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Decisione

52.2021.317

Naturalizzazione ordinaria - concessione della cittadinanza cantonale - rispetto dell'ordine pubblico

23 ottobre 2023Italiano29 min

i propri argomenti, di cui si dirà se necessario nell'ambito dei considerandi

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.317

Lugano

23

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 27 luglio

2021 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 30 giugno 2021 (n. 3453) del

Consiglio di Stato, che nega all'insorgente la concessione della cittadinanza

cantonale in forma ordinaria;

ritenuto, in

fatto

A. Il cittadino italiano RI

1 (1965), entrato in Svizzera il 1° ottobre 2006 e residente nel Comune di _____

dal 3 giugno 2009, è titolare di un permesso di domicilio UE/AELS.

Con istanza dell'8

agosto 2018 (sebbene indicante la data del 16 luglio 2018) egli ha depositato

presso la locale cancellaria comunale una domanda, secondo la procedura

ordinaria, volta a ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza

comunale per stranieri, allegando la documentazione richiesta.

Esperite le formalità

del caso, con deliberazione del 27 maggio 2019, alla presenza di 28 consiglieri

su 30, il Legislativo comunale di _____ gli ha conferito l'attinenza comunale

all'unanimità.

B. a. Prima di

trasmettere la domanda alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per il rilascio

dell'autorizzazione federale, l'Ufficio dello stato civile, Servizio

naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni ha proceduto alla verifica

dell'incarto.

Costatato che nel

sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA vi era iscritto un decreto

di accusa dell'11 agosto 2020 emanato dal Ministero pubblico relativo a una

pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna - sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di 3 anni - e a una multa di fr. 700.- per grave

infrazione alle norme della circolazione, il 25 febbraio 2021 il candidato è

stato invitato a ritirare formalmente la sua domanda di naturalizzazione oppure,

qualora avesse voluto mantenerla, a richiedere l'emissione di una decisione

formale.

b. Il 24 marzo 2021 RI

1 ha chiesto l'emanazione di un preavviso positivo alla concessione della

naturalizzazione, ritenendo di adempierne le condizioni e precisando di non

volere attendere il termine indicato dal Servizio naturalizzazioni per

presentare nuovamente una richiesta.

c. Con decisione del 30

giugno 2021 il Consiglio di Stato gli ha negato la concessione della

cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di riflesso, l'attinenza comunale di

_____ e la cittadinanza svizzera.

Il Governo ha

considerato che a seguito della condanna penale testé menzionata, il criterio relativo

al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito all'art. 12 cpv. 1

lett. a della legge federale sulla cittadinanza del 20 giugno

2014 (LCit; RS 141.0) in

relazione con l'art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza sulla cittadinanza del 17 giugno

2016 (OCit; RS 141.01) non era adempiuto, di modo che veniva a mancare la

condizione materiale di essersi integrato con successo, soggiungendo che l'interessato

avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione soltanto a

partire dell'11 agosto 2026, ovvero alla scadenza del termine di attesa di 3

anni dopo la fine del periodo di prova, come prevede il Manuale sulla cittadinanza

redatto dalla SEM, sempre che il periodo di prova venisse superato con

successo.

C. Contro il predetto

giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale postula l'immediata

concessione della cittadinanza cantonale, subordinatamente che venga concessa l'11

agosto 2023, ovvero al termine del periodo di prova fissato con il decreto di

accusa dell'11 agosto 2020.

Egli sostiene che una

singola condotta non conforme all'ordinamento giuridico, ovvero il superamento

di velocità che ha portato alla citata condanna, non permette di

controbilanciare il comportamento altrimenti ineccepibile tenuto nel corso del

lungo soggiorno in Svizzera, durante il quale si sarebbe perfettamente

integrato. L'imposizione di un termine di attesa di 6 anni - come previsto

dalle direttive della SEM - costituirebbe un abuso del potere di apprezzamento e

sarebbe sproporzionato.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, per sé e in

rappresentanza del Servizio naturalizzazioni, mentre il Municipio di _____ non formula osservazioni.

E. In sede di replica il ricorrente ribadisce e amplia

Fatti

i propri argomenti, di cui si dirà se necessario nell'ambito dei considerandi

di diritto.

F. Il Governo si

riconferma nelle proprie posizioni. Il Municipio non ha invece presentato una

duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire sulla presente causa discende dall'art. 41a cpv.

Considerandi

2.

della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8

novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione del ricorrente è data dall'art.

65.

cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100). Il

gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che la fattispecie riguarda

unicamente aspetti di natura giuridica.

2.

2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza

comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla

naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il

relativo permesso.

2.2

2.2.1

La nuova LCit, in vigore dal 1° gennaio 2018 e applicabile alla

presente fattispecie poiché la domanda di naturalizzazione è stata depositata

in un periodo successivo, disciplina l'acquisto e la

perdita della cittadinanza svizzera.

2.2.2

L'art. 9 LCit disciplina le condizioni

formali per la naturalizzazione ordinaria. Per il cpv. 1 la

Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione ordinaria soltanto

se al momento della domanda il richiedente: è titolare di un permesso di

domicilio (lett. a); e dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in

Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della

domanda (lett. b). Il cpv. 2 della norma precisa che nel calcolo della durata

del soggiorno di cui al cpv. 1 lett. b, il tempo che il richiedente ha

trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte; tuttavia,

il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

L'art. 11 LCit enuncia

dal canto suo le condizioni materiali, cumulative, per la naturalizzazione ordinaria. La concessione dell'autorizzazione

federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente: si sia integrato

con successo (lett. a); si sia familiarizzato con le condizioni di vita

svizzere (lett. b); e non comprometta la sicurezza interna o esterna della

Svizzera (lett. c).

2.2.3

L'art. 13 LCit disciplina

la procedura di naturalizzazione ordinaria. Il Cantone designa l'Autorità

presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione (cpv. 1). Se il Cantone

e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di

assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la

domanda di naturalizzazione alla SEM (cpv. 2). Se tutte le condizioni formali e

materiali sono adempiute, la SEM concede l'autorizzazione federale di

naturalizzazione e la trasmette per decisione all'Autorità cantonale di

naturalizzazione (cpv. 3). L'autorizzazione federale di naturalizzazione può

essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende (cpv.

4).

L'art. 14 LCit concerne

la decisione cantonale di naturalizzazione ordinaria. La competente Autorità

cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla

concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere

di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria

validità (cpv. 1). L'Autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora

dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a

conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata

assicurata (cpv. 2). Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di

naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della

cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera (cpv. 3).

L'art. 15 LCit precisa che la procedura a

livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale (cpv. 1). Il diritto

cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per

decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'Assemblea comunale

(cpv. 2).

2.3

2.3.1

In Ticino la

cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel

Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione

federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della Costituzione cantonale

(art. 12 cpv. 1 LCCit nel suo tenore al momento della richiesta di

naturalizzazione del qui ricorrente).

L'attinenza comunale

può essere concessa al richiedente se ha risieduto nel Comune durante tre anni,

dei quali gli ultimi due precedenti la domanda ininterrottamente (art. 13

LCCit).

2.3.2

La cittadinanza

cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si

è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione (art.

14.

LCCit).

Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la

cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale (e con ciò la cittadinanza

svizzera), deve presentare la sua domanda al Municipio del Comu-ne di

residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti

previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge

sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 13 dicembre 2017; RLCCit; RL 141.110).

Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 cpv. 1

prima frase LCCit, il Legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza

comunale.

2.3.3

Concessa l'attinenza

comunale, stabilisce l'art. 18 LCCit, l'Autorità cantonale effettua gli

accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda

all'Autorità federale (cpv. 1). Se mancano i presupposti per un preavviso

favorevole, l'Autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19

cpv. 2 (cpv. 2).

Giusta l'art.

19.

LCCit conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione

federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza

cantonale (cpv. 1). In assenza dell'autorizzazione

federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso

favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di

Stato l'emanazione di una decisione formale (cpv. 2).

2.3.4

Il RLCCit

precisa ulteriormente la procedura. Una volta terminata positivamente la

procedura a livello comunale, il Municipio trasmette gli atti all'Ufficio dello

stato civile, Servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e

allegando l'estratto della risoluzione del Legislativo attestante la

concessione dell'attinenza con indicati, per ogni naturalizzato, il numero dei

votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti (art. 15 RLCCit).

Concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l'autorizzazione

federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio

di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale (art. 16 cpv. 1

RLCCit). La concessione dell'attinenza comunale decade se l'istanza viene

ritirata, rispettivamente nei casi di cui all'art. 19 cpv. 2 LCCit, se la

concessione dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono

rifiutate, infine nei casi di cui all'art. 13 cpv. 4 OCit (art. 16 cpv. 1

RLCCit).

2.4

In Svizzera la procedura

di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione,

il Cantone e il Comune. La competenza per la naturalizzazione

spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.

2.5

Nel nostro Cantone le decisioni in materia di attinenza comunale

sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n della legge organica comunale

del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100) rispettivamente dal Consiglio comunale,

laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a _____.

Conformemente all'art.

61.

cpv. 1 LOC le risoluzioni volte ad accordare l'attinenza comunale sono prese

a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un

terzo dei membri del Consiglio.

L'art. 212 LOC dispone

che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro,

se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a)

oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da

regolamenti (lett. e).

2.6

Conformemente alla

giurisprudenza tutte le condizioni della naturalizzazione devono essere adempiute

tanto al momento del deposito della domanda quanto al momento della pronuncia

della decisione di naturalizzazione (DTF 140 II 65 consid. 2.1; STF 1C_454/2017

del 16 maggio 2018 consid. 4.2).

3.

Illustrato il quadro legislativo che regola la naturalizzazione

ordinaria nel nostro Paese dopo l'entrata in vigore della LCit che ha

sostituito nel 2018 la precedente versione (vLCit; RU 2016 2651), la presente

vertenza ruota attorno al quesito di sapere se a torto o a ragione il Consiglio

di Stato ha negato la cittadinanza ordinaria al ricorrente, considerandolo non

integrato con successo nel nostro Paese a seguito della condanna penale subita.

4.

4.1. I criteri dell'integrazione sono disciplinati

all'art. 12 cpv. 1 LCit. Un'integrazione riuscita si desume

segnatamente: dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (lett. a);

dal rispetto dei valori della Costituzione federale (lett. b); dalla facoltà di

esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua

nazionale (lett. c); dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione

di una formazione (lett. d); e dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione

del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è

esercitata l'autorità parentale (lett. e). Il cpv. 2 della medesima norma

soggiunge che occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che,

per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non

adempiono i criteri di integrazione di cui al cpv. 1 lett. c e d o li

adempierebbero solo con grandi difficoltà. Il cpv. 3 dispone che i Cantoni

possono prevedere altri criteri di integrazione.

4.2

L'art. 4 cpv. 1 OCit

precisa che il richiedente non è considerato integrato con successo se non

osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto: in modo grave o ripetuto

non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle Autorità (lett. a);

temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato

(lett. b); oppure è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un

crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità

o un crimine di guerra (lett. c). Il cpv. 2 della medesima norma precisa che il

richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione

sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione

visibile per la SEM dal contenuto seguente: una pena senza la condizionale o

una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine

(lett. a); una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento

in un istituto chiuso nel caso di un adolescente (lett. b); un'interdizione di

esercitare un'attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree

determinate o un'espulsione (lett. c); una pena pecuniaria con la condizionale

o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena

detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà

con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un

lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale

di oltre 360 ore quale pena principale (lett. d); una pena pecuniaria con la

condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere,

una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione

della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre

mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale

parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha

superato con successo il periodo di prova (lett. e). Negli altri casi in cui

sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul

casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con

successo la SEM si basa sull'entità della sanzione. Il richiedente non può

essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata

una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora

scaduto (cpv. 3). Per il cpv. 4 in caso di iscrizioni in casellari giudiziari

esteri si applicano per analogia i cpv. 2 e 3. In caso di procedimento penale

pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di

naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia

penale mediante decisione passata in giudicato (cpv. 5).

4.3

Nel suo Rapporto

esplicativo dell'aprile 2016 relativo al disegno di ordinanza sulla

cittadinanza svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

ha precisato, per quanto riguarda l'art. 4 cpv. 3 OCit (pag. 13), che:

le

sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la

condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena

pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio

dopo dieci anni (art. 369 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre

1937.

[CP; RS 311.0]). In caso di multe per contravvenzioni e di pene con la

condizionale fino a tre mesi, ovvero a 90 aliquote giornaliere e dopo che l'interessato

ha superato con successo il periodo di prova, può essere eccessivo attendere il

termine previsto dal CP per l'eliminazione dell'iscrizione, pertanto in caso di

pena con la condizionale la SEM fonda già oggi la propria valutazione sulla gravità

della colpa. La gravità è espressa anzitutto nella commisurazione della pena da

parte del giudice penale.

Considerata l'entità della sanzione, pertanto, in

tutti i casi che non sono contemplati dalle lettere a-e la SEM decide se il

richiedente si è integrato con successo o no. In funzione dell'entità della

sanzione, la SEM impone al richiedente un periodo di attesa. Trattasi di un

periodo di prova che l'interessato deve superare con successo per poter

ottenere la naturalizzazione. La SEM ha così la possibilità di monitorare su un

periodo piuttosto lungo gli sforzi consentiti dal richiedente per integrarsi

con successo.

Con

ogni probabilità, la SEM ordinerà i seguenti periodi di attesa: un periodo di

attesa di tre anni in caso di pena pecuniaria senza la condizionale o con la

condizionale parziale di oltre 30 aliquote giornaliere e massimo 90 aliquote

giornaliere, in caso di pena detentiva con la condizionale di oltre un mese e

massimo tre mesi, in caso di privazione della libertà con la condizionale o la

condizionale parziale di oltre un mese e massimo tre mesi oppure in caso di

lavoro di pubblica utilità con la condizionale o la condizionale parziale di

oltre 120 e massimo 360 ore. La SEM proroga il periodo di attesa fino al doppio

della sua durata laddove il comportamento del richiedente lascia supporre un

rischio considerevole d'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Verosimilmente non sarà imposto nessun periodo di

attesa in caso di pena pecuniaria con la condizionale o la condizionale parziale

di massimo 30 aliquote giornaliere, in caso di pena detentiva con la

condizionale di massimo 30 giorni, in caso di privazione della libertà con la

condizionale o la condizionale parziale di massimo 30 giorni o in caso di

lavoro di pubblica utilità con la condizionale o la condizionale parziale di

massimo 120 ore.

Conformemente al cpv. 3, inoltre, il richiedente non

può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata

ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non

ancora scaduto. Occorre pertanto sempre attendere il superamento della fase di

prova, anche laddove non sia stato imposto un periodo di attesa. Il cpv. 3

abbraccia tutte le forme di esecuzione, quindi espressamente anche il caso in

cui la sanzione è una multa (contravvenzione). Conformemente all'art. 3 cpv. 1

lett c dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 (RU 2006 4503; in vigore

fino al 22 gennaio 2023 e abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'ordinanza

sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 19 ottobre 2022 [OCaGi; RS

331]), le condanne per contravvenzioni sono iscritte in VOSTRA se è inflitta

una multa superiore a 5000 franchi. Tra le sanzioni vi sono anche il

trattamento ambulatoriale di adulti (art. 63 CP) e giovani (art. 14 della legge

sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 [DPMin; RS 311.1]), il

collocamento aperto di giovani (art. 15 cpv. 1 DPMin) nonché la cauzione

preventiva (art. 66 cpv. 1 CP). Anche un divieto di condurre conformemente all'art.

art. 67e CP costituisce una tale sanzione (https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/aktuell/gesetzgebung/buev/entw-ber-i.pdf.download.pdf/entw-ber-i.pdf).

4.4

4.4.1

Allo scopo di

assicurare l'applicazione uniforme della legislazione federale in materia, la

SEM ha redatto un "Manuale sulla cittadinanza" (in seguito: Manuale)

che riunisce tutte le basi legali federali vigenti nel settore della

cittadinanza, la giurisprudenza principale del Tribunale amministrativo

federale e del Tribunale federale in materia, nonché la prassi adottata dalla

SEM

(https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html#1126386465).

Opera di riferimento per le Autorità cantonali e comunali competenti in materia

di naturalizzazione e le rappresentanze svizzere all'estero per l'interpretazione

della legge federale sulla cittadinanza e della relativa ordinanza, contiene le

istruzioni necessarie al trattamento professionale e uniforme dei dossier di

naturalizzazione e aiuta le collaboratrici e i collaboratori a rispondere alle

elevate esigenze inerenti al loro compito, che consiste nello svolgere

celermente le procedure di naturalizzazione e nell'emanare decisioni neutrali,

nel rispetto della parità di trattamento (unità di dottrina).

4.4.2

La verifica del rispetto dei criteri di integrazione

spetta principalmente al Cantone competente (Manuale, capitolo 3, punto n.

321/1, pag. 20). Il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici presuppone

il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero e dell'ordinamento giuridico

straniero nella misura in cui le disposizioni estere si applicano per analogia

nel diritto svizzero (messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione

totale della legge federale sulla cittadinanza, FF 2011 2567, pag. 2575).

Il comportamento

conforme alla legge implica che lo straniero non abbia un comportamento

riprovevole, segnatamente dal punto di vista del diritto penale e di quello

esecutivo.

Le condanne penali, in

particolare quelle iscritte al casellario giudiziale, e le inchieste penali in

corso rappresentano quindi globalmente un ostacolo alla naturalizzazione, a

meno che non portino su infrazioni minori; in tal caso, esse non costituiscono

in principio, da sole, un motivo di rifiuto della cittadinanza (DTF 140 II 65

consid. 3.3.1).

Il fatto di non

rispettare le prescrizioni legali in un'occasione o di commettere un reato

minore non costituisce quindi un ostacolo alla naturalizzazione. All'inverso,

reati di scarsa gravità, ma ripetuti devono essere considerati, nella loro

globalità, come una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici

(Manuale, capitolo 3, punto n. 321/111/1, pag. 22).

4.4.3

Nella sezione

relativa alle iscrizioni nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale

VOSTRA citato all'art. 4 cpv. 2 e 3 OCit, riferendosi al Rapporto esplicativo del

DFGP dell'aprile 2016 precitato relativo al disegno di ordinanza sulla

cittadinanza svizzera, il Manuale indica che se il richiedente ha commesso

reati prima della presentazione della domanda di naturalizzazione o durante la

procedura, l'Autorità competente deve tenerne conto al momento dell'esame della

domanda. Se nel casellario giudiziale figura un'iscrizione a carico del

richiedente è opportuno attendere in ogni caso la fine del periodo di prova. In

funzione dell'entità della pena occorre considerare un periodo di attesa

supplementare per il trattamento della domanda da parte della SEM, la quale

prolunga il periodo di attesa fino al doppio della sua durata laddove il

comportamento del richiedente lasci supporre un rischio considerevole d'inosservanza

della sicurezza e dell'ordine pubblico (Manuale, capitolo 3, punto n. 321/113,

pag. 28 segg.). La tabella 6 del Manuale relativa ai casi previsti all'art. 4

cpv. 3 OCit (pag. 37) prevede, in caso di pena pecuniaria di oltre 30 aliquote

giornaliere e massimo 90 aliquote giornaliere con la condizionale, quale

termine prima di trattare la domanda in caso di periodo di prova superato con

successo, la fine del periodo di prova più un periodo di 3 anni di attesa, con

il periodo di prova che inizia a decorrere con la data della notifica della

sentenza. Il periodo di attesa di 3 anni è destinato a fornire alla SEM un

margine di sicurezza qualora l'interessato si rendesse colpevole di un nuovo

atto reprensibile prima del termine del periodo di prova suscettibile di

comportare la revoca della sospensione condizionale della pena.

Diversamente dalla sua

precedente versione, emanata sotto l'egida dell'abrogata vLCit in vigore fino

al 31 dicembre 2017, il Manuale attualmente in dotazione non prevede più la

possibilità di concedere la cittadinanza prima della scadenza del termine di

prova e del termine di attesa (in presenza di condanne penali minori e se tutte

le altre condizioni per la naturalizzazione sono riunite) e non fa più

riferimento, in tale contesto, all'esame della situazione nel suo complesso

(cfr. e contrario Manuale sulla cittadinanza vLCit, n. 4.7.3.1, lett.

c/bb; v. anche STAF F-3862/2020 del 21 ottobre 2021 consid. 5.3).

5.

Ferme queste

premesse e tornando al caso in esame, con risoluzione del 27 maggio 2019 il

Consiglio comunale di _____ ha conferito l'attinenza comunale a RI 1.

Prima di trasmettere

la domanda alla SEM per il rilascio dell'autorizzazione federale, il Servizio

naturalizzazioni ha costatato, consultando il sistema d'informazione sul

casellario giudiziale VOSTRA, che con decreto di accusa dell'11 agosto 2020 il

candidato era stato condannato a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere

da fr. 240.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

anni, e una multa di fr. 700.- per grave infrazione alle norme della

circolazione; il 24 maggio 2020 egli aveva condotto un autoveicolo a una

velocità di 118 km/h su un tratto stradale dove il limite vigente era di 80

km/h. Per questo motivo il 25 febbraio 2021 l'Autorità dipartimentale lo ha

invitato a ritirare formalmente la sua domanda di naturalizzazione oppure a

richiedere una decisione formale nel caso in cui avesse voluto mantenerla.

Preso atto che con scritto del 24 marzo 2021 l'insorgente aveva sollecitato l'emanazione

di una decisione favorevole, il 30 giugno 2021 il Consiglio di Stato gli ha

negato la concessione della cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di

riflesso, l'attinenza comunale di _____ nonché la cittadinanza svizzera, il

criterio relativo al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito

all'art. 12 cpv. 1 lett. a LCit in relazione con l'art. 4 cpv. 3 OCit non

essendo adempiuto a seguito della condanna penale subita, di modo che veniva a

mancare la condizione materiale di essersi integrato con successo, con l'interessato

che avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda di naturalizzazione soltanto a

partire dall'11 agosto 2026, ovvero alla scadenza del termine di attesa di 3

anni dopo la fine del periodo di prova, come prevede il già citato Manuale.

Il ricorrente contesta

tali conclusioni. Fondandosi anche sulla giurisprudenza di questa Corte (STA

52.2013.277

del 6 novembre 2013) e facendo riferimento ai criteri sviluppati

dalla giurisprudenza in materia di diritto degli stranieri per quanto concerne

i motivi per i quali può essere riconosciuta la presenza di una minaccia

sufficientemente grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi

dell'art. 5 allegato I all'accordo tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,

sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112.681), RI 1 sostiene che il Governo abbia abusato del proprio potere

di apprezzamento e che la decisione del 30 giugno 2021 sia sproporzionata, in

quanto un singolo episodio, avvenuto quando la domanda di naturalizzazione era

già stata depositata e per il quale si è scusato, non dovrebbe potere mettere

in dubbio l'altrimenti riuscita integrazione di cui ha dato prova durante il

lungo soggiorno in Svizzera.

6.

6.1. Allo scopo

di creare una prassi amministrativa uniforme, l'Amministrazione federale può

indicare, con delle direttive, quale interpretazione intende dare a certe

disposizioni legali. Non è quindi dato di vedere come le Autorità preposte per

il conferimento della naturalizzazione non possano riferirsi nel caso in

rassegna al Manuale redatto dalla SEM, che ha quale scopo di assicurare l'applicazione

uniforme della legislazione federale vigente nel settore della cittadinanza,

che contempla tra le altre cose il rispetto dei criteri di integrazione la cui

verifica spetta in primo luogo al Cantone competente, riunendo tutte le basi

legali in materia, la giurisprudenza principale del Tribunale amministrativo

federale e del Tribunale federale, e la prassi adottata dalla SEM.

Certo le direttive e le circolari

non hanno alcuna portata normativa (STAF F-2539/2018 del 23 gennaio 2020

consid. 5.4) e, analogamente alle ordinanze amministrative aventi quale scopo quello

di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di

trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, si

rivolgono innanzitutto alle Autorità amministrative (DTF 146 l 105 consid.

4.1).

D'altra parte, però,

sebbene le citate istruzioni non siano di principio vincolanti per le Autorità

giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto il Tribunale federale

non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro contenuto generale e

astratto consente nel singolo caso un'interpretazione adatta ed equa delle

disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo convincente (DTF 146

l 105 precitato consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28 dicembre 2020

consid. 6.3). Bisogna comunque tenere presente che a difetto di eventuali

lacune in ogni caso le direttive non possono prevedere altro di quanto

scaturisce dalla legislazione o dalla giurisprudenza (STAF F-2539/2018

precitato consid. 5.4). In altri termini, tali direttive, circolari e

istruzioni non possono estendere il quadro legale fissato dall'Autorità

superiore competente.

6.2

Chiarito tale

aspetto, occorre ora chinarsi sulla portata delle disposizioni applicabili

nella presente fattispecie.

La formulazione dell'art. 4 cpv. 3 OCit, giusta il quale la

SEM si basa sull'entità della sanzione per decidere se il richiedente si è

integrato con successo, denota - contrariamente a quanto avveniva nella vLCit -

come l'Autorità non debba più procedere a un esame di insieme dell'integrazione

del candidato apprezzando tutti i criteri previsti all'art. 12 cpv. 1 LCit. In

effetti, dalla lettura di quest'ultima disposizione risulta con tutta evidenza

che tali criteri sono cumulativi. Ne consegue che in caso di non adempimento

del criterio del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici sancito al cpv.

1.

lett. a dell'art. 12 LCit in relazione con l'art. 4 cpv. 3 OCit, tale

mancanza costituisce già, di per sé, un ostacolo alla naturalizzazione.

Dato il tenore

dell'art. 4 cpv. 3 OCit, la SEM fonda quindi la propria valutazione sulla colpa

commessa e, in funzione della gravità della stessa, astringe il candidato alla

naturalizzazione a un periodo di attesa per permettergli di dimostrare che si è

integrato con successo. È proprio per tener conto della gravità della

sanzione che la SEM ha stabilito, nel suo Manuale, una scala differenziata dei

termini da rispettare prima che una domanda di naturalizzazione possa essere

depositata e trattata. Il Manuale in parola trova quindi il proprio fondamento

giuridico negli art. 12 cpv. 1 lett. a LCit e 4 cpv. 3 OCit e fissa dei criteri

destinati ad assicurare un'applicazione uniforme delle suddette disposizioni,

questo allo scopo di rispettare il principio di parità di trattamento e del

divieto dell'arbitrio (STAF F-6551/2019 del 18 gennaio 2021 consid. 5.5).

Non vi è pertanto

motivo, per questo Tribunale, per scostarsi dalla scala dei termini contenuto

nel suddetto Manuale.

6.3

Tenuto conto del

carattere cumulativo dei criteri di integrazione in materia di naturalizzazione

e del mancato adempimento di quello riferito al rispetto della sicurezza e

dell'ordine pubblici, la gravità della condanna pronunciata nei confronti del

ricorrente permetteva quindi all'Autorità inferiore, conformemente al Manuale

in parola, di respingere la sua domanda di conferimento della cittadinanza

ordinaria.

Non condivisibile si

avvera la doglianza contenuta nel gravame secondo cui la decisione impugnata è

stata prolata dopo 3 anni dalla presentazione della domanda di naturalizzazione

e per la quale, se la stessa fosse stata celermente evasa, il 24 maggio 2020,

quando è incorso nella violazione delle norme della circolazione stradale, egli

avrebbe già ottenuto la cittadinanza elvetica. Ora, bisogna in primo luogo

considerare che non è vero che la richiesta del ricorrente è rimasta inevasa

nel periodo compreso tra il suo deposito e la decisione qui impugnata. Al

contrario essa ha seguito regolarmente il proprio iter, esposto ai precedenti considerandi

2.2

e 2.3. Preso atto che effettivamente il reato che ha portato alla pronuncia

della condanna dell'11 agosto 2020 è stato perpetrato dopo la presentazione

della domanda, e come già rilevato (cfr. precedente considerando 4.4.3),

occorre poi rammentare che vi è da attendersi che il candidato mantenga un

comportamento corretto pure durante l'intera procedura.

Ne discende che, visto

l'inasprimento delle condizioni per l'ottenimento della naturalizzazione

introdotto con l'entrata in vigore della LCit il 1° gennaio 2018, la fissazione

da parte del Governo di un termine di attesa di 3 anni, oltre a quello di pari

durata stabilito dal Procuratore pubblico in ambito penale, risulta adeguato

alla gravità dell'infrazione commessa. Il richiamo alla giurisprudenza di

questa Corte (peraltro resa secondo la legislazione previgente, meno

restrittiva) in merito a un caso di naturalizzazione in cui il candidato aveva

subito una condanna più mite rispetto a quella qui in esame e l'analogia con i

criteri da prendere in considerazione in materia di permessi di dimora UE/AELS

si avverano inconferenti.

7.

Si deve pertanto

concludere che non trasmettendo la domanda

di naturalizzazione all'Autorità federale nonché negando la concessione

della cittadinanza cantonale in forma ordinaria e, di riflesso, l'attinenza

comunale di _____ e la cittadinanza svizzera, l'Autorità inferiore non ha

disatteso nessuna normativa internazionale e federale.

In effetti, la

decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'Autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della misura adottata e non risulta lesiva del principio della proporzionalità.

8.

Stante quanto

precede, il ricorso va respinto. La domanda di concessione dell'effetto

sospensivo contenuta nell'impugnativa diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia

e le spese sono a carico dell'insorgente in quanto soccombente, conformemente

all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Non si assegnano

ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere