52.2021.367
Sanzione disciplinare
10 febbraio 2022Italiano20 min
in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti. Sulla
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.367
Lugano
10
febbraio 20222
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 13 settembre
2021 dell'
RI
1
contro
la decisione del 23 luglio 2021 (n. 20.2020.24) con
cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.
2'500.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. In data 23 dicembre
2014 il notaio RI 1 ha recepito in forma notarile un verbale di assemblea
generale straordinaria della società __________ SA, con sede a __________.
Il verbale fa stato
del fatto che l'assemblea è stata presieduta da P__________, amministratore
unico della società, il quale ha personalmente constatato che la totalità
delle azioni della società, e cioè 100 (cento) azioni al portatore, da nominali
CHF 1'000.- (mille) cadauna, è presente (lettera b). Di conseguenza
l'assemblea è stata ritenuta universale ai sensi dell'art. 701 del codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). In quell'occasione la società è
stata messa in liquidazione e l'amministratore unico ha dimissionato per essere
nominato liquidatore. Tali modifiche sono poi state iscritte nel registro di
commercio.
b. Il 20 novembre
2020, __________ - che ha indicato di essere, sin dalla sua costituzione,
l'azionista unico della SA - ha segnalato alla Commissione di disciplina
notarile (Commissione) l'operato del notaio, cui ha rimproverato di aver
certificato, erroneamente e/o falsamente, la presenza della totalità del
pacchetto azionario durante l'assemblea di liquidazione della __________ SA, il
23 dicembre 2014. E ciò malgrado le azioni fossero in realtà sempre state
custodite - in una cassetta di sicurezza a lui intestata prima e sotto sigillo
notarile poi - presso una banca di Lugano.
Il segnalante ha altresì illustrato come, in esito alle iniziative legali da
lui intraprese, la Pretura di Lugano abbia per finire accertato la nullità
dell'assemblea, ordinando la reiscrizione della società nel registro di
commercio. Ha inoltre annotato di avere frattanto revocato ogni mandato
fiduciario a suo tempo conferito a P__________, nei cui confronti era pure
stato aperto, su sua iniziativa, un procedimento penale per amministrazione
infedele aggravata (subordinatamente amministrazione infedele), falsità in
documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, nell'ambito
del quale il notaio RI 1 è stato sentito in qualità di persona informata sui
fatti. Ha infine rilevato come la messa in liquidazione della A__________ SA
gli abbia cagionato una serie di danni (quantificati in circa fr. 51'000.- e
Euro 61'000.- complessivi).
B. a. Preso atto della
segnalazione, il 27 novembre 2020 la Commissione ha aperto nei confronti del
notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
b. Chiamato a pronunciarsi
in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti. Sulla
scorta di un contributo dottrinale, ha anzitutto rilevato che la constatazione
della presenza di tutti gli azionisti o dei loro rappresentanti incombe al
consiglio di amministrazione, mentre il notaio, in buona fede, si limita a
prenderne atto, senza avere l'obbligo di verificarla. Ha poi annotato come lo
scopo delle norme concernenti l'assemblea totalitaria sia quello di tutelare
gli azionisti minoritari assenti, non invece quello di garantire i terzi
(segnatamente il registro di commercio) circa la veridicità delle constatazioni
del verbale assembleare. Ha in particolare negato che il notaio abbia una "Vertrauensstellung"
nei confronti dell'ufficiale del RC, sostenendo che possa e debba invece
fidarsi delle affermazioni del presidente dell'assemblea. Nello specifico, ha rilevato
di non avere avuto alcun dubbio riguardo al fatto che in occasione dell'assemblea
l'amministratore unico fosse il rappresentante dell'azionista unico della
società (peraltro costituita con suo rogito tramite la fiduciaria per cui P__________
lavora), sostenendo di avere agito in perfetta buona fede.
C. Con decisione del 23 luglio
2021, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 una multa di
fr. 2'500.-.
Ricordata la sua competenza prettamente disciplinare, la precedente
istanza ha anzitutto escluso di potersi esprimere circa un'eventuale
responsabilità civile del notaio. Pur riconoscendo che la verifica della
presenza degli azionisti all'assemblea generale di una SA spetta in primo luogo
al consiglio di amministrazione, ha tuttavia ritenuto che, in concreto, il
notaio fosse a conoscenza di circostanze che imponevano ulteriori chiarimenti.
Gli ha quindi rimproverato di avere istrumentato il qui controverso verbale
dando per scontato che l'amministratore unico fosse il rappresentante
legittimato a decidere per tutti gli azionisti, senza alcuna verifica sulla
reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di
legittimazione del comparente. Criticate altresì alcune formulazioni utilizzate
nell'atto, ha quindi concluso che il pubblico ufficiale fosse incorso in una
violazione del suo obbligo di verità. La sanzione è stata commisurata avuto
riguardo alla gravità della violazione, alla mancata presa di coscienza della
stessa e all'assenza di precedenti dell'interessato.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento rispettivamente postulando
l'accertamento della nullità della sanzione.
L'insorgente contesta la conclusione cui è giunta la precedente istanza,
sostenendo di non avere avuto motivi per dubitare della qualità del comparente
di rappresentante dell'azionista e di avere quindi agito in perfetta buona
fede. Respinge inoltre le critiche della Commissione circa la formulazione
dell'accertamento del carattere totalitario dell'assemblea, che ritiene
eccessivamente formaliste.
E. Con la risposta, la precedente
istanza si è riconfermata nel provvedimento impugnato, limitandosi a rilevare
che il verbale d'interrogatorio prodotto dal ricorrente soltanto in questa sede
non modificava in alcun modo la valutazione della fattispecie e la correttezza
della decisione.
F. In replica, l'insorgente ha
sostanzialmente ribadito le sue tesi e conclusioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26
novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,
personalmente e direttamente toccato dalla
decisione impugnata, di cui è
destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia emerge con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali, integrate dal verbale d'interrogatorio
davanti al Ministero pubblico dell'11 luglio 2014, prodotto dal ricorrente. Non
occorre invece dar seguito alla richiesta, invero formulata soltanto a titolo
eventuale, di richiamare l'intero incarto penale n. __________ e di procedere
all'audizione della procuratrice pubblica titolare di quell'inchiesta.
Considerandi
2.
2.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo
Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di
preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.
STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.2
In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via
disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o
tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il
suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui
ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le
violazioni alla legge sul notariato, al
regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche
e allo statuto. I doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti
come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare
nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le
singole procedure di istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del
19.
marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014,
n. 336 seg.).
3.
3.1. Tra i doveri
professionali del notaio vi è anche l'obbligo di verità. L'atto
autentico deve dunque essere conforme alla verità (cfr. anche art. 5 cpv. 2 del
codice professionale dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino del 18
giugno 2015; RL 952.205). Ne va della sicurezza del diritto,
fondata segnatamente sull'art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre
1907.
(CC; RS 210). L'obbligo di verità è anche il corollario dell'obbligo di
fedeltà che incombe al notaio nei confronti dello Stato che gli ha delegato una
parte del potere pubblico. Deriva dal diritto privato federale e s'impone ai
Cantoni quale esigenza minima. Si può pure dedurre dal principio generale della
buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101] e 2 cpv. 1 CC; cfr. Mooser, op. cit., n. 177).
3.2
Nell'ambito di un atto di constatazione, qual è la redazione di un
processo verbale di un'assemblea generale (cfr. Mooser, op. cit., n. 710; sui casi in
cui è necessaria la forma autentica, cfr. Helke
Drenckhan, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, Basilea 2014, n. 60.12),
le indicazioni che il notaio protocolla, fondandosi sulle proprie
constatazioni, devono corrispondere alla realtà (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; cfr. pure art. 5 cpv. 1 seconda frase LN). Ciò presuppone che il notaio si
sia assicurato personalmente della realtà dei fatti che constata (cfr. Mooser, op. cit.,
n. 178). Per questi ultimi, egli assume un obbligo di verità assoluto (cfr.
Mooser, op.
cit., nota n. 520). Se si limita a riprendere le indicazioni fornitegli
dal presidente o dagli scrutatori, deve farlo fedelmente al fine di adempiere
al suo obbligo di verità (cfr. Mooser, op. cit., n. 207 e n. 711d). In tal caso, un obbligo di verità
incombe anche al presidente rispettivamente agli scrutatori (cfr. Mooser, op. cit.,
n. 207; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1107, 2864, 2881
segg., 3004 e 3006 seg.). Il notaio deve sempre far
emergere dal processo verbale - il cui contenuto minimo è
stabilito dall'art. 702 cpv. 2 CO - se la constatazione è stata fatta da
lui (che può ingaggiare la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 317 del
codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) o dal presidente (che
può, dal canto suo, rendersi colpevole del reato previsto dall'art. 253 CP; cfr.
Mooser, op.
cit., n. 711d).
3.3
Se si tratta di un'assemblea universale (cfr. art. 701 CO), tutti gli azionisti
o i loro rappresentanti devono essere presenti, ciò di cui il notaio è chiamato
a dare atto (cfr. Mooser, op.
cit., n. 207; Walter A.
Stoffel, L'instrumentation des actes authentiques en droit
de societés, in: Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007,
pag. 207). La verifica della loro presenza - che
deve evidentemente perdurare durante l'intera assemblea (cfr. Peter Voser, Notarielle Pflichten bei
gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen, in: Jürg Schmid, Gesellschaftsrecht und
Notar, Zurigo 2016, pag. 142, 144 e 152) - come pure quella della
capacità civile dei votanti e della regolarità dei poteri di rappresentanza dei
presenti incombono in primo luogo al consiglio di amministrazione (cfr. art.
702.
cpv. 1 CO; cfr. pure Mooser,
op. cit., n. 711d; Etienne Jeandin, La
profession de notaire, Zurigo 2017, pag. 80 e pag. 203 seg.; Voser, op. cit.,
pag. 142 e 150; Stoffel, op. cit.,
pag. 207 segg.; Brückner, op. cit., n. 2808, 2863). Il notaio non è tenuto a procedere a queste verifiche; può e deve
fidarsi delle affermazioni del presidente (perlomeno quando tale ruolo è
assunto, come di regola, da un membro del consiglio di amministrazione), che
deve fedelmente riportare nel processo verbale, senza doverle verificare di
persona (cfr. Mooser, op. cit., n.
711d; Jeandin, op. cit., pag. 204;
Voser,
op. cit., pag. 142 e 153; Lukas
Glanzmann/Claudia Walz
Claudia, Entwicklungen und Tendenzen, in: Schmid, op. cit., pag. 33 seg.; Stoffel, op. cit.,
pag. 206 seg., 209; Brückner, op.
cit., n. 2779, 2822 e 3004). Resta riservato il caso in
cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del
presidente. In quel caso, deve procedere personalmente a una verifica sommaria
(cfr. Jeandin, op.
cit., pag. 203; Voser, op. cit., pag. 142; Stoffel, op. cit., pag.
209; Brückner, op. cit., n. 2858, 2864
e 2888). Se rileva che, a dispetto di quanto
dichiarato da chi la presiede, l'assemblea universale non è regolare, il notaio
non può rogare l'atto ed è tenuto a indicarlo (cfr. Mooser, op. cit., n.
711d; Brückner, op. cit.,
n. 1107, 2776 e 3008; cfr. pure DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa, 120 IV 199
consid. 3d).
Quanto appena illustrato vale anche per la constatazione delle delibere
dell'assemblea (cfr. Jeandin, op.
cit., pag. 203; Brückner, op. cit., n. 2779 e 2857; Stoffel, op. cit., pag.
206).
3.4
In caso di azioni al portatore, la legittimazione avviene mediante
presentazione delle azioni, ritenuto tuttavia che il consiglio di amministrazione
ha la possibilità di stabilire un altro modo di provare il possesso (cfr. 689a
cpv. 2 CO): di regola, ciò avviene tramite una banca che rilascia un
attestato di deposito delle relative azioni o mediante consegna delle azioni
alla sede della società per la durata dell'assemblea generale (cfr. Glanzmann/
Walz, op. cit., pag. 34; Roland
von Büren/Walter A. Stoffel/
Rolf H. Weber, Grundriss des Aktienrechts, III ed., Zurigo 2011, n. 527
seg.).
4.
4.1. Come accennato in
narrativa, nella decisione impugnata la Commissione ha essenzialmente rimproverato
al notaio RI 1 di non avere proceduto a nessuna verifica circa la
rappresentanza di tutti gli azionisti all'assemblea universale della __________
SA, malgrado fosse a conoscenza di circostanze che imponevano ulteriori
chiarimenti. L'11 luglio 2014, pochi mesi prima della rogazione dell'atto,
sarebbe infatti stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi
proprio alla titolarità delle azioni della società. Ha dunque ritenuto che, a
fronte di tale fatto e dell'urgenza della messa in liquidazione della società,
il notaio non potesse limitarsi a riportare nell'atto pubblico le affermazioni
del presidente, dando per scontato che l'amministratore unico fosse il
rappresentante legittimato a decidere per tutti gli azionisti, senza alcuna
verifica sulla reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di
un'altra forma di legittimazione del comparente. Ha inoltre criticato alcune
formulazioni utilizzate nell'atto: oltre a quella con cui ha riportato la
constatazione del presidente circa la presenza delle azioni (anziché
degli azionisti), ha in particolare disapprovato quella che induceva a
credere che la constatazione di tale presenza fosse avvenuta realmente (e non
si fosse trattato di una semplice dichiarazione del presidente, non accertata
dal notaio).
4.2
L'insorgente lamenta che la precedente istanza gli abbia a torto
rimproverato di avere agito in malafede, rilevando come il suo interrogatorio
dell'11 luglio 2014 riguardasse la falsificazione di un suo brevetto e non la
titolarità delle azioni della __________ SA (benché il falso fosse stato
apposto su un contratto di compravendita di azioni della stessa). Contesta
inoltre che l'"urgenza" della sottoscrizione dell'atto avrebbe
dovuto far nascere in lui dei sospetti. Eccessivamente formaliste sarebbero poi
le critiche della Commissione circa la formulazione dell'accertamento del
carattere totalitario dell'assemblea.
5.
5.1. Come visto (cfr. supra,
consid. 3.2), per dottrina, se durante un'assemblea societaria, il notaio effettua
lui stesso delle constatazioni, deve assicurarsi personalmente ch'esse corrispondano
alla realtà. Diverso è se il notaio si limita a riportare a verbale (e indicare
come tale) la constatazione effettuata dal presidente dell'assemblea: in tal
caso, non sussiste di principio alcun obbligo di verificarne la correttezza. In
particolare, in caso di assemblea universale giusta l'art. 701 CO, non sussiste
alcun obbligo di verificare che la constatazione - che incombe al presidente - secondo
cui tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati corrisponda alla realtà.
Resta riservato il caso in cui il notaio abbia motivo di dubitare della
veridicità delle affermazioni del presidente (cfr. supra, consid. 3.3).
In concreto, la Commissione non ha rimproverato al ricorrente la violazione di
un obbligo generale del notaio di constatare, nell'ambito dell'istrumentazione
di un verbale di assemblea generale universale, che tutti gli azionisti fossero
presenti o rappresentati. Obbligo che, come visto, non è dato per legge,
ritenuto che è il presidente ad assumere tale ruolo di verifica. Gli ha invece
rimproverato di avere riportato nel controverso verbale le affermazioni del
presidente senza procedere ad alcuna verifica circa la reale presenza delle
azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di legittimazione del
comparente, malgrado dovesse nutrire dei dubbi circa il fatto che tutti gli
azionisti fossero effettivamente rappresentati, dato che l'11 luglio 2014
(ovvero pochi mesi prima dell'assemblea in questione, tenutasi il 23 dicembre
successivo), era stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi
proprio alla titolarità delle azioni della società. Il ricorrente sostiene che il
tema di quel verbale - che la Commissione non avrebbe neppure letto
(lasciandosi fuorviare da un successivo verbale dell'8 ottobre 2020) - non fosse
tanto la titolarità delle azioni della __________ SA, quanto piuttosto la
falsificazione di un suo brevetto.
5.2
Ora, è ben vero che la Commissione si è essenzialmente fondata sul verbale
dell'8 ottobre 2020 e solo indirettamente su quello dell'11 luglio 2014, a cui
il primo faceva esplicito riferimento (cfr. in particolare, pag. 3, righe da 1
a 6, e pag. 4, righe da 23 a 27) e che l'insorgente ha prodotto soltanto in
questa sede. Vero è pure che il tema di quel verbale era in primo luogo la falsificazione
di un brevetto del ricorrente. D'altra parte, non si può trascurare che il
brevetto falsificato (autentica di firme di P__________ e del compratore) concerneva
proprio un contratto di compravendita di una parte del capitale azionario della
__________ SA. Non si può quindi biasimare la Commissione per avere ritenuto
che anche il verbale dell'11 luglio 2014 riguardasse fatti di rilevanza
penale (…) concernenti proprio la titolarità delle azioni della società oggetto
del rogito (cfr. risposta, pag. 1, oltre che decisione impugnata, pag. 5,
consid. 4.3). Tant'è che, a ben vedere, non lo nega neppure il ricorrente, pur
limitandosi a rilevare che tale aspetto è stato toccato solo marginalmente (cfr.
replica, pag. 2).
In queste circostanze, a torto l'insorgente si è accontentato di informare
della falsificazione emersa P__________, il quale aveva immediatamente
manifestato stupore e sconcerto, precisando che avrebbe fatto i passi
necessari per chiarire la questione (cfr. verbale MP dell'11 luglio 2014
pag. 2, righe da 39 a 44). Non avendo più avuto alcuna notizia in merito, il
notaio non poteva in particolare prestarsi, solo cinque mesi dopo, a rogare un
verbale di un'assemblea universale degli azionisti che ha sancito la messa in liquidazione
della società. E ciò senza neppure verificare se P__________ - amministratore
unico della società - potesse effettivamente rappresentare tutte le azioni.
A ciò aggiungasi che, come rilevato dalla precedente istanza, il ricorrente
risulta avere verbalizzando che "il presidente personalmente costata
che (…) (b) la totalità delle azioni della società (…) è presente", lasciando
così effettivamente intendere che la constatazione sia avvenuta realmente, ciò
che tuttavia non è possibile visto che le azioni erano depositate in banca
(cfr. verbale MP P__________ del 23 settembre 2020, pag. 6, righe 8-9 in cui dà
atto che le azioni non erano presenti). Al di là della formulazione - non del
tutto felice (preferibile sarebbe senz'altro stata quella proposta dalla
Commissione, secondo cui avrebbe dovuto essere indicato che il presidente "dichiara"
che tutti gli "azionisti" sono presenti) - e a prescindere dal tema
dell'urgenza (di cui anche il ricorrente aveva invero apparentemente già dato
atto, cfr. verbale MP dell'8 ottobre 2020, pag. 3 in fine e 4), occorre
convenire con la Commissione che, nelle concrete circostanze, il ricorrente non
poteva limitarsi a riportare le affermazioni del presidente, senza procedere a
ulteriori verifiche circa la legittimazione del fiduciario a rappresentare tutti
gli azionisti. Anziché limitarsi ad avere l'impressione, senza peraltro
avere alcuna conoscenza della fattispecie, che P__________ e la __________
SA fossero in un qualche modo stati vittima dell'agire delittuoso di
terze persone (cfr. replica, pag. 3), ben avrebbe dovuto dubitare delle sue
affermazioni e verificare la loro veridicità. E ciò a prescindere dal fatto
che, venendo nominato liquidatore, avrebbe continuato a rappresentare la
società (cfr. ricorso, pag. 7). Del resto, contrariamente a quanto preteso
dall'insorgente, la messa in liquidazione non era affatto un atto "neutro"
per la società (cfr. verbale dell'8 ottobre 2020, pag. 4, righe da 28 a 31). Avendo
istrumentato l'atto qui in discussione nonostante i dubbi che avrebbe dovuto
nutrire, l'insorgente è incorso in una violazione del suo dovere di verità.
6.
Ferme queste premesse,
resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
6.1
In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le
misure disciplinari seguenti:
- l'avvertimento;
- l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o
con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di
principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha
svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui
tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.534
citata consid. 9.1, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
6.2
In concreto, è innegabile che il notaio RI 1, omettendo le
verifiche che gli si imponevano nelle concrete circostanze, ha infranto in modo grave delle norme attinenti
all'attività di notaio, venendo meno al suo obbligo di verità, fondamentale per
il corretto adempimento del suo ruolo istituzionale. Ciò vale a maggior ragione
se si considera che la violazione commessa ha costretto il segnalante a
promuovere una causa civile per annullare gli effetti nefasti dell'atto rogato
(cfr. verbale del 22 giugno 2020 della Pretura di Lugano, sezione 1, da cui si
evince che la causa è stata evasa nel senso che è stata accertata la nullità
dell'assemblea generale tenutasi il 23 dicembre 2014). Neppure si possono
trascurare le imprecisioni commesse nella formulazione delle clausole del
rogito. A favore dell'insorgente
depone invece l'assenza di precedenti disciplinari in ambito notarile.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la
multa inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella
fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato
opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro
rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto
dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al
rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
7.
7.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve pertanto essere respinto.
7.2
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera