52.2021.351
Soggetto imponibile - diritto di superficie
25 maggio 2022Italiano16 min
le opere contemplate a livello pianificatorio, nel 2019 il Municipio di __________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.351
Lugano
25
maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 3 settembre
2021 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 16 agosto 2021 (30.2019.48) del
Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di
imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e
depurazione acque avviata dal Comune di __________ relativamente ai mappali __________
e __________ di __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 18 dicembre 1989 il
Comune di __________ ha adottato il piano generale delle canalizzazioni (PGC),
autorizzando il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell'ordine del
70% del costo dell'opera; il PGC è stato approvato dal competente servizio
cantonale con risoluzione del 21 gennaio 1991. Nel 1993, in virtù degli art. 96
e segg. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento
delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100), l'esecutivo comunale ha
proceduto ad un primo prelievo di contributi di costruzione provvisori per le
opere di canalizzazione e depurazione delle acque. Atteso come il piano
generale di smaltimento delle acque (PGS) previsto dall'ordinanza sulla
protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 841.201) fosse ancora in
allestimento, dal 2015 alcuni interventi da questo previsti sono stati
autorizzati e finanziati sulla base di varianti al PGC in vigore, puntualmente
approvate dalle autorità comunali. Aggiornata la spesa determinante per tutte
le opere contemplate a livello pianificatorio, nel 2019 il Municipio di __________
ha dato avvio ad una procedura per un secondo prelievo di contributi provvisori
pubblicando il relativo prospetto dal 23 maggio al 21 giugno 2019, previo invio
di un avviso personale ai proprietari interessati.
RI 1, quale titolare di due diritti di superficie per sé stanti e permanenti intavolati
come fondi n. __________ e __________ e gravanti - rispettivamente - il mappale
n. __________ e parte del mappale n. __________ RFD di __________, è stata
assoggettata al pagamento di contributi di costruzione per complessivi fr.
103'267.60.
Mediante risoluzione dell'11 settembre 2019 l'Esecutivo comunale ha respinto il
reclamo da essa interposto avverso tale imposizione.
B. Con giudizio del 16
agosto 2021 il Tribunale di espropriazione ha a sua volta respinto
l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro quest'ultima pronuncia municipale. Innanzitutto,
esso ha ritenuto dato l'assoggettamento della società, atteso che la stessa è proprietaria
di due diritti di superficie per sé stanti e permanenti intavolati a registro
fondiario e gravanti dei fondi ubicati all'interno del perimetro di imposizione;
rilevando altresì che in specie l'oggetto del vantaggio dato dalle opere di
canalizzazione non ricade tanto sul terreno quanto piuttosto sulla costruzione
adibita a centro sportivo, edificio sito sul mappale n. __________ di __________
(diritto di superficie intavolato al fondo n. __________, riferito agli edifici
H e I). L'autorità precedente ha invece ritenuto irrilevante la durata dei
diritti di superficie, fattore già tenuto in considerazione nell'ambito della
fissazione dal valore di stima, così come pure una clausola di carattere
privato prevista dai contraenti nell'atto di costituzione per regolare la
suddivisione degli oneri pubblici connessi alla proprietà. Il Tribunale di
espropriazione ha poi giudicato corretto l'importo del contributo di
costruzione calcolato a partire dal valore di stima. Esso ha infatti
considerato che l'applicazione di tale fattore è imposta dalla legge e che lo
stesso già tiene conto delle condizioni stabilite nel contratto di
costituzione, eventuali doglianze sul valore di stima andavano quindi, se del
caso, solevate nell'ambito della procedura di stima. Ha infine osservato che RI
1 non aveva dimostrato in alcun modo che tra il valore di stima del fondo __________
e il carico inquinante prodotto dall'edificio ivi presente vi fosse una
sproporzione tale da rendere applicabile l'art. 99 cpv. 4 LALIA.
C. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento, unitamente a quello della decisione municipale da
esso tutelata. In sintesi, essa contesta il suo assoggettamento ai contributi
di costruzione provvisori e critica l'importo del tributo impostole. Chiede altresì
che venga concesso l'effetto sospensivo al suo ricorso.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare
particolari osservazioni.
Alla medesima conclusione perviene il CO 1 con argomentazioni che verranno
riprese, per quanto necessario, in appresso.
E. In sede di replica e
di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni,
riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 104 cpv. 1a LALIA. La legittimazione attiva dell'insorgente,
destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il
ricorso, tempestivo (art. 104 cpv. 1a LALIA e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari devono coprire i
costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non
inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo. Soggetti
all'imposizione sono i proprietari di fondi serviti o che possono essere
serviti dall'opera (art. 97 lett. a LALIA). Incombe al Municipio delimitare il
comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i
quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base
del costo preventivo dell'opera ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora
calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera giusta l'art.
99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono
superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA e 99a cpv. 1
prima frase LALIA). Il Comune può prelevare anche più contributi provvisori
ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore
di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto (art. 99
cpv. 2 LALIA). Vi è inoltre un contributo supplementare nel caso di nuova
edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio
entro quindici anni dal compimento dell'opera, calcolato sull'aumento del
valore di stima determinato dall'intervento edile (art. 100 cpv. 1 LALIA). I
contributi sono dovuti in dieci rate annuali (art. 106 LALIA). A garanzia del
pagamento spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il
contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio
definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole
rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni e alla
prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del codice
delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2 LALIA).
2.2
In questo senso, l'art. 35 del regolamento delle canalizzazioni del 21
dicembre 2015 del Comune di __________ dispone che il Comune preleva un
contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e al decreto
esecutivo 3 febbraio 1977 del Consiglio di Stato concernente il regolamento
delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DELALIA; RL 833.120).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente ritiene che non debba essere posto a suo
carico alcun importo a titolo di contributo di costruzione provvisorio; essa
contesta sia il suo assoggettamento al tributo in parola sia l'ammontare di
questo, a suo avviso eccessivamente elevato.
L'insorgente sostiene infatti che, analogamente a quanto avviene in materia di
contributi di miglioria, il soggetto imponibile corrisponde al proprietario del
fondo e un'eventuale ripartizione del contributo debba essere stabilita semmai
in forma privata dai contraenti. Essa contesta d'altronde di trarre dalle opere
in esame un incremento di valore del suo diritto di superficie. Anzitutto
poiché, trattandosi di contributi provvisori e considerato che la servitù
scadrà nel 2032, al momento della verosimile messa in funzione della rete fognaria
saranno i due Comuni proprietari dei fondi gravati a trarne vantaggio e non
l'insorgente. Sostiene poi che vada pure tenuto conto del canone annuo da lei
corrisposto, oltre che degli sconti che devono essere applicati ad alcuni
utenti, ciò che permette - a suo dire - di paragonare la sua situazione di
fatto a quella di un inquilino, a cui tali oneri non possono essere accollati.
Nell'atto di costituzione inoltre, e meglio alla clausola 13, le parti
avrebbero adottato una ripartizione degli oneri di diritto pubblico per cui i
contributi di costruzione in esame sarebbero a carico dei proprietari dei fondi
gravati, pattuizione che derogherebbe al regime stabilito dall'art. 97 LALIA,
norma di carattere dispositivo, e che deve poter essere opposta all'ente impositore,
a maggior ragione in specie atteso che questi è pure uno dei comproprietari dei
fondi gravati.
In merito al calcolo del tributo impostole, la ricorrente eccepisce infine che
il valore di stima ufficiale non tiene conto del valore residuo effettivo del
diritto di superficie che scadrà nel 2032 e che ad ogni modo lo stesso si
riferisce unicamente agli edifici, costruzioni che tuttavia non sono di
proprietà dell'insorgente e che, all'estinzione della servitù, verranno
devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive.
3.2
Il diritto di superficie è una servitù che permette al suo titolare di
avere o di realizzare delle costruzioni sul fondo altrui (art. 779 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). La proprietà del fondo e
quella delle costruzioni vengono scisse, in deroga al principio dell'accessione
(art. 667 CC); il superficiario (beneficiario del diritto di superficie)
diventa così proprietario delle costruzioni e altre opere presenti sul fondo
(art. 675 cpv. 1 CC). Il diritto di superficie può, a determinate condizioni,
essere intavolato nel registro fondiario come diritto per sé stante e
permanente e diventa così un fondo oggetto di proprietà immobiliare (art. 655
cpv. 1, cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 CC; cfr. Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, tome III, V ed., Berna 2021, n. 3802 e
segg.).
L'art. 97 LALIA assoggetta all'imposizione dei contributi di costruzione non
solo i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera, ma
pure i titolari di diritti reali limitati che traggono da essa un incremento di
valore del loro diritto; regime del tutto speculare a quello instaurato dalla
legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100; cfr. Adelio Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, n. 214 e 215).
La ricorrente è titolare di un diritto di superficie, per sé stante e
permanente intavolato a registro fondiario, su degli edifici adibiti a centro
sportivo; si tratta dunque di un diritto reale limitato (una servitù personale)
su un edificio - sul quale insiste anche una piscina coperta - necessariamente
collegato alla rete fognaria cittadina e che di conseguenza trae un chiaro vantaggio
dalle opere in parola. In specie per di più la servitù è intavolata a registro
fondiario quale diritto per sé stante e permanente per cui, ai sensi del CC, i
mappali __________ e __________ di __________ sono dei fondi giusta l'art. 655
cpv. 2 n. 2 CC di cui l'insorgente è proprietaria (art. 655 cpv. 1 e art. 779
cpv. 3 CC), poco importa che le costruzioni saranno devolute al proprietario
del fondo alla scadenza del diritto di superficie, ciò che ad ogni modo
comporta il versamento di un'indennità al superficiario (cfr. art. 779d
CC).
Ne consegue che l'assoggettamento della ricorrente è di tutta evidenza dato in
virtù della lett. a dell'art. 97 LALIA, atteso che, quandanche non intavolato
quale diritto per sé stante e permanente, essa risulterebbe ad ogni modo un
soggetto imponibile giusta la lett. b del suddetto disposto.
Non permettono di giungere a diversa conclusione gli altri elementi sollevati
dall'insorgente. È infatti irrilevante che la verosimile messa in funzione
dell'intera rete fognaria avverrà solo dopo la scadenza della servitù personale;
anzitutto fintanto che tutte le opere previste dal PGS non saranno ultimate, e
per consentirne il finanziamento, il Comune riscuote i contributi provvisori
che sono calcolati - almeno in parte - sulla base del costo preventivo. D'altra
parte, anche qualsiasi proprietario che ha pagato dei contributi provvisori e
poi vende il fondo prima del completamente della rete di canalizzazioni si
troverà nella medesima situazione atteso che neppure lui beneficerà mai
concretamente di un'opera pubblica che ha contribuito a finanziare. In specie,
poi, della spesa totale determinante per il calcolo dei tributi in parola,
circa la metà si riferisce ad opere già eseguite (cfr. doc. 8 prodotto dal
Comune di __________ nell'ambito del ricorso al Tribunale di espropriazione) e
di cui l'insorgente già beneficia, atteso che la costruzione di cui essa
dispone, che comprende un centro fitness e una piscina, non potrebbe essere
sfruttata senza collegamento alla rete fognaria (e ancor meno per svolgere
l'attuale attività lucrativa), per cui risulta innegabile che tali opere
comportano un incremento di valore del suo diritto di superficie. Parimenti appaiono
inconferenti il canone annuo corrisposto, gli sconti applicati, così come pure la
durata limitata del diritto di superficie. Questi fattori non permettono
infatti di confutare che le proprietà della ricorrente traggano, come visto,
vantaggio dalle opere di canalizzazione e depurazione delle acque e tanto meno
consentono, come propone l'insorgente, di paragonare la sua situazione di fatto
con quella di un inquilino. Quest'ultimo infatti, lo si ricorda, dispone
unicamente del diritto di utilizzare l'oggetto locato per un certo lasso di
tempo (non paragonabile a quelli del diritto di superficie che, se intavolato,
ha una durata minima trentennale; cfr. art. 655 cpv. 3 n. 2 CC) e non beneficia
certo di prerogative simili a quelle di un proprietario, prima fra tutte quella
di edificare sul fondo (cfr. art. 260a del codice delle obbligazioni del
30.
marzo 1911 ;CO; RS 220).
Per quanto attiene poi alla clausola 13 dell'atto costitutivo, questa è di
natura meramente privata e - contrariamente a quanto pretende l'insorgente -
non è opponibile all'ente pubblico in questa sede. Come visto l'art. 97 LALIA fonda
l'assoggettamento dei proprietari dei fondi serviti o potenzialmente serviti
dalle opere pubbliche, i quali, in analogia alla LCM e salvo il caso dei
contributi supplementari ex art. 100 LALIA, vanno identificati al momento della
pubblicazione del prospetto dei contributi (cfr. Scolari, op. cit., n. 323). Premesso
che la sentenza del Tribunale di espropriazione citata dalla ricorrente (TE
30.2004.113
del 19 giugno 2007) non si pronuncia sul soggetto imponibile ma
solo sull'esistenza del vantaggio per il fondo in esame e che la dottrina ivi
esposta (e ripresa nel ricorso), che peraltro esprime unicamente la divergenza
di opinioni sul tema, non può essere seguita l'insorgente laddove sostiene che
l'art. 97 LALIA sia di carattere dispositivo, concetto che invero poco si
presta alle regolamentazioni riferite ai contributi pubblici. Dal momento che
il suddetto disposto fonda, come visto, l'assoggettamento anche del
superficiario e che il debito che ne nasce è personale, eventuali pattuizioni
private tra le parti al contratto di costituzione della servitù che prevedano
una ripartizione diversa degli oneri hanno valore unicamente inter partes e
non sono pertanto opponibili all'ente impositore (RDAT 2001 II n. 45 consid. 4.3;
Scolari, op. cit., n. 214). In
concreto, è pertanto del tutto irrilevante quale interpretazione vada data alla
clausola in esame poiché tale questione attiene non già al rapporto di diritto
pubblico instauratosi, per effetto della LALIA, fra ente impositore e persona
contribuente, bensì esclusivamente al rapporto di natura privata che lega
quest'ultima alla persona proprietaria del fondo gravato, senza che sia
dirimente il fatto che in specie il creditore del tributo è uno dei
comproprietari dei fondi gravati.
3.3
Per quanto attiene all'ammontare del contributo imposto, va anzitutto
osservato che giusta l'art. 22 della legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare del 13 novembre 1996 (LStima; RL 215.600) il valore venale dei
diritti di superficie per sé stanti e permanenti è determinato seguendo per
analogia i criteri sanciti dalla LStima per la valutazione dei fondi, avuto
inoltre riguardo alle condizioni stabilite nel contratto di costituzione, per
cui la stima ufficiale già comprende quegli elementi che la ricorrente pretende
siano tenuti in considerazione. I proprietari dei fondi gravati d'altronde sono
stati anch'essi imposti in base al valore di stima dei soli terreni e per gli
edifici sui quali la superficiaria non ha diritto di disposizione.
L'ingente valore di stima del fondo __________, unico in realtà ad essere
tassato, deriva dal fatto che i due edifici oggetto della servitù (edifici H e
I) sono molto grandi e abbastanza recenti (l'edificio H ha un volume di 27'260
mc e l'edificio I di 9'875, per entrambi è stato applicato una percentuale di
deduzione dell'1% per vetustà; cfr. scheda di calcolo del fondo __________ di __________).
Se la ricorrente riteneva che il valore di stima così accertato dall'autorità
non fosse corretto, segnatamente se le condizioni specifiche dell'atto di
costituzione del diritto di superficie non fossero state debitamente
considerata, essa avrebbe dovuto sollevare in quella sede la questione, se del
caso impugnando la decisione che fissava la stima ufficiale per il suo fondo.
La LALIA d'altronde prevede, quale unico correttivo, l'aumento o la diminuzione
del contributo nell'ipotesi di una manifesta divergenza dal normale rapporto
tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti (art. 99 cpv. 4
e art. 99a cpv. 3 LALIA), fattispecie che, di tutta evidenza, non si realizza
in specie già solo per l'impatto - decisamente rilevante - che una costruzione
di questo tipo, adibita a centro sportivo e piscina con accesso al pubblico, ha
sulla rete fognaria.
Il calcolo del contributo di costruzione provvisorio basato sul valore
ufficiale di stima del fondo dunque non presta il fianco a criticare.
4.
4.1 Stante
quanto precede, il ricorso va respinto co con conseguente conferma della
sentenza impugnata.
4.2
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
4.3
La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv.
1.
LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità comunale che non ne ha fatto
richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera