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Decisione

52.2021.32

Licenza edilizia per un'abitazione bifamiliare

19 dicembre 2022Italiano16 min

inadeguata. Quest'ultima non sarebbe dunque suscettibile di giustificare l'annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.32

Lugano

19

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 22 gennaio

2021 di

RI

1

RI

2

entrambi

patrocinati da: PA 1

contro

la decisione del 2 dicembre 2020 (n. 6477) del

Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa

inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la decisione del 28 febbraio 2019 con cui il

Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza

edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione bifamiliare al mapp. 1__________

di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 e RI 2, qui

ricorrenti, sono comproprietari del mapp. 1__________ di Brione s/Minusio,

situato in zona nuclei di villaggio (NV) secondo il vigente piano regolatore. Sul

fondo, ubicato a valle di via B__________, sorgono la casa d'abitazione dei

signori (sub. A: 236 m2), che comprende una piscina coperta, un

rustico (sub. B: 35 m2) e tre posteggi esterni ricavati su una

soletta sorretta da un pilastro (sub. D: 56 m2). Verso ovest, il

mappale confina con la part. 16__________, sulla quale si trova una casa d'abitazione

di proprietà di CO 1 e CO 2.

b. Il 20 ottobre 2014, RI

1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio il permesso di costruire una casa d'abitazione

bifamiliare nella parte ovest del mapp. 1__________, che sarebbe stata staccata

per formare un nuovo fondo. Il progetto prevedeva che la facciata ovest del

nuovo edificio, strutturato in 5 piani (compreso il piano piscina esistente),

sarebbe sorta sul confine con la part. 16__________. Venendosi questa porzione

di facciata a trovare a circa 40 cm dalla facciata est dell'edificio presente

su quest'ultimo fondo, il progetto prevedeva di riscattare lo spazio intermedio

giusta l'art. 122 della legge di applicazione e complemento del Codice civile

svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) al fine di costruire in contiguità,

chiudendo lo spazio tra i due edifici mediante un'intercapedine vuota.

Alla domanda,

pubblicata dal 27 ottobre all'11 novembre 2014, si sono opposte, in particolare,

CO 1 e CO 1, le quali hanno contestato il progetto

sotto vari profili.

Raccolto l'avviso

favorevole (n. 90876) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in

data 15 gennaio 2015 il Municipio ha rilasciato

la licenza richiesta, respingendo le

opposizioni interposte.

c. Adito dalle opponenti,

con giudizio del 25 agosto 2015 (n. 3462) il

Consiglio di Stato ne ha accolto l'impugnativa, annullando la licenza

edilizia.

In sostanza, rilevato

come i due edifici non si troverebbero in contiguità, dato che resterebbe

un corridoio largo 40 cm che non permetterebbe l'appoggio di una facciata all'altra,

il Governo ha ritenuto che non potesse essere ammesso l'espediente di

collegare esternamente le facciate dei due edifici rivolte verso valle,

rispettivamente a monte (nord sud). A suo avviso, si sarebbe dovuto occupare

l'area riscattata, ciò che non sarebbe stato possibile in difetto del consenso

delle proprietarie del fondo confinante. L'Esecutivo cantonale ha inoltre

reputato lesa l'altezza massima prescritta (10.50 m), dovendosi considerare,

stante il perdurante carattere artificioso della sistemazione del terreno

attuata nel 1996, anche l'altezza del terrapieno in quanto eccedente i ml 1.50

misurati a ml. 3.00 dalla facciata del nuovo edificio. Dal profilo

estetico, il Governo ha invece reputato condivisibile il parere favorevole dell'Ufficio

della natura e del paesaggio (UNP), tenuto conto delle caratteristiche delle

costruzioni poste nelle immediate vicinanze.

d. Con sentenza del 18

novembre 2016 (inc. 52.2015.425) il Tribunale cantonale amministrativo ha

respinto il ricorso presentato dagli istanti in licenza, confermando quindi il

diniego della licenza edilizia.

Scostandosi dalla tesi

governativa, questo Tribunale ha anzitutto ritenuto che il progetto fosse

immune da critiche per quanto concerne la creazione di una contiguità tra il

nuovo edificio al mapp. 16__________ e l'edificio preesistente sulla confinante

part. 16__________. Per contro ha confermato la necessità di conteggiare, ai

fini della determinazione dell'altezza dello stabile progettato, la maggior

altezza del terrapieno (+ 1.10 m) esistente rispetto al limite di 1.50 m

fissato dagli art. 41 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

705.100) e 7 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) e, di riflesso,

la violazione dell'altezza massima prescritta (10.50 m) dall'art. 17 cpv. 3.2

NAPR. Da qui la conferma del diniego del permesso.

B. Il 9 novembre 2018, RI

1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio l'autorizzazione di edificare al mapp. 1__________

una casa d'abitazione bifamiliare, articolata su tre piani, con due

appartamenti destinati a residenza primaria. Anche in questo caso è previsto di

edificare parzialmente a confine, riscattando lo spazio intermedio tra quest'ultimo

e la facciata est dello stabile al mapp. 16__________.

Alla domanda,

pubblicata dal 7 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, si sono nuovamente opposte CO

1 e CO 2, qui resistenti.

Raccolto l'avviso

favorevole (n. 107977) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in

data 28 febbraio 2019 il Municipio ha rilasciato

il permesso richiesto, accogliendo

parzialmente l'opposizione sollevata e subordinando il permesso, oltre

che alle condizioni contenute nell'avviso cantonale, a talune condizioni di

diritto comunale (contributo sostitutivo per un posto auto, uso degli appartamenti

come residenza primaria ecc.), esigendo, in particolare, che il canale di

gronda deve essere collocato all'altezza corretta, secondo le regole dell'arte,

in modo da raccogliere tutta l'acqua del tetto. Il canale di gronda non deve superare

la quota di 425.97 m.s.m.

C. Adito nuovamente dalle

opponenti, con giudizio del 2 dicembre 2020 il

Consiglio di Stato ne ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento

municipale.

Disattesa la censura di

incompletezza della domanda, il Governo ha pure respinto, richiamando le

considerazioni contenute nella precedente sentenza di questa Corte, le

obiezioni sollevate in merito al riscatto della fascia di terreno tra il

confine e la facciata est dell'edificio di proprietà delle opponenti. Per

contro, con riferimento alla clausola relativa alla gronda inserita tra le

condizioni particolari di licenza, ha ritenuto che ciò non bastasse per

comprovare la conformità della postulata licenza edilizia con il diritto

materiale in relazione ad un aspetto tanto fondamentale quanto l'altezza dell'edificio.

Rilevato come le correzioni apportate dalle autorità non debbano avere effetti

preclusivi per gli opponenti, evenienza questa che si verificherebbe in

concreto nella misura in cui la licenza sarebbe stata subordinata alla

generica raccomandazione/condizione di non eludere le altezze dell'edificio,

l'Esecutivo cantonale ha reputato che le modalità dell'adeguamento avrebbero

dovuto essere definite in maniera concreta prima del rilascio del permesso e

che, pertanto, la condizione posta fosse inammissibile.

D. Contro il predetto giudizio

governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza

edilizia.

Fatti

I ricorrenti evidenziano anzitutto che con il nuovo progetto essi

hanno corretto i difetti (relativi soltanto all'altezza) ravvisati dal

Consiglio di Stato e da questo Tribunale in quello precedente, rinunciando

quindi ad un piano e riducendo così di 1.20 m l'altezza dell'edificio. A loro

avviso, i piani della domanda indicherebbero con precisione l'altezza ed il

posizionamento della gronda. La controversa clausola sarebbe quindi stata

inserita probabilmente per un eccessivo scrupolo e allo scopo di

tranquillizzare le opponenti in punto al concreto posizionamento in fase

esecutiva della gronda e alla sua efficacia. Dato che i piani approvati

sono vincolanti e che non vi era alcun difetto da correggere, il Municipio

avrebbe invero dovuto astenersi dall'inserire una clausola inutile e

inadeguata. Quest'ultima non sarebbe dunque suscettibile di giustificare l'annullamento

della licenza disposto a torto dal Governo, che avrebbe peraltro ignorato il

piano di dettaglio in scala 1:10 prodotto dagli insorgenti con la risposta

davanti all'autorità inferiore.

E. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica

conclusione pervengono le resistenti con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto occorre, in appresso. Esse sostengono inoltre che la distanza tra gli

edifici indicata sui piani sarebbe sbagliata, come emergerebbe da una verifica

chiesta alla Studio , che allegano quale doc. E.

Il Municipio

è rimasto silente. Anche l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha

rinunciato a formulare osservazioni, limitandosi a rilevare che le

contestazioni non concernono l'applicazione del diritto cantonale o federale

delegato.

b. Con la

replica i ricorrenti ribadiscono la loro posizione e contestano che la distanza

tra edifici non sia rispettata, dovendosi peraltro escludere dal computo la

coibentazione (cappotto termico) apposta sulla casa delle resistenti. In

duplica, le resistenti si riconfermano essenzialmente nelle loro tesi e domande

di giudizio.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.

Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, già istanti in licenza (art.

21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La situazione dei luoghi, nota anche dalla precedente procedura, e l'oggetto

della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Il sopralluogo sollecitato dalle resistenti non

appare dunque atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Altezza e

condizioni di licenza

2.1

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza

di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda del parapetto. Per principio, l'altezza

degli edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno

sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di

misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente

sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Per terreno sistemato

occorre intendere il livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione

in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile. Ove la

sistemazione del terreno venga attuata mediante la formazione di terrapieni, l'altezza

di queste opere non viene computata su quella dell'edificio sovrastante alla

duplice condizione che non superi il limite di 1.50 m dal terreno naturale ad

una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 cpv. 1 LE) e che siano

larghe almeno 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE).

2.2

Secondo l'art. 7 NAPR l'altezza

degli edifici è misurata conformemente agli articoli 40 e 41 della LE. Nella zona

NV, l'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, norma applicabile anche alla part. 16__________

(cfr. art. 17 cpv. 3.1 NAPR), prescrive che gli edifici esistenti ricostruibili con nuova configurazione

planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata, non possano avere

"un'altezza superiore a m 10.50, nel nucleo di Brione".

2.3

Dai piani

approvati risulta che l'altezza della controversa costruzione, misurata dal

terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda, è pari a m 9.30

(da quota 416.67 a quota 425.97 mslm). Computando la maggiore altezza (+ 1.10

m) del terrapieno esistente, alto 2.60 m (cfr. STA 52.2015.425 del 18 novembre

2016.

consid. 3.3), l'altezza del nuovo edificio sarà dunque pari a 10.40 m e,

quindi, addirittura inferiore a quella massima ammissibile nella zona di

situazione (10.50 m). Di per sé, non vi era/è pertanto alcun difetto dal

profilo dell'altezza che richiedeva di essere sanato tramite una condizione di

licenza. Ferme queste premesse, il fatto che il Municipio abbia nondimeno

ritenuto di (impropriamente) indicare, tra le condizioni di licenza di diritto

comunale, che il canale di gronda deve essere collocato all'altezza

corretta, secondo le regole dell'arte, in modo da raccogliere tutta l'acqua del

tetto e che il canale di gronda non deve superare la quota di 425.97

m.s.m, non può dunque giustificare, come correttamente sostengono i

ricorrenti, l'annullamento della licenza. In mancanza di un difetto, l'indicazione

del Municipio non si configura in effetti come una condizione di licenza vol-ta

a sanarlo, ma tutt'al più come un sollecito, invero superfluo, agli istanti in

licenza ad eseguire i lavori a regola d'arte e a rispettare la quota indicata

nei piani approvati. Nella misura in cui il Governo ha annullato il permesso,

ritenendo che la condizione di licenza non fosse sufficientemente definita, il

suo giudizio, che fa astrazione della circostanza che l'altezza di progetto è

invero conforme al diritto, non può dunque essere tutelato.

Contrariamente ai timori

espressi già in sede di opposizione e reiterati in questa sede dalle

resistenti, non vi è d'altronde motivo di ritenere che la quota di gronda

indicata nei piani e autorizzata non possa essere rispettata per motivi tecnici

(spessore degli strati che compongono la falda), né che il canale di gronda non

possa trattenere tutta l'acqua piovana che scorrerà sul tetto (con falde

inclinate all'80%) del nuovo edificio e, quindi, impedire che quest'ultima si

riversi sulla facciata dello stabile al mapp. 16__________. Si tratta peraltro

di aspetti concernenti la fase esecutiva dell'intervento, la cui definizione

esula dalla presente procedura di rilascio del permesso.

3.

Distanza tra

edifici

3.1

Secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR, che disciplina le

distanze dal confine verso i lotti privati, per gli edifici situati nelle zone

dei nuclei di villaggio valgono le distanze prescritte dall'art. 17 NAPR.

L'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, come pure l'art. 17 cpv. 3.3 NAPR, prevede in

particolare che le distanze da rispettare sono:

- da un

fondo aperto: a confine senza aperture, di m 2.00 con aperture;

- verso un

edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;

- verso un

edificio con aperture: m 4.00.

Le norme riservano

inoltre al Municipio la facoltà di imporre distanze maggiori per favorire un

miglior inserimento della costruzione.

Le disposizioni di cui

all'art. 17 NAPR sono concepite come lex specialis rispetto all'art. 6

cpv. 1 lett. a NAPR che disciplina le distanze dal confine verso i lotti

privati. Lo si deduce dal chiaro testo della norma. Riallacciandosi sostanzialmente all'ordinamento delle distanze dell'art.

124.

LAC, l'art. 17 NAPR non prevede alcuna distanza da confine, ma solo

quella tra edifici, rispettivamente da fondi aperti (cfr. STA 52.2012.202 del

13.

settembre 2013 consid. 4.2).

3.2

Dai piani di progetto approvati emerge che la facciata

ovest del nuovo edificio sorgerà in parte - grazie al riscatto dello spazio

intermedio attualmente esistente - in contiguità con l'edificio di proprietà

delle resistenti e in parte, laddove termina la contiguità, a 4.00 m da quest'ultimo.

In questa sede le resistenti eccepiscono che in realtà quest'ultima distanza

non sarebbe rispettata e che la parete ovest del nuovo edificio dovrebbe quindi

essere arretrata a 0.92 m (anziché 0.76 m) dal confine. L'eccezione non è

condivisibile.

Dagli atti emerge infatti che i piani di progetto sono stati

allestiti in base ad un estratto della mappa catastale (planimetria) allestito

dal geometra revisore e riportante (tra l'altro) l'edificio delle resistenti

senza l'esistente coibentazione delle facciate esterne, verosimilmente

realizzata (a partire dal primo piano) successivamente ai rilievi originali

della mappa di Brione sopra Minusio (cfr. doc. 6 e 7 allegati alla replica del

13.

aprile 2021). La tesi delle resistenti si avvale invece di un documento,

allestito dal medesimo geometra, che misura la distanza a partire dalla parete

coibentata (cfr. doc. 6 citato e doc. E allegato alla risposta del 4 marzo

2021). La differenza è quindi sostanzialmente riconducibile alla coibentazione

esterna eseguita sull'edificio delle resistenti, che tuttavia, come giustamente

rilevato dai ricorrenti, non fa stato ai fini della misurazione della distanza.

L'art. 40a cpv. 2 LE prevede in effetti che lo

spessore dell'isolamento termico dei muri perimetrali di edifici esistenti,

qual è quello di proprietà delle resistenti, non è computato, oltre che nel

calcolo delle superfici, nella misurazione delle distanze dal confine. Lo

stesso deve tuttavia valere anche per quanto concerne la distanza tra edifici.

Lo si deduce anzitutto dal fatto che, nel titolo, l'art. 40a LE fa riferimento,

senza distinzione, alle distanze. Queste ultime sono in effetti disciplinate,

congiuntamente, dall'art. 39 LE, che stabilisce il criterio di misurazione della

distanza da confine (cpv. 1), definendo poi quella tra edifici (su fondi

contigui) quale somma delle rispettive distanze da confine (cpv. 3). Al momento

di adottare l'art. 40a LE è stato del resto espressamente considerata la

distanza tra edifici: il legislatore ha infatti ben evidenziato come i

provvedimenti atti a favorire il risparmio energetico migliorino i

consumi energetici e la qualità termica degli edifici, ma possano portare a

possibili conflitti, tra l'altro, proprio nel rispetto delle distanze minime

tra gli edifici (cfr. Messaggio n. 6220 del 13 maggio 2009 del Consiglio di

Stato concernente la modifica della LE per favorire i provvedimenti di efficienza

energetica negli edifici, pag. 2; Rapporto del 9 giugno 2010 della Commissione

della legislazione, pag. 2). Ratio legis dell'art. 40a LE è d'altronde

proprio quella di concedere delle facilitazioni per agevolare il risanamento

energetico degli edifici esistenti. Facilitazione che, evidentemente, non avrebbe

alcun senso qualora si traducesse in un aggravio per il proprietario del fondo

confinante, ciò che si verificherebbe invece se a causa dell'isolamento termico

apposto su un edificio esistente presente sul fondo contiguo gli venisse

impedita un'analoga facilitazione o fosse tenuto ad assumersi la maggior

distanza. Tutto considerato si deve pertanto ritenere che, sia nella

misurazione della distanza da confine sia in quella della distanza tra edifici,

occorre prescindere dallo spessore dell'isolamento

termico dei muri perimetrali di edifici esistenti.

4.

4.1. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo

impugnato e ripristinando la licenza edilizia.

4.2

La tassa di giustizia è

posta a carico delle resistenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

e 2 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre ai ricorrenti, assistiti da una legale,

congrue ripetibili per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 e 3 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 2 dicembre 2020 (n. 6477) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2

la decisione

del 28 febbraio 2019 con cui il Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato

ai ricorrenti la licenza edilizia è ripristinata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido tra loro.

Esse verseranno inoltre un importo di fr. 2'500.- ai ricorrenti, a titolo di

ripetibili di entrambe le sedi. Agli insorgenti va restituita la somma di fr. 1'800.-

versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere