52.2021.360
Sanzione disciplinare
24 maggio 2022Italiano23 min
L'insorgente ribadisce anzitutto di avere tempestivamente inviato la dichiarazione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.360
Lugano
24
maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'8 settembre
2021 dell'
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2021 (n. 20.2020.21) con
cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.
3'500.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. a.
Il 24 e 25 ottobre 2019 il notaio RI 1 ha rogato due atti di compravendita (costituzione
di diritti di compera) mediante i quali i coniugi D__________ hanno venduto la
loro abitazione primaria a Viganello ai signori P__________ e F__________ e
acquistato la casa unifamiliare di questi ultimi a Gravesano. Nell'ambito della
vendita dell'immobile di Viganello, il notaio era stato incaricato anche di
procedere al deposito TUI (ciò che ha fatto il 30 gennaio 2020) e di inoltrare
la relativa dichiarazione al competente ufficio.
b. A fine gennaio 2020, dopo il passaggio di proprietà (mediante esercizio
incrociato dei diritti di compera il giorno 28), è sorta tra le parti una
contestazione per dei difetti occulti nell'immobile di Viganello. In quel
contesto, il 12 maggio 2020, il notaio è stato messo al corrente che venditori
e acquirenti stavano cercando di trovare una soluzione che avrebbe
verosimilmente comportato per i venditori di dover procedere al rapido
pagamento di un importo ancora da definire, ragion per cui rivestiva una certa
urgenza l'evasione della questione TUI. Il giorno successivo le parti hanno
effettivamente trovato un accordo, con il quale i coniugi D__________ si sono impegnati
a versare alla controparte l'importo di fr. 8'688.- entro il 31 maggio 2020,
rispettivamente il 10 giugno successivo, contando sul fatto che, per quella
data, avrebbero avuto a disposizione l'importo del deposito TUI che, in ragione
del differimento della tassazione, avrebbe dovuto essere ritornato al notaio e
da quest'ultimo a loro.
c. Il 5 giugno 2020 i
coniugi D__________ hanno appreso che la dichiarazione TUI non era mai
pervenuta al competente ufficio.
Il notaio - che ha sempre
sostenuto di averla trasmessa tempestivamente - ha quindi provveduto a inoltrarla
(a suo dire, nuovamente) l'8 giugno 2020.
d. Sulla scorta della
decisione che dava atto del differimento della tassazione, il 25 giugno 2020 il
notaio ha chiesto all'Ufficio esazione e condoni la restituzione di quanto
versato a titolo di deposito. Dall'importo di fr. 46'500.- accreditato sul suo conto
clienti l'8 luglio successivo, ha girato fr. 30'000.- ai coniugi D__________ e ha
recuperato fr. 6'661.55 che aveva loro anticipato, trattenendo poco meno di
fr. 10'000.- in attesa di chiarimenti da parte dei signori F__________ e P__________,
comunicando il tutto agli interessati con e-mail del 13 luglio 2020.
e. Il 25 settembre
2020 D__________ ha chiesto al notaio il conteggio finale, la liberazione di
fr. 1'150.45 (corrispondenti a fr. 46'500.- - fr. 30'000.- - fr. 6'661.55 - fr.
8'688.-) e un rimborso per le spese (dei precetti esecutivi e per l'assistenza
legale) che si era dovuto accollare a seguito del tardivo pagamento ai coniugi
F__________ e P__________.
B. a. Non avendo ricevuto
nessuna risposta, con scritto del 26 ottobre 2020 i coniugi D__________ hanno
segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il notaio per avere
accumulato un notevole ritardo nell'iter burocratico necessario per
il differimento della TUI e il conseguente rimborso, oltre che per non
avere mai inoltrato un conteggio finale e per non avere ancora liberato il
restante denaro rimborsato della TUI.
b. Preso atto di tale
segnalazione, il 1° dicembre 2020 la Commissione ha aperto nei confronti del
notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
Chiamato a
pronunciarsi in merito (e sull'ulteriore documentazione prodotta da D__________),
l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in
particolare negato che i coniugi D__________ vantassero un credito nei suoi
confronti, ritenuto come il piccolo importo (inferiore a fr. 2'000.-) ancora
depositato sul suo conto avrebbe coperto soltanto una minima parte del suo
onorario, ancora interamente scoperto. Ha tuttavia dato atto di non avere
ancora emesso una nota professionale.
c. Con scritto del 2
giugno 2021 D__________ ha spiegato alla Commissione che ci sarebbe stato un fraintendimento
visto che al momento della nostra segnalazione l'avvocato RI 1 non aveva
ancora emesso la sua fattura e che l'importo indicato di CHF 1'150.45 non era
un importo da restituirci ma da scalare come acconto.
C. Con decisione del 12 luglio
2021, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 3'500.-.
La precedente istanza ha anzitutto circoscritto la fattispecie, spiegando che
la sua competenza era limitata alla verifica della conformità alle norme
professionali della gestione da parte del notaio della restituzione del
deposito TUI ai venditori. Ha poi ritenuto che il pubblico ufficiale fosse
incorso in un'importante violazione del proprio dovere di diligenza. Da un
lato, per essersi assunto l'incarico di inoltrare la dichiarazione TUI, senza
poi insistere presso la competente autorità per una decisione tempestiva e
senza interessarsi circa le ragioni del ritardo, e ciò malgrado fosse a
conoscenza dell'importanza che la restituzione della somma depositata aveva per
Fatti
i venditori D__________ (che avevano concluso con gli acquirenti un accordo che
prevedeva un pagamento per effettuare il quale i primi avevano necessità di
attingere al deposito TUI). Dall'altro, per avere trattenuto l'importo di fr.
1'150.45, senza spiegarne il motivo e senza disporre di alcun credito scaduto
nei confronti dei coniugi D__________ da porre in compensazione (non avendo
ancora emesso la propria nota professionale), né di un diritto di ritenzione.
Nulla muterebbe a tale conclusione l'accordo raggiunto con i denuncianti dopo
la segnalazione, portato alla sua conoscenza mediante lo scritto del 2 giugno
2021. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alle concrete circostanze
e ai precedenti disciplinari del notaio.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo, in via principale, l'abbandono del procedimento
disciplinare e, subordinatamente, la pronuncia nei suoi confronti di un
semplice avvertimento.
L'insorgente ribadisce anzitutto di avere tempestivamente inviato la dichiarazione
TUI, che si sarebbe però smarrita durante il confinamento dovuto alla pandemia
di Covid-19. Sostiene che i tempi di attesa della decisione di differimento
della tassazione non potevano insospettirlo, ritenuto che in un altro caso
aveva dovuto attendere oltre cinque mesi per l'evasione della pratica. Nega
quindi che possa essere imputato unicamente a lui il ritardo nella procedura,
dovuto alla necessità di ripetere l'invio della dichiarazione. Contesta inoltre
recisamente di essere stato al corrente del fatto che, per procedere al
pagamento convenuto con la controparte, i coniugi D__________ contassero sulla
restituzione del deposito TUI. Nega in ogni caso di avere omesso di liberare a
loro favore tutti i fondi di loro spettanza. Sostiene infatti di essere stato
legittimato - in quanto così istruito dai clienti - a trattenere l'importo di
fr. 1'150.45 che, già al momento della segnalazione, costituiva, anche a mente
degli stessi, un acconto destinato al pagamento del suo onorario, come
emergerebbe dallo scritto del 2 giugno 2021 di D__________. Contesta in ogni
caso la sanzione inflittagli, che ritiene eccessiva, e l'accollo di tasse e
spese processuali.
E. In sede di risposta, la
Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel
provvedimento impugnato.
F. In replica, il ricorrente si
è limitato a riconfermarsi nelle proprie conclusioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del
26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è
la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv.
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e
68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione
di ulteriori mezzi di prova.
Considerandi
2.
2.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo
Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di
preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.
STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.2
In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare
degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da
compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore
in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il
pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla
legge sul notariato, al regolamento, alla
legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima
puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente
legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta
al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle
violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere
individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo:
Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11,
ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001 n. 11 consid.
3b e rimandi; cfr. inoltre Michel
Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126
e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie
notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).
3.
Giusta l'art. 12 LN, il
notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare
le proprie funzioni. Secondo il codice professionale emanato dall'Ordine dei
notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (cfr. art. 15 cpv. 3 LN), il
notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza
e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).
Egli deve dunque consacrare il massimo impegno alla pronta esecuzione del
compito che gli è affidato, trattando con solerzia le pratiche e garantendo ai
piccoli incarti la stessa cura che dedica alle operazioni più importanti (cfr. Mooser, op. cit., pag. 89, n. 149). Il
notaio - che ha l'obbligo di vegliare al rispetto di eventuali termini (cfr. Aron Pfammatter in: Stephan Wolf
[curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 20 ad
art. 37 NG) - non deve necessariamente occuparsi dei suoi dossier secondo
l'ordine cronologico con cui ha ricevuto gli incarichi, ma deve orientare la
sua decisione in base alla possibilità che la sua inazione provochi un danno.
Nello stabilire l'ordine di trattazione degli incarti, egli dispone di un certo
margine di apprezzamento, ritenuto che il
grado di diligenza dipende segnatamente dalla natura degli atti che è chiamato
ad istrumentare (cfr. Mooser, op.
cit., pag. 89, n. 149; Ruf, op.
cit., pag. 269, n. 1015).
Il dovere di diligenza - così come del resto quello di conservare debitamente i valori affidatigli in modo da
poterli restituire in ogni momento (cfr.
art. 14 cpv. 1 LN; cfr. pure art. 10 del codice professionale, secondo cui il
notaio deve provvedere con la massima sollecitudine al pagamento delle
tasse e delle imposte anticipategli dai clienti, nonché ai pagamenti a terzi di
cui sia stato incaricato previo deposito, restituendo le cose fungibili alla
prima richiesta), riservati i diritti
di compensazione e ritenzione previsti dalla legge; cfr. pure Mooser, op. cit., pag. 188, n. 281, pag. 272, n. 407a e pag. 274 seg., n. 412 seg.) - deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al
meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di
esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2017.337 del 22
novembre 2017 consid. 4.3 e rif.).
4.
4.1. Con la decisione
impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che il notaio RI 1 fosse incorso
in un'importante violazione del suo dovere di diligenza. Gli ha in particolare
rimproverato di essersi assunto il compito di inoltrare la dichiarazione TUI,
senza poi debitamente seguire la procedura, insistendo presso l'autorità
competente affinché, alla luce della semplicità del procedimento (tendente al differimento
della tassazione) e dell'importanza che la restituzione della somma depositata
sapeva rivestire per i coniugi D__________ (poiché era a conoscenza
dell'accordo concluso con gli acquirenti), emanasse tempestivamente la propria
decisione e senza interessarsi circa le ragioni del ritardo, che i predetti
hanno dovuto scoprire in altro modo. La Commissione ha inoltre biasimato il notaio
per avere (almeno fino al 25 gennaio 2021, allorquando ha presentato le proprie
osservazioni al procedimento disciplinare) trattenuto dal deposito ritornatogli
l'importo di fr. 1'150.45, senza spiegarne il motivo e senza disporre di alcun
credito scaduto nei confronti dei coniugi D__________ da porre in compensazione
(non avendo ancora emesso la propria nota professionale), né di un diritto di
ritenzione. Ha infine ritenuto irrilevante l'accordo tra il notaio e i __________
di cui farebbe stato lo scritto del 2 giugno 2021 trasmessole da D__________,
in quanto successivo alla segnalazione.
4.2
Ora, dagli atti emerge che, a seguito dell'esercizio dei reciproci diritti
di compera il 28 gennaio 2020, era sorta una lite tra i venditori D__________ e
gli acquirenti P__________ e F__________ in relazione a dei difetti riscontrati
nell'immobile di Viganello, di cui il notaio era stato subito messo al corrente
(cfr. e-mail del 30 gennaio 2020 e ricorso, pag. 4). Per chiudere la
controversia, con accordo del 13 maggio 2020 i signori D__________ - nel
frattempo rivoltisi all'avv. T__________ - si sono per finire impegnati a
versare alla controparte l'importo di fr. 8'688.- entro il 31 maggio,
rispettivamente il 10 giugno 2020. Onere, questo, che andava a sommarsi alle
loro altre fatture in sospeso e per rispettare il quale il rimborso del
deposito TUI era diventato di vitale importanza (cfr. doc. 1.1 allegato
alla segnalazione). Vista la situazione, l'avv. T__________ si è quindi attivato
per determinare quali fossero le ragioni alla base del mancato rimborso del
citato deposito, giungendo a scoprire (dopo essersi rivolto al competente
ufficio) che il problema era riconducibile al mancato, rispettivamente errato,
inoltro della dichiarazione TUI da parte dell'insorgente, cui - con e-mail del
5.
giugno 2020 - ha di conseguenza intimato di rimediare al più presto. L'8
giugno successivo il ricorrente ha quindi provveduto a inoltrare - a suo dire,
nuovamente - la dichiarazione in questione all'autorità di tassazione.
4.3
Il ricorrente contesta fermamente di essere stato a conoscenza del
predetto accordo e della necessità dei coniugi D__________ di attingere al
deposito TUI. A torto.
Come visto in narrativa, dagli atti emerge infatti che egli è stato messo al
corrente della situazione al più tardi il 12 maggio 2020, ovvero appena il
giorno precedente il raggiungimento dell'intesa. Proprio con l'e-mail allegata
al ricorso (doc. C), inviatagli quel giorno dall'avv. T__________, egli è stato
informato che i coniugi D__________ stavano cercando di trovare una
soluzione con gli acquirenti e che la stessa
avrebbe con ogni
verosimiglianza implicato la richiesta da parte degli acquirenti di
un rapido pagamento di un importo ancora da definire. In questo contesto,
l'avv. T__________ ha specificato che posta la Tua disponibilità a
corrispondere agli acquirenti la cifra che ti verrà indicata come transattiva
da chi rappresento, si pone ora la questione a sapere quando detto pagamento
potrà avvenire. Riveste per questo motivo una certa urgenza l'evasione della
questione fiscale, della quale Ti stai occupando direttamente
(sott.
del red.). Nonostante l'esplicita richiesta di indicare quando era prevista
l'evasione della pratica TUI (in modo da poter indicare agli acquirenti le
tempistiche per l'eventuale pagamento, cfr. citato doc. C), l'insorgente è
rimasto passivo. Non ha in particolare contattato l'autorità di tassazione per
verificare l'avanzamento della pratica e indagare le ragioni alla base del
ritardo nell'emanazione della decisione di tassazione. L'avesse fatto, si
sarebbe infatti reso conto del problema, ovvero che al competente ufficio non
era ancora pervenuta alcuna dichiarazione TUI. Ciò che per finire ha invece dovuto
scoprire l'avv. T__________, come emerge dalla sua e-mail del 5 giugno 2020, con
la quale ha sollecitato il ricorrente a procedere al più presto nei suoi
incombenti oltre che sbloccare anticipatamente a favore dei coniugi D__________
almeno fr. 20'000.-, vista l'imminente scadenza del termine fissato (al 10
giugno 2020) per il pagamento (cfr. doc. 8.16; cfr. pure risposta del
ricorrente sub doc. 8.18). In queste circostanze, correttamente la Commissione
ha ritenuto che l'insorgente ben dovesse sapere che i coniugi D__________ contavano
sulla restituzione del deposito TUI per poter effettuare il pagamento ai signori
P__________ e F__________.
Ora, pur volendo ammettere che il ricorrente - nonostante la sorprendente
totale assenza di prove a sostegno della sua tesi - abbia inviato già prima
dell'8 giugno 2020 la dichiarazione TUI (che sarebbe tuttavia andata persa
durante il lockdown), forza è constatare che egli non ha debitamente seguito la
pratica (come alla fin fine ha riconosciuto anche lui, cfr. ricorso, pag. 11),
sollecitando la decisione di tassazione e la conseguente restituzione del
relativo deposito (visto il caso di differimento dell'imposizione ex art. 125
della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 640.100). E ciò malgrado
fosse, come visto, a conoscenza, almeno dal 12 maggio 2020, dell'importanza per
i segnalanti di attingere al più presto alla somma depositata. In queste
circostanze, caratterizzate da urgenza, nulla può dedurre dal fatto che in un
precedente caso aveva dovuto attendere oltre cinque mesi per l'evasione della
pratica e che quindi anche in concreto i tempi di attesa (comunque inferiori)
per la decisione di tassazione di una transazione immobiliare iscritta a
registro fondiario il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 8.21) non dovevano
insospettirlo. A prescindere da quel precedente, la situazione che gli si presentava
in concreto gli imponeva infatti di informarsi e di rimanere aggiornato sul
seguito della procedura di tassazione degli utili immobiliari (che, proprio vista
la sua semplicità, è peraltro poi stata sbrigata nel giro di un mese soltanto;
cfr. doc. 8.17, 8.21 e 8.22). Non avendolo fatto, è incorso in una violazione
del dovere di diligenza che incombe al
notaio e che gli impone di eseguire prontamente i compiti affidatigli. Da
questo profilo, la decisione della Commissione merita dunque piena tutela. Peraltro,
giova in generale pure osservare che per velocizzare la pratica il notaio
avrebbe potuto richiedere la riduzione del deposito TUI (cfr. circolare n.
26/2020 della Divisione delle contribuzioni, pag. 7 seg. e 13, che ha ripreso la
precedente circolare del 1° gennaio 2016, pag. 5 seg. e 11; cfr. pure Anna Maestrini, L'istituto del deposito
nelle transazioni immobiliari, in: Novità fiscali 01/2018, pag. 25; Riccardo Varini, Novità legislative in
tema di deposito TUI nell'ambito delle transazioni immobiliari, in: Novità
fiscali 08/2021, pag. 425 seg.).
4.4
Non possono invece essere condivise le critiche mosse all'insorgente per
avere trattenuto dalla somma restituitagli dall'Ufficio esazione e
condoni l'importo di CHF 1'150.45 senza spiegarne il motivo e senza poter
compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito "scaduto"
(cfr. decisione impugnata, pag. 4). La Commissione ha infatti considerato ininfluente
lo scritto del 2 giugno 2021 di D__________ (doc. 9), ritenendo che lo stesso
facesse stato di un accordo raggiunto dalle parti successivamente alla
segnalazione. In realtà, da un'attenta lettura del citato scritto si evince
chiaramente che la dichiarazione di D__________ si riferisce a un momento
precedente, senz'altro antecedente la segnalazione. A tal proposito, val qui la
pena di riprodurre il citato scritto, nel quale il denunciante così si è
espresso:
Egregio
Avvocato Crespi,
nella
pratica sopra citata la informo che abbiamo potuto verificare che al momento
della nostra segnalazione l'avvocato RI 1 non aveva ancora emesso la sua
fattura e che l'importo da noi indicato di fr. 1'150.45 non era un importo
da restituirci ma da scalare come acconto
(sott. del red.).
C'è stato un fraintendimento sul fatto se l'avvocato RI 1 avesse già
trattenuto o no, l'importo per la sua fattura come gli avevamo chiesto di fare.
In realtà, anziché trattenere l'intera fattura come pensavamo aveva trattenuto
solo fr. 1'150.45 come acconto. Da qui è partito il malinteso.
Nel
frattempo è arrivata la fattura che abbiamo provveduto a saldare e la
situazione contabile è stata chiarita.
Seppur in un primo momento i segnalanti avessero rimproverato al notaio
di non avere restituito integralmente l'importo di loro spettanza e sebbene
dalla corrispondenza agli atti e dalle sue stesse osservazioni del 25 gennaio
2021.
non emerga in modo chiaro l'esistenza di un accordo in merito a un
acconto, a fronte dell'eloquente e inequivocabile dichiarazione di D__________
non è possibile ritenere che il ricorrente abbia trattenuto l'importo in
questione senza motivo. In queste circostanze, cade di riflesso nel
vuoto anche il rimprovero relativo all'impossibilità per il notaio di
compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito scaduto, ritenuto
che il notaio - che la legge autorizza a chiedere alle parti il versamento di
un anticipo (cfr. art. 93 cpv. 3 LN e 25 della legge sulla tariffa notarile del
26.
novembre 2013; LTN, RL 952.300) - può senz'altro liberamente convenire con
le parti anche il pagamento di acconti (cfr., per analogia, Walter Fellmann, Berner Kommentar, Berna
1992, n. 475 segg. ad art. 394 CO), cosi come risulta essere avvenuto in
concreto. Se è vero che di principio gli stessi si fondano su una fattura
intermedia (cfr., per analogia, Fellmann,
op. cit., n. 479 ad art. 394 CO; François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
2986), nulla vieta alle parti di accordarsi diversamente. Nulla può dunque
essere rimproverato all'insorgente da questo profilo. Ne discende che, su
questo punto, il ricorso dev'essere accolto.
5.
Ferme queste premesse,
resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1
In caso di violazione
della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari
seguenti:
-
l'avvertimento;
-
l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può
essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il
divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98
cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono
essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della
colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il
comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la
sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio
ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da
lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.
STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).
5.2
In concreto, seppur
il rimprovero relativo alla trattenuta sia venuto a cadere, è innegabile che il
notaio RI 1 - che ha peraltro pure tardato a fornire il conteggio finale
richiestogli dagli interessati - ha infranto in modo piuttosto grave i suoi
doveri deontologici. L'aver omesso di seguire diligentemente l'iter tendente
alla restituzione del deposito TUI (come tutto sommato ha riconosciuto anche il
ricorrente) ha comportato per i venditori - che non hanno potuto dar seguito
agli impegni assunti nei confronti degli acquirenti - degli inconvenienti e
delle spese (segnatamente legali ed esecutive, cfr. doc. 1.1 allegato alla
segnalazione). Neppure può essere trascurato che l'insorgente è già stato oggetto di due sanzioni disciplinari in
passato. Il 5 maggio 2017 la Commissione ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento
(per avere violato i suoi doveri di diligenza e di restituzione, in relazione a
un deposito TUI), che questo Tribunale ha confermato con decisione del 22
novembre 2017 (inc. 52.2017.337), mentre il 24 luglio 2018 la
Commissione gli ha invece inflitto una multa di fr. 1'000.- (per violazione del
suo obbligo di restituzione). A suo favore va invece tenuto conto del fatto che
il ricorrente ha nel frattempo adottato degli accorgimenti per ovviare a
situazioni analoghe a quella all'origine del presente procedimento disciplinare
(come il sistematico invio per raccomandata delle dichiarazioni TUI, cfr.
ricorso, pag. 11).
Alla luce di tutto quanto esposto, pur tenuto conto dei citati precedenti, avuto
riguardo al proscioglimento dalla fattispecie relativa alla trattenuta, si
giustifica pertanto di ridurre la multa pronunciata dalla Commissione a fr. 2'000.-.
La sanzione così ricommisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di
quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta maggiormente ragguagliata
alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della
proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti disciplinari dell'insorgente
e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che
sono stati in concreto disattesi.
6.
6.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione
impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti del ricorrente è
pronunciata una multa di fr. 2'000.-. Le spese di prima istanza sono adeguate
in funzione dell'esito.
6.2
La tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico dell'insorgente, proporzionalmente
al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6
LPAmm). Lo Stato è tuttavia tenuto a rifondere al ricorrente, che in
questa sede si è avvalso dell'assistenza di un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
Di conseguenza, la decisione del 12 luglio 2021 (n. 20.2020.21) della
Commissione di disciplina notarile è annullata e riformata come segue:
1.1.
Al notaio RI 1 è inflitta una
multa di fr. 2'000.-.
1.2.
Le spese della procedura
disciplinare di fr. 800.- sono poste a carico del
notaio RI 1.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito
l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte
spese processuali.
3. Lo Stato del
Cantone Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente l'importo di fr. 500.- a
titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera