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Decisione

52.2021.432

Licenza edilizia per un cambiamento di destinazione

9 novembre 2022Italiano24 min

favorevole (n. 110739), subordinato a una serie di condizioni riferite agli aspetti

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.432

Lugano

9

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 20 ottobre

2021 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 22 settembre 2021 (n. 4570) del

Consiglio di Stato, che respinge il gravame inoltrato dai ricorrenti contro

la risoluzione dell’8 maggio 2020 con la quale il Municipio di Bellinzona ha

concesso a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per cambiare la destinazione di un

locale di un edificio, da studio di tatuaggi a paninoteca take-away (part. __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. __________ è

proprietaria di un edificio (part. __________) situato a Bellinzona, lungo la

strada cantonale (__________), all’interno del comparto soggetto a piano

particolareggiato del centro storico. Al pian terreno dello stabile vi è un

locale adibito a negozio di tatuaggi.

ESTRATTO MAPPA

N

B. a. Il 12 luglio 2019, CO

1 e CO 2 hanno presentato al Municipio una domanda di costruzione per cambiare

la destinazione del locale in paninoteca take-away. La relazione tecnica

specificava che non erano previsti lavori edili interni, ma unicamente la posa

di arredo (banconi di legno e attrezzatura).

b. Nel termine di

pubblicazione, la domanda ha suscitato l’opposizione di RI 2 RI 1, proprietaria

rispettivamente usufrutturario del fondo confinante (part. __________), che

hanno lamentato l’incompletezza dell’incarto, sollevando pure obiezioni dal

profilo degli inconvenienti derivanti dal take-away (rumore, sporcizia, ecc.).

c. Gli istanti in

licenza hanno successivamente puntualizzato che il locale è un TAKE-AWAY,

per cui non saranno posati dei tavoli. Relativamente agli impianti, hanno

ribadito che non sarà installato alcun impianto di riscaldamento, né di

climatizzazione (in quanto già presenti). Invitati dall’autorità dipartimentale

a fornire indicazioni sugli apparecchi di cottura e di evacuazione dei vapori,

hanno specificato che nel locale non si cucinerà, ma saranno preparati panini

e piadine già precotti i quali verranno solo farciti dopo essere stati

preventivamente scaldati, prospettando nondimeno l’installazione di una

cappa aspirante. Impianto di cui hanno poi fornito alcuni dati tecnici e

uno schizzo a mano della relativa ubicazione (cappa e camino di evacuazione).

d. Il 23 marzo 2020, i

Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno rilasciato l’avviso

favorevole (n. 110739), subordinato a una serie di condizioni riferite agli aspetti

ambientali (riguardanti tra l’altro il predetto impianto e il relativo camino).

Fatto proprio tale avviso, l’8 maggio 2020 il Municipio ha rilasciato la

licenza edilizia per il cambio di destinazione richiesto.

C. Con giudizio del 22

settembre 2021 (n. 4570), il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa

inoltrata da RI 1 e RI 2.

In estrema sintesi, il Governo ha anzitutto ritenuto che la documentazione

allegata al progetto, completata dagli istanti in licenza a richiesta

dell’autorità, fosse sufficiente (e ciò anche relativamente allo smaltimento

dei rifiuti). Dopo aver considerato irrilevanti i disagi derivanti da un altro

locale (Kebab) situato nelle vicinanze, ha poi riepilogato e avallato le

condizioni poste dall’autorità dipartimentale ai fini del rilascio del permesso

(riguardanti gli orari di apertura, nonché gli aspetti atmosferici e fonici

relativi al citato impianto e relativo camino). Ha quindi essenzialmente

concluso che, con tali condizioni, il postulato cambiamento di destinazione

fosse conforme al diritto concretamente applicabile.

D. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia. Gli

insorgenti sostengono che il take-away sarebbe un esercizio pubblico soggetto

alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear;

RL 942.100). Contestano in particolare la sporcizia e il carico fonico che

deriverà dal nuovo locale, che andrebbe valutato insieme a quello di altri

esercizi pubblici situati nel raggio di 300 m. Ritengono inoltre il progetto

tuttora incompleto per quanto attiene agli impianti previsti al suo interno,

censurando in particolare la scarsa documentazione in riferimento alla cappa e

alla relativa canna fumaria; relativamente agli impianti di riscaldamento e

climatizzazione esistenti, biasimano che non sia stato verificato se gli stessi

siano stati autorizzati. Lamentano inoltre l’assenza di verifiche dal profilo

della polizia del fuoco e delle prescrizioni energetiche. Ritengono pure che il

progetto avrebbe dovuto essere elaborato da un professionista.

E. All’accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione

pervengono il Municipio e l’Ufficio delle domande di costruzione (UDC), con

argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di

diritto. Gli istanti in licenza sono invece rimasti silenti.

F. In replica e in

duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è

la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini e già opponenti (art. 21 cpv. 1

LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100; cfr. relativamente alla legittimazione attiva di un

beneficiario di un diritto di abitazione vita natural durante: STA 52.1996.73

del 17 ottobre 1996, consid. 2). L’impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Diversamente

da quanto chiedono i ricorrenti, non occorre richiamare gli incarti relativi

alle pregresse licenze edilizie rilasciate sul fondo, in particolare per gli

impianti di riscaldamento e climatizzazione esistenti. Come si vedrà, tale

aspetto esula dalla presente procedura. Per il resto a eventuali carenze potrà

semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all’istanza inferiore per

ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

Elaborazione del

progetto

2.1

In base all’art. 4 LE i progetti e i documenti annessi devono essere

elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura

dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA (cpv. 2) rispettivamente che giustificano

una qualifica professionale equivalente, riservati i diritti acquisiti secondo

il diritto anteriore (cpv. 4). Scopo di questa prescrizione è quello di

proteggere il pubblico da persone incapaci, garantendo che i progetti vengano

elaborati da professionisti sufficientemente qualificati (cfr. RDAT II-2004 n.

19.

con rinvii; Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 750 ad art. 4 LE).

L'art. 4 cpv. 3 LE delega al regolamento il compito di stabilire l'elenco dei

lavori per cui è in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte

di un architetto o di un ingegnere. In tal senso, l'art. 7 del regolamento di

applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) prevede

che devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a

seconda della natura dell'opera, o da una persona autorizzata in base al

diritto anteriore, i progetti per la costruzione e ricostruzione di edifici per

l'abitazione, il lavoro, il commercio e l'immagazzinamento di merci e materiali;

e, in quanto non siano di secondaria importanza, i progetti per canalizzazioni

e impianti annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, scoscendimenti,

frane e simili. L’elenco non è esaustivo. La norma indica solo per quali lavori

il requisito deve essere imprescindibilmente soddisfatto. Negli altri casi

spetta quindi alle autorità chiamate ad applicare la LE il compito di

individuare la necessità di soddisfare tale requisito in funzione

dell'importanza dei lavori oggetto della domanda di costruzione (cfr. RDAT II-1996 n. 32 consid. 2.2). In linea di

massima, possono essere considerati lavori di secondaria importanza quelli che

per la loro progettazione non richiedono particolari conoscenze scientifiche o

tecniche, quali - in generale - quelli soggetti a notifica (cfr. STA

52.1998.373

del 30 marzo 1999; Scolari,

op. cit., n. 755 ad art. 4 LE). Gli art. 4 cpv. 2 e 3 LE e 7 RLE non escludono

comunque che anche per singoli lavori assoggettati a questa procedura

semplificata possa essere esatto tale requisito (cfr. RDAT II-1996 n. 32

consid. 2.2; STA 52.2013.311 del 19 settembre 2014 consid. 2.3, 52.1998.373

citata).

2.2

In concreto, il prospettato cambiamento di destinazione non può essere

considerato un’opera di secondaria importanza, che non esige l’elaborazione dei

piani da parte di un progettista qualificato. Lo esclude in particolare la posa

dell’impianto per l’estrazione dei vapori di cottura, da

espellere mediante un camino sopra il tetto, che avrà anche ripercussioni sulla

struttura dello stabile e richiede le conoscenze di un tecnico specializzato.

Non fanno che confermare tale conclusione i piani e gli schizzi - oltremodo

approssimativi e imprecisi - che gli istanti in licenza hanno allestito e allegato

alla domanda (cfr. infra consid. 4 e 5). Considerato che, come si vedrà,

l’incarto deve essere retrocesso all’autorità di prime cure per ulteriori

accertamenti, va da sé che anche i diversi piani di progetto e documenti

dovranno essere rielaborati da un progettista qualificato.

3.

Lear

3.1

Secondo l’art. 2 lett. a Lear, la legge si applica alla vendita di cibi e

bevande da consumare sul posto. Con tale specifica, allineandosi alla

giurisprudenza di questo Tribunale, il legislatore ha inteso escludere dal

campo di applicazione della Lear tutti quei punti di vendita (rivendite di

kebab, take-away, ecc.) in cui le pietanze sono servite in confezioni da

asporto, senza possibilità di consumo in loco per carenza di un’infrastruttura

minima (cfr. Messaggio del 1° aprile 2009 [n. 6193] relativo alla Revisione

totale della Legge sugli esercizi pubblici [Les Pubb] del 21 dicembre 1994, p.

17). Per giurisprudenza, per consumazione sul posto si intende infatti

il soddisfacimento immediato di esigenze di ristorazione. L’immediatezza del

consumo è data in particolare quando l’attrezzatura dello stabilimento o le

modalità di smercio sono tali da escludere che i prodotti venduti vengano

asportati e consumati altrove. La presenza di tavolini e sedie, come pure la

vendita di cibi o di bevande serviti su piatti, rispettivamente in tazze e

bicchieri contraddistinguono gli esercizi pubblici dalle altre attività

commerciali, in particolare dai negozi di generi alimentari, che pure si

occupano della vendita al pubblico di prodotti pronti per il consumo (cfr. STA 52.2005.405

del 6 febbraio 2006 consid. 2.1; cfr. pure cfr. Messaggio n. 6139 citato, pag.

17).

3.2

In concreto,

dagli atti annessi al progetto risulta che il nuovo take-away non sarà dotato

né di tavolini, né di sedie, così come sottolineato dagli istanti in licenza.

Nulla permette di ritenere che i cibi (panini e piadine, composti con

ingredienti preconfezionati) saranno quindi serviti su piatti destinati a

permetterne il consumo immediato e non secondo modalità d’asporto. Da questo

profilo, l’attività in esame non si distingue quindi da un qualsiasi negozio di

prodotti alimentari (come ad es. una panetteria), che vende cibi pronti per

essere consumati. Non presenta, in particolare, i tratti caratteristici di un

esercizio pubblico. La circostanza che i clienti possano iniziare a togliere

l’imballaggio dai cibi acquistati mentre escono dal locale rispettivamente che

all’interno della paninoteca vengano posate anche delle pattumiere, non

giustifica una diversa conclusione. Il punto vendita sfugge quindi dal campo di

applicazione della Lear. Da respingere è la relativa censura dei ricorrenti.

4.

Immissioni

foniche

4.1

In base alla

legislazione ambientale, le emissioni foniche di un impianto

fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità

esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e

dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (principio di

prevenzione, art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente

del 7 ottobre 1983 [LPAmb; RS 814.01] e 7 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza contro

l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS 814.41]). Inoltre, la

costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da

essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle

vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 cpv. 1 lett. b OIF).

L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione

preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite

d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati,

determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF), in base a calcoli o misurazioni (art. 38

OIF). L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli

impianti fissi, determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al

rumore secondo gli allegati 3 segg. (art. 40

cpv. 1 OIF). In mancanza di questi valori, le valuta in base all'articolo 15

LPAmb, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3

OIF).

4.2

I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri -

validi tra l'altro per gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e

climatizzazione (cfr. n. 1 cpv. 1 lett. e) - sono fissati dall'allegato 6

all'OIF. Quest'ultimo, al suo n. 2, prevede, per le zone in cui, come in concreto,

è applicabile il GdS II (cfr. Piano dei gradi di sensibilità ai rumori), un VP

di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

4.3

Per il rumore quotidiano gli allegati dell'OIF

non fissano invece dei valori limite d'esposizione al rumore; in questi casi, l'autorità

esecutiva valuta quindi le immissioni foniche direttamente in base ai predetti

criteri stabiliti dall'art. 15, unitamente agli art. 19 e 23 LPAmb Secondo

l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono

stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non

molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori

di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori

ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il

rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca

importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid.

3.4, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2, in:

URP 2018 pag. 323 segg.). Secondo il Tribunale federale, nella valutazione caso

per caso va essenzialmente tenuto conto della natura e intensità del rumore,

degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e

dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul

modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere ad una valutazione

oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di

persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292

consid. 3.3 e rinvii).

4.4

In concreto, il progetto non prevede l’installazione di alcun nuovo

impianto di climatizzazione, né di riscaldamento, così come anche già chiarito

dagli istanti. Nella misura in cui i ricorrenti pretendono genericamente che

quelli esistenti non sarebbero al beneficio di un’autorizzazione, la censura

cade nel vuoto. La licenza edilizia accerta unicamente che nessun impedimento

si oppone all’esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non si

esprime anche sulla legittimità di altre opere esistenti.

Nel locale take-away, come visto, gli istanti hanno per contro prospettato

l’installazione di una cappa di aspirazione per l’estrazione dei vapori di

cottura (cappa snack a motore full optional), che saranno evacuati

attraverso un camino sopra il tetto. Sennonché, come rettamente eccepiscono gli

insorgenti, nulla è dato di sapere delle caratteristiche tecniche e

dell’ubicazione di un tale impianto. Tanto meno delle sue emissioni foniche e

dei provvedimenti di prevenzione che saranno adottati per attenuare il rumore

alla fonte. Manifestamente insufficiente al riguardo risulta lo schizzo, la

scheda con dati tecnici e il poco decifrabile centrifugal fan test prodotti

dagli istanti in licenza. In queste circostanze, anziché subordinare il

permesso al rispetto dei valori limite d’esposizione e a successive limitazioni

(da ordinarsi in caso di lamentele per il rumore da parte del vicinato), l'Ufficio

per la prevenzione dei rumori (UPR) avrebbe dovuto insistere con la sua

richiesta d’informazioni (relativa alle schede tecniche dell’impianto con la

relativa potenza sonora e dei silenziatori e ai tempi di funzionamento, cfr.

richiesta atti dell’UDC del 28 gennaio 2020), ferma restando la possibilità di

rifiutare il permesso in caso di mancata collaborazione (cfr. art. 26 cpv. 1

lett. a e 3 LPAmm, 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2009.504 del 28 maggio

2010.

consid. 2.2 e 3; cfr. pure Ursula

Brunner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 1999, n. 3 ad

art. 46). Ritenuto che nemmeno in corso di procedura gli istanti in licenza -

rimasti silenti - hanno posto rimedio al difetto, la licenza edilizia e il

giudizio che l’ha tutelata devono essere annullati e gli atti retrocessi al

Municipio affinché, una volta completato l’incarto, raccolto un nuovo avviso e

sentite le parti, si pronunci nuovamente.

4.5

Gli insorgenti si dolgono pure del carico fonico che deriverà dal

take-away, in particolare dagli avventori che stazioneranno fuori e dentro al

locale per mangiare i panini. Il locale, come detto, non è tuttavia

riconducibile a un esercizio pubblico, ma a un’attività non diversa da un

piccolo negozio di alimentari, che vende cibo da asporto, pronto per essere

consumato. Nel take-away non verranno posati tavoli, né sedie. I banconi sono

quelli limitati alla preparazione delle vivande. I panini e le piadine non

potranno che essere asportati e consumati altrove. Tanto più che all’esterno

l’esiguo spazio del marciapiede e la presenza della via trafficata appare

ragionevolmente escludere qualsiasi sosta della clientela (cfr. pure immagini

reperibili su Google Street View, cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12

maggio 2021 consid. 2.1, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Tenuto

conto delle sue caratteristiche e modeste dimensioni, dei suoi orari di

apertura (7.30-15.00) e del luogo di situazione (lungo uno degli assi

principali che attraversa la città), a prima vista v’è quindi da ritenere che il rumore proveniente dalla nuova attività commerciale -

conforme alla zona di situazione - non potrà che essere di scarsa

importanza (per il caso diverso di un esercizio pubblico, aperto magari anche

alla sera, cfr. ad es. STA 52.2018.103 del 15 ottobre 2018). Considerato

comunque che l’UPR non si è espressamente pronunciato su tale aspetto, e che

gli atti devono già essere retrocessi all’istanza inferiore, nell’ambito del

nuovo avviso che è chiamata a rendere l’autorità dipartimentale si determinerà

nuovamente anche su questo punto. Contrariamente a quanto pretendono

genericamente i ricorrenti, certo è in ogni caso che il rumore generato

dall’attività in questione non è da valutare insieme a quello di altri

take-away o esercizi pubblici situati nel raggio di 300 m, con cui non sussiste

una stretta connessione, sia dal profilo spaziale che funzionale (cfr. in senso

analogo DTF 142 II 20 consid. 3).

5.

Inquinamento atmosferico

5.1

In materia di inquinamento atmosferico, gli

impianti stazionari nuovi, al pari di quelli esistenti devono essere

equipaggiati ed esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione

fissate negli allegati 1-4 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del

16.

dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1; art. 3 cpv. 1 e 2 e art. 7 OIAt).

Per le emissioni per le quali l’OIAt non prevede dei valori limite, la

limitazione preventiva avviene da parte dell’autorità sulla base dell’art. 4

OIAt, fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni

di esercizio e dalle possibilità economiche (cfr. art. 4 cpv. 1 OIAt). L’art. 6

OIAt specifica che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere

captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della

loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive

(cpv. 1); di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto

mediante camini e condotte di scarico (cpv. 2). Fondandosi sulla predetta norma

e la delega di cui all'art. 36 cpv. 3 lett. c OIAt, l'Ufficio federale

dell'ambiente ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei

camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (RAlt), riviste nel 2013 e aggiornate nel

2018.

Le stesse non hanno forza di legge; esprimono tuttavia principi che

riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale

e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte

all'applicazione del diritto (cfr. STF 1C_655/2019 del 26 ottobre 2020 consid.

6.1; 52.2018.248 del 17 dicembre 2020 consid. 10.1 e rinvii). Gli sbocchi dei

camini dai quali sono emesse sostanze nocive, gas di scarico maleodoranti oppure

aria viziata devono superare (a) la parte più alta dell’edificio (ad es. il

colmo del tetto) di almeno 0.5 metri rispettivamente (b) i tetti piani di

almeno 1,5 metri (Raccomandazioni citate, cifra 5.2). Restano riservati casi

giustificati in cui è possibile prescrivere altezze superiori (cfr. cifra 7).

5.2

In concreto, nel negozio take-away verrà come detto installata una cappa di aspirazione per l’estrazione dei vapori di cottura, da

espellere mediante un camino sul tetto. Benché interpellati (cfr. richiesta

atti dell’UDC del 30 ottobre 2019), nemmeno dal profilo della protezione

dell’aria gli istanti in licenza hanno tuttavia fornito le necessarie

informazioni: in particolare, non hanno presentato i dati tecnici relativi alla

cappa di aspirazione e al tipo di filtro per l’abbattimento degli odori

impiegato, né illustrato il luogo di espulsione e l’altezza del camino sopra il

tetto. Difficile per non dire impossibile comprendere questi dati dal mero

schizzo da essi prodotto davanti al Municipio.

In queste condizioni, forza è constatare che l’Ufficio dell’aria, del clima e

delle energie rinnovabili (UACER) non poteva limitarsi a constatare che contrariamente

a quanto indicato dai piani l’aria viziata deve essere emessa verticalmente

senza essere ostacolata da cappelli o altri dispositivi e il camino di

espulsione deve avere un’altezza di almeno 1.50 sopra la superficie del tetto (cfr.

avviso cantonale).

Al contrario, avrebbe dovuto richiamare gli istanti

in licenza al loro obbligo di collaborazione e sollecitare ulteriormente la

produzione delle informazioni mancanti, verificando concretamente la conformità

della cappa e del relativo camino di espulsione dell’aria viziata (incluso il

suo sbocco sul tetto, che è apparentemente a falde e non piano, cfr. immagini

citate). Anche su tale punto, il giudizio del Governo - che si è in pratica

limitato a riprodurre il claudicante contenuto dell’avviso cantonale - non può

essere confermato. Al contrario, pure da questo profilo si rende necessario un

rinvio degli atti all’autorità di prima istanza, affinché proceda

analogamente a quanto già indicato per gli aspetti fonici (consid. 4).

6.

Polizia del

fuoco

6.1

Secondo l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli

incendi devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di

Stato. I progetti per la costruzione, ricostruzione e riattazione di

determinati edifici, in particolare quelli di uso collettivo tra cui gli empori

(negozi e locali vendita) devono essere corredati da un attestato che

certifichi la conformità del progetto con le norme tecniche applicabili,

allestito da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del

fuoco (cfr. art. 41d cpv. 3 LE e 44d cpv. 1 RLE e relativo allegato 4 cifra 2).

Tale attestato deve far parte della documentazione presentata al momento

dell’inoltro della domanda di costruzione (art. 44d cpv. 1 RLE).

In base all'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici ed impianti esistenti prima

dell'entrata in vigore delle norme succitate (1.1.1997: cfr. BU 96 735) sono

soggetti al diritto precedente e devono essere adeguati alle nuove disposizioni

solo in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti

(cpv. 2). Il municipio può eccezionalmente concedere l'esenzione, quando si

tratta di interventi di modesta entità che non incidono sulla sicurezza

dell'edificio o dell'impianto (cpv. 3).

6.2

In concreto, il progetto di trasformazione del locale al pian terreno da

negozio tattoo a take-away rientra nella categoria degli edifici

soggetti all’obbligo di presentare un attestato di conformità con le

prescrizioni antincendio ai sensi delle predette norme. E questo a prescindere

dal fatto che lo stabile sia stato edificato prima del 1997, visto che le nuove

norme sono di principio applicabili anche a trasformazioni di edifici

esistenti. Considerato che gli atti devono comunque essere retrocessi al

Municipio, quest’ultimo, una volta raccolto l’attestato mancante e sentite

l’autorità dipartimentale e le parti, si pronuncerà pertanto nuovamente anche

su questo punto.

7.

Incarto energia

7.1

Il regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 16 settembre 2008

(RUEn; RL 740.110) disciplina l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici,

sugli impianti energetici e i relativi equipaggiamenti che devono essere

progettati e gestiti in modo da garantire un uso parsimonioso e razionale

dell’energia e delle fonti rinnovabili indigene, minimizzando l’impatto

ambientale. Le sue prescrizioni si applicano tra l’altro alle trasformazioni e

ai cambiamenti di destinazione di edifici esistenti destinati ad essere

riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati, anche se i lavori

intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni in

materia edilizia (art. 1 cpv. 3 lett. b RUEn).

Le esigenze in materia di protezione termica degli edifici non si applicano

tuttavia a qualsiasi modifica. In particolare, le esigenze e le verifiche

obbligatorie concernenti la protezione termica invernale (verifica del

fabbisogno termico e rispetto delle esigenze puntuali in materia di isolamento

termico) riguardano solo i locali rispettivamente gli elementi costruttivi che

sono oggetto di un cambiamento di destinazione secondo la definizione

data dall’art. 3 cpv. 2 lett. e RUEn (cfr. art. 6 cpv. 6 e 8 RUEn; cfr. pure

art. 6 cpv. 2 lett. a RUEn). In base a tale norma, un elemento costruttivo è

segnatamente toccato da un cambiamento di destinazione quando a causa di detto

cambiamento ne consegue una variazione della temperatura rispetto alle

condizioni d’uso standard. Di principio, modifiche che non determinano

alterazioni di tale temperatura non comportano dunque particolari obblighi.

In tal senso, l’art. 8 cpv. 2 RUEn dispensa a sua volta dal rispetto delle

esigenze in materia d’isolamento termico invernale sull’involucro secondo l’art.

6, i cambiamenti di destinazione che non comportano un aumento o un

abbassamento della temperatura ambiente e che di conseguenza non aumentano la

differenza di temperatura misurata al livello dell’involucro termico

dell’edificio.

7.2

Nella fattispecie, l’autorità dipartimentale ha rilevato che il

cambiamento di destinazione in oggetto non implica un cambiamento di

temperatura interna, che può essere considerata invariata a 20° ai sensi della

norma SIA 380/1. Ha inoltre rimarcato che il progetto non prevede alcun

intervento sull’involucro termico o sull’impianto di riscaldamento esistente.

In queste circostanze, a ragione ha concluso che alla domanda di costruzione

non occorresse allegare un incarto energia (cfr. risposta dell’UDC pag. 2). Da

respingere è l’opposta generica deduzione dei ricorrenti.

8.

Parimenti da

rigettare è infine la loro generica doglianza riguardante lo smaltimento dei

rifiuti. Non è in particolare dato di comprendere quale norma violerebbe la

posa di pattumiere per la raccolta differenziata all’interno del locale.

Analoga sorte segue la censura immotivata relativa al principio d’inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio. Tanto più che è stata sollevata con

riferimento a un’opera (impianto di climatizzazione), che il progetto neppure

contempla (cfr. supra consid. 4.4).

9.

9.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di

conseguenza, il giudizio governativo e la decisione municipale sono annullati.

Gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda così come indicato nei

considerandi.

9.2

Per prassi, il rinvio degli atti all’autorità inferiore, con esito aperto,

comporta che chi ricorre venga considerato vittorioso. La tassa di giustizia è

di riflesso posta a carico dei resistenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali

rifonderanno inoltre ai ricorrenti adeguate ripetibili per entrambe le sedi di

giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 22 settembre 2021 (n. 4570) del Consiglio di Stato e la risoluzione dell'8

maggio 2020 del Municipio sono annullate;

1.2

gli atti sono

retrocessi al Municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido. Gli stessi

rifonderanno inoltre ai ricorrenti un identico importo a titolo di ripetibili,

a valere per entrambe le sedi di giudizio. Ai ricorrenti va retrocesso

l’importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera