52.2021.322
Multa per violazione di un'ordinanza municipale concernente il littering e i vandalismi - Ricorso al TF accolto a causa della violazione del diritto di essere sentito dovuta al mancato confronto tra il ricorrente e l'agente di polizia che lo ha riconosciuto
24 febbraio 2022Italiano6 min
merito alla maggiore credibilità dell'agente di polizia che dalle immagini della
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.322
Lugano
24
febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 6 giugno
2019 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la multa di fr. 200.- inflittagli il 4 settembre 2018 dal CO 1 per
avere affisso senza autorizzazione alcuni volantini alle pareti del
sottopasso pedonale di __________;
ritenuto, in fatto
che il 21 giugno 2018,
tra le ore 1:32 e 1:42, per il tramite del sistema di videosorveglianza, la
Polizia comunale di CO 1 ha costatato che due persone stavano affiggendo alcuni
volantini alle pareti del sottopasso pedonale di __________; siccome al suo
giungere sul posto gli autori si erano ormai dileguati, la Polizia li ha
identificati in base all'analisi dei fotogrammi estrapolati dal filmato
registrato, giungendo a conclusione che si trattava di __________ e di RI 1,
persone conosciute da precedenti interventi;
che il 26 giugno 2018
la Polizia comunale di CO 1 ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione,
contestandogli la violazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza municipale sulla
salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014
(OSAP; n. 3.6.4) e assegnandogli un termine per formulare eventuali
osservazioni;
che con scritto del 5
luglio 2018 RI 1 ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestati, poiché a
quel momento stava dormendo nel suo letto;
che, non ritenendo
sufficienti le spiegazioni fornite dall'interessato e alla luce delle contro
osservazioni del 27 luglio 2018 della Polizia comunale con cui si confermava
l'identità degli autori in quanto conosciuti per casi analoghi, il 4 settembre
Fatti
2018 il CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-;
che il provvedimento è
stato confermato, su ricorso, dal Consiglio di Stato il 30 aprile 2019 e dal
Tribunale cantonale amministrativo il 10 giugno 2020;
che la decisione
governativa impugnata ha ritenuto che il comportamento del ricorrente fosse
punibile secondo l'art. 2 lett. d della legge sull'ordine pubblico del 23
novembre 2015 (LOrP; RL 550.100) nonché giusta gli art. 4 e 7 OSAP, ha inoltre
considerato che l'identificazione tramite videosorveglianza potesse essere
utilizzata ai fini di individuare gli autori dell'infrazione, in quanto
sorretta da una valida base legale (le relative norme di carattere comunale
sono state ritenute conformi alla legge sulla protezione dei dati personali del
9 marzo 1987 [LPDP; RL 163.100], al regolamento di applicazione alla LPDP del 6
dicembre 2000 [RLPDP; RL 163.110], alla legge sulla protezione dei dati
personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali del 13
dicembre 1999 [LPDPpol; RL 163.150]) e proporzionata;
che con la decisione
del 10 giugno 2020 questa Corte ha sostanzialmente sposato le motivazioni
contenute nella risoluzione del Consiglio di Stato, con una precisazione in
merito alla maggiore credibilità dell'agente di polizia che dalle immagini della
videosorveglianza aveva riconosciuto l'insorgente come autore della
contravvenzione e ritenendo che le istanze precedenti potessero validamente
rinunciare a un confronto tra di essi;
che con sentenza
6B_899/2020 del 3 agosto 2021 il Tribunale federale ha tuttavia accolto il
ricorso in materia penale di RI 1 contro il giudizio del Tribunale Cantonale
amministrativo, a cui ha retrocesso la causa per un nuovo apprezzamento
dell'assetto probatorio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 148 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC;
RL 181.100) e la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 209 lett. b
LOC); inoltre il gravame risulta tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e dunque ricevibile
in ordine;
che, come esposto in
narrativa, il Tribunale federale ha accolto in ultima istanza il ricorso
presentato da RI 1 avverso la decisione di questa Corte del 10 giugno 2020;
che nella sua sentenza
l'Alta Corte federale ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente proprio in merito alla mancanza, nel corso del procedimento
penale, di un contraddittorio con l'agente di polizia che lo aveva
riconosciuto, con la possibilità di porgli domande e di metterne in dubbio le
dichiarazioni, trattandosi di una prova determinante per il giudizio di
colpevolezza di RI 1, a cui non spettava l'onere di provare la propria
estraneità ai fatti;
che, giusta l'art. 86
cpv. 2 LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione
impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore,
segnatamente nei casi in cui si è di fronte a un accertamento incompleto della
fattispecie o a violazioni di norme essenziali
di procedura;
che, verificandosi in
concreto tale ipotesi, la risoluzione governativa impugnata deve essere
annullata, al pari della decisione municipale da essa tutelata e gli atti devono
essere retrocessi direttamente al CO 1 affinché completi l'accertamento della
fattispecie, procedendo ad assumere la prova decisiva, ovvero il confronto tra
l'insorgente e l'agente di polizia che lo aveva identificato come autore del
gesto sanzionato tramite la multa del 4 settembre 2018;
che, per
giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a
complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato
come vincente (STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del
25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018);
che, dato l'esito, si
prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che il Comune di __________,
il cui Municipio ha emanato la decisione che ha dato avvio al procedimento, rifonderà
al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili
per entrambe le sedi ricorsuali cantonali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza sono
annullate:
1.1. la
risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del Consiglio di Stato;
1.2. il decreto
di multa del 4 settembre 2018 (n. __________) del CO 1.
Considerandi
2.
Gli atti
sono trasmessi al CO 1 per una nuova decisione, previo completamento
dell'accertamento dei fatti, come indicato nei considerandi.
3.
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Al ricorrente va retrocessa la somma di fr. 800.- anticipata. Il Comune di __________ rifonderà all'insorgente
complessivamente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 78 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
1.
CO 1
2.
CO 2
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere