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Decisione

52.2021.373

Contributi di costruzione per opere di canalizzazione - importo del contributo e debitore

14 marzo 2022Italiano21 min

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101], art. 6 n.1 della convenzione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.373

Lugano

14

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 16 settembre

2021 di

e

RI 2 RI 1

rappr.

da: avv. RA 1,

contro

la decisione del 16 agosto 2021 (30.2019.47) del

Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di

imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e

depurazione acque avviata dal Comune di __________ relativamente al mappale __________

di __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 18 dicembre 1989 il

Comune di __________ ha adottato il piano generale delle canalizzazioni (PGC),

autorizzando il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell'ordine del

70% del costo dell'opera; il PGC è stato approvato dal competente servizio

cantonale con risoluzione del 21 gennaio 1991. Nel 1993, in virtù degli art. 96

e segg. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento

delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100), l'esecutivo comunale ha

proceduto ad un primo prelievo di contributi di costruzione provvisori per le

opere di canalizzazione e depurazione delle acque. Atteso come il piano

generale di smaltimento delle acque (PGS) previsto dall'ordinanza sulla

protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 841.201) fosse ancora in

allestimento, dal 2015 alcuni interventi da questo previsti sono stati

autorizzati e finanziati sulla base di varianti al PGC in vigore, puntualmente

approvate dalle autorità comunali. Aggiornata la spesa determinante per tutte

le opere contemplate a livello pianificatorio, nel 2019 il Municipio di __________

ha dato avvio ad una procedura per un secondo prelievo di contributi provvisori

pubblicando il relativo prospetto dal 23 maggio al 21 giugno 2019, previo invio

di un avviso personale ai proprietari interessati. A seguito di un errore

nell'intestazione della scheda del mappale __________ di __________ e nella

notifica di pubblicazione dello stesso, il prospetto per questo fondo è stato

nuovamente pubblicato, dopo avviso ai proprietari, dal 27 giugno al 27 luglio

2019.

RI 1e RI 2, proprietari in comune del mappale __________ di __________, sono quindi

stati assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione dell'importo di

fr. 8'751.85, già dedotto quanto riscosso nel 1993.

Mediante risoluzione dell'11 settembre 2019 l'Esecutivo comunale ha respinto il

reclamo da essi interposto avverso tale imposizione.

B. Con giudizio del 16

agosto 2021 il Tribunale di espropriazione ha a sua volta respinto l'impugnativa

inoltrata dai membri della società semplice contro quest'ultima pronuncia

municipale. Esso ha ritenuto, in estrema sintesi, che il contributo di

costruzione imposto agli attuali proprietari fosse corretto, segnatamente che l'intero

importo del tributo fosse a loro carico.

C. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 e RI 2 insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione - da

determinare - del contributo di costruzione. Sollevati preliminarmente dei

motivi di nullità della sentenza impugnata, essi sostengono di non potere

essere ritenuti debitori dell'intero importo di fr. 8'751.85, poiché una parte

di questo non sarebbe più esigibile e ad ogni modo non imputabile a loro.

Lamentano inoltre l'importo della tassa di giustizia addossata loro con il

giudizio impugnato.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare

particolari osservazioni.

Alla medesima conclusione perviene il Municipio di __________ con

argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

E. RI 1 e RI 2 non hanno

presentato osservazioni in replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 104 cpv. 1a LALIA. La legittimazione attiva degli insorgenti,

destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la

tempestività del gravame (art. 104 cpv. 1a LALIA e art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono

certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Come

accennato in narrativa, i ricorrenti sostengono preliminarmente che il giudizio

impugnato sia nullo per due ragioni. Da una parte il presidente del Tribunale

di espropriazione avrebbe respinto la richiesta di assunzione di una prova

formulata dagli insorgenti in sede di udienza di conciliazione senza

interpellare gli altri membri del collegio giudicante, eccedendo pertanto nei

suoi poteri. Dall'altra parte essi sollevano dei dubbi sull'imparzialità di un

membro dell'autorità giudicante e lamentano che il Tribunale non abbia

verificato d'ufficio eventuali motivi di ricusa. Affermano infatti che durante

l'udienza di conciliazione il sindaco di __________ avrebbe mostrato

un'eccessiva familiarità e confidenza con uno dei giudici presenti, il cui nome

tuttavia non sarebbe mai stato comunicato nonostante esplicita richiesta in

questo senso, ciò che pertanto avrebbe impedito agli insorgenti di inoltrare

formale istanza di ricusa.

2.2. Le censure - al limite della temerarietà - sono di tutta evidenza

infondate.

Anzitutto per quanto riguarda l'istruzione del procedimento, l'art. 47 cpv. 1

della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (LEsp; RL 710.100) stabilisce

che questa fase è diretta dal presidente. D'altronde la regola di affidare

l'istruzione dell'incarto ad un membro di un'autorità collegiale è ampiamente

diffusa in ambito amministrativo (e non solo) e non è certo lesiva dei diritti

procedurali delle parti (cfr. art. 27 cpv. 1, art. 58 cpv. 1 e art. 64 LPAmm). Abbondanzialmente

si rileva poi che il verbale dell'udienza di conciliazione del 25 marzo 2021,

firmato da tutti i membri del collegio giudicante, riporta espressamente la richiesta

di assunzione di prove formulata dagli insorgenti (segnatamente l'acquisizione

dell'incarto fallimentare riferito alla precedente proprietaria del mappale __________

di __________) e il relativo respingimento da parte del Tribunale (cfr. verbale

di conciliazione e notifica prove del 25 marzo 2021, pag. 2). Non risulta

pertanto che il rifiuto di assumere la prova richiesta provenga unicamente dal

presidente e ancor meno che gli altri membri dell'autorità, presenti

all'udienza e firmatari del verbale, non fossero a conoscenza di tale

circostanza.

In merito ai dubbi sull'imparzialità di uno dei membri del Tribunale, richiamati

Fatti

i disposti di legge federali e cantonali e la giurisprudenza che concretizzano

la garanzia del diritto a un giudice imparziale (cfr. art. 30 della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101], art. 6 n.1 della convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 [CEDU; RS 0.101], art. 55 della Costituzione della Repubblica e

Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 [Cost. cant.; RL 101.000], art. 50 e

segg. LPAmm, DTF 136 I 207 consid.

3.1 e rinvii, 116 Ia 14 consid. 4, 125 I 209 consid. 8a), si deve in

concreto rilevare che gli insorgenti sono venuti a conoscenza delle circostanze

di cui si ora lamentano in occasione dell'udienza del 25 marzo 2021, per cui, anziché attendere la decisione a

loro sfavorevole resa da questa istanza circa cinque mesi dopo, conformemente

all'art. 52 cpv. 1 LPAmm e al principio della buona fede, avrebbero dovuto

presentare immediatamente una domanda di ricusa nei confronti del giudice di

cui contestano l'imparzialità. Nella misura in cui non lo hanno fatto, il loro

diritto di invocare una simile doglianza è manifestamente perento (DTF 132 II

485 consid. 4.3; STF 1C_404/2015 del 9 settembre 2015 consid. 2.2.). In ogni

caso è d'uopo rammentare che gli atti ai quali ha partecipato una persona

tenuta a ricusarsi non sono nulli ma vengono annullati e ripetuti se una parte

lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo

di ricusazione (art. 54 cpv. 1 LPAmm).

Non permettono di giungere a diversa conclusione le argomentazioni, del tutto pretestuose,

addotte con il ricorso, secondo cui gli insorgenti non erano a conoscenza delle

generalità del giudice in questione. Atteso che il collegio giudicante è

composto da soli tre giudici e un supplente (composizione comunicata a tutte le

parti con decreto presidenziale del 26 febbraio 2021), di cui uno è il

presidente, la persona da ricusare poteva essere facilmente identificata anche

senza conoscerne il nominativo. Informazioni in proposito - contrariamente a

quanto pretendono gli insorgenti - non sono affatto state richieste con le

conclusioni scritte del 14 maggio 2021 (cfr. incarto del Tribunale di

espropriazione). In quella sede i ricorrenti si sono infatti limitati a sollevare

due circostanze particolari ("qui anticipate ma che verranno

sostanziate in sede di un eventuale ricorso rispettivamente nell'ambito di una

formale procedura di ricorso") senza per questo pretendere alcunché.

L'autorità giudicante, da parte sua, non era confrontata con una richiesta precisa

per cui, non rilevando motivi di incompatibilità, ha deciso nel merito

segnalando comunque la circostanza nella sentenza. Indipendentemente dalla (dubbia) fondatezza della ricusa, che

a onor del vero non viene formulata in modo esplicito nemmeno in questa sede (art.

70 cpv. 1 LPAmm), l'agire dei ricorrenti, che hanno atteso l'esito per loro

negativo della procedura per manifestare il proprio disappunto, non merita

tutela.

3. 3.1. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari devono coprire i

costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non

inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo. Soggetti

all'imposizione sono i proprietari di fondi serviti o che possono essere

serviti dall'opera (art. 97 lett. a LALIA). Incombe al Municipio delimitare il

comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i

quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base

del costo preventivo dell'opera ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora

calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera giusta l'art.

99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono

superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA e 99a cpv. 1

prima frase LALIA). Il Comune può prelevare anche più contributi provvisori

ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore

di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto (art. 99

cpv. 2 LALIA). Vi è inoltre un contributo supplementare nel caso di nuova

edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio

entro quindici anni dal compimento dell'opera, calcolato sull'aumento del

valore di stima determinato dall'intervento edile (art. 100 cpv. 1 LALIA). I

contributi sono dovuti in dieci rate annuali (art. 106 LALIA). A garanzia del

pagamento spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il

contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio

definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole

rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni e alla

prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del codice

delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2 LALIA).

3.2. In questo senso, l'art. 42 del regolamento comunale delle canalizzazioni

del 30 maggio 1983 del Comune di __________ dispone che il Comune preleva un

contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e al decreto

esecutivo 3 febbraio 1977 del Consiglio di Stato concernente il regolamento

delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DELALIA; RL 833.120).

4. 4.1. Gli

insorgenti sostengono di non poter essere ritenuti debitori dell'intero importo

del contributo impostogli dal Comune. A loro avviso, dato che il credito del

Comune a titolo di contributo di costruzione nei confronti dei proprietari di

fondi cresce man mano che le opere di canalizzazione e depurazione delle acque vengono

eseguite e pagate, il credito globale può e deve essere scomposto e suddiviso

per anno o per periodi di proprietà. Ritengono di conseguenza che la parte di

tributo accumulato prima dell'acquisto del fondo da parte loro - avvenuto nel

2004 - debba essere posto a carico della precedente proprietaria. In specie

tuttavia il fondo apparteneva ad una società nel frattempo fallita per cui il

credito vantato dal Comune, che non è stato fatto valere nell'ambito della

liquidazione fallimentare, sarebbe ormai estinto. Sostengono che secondo la legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1)

tutte le fasi della procedura fallimentare sono opponibili ai terzi - enti

pubblici compresi - e che, in caso di fallimento, l'acquirente successivo del

fondo è liberato ope legis dai debiti esistenti fino a quel momento

connessi con il fondo. La LALIA, legislazione cantonale, non può pertanto

prevedere un diverso regime per i crediti comunali, pena la violazione dei

principi della preminenza del diritto di rango superiore e della certezza del

diritto.

4.2. Le censure, destituite di qualsiasi fondamento, non meritano accoglimento.

Anzitutto va osservato che i ricorrenti si limitano, in sostanza, a sostenere

che l'ente pubblico, al momento di imporre i contestati tributi, avrebbe dovuto

scindere il credito di modo da porlo a carico di ogni proprietario in funzione

delle opere realizzate durante il periodo di proprietà. Il meccanismo proposto

tuttavia non corrisponde al regime in vigore.

Come ricordato anche nella sentenza impugnata, i contributi di costruzione sono

oneri preferenziali mediante i quali il proprietario fondiario deve compensare

il vantaggio - cioè la possibilità di collegare il proprio fondo alla rete

comunale delle fognature - che gli deriva dalla costruzione degli impianti

comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque (STF 2P.71/2004 del 10

gennaio 2005 consid. 3). Benché i Comuni abbiano la facoltà di prelevare i

contributi in più fasi e a seconda dell'esecuzione e della messa in funzione

dei singoli impianti (cfr. art. 8 cpv. 3 del decreto esecutivo concernente il

regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977;

RL 833.120), il Tribunale federale ha già avuto occasione di confermare la

prassi cantonale giusta la quale gli oneri preferenziali per la costruzione di

opere di canalizzazione e depurazione delle acque sono percepiti globalmente

per tutte le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque,

poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente, ciò che

comporta l'inapplicabilità al loro prelievo di un termine di prescrizione che

inizierebbe a decorrere dal compimento di ogni singolo tratto delle

canalizzazioni (STF 2C_967/2012 del 18 gennaio 2013 consid.5.2.2, 2P.71/2004

del 10 gennaio 2005 consid. 3 e 4.4). Al riguardo l'Alta Corte ha pure osservato

che la LALIA autorizza i Comuni ad imporre retroattivamente contributi per

opere o parte di esse eseguite dopo il 31 dicembre 1968 sulla base di un

progetto generale delle canalizzazioni approvato dall'autorità competente,

sempreché non abbiano già provveduto all'imposizione (cfr. art. 133 cpv. 4

LALIA). È quindi stato comunque posto un limite temporale alla retroattività

del sistema di prelievo di contributi disciplinato dalla legge. La questione di

sapere fino a che momento un Comune, dopo l'entrata in vigore della legge

cantonale, può aspettare prima di prelevare i contributi provvisori o

definitivi per coprire le proprie spese legate alla rete delle fognature può

rimanere qui irrisolta.

Va poi considerato che al centro della presente vertenza vi sono dei contributi

provvisori, i quali sono percepiti prima della conclusione delle opere di

canalizzazione per consentirne il finanziamento e che sono calcolati - almeno

in parte - sulla base del costo preventivo. Non è dunque possibile scindere il

tributo in funzione dei lavori effettuati poiché la spesa determinante non si

riferisce unicamente ad interventi già eseguiti, e di cui il contribuente

avrebbe già beneficiato, ma anche a opere ancora da realizzare; né ciò avrebbe

senso atteso che non coinciderebbe comunque con un aumento progressivo del

beneficio tratto dai fondi, oltre che essere pressoché impossibile da calcolare

con precisione e a complicare oltre misura il compito dell'ente impositore.

Tant'è che nemmeno gli insorgenti sono in grado di indicare quale quota - secondo

il loro ragionamento - dovrebbe essere posta a loro carico.

La LALIA, che costituisce la base legale su cui si fonda il contestato tributo

pubblico, stabilisce che ai fini dell'assoggettamento al contributo di

costruzione provvisorio occorre, ma è anche sufficiente, che l'opera sia

prevista dal PGS e che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel

comprensorio imponibile delimitato dal PGS medesimo. La legge non subordina l'assoggettamento

ad altre condizioni, in particolare né all'avvenuto compimento dell'opera o di

un singolo tratto di canalizzazione, né all'appartenenza del fondo ad uno

specifico bacino imbrifero e nemmeno all'allacciamento effettivo alla

canalizzazione (STF 2P.133/2004 del 7 marzo 2005 consid. 4.3). Esso rappresenta

poi un debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del

registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento della

pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 n. 26, II-2007 n. 33c), circostanza

quest'ultima che invero i ricorrenti non paiono contestare.

Ora, quando, come in concreto, l'obbligo contributivo poggia su di un

finanziamento globale della rete delle fognature (cfr. doc. 8 prodotto dal

Comune di __________, in particolare la tabella del costo delle opere

aggiornato al 2018), considerata come un'opera unica, può passare molto tempo

tra la costruzione e la messa in funzione dei singoli tratti di canalizzazione

dell'impianto e il momento in cui sono fissati i contributi dovuti da ogni

proprietario. Se la riscossione dei contributi non è effettuata in più tappe,

cronologicamente vicine nel tempo, è quindi possibile che i contributi

richiesti inglobino anche costi che sono dovuti da molto tempo e contro i quali

non può essere fatta valere la prescrizione. Tale modo di procedere non implica

un'inammissibile limitazione della sicurezza del diritto. In effetti, i

proprietari sanno che i Comuni, dall'entrata in vigore della LALIA, sono obbligati per legge a prelevare contributi al

fine di finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di

evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto. Essi non possono quindi

pretendere ignorare che un giorno o l'altro saranno chiamati a versare i citati

contributi per indennizzare i costi sostenuti dall'ente pubblico (STF 2P.71/2004

del 10 gennaio 2005 consid. 4.2, 2P.84/2005 del 17 ottobre 2005 consid. 2.4).

Tornando al caso in esame, al momento della pubblicazione del prospetto dei

contributi - avvenuta nel 2019 - i ricorrenti erano (invero già da quindici

anni) proprietari in comune del mappale __________ di __________ e pertanto

sono stati correttamente assoggettati al secondo prelievo di contributi provvisori.

Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che in specie essi abbiano

acquistato il fondo ad un pubblico incanto e che la società precedentemente

proprietaria dell'immobile sia poi fallita. Le critiche riferite alla pretesa

estinzione di parte del credito comunale a seguito del fallimento della

precedente proprietaria sono infatti inconferenti atteso come, indipendentemente

dalle modalità - non dirimenti - con cui il fondo è stato acquistato, in virtù

della LALIA non sia sorta alcuna pretesa creditoria del Comune nei confronti

della società fallita nel 2005, ancor meno se si considera che la spesa

determinante sulla quale i contributi provvisori sono stati calcolati concerne

interventi adottati a livello pianificatorio solo a partire dal 2015. La

pretesa violazione del diritto superiore, e meglio della LEF che regola

l'esecuzione forzata di pretese creditorie, contesto del tutto avulso rispetto

ai tributi pubblici, si appalesa di conseguenza manifestamente infondata.

A titolo abbondanziale, si rileva infine che il metodo di imposizione proposto

con il ricorso non comporterebbe verosimilmente un vantaggio contributivo per

gli insorgenti, tanto meno di entità rilevante: in specie infatti si tratta di

un secondo prelievo di contributi provvisori per cui, anche volendo per assurdo

seguire il ragionamento dei ricorrenti, andrebbe allora considerato, da una

parte, l'importo di oltre fr. 17'000.- già corrisposto dai precedenti

proprietari del fondo nel 1993 e, dall'altra, che RI 1 e RI 2 sono proprietari

del mappale in questione da ormai oltre 15 anni.

5. 5.1. Gli

insorgenti criticano altresì l'importo di fr. 600.- posto a loro carico a

titolo di tassa di giustizia e spese, che reputano particolarmente esoso

rispetto al valore litigioso.

5.2. Relativamente alla tassa di giustizia, a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm,

l'autorità amministrativa può applicare alle

proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione

dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale

e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa oscilla

tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr.

30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei

costi e di equivalenza (Messaggio

concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare

2013/2014 pag. 1947 segg., pag. 1971; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 28). Il principio della copertura dei costi postula

l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse

e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le

spese generali; il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare

della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore

economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve

trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e

deve contenersi entro limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995

consid. 2.1.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, V ed.,

Basilea 2021, n. 88 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a). La norma - potestativa - lascia comunque all'autorità di

ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o

dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

In concreto, il Tribunale di espropriazione, oltre all'accurata verifica

dell'incarto e all'acquisizione di documentazione necessaria per il giudizio,

ha tenuto un'udienza di conciliazione e di notifica prove il 25 marzo 2021 a

cui ha poi fatto seguito l'allestimento e la notifica della sentenza qui

impugnata. A ciò vanno aggiunti i lavori della cancelleria del Tribunale e le

spese generali occasionate dalla pratica per cui l'importo complessivo di fr. 600.-

a titolo di oneri processuali si avvera anche generoso nei confronti degli

insorgenti, non coprendo nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione

del gravame, né tantomeno risulta sproporzionato rispetto al valore della

prestazione fornita e rimane perfettamente all'interno della forchetta fissata

dall'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Per quanto attiene alla terminologia usata

dall'autorità precedente, si osserva che, conformemente a quanto avviene a

livello federale (cfr. art. 65 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005 [LTF; RS 173.110], art. 63 della legge federale sulla procedura

amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], art. 1 del regolamento

sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale

amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]), la tassa

di giustizia è una posta delle spese processuali. Ora, seppur vero che la

formulazione dell'art. 47 LPAmm, che tratta la tassa di giustizia al cpv. 1 e

si riferisce genericamente alle spese nel testo rimanente, non è

particolarmente esplicita al riguardo, va tuttavia considerato che tali

emolumenti, in ambito giudiziario, non rappresentano che una partecipazione al

costo di funzionamento globale della giustizia. Proprio per questa ragione

spetta al legislatore stabilire l'ammontare di tale tributo in una legge

formale o imporre dei limiti alla sua determinazione (cfr. DTF 143 I 227 consid.

4.3.1 e 4.3.2). Atteso che non vi sono dubbi, né i ricorrenti ne sollevano in

modo sufficientemente motivato, che la LPAmm costituisca una valida base legale

per l'imposizione delle spese processuali, dal momento che l'importo globale

posto a carico dei soccombenti rientra nei limiti fissati dal disposto di legge

ed è stato stabilito in considerazione dei criteri previsti, nonché rispetta -

come visto - i principi costituzionali applicabili in materia, lo stesso merita

tutela, senza che sia necessario (né d'altronde obbligatorio) dettagliare le

singole poste di spesa.

6. 6.1. Stante tutto

quanto precede, il ricorso, palesemente infondato che rasenta temerarietà, deve

dunque essere senz'altro respinto con conseguente conferma della sentenza

impugnata.

6.2. La tassa di giustizia, commisurata anche al dispendio di lavoro

occasionato al Tribunale, segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'autorità comunale che non ne ha fatto

richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti nella misura di fr.

1'000.-, è posta a loro carico, con vincolo di solidarietà.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera