Lexipedia

Decisione

52.2021.344

Sanzione disciplinare

7 marzo 2022Italiano19 min

Tribunale d'appello, cui ha chiesto se poteva - com'era sua opinione - essere "esonerata"

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.344

Lugano

7

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 30 agosto

2021 dell'

RI

1

contro

la decisione del 13 luglio 2021 (n. 20.2020.26) con

cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti

un ammonimento, a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

Fatti

A. a. Il 23 ottobre 2020

il notaio RI 1 si è rivolta per un parere alla Commissione per il notariato del

Tribunale d'appello, cui ha chiesto se poteva - com'era sua opinione - essere "esonerata"

dalla pubblicazione di un testamento pubblico rogato per conto di __________.

Alla richiesta ha allegato una fotocopia della copia autentica del testamento

pubblico del 28 gennaio 2020 allestita - in quella stessa data - per l'archivio

notarile.

b. Il 30 ottobre 2020

la Commissione per il notariato, posto che gli art. 62 della legge sul

notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100) e 556 cpv. 2 del codice civile

svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) impongono al notaio che ha ricevuto

un testamento pubblico di procedere alla sua pubblicazione, ha escluso

l'ipotesi di un esonero. Ha inoltre invitato il notaio a dare spiegazioni

riguardo al fatto che la copia autentica destinata all'archivio notarile

risultava essere stata eseguita prima del decesso della testatrice (avvenuto il

14 agosto 2020), in violazione degli art. 61 e 79 cpv. 2 LN (che essenzialmente

vietano di ostendere il contenuto di un testamento quando il testatore è ancora

in vita).

c. Con risposta del 23

novembre 2020 il notaio ha preso posizione sulle predette critiche. Ha

anzitutto spiegato che a suo parere le norme citate presenterebbero una lacuna:

nel caso - come quello in esame - in cui l'erede legale è l'unico figlio, non

vi sarebbe infatti alcun interesse a mantenere il segreto relativo alla

successione di una persona ancora in vita. Inoltre, non si sarebbe trattato in

concreto di rinunciare definitivamente alla pubblicazione del testamento, ma di

posticiparla finché non vi sarebbe stata la necessità di dimostrare

l'esistenza di tale testamento nei confronti di terzi, che avanzassero pretese

ereditarie.

d. Messa al corrente della fattispecie da parte della Commissione per il

notariato, il 27 novembre 2020 la Commissione di disciplina notarile (Commissione)

ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamata a

pronunciarsi in merito, l'interessata ha spiegato di non aver avuto alcuna intenzione

di contravvenire alle regole. Al contrario, avrebbe avuto la necessità di

chiedere un consiglio proprio per evitare di incorrere in una violazione delle

norme applicabili. Ribadita la tesi della lacuna legis con riferimento

sia all'obbligo di pubblicazione (per il quale non sarebbe in ogni caso

punibile, avendo nel frattempo fatto indire la necessaria udienza), sia al

divieto di rilasciare copie del testamento di una persona vivente, si è

comunque dichiarata disposta ad adeguarsi subito alle direttive della

Commissione.

B. Preso atto della

fotocopia della copia autentica della pubblicazione del testamento pubblico (avvenuta

il 15 gennaio 2021) e della copia del certificato ereditario dell'11 febbraio

successivo, trasmesse dall'interessata, con decisione del 13 luglio 2021, la

Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un ammonimento.

La precedente istanza ha anzitutto dato atto che il notaio non intendeva

violare norme professionali, ma si è semplicemente basato su una propria

interpretazione delle stesse, che riteneva migliore rispetto alla lettera della

legge e alla dottrina. Ha tuttavia ritenuto che tale interpretazione non

potesse essere seguita, avuto riguardo al tenore letterale delle disposizioni in

questione, da cui emergerebbe chiaramente l'obbligo - confermato anche dalla

dottrina - di procedere alla pubblicazione. Ha considerato inoltre che il

notaio avesse violato i suoi doveri anche per avere trasmesso all'archivio

notarile le disposizioni testamentarie di una persona vivente e per avere

pubblicato una copia autentica del testamento anziché l'originale. La sanzione

è stata commisurata avuto riguardo, da un lato, alla recidiva e, dall'altro, alla

situazione personale del notaio e al fatto che per finire abbia proceduto alla

pubblicazione del testamento. La Commissione ha infine espressamente invitato

l'interessata ad attenersi alle norme vigenti garantendo quindi un servizio

corretto della funzione pubblica che svolge.

C. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'annullamento.

La ricorrente - che mette peraltro in discussione il fatto che liberi

professionisti, quali sono i membri della Commissione, possano essere

considerati giudici indipendenti - nega essenzialmente di avere violato i suoi

doveri di notaio, ritenendo di avere agito in buona fede e con la necessaria

diligenza, tanto da interpellare le autorità per un parere preventivo circa

l'interpretazione delle norme applicabili e conformarsi poi alle istruzioni

ricevute. Si duole del fatto che la Commissione non abbia considerato i motivi

- per i quali rinvia alle sue precedenti prese di posizione - per cui a suo

avviso le norme in materia di pubblicazione del testamento e di informazione

all'archivio notarile presenterebbero una lacuna, ritenendo che una divergenza

di opinioni circa l'interpretazione di una norma non giustifichi una sanzione.

Non nega di avere omesso di pubblicare l'originale del testamento pubblico, che

però avrebbe prodotto al Tribunale d'appello. Contesta la tassa di giustizia

posta a suo carico, che chiede semmai di ridurre a fr. 100.-, e postula che le

siano assegnate delle ripetibili. Lamenta infine la violazione di tutta una

serie di norme costituzionali e convenzionali.

D. In sede di risposta,

la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel

provvedimento impugnato.

E. In replica, l'insorgente si

è essenzialmente riconfermata nel suo ricorso.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è la legittimazione attiva

della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione

impugnata, di cui è destinataria (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione

anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove

sollecitate dall'insorgente non

appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti per l'esito della controversia. Non occorre in particolare

dar seguito alla sua richiesta di essere personalmente interrogata, nella

misura in cui essa ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto

di essere sentita per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti

ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono

alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le

stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid.

5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2016.514 del 31 luglio 2018 consid. 1.2 e rif.

confermata da STF 2C_731/2018 del 22 aprile 2021).

Considerandi

2.

L'insorgente

lamenta in primo luogo l'incostituzionalità della Commissione. Contesta in particolare

che i notai - liberi professionisti - che la compongono possano essere

considerati dei giudici indipendenti.

2.1

L'esercizio del notariato è regolato dai

Cantoni (Michel Mooser, Le droit

notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 36, n. 55). La legge sul

notariato ticinese affida il compito di esercitare il potere disciplinare sui

notai alla Commissione di disciplina notarile (cfr. art. 19 cpv. 1 LN). La

Commissione di disciplina notarile - che ricalca la Commissione di disciplina

degli avvocati istituita dalla legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012

(LAvv; RL 951.100; cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 relativo alla legge

sul notariato, punto n. 7, pag. 5 seg., che rimanda al Messaggio n. 6406 del 12

ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, punto II.3

lett. b, pag. 5) - non è un organo

dell'Ordine professionale, ma un'autorità indipendente dallo stesso, i cui

componenti (tre membri e tre supplenti) sono designati dalla Commissione per il

notariato del Tribunale d'appello, per un periodo di due anni, tra i notai

iscritti nel registro cantonale (cfr. art. 19 cpv. 2 LN; cfr. pure STA 52.2018.534

del 13 gennaio 2020 consid. 2.1).

2.2

Contrariamente a quanto pretende

l'insorgente, la Commissione non è un tribunale che deve adempiere i

requisiti d'indipendenza e imparzialità ai sensi degli art. 30 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Tanto in base al diritto federale (art. 29a e

191b Cost., 86 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110), quanto all'art. 6 CEDU - laddove fosse applicabile - basta

infatti che le sue decisioni possano essere impugnate dinnanzi a un tribunale

superiore - qual è il Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno

potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmm) e

soddisfa i requisiti di imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30

cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (cfr., per analogia,

Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.3; DTF 126 I 228 consid. 2 e 3; STA 52.2018.534 citata consid. 2.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1966

segg.). Su questo punto, le censure della ricorrente cadono pertanto nel vuoto.

3.

3.1. La

violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello

disciplinare. Corollario della

vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio

irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è

regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2018.534 del 13

gennaio 2020 consid. 5.1, 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e

rimandi).

3.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare

degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da

compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore

in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il

pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla

legge sul notariato, al regolamento, alla

legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto.

4.

4.1. Secondo l'art. 62 LN, il notaio che ha ricevuto o è

depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte del testatore,

deve procedere alla pubblicazione davanti al pretore competente del luogo dell'aperta

successione, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e

cantonale. Tale obbligo deriva direttamente dal diritto federale. L'art. 556 CC

dispone infatti che il

funzionario che ha rogato un testamento o presso il quale è deposto (come pure

ognuno che l'abbia ricevuto in custodia o che l'abbia trovato tra le cose del

defunto) è tenuto, sotto sua personale responsabilità, a consegnarlo all'autorità

competente appena gli sia nota la morte del testatore (cfr. cpv. 1 e 2). L'obbligo

di consegna è assoluto: ogni documento originale che contiene delle

disposizioni di ultima volontà deve essere consegnato all'autorità, a

prescindere dalla sua forma e alla sua validità (cfr. Philippe Meier/Elza Reymond-Eniaeva, in: Commentaire romand,

CC II, Basilea 2016, n. 4-5 ad art. 556; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 6

ad art. 556). La copia

non è di principio oggetto dell'obbligo di consegna, a meno che sia rinvenuta

soltanto quella (cfr. Meier/Reymond-Eniaeva,

op. cit., n. 6 ad art. 556; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 7

ad art. 556). Il

pubblico ufficiale che manca ai suoi doveri professionali può incorrere in una

sanzione disciplinare, oltre che civile e penale (cfr. Mooser, op. cit., pag. 183, n. 273; Meier/ Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 7 ad art. 556).

Una volta venuta a conoscenza del testamento, l'autorità competente - cioè il

pretore del luogo dell'aperta successione - lo pubblicherà entro un mese

dall'avvenuta comunicazione (cfr. art. 557 cpv. 1 CC) e rilascerà, agli eredi

istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi

legittimi o dai beneficiari di una disposizione anteriore, una dichiarazione

(certificato ereditario) nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate

le azioni di nullità e di petizione di eredità (cfr. art. 559 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 61 LN, il notaio non può né ostendere

l'originale, né rilasciare copie di testamento di persona vivente se non al

testatore. In questo senso, l'art. 79 cpv. 2 LN dispone che il testamento pubblico di persona vivente viene notificato all'archivio notarile

con un atto contenente la data, il numero di rubrica e l'indicazione trattarsi

di testamento di persona vivente, mentre la copia integrale viene insinuata

soltanto dopo la morte del testatore e la lettura e pubblicazione del

testamento.

4.2

In concreto, la

Commissione, dopo aver dato atto che il notaio non intendeva violare norme

professionali ma semplicemente riteneva di disporre di una sua

interpretazione migliore rispetto alla lettera delle norme di legge e alla

dottrina, ha anzitutto reputato di non poter condividere tale sua

interpretazione. E ciò a fronte del chiaro tenore letterale delle disposizioni

della LN e del CC - da cui risulterebbe chiaramente l'obbligo per il notaio di

procedere alla pubblicazione del testamento - e dell'opinione della dottrina

unanime. Ha inoltre rimproverato al notaio di avere disatteso il divieto di

trasmettere all'archivio notarile disposizioni testamentarie di una persona

ancora in vita, come pure di avere, in un secondo tempo, pubblicato una copia

autentica del testamento anziché l'originale. Ha quindi accertato la violazione

degli art. 61, 62, 68 e 79 cpv. 2 LN e 556 cpv. 1 e 2 CC.

L'insorgente nega dal canto suo le violazioni addebitatele, in

particolare quella dell'art. 68 LN, che non sarebbe invero pertinente nel caso

concreto. Evidenziata la sua buona fede, ritiene che una divergenza di opinioni

circa l'interpretazione di determinate norme non giustifichi una sanzione. Non

nega invece di avere omesso di pubblicare l'originale del testamento pubblico,

che avrebbe però prodotto al Tribunale d'appello.

4.3

Ora, dagli atti emerge che il 28 gennaio 2020 la ricorrente ha rogato il

testamento pubblico di __________ e quello stesso giorno ne ha allestito una

copia autentica, che ha insinuato all'archivio notarile. Procedendo alla

predetta insinuazione prima della morte della testatrice (avvenuta soltanto il

14.

agosto successivo), l'insorgente ha manifestamente violato gli art. 61 e 79

cpv. 2 LN. Norme, queste, che vietano al notaio, finché il testatore è ancora

in vita, di rilasciare copie

del suo testamento (se non al testatore stesso). Poiché il notaio non può

rivelare a nessuno il contenuto del testamento di una persona vivente,

all'archivio notarile il testamento dev'essere notificato

mediante un atto che indichi la data, il numero di rubrica e l'indicazione trattarsi

di testamento di persona vivente, ritenuto che soltanto dopo morte del

testatore e la lettura e pubblicazione del testamento può essere insinuata la

copia integrale. A fronte di tale quadro normativo, non può essere

seguita l'insorgente quando pretende che, nel caso concreto, ritenuto come

l'erede legale fosse l'unico figlio, non vi sarebbe stato alcun interesse a

tutelare il segreto relativo alla successione di una persona ancora in vita.

Il 23 ottobre 2020 la ricorrente si è poi rivolta alla Commissione per il

notariato chiedendo se potesse essere "esonerata" dalla pubblicazione

del testamento in questione, puntualizzando in seguito che non si sarebbe trattato

di rinunciare definitivamente alla pubblicazione, ma di posticiparla finché non

vi sarebbe stata la necessità di dimostrare l'esistenza di tale testamento

nei confronti di terzi che avessero avanzato pretese ereditarie. Malgrado

la Commissione l'avesse ragguagliata già il 30 ottobre 2020 (cfr. doc. 1.2), è soltanto

il 4 dicembre successivo, ossia dopo l'apertura del procedimento disciplinare,

che l'insorgente ha per finire informato il pretore competente dell'esistenza

del testamento pubblico qui in questione (cfr. scritto del notaio alla Pretura

di Lugano, sezione 4, sub doc. 3.1). Lasciando trascorrere quasi quattro mesi

tra la dipartita della disponente e la comunicazione del testamento

all'autorità competente per pubblicarlo, l'insorgente ha quindi manifestamente

contravvenuto anche agli art. 62 LN e 556 cpv. 2 CC, che stabiliscono che tale

comunicazione deve avvenire alla morte del testatore (art. 62 LN)

rispettivamente appena gli sia nota la morte del testatore (art. 556

cpv. 2 CC). Già un'attesa di

due mesi e mezzo è del resto stata ritenuta eccessiva dalla giurisprudenza

(cfr. DTF 90 II 376 consid. 6a;

cfr. pure Mooser, op. cit., pag.

183, n. 273; Anouchka

Hubert-Froidevaux, in: Commentaire du

droit des successions, Berna 2012, n. 10 ad art. 556; cfr. anche Nicolas Gillard, Le conflit d'intérêts

en matière successorale, in: Journée de droit successoral 2020, Berna 2020,

pag. 43, n. 56). Incontestato è inoltre che, allorquando

il 15 gennaio 2021 ha finalmente assolto la sua incombenza, la ricorrente non

ha pubblicato l'originale del testamento - come esatto dalla legge - bensì

soltanto una sua copia autentica (cfr. doc. 4.1 con allegato). Disattenzione

che non può all'evidenza essere ignorata per il solo fatto che l'originale del

testamento è nel frattempo stato prodotto al Tribunale d'appello (cfr. doc. 5 allegato

al ricorso).

Nulla può infine dedurre

a suo favore dalle norme costituzionali e convenzionali invocate nel gravame,

perlopiù in maniera decontestualizzata rispetto alle singole censure e senza

essere sostanziate.

5.

Ferme queste premesse, resta

da verificare l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.

5.1

In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN

prevede le misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare,

misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98

cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono

essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della

colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il

comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la

sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2016.158

del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

5.2

In concreto, è innegabile che il notaio RI 1 ha infranto molteplici norme attinenti all'attività di notaio.

Neppure può essere trascurare ch'ella è già stata oggetto di una sanzione

disciplinare in passato: l'8 ottobre 2018 la Commissione ha pronunciato nei

suoi confronti un avvertimento (sempre per avere violato diverse norme

attinenti all'attività di notaio), che questo Tribunale ha confermato con

decisione del 13 gennaio 2020 (inc. 52.2018.534).

Alla luce di quanto esposto, nelle particolari circostanze del caso concreto,

si giustifica di confermare l'ammonimento pronunciato dalla Commissione, invero

generosamente. La sanzione così commisurata, piuttosto clemente (essendo tra le

più blande misure previste dall'art. 97 cpv. 1 LN), risulta senz'altro

rispettosa del principio della proporzionalità. A maggior ragione se si

considera il precedente della ricorrente. Non entra invece in linea di conto

l'invocata decadenza del procedimento disciplinare, non essendo manifestamente

adempiute le condizioni poste dall'art. 98 cpv. 2 e 3 LN (stralcio dal registro

o rinuncia all'iscrizione da parte del notaio).

6.

Da respingere è infine la

censura riferita all'entità delle spese processuali (fr. 500.-) poste a carico

dell'insorgente.

Ricordato come la tassa di giustizia debba

rispettare i principi della copertura dei costi (cfr. art. 50 RN) e dell'equivalenza e tenuto conto dell'ampio

potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa o giudiziaria (che può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso; cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a

LPAmm; cfr. STA 52.2018.534 citata consid. 10, 52.2017.337 del 22 novembre 2017

consid. 7 e rif.), in concreto l'ammontare

della tassa applicata dalla Commissione, oltre che rientrare nella forchetta compresa tra fr. 100.- e fr. 5'000.-

prevista dall'art. 109 cpv. 1 LN, appare del tutto rispettoso dei citati

principi. Pur avuto riguardo alla situazione personale e finanziaria della

ricorrente, esso non risulta ancora sproporzionato, a fronte del dispendio di

tempo occasionato alla Commissione dall'evasione della pratica. La commisurazione della controversa tassa di

giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un

esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve

quindi essere tutelata.

7.

7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente

conferma della decisione impugnata.

7.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per

tenere conto della sua situazione finanziaria, è posta a carico

dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera