52.2021.396
Ricorso contro la decisione con cui il committente ha annullato il contratto (governato dal diritto privato) stipulato in seguito all'aggiudicazione di una commessa pubblica. Ricorso irricevibile per difetto di competenza del TRAM
1 ottobre 2021Italiano5 min
committente di procedere con lo scioglimento del contratto concluso (cfr. messaggio
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2021.396
Lugano
1
ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistito
dalla vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 27 settembre 2021 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 15 settembre 2021 (n. 4538) del
Consiglio di Stato che ha revocato l'aggiudicazione in suo favore della
commessa di fornitura di un autocarro 4 assi e annullato il susseguente
contratto del 14 luglio 2021;
ritenuto, in
fatto
che il 23 aprile 2021
il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di un autocarro 4
assi nuovo (FU 66/2021);
che il 16 giugno 2021 il Governo ha aggiudicato la commessa per l'importo di
fr. 124'703.- alla RI 1, giunta prima in graduatoria dinanzi all'unica altra
concorrente;
che il contratto di fornitura dell'autocarro è stato sottoscritto
dall'aggiudicataria il 9 luglio 2021 e dal committente il 14 luglio 2021;
che con decisione del
15 settembre 2021 il Consiglio di Stato, considerato che l'Ufficio degli
automezzi e delle macchine dello Stato ha rilevato, sul tipo di veicolo che
l'aggiudicataria intende fornire, divergenze sostanziali rispetto a quanto
prescritto nel capitolato ed effettivamente offerto in sede di gara, ha
revocato l'aggiudicazione del 16 giugno 2021 e annullato di conseguenza il
contratto di fornitura;
che contro la predetta decisione la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in
diritto
che non ponendo questioni
di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il
gravame può essere evaso da un giudice unico;
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 6 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile nei
casi elencati all'art. 84 LPAmm; la lett. e prevede il ricorso contro decisioni
in settori specifici, nei casi previsti dalla legge;
che per l'art. 37
LCPubb sono decisioni impugnabili:
a) gli elementi del
bando;
b) l'esclusione
dell'offerente;
c) la decisione
sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
d) l'aggiudicazione,
la revoca, l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che con la decisione
impugnata il Governo ha revocato la delibera e, contestualmente, annullato il
contratto concluso con l'aggiudicataria; esso ha richiamato l'art. 25 lett. b
LCPubb secondo cui il committente esclude dalla procedura o revoca
l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o
aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al
termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale hanno dato o danno al
committente indicazioni false;
che il legislatore con questa norma ha previsto l'obbligo di revocare
l'aggiudicazione qualora il vizio sia scoperto dopo la decisione, ma prima
della stipulazione del contratto; ha inoltre introdotto la facoltà per il
committente di procedere con lo scioglimento del contratto concluso (cfr. messaggio
n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb ad art. 25 pag. 16);
che in linea di principio, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente
conclusione del contratto è retta dal diritto privato; la qualifica del
contratto dipende dall'oggetto del medesimo: i contratti di diritto
amministrativo si riferiscono direttamente all'esecuzione di un compito di
diritto pubblico oppure riguardano un oggetto retto dal diritto pubblico; il
contratto attiene invece al diritto privato quando lo Stato vuole procacciarsi,
mediante un contratto di acquisto, di appalto o un mandato, una risorsa di cui
ha bisogno per eseguire un compito di diritto pubblico (DTF 134 II 297 consid.
2.1. segg.);
che il contratto sottoscritto dalle parti successivamente all'aggiudicazione
della commessa ha per oggetto la semplice fornitura di un autocarro destinato
all'utilizzo in autostrada di montagna;
che non vi è alcun dubbio che tale contratto, con cui lo Stato si è procurato
un mezzo da impiegare per la manutenzione stradale, sia governato in modo
esclusivo dal diritto privato;
che avendo le parti stipulato
il negozio giuridico, le contestazioni che possono insorgere tra di esse attengono
al diritto privato e vanno sottoposte al giudice civile;
che, del resto, nel contratto di fornitura (all'art. 8) le parti hanno
convenuto il foro giudiziario di Bellinzona richiamando norme di procedura
civile;
che il fatto che il committente abbia, impropriamente, revocato (anche)
l'aggiudicazione non permette di fondare la giurisdizione amministrativa;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza
del Tribunale (art. 72 LPAmm);
che la tassa di giustizia, ridotta in proporzione del limitato dispendio
causato al Tribunale, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47
cpv. 1 LPAmm); non le viene in soccorso l'errata indicazione dei rimedi
giuridici contenuta nella decisione impugnata, ritenuto che è patrocinata da un
legale cognito della materia e che l'errore era facilmente riconoscibile.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei termini e alle condizioni di cui all'art.
83.
lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera