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Decisione

52.2021.396

Ricorso contro la decisione con cui il committente ha annullato il contratto (governato dal diritto privato) stipulato in seguito all'aggiudicazione di una commessa pubblica. Ricorso irricevibile per difetto di competenza del TRAM

1 ottobre 2021Italiano5 min

committente di procedere con lo scioglimento del contratto concluso (cfr. messaggio

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2021.396

Lugano

1

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistito

dalla vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 27 settembre 2021 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 15 settembre 2021 (n. 4538) del

Consiglio di Stato che ha revocato l'aggiudicazione in suo favore della

commessa di fornitura di un autocarro 4 assi e annullato il susseguente

contratto del 14 luglio 2021;

ritenuto, in

fatto

che il 23 aprile 2021

il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio,

Divisione delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di un autocarro 4

assi nuovo (FU 66/2021);

che il 16 giugno 2021 il Governo ha aggiudicato la commessa per l'importo di

fr. 124'703.- alla RI 1, giunta prima in graduatoria dinanzi all'unica altra

concorrente;

che il contratto di fornitura dell'autocarro è stato sottoscritto

dall'aggiudicataria il 9 luglio 2021 e dal committente il 14 luglio 2021;

che con decisione del

15 settembre 2021 il Consiglio di Stato, considerato che l'Ufficio degli

automezzi e delle macchine dello Stato ha rilevato, sul tipo di veicolo che

l'aggiudicataria intende fornire, divergenze sostanziali rispetto a quanto

prescritto nel capitolato ed effettivamente offerto in sede di gara, ha

revocato l'aggiudicazione del 16 giugno 2021 e annullato di conseguenza il

contratto di fornitura;

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che non ponendo questioni

di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della

legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il

gravame può essere evaso da un giudice unico;

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso

l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 6 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile nei

casi elencati all'art. 84 LPAmm; la lett. e prevede il ricorso contro decisioni

in settori specifici, nei casi previsti dalla legge;

che per l'art. 37

LCPubb sono decisioni impugnabili:

a) gli elementi del

bando;

b) l'esclusione

dell'offerente;

c) la decisione

sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

d) l'aggiudicazione,

la revoca, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che con la decisione

impugnata il Governo ha revocato la delibera e, contestualmente, annullato il

contratto concluso con l'aggiudicataria; esso ha richiamato l'art. 25 lett. b

LCPubb secondo cui il committente esclude dalla procedura o revoca

l'aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o

aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al

termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale hanno dato o danno al

committente indicazioni false;

che il legislatore con questa norma ha previsto l'obbligo di revocare

l'aggiudicazione qualora il vizio sia scoperto dopo la decisione, ma prima

della stipulazione del contratto; ha inoltre introdotto la facoltà per il

committente di procedere con lo scioglimento del contratto concluso (cfr. messaggio

n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb ad art. 25 pag. 16);

che in linea di principio, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente

conclusione del contratto è retta dal diritto privato; la qualifica del

contratto dipende dall'oggetto del medesimo: i contratti di diritto

amministrativo si riferiscono direttamente all'esecuzione di un compito di

diritto pubblico oppure riguardano un oggetto retto dal diritto pubblico; il

contratto attiene invece al diritto privato quando lo Stato vuole procacciarsi,

mediante un contratto di acquisto, di appalto o un mandato, una risorsa di cui

ha bisogno per eseguire un compito di diritto pubblico (DTF 134 II 297 consid.

2.1. segg.);

che il contratto sottoscritto dalle parti successivamente all'aggiudicazione

della commessa ha per oggetto la semplice fornitura di un autocarro destinato

all'utilizzo in autostrada di montagna;

che non vi è alcun dubbio che tale contratto, con cui lo Stato si è procurato

un mezzo da impiegare per la manutenzione stradale, sia governato in modo

esclusivo dal diritto privato;

che avendo le parti stipulato

il negozio giuridico, le contestazioni che possono insorgere tra di esse attengono

al diritto privato e vanno sottoposte al giudice civile;

che, del resto, nel contratto di fornitura (all'art. 8) le parti hanno

convenuto il foro giudiziario di Bellinzona richiamando norme di procedura

civile;

che il fatto che il committente abbia, impropriamente, revocato (anche)

l'aggiudicazione non permette di fondare la giurisdizione amministrativa;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza

del Tribunale (art. 72 LPAmm);

che la tassa di giustizia, ridotta in proporzione del limitato dispendio

causato al Tribunale, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47

cpv. 1 LPAmm); non le viene in soccorso l'errata indicazione dei rimedi

giuridici contenuta nella decisione impugnata, ritenuto che è patrocinata da un

legale cognito della materia e che l'errore era facilmente riconoscibile.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei termini e alle condizioni di cui all'art.

83.

lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera