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Decisione

52.2021.328

Licenza edilizia per la sostituzione di un tetto

13 settembre 2024Italiano12 min

del 30 novembre 2017, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al Municipio la licenza edilizia

Source ti.ch

RI 1RI 1RI 1PA 1RI 3RI 2RI 1

Incarto n.

52.2021.328

Lugano

13

settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

statuendo sul ricorso del 18 agosto

2021 di

RI

1

RI

2

RI

3

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 23 giugno 2021 (n. 3169) del

Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa contro la risoluzione del

26 ottobre 2020 con cui il Municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1, CO 2 e CO

3 (componenti la comunione ereditaria fu __________) la licenza edilizia per

sostituire il tetto del loro edificio (part. __________, sezione Sonvico);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1, CO 2 e CO 3 sono

proprietari, in comunione ereditaria fu __________, di un fondo (part. __________)

situato nel comune di Lugano, a Sonvico, in località __________. Sul terreno,

assegnato alla zona agricola, vi è un edificio (sub A) articolato su tre piani,

che era contiguo verso nord allo stabile (part. __________ sub A) appartenente

ad RI 1RI 3

ESTRATTO MAPPA

N

Fatti

I due edifici formavano un tempo un'unica casa colonica (eretta nel XIX

secolo), che è stata fisicamente divisa negli anni '90, contestualmente a una

successione ereditaria. L'edificio sulla part. __________ - già in cattivo

stato di conservazione e d'abbandono - è stato demolito nel 2005 e non ha in

seguito ottenuto il permesso per la sua ricostruzione in base all'art. 24c

della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700) e all'art. 42 cpv. 4 della relativa ordinanza del 28 giugno 2000 (OPT; RS

700.1; cfr. STA 52.2009.338-52.2013.178 del 1° ottobre 2014).

Lo stabile sulla part. __________ (che aveva già subito delle trasformazioni

prima del 1972) è tuttora destinato al secondo piano a un appartamento (con

ingresso separato a monte). I piani inferiori, collegati internamente da una

scala, sono invece utilizzati come depositi o cantine, accessibili dal pian

terreno (cfr. STA 52.2021.23 del 14 febbraio 2023 consid. A).

B. Con domanda di costruzione

del 30 novembre 2017, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al Municipio la licenza edilizia

per ristrutturare e ampliare il loro stabile (part. __________ sub A), formando

un nuovo appartamento di ca. 6 locali ai piani inferiori. Raccolto l'avviso cantonale

favorevole (n. 105216), il 16 aprile 2019 il Municipio ha rilasciato il

permesso richiesto.

Tale autorizzazione è stata tuttavia annullata il 25 novembre 2020 dal Governo,

che ha accolto un ricorso interposto dai proprietari della confinante part. __________,

già opponenti. Adito dagli istanti in licenza, con la citata sentenza del 14

febbraio 2023 il Tribunale cantonale amministrativo ha tutelato il giudizio

governativo, ritenendo a sua volta che l'ampliamento fosse contrario all'art.

24c LPT, in quanto travalicante i limiti posti dall'art. 42 cpv. 3 della

relativa ordinanza.

C. a. Nel frattempo, con

domanda di costruzione del 9 gennaio 2020 gli stessi membri della comunione

ereditaria hanno chiesto al Municipio il permesso di rifare il tetto in tegole

dell'edificio di cui al sub A della part. __________, mantenendo le quote e le

pendenze esistenti, ma con una leggera estensione delle gronde. Il progetto

prevede di integrare l'isolamento nella stratigrafia della copertura, che avrà

una nuova travatura.

b. Nel termine di pubblicazione, anche questa domanda ha suscitato

l'opposizione di RI 1, RI 2 e RI 3.

c. A richiesta dell'autorità dipartimentale, la domanda è stata successivamente

completata.

Preso atto dell'avviso cantonale favorevole (n. 112611), che ha ritenuto l'intervento

conforme all'art. 24c LPT, il 26 ottobre 2020 il Municipio ha concesso

la licenza edilizia richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione dei

vicini.

D. Con giudizio del 23

giugno 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1, RI

2 e RI 3 avverso quest'ultima decisione.

Il Governo ha anzitutto rigettato un'obiezione inerente alla completezza della

domanda e ad una sporgenza sul loro fondo. Ha poi a sua volta considerato che

il progetto, che comporta unicamente un modico ampliamento della superficie del

tetto (per l'estensione delle falde), non fosse atto a sovvertire l'identità

dell'edificio esistente e potesse essere autorizzato in base all'art. 24c

LPT, disattendendo infine una censura riguardante la formazione di una

terrazza,

ritenuta estranea all'oggetto della lite, siccome non prevista dai piani.

E. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza

edilizia del 26 ottobre 2020.

Riproponendo la censura riguardante la terrazza, che il Governo non

avrebbe considerato, i ricorrenti contestano il rifacimento del tetto nella

misura in cui ricoprirà anche un corpo al secondo piano, che sarebbe stato

eretto senza permesso al posto di una terrazza aperta, negli anni '70 (in data

imprecisata). Da questo profilo, affermano, la sostituzione del tetto

costituirebbe un aggravamento illecito di una situazione contraria al

diritto. Poiché tale ampliamento sarebbe privo di una licenza edilizia,

secondo gli insorgenti non potrebbe neppure beneficiare della tutela delle

situazioni acquisite ex art. 24c LPT (e ciò indipendentemente se sia

stato realizzato prima o dopo il 1972).

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione prevengono l'Ufficio delle domande di

costruzione, il

Municipio e gli istanti in licenza con argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza,

nel seguito.

G. Con la replica e le

dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive

posizioni.

H. Il 6 ottobre 2022, la

procedura è stata sospesa a richiesta dei ricorrenti, con l'accordo degli

istanti in licenza. Il 1° luglio 2024 questi ultimi ne hanno poi richiesto la

riattivazione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva degli insorgenti, vicini già opponenti, personalmente e

direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21

cpv. 2 LE, 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge

in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. A una

valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rinvii), le prove

offerte dai ricorrenti (sopralluogo, richiamo atti) non appaiono idonee a

portare ulteriori elementi ai fini del presente giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti

utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e

impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con

moderazione o ricostruiti, purché siano

stati eretti o modificati legalmente. Lo stesso vale per gli edifici abitativi

agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo,

eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione

diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il

Consiglio federale, prevede ancora il disposto (cpv. 3), emana disposizioni al

fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura. L'aspetto esterno di

un edificio, conclude la norma (cpv. 4), può essere modificato soltanto se ciò

è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard

attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione

dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le

importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 5).

2.2

L'art. 41 cpv. 1 OPT precisa che l'art. 24c

LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima

che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi

del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore). Al

riguardo di regola fa stato il 1° luglio 1972, data che coincide con l'entrata

in vigore della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre

1971.

(LCIA; RU 1972 I 1120 segg.), che ha esplicitamente introdotto il

principio di separazione del territorio edificato da quello inedificato (cfr. DTF

129.

II 396 consid. 4.2.1).

2.3

L'art. 42 OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale

e un ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o

dell'impianto, unitamente ai dintorni, rimane conser-vata nei tratti

essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv.

1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è quello

in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una

zona non edificabile (cpv. 2). Il quesito se l'identità dell'edificio o

dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di

tutte le circostanze (cpv. 3 primo periodo). In ogni caso non è più garantita

qualora siano superati i limiti quantitativi prescritti dall'art. 42 cpv. 3

lett. a e b OPT per gli ampliamenti all'esterno e all'interno del volume

esistente dell'edificio. I lavori di trasformazione non devono inoltre

consentire una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in

origine solo temporaneamente (art. 42 cpv. 3 lett. c OPT).

2.4

In concreto, il progetto prevede il rifacimento del tetto in tegole dell'edificio

esistente sulla part. __________, mantenendo le quote e le pendenze esistenti,

ma una leggera estensione delle gronde, così come indicato in narrativa. Sia l'autorità

dipartimentale, che il Governo hanno ritenuto che tale intervento rientrasse

nei limiti delle possibilità d'intervento date dall'art. 24c LPT e

potesse essere approvato. A giusta ragione.

2.4.1

Certo è anzitutto che lo stabile in oggetto, che formava un tempo un'unica

casa colonica eretta nel XIX secolo, può essere considerato un edificio

costruito e trasformato legalmente prima che il fondo in questione diventasse

parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (con l'entrata

in vigore della LCIA, il 1° luglio 1972; art. 41 cpv. 1 OPT; supra

consid. 2.2). Non ne va diversamente per il censurato corpo ampliato al secondo

piano, ricavato al posto di una terrazza aperta (ca. 4 x 6 m). In assenza di

concreti indizi contrari, non vi è alcun motivo di dubitare che anche questo

corpo sia coperto dalla tutela delle situazioni acquisite ex art. 24c

LPT (cfr. STF 1C_303/2022 del 12 giugno 2023 consid. 4). Seppur realizzato in

data imprecisata, anch'esso risale infatti a un periodo antecedente il 1°

luglio 1972, come chiaramente dimostra la fotografia del settembre 1970

prodotta dai resistenti davanti al Governo (cfr. duplica, allegato doc. 4). Non

porta ad altra conclusione il fatto che non sia stata reperita rispettivamente

prodotta anche la relativa licenza edilizia. Questa circostanza non permette in

effetti di escludere che tale corpo sia stato costruito a suo tempo in

conformità al diritto materiale (cfr. in tal senso art. 41 OPT, nella

versione in vigore fino al 1° nov. 2012; ARE, Rapporto esplicativo dell'ottobre

2012.

alla revisione parziale dell'OPT, commento all'art. 41 pag. 8; STA

52.2010.63

del 15 marzo 2011 consid. 3 in RtiD II-2011 n. 45; 52.2016.257-258

del 16 novembre 2018 consid. 5.3; cfr. pure Jonas Alig/Kristin Hoffmann, in

Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr, Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Zurigo

2017, n. 3.175). Sino al 1° luglio 1972 nel Cantone Ticino

l'edificazione era infatti retta dal solo diritto cantonale e comunale,

segnatamente dalla legge edilizia del 15 gennaio 1940 (LE 1940; BU 1940, 242)

nonché, qualora esistenti, dai regolamenti edilizi comunali e dai piani

regolatori. Sennonché l'allora Comune di Sonvico non disponeva di alcuna

regolamentazione edilizia (cfr. risoluzione n. 723 dell'8 febbraio 1983 del

Governo che ha approvato il primo piano regolatore, pag. 6), mentre la LE del 1940

- pur subordinando le costruzioni, ricostruzioni, riattazioni e in genere tutti

i lavori edili all'ottenimento di una licenza municipale (art. 5) - non

contiene alcuna disposizione materiale (cfr. art. 9-21), che risulta porsi in

contrasto con l'opera in questione. Del resto, nemmeno i ricorrenti spiegano

perché questo ampliamento non avrebbe a suo tempo potuto essere autorizzato. Su

questo punto, seppur per motivi diversi da quelli addotti dal Governo, le

obiezioni generiche degli insorgenti vanno quindi respinte.

2.4.2

Ferma questa premessa, non v'è dubbio che il rifacimento del tetto, così

come previsto dal progetto, è un intervento piuttosto contenuto, che può senz'altro

essere autorizzato in base all'art. 24c cpv. 2 LPT. Al di là delle nuove

leggere sporgenze di gronda, esso mantiene infatti essenzialmente inalterate le

caratteristiche della copertura esistente. Non altera quindi l'identità dallo

stabile protetto nella situazione di fatto, che rimarrà senz'altro conservata

nei suoi tratti essenziali (cfr. art. 42 cpv. 1 OPT).

2.5

In conclusione, il giudizio impugnato che ha tutelato la licenza edilizia

va pertanto confermato.

3.

3.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, soccombenti. Essi rifonderanno inoltre ai resistenti,

assistiti da un legale, un identico importo a titolo di ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico dei ricorrenti, i

quali sono tenuti a versare complessivamente un identico importo a CO 1, CO 2 e

CO 3 a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera