Lexipedia

Decisione

52.2021.360

Sanzione disciplinare

24 maggio 2022Italiano23 min

L'insorgente ribadisce anzitutto di avere tempestivamente inviato la dichiarazione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.360

Lugano

24

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'8 settembre

2021 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 12 luglio 2021 (n. 20.2020.21) con

cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.

3'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a.

Il 24 e 25 ottobre 2019 il notaio RI 1 ha rogato due atti di compravendita (costituzione

di diritti di compera) mediante i quali i coniugi D__________ hanno venduto la

loro abitazione primaria a Viganello ai signori P__________ e F__________ e

acquistato la casa unifamiliare di questi ultimi a Gravesano. Nell'ambito della

vendita dell'immobile di Viganello, il notaio era stato incaricato anche di

procedere al deposito TUI (ciò che ha fatto il 30 gennaio 2020) e di inoltrare

la relativa dichiarazione al competente ufficio.

b. A fine gennaio 2020, dopo il passaggio di proprietà (mediante esercizio

incrociato dei diritti di compera il giorno 28), è sorta tra le parti una

contestazione per dei difetti occulti nell'immobile di Viganello. In quel

contesto, il 12 maggio 2020, il notaio è stato messo al corrente che venditori

e acquirenti stavano cercando di trovare una soluzione che avrebbe

verosimilmente comportato per i venditori di dover procedere al rapido

pagamento di un importo ancora da definire, ragion per cui rivestiva una certa

urgenza l'evasione della questione TUI. Il giorno successivo le parti hanno

effettivamente trovato un accordo, con il quale i coniugi D__________ si sono impegnati

a versare alla controparte l'importo di fr. 8'688.- entro il 31 maggio 2020,

rispettivamente il 10 giugno successivo, contando sul fatto che, per quella

data, avrebbero avuto a disposizione l'importo del deposito TUI che, in ragione

del differimento della tassazione, avrebbe dovuto essere ritornato al notaio e

da quest'ultimo a loro.

c. Il 5 giugno 2020 i

coniugi D__________ hanno appreso che la dichiarazione TUI non era mai

pervenuta al competente ufficio.

Il notaio - che ha sempre

sostenuto di averla trasmessa tempestivamente - ha quindi provveduto a inoltrarla

(a suo dire, nuovamente) l'8 giugno 2020.

d. Sulla scorta della

decisione che dava atto del differimento della tassazione, il 25 giugno 2020 il

notaio ha chiesto all'Ufficio esazione e condoni la restituzione di quanto

versato a titolo di deposito. Dall'importo di fr. 46'500.- accreditato sul suo conto

clienti l'8 luglio successivo, ha girato fr. 30'000.- ai coniugi D__________ e ha

recuperato fr. 6'661.55 che aveva loro anticipato, trattenendo poco meno di

fr. 10'000.- in attesa di chiarimenti da parte dei signori F__________ e P__________,

comunicando il tutto agli interessati con e-mail del 13 luglio 2020.

e. Il 25 settembre

2020 D__________ ha chiesto al notaio il conteggio finale, la liberazione di

fr. 1'150.45 (corrispondenti a fr. 46'500.- - fr. 30'000.- - fr. 6'661.55 - fr.

8'688.-) e un rimborso per le spese (dei precetti esecutivi e per l'assistenza

legale) che si era dovuto accollare a seguito del tardivo pagamento ai coniugi

F__________ e P__________.

B. a. Non avendo ricevuto

nessuna risposta, con scritto del 26 ottobre 2020 i coniugi D__________ hanno

segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il notaio per avere

accumulato un notevole ritardo nell'iter burocratico necessario per

il differimento della TUI e il conseguente rimborso, oltre che per non

avere mai inoltrato un conteggio finale e per non avere ancora liberato il

restante denaro rimborsato della TUI.

b. Preso atto di tale

segnalazione, il 1° dicembre 2020 la Commissione ha aperto nei confronti del

notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamato a

pronunciarsi in merito (e sull'ulteriore documentazione prodotta da D__________),

l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in

particolare negato che i coniugi D__________ vantassero un credito nei suoi

confronti, ritenuto come il piccolo importo (inferiore a fr. 2'000.-) ancora

depositato sul suo conto avrebbe coperto soltanto una minima parte del suo

onorario, ancora interamente scoperto. Ha tuttavia dato atto di non avere

ancora emesso una nota professionale.

c. Con scritto del 2

giugno 2021 D__________ ha spiegato alla Commissione che ci sarebbe stato un fraintendimento

visto che al momento della nostra segnalazione l'avvocato RI 1 non aveva

ancora emesso la sua fattura e che l'importo indicato di CHF 1'150.45 non era

un importo da restituirci ma da scalare come acconto.

C. Con decisione del 12 luglio

2021, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 3'500.-.

La precedente istanza ha anzitutto circoscritto la fattispecie, spiegando che

la sua competenza era limitata alla verifica della conformità alle norme

professionali della gestione da parte del notaio della restituzione del

deposito TUI ai venditori. Ha poi ritenuto che il pubblico ufficiale fosse

incorso in un'importante violazione del proprio dovere di diligenza. Da un

lato, per essersi assunto l'incarico di inoltrare la dichiarazione TUI, senza

poi insistere presso la competente autorità per una decisione tempestiva e

senza interessarsi circa le ragioni del ritardo, e ciò malgrado fosse a

conoscenza dell'importanza che la restituzione della somma depositata aveva per

Fatti

i venditori D__________ (che avevano concluso con gli acquirenti un accordo che

prevedeva un pagamento per effettuare il quale i primi avevano necessità di

attingere al deposito TUI). Dall'altro, per avere trattenuto l'importo di fr.

1'150.45, senza spiegarne il motivo e senza disporre di alcun credito scaduto

nei confronti dei coniugi D__________ da porre in compensazione (non avendo

ancora emesso la propria nota professionale), né di un diritto di ritenzione.

Nulla muterebbe a tale conclusione l'accordo raggiunto con i denuncianti dopo

la segnalazione, portato alla sua conoscenza mediante lo scritto del 2 giugno

2021. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alle concrete circostanze

e ai precedenti disciplinari del notaio.

D. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo, in via principale, l'abbandono del procedimento

disciplinare e, subordinatamente, la pronuncia nei suoi confronti di un

semplice avvertimento.

L'insorgente ribadisce anzitutto di avere tempestivamente inviato la dichiarazione

TUI, che si sarebbe però smarrita durante il confinamento dovuto alla pandemia

di Covid-19. Sostiene che i tempi di attesa della decisione di differimento

della tassazione non potevano insospettirlo, ritenuto che in un altro caso

aveva dovuto attendere oltre cinque mesi per l'evasione della pratica. Nega

quindi che possa essere imputato unicamente a lui il ritardo nella procedura,

dovuto alla necessità di ripetere l'invio della dichiarazione. Contesta inoltre

recisamente di essere stato al corrente del fatto che, per procedere al

pagamento convenuto con la controparte, i coniugi D__________ contassero sulla

restituzione del deposito TUI. Nega in ogni caso di avere omesso di liberare a

loro favore tutti i fondi di loro spettanza. Sostiene infatti di essere stato

legittimato - in quanto così istruito dai clienti - a trattenere l'importo di

fr. 1'150.45 che, già al momento della segnalazione, costituiva, anche a mente

degli stessi, un acconto destinato al pagamento del suo onorario, come

emergerebbe dallo scritto del 2 giugno 2021 di D__________. Contesta in ogni

caso la sanzione inflittagli, che ritiene eccessiva, e l'accollo di tasse e

spese processuali.

E. In sede di risposta, la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel

provvedimento impugnato.

F. In replica, il ricorrente si

è limitato a riconfermarsi nelle proprie conclusioni.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del

26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è

la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv.

1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione

di ulteriori mezzi di prova.

Considerandi

2.

2.1. La violazione dei

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo

Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di

preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità

disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.

STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare

degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da

compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore

in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il

pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla

legge sul notariato, al regolamento, alla

legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima

puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente

legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta

al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle

violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere

individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo:

Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11,

ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001 n. 11 consid.

3b e rimandi; cfr. inoltre Michel

Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126

e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie

notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).

3.

Giusta l'art. 12 LN, il

notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare

le proprie funzioni. Secondo il codice professionale emanato dall'Ordine dei

notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (cfr. art. 15 cpv. 3 LN), il

notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza

e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).

Egli deve dunque consacrare il massimo impegno alla pronta esecuzione del

compito che gli è affidato, trattando con solerzia le pratiche e garantendo ai

piccoli incarti la stessa cura che dedica alle operazioni più importanti (cfr. Mooser, op. cit., pag. 89, n. 149). Il

notaio - che ha l'obbligo di vegliare al rispetto di eventuali termini (cfr. Aron Pfammatter in: Stephan Wolf

[curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 20 ad

art. 37 NG) - non deve necessariamente occuparsi dei suoi dossier secondo

l'ordine cronologico con cui ha ricevuto gli incarichi, ma deve orientare la

sua decisione in base alla possibilità che la sua inazione provochi un danno.

Nello stabilire l'ordine di trattazione degli incarti, egli dispone di un certo

margine di apprezzamento, ritenuto che il

grado di diligenza dipende segnatamente dalla natura degli atti che è chiamato

ad istrumentare (cfr. Mooser, op.

cit., pag. 89, n. 149; Ruf, op.

cit., pag. 269, n. 1015).

Il dovere di diligenza - così come del resto quello di conservare debitamente i valori affidatigli in modo da

poterli restituire in ogni momento (cfr.

art. 14 cpv. 1 LN; cfr. pure art. 10 del codice professionale, secondo cui il

notaio deve provvedere con la massima sollecitudine al pagamento delle

tasse e delle imposte anticipategli dai clienti, nonché ai pagamenti a terzi di

cui sia stato incaricato previo deposito, restituendo le cose fungibili alla

prima richiesta), riservati i diritti

di compensazione e ritenzione previsti dalla legge; cfr. pure Mooser, op. cit., pag. 188, n. 281, pag. 272, n. 407a e pag. 274 seg., n. 412 seg.) - deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al

meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di

esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2017.337 del 22

novembre 2017 consid. 4.3 e rif.).

4.

4.1. Con la decisione

impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che il notaio RI 1 fosse incorso

in un'importante violazione del suo dovere di diligenza. Gli ha in particolare

rimproverato di essersi assunto il compito di inoltrare la dichiarazione TUI,

senza poi debitamente seguire la procedura, insistendo presso l'autorità

competente affinché, alla luce della semplicità del procedimento (tendente al differimento

della tassazione) e dell'importanza che la restituzione della somma depositata

sapeva rivestire per i coniugi D__________ (poiché era a conoscenza

dell'accordo concluso con gli acquirenti), emanasse tempestivamente la propria

decisione e senza interessarsi circa le ragioni del ritardo, che i predetti

hanno dovuto scoprire in altro modo. La Commissione ha inoltre biasimato il notaio

per avere (almeno fino al 25 gennaio 2021, allorquando ha presentato le proprie

osservazioni al procedimento disciplinare) trattenuto dal deposito ritornatogli

l'importo di fr. 1'150.45, senza spiegarne il motivo e senza disporre di alcun

credito scaduto nei confronti dei coniugi D__________ da porre in compensazione

(non avendo ancora emesso la propria nota professionale), né di un diritto di

ritenzione. Ha infine ritenuto irrilevante l'accordo tra il notaio e i __________

di cui farebbe stato lo scritto del 2 giugno 2021 trasmessole da D__________,

in quanto successivo alla segnalazione.

4.2

Ora, dagli atti emerge che, a seguito dell'esercizio dei reciproci diritti

di compera il 28 gennaio 2020, era sorta una lite tra i venditori D__________ e

gli acquirenti P__________ e F__________ in relazione a dei difetti riscontrati

nell'immobile di Viganello, di cui il notaio era stato subito messo al corrente

(cfr. e-mail del 30 gennaio 2020 e ricorso, pag. 4). Per chiudere la

controversia, con accordo del 13 maggio 2020 i signori D__________ - nel

frattempo rivoltisi all'avv. T__________ - si sono per finire impegnati a

versare alla controparte l'importo di fr. 8'688.- entro il 31 maggio,

rispettivamente il 10 giugno 2020. Onere, questo, che andava a sommarsi alle

loro altre fatture in sospeso e per rispettare il quale il rimborso del

deposito TUI era diventato di vitale importanza (cfr. doc. 1.1 allegato

alla segnalazione). Vista la situazione, l'avv. T__________ si è quindi attivato

per determinare quali fossero le ragioni alla base del mancato rimborso del

citato deposito, giungendo a scoprire (dopo essersi rivolto al competente

ufficio) che il problema era riconducibile al mancato, rispettivamente errato,

inoltro della dichiarazione TUI da parte dell'insorgente, cui - con e-mail del

5.

giugno 2020 - ha di conseguenza intimato di rimediare al più presto. L'8

giugno successivo il ricorrente ha quindi provveduto a inoltrare - a suo dire,

nuovamente - la dichiarazione in questione all'autorità di tassazione.

4.3

Il ricorrente contesta fermamente di essere stato a conoscenza del

predetto accordo e della necessità dei coniugi D__________ di attingere al

deposito TUI. A torto.

Come visto in narrativa, dagli atti emerge infatti che egli è stato messo al

corrente della situazione al più tardi il 12 maggio 2020, ovvero appena il

giorno precedente il raggiungimento dell'intesa. Proprio con l'e-mail allegata

al ricorso (doc. C), inviatagli quel giorno dall'avv. T__________, egli è stato

informato che i coniugi D__________ stavano cercando di trovare una

soluzione con gli acquirenti e che la stessa

avrebbe con ogni

verosimiglianza implicato la richiesta da parte degli acquirenti di

un rapido pagamento di un importo ancora da definire. In questo contesto,

l'avv. T__________ ha specificato che posta la Tua disponibilità a

corrispondere agli acquirenti la cifra che ti verrà indicata come transattiva

da chi rappresento, si pone ora la questione a sapere quando detto pagamento

potrà avvenire. Riveste per questo motivo una certa urgenza l'evasione della

questione fiscale, della quale Ti stai occupando direttamente

(sott.

del red.). Nonostante l'esplicita richiesta di indicare quando era prevista

l'evasione della pratica TUI (in modo da poter indicare agli acquirenti le

tempistiche per l'eventuale pagamento, cfr. citato doc. C), l'insorgente è

rimasto passivo. Non ha in particolare contattato l'autorità di tassazione per

verificare l'avanzamento della pratica e indagare le ragioni alla base del

ritardo nell'emanazione della decisione di tassazione. L'avesse fatto, si

sarebbe infatti reso conto del problema, ovvero che al competente ufficio non

era ancora pervenuta alcuna dichiarazione TUI. Ciò che per finire ha invece dovuto

scoprire l'avv. T__________, come emerge dalla sua e-mail del 5 giugno 2020, con

la quale ha sollecitato il ricorrente a procedere al più presto nei suoi

incombenti oltre che sbloccare anticipatamente a favore dei coniugi D__________

almeno fr. 20'000.-, vista l'imminente scadenza del termine fissato (al 10

giugno 2020) per il pagamento (cfr. doc. 8.16; cfr. pure risposta del

ricorrente sub doc. 8.18). In queste circostanze, correttamente la Commissione

ha ritenuto che l'insorgente ben dovesse sapere che i coniugi D__________ contavano

sulla restituzione del deposito TUI per poter effettuare il pagamento ai signori

P__________ e F__________.

Ora, pur volendo ammettere che il ricorrente - nonostante la sorprendente

totale assenza di prove a sostegno della sua tesi - abbia inviato già prima

dell'8 giugno 2020 la dichiarazione TUI (che sarebbe tuttavia andata persa

durante il lockdown), forza è constatare che egli non ha debitamente seguito la

pratica (come alla fin fine ha riconosciuto anche lui, cfr. ricorso, pag. 11),

sollecitando la decisione di tassazione e la conseguente restituzione del

relativo deposito (visto il caso di differimento dell'imposizione ex art. 125

della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 640.100). E ciò malgrado

fosse, come visto, a conoscenza, almeno dal 12 maggio 2020, dell'importanza per

i segnalanti di attingere al più presto alla somma depositata. In queste

circostanze, caratterizzate da urgenza, nulla può dedurre dal fatto che in un

precedente caso aveva dovuto attendere oltre cinque mesi per l'evasione della

pratica e che quindi anche in concreto i tempi di attesa (comunque inferiori)

per la decisione di tassazione di una transazione immobiliare iscritta a

registro fondiario il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 8.21) non dovevano

insospettirlo. A prescindere da quel precedente, la situazione che gli si presentava

in concreto gli imponeva infatti di informarsi e di rimanere aggiornato sul

seguito della procedura di tassazione degli utili immobiliari (che, proprio vista

la sua semplicità, è peraltro poi stata sbrigata nel giro di un mese soltanto;

cfr. doc. 8.17, 8.21 e 8.22). Non avendolo fatto, è incorso in una violazione

del dovere di diligenza che incombe al

notaio e che gli impone di eseguire prontamente i compiti affidatigli. Da

questo profilo, la decisione della Commissione merita dunque piena tutela. Peraltro,

giova in generale pure osservare che per velocizzare la pratica il notaio

avrebbe potuto richiedere la riduzione del deposito TUI (cfr. circolare n.

26/2020 della Divisione delle contribuzioni, pag. 7 seg. e 13, che ha ripreso la

precedente circolare del 1° gennaio 2016, pag. 5 seg. e 11; cfr. pure Anna Maestrini, L'istituto del deposito

nelle transazioni immobiliari, in: Novità fiscali 01/2018, pag. 25; Riccardo Varini, Novità legislative in

tema di deposito TUI nell'ambito delle transazioni immobiliari, in: Novità

fiscali 08/2021, pag. 425 seg.).

4.4

Non possono invece essere condivise le critiche mosse all'insorgente per

avere trattenuto dalla somma restituitagli dall'Ufficio esazione e

condoni l'importo di CHF 1'150.45 senza spiegarne il motivo e senza poter

compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito "scaduto"

(cfr. decisione impugnata, pag. 4). La Commissione ha infatti considerato ininfluente

lo scritto del 2 giugno 2021 di D__________ (doc. 9), ritenendo che lo stesso

facesse stato di un accordo raggiunto dalle parti successivamente alla

segnalazione. In realtà, da un'attenta lettura del citato scritto si evince

chiaramente che la dichiarazione di D__________ si riferisce a un momento

precedente, senz'altro antecedente la segnalazione. A tal proposito, val qui la

pena di riprodurre il citato scritto, nel quale il denunciante così si è

espresso:

Egregio

Avvocato Crespi,

nella

pratica sopra citata la informo che abbiamo potuto verificare che al momento

della nostra segnalazione l'avvocato RI 1 non aveva ancora emesso la sua

fattura e che l'importo da noi indicato di fr. 1'150.45 non era un importo

da restituirci ma da scalare come acconto

(sott. del red.).

C'è stato un fraintendimento sul fatto se l'avvocato RI 1 avesse già

trattenuto o no, l'importo per la sua fattura come gli avevamo chiesto di fare.

In realtà, anziché trattenere l'intera fattura come pensavamo aveva trattenuto

solo fr. 1'150.45 come acconto. Da qui è partito il malinteso.

Nel

frattempo è arrivata la fattura che abbiamo provveduto a saldare e la

situazione contabile è stata chiarita.

Seppur in un primo momento i segnalanti avessero rimproverato al notaio

di non avere restituito integralmente l'importo di loro spettanza e sebbene

dalla corrispondenza agli atti e dalle sue stesse osservazioni del 25 gennaio

2021.

non emerga in modo chiaro l'esistenza di un accordo in merito a un

acconto, a fronte dell'eloquente e inequivocabile dichiarazione di D__________

non è possibile ritenere che il ricorrente abbia trattenuto l'importo in

questione senza motivo. In queste circostanze, cade di riflesso nel

vuoto anche il rimprovero relativo all'impossibilità per il notaio di

compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito scaduto, ritenuto

che il notaio - che la legge autorizza a chiedere alle parti il versamento di

un anticipo (cfr. art. 93 cpv. 3 LN e 25 della legge sulla tariffa notarile del

26.

novembre 2013; LTN, RL 952.300) - può senz'altro liberamente convenire con

le parti anche il pagamento di acconti (cfr., per analogia, Walter Fellmann, Berner Kommentar, Berna

1992, n. 475 segg. ad art. 394 CO), cosi come risulta essere avvenuto in

concreto. Se è vero che di principio gli stessi si fondano su una fattura

intermedia (cfr., per analogia, Fellmann,

op. cit., n. 479 ad art. 394 CO; François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

2986), nulla vieta alle parti di accordarsi diversamente. Nulla può dunque

essere rimproverato all'insorgente da questo profilo. Ne discende che, su

questo punto, il ricorso dev'essere accolto.

5.

Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione

della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari

seguenti:

-

l'avvertimento;

-

l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98

cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono

essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della

colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il

comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la

sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio

ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da

lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

5.2

In concreto, seppur

il rimprovero relativo alla trattenuta sia venuto a cadere, è innegabile che il

notaio RI 1 - che ha peraltro pure tardato a fornire il conteggio finale

richiestogli dagli interessati - ha infranto in modo piuttosto grave i suoi

doveri deontologici. L'aver omesso di seguire diligentemente l'iter tendente

alla restituzione del deposito TUI (come tutto sommato ha riconosciuto anche il

ricorrente) ha comportato per i venditori - che non hanno potuto dar seguito

agli impegni assunti nei confronti degli acquirenti - degli inconvenienti e

delle spese (segnatamente legali ed esecutive, cfr. doc. 1.1 allegato alla

segnalazione). Neppure può essere trascurato che l'insorgente è già stato oggetto di due sanzioni disciplinari in

passato. Il 5 maggio 2017 la Commissione ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento

(per avere violato i suoi doveri di diligenza e di restituzione, in relazione a

un deposito TUI), che questo Tribunale ha confermato con decisione del 22

novembre 2017 (inc. 52.2017.337), mentre il 24 luglio 2018 la

Commissione gli ha invece inflitto una multa di fr. 1'000.- (per violazione del

suo obbligo di restituzione). A suo favore va invece tenuto conto del fatto che

il ricorrente ha nel frattempo adottato degli accorgimenti per ovviare a

situazioni analoghe a quella all'origine del presente procedimento disciplinare

(come il sistematico invio per raccomandata delle dichiarazioni TUI, cfr.

ricorso, pag. 11).

Alla luce di tutto quanto esposto, pur tenuto conto dei citati precedenti, avuto

riguardo al proscioglimento dalla fattispecie relativa alla trattenuta, si

giustifica pertanto di ridurre la multa pronunciata dalla Commissione a fr. 2'000.-.

La sanzione così ricommisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di

quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta maggiormente ragguagliata

alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della

proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti disciplinari dell'insorgente

e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che

sono stati in concreto disattesi.

6.

6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione

impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti del ricorrente è

pronunciata una multa di fr. 2'000.-. Le spese di prima istanza sono adeguate

in funzione dell'esito.

6.2

La tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, proporzionalmente

al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6

LPAmm). Lo Stato è tuttavia tenuto a rifondere al ricorrente, che in

questa sede si è avvalso dell'assistenza di un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, la decisione del 12 luglio 2021 (n. 20.2020.21) della

Commissione di disciplina notarile è annullata e riformata come segue:

1.1.

Al notaio RI 1 è inflitta una

multa di fr. 2'000.-.

1.2.

Le spese della procedura

disciplinare di fr. 800.- sono poste a carico del

notaio RI 1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito

l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3. Lo Stato del

Cantone Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente l'importo di fr. 500.- a

titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera