52.2021.445
Conti consuntivi comunali
21 marzo 2023Italiano35 min
che viene affrontata in seguito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.445
Lugano
21 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 30 ottobre
2021 di
RI
1
contro
la risoluzione del 30 settembre
2021 (n. 4733) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 15 giugno 2020 con cui il Consiglio comunale di C__________
ha approvato i conti consuntivi 2019 del Comune;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17 febbraio 2020 il
Municipio di C__________ ha licenziato il messaggio (n. 81) con cui ha
domandato al Legislativo di approvare il consuntivo dell'anno 2019 (conto
gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio), la ratifica per il
sorpasso di credito relativo alla progettazione del Parco a, il riporto
dell'avanzo di esercizio in aumento del capitale proprio e il bilancio di
apertura per l'anno 2020.
B. a. Il 5 marzo 2020 la
Commissione della gestione ha, all'unanimità, preavvisato favorevolmente il
citato messaggio.
b. Nella seduta
ordinaria del 15 giugno 2020 il Consiglio comunale ha approvato, a larga
maggioranza, le singole proposte e il complesso del messaggio.
c. La Presidente del
Legislativo ha disposto la pubblicazione della risoluzione all'albo a decorrere
dal 18 giugno 2020.
C. Il 4 luglio 2020 RI 1,
cittadino e membro del Municipio, è insorto davanti al Consiglio di Stato domandando:
1 La decisione del Consiglio comunale di C__________
del 15-06-2020, di approvare i conti Consuntivi 2019 del Comune di C__________
è annullata.
Il Municipio di C__________ deve ripresentare entro
il … (lascio a voi fissare un congruo termine) i conti Consuntivi 2019 che
chiariscano le incongruenze con le cifre indicate nel presente ricorso,
rispettivamente le irregolarità/mancanze/inesattezze delle registrazioni
contabili. Comprese eventuali inesattezze che dovessero emergere dando seguito
al presente ricorso, e che al sottoscritto, non particolarmente competente,
sono sfuggite.
2 I costi che non possono essere addebitati al Fondo
contributi PGS, perché non di competenza di questo fondo, devono esser
attintiti dalla gestione corrente, e precisamente dal conto 429.00 (994) Utile
straordinario rivalutazioni investim. canalizz. che riporta un ricavo per il
2019 di 990'671.00 CHF [pag. 89 MM 81/2020 Conti Consuntivi 2019 del Comune di
C__________].
3 Sulla base della modifica dei conti consuntivi 2019
devono essere aggiornati anche i conti Preventivi 2020 approvati dal Consiglio
comunale in data 19.12.2019.
4 Il Municipio di C__________ si scusa pubblicamente
con l'onorando Consiglio Comunale e con tutti i contribuenti per l'infelice
frase di pagina 24 dei Conti Consuntivi 2019, dove diceva "all'insaputa
dell'UTC" perché, secondo il mio pensiero si è cercato, in modo grottesco
di coprire delle gravi negligenze, commessa da qualcuno, chi? Ciò che
l'esecutivo in un documento ufficiale del Comune non deve fare.
In estrema sintesi,
l'insorgente - premessa la necessità che il consuntivo debba essere
comprensibile per tutti, privo di contraddizioni ed esente da errori - ha
censurato la correttezza dei conti in relazione alle opere di canalizzazione
(differenze dei costi e dei sussidi tra la
tabella ammortamenti dei conti consuntivi 2019 e quella a disposizione presso
l'Ufficio tecnico comunale (UTC), mancata deduzione dei contributi dovuti dal
Comune come proprietario immobiliare, prelievo dal fondo PGS dei costi per l'estensione
canalizzazione per Parco a e prelievo di contributi dal fondo PGS); egli ha
inoltre sollevato ulteriori contestazioni, per le quali ha dichiarato di
chiede[re] semplicemente chiarezza (autore del versamento del contributo
per magazzino UTC e nuovo Ecocentro, costi accessori per il magazzino comunale,
debitori multe piazza di riciclaggio, tabella ammortamenti in relazione
al risanamento tetto palestra, al credito quadro risparmio energetico e agli
investimenti canalizzazioni).
D. L'8 luglio 2021 RI 1 è
insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo per denegata giustizia,
lamentando il fatto che il Consiglio di Stato non avesse ancora deciso il
ricorso da lui presentato il 4 luglio 2020.
E. Con decisione del 30
settembre 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.
Il Governo ha
innanzitutto considerato che ancorché il ricorrente, municipale, abbia
partecipato all'allestimento e all'approvazione della proposta municipale, ciò
non gli impediva di contestarla, poiché il messaggio municipale è, appunto, una
semplice proposta e non un atto impugnabile e, soprattutto, poiché
l'approvazione della gestione è stretta competenza del Legislativo comunale.
L'Esecutivo cantonale ha quindi accertato come con il consuntivo in parola si è
provveduto a riclassificare in maniera corretta i valori degli investimenti
relativi alle canalizzazioni, secondo quanto stabilito dal piano generale di
smaltimento (PGS) approvato dal Consiglio comunale nel 2002. Questo prevedeva
il prelievo di contributi in ragione del 60% delle opere fognarie contenute nel
relativo prospetto; tuttavia ciò non è avvenuto sino al 2018 sicché l'intero
onere di ammortamento ha inciso sulla gestione corrente e, di riflesso, sul
fabbisogno da coprire con le imposte. Ciò premesso, l'Esecutivo cantonale ha
poi così evaso le singole censure:
- la tabella presso l'UTC, semplice
documento di aggiornamento interno del documento "Progetto di massima -
preventivo di spesa e piano di attuazione", non è determinante;
- non è necessario registrare i
contributi per canalizzazioni dovuti dal Comune come proprietario di fondi nel
PGS, sufficiente essendo considerarli nell'abito della loro fissazione;
- i costi relativi all'estensione
della canalizzazione per il Parco a vanno ammortizzati secondo le normali
regole applicabili in materia;
- i contributi incassati con
l'emissione del 2011 sono rimasti inutilizzati fino al 2018, mentre la
diminuzione di fr. 43'851.60 del fondo PGS registrata a consuntivo 2010, che
secondo l'autorità sarebbe una registrazione di assestamento, non può più
essere messa in discussione; esso ha comunque invitato l'autorità a verificare
che non si tratti di una perdita per debitori, che non deve essere messa a
carico degli altri proprietari di fondi siti nel PGS;
- l'errata indicazione dell'autore
del versamento per urbanizzazione finale e recinzione piazzale del magazzino
UTC e nuovo Ecocentro, così come l'errata trascrizione dei costi accessori per
il nuovo magazzino comunale sono ininfluenti nella valutazione della
correttezza dei conti;
- spetta al Municipio valutare se
rinunciare all'incasso delle multe, mentre per quanto attiene alla lista dei
debitori, ha evidenziato la necessità di recuperare questi scoperti;
- l'errata indicazione del valore del
risanamento del tetto della palestra non influisce sul valore finale da
ammortizzare;
- è vero che il contributo relativo
al credito quadro risparmio energetico dovuto dai Comuni di z e di t non è
stato incassato; non avrebbe tuttavia senso contabilizzare un transitorio
attivo a distanza di anni relativo al possibile recupero di parte dei costi.
F. Ricevuta la
decisione del Consiglio di Stato, con scritto del 5 ottobre 2021 il ricorrente
ha comunicato al Tribunale di ritirare il gravame per denegata giustizia. Il 20
dicembre 2021 il giudice delegato ha stralciato il ricorso per desistenza del ricorrente.
G. Nel frattempo, con
ricorso del 30 ottobre 2021, assistito da una replica e da una triplica
spontanea, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro
la decisione governativa, postulando che sia annullata e ritornata all'Autorità
per un nuovo giudizio, che tenga conto delle sue argomentazioni.
Egli invoca
innanzitutto una violazione del principio di celerità da parte del Consiglio di
Stato; nel merito, ribadendo le tesi di prima istanza, sostiene che la
decisione impugnata sarebbe arbitraria. Critica il Governo perché ritiene che
gli abbia dato ragione su alcuni punti, senza tuttavia accogliere almeno
parzialmente il suo ricorso. Rimprovera inoltre all'Esecutivo cantonale di non
essersi espresso sulla questione degli ammortamenti degli investimenti relativi
alle canalizzazioni. Chiede di essere sentito in pubblica udienza in
contraddittorio.
H. Il Comune di C__________,
che postula l'estromissione della "triplica" non autorizzata, domanda
che il ricorso sia dichiarato irricevibile o comunque respinto, con argomenti
che saranno semmai discussi in seguito. Il Governo postula la reiezione del
gravame, senza formulare osservazioni. La Sezione degli enti locali (SEL) non
si determina.
Fatti
I. Acquisiti agli atti i
verbali delle sedute del Municipio relative al licenziamento del messaggio
concernente i consuntivi 2019 di cui sopra, il giudice delegato ha fissato alle
parti un termine per presentare eventuali osservazioni. Possibilità cui ha
fatto capo l'insorgente, il quale ribadisce le proprie posizioni, chiedendo
inoltre di riconoscergli congrue ripetibili.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100).
Davanti al Tribunale la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario del
giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Sapere se egli fosse
legittimato a insorgere davanti al Consiglio di Stato è questione di merito,
che viene affrontata in seguito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La richiesta di pubblica udienza secondo l'art. 6 n. 1 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) è
respinta. L'insorgente, infatti, non agisce nell'ambito di una
procedura tendente alla determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile nel senso di questa disposizione. Ritenuto che gli aspetti
fattuali e giuridici controversi della vertenza possono essere decisi in
maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse scritte delle
parti, non è del resto dato di vedere quali questioni avrebbero dovuto essere
più appropriatamente trattate nell'ambito di una eventuale pubblica udienza (cfr. STF 4A_199/ 2020 del 22 luglio
2020 consid. 2.3.2, 1C_461/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.4).
Considerandi
2.
La richiesta
formulata dal Comune di dichiarare irricevibile la "triplica"
spontanea presentata dall'insorgente è respinta.
L'art. 75 LPAmm prevede
che davanti alle autorità di ricorso abbia
luogo un secondo scambio di scritti; eccezionalmente l'autorità di
ricorso può ordinare un ulteriore scambio di allegati. La procedura di scambio
di scritti termina dunque con l'intimazione della duplica, che avviene di
regola senza l'assegnazione di ulteriori termini per inoltrare osservazioni.
Ciò è sufficiente per ritenere rispettato il cosiddetto diritto di replica
incondizionato, stabilito dalla giurisprudenza per i procedimenti giudiziari e
secondo il quale le parti dispongono di un diritto di esprimersi in merito agli
atti introdotti in corso di procedura; solo a esse spetta di valutare se
ritengono necessario prendere posizione o non. Le parti devono però reagire
immediatamente, in difetto di che si può ritenere che abbiano rinunciato
all'introduzione di ulteriori scritti (per quanto precede, cfr. DTF 138 I 154
consid. 2.3, 138 III 252 consid. 2.2, 133 I 98 consid. 2.2).
In concreto, è vero che
l'insorgente, cui la duplica è stata intimata per posta semplice il 22 marzo
2022, ha atteso sino al 4 maggio successivo per spedire la "triplica".
Ciò non è, comunque, qui determinante, visto che il Tribunale non si era a quel
momento ancora pronunciato. Inoltre, contrariamente a quanto pretende il
resistente, l'insorgente non era tenuto a dimostrare la necessità di questa ulteriore
presa di posizione. Nemmeno l'aver prodotto ulteriore documentazione che
sarebbe già stata a sua disposizione prima dell'inoltro della replica conduce a
estromettere la "triplica" spontanea dagli atti. L'agire del
ricorrente può semmai aver solo (inutilmente) prolungato e resa più onerosa la
procedura.
3.
L'insorgente
solleva innanzitutto una pretesa violazione del principio di celerità da parte
del Consiglio di Stato, cui rimprovera di aver atteso oltre 16 mesi per
evadere una problematica che interessa tutta la popolazione. Tuttavia egli nel petitum
non rivendica alcun specifico diritto da questa censura, sicché essa non merita
particolare disamina. Non è comunque dato di vedere un interesse pratico e
attuale per l'insorgente a una decisione in merito né egli sostanzia per quale
motivo il Tribunale dovrebbe eccezionalmente rinunciare a questo requisito.
Tanto più che appare poi del tutto contrario al principio della buona fede
processuale ritirare un rimedio per denegata giustizia per poi ripresentare
analoga censura in sede di ricorso contro il merito della vertenza. Sia
soggiunto per completezza che la tassa di giustizia è stata ridotta nell'ambito
del precedente giudizio unicamente per tener conto che il Tribunale, in seguito
al ritiro dell'impugnativa da parte dell'insorgente (ciò che equivale a
desistenza e comporta la totale soccombenza del ricorrente), non ha dovuto
esaminare il merito della contestazione, non già perché avrebbe considerato in
qualche modo fondato il rimedio.
4.
Va ora esaminato se l'insorgente
era legittimato a insorgere dinanzi al Consiglio di Stato.
Sia davanti al
Governo sia dinanzi al Tribunale il ricorrente confonde a più riprese la sua
veste di cittadino attivo con quella di municipale di C__________. Davanti a
questa Corte egli sembra sottolineare maggiormente di voler agire uti civis,
mentre davanti al Governo egli ha dichiarato di ritenersi legittimato, oltre
che quale cittadino e contribuente, in quanto comproprietario di un immobile,
sostenendo che il contenuto del consuntivo influirebbe sui contributi ai sensi
della legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle
acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100). A corollario l'insorgente evoca
disposizioni legali e giurisprudenza, invero non sempre pertinenti. Inoltre,
sostiene, che la SEL gli avrebbe confermato la possibilità di impugnare la
decisione del Consiglio comunale.
5.
5.1
Secondo l'art. 209 lett.
b LOC ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può ricorrere
contro le decisioni degli organi comunali. La lett. a del medesimo disposto
conferisce la stessa facoltà a ogni cittadino del Comune (cosiddetta actio
popularis), a prescindere dunque dalla dimostrazione di un legittimo
interesse.
5.2
In occasione delle
sedute del Municipio, le votazioni avvengono in forma aperta, fatta eccezione
per le nomine di competenza del consesso, che devono svolgersi a voto segreto, se
un municipale lo richiede (art. 98 cpv. 4 e 5 LOC). Le risoluzioni sono prese a
maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto (art. 99
cpv. 1 LOC). Secondo l'art. 103 cpv. 1 LOC, il verbale deve essere tenuto su un
registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal
segretario; il municipio ha la facoltà di stabilire che il riassunto della
discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella
seduta successiva (cpv. 4). Il cpv. 2 della norma prescrive che il verbale deve
contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate,
i voti espressi e il riassunto della discussione; ogni municipale può farvi
iscrivere, seduta stante, come ha votato (cpv. 3).
6.
6.1
Intanto, il ricorrente non era legittimato a insorgere
davanti al Governo in forza dell'ipotesi di cui all'art. 209 lett. b LOC.
Infatti, egli non ha minimamente dimostrato che l'atto comunale che intendeva
contestare concerna il suo legittimo interesse (il quale corrisponde
all'interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm),
ovvero di essere toccato dal provvedimento in parola altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o
che la collettività e, dunque, l'esistenza di una relazione rilevante o
speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione (cfr. DTF 111 Ia 282
consid. 2a con riferimenti; RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1, II-2015 n. 6
consid. 3; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del 27 settembre 2004 con rinvii).
Nulla muta il fatto di essere comproprietario di un fondo e, pertanto, astretto
al pagamento di contributi di costruzione secondo la LALIA, la cui fissazione
soggiace alla relativa procedura.
Tantomeno il semplice fatto di essere membro del
Municipio permette di ritenere che egli sia portatore di un interesse legittimo
a impugnare la decisione presa dal Legislativo.
6.2
Il ricorrente, come detto, insorge tuttavia e
soprattutto a difensore del pubblico interesse e, prevalendosi (anche) della
sua qualità di cittadino attivo, in forza dell'art. 209 lett. a LOC.
6.2.1
Ora, il fatto di
essere municipale non lo priva, in linea di principio, di questa facoltà. Del
resto, a ragione, nessuno lo pretende. Ciò, tuttavia, non significa che egli
possa fare completamente astrazione del suo ruolo. Anzi: come si vedrà in
seguito, ciò è in concreto decisivo per l'esito della vertenza.
Per contro,
l'opportunità di un simile agire non necessita di essere risolta in questa
sede. Certo, i membri del Municipio devono attenersi al principio della
collegialità, aspetto cui il Legislatore ha inteso dare un'importanza centrale
nell'ordinamento comunale, tanto da limitare la libertà di espressione e di
opposizione critica in sede di Assemblea e Consiglio comunale dei membri
dell'Esecutivo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; cfr. anche messaggio del 27
agosto 1997 concernente la revisione parziale della LOC [n. 4671], in: RVGC anno parlamentare 1998-1999, vol.
5, pag. 3633 segg., 3678; Eros
Ratti, Il Comune, vol. I, III ed. Losone 1991, pag. 229 segg.). Ma
questa tematica non concerne la legittimazione attiva nella procedura di
ricorso, quanto piuttosto la vigilanza sui Comuni.
6.2.2
Dai verbali
delle sedute del Municipio richiamate dal Tribunale, risulta che il 10 febbraio
2020.
il Municipio ha preso atto di una prima bozza del consuntivo. La
risoluzione adottata in quel frangente precisa che
Si invitano i Municipali ad analizzare attentamente le
posizioni e effettuare eventuali domande al Responsabile finanze o al Capo
Dicastero così da dirimere eventuali dubbi.
Il 17 febbraio
successivo il Municipio ha discusso il documento. Il relativo verbale, per
quanto qui interessa, riporta che
(…)
Inoltre il Municipale p evidenza i dettagli
dell'operazione sui contributi LALIA e spiega al collega RI 1, con l'ausilio
dell'esempio per il suo caso, le risultanze dell'operazione in questione.
(…)
Il Municipale RI 1 evidenzia queste questioni sul
Consuntivo 2019:
-
per quel che riguarda i contributi
LALIA ringrazia il collega p per le spiegazioni, attende ancora conferma che il
Comune paga i contributi LALIA sulle sue proprietà;
-
Situazione debitori al 31.12.2019
- non accetta che figurino ancora debitori per tasse causali che devono essere
pagate in anticipo (posteggi zona blu, ecc.).
-
Situazione debitori al 31.12.2019
- possibile non poter incassare le posizioni. Il Segretario spiega che sono
posizioni vecchie spesso di medesimi cittadini. Il Municipio suggerisce
all'Amministrazione di preparare un prospetto con riassunto tutti i debiti di
tutti i singoli cittadini ed emettere un PE globale, questo per economizzare
sulle spese esecutive.
Decisione del Municipio di C__________:
Il Municipio di C__________ dopo le necessarie
precisazioni di cui sopra e dopo aver attentamente discusso il documento
relativo ai conti consuntivi 2019, lo approva. L'amministrazione è autorizzata
a trasmettere il MM al Legislativo per analisi nell'ultima seduta di CC della
legislatura.
6.2.3
Ora, è vero che
il verbale trasmesso non contiene - come invece dovrebbe - i voti espressi. Sta
di fatto che (e ciò assume rilievo determinante) non risulta che il ricorrente
seppur abbia sollevato critiche al preventivo si sia poi opposto al
licenziamento del messaggio. Né ha preteso - come avrebbe potuto - di far
scrivere a verbale come ha votato. Ora, vìola il principio della buona fede
processuale partecipare senza opporsi all'allestimento e all'adozione del
messaggio contenente una proposta di decisione da sottoporre al Legislativo per
adozione per poi contestare la delibera del Consiglio comunale in sede
giudiziaria. La particolare situazione istituzionale del municipale, che fa sì
che a maggior ragione rispetto agli altri cittadini non possa invocare con
successo l'ignoranza della legge, gli impone semmai di intervenire
immediatamente, opponendosi attivamente alla deliberazione per evitare che
venga proposta al Legislativo una decisione che si ritiene errata. Non permette
di concludere altrimenti il fatto che il tempo a disposizione tra la messa a
disposizione della bozza del messaggio e la decisione (una settimana) sia stato
tutto sommato breve. Tanto più che il perno delle contestazioni concerne, come
si vedrà, la mancata congruenza di alcune cifre del consuntivo con quelle di
una tabella allestita dall'UTC in merito ai costi del PGS. Stando a quanto
dichiarato dall'insorgente (a pag. 6 della replica davanti al Tribunale) la
tabella (di cui si dirà meglio in seguito) dovrebbe essere entrata in suo
possesso già nel corso del mese di dicembre 2018, dunque ampiamente prima della
seduta del Municipio del 17 febbraio 2020 quando à stato licenziato il
messaggio. Inoltre, per quanto riguarda gli errori minori (che, come si vedrà,
non possono comunque aver influito sull'esito della votazione) avrebbe potuto,
anzi dovuto segnalarli al Municipio con spirito di collegialità tosto averli
scoperti, in modo che di essi potesse essere data comunicazione in sede di Consiglio
comunale, completando e correggendo l'informazione data al consesso. In esito a
tutto quanto precede occorre concludere che l'insorgente si sia precluso con il
suo agire la facoltà di adire il Consiglio di Stato per impugnare la delibera
in parola.
Sia soggiunto, per
completezza, che l'indicazione data dalla SEL al ricorrente circa il fatto che anche
dopo l'esame e la decisione del CC (che non può essere data per scontata),
restano beninteso riservate le consuete vie ricorsuali non permette certo
di sovvertire quanto appena spiegato. Essa, inserita nelle pieghe di un'altra
procedura, è stata fornita da un'autorità che non è competente a decidere i
ricorsi contro le decisioni degli organi comunali, che spetta invece al
Consiglio di Stato.
6.2.4
Ne discende che
il Governo avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso. Domanda che,
ovviamente, il ricorrente non formula in questa sede, sicché l'impugnativa
davanti al Tribunale non può in nessun caso essere accolta. Nemmeno è
necessario annullare il giudizio impugnato e riformarlo, ciò che si tradurrebbe
in uno sterile esercizio di stile. È sufficiente respingere il ricorso in
questa sede.
6.2.5
A titolo
puramente abbondanziale, il Tribunale considera che il gravame andava comunque
sia respinto anche nel merito. Per i seguenti motivi.
7.
7.1
Giusta l'art. 212
LOC, le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a
norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a), quando fossero
state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò abbia potuto influire
sulle deliberazioni (lett. b), qualora la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi
fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non
abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e quando fossero
violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
In definitiva, dunque, le decisioni del Consiglio comunale sono
annullabili non solo quando sono contrarie a norme della Costituzione, di legge
o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da
processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole
espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di
una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente
informazione sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto
in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999
n. 2).
7.2
Il compito principale di informare l'Organo legislativo comunale
incombe al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi
illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 e 56 cpv. 1
LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid.
3.2
con rinvii). Spetta in seguito
alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica,
volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2
LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che
precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco
e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le
motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo
(art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; inoltre RDAT I-1995 n. 1 consid. 3.2. con rinvii).
7.3
Il controllo
giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività
dell'informazione dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle
Commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato.
Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi, che l'Esecutivo sottopone
al Legislativo comunale, possono determinare l'annullamento della decisione che
ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la
conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi
con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1 con
rinvii).
8.
8.1
Secondo l'art. 151 cpv.
1.
LOC la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità,
dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla
causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo
delle entrate. La contabilità, prosegue la norma (cpv. 2), deve permettere una
visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio
e dei debiti del Comune. Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il
periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre (cpv. 3).
I citati principi sono ripresi e specificati agli art. 1-6 del regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019
(RGFCC; RL 184.150).
8.2
Il Consiglio comunale esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune
e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione (art. 42 cpv. 2 e art.
13.
cpv. 1 lett. f LOC). II consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti e il bilancio;
esso è esaminato e approvato secondo le regole
stabilite per il preventivo, nella forma e con gli allegati stabiliti dal
regolamento (art. 173 cpv. 1 e 2 LOC).
Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato
ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni
sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve
evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci; il
messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli
investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell'anno
in esame (art. 21 cpv. 1 e 2 RGFCC). Al messaggio va allegata la documentazione
elencata all'art. 22 cpv. 1 RGFCC, atteso come il regolamento comunale può
prevedere altri allegati (art. 22 cpv. 2 RGFCC); ciò non è il caso di quello di
C__________.
8.3
Il conto
economico (art. 156 LOC) contiene le spese e i ricavi del relativo periodo
contabile; essi modificano il capitale proprio (cpv. 1). Il conto economico
presenta: il risultato dell'attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle
attività operative e finanziarie (cpv. 2 lett. a); il risultato dell'attività straordinaria
(lett. b) e il risultato totale d'esercizio, quale somma del risultato
ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l'eccedenza o il disavanzo
di bilancio (lett. c). Le spese e i ricavi sono considerati straordinari,
precisa la legge (cpv. 3) quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o
controllabili e non fanno parte dell'attività operativa. Il conto degli
investimenti (art. 157 LOC) considera le uscite e le entrate del relativo
periodo contabile, finalizzate alla costituzione di importanti beni
amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del
limite di attivazione stabilito nel regolamento (cpv. 1). Il conto degli investimenti deve
indicare l'investimento lordo e netto (cpv. 2) e le entrate per investimenti sono
riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene
amministrativo (cpv. 3).
Il bilancio è formato dagli attivi, suddivisi in
beni patrimoniali e amministrativi, e dai passivi (suddivisi in capitale dei
terzi e capitale proprio) esistenti al momento della chiusura annuale dei conti
(art. 155 cpv. 1-3 LOC).
9.
Il ricorrente,
come davanti al Governo, contesta la differenza dei costi delle opere di
canalizzazione e dei sussidi tra la tabella ammortamenti dei Conti consuntivi
2019.
e quella a disposizione presso l'UTC. In merito il Comune, in sede di
risposta di prima istanza, ha spiegato che essa è un semplice documento
allestito internamente per proprie verifiche, non di pubblico dominio, che non
è stato approvato né dal Municipio né dal Consiglio comunale. Si tratta di un
aggiornamento del documento Progetto di massima - Preventivo di spesa e
piano di attuazione, parte integrante del messaggio municipale n. 41
relativo all'adozione del piano generale di smaltimento (PGS) e del regolamento
delle canalizzazioni. Su questa base, la decisione impugnata sottolinea che le
censure sollevate dall'insorgente non sarebbero giustificate in questa sede,
e andranno opportunamente verificate nell'ambito dell'allestimento del
messaggio relativo all'aggiornamento del PGS.
Ora, alla luce di
quanto spiegato dal Municipio la decisione del Governo di disattendere la
censura merita tutela. Intanto, ci si può chiedere se detto documento possa
essere considerato ufficiale, dal momento che non risulta che la sua
elaborazione fosse - al momento, determinante, della decisione del Consiglio
comunale - terminata. In secondo luogo nemmeno è chiaro in quale veste il
ricorrente abbia avuto accesso allo stesso, cosa che non necessita di essere
stabilita in questa sede. Decisivo è che sulla base di questo semplice
aggiornamento interno non è possibile concludere all'inesattezza dei conti in
parola, sicché non è data di vedere una violazione del diritto. Sarà
nell'ambito della revisione e aggiornamento del PGS che si potrà procedere a
una verifica di questi importi. Da notare che il ricorrente in triplica ha
prodotto il messaggio municipale del 7 febbraio 2022 (n. 13) con cui il
Municipio chiede il credito per procedere in tal senso. Non è dato di vedere
come quest'ultima novità, contrariamente a quanto sembra pretendere
l'insorgente, avrebbe potuto condurre a ritenere fondato il gravame.
10.
L'insorgente sostiene che il
Governo gli abbia dato ragione circa la questione del pagamento dei contributi
di costruzione delle canalizzazioni da parte del Comune quale proprietario
immobiliare. A torto, tuttavia. Il Consiglio
di Stato, infatti, ha respinto la censura, spiegando che se da un lato è
pacifico che anche il Comune, quale proprietario di fondi all'interno
del perimetro di prelievo, è soggetto al pagamento dei contributi, non è per
contro necessario provvedere a una registrazione degli stessi: semplicemente,
l'incasso dei citati contributi risulterà, rispetto al totale previsto dal
prospetto, diminutivo degli importi calcolati per i fondi di proprietà
comunale. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi del ricorrente, tale
modo di procedere - peraltro corrispondente a quanto suggerito dalla circolare
SEL n. 20100927-8 - non appare lesivo del diritto. Il fatto che sia possibile
anche un'altra soluzione è questione legata all'opportunità di questa scelta,
che il Tribunale - cui è precluso l'esame dell'adeguatezza del provvedimento
(art. 69 cpv. 2 LPAmm) - non può sindacare. Va ancora rilevato che la
correttezza del prelievo dei contributi di costruzione in quanto tale va -
semmai - sollevata in relazione alla procedura prevista dalla LALIA.
11.
Per quanto concerne il prelievo
dei costi per l'estensione delle canalizzazioni del Parco a dal fondo PGS, il
ricorrente sostiene che il ricorso era fondato, tant'è che in seguito,
nell'ambito del consuntivo 2020, l'importo di fr. 9'425.28 sarebbe stato
"restituito" al fondo PGS.
Il messaggio sul
consuntivo in esame spiega che il Consiglio comunale ha a suo tempo avallato un
credito di fr. 172'000.- per la sostituzione
della canalizzazione del nuovo Parco a, insieme a un credito di fr. 63'000.-
per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile. Sennonché è poi emerso
che detta canalizzazione era già stata sostituita all'insaputa dell'UTC,
nell'ambito dei lavori in via g e via n. Errore indotto dal mancato
aggiornamento del catasto delle canalizzazioni sulla base delle opere
realizzate.
Nella decisione impugnata il Governo ha
considerato che, a prescindere dai motivi alla base della mancata esecuzione
dell'opera, determinante è che il rifacimento di una tratta di canalizzazioni
già pagata con i contributi di costruzione LALIA non può più essere pagata con
altri contributi di questo tipo. Esso ha poi soggiunto tuttavia che:
Per questo motivo,
impregiudicata la valutazione da parte comunale circa un annullamento della
decisione del legislativo comunale sul credito di fr. 172'000.00 cui al MM no.
43/2018, a giudizio di questo Consiglio i costi sostenuti nel 2018 e 2019,
necessari per le verifiche e per le progettazioni (massima e definitiva) della
canalizzazione, per un importo complessivo di fr. 15'709.33, sono da
ammortizzare secondo le normali regole applicabili in materia.
Il
Consiglio di Stato, dunque, ha in realtà respinto le tesi dell'insorgente,
subordinando la restituzione del prelievo dal fondo PGS all'annullamento del
relativo credito. Ciò che è corretto. Infatti, sia l'intervento sia la modalità
di finanziamento dell'opera sono stati definiti in quell'ambito. Il fatto che
in seguito il Comune abbia effettivamente retrocesso detto importo al fondo PGS
(come spiga l'insorgente) nell'ambito del successivo consuntivo è ininfluente a
questo stadio. Semmai rende priva d'oggetto la domanda. Sicché anche su questo
punto il ricorso sarebbe respinto.
12.
Per quanto concerne i prelievi dal
fondo PGS, l'insorgente, davanti al Consiglio di Stato, ha innanzitutto contestato
la contraddittorietà del messaggio, sostenendo che non si comprenderebbe per
finire se i prelievi da questo fondo non sono mai stati eseguiti tra il 2002 e
il 2018, come deduce da pag. 14, o solo per il periodo 2011-2018, che deduce
invece da pag. 15. Ha quindi rilevato che nei consuntivi 2010 (pag. 77)
risulterebbe un prelievo di fr. 43'851.60, senza corrispettiva diminuzione dei
costi d'opera. Ciò che dimostrerebbe l'inesattezza di quanto indicato a pag. 14
del messaggio.
Il
Consiglio di Stato, rinviando a pag. 15 del messaggio, ha innanzitutto ritenuto
che i contributi incassati con l'emissione del 2011 (avvenuta a seguito della
revisione generale delle stime) e accreditati al fondo PGS sono rimasti
inutilizzati fino al 2018. Per quanto attiene al prelievo il Governo ha svolto
le seguenti considerazioni:
Per quanto attiene invece
alla presunta diminuzione (prelievo) dal citato fondo di fr. 43'851.60, che
scaturirebbe dalla scheda contabile di pagina 77 dei consuntivi 2019,
diminuzione che, secondo l'autorità comunale è una "registrazione di
assestamento" del fondo PGS in contropartita dei conti 115.00
"Debitori PGS" (fr. 11'605.00) e 139.02 "Transitori Attivi
PGS" (fr. 32'246.60), considerato come il consuntivo 2010 non può essere
rimesso in discussione, poiché ampiamente cresciuto in giudicato, questo
Consiglio ritiene che la questione sia di difficile analisi, invitando pertanto
l'autorità comunale ad approfondire la problematica così da evitare, nel caso
in cui si fosse in presenza di una perdita per debitori (contributi non incassati
da proprietari morosi), che la medesima non vada a carico degli altri
proprietari di fondi inseriti nel PGS.
Davanti
al Tribunale l'insorgente sostiene che il Governo gli avrebbe dato ragione,
laddove ha considerato che la perdita non deve andare a carico degli altri
fondi inseriti nel PGS. Ora, tuttavia, il Consiglio di Stato - chiamato a
pronunciarsi sulla congruenza dell'informazione fornita al Legislativo, ha in
realtà respinto la tesi dell'insorgente. A ragione, poiché non è dato di vedere
sulla base di quanto spiegato errori nell'informazione fornita al Legislativo,
limitandosi a invitare l'Esecutivo a verificare se l'operazione effettuata a
suo tempo fosse o no corretta. Anche su questo punto l'impugnativa è infondata.
13.
Il ricorrente si limita a rilevare
che il Governo ha riconosciuto che il contributo di fr. 180'000.- per la
pavimentazione del nuovo Magazzino UTC e Ecocentro comunale è stato effettuato
dalle FFS SA e non dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). Egli non contesta
la conclusione della decisione impugnata secondo cui questo errore è
ininfluente sulla valutazione dei conti consuntivi. Valutazione che merita
conferma, ritenuto che il valore indicato nel relativo conto investimenti è
corretto e non vi è da ritenere che questa svista abbia influito sull'esito
dell'approvazione. A ragione, il Consiglio di Stato ha respinto su questo punto
il ricorso. Lo stesso vale, mutatis mutandis per quanto concerne
l'importo di fr. 90'000.- erroneamente indicato a pag. 23 del messaggio, ma
correttamente riportato in fr. 36'000.- nei conti.
14.
Il ricorrente ha censurato il fatto che dal 2014 in
avanti figura un importo di fr. 1'850.- per debitori multe piazza riciclaggio __________
(logos). Si tratterebbe solo di un caso emblematico, poiché - come risulta
dalle pag. 139 e 140 dei consuntivi - vi sarebbero diversi altri debitori che verrebbero
praticamente ignorati. In merito, il Consiglio di Stato ha considerato che, per
quanto concerne le multe, spetta al Municipio di valutare se proseguire con
l'incasso forzato o abbandonare il credito. Mentre in relazione ai debitori, ha
evidenziato la necessità per l'autorità comunale di attuare, come peraltro
già avvenuto in parte, tutti i passi necessari per portare al recupero di
questi importanti scoperti, dandone poi comunicazione nei relativi conti.
Davanti al Tribunale, l'insorgente, nuovamente, si limita a sostenere che
alla luce di della motivazione addotta dal Governo il ricorso era legittimo.
Sennonché il Consiglio di Stato ha respinto anche su questo punto l'impugnativa
con motivazione condivisibile: il semplice fatto che vi siano degli importi non
incassati non conduce a rilevare un'illegalità del preventivo. L'Esecutivo
cantonale, viste le spiegazioni fornite dal Municipio, ha poi dato atto che
quest'ultimo si sia già impegnato in questo senso. Aspetti con i quali
l'insorgente non si confronta. Anche su questo punto il Governo ha, a ragione,
respinto l'impugnativa.
15.
Il ricorrente ha rettamente
rilevato un errore di trascrizione in relazione all'importo che figura nella
tabella riassuntiva consegnato al conto risanamento tetto palestra comunale
(143.44), laddove è stato riportato fr. 224'573.70 in luogo di fr. 224'583.70.
In merito il Consiglio di Stato ha considerato che tale errore di battitura non
ha comunque influito sul valore finale di fr. 0.- indicato nel campo
"valore da ammortizzare al 31.12.18". Errore del tutto marginale, che
non ha viziato la formazione della volontà del Legislativo.
16.
Il ricorrente, raffrontando il
consuntivo 2019 con quelli del 2010 e del 2011 ha rilevato, in relazione al
conto 171.11 Credito quadro risparmio energetico, il Comune non ha mai
recuperato la partecipazione ai costi dei Comuni di z e t, come invece aveva
indicato, per un importo complessivo di fr. 15'699.70 (fr. 7'849.85 ciascuno).
Circostanza ammessa dal Comune con la risposta, il quale ha comunque rilevato
che contabilmente ragionando non avrebbe senso oggi contabilizzare un
transitorio attivo (come richiesto dall'insorgente) relativo al possibile
ricupero di parte di costi, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito
a suo tempo. Tesi che il Governo ha fatto propria nella decisione impugnata.
Davanti al Tribunale
l'insorgente ribadisce che questa dimenticanza è dovuta a una registrazione
contabile non appropriata e sottolinea che detto importo è stato poi recuperato
nel 2020 solo grazie al suo ricorso. Ora, nel merito la decisione del Governo
che non ravvisa la necessità di modificare i conti ai fini di inserire a
distanza di diversi anni una posta in relazione al citato credito, non integra
ancora gli estremi di una violazione del diritto. Un intervento da parte del
Tribunale non si giustificherebbe a maggior ragione alla luce del fatto che,
come sottolineato dal ricorrente stesso, detto importo è poi stato recuperato.
17.
Davanti
al Governo il ricorrente ha da ultimo criticato la Tabella ammortamenti
consuntivo 2019 - Investimenti Canalizzazioni in merito al metodo di
ammortamento. In questa sede egli critica il Consiglio di Stato per non aver
preso posizione in merito, definendo tale modo di procedere come
"strano" e sostenendo che esso sarebbe stato utilizzato solo per le
opere di canalizzazioni e solo nell'ambito del consuntivo 2019. Si chiede,
quindi, se detto metodo era errato e il suo ricorso pertinente.
Ora, è vero che i
Governo non ha affrontato la tematica. Alle perplessità dell'insorgente ha
tuttavia comunque dato risposta in prima istanza il Comune, nei seguenti
termini:
Gli Investimenti delle Canalizzazioni sono sempre
stati ammortizzati linearmente in base alla durata di utilizzo, e quindi non è
stato necessario procedere alla valutazione della durata residua come per gli
Investimenti ammortizzati sul valore residuo.
Le durate residue informative indicate nella Tabella
Ammortamenti sono quindi diminuite di 1 anno dal 2018 al 2019.
Come indicato nella legenda della Tabella
Ammortamenti, a seguito delle verifiche intraprese riguardanti i Contributi
LALIA, per 3 investimenti si sono rese necessarie piccole correzioni delle
effettive durate rimanenti rispetto all'inizio dell'utilizzo dell'investimento.
Anche per quanto riguarda le opere del Consorzio D
(conto 162.05) si è sempre proceduto all'ammortamento lineare dell'investimento
dall'inizio dello stesso e quindi la durata residua di 33 anni decresce
annualmente di 1 anno.
L'ammortamento lineare sulla base dei 33 anni si
applica sull'investimento netto di CHF 70'172.66 pari a CHF 2'126.50 e sul
nuovo investimento netto del 2019 di CHF 25'954.00 (CHF 64'883.25 meno la quota
del 60% a carico del Fondo LALIA di CHF 38'929.25) pari a CHF 786.50, per un
totale ammortamento annuo di CHF 2'913.00.
La durata residua indicata nella tabella (29 anni) si
riferisce all'origine dell'investimento iniziale; chiaramente la durata residua
dell'aumento dell'investimento del 2019 sarebbe di 32 anni in quanto nel 2019
si è proceduto al primo ammortamento. A questo proposito precisiamo che il
Consorzio D ci fattura ogni anno una nuova quota degli investimenti in corso,
quota che provvediamo quindi ad ammortizzare sulla durata stabilita di 33 anni.
Come visto,
lamentandosi della mancata evasione della censura da lui sollevata, non si
confronta con queste spiegazioni. Anche su questo punto il ricorso non sarebbe
dunque stato accolto.
18.
La tassa di giustizia, commisurata
comunque per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, deve essere posta
a carico del ricorrente, soccombente. Egli è inoltre tenuto a versare al Comune
di C__________, che non dispone di un servizio giuridico, le ripetibili.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già parzialmente anticipata dal ricorrente, resta a
suo carico. Egli rifonderà pari importo al Comune di C__________ per
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il
vicecancelliere