dotazione non prevede più la
possibilità di concedere la cittadinanza prima della scadenza del termine di
prova e del termine di attesa (in presenza di condanne penali minori e se tutte
le altre condizioni per la naturalizzazione sono riunite) e non fa più
riferimento, in tale contesto, all'esame della situazione nel suo complesso
(cfr. e contrario Manuale sulla cittadinanza vLCit, n. 4.7.3.1, lett.
c/bb; v. anche STAF F-3862/2020 del 21 ottobre 2021 consid. 5.3).
5.
Ferme queste
premesse e tornando al caso in esame, con risoluzione del 27 maggio 2019 il
Consiglio comunale di _____ ha conferito l'attinenza comunale a RI 1.
Prima di trasmettere
la domanda alla SEM per il rilascio dell'autorizzazione federale, il Servizio
naturalizzazioni ha costatato, consultando il sistema d'informazione sul
casellario giudiziale VOSTRA, che con decreto di accusa dell'11 agosto 2020 il
candidato era stato condannato a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere
da fr. 240.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni, e una multa di fr. 700.- per grave infrazione alle norme della
circolazione; il 24 maggio 2020 egli aveva condotto un autoveicolo a una
velocità di 118 km/h su un tratto stradale dove il limite vigente era di 80
km/h. Per questo motivo il 25 febbraio 2021 l'Autorità dipartimentale lo ha
invitato a ritirare formalmente la sua domanda di naturalizzazione oppure a
richiedere una decisione formale nel caso in cui avesse voluto mantenerla.
Preso atto che con scritto del 24 marzo 2021 l'insorgente aveva sollecitato l'emanazione
di una decisione favorevole, il 30 giugno 2021 il Consiglio di Stato gli ha
negato la concessione della cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di
riflesso, l'attinenza comunale di _____ nonché la cittadinanza svizzera, il
criterio relativo al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito
all'art. 12 cpv. 1 lett. a LCit in relazione con l'art. 4 cpv. 3 OCit non
essendo adempiuto a seguito della condanna penale subita, di modo che veniva a
mancare la condizione materiale di essersi integrato con successo, con l'interessato
che avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione soltanto a
partire dall'11 agosto 2026, ovvero alla scadenza del termine di attesa di 3
anni dopo la fine del periodo di prova, come prevede il già citato Manuale.
Il ricorrente contesta
tali conclusioni. Fondandosi anche sulla giurisprudenza di questa Corte (STA
52.2013.277
del 6 novembre 2013) e facendo riferimento ai criteri sviluppati
dalla giurisprudenza in materia di diritto degli stranieri per quanto concerne
i motivi per i quali può essere riconosciuta la presenza di una minaccia
sufficientemente grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi
dell'art. 5 allegato I all'accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681), RI 1 sostiene che il Governo abbia abusato del proprio potere
di apprezzamento e che la decisione del 30 giugno 2021 sia sproporzionata, in
quanto un singolo episodio, avvenuto quando la domanda di naturalizzazione era
già stata depositata e per il quale si è scusato, non dovrebbe potere mettere
in dubbio l'altrimenti riuscita integrazione di cui ha dato prova durante il
lungo soggiorno in Svizzera.
6.
6.1. Allo scopo
di creare una prassi amministrativa uniforme, l'Amministrazione federale può
indicare, con delle direttive, quale interpretazione intende dare a certe
disposizioni legali. Non è quindi dato di vedere come le Autorità preposte per
il conferimento della naturalizzazione non possano riferirsi nel caso in
rassegna al Manuale redatto dalla SEM, che ha quale scopo di assicurare l'applicazione
uniforme della legislazione federale vigente nel settore della cittadinanza,
che contempla tra le altre cose il rispetto dei criteri di integrazione la cui
verifica spetta in primo luogo al Cantone competente, riunendo tutte le basi
legali in materia, la giurisprudenza principale del Tribunale amministrativo
federale e del Tribunale federale, e la prassi adottata dalla SEM.
Certo le direttive e le circolari
non hanno alcuna portata normativa (STAF F-2539/2018 del 23 gennaio 2020
consid. 5.4) e, analogamente alle ordinanze amministrative aventi quale scopo quello
di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di
trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, si
rivolgono innanzitutto alle Autorità amministrative (DTF 146 l 105 consid.
4.1).
D'altra parte, però,
sebbene le citate istruzioni non siano di principio vincolanti per le Autorità
giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto il Tribunale federale
non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro contenuto generale e
astratto consente nel singolo caso un'interpretazione adatta ed equa delle
disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo convincente (DTF 146
l 105 precitato consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28 dicembre 2020
consid. 6.3). Bisogna comunque tenere presente che a difetto di eventuali
lacune in ogni caso le direttive non possono prevedere altro di quanto
scaturisce dalla legislazione o dalla giurisprudenza (STAF F-2539/2018
precitato consid. 5.4). In altri termini, tali direttive, circolari e
istruzioni non possono estendere il quadro legale fissato dall'Autorità
superiore competente.
6.2
Chiarito tale
aspetto, occorre ora chinarsi sulla portata delle disposizioni applicabili
nella presente fattispecie.
La formulazione dell'art. 4 cpv. 3 OCit, giusta il quale la
SEM si basa sull'entità della sanzione per decidere se il richiedente si è
integrato con successo, denota - contrariamente a quanto avveniva nella vLCit -
come l'Autorità non debba più procedere a un esame di insieme dell'integrazione
del candidato apprezzando tutti i criteri previsti all'art. 12 cpv. 1 LCit. In
effetti, dalla lettura di quest'ultima disposizione risulta con tutta evidenza
che tali criteri sono cumulativi. Ne consegue che in caso di non adempimento
del criterio del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito al cpv.
1.
lett. a dell'art. 12 LCit in relazione con l'art. 4 cpv. 3 OCit, tale
mancanza costituisce già, di per sé, un ostacolo alla naturalizzazione.
Dato il tenore
dell'art. 4 cpv. 3 OCit, la SEM fonda quindi la propria valutazione sulla colpa
commessa e, in funzione della gravità della stessa, astringe il candidato alla
naturalizzazione a un periodo di attesa per permettergli di dimostrare che si è
integrato con successo. È proprio per tener conto della gravità della
sanzione che la SEM ha stabilito, nel suo Manuale, una scala differenziata dei
termini da rispettare prima che una domanda di naturalizzazione possa essere
depositata e trattata. Il Manuale in parola trova quindi il proprio fondamento
giuridico negli art. 12 cpv. 1 lett. a LCit e 4 cpv. 3 OCit e fissa dei criteri
destinati ad assicurare un'applicazione uniforme delle suddette disposizioni,
questo allo scopo di rispettare il principio di parità di trattamento e del
divieto dell'arbitrio (STAF F-6551/2019 del 18 gennaio 2021 consid. 5.5).
Non vi è pertanto
motivo, per questo Tribunale, per scostarsi dalla scala dei termini contenuto
nel suddetto Manuale.
6.3
Tenuto conto del
carattere cumulativo dei criteri di integrazione in materia di naturalizzazione
e del mancato adempimento di quello riferito al rispetto della sicurezza e
dell'ordine pubblici, la gravità della condanna pronunciata nei confronti del
ricorrente permetteva quindi all'Autorità inferiore, conformemente al Manuale
in parola, di respingere la sua domanda di conferimento della cittadinanza
ordinaria.
Non condivisibile si
avvera la doglianza contenuta nel gravame secondo cui la decisione impugnata è
stata prolata dopo 3 anni dalla presentazione della domanda di naturalizzazione
e per la quale, se la stessa fosse stata celermente evasa, il 24 maggio 2020,
quando è incorso nella violazione delle norme della circolazione stradale, egli
avrebbe già ottenuto la cittadinanza elvetica. Ora, bisogna in primo luogo
considerare che non è vero che la richiesta del ricorrente è rimasta inevasa
nel periodo compreso tra il suo deposito e la decisione qui impugnata. Al
contrario essa ha seguito regolarmente il proprio iter, esposto ai precedenti considerandi
2.2
e 2.3. Preso atto che effettivamente il reato che ha portato alla pronuncia
della condanna dell'11 agosto 2020 è stato perpetrato dopo la presentazione
della domanda, e come già rilevato (cfr. precedente considerando 4.4.3),
occorre poi rammentare che vi è da attendersi che il candidato mantenga un
comportamento corretto pure durante l'intera procedura.
Ne discende che, visto
l'inasprimento delle condizioni per l'ottenimento della naturalizzazione
introdotto con l'entrata in vigore della LCit il 1° gennaio 2018, la fissazione
da parte del Governo di un termine di attesa di 3 anni, oltre a quello di pari
durata stabilito dal Procuratore pubblico in ambito penale, risulta adeguato
alla gravità dell'infrazione commessa. Il richiamo alla giurisprudenza di
questa Corte (peraltro resa secondo la legislazione previgente, meno
restrittiva) in merito a un caso di naturalizzazione in cui il candidato aveva
subito una condanna più mite rispetto a quella qui in esame e l'analogia con i
criteri da prendere in considerazione in materia di permessi di dimora UE/AELS
si avverano inconferenti.
7.
Si deve pertanto
concludere che non trasmettendo la domanda
di naturalizzazione all'Autorità federale nonché negando la concessione
della cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di riflesso, l'attinenza
comunale di _____ e la cittadinanza svizzera, l'Autorità inferiore non ha
disatteso nessuna normativa internazionale e federale.
In effetti, la
decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'Autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza
della misura adottata e non risulta lesiva del principio della proporzionalità.
8.
Stante quanto
precede, il ricorso va respinto. La domanda di concessione dell'effetto
sospensivo contenuta nell'impugnativa diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia
e le spese sono a carico dell'insorgente in quanto soccombente, conformemente
all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Non si assegnano
ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere