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Decisione

52.2021.400

Revoca licenza di circolazione collettiva e targhe professionali

4 aprile 2022Italiano19 min

commercio in genere; ricerche e consulenze di mercato. La società può partecipare

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.400

Lugano

4

aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 30 settembre

2021 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 25 agosto 2021 (n. 4130) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 15 ottobre 2020 della Sezione della circolazione

in materia di revoca della licenza di circolazione collettiva e delle

relative targhe professionali;

ritenuto, in fatto

Fatti

A. a. RI 1, con sede ad __________,

è iscritta a registro di commercio con il seguente scopo sociale:

L'esercizio dell'attività di

general contractor, di studio di architettura, di studio di ingegneria, di

project management; la compravendita di oggetti immobiliari; l'amministrazione

di immobili. La società potrà inoltre acquistare e vendere

automobili/autovetture di lusso. La ricerca di clienti per oggetti immobiliari;

finiture edili; operazioni e attività di marketing, attività di import-export e

commercio in genere; ricerche e consulenze di mercato. La società può partecipare

ad altre società aventi scopi analoghi.

b. Il 25 febbraio 2019 la predetta ditta ha presentato una

richiesta volta all'ottenimento di una licenza di circolazione collettiva e di targhe

professionali, indicando che sarebbero state utilizzate per il commercio di

veicoli ai sensi del n. 3 dell'allegato 4 all'ordinanza sull'assicurazione dei

veicoli del 20 novembre 1959 (OAV; RS 741.31), attività iniziata il 1° febbraio

precedente. Il 25 marzo 2019 la Sezione della circolazione le ha rilasciato la

postulata licenza e le relative targhe professionali __________.

B. a.

Il 23 giugno 2020, nell'ambito degli usuali controlli, la Sezione della

circolazione ha chiesto alla RI 1 di documentare i quantitativi di veicoli

venduti nel periodo compreso tra il marzo 2019 e il maggio 2020.

b. Preso atto della

sua risposta del 6 luglio 2020 (con cui ha indicato la vendita di 6

autoveicoli), il 7 agosto successivo la Sezione della circolazione ha

notificato all'interessata l'apertura di un procedimento amministrativo di

revoca della licenza di circolazione collettiva e delle targhe professionali.

Dopo averle dato la facoltà di esprimersi al riguardo, il 15 settembre 2020

l'autorità dipartimentale ha revocato la licenza in

questione e le relative targhe professionali __________, giustificando la

decisione con il mancato raggiungimento del numero minimo di veicoli

venduti ai sensi del n. 3.21 dell'allegato 4 OAV. Nello

scritto accompagnatorio di medesima data, ha precisato che non appena le

sarebbe stato possibile dimostrare un aumento delle vendite, avrebbe potuto

inoltrare una nuova istanza di rilascio di una licenza di circolazione

collettiva unitamente a targhe professionali.

C. Con giudizio del 25 agosto 2021 il Consiglio di

Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo il

ricorso contro di essa interposto dalla RI 1. Illustrato il quadro legale

applicabile e rilevato che non contestava di non avere raggiunto la soglia

delle 40 autovetture vendute, l'Esecutivo cantonale ha anzitutto escluso che la

ricorrente potesse prevalersi con successo del calo degli affari dovuto alla

pandemia di Covid-19. Ha inoltre negato che nel computo delle vendite annuali

potessero essere presi in considerazione anche i veicoli (10 + 19) venduti

nell'ambito delle collaborazioni strette con altre ditte. Essendo il numero di

veicoli venduti (6) ampiamente inferiore alla soglia minima, ha poi escluso che

l'insorgente potesse beneficiare di una deroga ai sensi dell'art. 23 cpv. 2

OAV.

D. Contro

il predetto giudizio governativo, la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione

dipartimentale. L'insorgente ripropone in

questa sede le censure già sollevate senza successo. Rimprovera in particolare

al Governo di non avere adeguatamente considerato le collaborazioni

intrattenute con altre ditte e quindi il numero complessivo (35) di veicoli

venduti, che non sarebbe molto inferiore alla soglia minima (40) fissata

nell'allegato 4 OAV, peraltro soltanto indicativa. Ritiene inoltre che vada

considerata anche l'attività di riparazione di veicoli e la relativa necessità

delle targhe professionali per eseguire corse di prova e di collaudo. Lamenta

altresì che non è stato dato il giusto peso allo straordinario periodo del

controllo, ritenuto come il mercato della vendita di veicoli di lusso abbia

particolarmente patito le conseguenze dell'emergenza sanitaria dovuta al

Covid-19. Contesta infine la mancata concessione di una deroga ai sensi

dell'art. 23 cpv. 2 OAV, sostenendo che il controverso provvedimento

comprometterebbe seriamente il suo avvenire economico.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione

è invece rimasta silente.

F. In replica,

l'insorgente si è riconfermata nelle proprie tesi e conclusioni, producendo un

ulteriore documento. L'autorità dipartimentale, dopo aver preso posizione sulla

nuova prova versata agli atti, ha chiesto la reiezione del gravame. Il Governo

non si è invece espresso.

Considerato, in diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata

dal giudizio impugnato, di cui è destinataria,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), i

veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere

ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione

e delle targhe di controllo. L'art.

25.

cpv. 2 lett. d LCStr autorizza il Consiglio federale a emanare delle

prescrizioni concernenti le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle

temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi, come anche per le aziende

dell'industria dei veicoli a motore. Sulla scorta di questa disposizione, il

Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

(OAV), che ai suoi art. 22-26 e nell'allegato 4 disciplina nel dettaglio le

modalità di concessione delle licenze di circolazione collettive e delle targhe

professionali alle aziende del ramo automobilistico.

L'art. 22 cpv. 1 OAV

prevede la possibilità di rilasciare licenze di circolazione collettive

unitamente a targhe professionali segnatamente per autoveicoli (lett. a).

Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAV, la licenza di circolazione collettiva autorizza ad

applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere

indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e

conformi alle prescrizioni, ritenuto che il veicolo non deve essere conforme in

tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare

un danno o controllare una riparazione. La

licenza di circolazione collettiva costituisce un permesso specifico che

differisce fondamentalmente dagli altri tipi di licenza di circolazione,

ritenuto che non è rilasciata per un determinato veicolo immatricolato, ma

autorizza l'azienda a condurre tutti i veicoli delle categorie corrispondenti,

che non devono necessariamente essere immatricolati ed esaminati (cfr. STF

1C_416/2020 del 31 marzo 2021 consid. 3.2 e 4.4, 1C_567/2018 del 22 luglio 2019 consid.

4.2, 1C_26/2015 del 23 giugno 2015 consid. 2.3). In ragione di questa

situazione eccezionale, trovano applicazione delle regole particolari in

materia di rilascio per impedire ogni abuso nell'impiego di questo permesso (René Schaffhauser,

Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, II ed.,

Berna 2002, n. 276). Per non accrescere inutilmente il rischio causato da tali

veicoli, le targhe professionali possono infatti essere adoperate soltanto agli

scopi esaustivamente elencati all'art. 24 cpv. 3 OAV, in particolare per

trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui

sono eseguite riparazioni e trasformazioni (lett. b), per la prova di veicoli

nuovi da parte del costruttore e dell'importatore (lett. c), per la

presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame (lett. e) e per tutte le

altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo,

conducente compreso (lett. f). Le licenze di circolazione collettive e le

relative targhe professionali devono essere rilasciate con moderazione (cfr.

STF 1C_416/2020 citata consid. 3.2 e 4.4; cfr. pure STA 52.2019.307 del

4.

maggio 2020 consid. 3.1).

2.2

Secondo l'art. 23

OAV, le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che

soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 OAV e che, cumulativamente (cfr.

STF 1C_26/2015 citata consid. 2.6), dispongono dei permessi necessari per il

loro esercizio (lett. a), garantiscono un impiego irreprensibile della licenza

(lett. b) e, trattandosi di imprese dell'industria automobilistica, hanno

stipulato l'assicurazione prescritta dall'art. 71 cpv. 2 LCStr (lett. c).

L'allegato 4 OAV fissa per venti attività differenti le esigenze minime da

adempiere ai fini del rilascio di licenze di circolazione collettive. Il numero

3.

dell'allegato 4 OAV precisa le condizioni applicabili alle aziende operanti

nel campo del commercio di veicoli. Oltre ai requisiti relativi alle conoscenze

ed esperienze professionali del richiedente o di un'altra persona responsabile

nell'azienda (n. 3.1), ai locali dell'azienda (n. 3.3) e alle installazioni

aziendali (n. 3.4), il n. 3.2 impone un'esigenza quanto alle dimensioni

dell'azienda: per ottenere una licenza di circolazione collettiva, il

richiedente deve dimostrare la vendita annua di almeno 40 autoveicoli leggeri (n.

3.21). Quest'ultimo requisito persegue lo scopo di limitare i rischi di impiego

abusivo e di preservare la sicurezza del traffico e l'ambiente. L'importanza

dell'attività sarà esaminata sulla base di documenti contabili (fatture a

terzi, conteggi dell'IVA ecc., cfr. Istruzioni e spiegazioni del 5 agosto 1994

dell'Ufficio federale di polizia concernenti le licenze di circolazione

collettive con targhe professionali, punto n. 1.3; cfr. pure STF 1C_72/2007 del

29.

agosto 2007 consid. 2; STA 52.2019.307 citata consid. 3.2 e 5.1 con rimandi).

2.3

Giusta l'art. 23

cpv. 2 OAV, l'autorità cantonale può eccezionalmente derogare ai requisiti di

cui all'allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla

valutazione globale dell'azienda risulta che le targhe professionali possono

essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per

l'ambiente. La norma - introdotta con la modifica dell'OAV dell'11 aprile 2001

(RU 2001 1383) - conferisce un ampio potere di apprezzamento all'autorità

cantonale. Dalla sua entrata in vigore, il 1° giugno 2001, l'Ufficio federale

delle strade (USTRA) ritiene del resto che le esigenze minime di cui

all'allegato 4 OAV costituiscano soltanto delle direttive, da cui l'autorità

cantonale può scostarsi quando la valutazione globale dell'azienda lo

giustifichi. La concessione di una tale deroga deve essere valutata alla luce

dell'allentamento delle condizioni poste al rilascio delle targhe professionali voluto dal legislatore con

l'introduzione dell'art. 23 cpv. 2 OAV, da un lato, e delle esigenze della

sicurezza del traffico, dall'altro (cfr. STF 1C_416/2021 citata consid. 4.1, 2C_522/2012

del 28 dicembre 2012 consid. 2.2 e 3.2, 2A.406/2005 del 7 novembre 2005 consid.

4.2; Philippe Weissen-berger, Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz,

Bundesgerichtspraxis, II ed., Zurigo 2015, n. 4 ad art. 25; cfr. pure

STA 52.2019.307 citata consid. 3.3). La possibilità di deroga è

stata creata per facilitare la sopravvivenza economica delle piccole e medie

aziende interessate. Una deroga ai requisiti posti dal diritto federale per il

rilascio di una licenza di circolazione collettiva si giustifica perciò in

particolare quando, senza targhe professionali, l'avvenire economico

dell'azienda in questione sarebbe seriamente messo in pericolo (cfr. STF 1C_567/2018 citata consid. 5.4,

1C_72/2007

del 29 agosto 2007 consid. 6; cfr. pure STA 52.2019.307 citata consid. 5.4).

2.4

Quando non sono

più adempiute le premesse per il rilascio, la licenza di circolazione

collettiva deve essere ritirata (art. 23a cpv. 1 OAV).

3.

3.1. Nel caso di

specie, la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di circolazione

collettiva in questione in ragione del fatto che la ricorrente, richiesta di

documentare i veicoli venduti nel periodo marzo 2019 - maggio 2020, ha indicato

di avere proceduto alla vendita di 6 veicoli soltanto. In tali circostanze, ha

ritenuto che non avesse comprovato il rispetto dei requisiti previsti dal n. 3

dell'allegato 4 OAV, in particolare la vendita annua di almeno 40 autoveicoli

leggeri.

3.2

L'insorgente non

ha mai contestato di non avere raggiunto da sola il limite minimo di 40

autoveicoli venduti. Ha tuttavia spiegato di collaborare con la T__________ SA

e la C__________ SA, sostenendo che nel computo vadano considerate anche le vetture

vendute nell'ambito di tali collaborazioni (10 + 19, per un totale complessivo

di 35). A fronte del particolare periodo di crisi dovuto alla pandemia di

Covid-19 e vista la natura soltanto indicativa della soglia minima fissata

nell'allegato 4 OAV, già davanti al Consiglio di Stato ha preteso di poter

beneficiare di una deroga ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 OAV, sostenendo che

senza l'attività di vendita di auto di lusso la sua esistenza sarebbe

compromessa.

3.3

Nel giudizio

impugnato, dopo avere respinto la critica riferita al particolare periodo

oggetto del controllo, l'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato come spetti

al detentore della licenza di circolazione collettiva dimostrare, quando

richiesto, l'adempimento delle condizioni legali. Ciò posto, ha evidenziato

come in concreto la ricorrente non si fosse premurata di illustrare i termini

della collaborazione con la T__________ SA. Nell'ipotesi - ritenuta

maggiormente plausibile - in cui fosse l'insorgente a procacciare acquirenti

alla ditta partner, ha comunque escluso che i 10 veicoli venduti potessero

essere computati come vendite da lei effettuate. Ha poi ritenuto che analogo

discorso si imponesse per i 19 veicoli venduti nell'ambito della collaborazione

con la C__________ SA. Appurato come il numero di automobili vendute dalla

ricorrente (6) fosse nettamente inferiore al minimo (40) previsto dal n. 3.2

dell'allegato 4 OAV e dubitando che tale soglia potesse essere raggiunta in

futuro (essendo il campo di attività della ricorrente circoscritto ad

automobili di lusso), ha accertato il mancato adempimento di una delle

condizioni cumulative per la concessione della licenza di circolazione

collettiva, escludendo nel contempo che potesse essere rilasciata una deroga.

Posto come l'insorgente non avesse versato agli atti la documentazione

necessaria a dimostrare l'asserita fondamentale importanza della licenza di

circolazione collettiva e come lo scopo sociale della compravendita di

automobili fosse soltanto uno fra molti, ha infine negato che la controversa

revoca potesse mettere in pericolo l'avvenire economico della ricorrente.

A giusta ragione.

3.4

Certo è, anzitutto,

che la ricorrente non si può prevalere delle conseguenze derivanti

dall'emergenza sanitaria che ha contraddistinto gli ultimi due anni

(2020-2022), ritenuto che il cosiddetto lockdown (con la chiusura di

tutte le attività non essenziali) è stato deciso soltanto con effetto dal 17

marzo 2020 (cfr. ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 [RS 818.101.24],

modifica del 16 marzo 2020, in particolare art. 6 cpv. 2 lett. a),

protraendosi, per i negozi (categoria in cui ricade, a non averne dubbio, anche

la ricorrente), fino all'11 maggio successivo (cfr. ordinanza 2 COVID-19,

modifica del 29 aprile 2020). Tale situazione

e la conseguente crisi

(anche) economica possono dunque semmai avere condizionato l'attività degli

ultimi due mesi e mezzo del periodo soggetto a controllo (da metà marzo a fine

maggio 2020), ma non quella precedente (svolta da marzo 2019 a metà marzo

2020). Peraltro, la Sezione della circolazione ha considerato un periodo di

computo di 3 mesi più lungo rispetto ai 12 mesi sanciti dal n. 3.2

dell'allegato 4 OAV, come rilevato anche nella decisione impugnata (cfr.

consid. 4.2).

3.5

Altrettanto

evidente è che nelle vendite dell'insorgente del periodo marzo 2019 - maggio

2020.

non possano essere conteggiate quelle riconducibili alle collaborazioni

con la T__________ SA e la C__________ SA.

In primo luogo va

rilevato, come già fatto dal Governo, che i contorni di queste collaborazioni

sono tutt'altro che liquidi. In ogni caso, per quanto riguarda la T__________

SA, non è dato di vedere per quale motivo le vendite procurate a questo

garage dovrebbero essere conteggiate sul suo conto. Di certo non lo spiega la

sola circostanza che avrebbe incassato delle provvigioni per intermediazione

(cfr. ricorso, punto n. 7, pag. 3 e punto n. 10, pag. 6). A ciò aggiungasi,

come rilevato dall'istanza inferiore, che in una simile costellazione trattandosi

di automobili vendute da un garage, è logico desumere che le targhe

professionali, se necessarie, siano messe a disposizione dal medesimo (cfr.

decisione impugnata, consid. 4.2).

Analoga conclusione

vale per gli affari con la C__________ SA. Nella misura in cui la ricorrente pretende

di avere anche in questo caso procurato degli acquirenti alla ditta partner

(cfr. ricorso, punto n. 7, pag. 3 e punto n. 11, pag. 6), vale infatti quanto

considerato per l'intermediazione a favore della T__________ SA. Oltretutto, dei

veicoli venduti in collaborazione con la C__________ SA si ignora pure l'effettivo

numero, ritenuto che i 19 indicati dalla ricorrente risultano essere la somma

di quelli venduti e riparati nel corso dell'intero 2020 (cfr.

doc. E prodotto davanti a Governo) e non soltanto quelli venduti nel periodo di

computo (cfr. pure doc. D, che sembrerebbe fare stato di soli 2 veicoli venduti

durante il 2020). Inoltre, la ditta partner stessa ha situato la collaborazione

legata alla vendita soltanto a partire dal mese di agosto 2020 (cfr.

citato doc. E), cioè in un periodo successivo a quello oggetto di controllo.

Nulla può invece

dedurre l'insorgente dal fatto di essersi affidata alla C__________ SA per la

riparazione di veicoli suoi o appartenenti a suoi clienti, avvalendosi poi

delle targhe professionali per effettuare dei giri di prova (cfr. ricorso,

punto n. 7, pag. 4 e punto n. 11, pag. 6). A torto pretende in particolare che

si tenga conto di tale attività in base al n. 20 dell'allegato 4 OAV. Secondo

questa disposizione, alle aziende, attive in più tipi d'esercizi, la cui

portata - in funzione del tipo di attività - non raggiunge però quella minima

richiesta, può essere rilasciato un attestato di circolazione collettivo se la

portata totale dell'azienda equivale alla portata minima prescritta per un solo

tipo d'attività e se i locali e le installazioni soddisfano globalmente le

esigenze fissate per ciascun tipo di attività. Per le officine di riparazione

di autoveicoli leggeri e veicoli analoghi il n. 4 dell'allegato 4 OAV esige in

particolare un minimo di lavori di riparazione rimunerati, che necessitano di

corse di trasferimento di veicoli a motore o corse di prova, su almeno 50

veicoli all'anno (n. 4.21). L'azienda deve inoltre disporre di determinati

locali e installazioni e attrezzature per la riparazione dei veicoli (cfr. n.

4.3

e 4.4).

Sennonché in concreto è

pacifico che l'insorgente non è un'officina di riparazione di autoveicoli

leggeri (che dispone delle relative installazioni), ma solo una società che

vende automobili di lusso e tutt'al più procura dei lavori di

riparazione alla C__________ SA (cfr. replica). Non è quindi dato di vedere

perché nel suo conto vendite dovrebbero essere conteggiati i veicoli lavorati

da tale ditta, la quale gestisce in proprio delle carrozzerie e autofficine

(cfr. doc. D). Tanto meno come la ricorrente possa utilizzare per una tale

attività le targhe professionali rilasciatele a scopo di commercio (cfr. pure

la sua richiesta del 25 febbraio 2019, A01-15 pag. 2 prodotto davanti al

Governo). Del tutto irrilevante ai fini delle dimensioni della sua azienda è

quindi l'elenco fornito dalla C__________ SA per il 2020 (cfr. doc. D).

3.6

Ferme queste

premesse, e considerato in particolare come la ricorrente abbia dimostrato la

vendita di appena 6 auto, a giusta ragione le istanze inferiori hanno pure

escluso la possibilità di concedere una deroga ex art. 23 cpv. 2 OAV. Come

visto, la soglia raggiunta dall'insorgente è infatti nettamente inferiore a

quella (min. 40 vendite annue) che il n. 3.2 dell'allegato 4 OAV richiede -

fosse anche solo a titolo indicativo - a un'azienda attiva nel commercio di

veicoli. Ne discende che, a fronte dello scarso giro d'affari della ricorrente,

sussiste il rischio concreto che le licenze di circolazione collettive vengano

impiegate in maniera abusiva, in spregio agli scopi che tali licenze perseguono

(cfr. art. 24 cpv. 3 OAV).

3.7

A ciò aggiungasi

che la ricorrente - che ha dato atto di non essere attiva soltanto nell'ambito

del commercio di veicoli ma anche nel campo immobiliare (precisando però di non

svolgere le altre attività indicate a RC, ricorso, punto n. 6, pag. 3 e punto

n. 12, pag. 7) - non ha in alcun modo comprovato che senza la licenza di

circolazione collettiva e le relative targhe professionali il suo avvenire

economico sarebbe compromesso. Contrariamente a quanto preteso (cfr. ricorso,

punto n. 12, pag. 7), non sono in alcun modo idonei a dimostrare tale

circostanza i documenti versati agli atti in questa sede (doc. B: documenti

contabili e doc. C: bilancio), dai quali pare anzi che la sua attività principale

sia piuttosto quella immobiliare (il relativo scopo sociale risulta del resto in

primis nell'elenco riportato a RC). Non va inoltre dimenticato che, a

seconda delle esigenze, esiste anche la possibilità

di richiedere targhe temporanee (art. 20 OAV). In queste circostanze, non è

insomma possibile ritenere che la qui controversa revoca possa seriamente

mettere in pericolo l'avvenire della società ricorrente. Ne discende che, anche per queste ragioni, non è possibile derogare

a suo favore ai requisiti di cui al n. 3.2 dell'allegato 4 OAV.

3.8

In conclusione, la

revoca della licenza di circolazione collettiva in questione deve essere confermata

in quanto conforme all'art. 23a OAV, ritenuto che, non appena le sarà possibile dimostrare un aumento delle

vendite, la ricorrente potrà semmai inoltrare una nuova istanza di rilascio di

una licenza di circolazione collettiva unitamente a targhe professionali.

4.

4.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

4.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera