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Decisione

52.2021.322

Multa per violazione di un'ordinanza municipale concernente il littering e i vandalismi - Ricorso al TF accolto a causa della violazione del diritto di essere sentito dovuta al mancato confronto tra il ricorrente e l'agente di polizia che lo ha riconosciuto

24 febbraio 2022Italiano6 min

merito alla maggiore credibilità dell'agente di polizia che dalle immagini della

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.322

Lugano

24

febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 6 giugno

2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la multa di fr. 200.- inflittagli il 4 settembre 2018 dal CO 1 per

avere affisso senza autorizzazione alcuni volantini alle pareti del

sottopasso pedonale di __________;

ritenuto, in fatto

che il 21 giugno 2018,

tra le ore 1:32 e 1:42, per il tramite del sistema di videosorveglianza, la

Polizia comunale di CO 1 ha costatato che due persone stavano affiggendo alcuni

volantini alle pareti del sottopasso pedonale di __________; siccome al suo

giungere sul posto gli autori si erano ormai dileguati, la Polizia li ha

identificati in base all'analisi dei fotogrammi estrapolati dal filmato

registrato, giungendo a conclusione che si trattava di __________ e di RI 1,

persone conosciute da precedenti interventi;

che il 26 giugno 2018

la Polizia comunale di CO 1 ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione,

contestandogli la violazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza municipale sulla

salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014

(OSAP; n. 3.6.4) e assegnandogli un termine per formulare eventuali

osservazioni;

che con scritto del 5

luglio 2018 RI 1 ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestati, poiché a

quel momento stava dormendo nel suo letto;

che, non ritenendo

sufficienti le spiegazioni fornite dall'interessato e alla luce delle contro

osservazioni del 27 luglio 2018 della Polizia comunale con cui si confermava

l'identità degli autori in quanto conosciuti per casi analoghi, il 4 settembre

Fatti

2018 il CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-;

che il provvedimento è

stato confermato, su ricorso, dal Consiglio di Stato il 30 aprile 2019 e dal

Tribunale cantonale amministrativo il 10 giugno 2020;

che la decisione

governativa impugnata ha ritenuto che il comportamento del ricorrente fosse

punibile secondo l'art. 2 lett. d della legge sull'ordine pubblico del 23

novembre 2015 (LOrP; RL 550.100) nonché giusta gli art. 4 e 7 OSAP, ha inoltre

considerato che l'identificazione tramite videosorveglianza potesse essere

utilizzata ai fini di individuare gli autori dell'infrazione, in quanto

sorretta da una valida base legale (le relative norme di carattere comunale

sono state ritenute conformi alla legge sulla protezione dei dati personali del

9 marzo 1987 [LPDP; RL 163.100], al regolamento di applicazione alla LPDP del 6

dicembre 2000 [RLPDP; RL 163.110], alla legge sulla protezione dei dati

personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali del 13

dicembre 1999 [LPDPpol; RL 163.150]) e proporzionata;

che con la decisione

del 10 giugno 2020 questa Corte ha sostanzialmente sposato le motivazioni

contenute nella risoluzione del Consiglio di Stato, con una precisazione in

merito alla maggiore credibilità dell'agente di polizia che dalle immagini della

videosorveglianza aveva riconosciuto l'insorgente come autore della

contravvenzione e ritenendo che le istanze precedenti potessero validamente

rinunciare a un confronto tra di essi;

che con sentenza

6B_899/2020 del 3 agosto 2021 il Tribunale federale ha tuttavia accolto il

ricorso in materia penale di RI 1 contro il giudizio del Tribunale Cantonale

amministrativo, a cui ha retrocesso la causa per un nuovo apprezzamento

dell'assetto probatorio;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dall'art. 148 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC;

RL 181.100) e la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 209 lett. b

LOC); inoltre il gravame risulta tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e dunque ricevibile

in ordine;

che, come esposto in

narrativa, il Tribunale federale ha accolto in ultima istanza il ricorso

presentato da RI 1 avverso la decisione di questa Corte del 10 giugno 2020;

che nella sua sentenza

l'Alta Corte federale ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito

del ricorrente proprio in merito alla mancanza, nel corso del procedimento

penale, di un contraddittorio con l'agente di polizia che lo aveva

riconosciuto, con la possibilità di porgli domande e di metterne in dubbio le

dichiarazioni, trattandosi di una prova determinante per il giudizio di

colpevolezza di RI 1, a cui non spettava l'onere di provare la propria

estraneità ai fatti;

che, giusta l'art. 86

cpv. 2 LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione

impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore,

segnatamente nei casi in cui si è di fronte a un accertamento incompleto della

fattispecie o a violazioni di norme essenziali

di procedura;

che, verificandosi in

concreto tale ipotesi, la risoluzione governativa impugnata deve essere

annullata, al pari della decisione municipale da essa tutelata e gli atti devono

essere retrocessi direttamente al CO 1 affinché completi l'accertamento della

fattispecie, procedendo ad assumere la prova decisiva, ovvero il confronto tra

l'insorgente e l'agente di polizia che lo aveva identificato come autore del

gesto sanzionato tramite la multa del 4 settembre 2018;

che, per

giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a

complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato

come vincente (STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del

25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018);

che, dato l'esito, si

prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che il Comune di __________,

il cui Municipio ha emanato la decisione che ha dato avvio al procedimento, rifonderà

al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili

per entrambe le sedi ricorsuali cantonali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza sono

annullate:

1.1. la

risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del Consiglio di Stato;

1.2. il decreto

di multa del 4 settembre 2018 (n. __________) del CO 1.

Considerandi

2.

Gli atti

sono trasmessi al CO 1 per una nuova decisione, previo completamento

dell'accertamento dei fatti, come indicato nei considerandi.

3.

Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese.

Al ricorrente va retrocessa la somma di fr. 800.- anticipata. Il Comune di __________ rifonderà all'insorgente

complessivamente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 78 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

1.

CO 1

2.

CO 2

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere