52.2021.32
Licenza edilizia per un'abitazione bifamiliare
19 dicembre 2022Italiano16 min
inadeguata. Quest'ultima non sarebbe dunque suscettibile di giustificare l'annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.32
Lugano
19
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 22 gennaio
2021 di
RI
1
RI
2
entrambi
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2020 (n. 6477) del
Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa
inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la decisione del 28 febbraio 2019 con cui il
Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza
edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione bifamiliare al mapp. 1__________
di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 e RI 2, qui
ricorrenti, sono comproprietari del mapp. 1__________ di Brione s/Minusio,
situato in zona nuclei di villaggio (NV) secondo il vigente piano regolatore. Sul
fondo, ubicato a valle di via B__________, sorgono la casa d'abitazione dei
signori (sub. A: 236 m2), che comprende una piscina coperta, un
rustico (sub. B: 35 m2) e tre posteggi esterni ricavati su una
soletta sorretta da un pilastro (sub. D: 56 m2). Verso ovest, il
mappale confina con la part. 16__________, sulla quale si trova una casa d'abitazione
di proprietà di CO 1 e CO 2.
b. Il 20 ottobre 2014, RI
1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio il permesso di costruire una casa d'abitazione
bifamiliare nella parte ovest del mapp. 1__________, che sarebbe stata staccata
per formare un nuovo fondo. Il progetto prevedeva che la facciata ovest del
nuovo edificio, strutturato in 5 piani (compreso il piano piscina esistente),
sarebbe sorta sul confine con la part. 16__________. Venendosi questa porzione
di facciata a trovare a circa 40 cm dalla facciata est dell'edificio presente
su quest'ultimo fondo, il progetto prevedeva di riscattare lo spazio intermedio
giusta l'art. 122 della legge di applicazione e complemento del Codice civile
svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) al fine di costruire in contiguità,
chiudendo lo spazio tra i due edifici mediante un'intercapedine vuota.
Alla domanda,
pubblicata dal 27 ottobre all'11 novembre 2014, si sono opposte, in particolare,
CO 1 e CO 1, le quali hanno contestato il progetto
sotto vari profili.
Raccolto l'avviso
favorevole (n. 90876) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in
data 15 gennaio 2015 il Municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo le
opposizioni interposte.
c. Adito dalle opponenti,
con giudizio del 25 agosto 2015 (n. 3462) il
Consiglio di Stato ne ha accolto l'impugnativa, annullando la licenza
edilizia.
In sostanza, rilevato
come i due edifici non si troverebbero in contiguità, dato che resterebbe
un corridoio largo 40 cm che non permetterebbe l'appoggio di una facciata all'altra,
il Governo ha ritenuto che non potesse essere ammesso l'espediente di
collegare esternamente le facciate dei due edifici rivolte verso valle,
rispettivamente a monte (nord sud). A suo avviso, si sarebbe dovuto occupare
l'area riscattata, ciò che non sarebbe stato possibile in difetto del consenso
delle proprietarie del fondo confinante. L'Esecutivo cantonale ha inoltre
reputato lesa l'altezza massima prescritta (10.50 m), dovendosi considerare,
stante il perdurante carattere artificioso della sistemazione del terreno
attuata nel 1996, anche l'altezza del terrapieno in quanto eccedente i ml 1.50
misurati a ml. 3.00 dalla facciata del nuovo edificio. Dal profilo
estetico, il Governo ha invece reputato condivisibile il parere favorevole dell'Ufficio
della natura e del paesaggio (UNP), tenuto conto delle caratteristiche delle
costruzioni poste nelle immediate vicinanze.
d. Con sentenza del 18
novembre 2016 (inc. 52.2015.425) il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto il ricorso presentato dagli istanti in licenza, confermando quindi il
diniego della licenza edilizia.
Scostandosi dalla tesi
governativa, questo Tribunale ha anzitutto ritenuto che il progetto fosse
immune da critiche per quanto concerne la creazione di una contiguità tra il
nuovo edificio al mapp. 16__________ e l'edificio preesistente sulla confinante
part. 16__________. Per contro ha confermato la necessità di conteggiare, ai
fini della determinazione dell'altezza dello stabile progettato, la maggior
altezza del terrapieno (+ 1.10 m) esistente rispetto al limite di 1.50 m
fissato dagli art. 41 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
705.100) e 7 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) e, di riflesso,
la violazione dell'altezza massima prescritta (10.50 m) dall'art. 17 cpv. 3.2
NAPR. Da qui la conferma del diniego del permesso.
B. Il 9 novembre 2018, RI
1 e RI 2 hanno chiesto al Municipio l'autorizzazione di edificare al mapp. 1__________
una casa d'abitazione bifamiliare, articolata su tre piani, con due
appartamenti destinati a residenza primaria. Anche in questo caso è previsto di
edificare parzialmente a confine, riscattando lo spazio intermedio tra quest'ultimo
e la facciata est dello stabile al mapp. 16__________.
Alla domanda,
pubblicata dal 7 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, si sono nuovamente opposte CO
1 e CO 2, qui resistenti.
Raccolto l'avviso
favorevole (n. 107977) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in
data 28 febbraio 2019 il Municipio ha rilasciato
il permesso richiesto, accogliendo
parzialmente l'opposizione sollevata e subordinando il permesso, oltre
che alle condizioni contenute nell'avviso cantonale, a talune condizioni di
diritto comunale (contributo sostitutivo per un posto auto, uso degli appartamenti
come residenza primaria ecc.), esigendo, in particolare, che il canale di
gronda deve essere collocato all'altezza corretta, secondo le regole dell'arte,
in modo da raccogliere tutta l'acqua del tetto. Il canale di gronda non deve superare
la quota di 425.97 m.s.m.
C. Adito nuovamente dalle
opponenti, con giudizio del 2 dicembre 2020 il
Consiglio di Stato ne ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento
municipale.
Disattesa la censura di
incompletezza della domanda, il Governo ha pure respinto, richiamando le
considerazioni contenute nella precedente sentenza di questa Corte, le
obiezioni sollevate in merito al riscatto della fascia di terreno tra il
confine e la facciata est dell'edificio di proprietà delle opponenti. Per
contro, con riferimento alla clausola relativa alla gronda inserita tra le
condizioni particolari di licenza, ha ritenuto che ciò non bastasse per
comprovare la conformità della postulata licenza edilizia con il diritto
materiale in relazione ad un aspetto tanto fondamentale quanto l'altezza dell'edificio.
Rilevato come le correzioni apportate dalle autorità non debbano avere effetti
preclusivi per gli opponenti, evenienza questa che si verificherebbe in
concreto nella misura in cui la licenza sarebbe stata subordinata alla
generica raccomandazione/condizione di non eludere le altezze dell'edificio,
l'Esecutivo cantonale ha reputato che le modalità dell'adeguamento avrebbero
dovuto essere definite in maniera concreta prima del rilascio del permesso e
che, pertanto, la condizione posta fosse inammissibile.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza
edilizia.
Fatti
I ricorrenti evidenziano anzitutto che con il nuovo progetto essi
hanno corretto i difetti (relativi soltanto all'altezza) ravvisati dal
Consiglio di Stato e da questo Tribunale in quello precedente, rinunciando
quindi ad un piano e riducendo così di 1.20 m l'altezza dell'edificio. A loro
avviso, i piani della domanda indicherebbero con precisione l'altezza ed il
posizionamento della gronda. La controversa clausola sarebbe quindi stata
inserita probabilmente per un eccessivo scrupolo e allo scopo di
tranquillizzare le opponenti in punto al concreto posizionamento in fase
esecutiva della gronda e alla sua efficacia. Dato che i piani approvati
sono vincolanti e che non vi era alcun difetto da correggere, il Municipio
avrebbe invero dovuto astenersi dall'inserire una clausola inutile e
inadeguata. Quest'ultima non sarebbe dunque suscettibile di giustificare l'annullamento
della licenza disposto a torto dal Governo, che avrebbe peraltro ignorato il
piano di dettaglio in scala 1:10 prodotto dagli insorgenti con la risposta
davanti all'autorità inferiore.
E. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica
conclusione pervengono le resistenti con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto occorre, in appresso. Esse sostengono inoltre che la distanza tra gli
edifici indicata sui piani sarebbe sbagliata, come emergerebbe da una verifica
chiesta alla Studio , che allegano quale doc. E.
Il Municipio
è rimasto silente. Anche l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha
rinunciato a formulare osservazioni, limitandosi a rilevare che le
contestazioni non concernono l'applicazione del diritto cantonale o federale
delegato.
b. Con la
replica i ricorrenti ribadiscono la loro posizione e contestano che la distanza
tra edifici non sia rispettata, dovendosi peraltro escludere dal computo la
coibentazione (cappotto termico) apposta sulla casa delle resistenti. In
duplica, le resistenti si riconfermano essenzialmente nelle loro tesi e domande
di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.
Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, già istanti in licenza (art.
21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La situazione dei luoghi, nota anche dalla precedente procedura, e l'oggetto
della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Il sopralluogo sollecitato dalle resistenti non
appare dunque atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Altezza e
condizioni di licenza
2.1
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda del parapetto. Per principio, l'altezza
degli edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno
sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di
misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente
sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Per terreno sistemato
occorre intendere il livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione
in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile. Ove la
sistemazione del terreno venga attuata mediante la formazione di terrapieni, l'altezza
di queste opere non viene computata su quella dell'edificio sovrastante alla
duplice condizione che non superi il limite di 1.50 m dal terreno naturale ad
una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 cpv. 1 LE) e che siano
larghe almeno 3.00 m (art. 41 cpv. 2 LE).
2.2
Secondo l'art. 7 NAPR l'altezza
degli edifici è misurata conformemente agli articoli 40 e 41 della LE. Nella zona
NV, l'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, norma applicabile anche alla part. 16__________
(cfr. art. 17 cpv. 3.1 NAPR), prescrive che gli edifici esistenti ricostruibili con nuova configurazione
planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata, non possano avere
"un'altezza superiore a m 10.50, nel nucleo di Brione".
2.3
Dai piani
approvati risulta che l'altezza della controversa costruzione, misurata dal
terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda, è pari a m 9.30
(da quota 416.67 a quota 425.97 mslm). Computando la maggiore altezza (+ 1.10
m) del terrapieno esistente, alto 2.60 m (cfr. STA 52.2015.425 del 18 novembre
2016.
consid. 3.3), l'altezza del nuovo edificio sarà dunque pari a 10.40 m e,
quindi, addirittura inferiore a quella massima ammissibile nella zona di
situazione (10.50 m). Di per sé, non vi era/è pertanto alcun difetto dal
profilo dell'altezza che richiedeva di essere sanato tramite una condizione di
licenza. Ferme queste premesse, il fatto che il Municipio abbia nondimeno
ritenuto di (impropriamente) indicare, tra le condizioni di licenza di diritto
comunale, che il canale di gronda deve essere collocato all'altezza
corretta, secondo le regole dell'arte, in modo da raccogliere tutta l'acqua del
tetto e che il canale di gronda non deve superare la quota di 425.97
m.s.m, non può dunque giustificare, come correttamente sostengono i
ricorrenti, l'annullamento della licenza. In mancanza di un difetto, l'indicazione
del Municipio non si configura in effetti come una condizione di licenza vol-ta
a sanarlo, ma tutt'al più come un sollecito, invero superfluo, agli istanti in
licenza ad eseguire i lavori a regola d'arte e a rispettare la quota indicata
nei piani approvati. Nella misura in cui il Governo ha annullato il permesso,
ritenendo che la condizione di licenza non fosse sufficientemente definita, il
suo giudizio, che fa astrazione della circostanza che l'altezza di progetto è
invero conforme al diritto, non può dunque essere tutelato.
Contrariamente ai timori
espressi già in sede di opposizione e reiterati in questa sede dalle
resistenti, non vi è d'altronde motivo di ritenere che la quota di gronda
indicata nei piani e autorizzata non possa essere rispettata per motivi tecnici
(spessore degli strati che compongono la falda), né che il canale di gronda non
possa trattenere tutta l'acqua piovana che scorrerà sul tetto (con falde
inclinate all'80%) del nuovo edificio e, quindi, impedire che quest'ultima si
riversi sulla facciata dello stabile al mapp. 16__________. Si tratta peraltro
di aspetti concernenti la fase esecutiva dell'intervento, la cui definizione
esula dalla presente procedura di rilascio del permesso.
3.
Distanza tra
edifici
3.1
Secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR, che disciplina le
distanze dal confine verso i lotti privati, per gli edifici situati nelle zone
dei nuclei di villaggio valgono le distanze prescritte dall'art. 17 NAPR.
L'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, come pure l'art. 17 cpv. 3.3 NAPR, prevede in
particolare che le distanze da rispettare sono:
- da un
fondo aperto: a confine senza aperture, di m 2.00 con aperture;
- verso un
edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
- verso un
edificio con aperture: m 4.00.
Le norme riservano
inoltre al Municipio la facoltà di imporre distanze maggiori per favorire un
miglior inserimento della costruzione.
Le disposizioni di cui
all'art. 17 NAPR sono concepite come lex specialis rispetto all'art. 6
cpv. 1 lett. a NAPR che disciplina le distanze dal confine verso i lotti
privati. Lo si deduce dal chiaro testo della norma. Riallacciandosi sostanzialmente all'ordinamento delle distanze dell'art.
124.
LAC, l'art. 17 NAPR non prevede alcuna distanza da confine, ma solo
quella tra edifici, rispettivamente da fondi aperti (cfr. STA 52.2012.202 del
13.
settembre 2013 consid. 4.2).
3.2
Dai piani di progetto approvati emerge che la facciata
ovest del nuovo edificio sorgerà in parte - grazie al riscatto dello spazio
intermedio attualmente esistente - in contiguità con l'edificio di proprietà
delle resistenti e in parte, laddove termina la contiguità, a 4.00 m da quest'ultimo.
In questa sede le resistenti eccepiscono che in realtà quest'ultima distanza
non sarebbe rispettata e che la parete ovest del nuovo edificio dovrebbe quindi
essere arretrata a 0.92 m (anziché 0.76 m) dal confine. L'eccezione non è
condivisibile.
Dagli atti emerge infatti che i piani di progetto sono stati
allestiti in base ad un estratto della mappa catastale (planimetria) allestito
dal geometra revisore e riportante (tra l'altro) l'edificio delle resistenti
senza l'esistente coibentazione delle facciate esterne, verosimilmente
realizzata (a partire dal primo piano) successivamente ai rilievi originali
della mappa di Brione sopra Minusio (cfr. doc. 6 e 7 allegati alla replica del
13.
aprile 2021). La tesi delle resistenti si avvale invece di un documento,
allestito dal medesimo geometra, che misura la distanza a partire dalla parete
coibentata (cfr. doc. 6 citato e doc. E allegato alla risposta del 4 marzo
2021). La differenza è quindi sostanzialmente riconducibile alla coibentazione
esterna eseguita sull'edificio delle resistenti, che tuttavia, come giustamente
rilevato dai ricorrenti, non fa stato ai fini della misurazione della distanza.
L'art. 40a cpv. 2 LE prevede in effetti che lo
spessore dell'isolamento termico dei muri perimetrali di edifici esistenti,
qual è quello di proprietà delle resistenti, non è computato, oltre che nel
calcolo delle superfici, nella misurazione delle distanze dal confine. Lo
stesso deve tuttavia valere anche per quanto concerne la distanza tra edifici.
Lo si deduce anzitutto dal fatto che, nel titolo, l'art. 40a LE fa riferimento,
senza distinzione, alle distanze. Queste ultime sono in effetti disciplinate,
congiuntamente, dall'art. 39 LE, che stabilisce il criterio di misurazione della
distanza da confine (cpv. 1), definendo poi quella tra edifici (su fondi
contigui) quale somma delle rispettive distanze da confine (cpv. 3). Al momento
di adottare l'art. 40a LE è stato del resto espressamente considerata la
distanza tra edifici: il legislatore ha infatti ben evidenziato come i
provvedimenti atti a favorire il risparmio energetico migliorino i
consumi energetici e la qualità termica degli edifici, ma possano portare a
possibili conflitti, tra l'altro, proprio nel rispetto delle distanze minime
tra gli edifici (cfr. Messaggio n. 6220 del 13 maggio 2009 del Consiglio di
Stato concernente la modifica della LE per favorire i provvedimenti di efficienza
energetica negli edifici, pag. 2; Rapporto del 9 giugno 2010 della Commissione
della legislazione, pag. 2). Ratio legis dell'art. 40a LE è d'altronde
proprio quella di concedere delle facilitazioni per agevolare il risanamento
energetico degli edifici esistenti. Facilitazione che, evidentemente, non avrebbe
alcun senso qualora si traducesse in un aggravio per il proprietario del fondo
confinante, ciò che si verificherebbe invece se a causa dell'isolamento termico
apposto su un edificio esistente presente sul fondo contiguo gli venisse
impedita un'analoga facilitazione o fosse tenuto ad assumersi la maggior
distanza. Tutto considerato si deve pertanto ritenere che, sia nella
misurazione della distanza da confine sia in quella della distanza tra edifici,
occorre prescindere dallo spessore dell'isolamento
termico dei muri perimetrali di edifici esistenti.
4.
4.1. Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo
impugnato e ripristinando la licenza edilizia.
4.2
La tassa di giustizia è
posta a carico delle resistenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
e 2 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre ai ricorrenti, assistiti da una legale,
congrue ripetibili per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 e 3 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 2 dicembre 2020 (n. 6477) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2
la decisione
del 28 febbraio 2019 con cui il Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato
ai ricorrenti la licenza edilizia è ripristinata.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido tra loro.
Esse verseranno inoltre un importo di fr. 2'500.- ai ricorrenti, a titolo di
ripetibili di entrambe le sedi. Agli insorgenti va restituita la somma di fr. 1'800.-
versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere