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Decisione

52.2021.367

Sanzione disciplinare

10 febbraio 2022Italiano20 min

in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti. Sulla

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.367

Lugano

10

febbraio 20222

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 13 settembre

2021 dell'

RI

1

contro

la decisione del 23 luglio 2021 (n. 20.2020.24) con

cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.

2'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. In data 23 dicembre

2014 il notaio RI 1 ha recepito in forma notarile un verbale di assemblea

generale straordinaria della società __________ SA, con sede a __________.

Il verbale fa stato

del fatto che l'assemblea è stata presieduta da P__________, amministratore

unico della società, il quale ha personalmente constatato che la totalità

delle azioni della società, e cioè 100 (cento) azioni al portatore, da nominali

CHF 1'000.- (mille) cadauna, è presente (lettera b). Di conseguenza

l'assemblea è stata ritenuta universale ai sensi dell'art. 701 del codice delle

obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). In quell'occasione la società è

stata messa in liquidazione e l'amministratore unico ha dimissionato per essere

nominato liquidatore. Tali modifiche sono poi state iscritte nel registro di

commercio.

b. Il 20 novembre

2020, __________ - che ha indicato di essere, sin dalla sua costituzione,

l'azionista unico della SA - ha segnalato alla Commissione di disciplina

notarile (Commissione) l'operato del notaio, cui ha rimproverato di aver

certificato, erroneamente e/o falsamente, la presenza della totalità del

pacchetto azionario durante l'assemblea di liquidazione della __________ SA, il

23 dicembre 2014. E ciò malgrado le azioni fossero in realtà sempre state

custodite - in una cassetta di sicurezza a lui intestata prima e sotto sigillo

notarile poi - presso una banca di Lugano.

Il segnalante ha altresì illustrato come, in esito alle iniziative legali da

lui intraprese, la Pretura di Lugano abbia per finire accertato la nullità

dell'assemblea, ordinando la reiscrizione della società nel registro di

commercio. Ha inoltre annotato di avere frattanto revocato ogni mandato

fiduciario a suo tempo conferito a P__________, nei cui confronti era pure

stato aperto, su sua iniziativa, un procedimento penale per amministrazione

infedele aggravata (subordinatamente amministrazione infedele), falsità in

documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, nell'ambito

del quale il notaio RI 1 è stato sentito in qualità di persona informata sui

fatti. Ha infine rilevato come la messa in liquidazione della A__________ SA

gli abbia cagionato una serie di danni (quantificati in circa fr. 51'000.- e

Euro 61'000.- complessivi).

B. a. Preso atto della

segnalazione, il 27 novembre 2020 la Commissione ha aperto nei confronti del

notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

b. Chiamato a pronunciarsi

in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti. Sulla

scorta di un contributo dottrinale, ha anzitutto rilevato che la constatazione

della presenza di tutti gli azionisti o dei loro rappresentanti incombe al

consiglio di amministrazione, mentre il notaio, in buona fede, si limita a

prenderne atto, senza avere l'obbligo di verificarla. Ha poi annotato come lo

scopo delle norme concernenti l'assemblea totalitaria sia quello di tutelare

gli azionisti minoritari assenti, non invece quello di garantire i terzi

(segnatamente il registro di commercio) circa la veridicità delle constatazioni

del verbale assembleare. Ha in particolare negato che il notaio abbia una "Vertrauensstellung"

nei confronti dell'ufficiale del RC, sostenendo che possa e debba invece

fidarsi delle affermazioni del presidente dell'assemblea. Nello specifico, ha rilevato

di non avere avuto alcun dubbio riguardo al fatto che in occasione dell'assemblea

l'amministratore unico fosse il rappresentante dell'azionista unico della

società (peraltro costituita con suo rogito tramite la fiduciaria per cui P__________

lavora), sostenendo di avere agito in perfetta buona fede.

C. Con decisione del 23 luglio

2021, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 una multa di

fr. 2'500.-.

Ricordata la sua competenza prettamente disciplinare, la precedente

istanza ha anzitutto escluso di potersi esprimere circa un'eventuale

responsabilità civile del notaio. Pur riconoscendo che la verifica della

presenza degli azionisti all'assemblea generale di una SA spetta in primo luogo

al consiglio di amministrazione, ha tuttavia ritenuto che, in concreto, il

notaio fosse a conoscenza di circostanze che imponevano ulteriori chiarimenti.

Gli ha quindi rimproverato di avere istrumentato il qui controverso verbale

dando per scontato che l'amministratore unico fosse il rappresentante

legittimato a decidere per tutti gli azionisti, senza alcuna verifica sulla

reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di

legittimazione del comparente. Criticate altresì alcune formulazioni utilizzate

nell'atto, ha quindi concluso che il pubblico ufficiale fosse incorso in una

violazione del suo obbligo di verità. La sanzione è stata commisurata avuto

riguardo alla gravità della violazione, alla mancata presa di coscienza della

stessa e all'assenza di precedenti dell'interessato.

D. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento rispettivamente postulando

l'accertamento della nullità della sanzione.

L'insorgente contesta la conclusione cui è giunta la precedente istanza,

sostenendo di non avere avuto motivi per dubitare della qualità del comparente

di rappresentante dell'azionista e di avere quindi agito in perfetta buona

fede. Respinge inoltre le critiche della Commissione circa la formulazione

dell'accertamento del carattere totalitario dell'assemblea, che ritiene

eccessivamente formaliste.

E. Con la risposta, la precedente

istanza si è riconfermata nel provvedimento impugnato, limitandosi a rilevare

che il verbale d'interrogatorio prodotto dal ricorrente soltanto in questa sede

non modificava in alcun modo la valutazione della fattispecie e la correttezza

della decisione.

F. In replica, l'insorgente ha

sostanzialmente ribadito le sue tesi e conclusioni.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26

novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dalla

decisione impugnata, di cui è

destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia emerge con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali, integrate dal verbale d'interrogatorio

davanti al Ministero pubblico dell'11 luglio 2014, prodotto dal ricorrente. Non

occorre invece dar seguito alla richiesta, invero formulata soltanto a titolo

eventuale, di richiamare l'intero incarto penale n. __________ e di procedere

all'audizione della procuratrice pubblica titolare di quell'inchiesta.

Considerandi

2.

2.1. La violazione dei

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo

Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di

preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità

disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.

STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via

disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o

tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il

suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui

ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le

violazioni alla legge sul notariato, al

regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche

e allo statuto. I doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti

come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare

nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le

singole procedure di istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del

19.

marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014,

n. 336 seg.).

3.

3.1. Tra i doveri

professionali del notaio vi è anche l'obbligo di verità. L'atto

autentico deve dunque essere conforme alla verità (cfr. anche art. 5 cpv. 2 del

codice professionale dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino del 18

giugno 2015; RL 952.205). Ne va della sicurezza del diritto,

fondata segnatamente sull'art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre

1907.

(CC; RS 210). L'obbligo di verità è anche il corollario dell'obbligo di

fedeltà che incombe al notaio nei confronti dello Stato che gli ha delegato una

parte del potere pubblico. Deriva dal diritto privato federale e s'impone ai

Cantoni quale esigenza minima. Si può pure dedurre dal principio generale della

buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101] e 2 cpv. 1 CC; cfr. Mooser, op. cit., n. 177).

3.2

Nell'ambito di un atto di constatazione, qual è la redazione di un

processo verbale di un'assemblea generale (cfr. Mooser, op. cit., n. 710; sui casi in

cui è necessaria la forma autentica, cfr. Helke

Drenckhan, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, Basilea 2014, n. 60.12),

le indicazioni che il notaio protocolla, fondandosi sulle proprie

constatazioni, devono corrispondere alla realtà (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; cfr. pure art. 5 cpv. 1 seconda frase LN). Ciò presuppone che il notaio si

sia assicurato personalmente della realtà dei fatti che constata (cfr. Mooser, op. cit.,

n. 178). Per questi ultimi, egli assume un obbligo di verità assoluto (cfr.

Mooser, op.

cit., nota n. 520). Se si limita a riprendere le indicazioni fornitegli

dal presidente o dagli scrutatori, deve farlo fedelmente al fine di adempiere

al suo obbligo di verità (cfr. Mooser, op. cit., n. 207 e n. 711d). In tal caso, un obbligo di verità

incombe anche al presidente rispettivamente agli scrutatori (cfr. Mooser, op. cit.,

n. 207; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1107, 2864, 2881

segg., 3004 e 3006 seg.). Il notaio deve sempre far

emergere dal processo verbale - il cui contenuto minimo è

stabilito dall'art. 702 cpv. 2 CO - se la constatazione è stata fatta da

lui (che può ingaggiare la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 317 del

codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) o dal presidente (che

può, dal canto suo, rendersi colpevole del reato previsto dall'art. 253 CP; cfr.

Mooser, op.

cit., n. 711d).

3.3

Se si tratta di un'assemblea universale (cfr. art. 701 CO), tutti gli azionisti

o i loro rappresentanti devono essere presenti, ciò di cui il notaio è chiamato

a dare atto (cfr. Mooser, op.

cit., n. 207; Walter A.

Stoffel, L'instrumentation des actes authentiques en droit

de societés, in: Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007,

pag. 207). La verifica della loro presenza - che

deve evidentemente perdurare durante l'intera assemblea (cfr. Peter Voser, Notarielle Pflichten bei

gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen, in: Jürg Schmid, Gesellschaftsrecht und

Notar, Zurigo 2016, pag. 142, 144 e 152) - come pure quella della

capacità civile dei votanti e della regolarità dei poteri di rappresentanza dei

presenti incombono in primo luogo al consiglio di amministrazione (cfr. art.

702.

cpv. 1 CO; cfr. pure Mooser,

op. cit., n. 711d; Etienne Jeandin, La

profession de notaire, Zurigo 2017, pag. 80 e pag. 203 seg.; Voser, op. cit.,

pag. 142 e 150; Stoffel, op. cit.,

pag. 207 segg.; Brückner, op. cit., n. 2808, 2863). Il notaio non è tenuto a procedere a queste verifiche; può e deve

fidarsi delle affermazioni del presidente (perlomeno quando tale ruolo è

assunto, come di regola, da un membro del consiglio di amministrazione), che

deve fedelmente riportare nel processo verbale, senza doverle verificare di

persona (cfr. Mooser, op. cit., n.

711d; Jeandin, op. cit., pag. 204;

Voser,

op. cit., pag. 142 e 153; Lukas

Glanzmann/Claudia Walz

Claudia, Entwicklungen und Tendenzen, in: Schmid, op. cit., pag. 33 seg.; Stoffel, op. cit.,

pag. 206 seg., 209; Brückner, op.

cit., n. 2779, 2822 e 3004). Resta riservato il caso in

cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del

presidente. In quel caso, deve procedere personalmente a una verifica sommaria

(cfr. Jeandin, op.

cit., pag. 203; Voser, op. cit., pag. 142; Stoffel, op. cit., pag.

209; Brückner, op. cit., n. 2858, 2864

e 2888). Se rileva che, a dispetto di quanto

dichiarato da chi la presiede, l'assemblea universale non è regolare, il notaio

non può rogare l'atto ed è tenuto a indicarlo (cfr. Mooser, op. cit., n.

711d; Brückner, op. cit.,

n. 1107, 2776 e 3008; cfr. pure DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa, 120 IV 199

consid. 3d).

Quanto appena illustrato vale anche per la constatazione delle delibere

dell'assemblea (cfr. Jeandin, op.

cit., pag. 203; Brückner, op. cit., n. 2779 e 2857; Stoffel, op. cit., pag.

206).

3.4

In caso di azioni al portatore, la legittimazione avviene mediante

presentazione delle azioni, ritenuto tuttavia che il consiglio di amministrazione

ha la possibilità di stabilire un altro modo di provare il possesso (cfr. 689a

cpv. 2 CO): di regola, ciò avviene tramite una banca che rilascia un

attestato di deposito delle relative azioni o mediante consegna delle azioni

alla sede della società per la durata dell'assemblea generale (cfr. Glanzmann/

Walz, op. cit., pag. 34; Roland

von Büren/Walter A. Stoffel/

Rolf H. Weber, Grundriss des Aktienrechts, III ed., Zurigo 2011, n. 527

seg.).

4.

4.1. Come accennato in

narrativa, nella decisione impugnata la Commissione ha essenzialmente rimproverato

al notaio RI 1 di non avere proceduto a nessuna verifica circa la

rappresentanza di tutti gli azionisti all'assemblea universale della __________

SA, malgrado fosse a conoscenza di circostanze che imponevano ulteriori

chiarimenti. L'11 luglio 2014, pochi mesi prima della rogazione dell'atto,

sarebbe infatti stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi

proprio alla titolarità delle azioni della società. Ha dunque ritenuto che, a

fronte di tale fatto e dell'urgenza della messa in liquidazione della società,

il notaio non potesse limitarsi a riportare nell'atto pubblico le affermazioni

del presidente, dando per scontato che l'amministratore unico fosse il

rappresentante legittimato a decidere per tutti gli azionisti, senza alcuna

verifica sulla reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di

un'altra forma di legittimazione del comparente. Ha inoltre criticato alcune

formulazioni utilizzate nell'atto: oltre a quella con cui ha riportato la

constatazione del presidente circa la presenza delle azioni (anziché

degli azionisti), ha in particolare disapprovato quella che induceva a

credere che la constatazione di tale presenza fosse avvenuta realmente (e non

si fosse trattato di una semplice dichiarazione del presidente, non accertata

dal notaio).

4.2

L'insorgente lamenta che la precedente istanza gli abbia a torto

rimproverato di avere agito in malafede, rilevando come il suo interrogatorio

dell'11 luglio 2014 riguardasse la falsificazione di un suo brevetto e non la

titolarità delle azioni della __________ SA (benché il falso fosse stato

apposto su un contratto di compravendita di azioni della stessa). Contesta

inoltre che l'"urgenza" della sottoscrizione dell'atto avrebbe

dovuto far nascere in lui dei sospetti. Eccessivamente formaliste sarebbero poi

le critiche della Commissione circa la formulazione dell'accertamento del

carattere totalitario dell'assemblea.

5.

5.1. Come visto (cfr. supra,

consid. 3.2), per dottrina, se durante un'assemblea societaria, il notaio effettua

lui stesso delle constatazioni, deve assicurarsi personalmente ch'esse corrispondano

alla realtà. Diverso è se il notaio si limita a riportare a verbale (e indicare

come tale) la constatazione effettuata dal presidente dell'assemblea: in tal

caso, non sussiste di principio alcun obbligo di verificarne la correttezza. In

particolare, in caso di assemblea universale giusta l'art. 701 CO, non sussiste

alcun obbligo di verificare che la constatazione - che incombe al presidente - secondo

cui tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati corrisponda alla realtà.

Resta riservato il caso in cui il notaio abbia motivo di dubitare della

veridicità delle affermazioni del presidente (cfr. supra, consid. 3.3).

In concreto, la Commissione non ha rimproverato al ricorrente la violazione di

un obbligo generale del notaio di constatare, nell'ambito dell'istrumentazione

di un verbale di assemblea generale universale, che tutti gli azionisti fossero

presenti o rappresentati. Obbligo che, come visto, non è dato per legge,

ritenuto che è il presidente ad assumere tale ruolo di verifica. Gli ha invece

rimproverato di avere riportato nel controverso verbale le affermazioni del

presidente senza procedere ad alcuna verifica circa la reale presenza delle

azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di legittimazione del

comparente, malgrado dovesse nutrire dei dubbi circa il fatto che tutti gli

azionisti fossero effettivamente rappresentati, dato che l'11 luglio 2014

(ovvero pochi mesi prima dell'assemblea in questione, tenutasi il 23 dicembre

successivo), era stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi

proprio alla titolarità delle azioni della società. Il ricorrente sostiene che il

tema di quel verbale - che la Commissione non avrebbe neppure letto

(lasciandosi fuorviare da un successivo verbale dell'8 ottobre 2020) - non fosse

tanto la titolarità delle azioni della __________ SA, quanto piuttosto la

falsificazione di un suo brevetto.

5.2

Ora, è ben vero che la Commissione si è essenzialmente fondata sul verbale

dell'8 ottobre 2020 e solo indirettamente su quello dell'11 luglio 2014, a cui

il primo faceva esplicito riferimento (cfr. in particolare, pag. 3, righe da 1

a 6, e pag. 4, righe da 23 a 27) e che l'insorgente ha prodotto soltanto in

questa sede. Vero è pure che il tema di quel verbale era in primo luogo la falsificazione

di un brevetto del ricorrente. D'altra parte, non si può trascurare che il

brevetto falsificato (autentica di firme di P__________ e del compratore) concerneva

proprio un contratto di compravendita di una parte del capitale azionario della

__________ SA. Non si può quindi biasimare la Commissione per avere ritenuto

che anche il verbale dell'11 luglio 2014 riguardasse fatti di rilevanza

penale (…) concernenti proprio la titolarità delle azioni della società oggetto

del rogito (cfr. risposta, pag. 1, oltre che decisione impugnata, pag. 5,

consid. 4.3). Tant'è che, a ben vedere, non lo nega neppure il ricorrente, pur

limitandosi a rilevare che tale aspetto è stato toccato solo marginalmente (cfr.

replica, pag. 2).

In queste circostanze, a torto l'insorgente si è accontentato di informare

della falsificazione emersa P__________, il quale aveva immediatamente

manifestato stupore e sconcerto, precisando che avrebbe fatto i passi

necessari per chiarire la questione (cfr. verbale MP dell'11 luglio 2014

pag. 2, righe da 39 a 44). Non avendo più avuto alcuna notizia in merito, il

notaio non poteva in particolare prestarsi, solo cinque mesi dopo, a rogare un

verbale di un'assemblea universale degli azionisti che ha sancito la messa in liquidazione

della società. E ciò senza neppure verificare se P__________ - amministratore

unico della società - potesse effettivamente rappresentare tutte le azioni.

A ciò aggiungasi che, come rilevato dalla precedente istanza, il ricorrente

risulta avere verbalizzando che "il presidente personalmente costata

che (…) (b) la totalità delle azioni della società (…) è presente", lasciando

così effettivamente intendere che la constatazione sia avvenuta realmente, ciò

che tuttavia non è possibile visto che le azioni erano depositate in banca

(cfr. verbale MP P__________ del 23 settembre 2020, pag. 6, righe 8-9 in cui dà

atto che le azioni non erano presenti). Al di là della formulazione - non del

tutto felice (preferibile sarebbe senz'altro stata quella proposta dalla

Commissione, secondo cui avrebbe dovuto essere indicato che il presidente "dichiara"

che tutti gli "azionisti" sono presenti) - e a prescindere dal tema

dell'urgenza (di cui anche il ricorrente aveva invero apparentemente già dato

atto, cfr. verbale MP dell'8 ottobre 2020, pag. 3 in fine e 4), occorre

convenire con la Commissione che, nelle concrete circostanze, il ricorrente non

poteva limitarsi a riportare le affermazioni del presidente, senza procedere a

ulteriori verifiche circa la legittimazione del fiduciario a rappresentare tutti

gli azionisti. Anziché limitarsi ad avere l'impressione, senza peraltro

avere alcuna conoscenza della fattispecie, che P__________ e la __________

SA fossero in un qualche modo stati vittima dell'agire delittuoso di

terze persone (cfr. replica, pag. 3), ben avrebbe dovuto dubitare delle sue

affermazioni e verificare la loro veridicità. E ciò a prescindere dal fatto

che, venendo nominato liquidatore, avrebbe continuato a rappresentare la

società (cfr. ricorso, pag. 7). Del resto, contrariamente a quanto preteso

dall'insorgente, la messa in liquidazione non era affatto un atto "neutro"

per la società (cfr. verbale dell'8 ottobre 2020, pag. 4, righe da 28 a 31). Avendo

istrumentato l'atto qui in discussione nonostante i dubbi che avrebbe dovuto

nutrire, l'insorgente è incorso in una violazione del suo dovere di verità.

6.

Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1

In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le

misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o

con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.534

citata consid. 9.1, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

6.2

In concreto, è innegabile che il notaio RI 1, omettendo le

verifiche che gli si imponevano nelle concrete circostanze, ha infranto in modo grave delle norme attinenti

all'attività di notaio, venendo meno al suo obbligo di verità, fondamentale per

il corretto adempimento del suo ruolo istituzionale. Ciò vale a maggior ragione

se si considera che la violazione commessa ha costretto il segnalante a

promuovere una causa civile per annullare gli effetti nefasti dell'atto rogato

(cfr. verbale del 22 giugno 2020 della Pretura di Lugano, sezione 1, da cui si

evince che la causa è stata evasa nel senso che è stata accertata la nullità

dell'assemblea generale tenutasi il 23 dicembre 2014). Neppure si possono

trascurare le imprecisioni commesse nella formulazione delle clausole del

rogito. A favore dell'insorgente

depone invece l'assenza di precedenti disciplinari in ambito notarile.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la

multa inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella

fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato

opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro

rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto

dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

7.

7.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve pertanto essere respinto.

7.2

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera