52.2021.430
Diniego del rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per motivi di ordine pubblico
19 giugno 2023Italiano28 min
valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.430
Lugano
19
giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 18 ottobre
2021 di
RI
1
patrocinato
da:
contro
la decisione del 15 settembre 2021 (n. 4444) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione con la quale il 15 settembre 2020 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di
un permesso per frontalieri UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 28 aprile 1986
il cittadino italiano RI 1 (1964) si è sposato a __________ (Italia) con la
cittadina elvetica C__________ (1965). La coppia, unitamente alla figlia R__________
(nata a __________ il 23 marzo 1987), è giunta in Svizzera il 1° settembre 1987.
b. Inizialmente in possesso di un permesso di dimora di breve durata, il 1°
settembre 1989 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora B in seguito regolarmente
rinnovato, con ultima scadenza al 1° settembre 2017, per lavorare nel nostro
Paese e vivere con la moglie e le figlie R__________ e K__________ (quest'ultima
nata a Sorengo il 12 dicembre 1990).
Il 6 maggio 2019 i
coniugi __________ hanno notificato la loro partenza per l'Italia con effetto dal
30 marzo 2019.
B. Durante il suo
soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha interessato a più riprese sia le Autorità
giudiziarie penali italiane (nel 1995 per il reato di ricettazione), sia
elvetiche (nel 1984, 1999, 2005, 2015 e 2018) con dei reati contro il
patrimonio (furto, furto d'uso) e delle infrazioni in materia di circolazione
stradale (segnatamente guida in stato di inattitudine, elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, guida senza
autorizzazione), di cui si dirà nell'ambito dei considerandi in diritto. Per
questo motivo, egli è già stato ammonito in due occasioni (1999 e 2015) ed è
stato oggetto di un avviso (1° aprile 2019).
C. Il 23 maggio 2019 RI 1
ha postulato il rilascio di un'autorizzazione per frontalieri UE/AELS al fine
di potere esercitare l'attività di manovale alle dipendenze della __________ di
__________. Nella richiesta ha indicato di non avere mai subito condanne in
Svizzera e/o all'estero e di non avere pendente alcun procedimento penale.
D. Preso atto che sugli
estratti del casellario giudiziale italiano e svizzero dell'interessato
figuravano complessivamente 6 condanne, e dopo avergli dato la facoltà di
determinarsi al riguardo, il 15 settembre 2020 l'Autorità dipartimentale ha
respinto la suddetta domanda per motivi di ordine pubblico, fissandogli un
termine con scadenza il 14 novembre successivo per cessare la propria attività
lavorativa in territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base dell'art. 5 dell'allegato I all'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati
membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681),
come pure sull'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle
persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e sulla legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20).
E. Con giudizio del 15
settembre 2021 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere escluso una violazione del diritto di essere sentito
dell'interessato, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non
rilasciargli un permesso per frontalieri UE/AELS in virtù dei motivi addotti
dalla Sezione della popolazione, considerando la decisione impugnata conforme
al principio della proporzionalità.
F. Contro la
predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla
decisione dipartimentale e postulando il rilascio di un permesso per confinanti
UE/AELS.
RI 1 lamenta in primo
luogo una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché il Dipartimento non
avrebbe rispettato il suo dovere di motivazione, limitandosi a citare le
condanne penali, omettendo però di spiegare in che modo il suo comportamento
adempirebbe i criteri di gravità, concretezza e attualità della minaccia per
l'ordine e la sicurezza pubblici giustificanti il mancato rilascio dell'autorizzazione
per confinanti UE/AELS. Nel merito, l'interessato nega l'esistenza di un
siffatto pericolo, rilevando che il reato per il quale era stato condannato in
Italia risale ad un periodo ormai remoto. In merito ai decreti d'accusa
pronunciati in Svizzera il ricorrente ritiene che gli stessi non siano
sufficientemente gravi per giustificare una misura come quella oggetto del
procedimento. Precisa di essere privo della licenza di condurre e di collaborare
con le autorità amministrative, in particolare astenendosi dal consumo di
sostanze alcoliche o simili, così da poter essere riammesso alla guida; allo
stato attuale egli non potrebbe giocoforza rappresentare un pericolo per
l'ordine pubblico. Il provvedimento pronunciato nei suoi confronti non sarebbe
quindi conforme all'art. 5 allegato I ALC; risulterebbe inoltre sproporzionato.
G. All'accoglimento del
ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni, sia il Dipartimento, con argomentazioni di cui si dirà, ove
occorra, nel seguito.
H. In sede di replica RI
1 ribadisce sostanzialmente le argomentazioni sviluppate nel ricorso.
Fatti
I. Con la
duplica la Sezione della popolazione ripropone il rigetto del gravame, mentre
il Governo è rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente
vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8 giugno 1998
(LALSI; RL 143.100).
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1
LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Data la sua
natura dirimente (DTF 141 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2) deve essere
preliminarmente esaminata la censura relativa al diritto di essere sentito, che
il ricorrente ritiene sia stato violato poiché il Dipartimento non avrebbe
chiarito per quale motivo egli rappresenterebbe una minaccia grave, concreta e
attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici. Il generico richiamo ai suoi
precedenti penali in Italia e in Svizzera non sarebbe a mente sua sufficiente.
2.2. La natura e i
limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla
normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente,
valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma,
applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri,
assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti
essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le
garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II
286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Benjamin
Schindler, in: Martina
Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [curatori], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a
piè di pagina n. 64).
Il diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e
giudiziarie di motivare le proprie decisioni
(art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi una
motivazione può essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232
consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2
febbraio 2000 consid. 2).
2.3. Nel caso in esame
la suddetta doglianza deve essere respinta. Occorre in effetti convenire con il
Consiglio di Stato che - seppure succintamente - la Sezione della popolazione
ha esposto in modo tutto sommato sufficiente le ragioni poste a fondamento
della sua risoluzione del 15 settembre 2020. Il ricorrente, dal canto suo, ha
dimostrato di averle perfettamente comprese, contestandole in maniera
dettagliata con la dovuta cognizione di causa sia dinanzi al Consiglio di
Stato, sia in questa sede.
3. 3.1. L'ALC,
direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli
Stati facenti parte della Comunità (ora Unione) europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, l'insorgente essendo cittadino italiano e titolare di un documento
di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato
accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.
3.2. Come tutti i
diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, il diritto per i lavoratori
frontalieri dipendenti, cittadini di una parte contraente, di esercitare
un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC, art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato
I ALC) può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità, conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, nell'ambito e secondo le
modalità definite in particolare dalla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio
1964 (GU 1964, n. 56, pag. 850) e dalla prassi della Corte di giustizia delle
Comunità europee, diventata la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), a
essa relativa, emanata prima della firma dell'accordo il 21 giugno 1999 (cfr. art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC; per la presa in considerazione delle
sentenze della CGUE pronunciate dopo tale data, vedasi STF 2C_201/2012 del 20
agosto 2012 consid. 2.1 con numerosi rinvii giurisprudenziali).
Secondo la
giurisprudenza della CGUE le deroghe alla libera circolazione garantita
dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. In questo senso il ricorso da
parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere
questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli
interessi fondamentali della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). La sola
esistenza di condanne penali non può tuttavia legittimare automaticamente
l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2
direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione
soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga
un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine
pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215
consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della CGUE). Anche i delitti
patrimoniali possono giustificare una simile limitazione (DTF 134 II 25 consid.
4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18
gennaio 2011 consid. 2.3). A dipendenza delle circostanze già la sola condotta
tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in
pericolo dell'ordine pubblico. Come nel caso di qualsiasi altro cittadino
straniero l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti
dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile
alla fattispecie, e del rispetto del principio della proporzionalità (DTF 131
Considerandi
II 352 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 3.4.2, 129 II 215
consid. 6.2).
3.3
A livello
legislativo interno, l'art. 35 cpv. 1 LStrI sancisce che il permesso per
frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Dopo
un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, soggiunge il capoverso 4
della medesima norma, il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non
sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.
Giusta l'art.
62.
cpv. 1 LStrI l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli
di domicilio, tra l'altro se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di
lunga durata o a una misura penale ai sensi degli art. 59-61 o 64 del codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) (lett. b); ha
violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la
sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).
Per giurisprudenza,
una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata
pronunciata per più di un anno,
a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la
stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2).
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza
pubblici è invece data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione
ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come
l'integrità fisica, psichica o sessuale. Gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici possono però
essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme. Sotto quest'ultimo profilo il criterio della gravità
qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato anche
con quegli atti contrari alle prescrizioni di legge e alle decisioni delle
autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli ammonimenti e le
successive condanne, dimostrano che lo
straniero non si lascia impressionare dalle sanzioni inflittegli in sede penale
e non intende o non è in grado di rispettare l'ordine giuridico in futuro (DTF 137
II 297 consid. 3).
Per valutare l'attualità della minaccia non occorre prevedere
quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro;
d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere
che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della
potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono
le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2, 136
II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
3.4
La legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari
soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni
derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI).
Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più
incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di
principio verificare che il provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal
profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In
pratica, però, la riserva dell'ordine e della sicurezza pubblici di cui
all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ritenuto
che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle
del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il
profilo dell'ALC.
4.
4.1. Tornando al
caso in esame occorre costatare come la Sezione della popolazione ha deciso di
non rilasciare un permesso per frontalieri UE/AELS ad RI 1 in quanto egli era
stato oggetto di condanne penali sia in Svizzera sia in Italia. Per quanto
concerne i reati commessi nella vicina Penisola, dal certificato del casellario
giudiziale del 15 luglio 2020 - richiesto ufficialmente al Ministero della
giustizia italiano per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) - risulta
che con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P.
della Pretura di __________ del 14 marzo 1995 (irrevocabile il 14.05.1995), RI
1.
è stato condannato alla pena di 11 mesi e 10 giorni di reclusione e alla
multa di LIT 450'000 (pari a EUR 232.41), pena sospesa condizionalmente, per il
reato di ricettazione (commesso il 03.08.1994).
In Italia il ricorrente
ha dunque a proprio carico una condanna penale che si riferisce a un'infrazione
punibile anche in Svizzera (cfr. art. 160 CP). Ritenuto che eventuali atti
delittuosi commessi all'estero possono di per sé giustificare misure di ordine
pubblico, non solo secondo il diritto interno, ma anche dal profilo dell'ALC
(DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009 consid. 5.3), è
a giusta ragione che l'Autorità dipartimentale e il Governo ne hanno tenuto
conto per valutare se rilasciare l'autorizzazione per confinanti UE/AELS
all'insorgente.
4.2
Come accennato in narrativa, durante il
suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare anche le nostre
autorità giudiziarie penali e amministrative nei seguenti termini:
- 17.10.1984 sentenza della Corte di assise
correzionali di Bellinzona prevedente una pena detentiva di 1 anno (sospesa) e l'espulsione
dalla Svizzera per la durata di 5 anni per i reati di ripetuto furto (commesso
nel mese di luglio 1984) e violazione della legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri (compiuta tra gennaio 1983 e agosto 1984);
- 30.08.1999 DAC 777/1999 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino prevedente 90 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni sospesi
condizionalmente per un periodo di 2 anni, per il reato di infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti (commesso nel corso del 1994);
- 03.12.1999 ammonito dal Dipartimento con
l'avvertenza che in caso di recidiva o di
comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti;
- 04.07.2005 DA 2435/2005 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino prevedente una multa di fr. 900.- per il reato di
grave infrazione alle norme della circolazione (commesso il 14.06.2005);
- 12.02.2015 decisione della Sezione della
circolazione di revoca della licenza di condurre per la durata di 3 mesi;
- 07.04.2015 DA 1338/2015 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 90.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, e una multa di fr. 500.-, per il reato di guida in stato di
inattitudine (commesso il 07.01.2015);
- 26.06.2015 ammonito dal Dipartimento con
l'avvertenza che ulteriori infrazioni all'ordine pubblico avrebbero potuto
comportare l'adozione di provvedimenti più incisivi nei suoi confronti, quale
la revoca del suo permesso di dimora B;
- 04.05.2018 decisione della Sezione della
circolazione di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con
effetto immediato;
- 18.07.2018 DA 2771/2018 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da fr. 80.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 4 anni, e una multa di fr. 1'200.-, per i reati di guida in stato di
inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
(commessi il 10.04.2018);
- 12.12.2018 DA 330/2018 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 120 aliquote
giornaliere da fr. 30.- cadauna per i reati di guida in stato di inattitudine,
furto d'uso di un veicolo e guida senza autorizzazione (commessi il
18.08.2018);
- 10.01.2019 decisione con cui la Sezione
della circolazione ha confermato la revoca della licenza di condurre a tempo
indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del
mese di agosto 2019 e che la riammissione alla guida sarebbe stata subordinata
alla presentazione di un rapporto peritale steso dal Centro medico del traffico
(CMT);
- 01.04.2019 avviso del Dipartimento sulle
conseguenze in caso di nuovo interessamento delle autorità di polizia e
giudiziarie;
- 18.03.2021 decisione con cui la Sezione
della circolazione ha respinto l'istanza di riesame del provvedimento
dipartimentale del 10.01.2019, confermando il divieto di guidare a tempo
indeterminato e subordinando la riammissione alla guida alle condizioni di: 1) presentare un rapporto di iQ-Center SA
attestante (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo
alcologico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi atta ad
approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed
il rispetto delle norme e (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il
periodo di presa a carico psicoeducazionale - monitorata sulla base di
controlli e analisi eseguite presso l'Istituto Alpino di chimica e di
tossicologia (IACT); 2) presentare un certificato del medico curante d'idoneità
alla guida; 3) presentare un rapporto di verifica conclusiva steso da un medico
del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
Dalle tavole
processuali emerge anche che pendente la sua domanda di rilascio del permesso
per confinanti, e più precisamente il 28 luglio 2020, il ricorrente era
nuovamente stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla
multa di fr. 300.- per il reato di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti, commesso tra il 1° e il 27 maggio 2020.
Il ricorrente è stato
quindi condannato tra il 1984 e il 2020 nel nostro Paese per ben sette volte,
soprattutto per reati in materia di circolazione stradale (guida in stato di
inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l'idoneità alla guida, guida
senza autorizzazione), contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
4.3
Esaminando nel dettaglio i precedenti penali dell'insorgente, ben
riassunti dal Consiglio di Stato, risulta quanto segue.
Dopo essere stato
condannato nel 1984 (per ripetuto furto e violazione della legge federale sulla
dimora e il domicilio degli stranieri) e nel 1999 (per infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti) e nonostante fosse stato già ammonito
dall'Autorità dipartimentale, il ricorrente ha ripreso a delinquere a partire
dal 2005. In particolare:
il 14.06.2005 ha circolato in territorio di __________
alla velocità di 89 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata
dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h
(DA 04.07.2005);
il 07.01.2015 ha condotto un'autovettura in
stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - 1.52 g‰; DA 07.04.2015).
Dopo essere stato nuovamente ammonito dal
Dipartimento, RI 1 ha continuato ad infrangere il nostro ordinamento giuridico:
il 10.04.2018 ha condotto un'autovettura in
stato di ebrietà (esame dell'alito tramite etilometro precursore: prima prova
0.36
mg/l, seconda prova 0.37 mg/l) opponendosi intenzionalmente alla prova del
sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia e
dello stupefacente ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle
possibili conseguenze penali del suo rifiuto (DA 18.07.2018);
il 18.08.2018 ha sottratto e condotto il veicolo
della moglie C__________ per farne uso in stato di ebrietà (esame dell'alito
tramite etilometro probatorio: 0.68 mg/l) sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 04.05.2018
per un tempo indeterminato (DA 12.12.2018).
tra il 01.05.2020 e il 27.05.2020 ha consumato un quantitativo imprecisato di cocaina
così come accertato dalle analisi tossicologiche del sangue prelevatogli il
27.05.2020
(DA 28.07.2020).
4.4
Nel suddetto periodo il ricorrente ha dato prova di una certa propensione
ad infrangere le norme della circolazione stradale. Egli si è infatti reso
protagonista di un importante superamento di velocità e si è macchiato del reato
di guida in stato di inattitudine a seguito del consumo di alcol in ben tre
occasioni. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, RI 1 si è dunque reso
colpevole di azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine
pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione
stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia
che con l'entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2013 delle modifiche del 15 giugno
2012.
alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01) (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono
state sensibilmente inasprite. Il suo modo d'agire è ancor più riprovevole per
essersi messo più volte alla guida in stato di ebbrezza, che è una delle
principali cause di incidenti mortali sulle strade, ritenuto che il rischio
(astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con
l'aumentare del tasso di alcolemia. In effetti, secondo l'art. 2 dell'ordinanza
dell'Assemblea federale concernente i valori limiti di alcolemia nella circolazione
stradale del 15 giugno 2012 (RS 741.13), sono considerate qualificate: una
concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0.8 per mille (lett.
a); una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.4 milligrammi
per litro di aria espirata (lett. b). Non va neppure sottovalutato il fatto che
egli si era opposto alla prova del sangue in un'occasione. Oltre a ciò, ha dato
prova di non essere in grado di rispettare la misura di revoca della licenza di
condurre a tempo indeterminato pronunciata nei suoi confronti. Con il suo modo
di comportarsi egli ha quindi messo in pericolo non solo la propria vita, ma
anche quella degli altri utenti della strada. Occorre peraltro osservare che
anche i reati in materia di circolazione stradale - a determinate condizioni -
possono avere delle conseguenze sulle autorizzazioni relative al diritto degli
stranieri, trattandosi di comportamenti delittuosi suscettibili di denotare
l'esistenza di una minaccia grave e attuale per l'ordine e la sicurezza
pubblici (cfr. ad esempio la STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4
con rinvii e 2A.39/2006 del 31 maggio 2006).
Al fine del presente
giudizio va anche preso in considerazione il fatto che l'insorgente ha pure
commesso dei reati che toccano un bene giuridico importante del nostro
ordinamento giuridico come il patrimonio (furto, furto d'uso). Nemmeno i
comportamenti delittuosi che hanno portato alle condanne del 30 agosto 1999 e
20.
luglio 2020 possono essere sminuiti, dal momento che toccano un settore
particolarmente sensibile dell'ordine pubblico: rappresentano infatti un
pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la
lotta al traffico di sostanze stupefacenti e al diffondersi del loro consumo,
nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione
della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce
quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio
l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i
quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521
consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid.
5.1).
Occorre inoltre considerare che la contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti oggetto del decreto di accusa del 2020 è stata commessa pendente
la procedura di rilascio del suo permesso per confinanti UE/AELS.
4.5
Con la regolarità
delle condanne subìte e la mancanza di un cambiamento di atteggiamento
nonostante i due ammonimenti inflittigli (non impugnati) e l'avviso del 2019,
agli atti, il ricorrente dimostra pertanto di non essere capace o di non essere
in grado di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera, Paese che lo ha
ospitato per oltre trent'anni, e di essere un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
Il fatto di mettersi
al volante in stato di grave alterazione dovuta all'eccessivo consumo di
bevande alcoliche non costituisce un comportamento isolato, compiuto magari in
giovane età, bensì insistentemente ripetuto da una persona adulta (coniugata e
padre di famiglia) e senza mai ravvedersi (STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019
consid. 5.3, concernente un caso ticinese).
È emblematico infatti che né la condanna penale subìta nel 2005 né
l'ammonimento del 26 giugno 2015 dell'Autorità dipartimentale con l'avvertenza
delle conseguenze sul permesso (di dimora B) di cui era titolare a quel momento,
avessero avuto alcun effetto dissuasivo su di lui. In effetti, il 10 aprile
2018.
RI 1 ha nuovamente condotto un'autovettura in stato di ebrietà,
opponendosi alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la
determinazione dell'alcolemia e dello stupefacente ordinata dall'autorità (DA
18.07.2018). La nuova condanna subìta, il fatto di essere sotto un periodo di
prova di 4 anni e la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato
decisa dalla Sezione della circolazione il 4 maggio 2018 non gli hanno però
permesso di mutare il suo modus operandi. Il 18 agosto 2018 egli è stato nuovamente
sorpreso alla guida di un veicolo (peraltro sottratto alla moglie per farne
uso) con una concentrazione di alcol qualificata (esame dell'alito tramite
etilometro probatorio: 0.68 mg/l). Questi eventi denotano una volta di più come
il rischio di recidiva sia sempre presente. Non porta a diversa conclusione il
fatto che il ricorrente, al momento dell'emanazione della decisione qui dedotta
in giudizio, non fosse autorizzato alla guida a seguito della decisione
dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di revocargli la licenza
di condurre a tempo indeterminato. Tale provvedimento non è certo una garanzia
contro il rischio di recidiva, visti i suoi precedenti. La gravità della
situazione è pure attestata dalle condizioni impostegli per il riesame di
questo provvedimento, che la Sezione della circolazione ha già respinto con
decisione del 18 marzo 2021.
4.6
Alla luce di quanto precede, si deve sostanzialmente convenire con il
Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta ad oggi una minaccia effettiva
e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante
dall'art. 5 allegato I ALC, tale da legittimare il provvedimento di mancato
rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS.
Ora, è ben vero che le condanne pronunciate a carico dell'insorgente sono
inferiori a un anno di pena detentiva, di modo che dal profilo del diritto
interno non sono date le condizioni di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b
LStrI. D'altra parte, però, le medesime dimostrano come l'insorgente non voglia
o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese. Come
ha già sancito il Tribunale federale, se, da una parte, una persona viola in
maniera grave l'ordine e la sicurezza pubblici quando i suoi atti ledono o
compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica
nonché psichica e sessuale, dall'altra, anche le violazioni di minore gravità,
considerate nel loro insieme, possono essere definite "gravemente"
lesive (DTF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3; STF 2C_864/2018 del 18
febbraio 2019 consid. 5.2, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 2.1 e 3.1).
Ciò che è il caso nella presente fattispecie. In effetti, le precedenti
condanne come pure il fatto di essere già stato più volte ammonito con
l'avvertenza delle conseguenze in caso di ulteriori condanne o di comportamento
scorretto, non lo hanno dissuaso dal cadere nuovamente nell'illecito. Certo, il
ricorrente sembra essersi comportato in maniera corretta dopo la condanna del
28.
luglio 2020 ed asserisce di collaborare attualmente con le autorità per risolvere
le sue dipendenze da sostanze alcoliche o simili proprio per poter essere
ammesso nuovamente alla guida, d'altra parte, però, una condotta ineccepibile
rappresenta quanto è lecito attendersi da ogni cittadino.
4.7
Riprovevole è
pure la circostanza secondo la quale egli non abbia informato l'Autorità
dipartimentale in merito ai suoi precedenti penali quando il 23 maggio 2019 ha inoltrato la domanda di
rilasciargli un permesso per confinanti UE/AELS. Il relativo formulario gli
richiedeva espressamente di rispondere alla
domanda se avesse procedimenti pendenti
e se avesse già subìto condanne penali in Svizzera o all'estero. Benché fornire indicazioni false o tacere fatti
essenziali non costituisca, alla luce dell'ALC, una causa di revoca o di
rifiuto del rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno (STF 2C_310/2012 del 12
novembre 2012, consid. 3.2.3), tenuto conto del contesto
nel quale s'inserisce, questo modo di fare può essere preso in considerazione
per valutare il comportamento del richiedente e può quindi costituire un
indizio di una minaccia attuale ed effettiva per l'ordine pubblico, a seconda
delle circostanze (STF 2C_908/2010 del 7 aprile
2011, consid. 4.3). Ciò che è il caso nella presente fattispecie.
5.
A questo punto
occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione.
RI 1 è domiciliato in
Provincia di __________ e il mancato rilascio di un permesso per confinanti
UE/AELS comporterà ripercussioni unicamente sul piano professionale, non
imponendogli uno spostamento dei suoi interessi all'estero. Da questo profilo gli
effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono tutto sommato
contenuti e non gli pongono alcun problema di riadattamento, ritenuto pure che
la sua famiglia si trova nella regione in cui risiede. Certo, dal punto di
vista lavorativo la misura in questione gli impedirà di esercitare un'attività
lucrativa in Svizzera, nazione in cui ha
lavorato per oltre trent'anni. Tale conseguenza è però ascrivibile esclusivamente
al suo comportamento. Non è peraltro dato di vedere come egli non possa trovare
un impiego in Italia, dato che l'esperienza acquisita nel nostro Paese lo faciliterà
senz'altro nella ricerca di un lavoro.
Ne consegue che il
mancato rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS non viola il principio
della proporzionalità.
6.
6.1. In esito
alle considerazioni che precedono, il gravame va respinto, con la
conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da
essa tutelata.
6.2
La
tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto soccombente,
conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera