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Decisione

52.2021.336

Revoca della licenza di condurre a titolo definitivo. Effetto sospensivo

12 ottobre 2021Italiano12 min

probabilità le premesse per la pronuncia di una revoca definitiva in base all'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr;

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.336

Lugano

12

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 23 agosto

2021 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 5 agosto 2021 (n. 39) del

Presidente del Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza del ricorrente

tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame da lui

presentato contro la risoluzione del 27 aprile 2021 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a

titolo definitivo con effetto immediato;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, nato nel

1968 e tecnico di professione, è titolare di una licenza di condurre;

che in passato il conducente è stato oggetto dei seguenti provvedimenti

amministrativi:

21 aprile 2010 divieto di condurre veicoli

a motore per tre mesi a seguito di una grave infrazione (eccesso di velocità,

commesso il 4 settembre 2009). La misura è stata scontata il 23 agosto 2010;

12 febbraio 2014 revoca della licenza di

condurre per la durata di 12 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di

velocità, commesso il 26 ottobre 2013). La misura, confermata dal Consiglio di

Stato con giudizio del 29 aprile 2014, era da scontare dal 1° dicembre 2014 al

30 novembre 2015;

15 novembre 2016 revoca della licenza di condurre a

tempo indeterminato a seguito di un'infrazione grave (guida nonostante la

revoca di cui sopra, commessa il 1° ottobre 2015). La decisione è stata

tutelata dal Governo con giudizio del 8 marzo 2017; un ricorso contro di esso

interposto è stato dichiarato irricevibile il 3 maggio 2017 da questo Tribunale.

Il 12 giugno 2019 l'interessato è stato riammesso alla guida dopo il

superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico;

che il 4 giugno 2020, verso le ore 19.55, RI 1 ha circolato alla guida del

veicolo __________ (targato TI __________) sull'autostrada A2, in territorio di

__________, a una velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo

stradale bagnato, perdendo, durante una fase di sorpasso, la padronanza di

guida e andando di conseguenza a collidere con il guidovia di sinistra. A

seguito della carambola, dall'auto si è staccata la ruota anteriore sinistra,

che è stata poi urtata da un altro veicolo in transito;

che, richiamati gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 della legge federale

sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e

ravvisando nell'accaduto un'infrazione alle norme sulla circolazione ai sensi

dell'art. 90 cpv. 1 LCStr, con decreto d'accusa del 7 agosto 2020 la Sezione

della circolazione ha proposto la condanna di RI 1 a una multa di fr. 400.-;

tale decreto è passato in giudicato, dopo che il conducente ha ritirato un'opposizione

contro di esso interposta (cfr. sentenza di stralcio del Presidente della

Pretura penale del 17 novembre 2020);

che, dopo aver avviato una procedura amministrativa e raccolto le osservazioni

dell'interessato, il 27 aprile 2021 la Sezione della circolazione ha revocato a

RI 1 la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato,

negando ogni riesame prima di 5 anni

e ordinando il deposito della

patente; la decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1

lett. a e cpv. 2 lett. f LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione

alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che con e-mail del 4 maggio 2021 l'interessato, tramite il suo legale, ha

preannunciato la sua intenzione di presentare un ricorso contro la misura, che avrà

effetto sospensivo; la giurista della Sezione della circolazione si è

limitata a prenderne atto, restando in attesa della formale notifica del

gravame;

che il 1° giugno 2021 RI 1 ha quindi impugnato la predetta risoluzione davanti

al Governo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano retrocessi all'istanza

inferiore per nuova decisione in applicazione dell'art. 16a cpv. 1 lett.

a LCStr (considerando l'infrazione lieve, anziché medio grave);

che, in sede di intimazione del gravame, il Servizio dei ricorsi del Consiglio

di Stato ha informato l'insorgente che il ricorso non ha effetto sospensivo;

che, con la risposta, l'autorità dipartimentale ha chiesto il rigetto nel

merito dell'impugnativa;

che nel frattempo, preso atto di quanto sopra, il 9 luglio 2021 RI 1 ha chiesto

all'autorità di ricorso, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo al

suo gravame; premesso che un tale effetto sarebbe dato per legge - visto che la

Sezione della circolazione non l'avrebbe esplicitamente levato in sede di

decisione - l'insorgente ha affermato che lo stesso andrebbe in ogni caso

accordato, posto che la misura contestata è stata adottata sulla base degli

art. 16b cpv. 1 e cpv. 2 lett. f LCStr a seguito di recidiva, e

non a titolo preventivo o per motivi di sicurezza;

che, con giudizio del

5 agosto 2021, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto tale domanda;

ha anzitutto rilevato che la revoca è stata pronunciata con effetto

immediato,

ciò che, seppur con una certa imprecisione, sarebbe da

intendere nel senso di una dichiarazione d'immediata esecutività della

decisione; in ogni caso, ha proseguito, posto che a prima vista risulterebbero

date le premesse per una revoca ex art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr - che

si configura come una revoca di sicurezza definitiva senza esame d'idoneità del

conducente -, il Presidente del Governo ha escluso che al gravame potesse

essere conferito effetto sospensivo in attesa del giudizio di merito, visto

pure il prevalente interesse pubblico a tutelare la sicurezza della

circolazione;

che contro tale pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che al suo ricorso

davanti al Governo sia accordato l'effetto sospensivo; l'insorgente ripropone e

sviluppa in sostanza le tesi rimaste inascoltate dinnanzi alla precedente

istanza;

che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente dell'Esecutivo

cantonale; la Sezione della circolazione è invece rimasta silente;

che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del

ricorrente a presentare una replica;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 10

cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che

certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso, tempestivo

(art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2

LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti richiamati, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si

è rifiutato di accordare l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente contro

la risoluzione del 27 aprile 2021 della Sezione della circolazione che gli ha

revocato la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato;

che è ben vero che nella propria decisione, nel dispositivo sui rimedi di

diritto (disp. n. 6), l'autorità dipartimentale non ha espressamente indicato

che un eventuale ricorso non avrebbe esplicato effetto sospensivo; d'altra

parte, considerato che ha pronunciato la revoca definitiva con effetto immediato,

sollecitando il contestuale deposito della patente (cfr. disp. n. 1 e 1.3), non

appare insostenibile ritenere che la Sezione della circolazione intendesse con

ciò conferire immediata esecutività al provvedimento, come rilevato dal

Presidente del Governo; tant'è che dinnanzi ad esso ha chiesto il rigetto della

domanda provvisionale (cfr. osservazioni del 15 luglio 2021);

che, ad ogni modo, la decisione del Presidente del Governo di non concedere

rispettivamente di privare d'effetto sospensivo il gravame del conducente va

esente da critiche;

che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, le revoche pronunciate a

tempo indeterminato ex art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr (o 16c cpv.

2 lett. d LCStr), al pari di quelle definitive rese in base all'art. 16b

cpv. 2 lett. f LCStr (o 16c cpv. 2 lett. c LCStr), sono infatti

riconducibili a delle revoche di sicurezza per causa d'inidoneità

caratteriale alla guida presunta per legge (cfr. DTF 141 II 2020 consid. 3.2,

139 II 95 consid. 3.4.1 e 3.4.2);

che per prassi costante, avallata da

dottrina e giurisprudenza, tanto le revoche preventive, quanto le

revoche di sicurezza - come in concreto - sono per principio dichiarate

immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è solita

togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa (cfr.

DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid. 3.2 e 3.3; STA 52.2019.158

del 24 maggio 2019 e rimandi; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht des Kantons

Zürich VB.2020.00475 del 19 agosto 2020 consid. A);

che il destinatario del provvedimento può comunque chiedere la sospensione

della decisione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), che è competente ad

adottare misure provvisionali d'ufficio o su istanza di parte (art. 37 cpv. 1 e

2 LPAmm);

che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza (prima

facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi

contrapposti delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di

un ampio margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21);

che le revoche preventive e le revoche di sicurezza mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del

traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali

conducenti di veicoli a motore;

che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti,

l'effetto sospensivo al ricorso va accordato di regola solo quando si può

ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare la

misura (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.3; STA

52.2019.158 citata e rinvii);

che in concreto con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato

ha escluso tale ipotesi: la deduzione, alla luce di quanto emerge dagli atti,

appare del tutto sostenibile;

che in effetti le tesi addotte dal ricorrente contro il provvedimento dell'autorità

dipartimentale non permettono di ammettere, prima facie, una prognosi di

esito favorevole della sua impugnativa pendente davanti al Governo;

che, ad un esame sommario,

Fatti

i precedenti accumulati dal conducente in passato, di cui si è detto in

narrativa, unitamente all'infrazione in cui è pacificamente incappato il 4

giugno 2020 (sfociata nella decisione penale del 7 agosto 2020,

cresciuta in giudicato), non consentono di concludere che mancano con ogni

probabilità le premesse per la pronuncia di una revoca definitiva in base all'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr;

che, contrariamente a quanto sembra affermare l'insorgente davanti al Governo,

non corrisponde al vero che se in ambito penale si conclude per l'applicazione

dell'art. 90 cpv. 1 LCStr

- come è stato nel suo caso - in ambito

amministrativo si deve forzatamente concludere per l'applicazione dell'art. 16a

cpv. 1 LCStr (cfr. suo ricorso, pag. 5);

che una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art.

90 cpv. 1 LCStr corrisponde infatti generalmente tanto al caso medio grave

giusta l'art. 16b LCStr, quanto a quello lieve giusta l'art. 16a

LCStr (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4;

cfr. inoltre, sulla possibilità per l'autorità amministrativa di pronunciare

finanche una misura ex art. 16c LCStr, allorquando il giudice penale ha

applicato l'art. 90 cpv. 1

LCStr: STF 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 690, nota 3372);

che a ciò aggiungasi che l'art. 16a

LCStr è riservato ai soli casi in cui nell'infrazione siano racchiusi

tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve

(colpa leggera +

pericolo minimo per la sicurezza altrui; cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135

Considerandi

II 138 consid. 2.2.2); ipotesi quest'ultima che,

in concreto, ad un primo esame sommario delle circostanze dell'infrazione del 4

giugno 2020, non appare affatto verosimile (cfr. ad es. per dei casi di perdita

di padronanza di un veicolo sull'autostrada in condizioni di pioggia: DTF 120 Ib 312 consid. 4c; STF

1C_249/2012 del 27 marzo 2013 consid.

2.2.4; sentenza Verwaltungsrekurskommission di San Gallo IV-2020/10 del 30

aprile 2020 consid. 5c-d);

che, ciò detto, dal profilo della ponderazione degli interessi occorre

considerare che l'insorgente non adduce alcun elemento a dimostrazione che il

suo interesse a non essere privato della licenza di guida sia superiore

all'interesse pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la

sicurezza del traffico e gli altri utenti della strada (cfr. DTF 106 Ib 115

consid. 2b; Mizel, op. cit., pag.

192, n. 25.3 e rimandi);

che, a fronte di tutto quanto precede, non si può pertanto rimproverare al

Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di apprezzamento che la legge gli

riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico

alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter

condurre fino all'esito della procedura di merito pendente;

che il ricorso va quindi respinto;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico del ricorrente, soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera