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Decisione

52.2021.425

Sanzione disciplinare

19 ottobre 2022Italiano16 min

limite consentito a una legittima difesa degli interessi del cliente. È ben possibile,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.425

Lugano

19

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 15 ottobre

2021 dell'

RI

1

contro

la decisione del 1° settembre 2021 (n. 384) con cui

la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

700.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 12 febbraio 2021

G__________ B__________ e L__________ B__________ hanno segnalato alla

Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) la condotta, a loro dire

inaccettabile, dell'avv. RI 1. Anzitutto hanno rimproverato al legale (e a una

collega di studio) di aver, nell’ambito di una vertenza amministrativa,

tacciato il loro comportamento verso il suo cliente (loro vicino) come provocatorio,

ostile, vendicativo e ritorsivo.

Hanno poi biasimato i toni utilizzati dall’avv. RI 1 in una causa civile

avviata per lo stesso cliente, volta a costituire un diritto reale sul loro terreno,

e meglio su una striscia occupata da un muro con una cinta (sporgente dal fondo

del vicino). In particolare, motivando una richiesta di misure provvisionali

volta a inibire la demolizione di tali manufatti - per cui i segnalanti avevano

chiesto e ottenuto una licenza edilizia (non ancora cresciuta in giudicato) - il

legale si era così espresso (petizione con istanza di provvedimenti cautelari

del 18 gennaio 2021 pag. 5 seg.; ndr: sottolineatura del Tribunale):

“[..] Risulterà infatti chiaramente, che

l’intenzione dei convenuti di voler eliminare la recinzione attualmente

presente sul muro di cinta e di sostegno e di voler demolire parzialmente

quest’ultimo, basata su nessuna esplicita motivazione, se non quella intimidatoria

a fini estorsivi, costituisce una manifesta indebita ingerenza nel diritto

alla garanzia della proprietà del qui attore, rispettivamente al suo diritto di

servitù di sporgenza [..]”.

Infine, i denuncianti hanno rimproverato al legale di essere incorso in un

conflitto di interessi.

b. Preso atto di tale segnalazione, per quanto qui interessa, la Commissione ha

aperto nei confronti dell’avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione del dovere di cura e diligenza (dignità professionale) e del divieto

di conflitto d’interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).

Chiamato a pronunciarsi in merito (anche all'ulteriore documentazione versata

agli atti), il legale ha contestato ogni addebito mosso contro di lui, negando

in particolare che i termini utilizzati nei suoi scritti potessero essere

considerati lesivi dell'onore dei denuncianti.

B. Con decisione del 1°

settembre 2021, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una

multa disciplinare di fr. 700.- per i fatti oggetto della segnalazione, che ha

ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole

professionali. Negata la sussistenza di una situazione di conflitto

d'interessi, la precedente istanza ha in particolare ritenuto che gli aggettivi

impiegati nella procedura amministrativa, seppur forti, fossero ancora leciti,

anche alla luce dei profondi contrasti esistenti tra le parti. Ha invece

ritenuto che l'espressione contenuta nella petizione civile - biasimata anche

dal Pretore - fosse inutilmente lesiva dell'onore della controparte e che il

denunciato avesse quindi disatteso l'obbligo sancito dall'art. 12 lett. a LLCA

di esercitare la professione di avvocato con cura e diligenza. La sanzione è

stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione, della

mancanza di segni di autocritica e del precedente disciplinare dell'interessato.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando,

subordinatamente, il rinvio degli atti alla Commissione per nuova decisione.

In sostanza, con riferimento alla natura sussidiaria dell'art. 12 lett. a LLCA,

l'insorgente ribadisce che l'espressione impiegata davanti al giudice civile

non costituisca un mancamento significativo ai doveri della professione. La

stessa dovrebbe infatti essere letta nel particolare contesto in cui si

inseriva, caratterizzato da numerose, annose e litigiose controversie tra il suo

cliente e i denuncianti. Nega di aver voluto offendere o tanto meno addebitare

a questi ultimi un agire costitutivo di un reato penale. Con il termine estorsivo,

precisa, avrebbe unicamente inteso descrivere un comportamento che tende

a estorcere, ovvero che tende a ottenere da una controparte più di quanto

oggettivamente dovuto: i segnalanti, dopo che il suo cliente aveva rifiutato la

loro proposta di acquistare a un prezzo esorbitante la striscia di terreno su

cui insiste il muro con la cinta, avrebbero infatti avviato la procedura

edilizia per ottenerne la demolizione.

La sanzione si rivelerebbe in ogni caso del tutto sproporzionata, segnatamente

perché nella sua commisurazione non potrebbe essere considerato il suo

precedente (peraltro relativo a una violazione di altra natura) in quanto la

multa inflittagli in quel caso non sarebbe ancora passata in giudicato.

D. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

E. In replica il ricorrente si

è a sua volta riconfermato nel proprio gravame. La Commissione non ha

presentato una duplica.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28

cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA

impone all'avvocato di esercitare la professione

con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività

professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i

contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione

pubblica (STF 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_119/2016 del 26

settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna

2017, n. 212; François Bohnet/Vincent

Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161). L'art. 12 lett. a LLCA presuppone l'esistenza d'un

mancamento significativo ai doveri della professione (DTF 144 II 473 consid.

4.1 e rif.; 2C_354/2021 citata

consid. 4.1, 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.4).

Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di

tutelare al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in

maniera unilaterale e parziale, senza essere segnatamente tenuto a procedere

sempre nel modo meno incisivo per la controparte. Può intervenire in

rappresentanza dei propri clienti anche in modo energico e, per quanto

necessario, adottare toni duri, senza dover misurare ogni singola parola. Entro

certi limiti egli ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla

provocazione, fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e

non si rivelino inutilmente offensive. Una simile "libertà di

retorica" è concessa all'avvocato in considerazione del suo obbligo di

tutela unilaterale degli interessi del proprio mandante. Egli è tenuto alla

parzialità, non all'obiettività (cfr. STF 2C_354/2021

citata consid. 4.1, 2C_307/2019 citata consid. 7.1.2 e rinvii,

2C_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67

consid. 2.2.1; STA 52.2018.586 del 4 giugno 2020 consid. 2.1, 52.2019.223 del

28 maggio 2020 consid. 2.1).

2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego

di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi

comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Egli deve

contribuire a garantire che le controversie vengano condotte in modo corretto e

professionale. Da questo profilo, il particolare ruolo che ricopre l'avvocato

gli impone di dare prova di un certo riserbo e di evitare di favorire un

inasprimento della lite. Egli deve pertanto astenersi dal portare attacchi

eccessivi alla controparte. Un comportamento inutilmente offensivo

dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la

professione con cura e diligenza; il fatto di esasperare inutilmente la

controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere

all'interesse del cliente. L'avvocato deve attenersi alla questione litigiosa

ed evitare di esprimersi in violazione della buona fede. Deve segnatamente

astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun beneficio al suo cliente, danneggiano inutilmente od offendono

senza alcuna valida ragione la controparte o un terzo (cfr. DTF 130 II 270

consid. 3.2.2; STF 2C_354/2021 citata

consid. 4.1, 2C_307/2019 citata

consid. 7.1.3 e rimandi, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67

consid. 2.2.2; STA 52.2018.586 consid. 2.2, 52.2019.223 consid. 2.2).

2.3. Per giurisprudenza, l'uso di eventuali espressioni lesive

dell'onore non è a priori escluso; esse possono essere giustificate dal dovere

dell'avvocato di argomentare in favore del suo cliente, a condizione che non

siano prive di pertinenza con la causa, che si limitino a quanto necessario per

raggiungere lo scopo prefisso, che non siano espresse in malafede e che

semplici supposizioni siano presentate come tali (DTF 131 IV 154

consid. 1.3; STF 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2 con rimandi,

2C_103/2016 citata consid. 3.2.3).

Tenuto conto della libertà di opinione di cui gode l'avvocato, le autorità

disciplinari devono dar prova di un certo riserbo nel valutare se le

affermazioni fatte nel contesto di una procedura giudiziaria fossero davvero

indispensabili o se fossero invece eccessive e inutilmente offensive (cfr. STF

2C_307/2019 citata consid. 7.1.4, 2C_620/2016 citata consid. 2.2 e rif., 2C_103/2016

citata consid. 3.2.3; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.3; STA 52.2018.586 consid.

2.3, 52.2019.223 consid. 2.3).

2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente

ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la

professione nel rispetto delle leggi,

con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto

nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto

nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento -

come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una

concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte

d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo

Stato; cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.4 e rif., 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e

rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 296). In particolare, giusta l'art. 1 CSD,

l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in

conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che

potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Egli si rivolge alle autorità

con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima considerazione

(art. 8 cpv. 1) e, nell'esercizio della professione, non muove attacchi

personali ai suoi colleghi (art. 24 cpv. 1).

3. 3.1. In concreto, la

Commissione ha ritenuto che l’espressione impiegata dal ricorrente nell’azione

civile di cui si è detto in narrativa - riferita all’intenzione dei denuncianti

di demolire il muro con la cinta sporgente sul loro fondo, a suo dire non fondata

su altre ragioni se non quella intimidatoria a fini estorsivi - avesse inutilmente

leso il loro onore. Anche se con tale enunciato il ricorrente mirava solo ad

attirare l’attenzione del giudice civile su una facoltà dei denuncianti

strumentalizzata per conseguire un fine diverso, la Commissione ha ritenuto che

Fatti

i toni impiegati dal legale con riferimento all’estorsione - biasimati anche

dal Pretore - apparissero inammissibili, considerato il suo obbligo di evitare

di irrigidire ulteriormente i fronti ed esacerbare la lite.

3.2. Ora, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova l'autorità

disciplinare, bisogna ammettere che le esternazioni in questione travalicano il

limite consentito a una legittima difesa degli interessi del cliente. È ben possibile,

come afferma il legale, che la domanda di costruzione per la demolizione

della controversa porzione sporgente del muro di cinta del mio assistito sia

stata presentata successivamente al rifiuto di quest’ultimo di pagare la somma

di fr. 15'000 e che egli volesse solo renderne partecipe il magistrato

civile. Ritenere tale agire estorsivo e finanche a fini intimidatori appare

tuttavia eccessivo. Considerato che la licenza edilizia accerta solo che nessun

impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti

(art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992; RLE; RL 705.110), senza pregiudicare minimamente gli eventuali

diritti civili di una parte (cfr. fra tante: 52.2019.349 del 1° ottobre 2020

consid. 4.2, confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021), non è oltretutto

dato di vedere per quale motivo l’insorgente dovesse ricorrere a un’espressione

così forte e screditante nei confronti della controparte. La licenza edilizia -

che i denuncianti hanno raccolto e che il suo cliente ha poi oltretutto

impugnato - non era di per sé suscettibile di apportare alcunché sul piano

privato. Tant’è che per tentare di inibire l’effettiva demolizione del muro con

la cinta il legale ha adito il giudice civile - invero senza successo (cfr.

sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 26 febbraio 2021). Anche

nell’accezione più blanda proposta dall’insorgente, l’affermazione riferita

alla proposta bonale e al successivo avvio del procedimento edilizio (cfr.

ricorso pag. 10) appariva insomma non solo inutilmente offensiva, ma anche vana

ai fini della soluzione della lite e della tutela degli interessi del suo

cliente. L’avvocato che si fa inutilmente prendere la mano, ricorrendo a mezzi

o termini esageratamente rudi e lesivi dell’onore, di regola non esercita

infatti la sua professione con cura e diligenza, ritenuto che il suo intervento

deve limitarsi a quanto necessario allo scopo e che non può peraltro risiedere

nell’interesse del mandante indispettire a oltranza la controparte, senza

necessità, inasprendo ulteriormente la procedura (cfr. STF 2C_103/2016 citata

consid. 3.2.2). Prova ne è che le mortificanti esternazioni dell’insorgente

sono state stigmatizzate anche dal magistrato civile (sentenza citata pag. 4),

il quale ha attirato l’attenzione del patrocinatore (..) sull’obbligo di

tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 128 cpv. 1 e 132

cpv. 2 CPC), precisando che le gratuite insinuazioni all’indirizzo di

controparte contenute nell’istanza (..) non rispettano quest’esigenza e vanno

conseguentemente biasimate.

Per quanto i rapporti tra le parti potessero apparire esacerbati da svariate

controversie, con la precedente istanza occorre in definitiva concludere che,

con i toni utilizzati (per di più in una comparsa scritta, dove l’avvocato può

e deve invece ponderare meglio i termini, STF 2C_307/2019 citata consid.

7.1.3), l’insorgente abbia effettivamente oltrepassato quanto ancora consentito

da una legittima seppur energica difesa degli interessi del proprio cliente,

contravvenendo così all'obbligo - prescritto dall'art. 12 lett. a LLCA - di

esercitare la professione con cura e diligenza. E ciò anche avuto riguardo al

carattere sussidiario del disposto.

4. Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione

della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e

48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità

terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art.

17, n. 23 segg.).

4.2. In

concreto, l'avv. RI 1 ha commesso una violazione di media entità di una regola

professionale fondamentale. Egli ha addebitato alla controparte in un'azione

civile un comportamento disonorevole senza che ciò fosse pertinente alla causa,

utilizzando un'espressione inutilmente infamante. Ha così mancato al suo dovere

di astenersi da esternazioni che, pur non apportando alcun

beneficio al proprio cliente, offendono senza

alcuna valida ragione la controparte. La

Commissione ha spiegato che, a fronte della situazione di forte tensione tra le

parti, avrebbe liquidato il caso con un semplice ammonimento. Ha tuttavia

ritenuto di non potersi limitare a pronunciare la predetta sanzione poiché

l'interessato era già stato sanzionato disciplinarmente il 22 ottobre 2020 con

una multa di fr. 400.- per avere violato il divieto di incorrere in un

conflitto d'interessi. Stante la recidiva, ha pertanto inflitto al segnalato

una multa di fr. 700.-. Il ricorrente contesta la presa in considerazione della

precedente sanzione che, al momento della decisione della Commissione, non era ancora

passata in giudicato. Ci si può

invero chiedere se la precedente istanza non dovesse attendere l'esito del ricorso interposto dall'interessato per poter fare

riferimento a questo precedente. Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso

in quanto la questione appare superata dagli eventi. Bisogna in effetti

considerare che questo Tribunale si è nel frattempo espresso in merito,

respingendo il citato gravame e confermando la multa inflitta dalla Commissione

(cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022). Sentenza, questa, che non è

stata ulteriormente impugnata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Anche

la precedente multa (riferita a fatti risalenti a circa due anni prima di

quelli qui in discussione) può dunque essere presa in considerazione a tutti

gli effetti in questa sede, ritenuto che di principio il Tribunale cantonale

amministrativo giudica i ricorsi che gli sono sottoposti in base alla situazione

di fatto esistente al momento in cui emette la propria decisione, di modo che

esso può tenere conto anche d'ufficio di fatti noti al ricorrente aventi

rilevanza giuridica e verificatisi in costanza di litispendenza,

successivamente alla decisione dell'istanza inferiore (cfr.

STA 52.2013.149 del 12 maggio 2014 consid. 3).

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica

pertanto di confermare la multa di fr. 700.- inflitta dalla Commissione, per la

violazione di cui si è detto. La sanzione

così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto

prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle

circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità.

Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente (che di

per sé esclude la pronuncia di un semplice ammonimento; cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n.

2155) e appare sufficiente a

richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono

stati in concreto disattesi.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 2 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera