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Decisione

52.2021.371

Autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista - pratica professionale e LMI

30 novembre 2022Italiano22 min

due anni in qualità di contabile presso una ditta italiana, egli ha lavorato dal

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.371

Lugano

30

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 14 settembre

2021 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 9 agosto 2021 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la

professione di fiduciario commercialista;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 ha conseguito,

nel 1994 in Italia, il diploma di ragioniere. Dopo un primo impiego di circa

due anni in qualità di contabile presso una ditta italiana, egli ha lavorato dal

2001 al 2014 quale segretario di ricevimento e cassa presso strutture

alberghiere e come assistente di volo per delle compagnie aeree. Dal 2012 egli

vive in Ticino, dove per due anni a __________ ha gestito un negozio di

abbigliamento per bambini di sua proprietà. In ambito contabile ha poi lavorato

dal 12 gennaio al 31 maggio 2015 per la F__________ Sagl di __________ e dal 1°

giugno 2015 al 31 gennaio 2019 presso la C__________ Sagl di __________. Nel

2020 egli ha conseguito l'attestato professionale federale di specialista in

finanza e contabilità.

Il 18 settembre 2020 RI 1 ha inoltrato all'Autorità di sorveglianza sulle professioni di fiduciario (Autorità di

vigilanza) una domanda di rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la

professione di fiduciario commercialista, appellandosi a quanto disposto dalla

legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02). A

sostegno della propria richiesta, egli ha dichiarato di aver lavorato presso la

C__________ Sagl, società grigionese attiva quale fiduciaria commercialista,

per oltre tre anni e di disporre dal 2020 del necessario titolo di studio.

B. Dopo aver richiesto

all'interessato di fornire ulteriore documentazione e aver esperito un incontro

con lo stesso, il 15 aprile 2021 l'Autorità di vigilanza ha preavvisato

negativamente la suddetta istanza ritenendo che il requisito concernente la

pratica professionale non fosse in specie dato nei termini stabiliti dalla LMI

e dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1°

dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).

Sollecitata a emanare un provvedimento formale, con decisione del 9 agosto 2021

la medesima autorità ha ribadito il proprio diniego ritenendo che l'interessato

non avesse dimostrato l'effettiva applicabilità alla fattispecie della LMI e

che, non adempiendo alla condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid relativo

all'esperimento di un periodo di pratica professionale, non vi fossero gli

estremi per rilasciare l'autorizzazione richiesta. In particolare essa ha

rilevato che nonostante la C__________ Sagl risulti iscritta a Registro di

commercio nel Canton Grigioni da maggio 2014, la sede effettiva e operativa

sarebbe sempre stata nel Canton Ticino e per questo la società sarebbe

assoggettata illimitatamente all'imposta cantonale ticinese. Anche nell'ambito di

una trasmissione televisiva (sevizio di Falò del 5 ottobre 2017 sulle società bucalettere

nel Canton Grigioni) sarebbe stato documentato che presso il recapito a __________

della C__________ Sagl non vi era personale alcuno. Atteso che spetterebbe

all'istante comprovare l'applicazione al caso di specie della LMI, ciò che egli

avrebbe omesso di fare, l'autorità ritiene che RI 1 non possa prevalersi, pena

un abuso di diritto, della sede statutaria e fittizia della C__________ Sagl

per prendere di beneficiare delle agevolazioni sancite dalla LMI.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento, unitamente al rilascio dell'autorizzazione in

parola. Ritiene, in sostanza, di aver dimostrato tramite la documentazione

fornita all'autorità di possedere tutti i requisiti necessari per essere

autorizzato all'esercizio della professione di fiduciario commercialista, ai

sensi della LFid, potendo beneficiare del diritto al libero accesso al mercato

ticinese garantitogli dalla LMI.

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica RI 1 ha

ulteriormente argomentato le proprie motivazioni riconfermandosi nelle proprie domande

di giudizio. L'Autorità di vigilanza, da parte sua, non ha presentato

osservazioni di duplica, mantenendo la richiesta di respingimento del gravame.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione

del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1

LFid e art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm), sono certe. Il gravame è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Nel Canton

Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,

svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad

autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere

rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2

LFid).

L'autorizzazione di

fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è rilasciata

dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti all'art. 8

LFid: tra questi figurano il possesso di un titolo di studio riconosciuto e l'assolvimento

di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel rispettivo ramo (art. 8 cpv.

1.

lett. d LFid).

Giusta l'art. 3 LFid è considerato fiduciario commercialista chi svolge una o

più tra le seguenti attività: (a) tenuta delle registrazioni, della contabilità

e dei libri contabili; (b) consulenza fiscale, segnatamente la preparazione e

la compilazione di dichiarazioni d'imposta per conto di persone fisiche e

giuridiche; (c) consulenza nell'ambito della legge federale sulla esecuzione e

sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1), risanamento di situazioni

debitorie e cessione crediti in via fiduciaria; (d) amministrazione di immobili

e società immobiliari; (e) costituzione, amministrazione, gestione e

liquidazione di società a titolo fiduciario; (f) intestazione e detenzione di

partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario; (g) consulenza aziendale;

(h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime; (i)

amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.

3.

3.1. La presente

causa va innanzitutto esaminata sotto il profilo del diritto cantonale applicabile.

A questo proposito il ricorrente, che non mette in discussione la facoltà del

Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad

autorizzazione, ritiene di possedere i requisiti richiesti dall'art. 8 LFid per

l'esercizio dell'attività di fiduciario commercialista, disponendo di un titolo

di studio valido, ai sensi dell'art. 11 LFid, e avendo svolto un periodo di

pratica professionale superiore a tre anni nel Cantone dei Grigioni presso la C__________

Sagl.

3.2

L'esigenza di un periodo di pratica ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d

LFid è una misura di polizia a tutela della collettività, giudicata legittima

dal Tribunale federale, affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata

un'esperienza professionale diretta (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid.

5.2.1, 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.2.2; STA 52.2016.129 del 21

giugno 2017 consid. 3.2, 52.2014.106 del 26 giugno 2014 consid. 3.2, 52.2001.414

del 3 aprile 2002 consid. 4.1 e riferimenti, 52.2001.306 del 3 aprile 2002

consid. 3.2; Mauro Bianchetti, Aspetti

giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle

professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 39). Secondo costante

giurisprudenza di questo Tribunale, la pratica imposta dalla suddetta norma

deve assumere un certo grado di professionalità e di assiduità, ed essere

svolta secondo le modalità che caratterizzano la professione fiduciaria, ossia

per conto di terzi (STA 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3). Deve

inoltre essere esercitata in posizione subordinata, ovvero sotto la

sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante

verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge,

fatte salve le eccezioni di cui all'art. 7 LFid (STF 2C_720/2014 del 12 maggio

2015.

consid. 5.2.1; 2C_738/2013 del 27 novembre 2013 consid. 4.2 et

4.3). Inoltre, benché la normativa legale sia silente al riguardo, le stesse

finalità impongono un legame temporale ragionevole tra il momento dello

svolgimento della pratica e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In

caso contrario, le garanzie di competenza derivanti da un esercizio regolare

dell'attività oggetto della domanda verrebbero a mancare. Analogamente,

l'acquisizione di conoscenze teoriche deve precedere la pratica professionale

(STA 52.2016.129 del 21 giugno 2017 consid. 3.2, 52.2007.223 del 30 ottobre

2007.

consid. 4.1, 52.2005.324 del 14 dicembre 2012 consid. 4.1, 52.2001.314 del

3.

aprile 2002 consid. 4.3; RtiD-2014 n. 16 consid. 4.1, RDAT II-2002 n. 58; Mauro Mini, La legge sull'esercizio

delle professioni di fiduciario, Basilea et al. 2002, pag. 78 e segg.).

3.3

In concreto, benché l'insorgente disponga di un titolo di studi valido ai

sensi dell'art. 11 LFid (segnatamente l'attestato professionale federale di

specialista in finanza e contabilità), il periodo trascorso alle dipendenze

della C__________ Sagl non gli può essere riconosciuto quale valida pratica

professionale ai sensi del sopracitato disposto di legge già per il solo fatto

che questa esperienza lavorativa è precedente al conseguimento del titolo,

avvenuto nel 2020.

Ne discende pertanto che il ricorrente non rispetta le condizioni stabilite

dall'art. 8 LFid per poter esigere il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nella misura in cui la LFid permette di svolgere la pratica anche fuori dal

Cantone, in questo specifico contesto il richiamo alla LMI non gli è di alcun

ausilio, non potendo dedurre da quest'ultima normativa federale più di quanto

già gli sia garantito dal diritto cantonale concretamente applicabile.

4.

A questo punto resta

da verificare se, esercitando o avendo esercitato la professione di fiduciario

nel Cantone dei Grigioni, il ricorrente possa pretendere di essere autorizzato

sulla base della LMI ad avere accesso al mercato ticinese senza adempiere le

condizioni previste dall'art. 8 LFid. Quest'ultimo sostiene che il fatto di

dispone di un titolo di studio valido e di avere già maturato quasi quattro

anni di esperienza nello specifico settore fiduciario fuori Cantone siano elementi

sufficienti per potersi prevalere con successo delle garanzie previste dalla

suddetta normativa federale.

4.1

La LMI garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera

l'accesso libero e non discriminato al mercato, al fine di esercitare su tutto

il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI).

Essa si prefigge in particolare di: facilitare la mobilità professionale e gli

scambi economici in Svizzera (lett. a); sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi

all'armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato (lett. b); rafforzare

la competitività dell'economia svizzera (lett. c) e la coesione economica della

Svizzera (lett. d). L'art. 2 cpv. 1 LMI enuncia poi uno dei principi cardine

della legge, conferendo a chi rientra nel campo d'applicazione della LMI un

diritto individuale al libero accesso al mercato

in base alle prescrizioni in vigore nel luogo di provenienza (DTF 135 II

12.

consid. 2.1; STF 2C_57/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; 2C_607/2014 del

13.

aprile 2015 consid. 4.1; Raccomandazione della COMCO del 19 dicembre 2016,

in: DPC 2017/1 pag. 252 e segg.; Nicolas

Diebold, Das Herkunftsprinzip im Binnenmarktgesetz zur Dienstleistungs-

und Niederlassungsfreiheit, ZBl 111/2010, pag. 129 e segg.). Questo disposto -

che recepisce il principio "Cassis de Dijon" sviluppato dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e preso a modello dal legislatore svizzero (DTF 128 I 92

consid. 3; 125 I 276 consid. 4; 125 I 322 consid. 2b; 125 I 474 consid. 3; STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 7.1.1; Matteo Cassina, La legge federale sul

mercato interno: principi fondamentali e note in merito alla

giurisprudenza del Tribunale federale, in: RDAT 2000-I, pag. 102 e segg.; Peter Hänni/Andreas Stöckli, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berna

2013, pag. 202 e segg.) - sancisce dunque il cosiddetto principio del

luogo d'origine, giusta il quale ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi

e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione a

condizione che l'esercizio è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio

o di sede. In questi casi, fanno stato le norme del Cantone o del Comune di

domicilio o della sede dell'offerente (art. 2 cpv. 3 LMI). Sebbene i concetti

di "domicilio" e di "sede" non siano specificati dalla

legge, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire da tempo che con i

medesimi vanno intesi il domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid.

4b). Inoltre, il predetto principio garantisce anche la libertà di

stabilimento, stante la quale chi esercita legittimamente un'attività lucrativa

ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della

Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di

esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio

(art. 2 cpv. 4 LMI). In tale evenienza, la vigilanza sul rispetto delle

prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di

destinazione (STF 2C_844/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3.1 et 4.5). Il

principio del libero accesso al mercato non è tuttavia assoluto. Come sopra accennato, l'art. 3 LMI

prevede infatti la possibilità di eccezionalmente limitare il medesimo (Manuel Bianchi della Porta, in: Vincent

Martenet/Christian Bovet/Pierre Tercier (ed.), Droit de la concurrence, Basilea

2012, II

ed., art. 3 LMI n. 2 e

segg.). In questi casi agli offerenti esterni non può comunque esser

negato il diritto di accedere liberamente al mercato. Eventuali limitazioni

devono essere adottate sotto forma di condizioni e oneri a patto che si

applichino nella stessa misura anche agli

offerenti locali, risultino indispensabili per preservare interessi pubblici

preponderanti e siano conformi al principio della proporzionalità (cpv. 1).

Quest'ultimo, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 3 LMI, è da ritenere violato se le

prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione

sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. a), se i certificati

e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine

sono sufficienti (lett. b), se il domicilio o la sede costituisce condizione

preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione

(lett. c), oppure se la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine

consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici

preponderanti (lett. d). L'insorgente potrebbe comunque ottenere il permesso

richiesto, di conseguenza, facendo valere l'applicazione al suo caso della LMI.

4.3

4.3.1

Come appena esposto, uno degli elementi essenziali della revisione della

LMI intervenuta nel 2006 (RU 2006 2363) è l'estensione al domicilio

professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le

prescrizioni del luogo di origine. Prima di tale modifica, infatti, il

Tribunale federale aveva stabilito che, in virtù dei disposti allora in vigore,

la libertà di domicilio non rientrava nel campo di applicazione dell'art. 2 LMI

(cfr. DTF 125 I 276), ciò che comportava che intere categorie professionali, in

particolare quelle che necessitano di istallazioni fisse nel luogo in cui

forniscono le loro prestazioni, non potessero fondarsi sulla LMI per

rivendicare il libero accesso al mercato (cfr. messaggio n. 04.078 del 24

novembre 2004 del Consiglio federale concernente la modifica della LMI, pag.

415.

e 425; FF 2005 409). Quest'ultimo pertanto si limitava alla fornitura di

beni e servizi a partire dalla propria sede, ma non implicava pure la

possibilità di aprire una succursale in un altro Cantone o di trasferirvisi per

esercitare la professione. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato

interno, segnatamente per facilitare la mobilità professionale (art. 1 cpv. 2

lett. a LMI), si è dunque previsto che chi stabilisce il proprio domicilio

professionale in un luogo al fine di esercitarvi un'attività può prevalersi

delle prescrizioni del luogo del primo domicilio; questo significa che chiunque

eserciti legalmente una professione in un dato Cantone, fatta salva l'applicazione

dell'art. 3 LMI, può aprire una succursale o trasferire la propria sede

professionale in qualunque luogo in Svizzera secondo le prescrizioni del

Cantone d'origine. Si tratta, in sostanza, di continuare l'attività che già

veniva esercitata altrove.

Risulta pertanto che per invocare validamente la LMI l'interessato deve aver

già svolto l'attività in questione nel Cantone di provenienza (l'art. 2 cpv. 4,

prime due frasi, fa esplicito riferimento all'attività che già è svolta nel

primo domicilio; cfr. STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid. 5.1,

2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2; Matthias

Oesch/Stefan Renfer, Wettbewerbsrecht II Kommentar VKU, SVKG, VertBek,

PüG, BöB, UWG, BGBM, THG, Zurigo 2021, pag. 899, n. 3 ad art. 2 BGBM), poiché

solo in questo caso ci si trova in presenza di una componente intercantonale

che legittima l'applicazione della legislazione in parola (DTF 135 I 106 consid. 2.2; 125 I 276 consid. 4; 125 I 267 consid. 3b; STF 2C_848/2009 dell'11 maggio

2010.

consid. 4.2; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.3;

52.2008.175

del 10 ottobre 2008 consid. 3.2; 52.2008.32 del 18 agosto 2008

consid. 3.2; 52.2005.251 del 12 dicembre 2005 consid. 3.3; Cassina, op. cit., pag. 102; Thomas Cottier/Manfred Wagner, Das neue Bundesgesetz

über den Binnenmarkt (BGBM), in: AJP 1995, pag. 1583 e segg.; Matthias Oesch/Thomas

Zwald, OFK-Wettbewerbsrecht II, art. 1 LMI n. 6). In termini generali il

domicilio professionale (di provenienza) coincide con il luogo in cui la

persona esercita la propria attività lucrativa e, se la medesima viene svolta in più posti, è costituito dal luogo in cui tale attività viene diretta. Il luogo di domicilio o

di sede di cui all'art. 2 LMI deve dunque essere inteso come il luogo in cui l'attore

economico ha il centro delle sue attività (STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid. 5.1).

4.3.2

Tornando al caso in esame, il ricorrente non ha minimamente

comprovato di aver esercitato in modo effettivo la professione di fiduciario

commercialista nel Canton Grigioni.

Su richiesta dell'Autorità, egli ha infatti precisato che il suo ruolo

all'interno della società era di dipendente contabile, in ragione della

formazione acquisita con i titoli di ragioniere e, a partire dal 2016, di contabile

cantonale e di avere quindi lavorato sotto l'affidamento, la supervisione e

la verifica della titolare responsabile della C__________ Sagl (cfr.

scritto dell'8 dicembre 2020 del ricorrente all'Autorità di vigilanza; doc. 6).

Anche durante l'incontro del 13 aprile 2021 con l'autorità, egli ha dichiarato

che la titolare di quest'ultima ditta controllava il suo operato, anche fuori

ufficio.

Nemmeno l'insorgente dunque contesta espressamente di aver lavorato, in

sostanza, come un impiegato di commercio che negli anni ha aumentato le proprie

conoscenze, in posizione subordinata alla titolare dello studio fiduciario; ciò

che d'altra parte risulta pure dalla documentazione da esso prodotta.

Dai contratti di lavoro infatti emerge che è stato assunto per la C__________

Sagl dal 2015 fino al 2018 in qualità di aiuto contabile e poi quale impiegato

contabile fino al termine del rapporto di lavoro (cfr. contratti di lavoro del

29.

maggio 2015 [allegato al doc. 4], del 27 aprile e del 30 gennaio 2018

[allegati a doc. 6]). La remunerazione, leggermente aumentata nel tempo vista

la formazione professionale intrapresa, era alla fine di fr. 3'600.- che,

rapportata al grado di occupazione del 90%, corrispondeva ad un salario mensile

a tempo pieno di fr. 4'000.-; in termini di paragone un semplice impiegato di

commercio con mansioni di responsabilità percepisce secondo il CNL uno

stipendio di fr. 4'100.-.

Il ricorrente si lamenta dell'onere di prova addossatogli, pretendendo (in

parte a ragione) che non gli fosse possibile confutare gli accertamenti,

segnatamente in ambito fiscale, che concernono la sua ex datrice di lavoro. La

questione tuttavia non porta tanto sul fatto di sapere se sia provato o non che

la sede della C__________ Sagl a __________ sia (rispettivamente fosse)

fittizia, ciò di cui si dirà in seguito (consid. 4.5), bensì piuttosto sul

fatto che il ricorrente non ha mai comprovato di aver già svolto, e meglio in

seno a tale ditta, l'attività specifica per la quale chiede ora di essere

autorizzato in Ticino in virtù della LMI. Ora, l'attività da lui svolta alle

dipendenze della società con sede nei Grigioni poteva e potrebbe tutt'ora

essere esercitata anche nel Canton Ticino, senza bisogno di alcuna

autorizzazione. In questo senso egli non può dedurre alcunché a proprio favore

da quanto disposto dall'art. 2 cpv. 2 lett. d LFid, in quanto non risulta agli

atti che egli abbia svolto in un altro Cantone, con sufficiente grado di

autonomia e ad immediato supporto di una cerchia indeterminata di clienti, la

professione di fiduciario commercialista a titolo di indipendente o ricoprendo

un ruolo dirigenziale, tra quelli enumerati dall'art. 6 cpv. 2 LMI, per una

società di persone o di capitali operativa in questo specifico ambito.

Ne consegue dunque che, seppur sulla base di motivi in parte diversi da quelli

invocati dall'Autorità di vigilanza, la decisione impugnata, che nega

all'insorgente la facoltà di appellarsi a quanto disposto dalla LMI per

ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario

commercialista nel Canton Ticino, merita tutela.

4.4

A titolo abbondanziale, occorre comunque ancora rilevare che la libertà di

accesso al mercato enunciata dall'art. 2 LMI può essere invocata con successo

se l'attività esercitata nel luogo d'origine viene svolta legalmente. La

costituzione di un semplice domicilio statutario in un Cantone al solo scopo di

poter esercitare, invocando i principi desumibili dalla predetta norma, una

determinata attività economica in un altro Cantone, si configura come un

evidente abuso di diritto (cfr. STF 2C_84/2019 del 20 settembre 2019 consid.

5.1, 2C_848/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 4.2).

Nel caso di specie la C__________ Sagl, da sempre attiva quale società

fiduciaria in ambito commerciale, è stata costituita il 27 dicembre 2010 con

sede a __________, dove è rimasta fino al 12 maggio 2014 quando la sua sede è

stata spostata a __________. Ciononostante l'autorità fiscale ha poi

rivendicato nel 2019 il suo assoggettamento illimitato all'imposta ticinese a

partire dal 2014, ritenendo che lo spostamento di sede fosse fittizio poiché

teso unicamente ad eludere il regime autorizzativo della LFid e che la sua attività

venisse in realtà svolta in Ticino dove d'altra parte la ditta non aveva mai

lasciato gli uffici di __________ (cfr. decisione dell'8 ottobre 2020

dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, doc. 16). In questo senso va

rilevato che le decisioni di tassazione della C__________ Sagl emesse

dall'autorità fiscale grigionese (la decisione di tassazione 2018, quella più

recente fornita, è del 16 gennaio 2020, cfr. doc. L allegato al ricorso) sono

tutte precedenti alla rivendicazione delle autorità fiscali ticinesi dell'8

ottobre 2020 (decisione cresciuta in giudicato, cfr. doc. 16).

Nel corso degli anni sono inoltre stati eseguiti dei controlli da parte della

Polizia i cui esiti non militano certo a favore della tesi del ricorrente.

Basti rilevare che la Polizia comunale di __________ si è recata alla sede

societaria dove vi erano dei locali affittati alla C__________ Sagl (non è dato

di sapere se questi fossero effettivamente adibiti ad ufficio), ma presso i

quali non è stato rinvenuto personale alcuno (come d'altra parte già in

occasione di precedenti verifiche) e ciò nonostante il fatto che, secondo le

registrazioni delle presenze del ricorrente (cfr. schede allegate a doc. 6), quest'ultimo

avrebbe dovuto essere in ufficio il giorno del controllo, avvenuto il 6

settembre 2018 alle ore 10:35. Per quanto attiene alla trasmissione televisiva

Falò del 5 ottobre 2017, benché la portata probatoria della medesima vada

relativizzata, significativo è comunque il fatto che nel servizio mandato in

onda il giornalista partecipava in un imprecisato giorno del 2017 ad un

controllo della Polizia comunale di __________ presso i locali presi in

locazione dalla C__________ Sagl, senza che nemmeno in quell'occasione venisse

rinvenuto alcun dipendente della società (cfr.www.rsi.ch/play/tv/falo/video/

bucaletterland?urn=urn:rsi:video:9633031).

Infine si deve rilevare che l'Autorità di vigilanza ha aperto un procedimento

penale per esercizio abusivo della professione nei confronti della titolare

della C__________ Sagl, per cui non si può sostenere, come fa il ricorrente,

che le problematiche sollevate nella predetta trasmissione televisiva, e invero

ben note al di là di quest'ultima, non abbiano dato luogo ad alcuna reazione da

parte delle autorità ticinesi.

Ne discende pertanto che sussistono molteplici indizi convergenti che portano a

concludere che, a prescindere dalla sua sede statutaria, la C__________ Sagl

abbia in verità sempre operato a partire dal Canton Ticino, senza disporre di

un fiduciario autorizzato ai sensi della LFid e quindi in modo abusivo.

Nell'ipotesi dunque in cui si volesse fare astrazione da quanto esposto sopra

al consid. 4.3, ammettendo che il ricorrente abbia effettivamente agito quale

fiduciario allorquando si trovava alle dipendenze della suddetta ditta, il

fatto di richiamarsi alla sede grigionese della medesima per poter usufruire

del diritto al libero accesso al mercato sancito dall'art. 2 LMI costituirebbe

un chiaro abuso di diritto, che non merita alcuna tutela sul piano giudiziario.

Senza poi dimenticare che una simile evenienza avrebbe inevitabilmente esposto

anche il ricorrente al rischio di vedersi perseguito sul piano penale per

esercizio abusivo della professione. A questo proposito non si deve infatti

dimenticare che il reato di cui all'art. 23 LFid costituisce una

contravvenzione e come tale non è imputabile alla società (cfr. art. 105 cpv. 1

del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) ma alle persone

che per essa hanno agito, ivi compresi anche eventuali organi di fatto che si

sono occupati della sua gestione (cfr. art. 29 CP, in particolare lett. c e d).

Punibili sono pertanto tutte le persone che, avendo agito tramite la ditta quali

fiduciari, hanno di fatto esercitato abusivamente la professione. In ogni caso

il fatto che nei confronti del ricorrente non sia stato aperto alcun

procedimento costituisce un'ulteriore prova che, come evidenziato sopra

(consid. 4.3), nel periodo in cui è stato alle dipendenze della C__________

Sagl egli non ha mai svolto l'attività di fiduciario commercialista, ma fungeva

da semplice impiegato di commercio con responsabilità limitata e soggetta a

controllo della sua datrice di lavoro.

5.

5.1. Stante

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera