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Decisione

52.2021.445

Conti consuntivi comunali

21 marzo 2023Italiano35 min

che viene affrontata in seguito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.445

Lugano

21 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 30 ottobre

2021 di

RI

1

contro

la risoluzione del 30 settembre

2021 (n. 4733) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 15 giugno 2020 con cui il Consiglio comunale di C__________

ha approvato i conti consuntivi 2019 del Comune;

ritenuto, in

fatto

A. Il 17 febbraio 2020 il

Municipio di C__________ ha licenziato il messaggio (n. 81) con cui ha

domandato al Legislativo di approvare il consuntivo dell'anno 2019 (conto

gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio), la ratifica per il

sorpasso di credito relativo alla progettazione del Parco a, il riporto

dell'avanzo di esercizio in aumento del capitale proprio e il bilancio di

apertura per l'anno 2020.

B. a. Il 5 marzo 2020 la

Commissione della gestione ha, all'unanimità, preavvisato favorevolmente il

citato messaggio.

b. Nella seduta

ordinaria del 15 giugno 2020 il Consiglio comunale ha approvato, a larga

maggioranza, le singole proposte e il complesso del messaggio.

c. La Presidente del

Legislativo ha disposto la pubblicazione della risoluzione all'albo a decorrere

dal 18 giugno 2020.

C. Il 4 luglio 2020 RI 1,

cittadino e membro del Municipio, è insorto davanti al Consiglio di Stato domandando:

1 La decisione del Consiglio comunale di C__________

del 15-06-2020, di approvare i conti Consuntivi 2019 del Comune di C__________

è annullata.

Il Municipio di C__________ deve ripresentare entro

il … (lascio a voi fissare un congruo termine) i conti Consuntivi 2019 che

chiariscano le incongruenze con le cifre indicate nel presente ricorso,

rispettivamente le irregolarità/mancanze/inesattezze delle registrazioni

contabili. Comprese eventuali inesattezze che dovessero emergere dando seguito

al presente ricorso, e che al sottoscritto, non particolarmente competente,

sono sfuggite.

2 I costi che non possono essere addebitati al Fondo

contributi PGS, perché non di competenza di questo fondo, devono esser

attintiti dalla gestione corrente, e precisamente dal conto 429.00 (994) Utile

straordinario rivalutazioni investim. canalizz. che riporta un ricavo per il

2019 di 990'671.00 CHF [pag. 89 MM 81/2020 Conti Consuntivi 2019 del Comune di

C__________].

3 Sulla base della modifica dei conti consuntivi 2019

devono essere aggiornati anche i conti Preventivi 2020 approvati dal Consiglio

comunale in data 19.12.2019.

4 Il Municipio di C__________ si scusa pubblicamente

con l'onorando Consiglio Comunale e con tutti i contribuenti per l'infelice

frase di pagina 24 dei Conti Consuntivi 2019, dove diceva "all'insaputa

dell'UTC" perché, secondo il mio pensiero si è cercato, in modo grottesco

di coprire delle gravi negligenze, commessa da qualcuno, chi? Ciò che

l'esecutivo in un documento ufficiale del Comune non deve fare.

In estrema sintesi,

l'insorgente - premessa la necessità che il consuntivo debba essere

comprensibile per tutti, privo di contraddizioni ed esente da errori - ha

censurato la correttezza dei conti in relazione alle opere di canalizzazione

(differenze dei costi e dei sussidi tra la

tabella ammortamenti dei conti consuntivi 2019 e quella a disposizione presso

l'Ufficio tecnico comunale (UTC), mancata deduzione dei contributi dovuti dal

Comune come proprietario immobiliare, prelievo dal fondo PGS dei costi per l'estensione

canalizzazione per Parco a e prelievo di contributi dal fondo PGS); egli ha

inoltre sollevato ulteriori contestazioni, per le quali ha dichiarato di

chiede[re] semplicemente chiarezza (autore del versamento del contributo

per magazzino UTC e nuovo Ecocentro, costi accessori per il magazzino comunale,

debitori multe piazza di riciclaggio, tabella ammortamenti in relazione

al risanamento tetto palestra, al credito quadro risparmio energetico e agli

investimenti canalizzazioni).

D. L'8 luglio 2021 RI 1 è

insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo per denegata giustizia,

lamentando il fatto che il Consiglio di Stato non avesse ancora deciso il

ricorso da lui presentato il 4 luglio 2020.

E. Con decisione del 30

settembre 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.

Il Governo ha

innanzitutto considerato che ancorché il ricorrente, municipale, abbia

partecipato all'allestimento e all'approvazione della proposta municipale, ciò

non gli impediva di contestarla, poiché il messaggio municipale è, appunto, una

semplice proposta e non un atto impugnabile e, soprattutto, poiché

l'approvazione della gestione è stretta competenza del Legislativo comunale.

L'Esecutivo cantonale ha quindi accertato come con il consuntivo in parola si è

provveduto a riclassificare in maniera corretta i valori degli investimenti

relativi alle canalizzazioni, secondo quanto stabilito dal piano generale di

smaltimento (PGS) approvato dal Consiglio comunale nel 2002. Questo prevedeva

il prelievo di contributi in ragione del 60% delle opere fognarie contenute nel

relativo prospetto; tuttavia ciò non è avvenuto sino al 2018 sicché l'intero

onere di ammortamento ha inciso sulla gestione corrente e, di riflesso, sul

fabbisogno da coprire con le imposte. Ciò premesso, l'Esecutivo cantonale ha

poi così evaso le singole censure:

- la tabella presso l'UTC, semplice

documento di aggiornamento interno del documento "Progetto di massima -

preventivo di spesa e piano di attuazione", non è determinante;

- non è necessario registrare i

contributi per canalizzazioni dovuti dal Comune come proprietario di fondi nel

PGS, sufficiente essendo considerarli nell'abito della loro fissazione;

- i costi relativi all'estensione

della canalizzazione per il Parco a vanno ammortizzati secondo le normali

regole applicabili in materia;

- i contributi incassati con

l'emissione del 2011 sono rimasti inutilizzati fino al 2018, mentre la

diminuzione di fr. 43'851.60 del fondo PGS registrata a consuntivo 2010, che

secondo l'autorità sarebbe una registrazione di assestamento, non può più

essere messa in discussione; esso ha comunque invitato l'autorità a verificare

che non si tratti di una perdita per debitori, che non deve essere messa a

carico degli altri proprietari di fondi siti nel PGS;

- l'errata indicazione dell'autore

del versamento per urbanizzazione finale e recinzione piazzale del magazzino

UTC e nuovo Ecocentro, così come l'errata trascrizione dei costi accessori per

il nuovo magazzino comunale sono ininfluenti nella valutazione della

correttezza dei conti;

- spetta al Municipio valutare se

rinunciare all'incasso delle multe, mentre per quanto attiene alla lista dei

debitori, ha evidenziato la necessità di recuperare questi scoperti;

- l'errata indicazione del valore del

risanamento del tetto della palestra non influisce sul valore finale da

ammortizzare;

- è vero che il contributo relativo

al credito quadro risparmio energetico dovuto dai Comuni di z e di t non è

stato incassato; non avrebbe tuttavia senso contabilizzare un transitorio

attivo a distanza di anni relativo al possibile recupero di parte dei costi.

F. Ricevuta la

decisione del Consiglio di Stato, con scritto del 5 ottobre 2021 il ricorrente

ha comunicato al Tribunale di ritirare il gravame per denegata giustizia. Il 20

dicembre 2021 il giudice delegato ha stralciato il ricorso per desistenza del ricorrente.

G. Nel frattempo, con

ricorso del 30 ottobre 2021, assistito da una replica e da una triplica

spontanea, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro

la decisione governativa, postulando che sia annullata e ritornata all'Autorità

per un nuovo giudizio, che tenga conto delle sue argomentazioni.

Egli invoca

innanzitutto una violazione del principio di celerità da parte del Consiglio di

Stato; nel merito, ribadendo le tesi di prima istanza, sostiene che la

decisione impugnata sarebbe arbitraria. Critica il Governo perché ritiene che

gli abbia dato ragione su alcuni punti, senza tuttavia accogliere almeno

parzialmente il suo ricorso. Rimprovera inoltre all'Esecutivo cantonale di non

essersi espresso sulla questione degli ammortamenti degli investimenti relativi

alle canalizzazioni. Chiede di essere sentito in pubblica udienza in

contraddittorio.

H. Il Comune di C__________,

che postula l'estromissione della "triplica" non autorizzata, domanda

che il ricorso sia dichiarato irricevibile o comunque respinto, con argomenti

che saranno semmai discussi in seguito. Il Governo postula la reiezione del

gravame, senza formulare osservazioni. La Sezione degli enti locali (SEL) non

si determina.

Fatti

I. Acquisiti agli atti i

verbali delle sedute del Municipio relative al licenziamento del messaggio

concernente i consuntivi 2019 di cui sopra, il giudice delegato ha fissato alle

parti un termine per presentare eventuali osservazioni. Possibilità cui ha

fatto capo l'insorgente, il quale ribadisce le proprie posizioni, chiedendo

inoltre di riconoscergli congrue ripetibili.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100).

Davanti al Tribunale la legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario del

giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Sapere se egli fosse

legittimato a insorgere davanti al Consiglio di Stato è questione di merito,

che viene affrontata in seguito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La richiesta di pubblica udienza secondo l'art. 6 n. 1 della

convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) è

respinta. L'insorgente, infatti, non agisce nell'ambito di una

procedura tendente alla determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile nel senso di questa disposizione. Ritenuto che gli aspetti

fattuali e giuridici controversi della vertenza possono essere decisi in

maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse scritte delle

parti, non è del resto dato di vedere quali questioni avrebbero dovuto essere

più appropriatamente trattate nell'ambito di una eventuale pubblica udienza (cfr. STF 4A_199/ 2020 del 22 luglio

2020 consid. 2.3.2, 1C_461/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.4).

Considerandi

2.

La richiesta

formulata dal Comune di dichiarare irricevibile la "triplica"

spontanea presentata dall'insorgente è respinta.

L'art. 75 LPAmm prevede

che davanti alle autorità di ricorso abbia

luogo un secondo scambio di scritti; eccezionalmente l'autorità di

ricorso può ordinare un ulteriore scambio di allegati. La procedura di scambio

di scritti termina dunque con l'intimazione della duplica, che avviene di

regola senza l'assegnazione di ulteriori termini per inoltrare osservazioni.

Ciò è sufficiente per ritenere rispettato il cosiddetto diritto di replica

incondizionato, stabilito dalla giurisprudenza per i procedimenti giudiziari e

secondo il quale le parti dispongono di un diritto di esprimersi in merito agli

atti introdotti in corso di procedura; solo a esse spetta di valutare se

ritengono necessario prendere posizione o non. Le parti devono però reagire

immediatamente, in difetto di che si può ritenere che abbiano rinunciato

all'introduzione di ulteriori scritti (per quanto precede, cfr. DTF 138 I 154

consid. 2.3, 138 III 252 consid. 2.2, 133 I 98 consid. 2.2).

In concreto, è vero che

l'insorgente, cui la duplica è stata intimata per posta semplice il 22 marzo

2022, ha atteso sino al 4 maggio successivo per spedire la "triplica".

Ciò non è, comunque, qui determinante, visto che il Tribunale non si era a quel

momento ancora pronunciato. Inoltre, contrariamente a quanto pretende il

resistente, l'insorgente non era tenuto a dimostrare la necessità di questa ulteriore

presa di posizione. Nemmeno l'aver prodotto ulteriore documentazione che

sarebbe già stata a sua disposizione prima dell'inoltro della replica conduce a

estromettere la "triplica" spontanea dagli atti. L'agire del

ricorrente può semmai aver solo (inutilmente) prolungato e resa più onerosa la

procedura.

3.

L'insorgente

solleva innanzitutto una pretesa violazione del principio di celerità da parte

del Consiglio di Stato, cui rimprovera di aver atteso oltre 16 mesi per

evadere una problematica che interessa tutta la popolazione. Tuttavia egli nel petitum

non rivendica alcun specifico diritto da questa censura, sicché essa non merita

particolare disamina. Non è comunque dato di vedere un interesse pratico e

attuale per l'insorgente a una decisione in merito né egli sostanzia per quale

motivo il Tribunale dovrebbe eccezionalmente rinunciare a questo requisito.

Tanto più che appare poi del tutto contrario al principio della buona fede

processuale ritirare un rimedio per denegata giustizia per poi ripresentare

analoga censura in sede di ricorso contro il merito della vertenza. Sia

soggiunto per completezza che la tassa di giustizia è stata ridotta nell'ambito

del precedente giudizio unicamente per tener conto che il Tribunale, in seguito

al ritiro dell'impugnativa da parte dell'insorgente (ciò che equivale a

desistenza e comporta la totale soccombenza del ricorrente), non ha dovuto

esaminare il merito della contestazione, non già perché avrebbe considerato in

qualche modo fondato il rimedio.

4.

Va ora esaminato se l'insorgente

era legittimato a insorgere dinanzi al Consiglio di Stato.

Sia davanti al

Governo sia dinanzi al Tribunale il ricorrente confonde a più riprese la sua

veste di cittadino attivo con quella di municipale di C__________. Davanti a

questa Corte egli sembra sottolineare maggiormente di voler agire uti civis,

mentre davanti al Governo egli ha dichiarato di ritenersi legittimato, oltre

che quale cittadino e contribuente, in quanto comproprietario di un immobile,

sostenendo che il contenuto del consuntivo influirebbe sui contributi ai sensi

della legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle

acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100). A corollario l'insorgente evoca

disposizioni legali e giurisprudenza, invero non sempre pertinenti. Inoltre,

sostiene, che la SEL gli avrebbe confermato la possibilità di impugnare la

decisione del Consiglio comunale.

5.

5.1

Secondo l'art. 209 lett.

b LOC ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può ricorrere

contro le decisioni degli organi comunali. La lett. a del medesimo disposto

conferisce la stessa facoltà a ogni cittadino del Comune (cosiddetta actio

popularis), a prescindere dunque dalla dimostrazione di un legittimo

interesse.

5.2

In occasione delle

sedute del Municipio, le votazioni avvengono in forma aperta, fatta eccezione

per le nomine di competenza del consesso, che devono svolgersi a voto segreto, se

un municipale lo richiede (art. 98 cpv. 4 e 5 LOC). Le risoluzioni sono prese a

maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto (art. 99

cpv. 1 LOC). Secondo l'art. 103 cpv. 1 LOC, il verbale deve essere tenuto su un

registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal

segretario; il municipio ha la facoltà di stabilire che il riassunto della

discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella

seduta successiva (cpv. 4). Il cpv. 2 della norma prescrive che il verbale deve

contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate,

i voti espressi e il riassunto della discussione; ogni municipale può farvi

iscrivere, seduta stante, come ha votato (cpv. 3).

6.

6.1

Intanto, il ricorrente non era legittimato a insorgere

davanti al Governo in forza dell'ipotesi di cui all'art. 209 lett. b LOC.

Infatti, egli non ha minimamente dimostrato che l'atto comunale che intendeva

contestare concerna il suo legittimo interesse (il quale corrisponde

all'interesse degno di protezione di cui all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm),

ovvero di essere toccato dal provvedimento in parola altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o

che la collettività e, dunque, l'esistenza di una relazione rilevante o

speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione (cfr. DTF 111 Ia 282

consid. 2a con riferimenti; RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1, II-2015 n. 6

consid. 3; RDAT 1981 n. 19; STA 52.2004.324 del 27 settembre 2004 con rinvii).

Nulla muta il fatto di essere comproprietario di un fondo e, pertanto, astretto

al pagamento di contributi di costruzione secondo la LALIA, la cui fissazione

soggiace alla relativa procedura.

Tantomeno il semplice fatto di essere membro del

Municipio permette di ritenere che egli sia portatore di un interesse legittimo

a impugnare la decisione presa dal Legislativo.

6.2

Il ricorrente, come detto, insorge tuttavia e

soprattutto a difensore del pubblico interesse e, prevalendosi (anche) della

sua qualità di cittadino attivo, in forza dell'art. 209 lett. a LOC.

6.2.1

Ora, il fatto di

essere municipale non lo priva, in linea di principio, di questa facoltà. Del

resto, a ragione, nessuno lo pretende. Ciò, tuttavia, non significa che egli

possa fare completamente astrazione del suo ruolo. Anzi: come si vedrà in

seguito, ciò è in concreto decisivo per l'esito della vertenza.

Per contro,

l'opportunità di un simile agire non necessita di essere risolta in questa

sede. Certo, i membri del Municipio devono attenersi al principio della

collegialità, aspetto cui il Legislatore ha inteso dare un'importanza centrale

nell'ordinamento comunale, tanto da limitare la libertà di espressione e di

opposizione critica in sede di Assemblea e Consiglio comunale dei membri

dell'Esecutivo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; cfr. anche messaggio del 27

agosto 1997 concernente la revisione parziale della LOC [n. 4671], in: RVGC anno parlamentare 1998-1999, vol.

5, pag. 3633 segg., 3678; Eros

Ratti, Il Comune, vol. I, III ed. Losone 1991, pag. 229 segg.). Ma

questa tematica non concerne la legittimazione attiva nella procedura di

ricorso, quanto piuttosto la vigilanza sui Comuni.

6.2.2

Dai verbali

delle sedute del Municipio richiamate dal Tribunale, risulta che il 10 febbraio

2020.

il Municipio ha preso atto di una prima bozza del consuntivo. La

risoluzione adottata in quel frangente precisa che

Si invitano i Municipali ad analizzare attentamente le

posizioni e effettuare eventuali domande al Responsabile finanze o al Capo

Dicastero così da dirimere eventuali dubbi.

Il 17 febbraio

successivo il Municipio ha discusso il documento. Il relativo verbale, per

quanto qui interessa, riporta che

(…)

Inoltre il Municipale p evidenza i dettagli

dell'operazione sui contributi LALIA e spiega al collega RI 1, con l'ausilio

dell'esempio per il suo caso, le risultanze dell'operazione in questione.

(…)

Il Municipale RI 1 evidenzia queste questioni sul

Consuntivo 2019:

-

per quel che riguarda i contributi

LALIA ringrazia il collega p per le spiegazioni, attende ancora conferma che il

Comune paga i contributi LALIA sulle sue proprietà;

-

Situazione debitori al 31.12.2019

- non accetta che figurino ancora debitori per tasse causali che devono essere

pagate in anticipo (posteggi zona blu, ecc.).

-

Situazione debitori al 31.12.2019

- possibile non poter incassare le posizioni. Il Segretario spiega che sono

posizioni vecchie spesso di medesimi cittadini. Il Municipio suggerisce

all'Amministrazione di preparare un prospetto con riassunto tutti i debiti di

tutti i singoli cittadini ed emettere un PE globale, questo per economizzare

sulle spese esecutive.

Decisione del Municipio di C__________:

Il Municipio di C__________ dopo le necessarie

precisazioni di cui sopra e dopo aver attentamente discusso il documento

relativo ai conti consuntivi 2019, lo approva. L'amministrazione è autorizzata

a trasmettere il MM al Legislativo per analisi nell'ultima seduta di CC della

legislatura.

6.2.3

Ora, è vero che

il verbale trasmesso non contiene - come invece dovrebbe - i voti espressi. Sta

di fatto che (e ciò assume rilievo determinante) non risulta che il ricorrente

seppur abbia sollevato critiche al preventivo si sia poi opposto al

licenziamento del messaggio. Né ha preteso - come avrebbe potuto - di far

scrivere a verbale come ha votato. Ora, vìola il principio della buona fede

processuale partecipare senza opporsi all'allestimento e all'adozione del

messaggio contenente una proposta di decisione da sottoporre al Legislativo per

adozione per poi contestare la delibera del Consiglio comunale in sede

giudiziaria. La particolare situazione istituzionale del municipale, che fa sì

che a maggior ragione rispetto agli altri cittadini non possa invocare con

successo l'ignoranza della legge, gli impone semmai di intervenire

immediatamente, opponendosi attivamente alla deliberazione per evitare che

venga proposta al Legislativo una decisione che si ritiene errata. Non permette

di concludere altrimenti il fatto che il tempo a disposizione tra la messa a

disposizione della bozza del messaggio e la decisione (una settimana) sia stato

tutto sommato breve. Tanto più che il perno delle contestazioni concerne, come

si vedrà, la mancata congruenza di alcune cifre del consuntivo con quelle di

una tabella allestita dall'UTC in merito ai costi del PGS. Stando a quanto

dichiarato dall'insorgente (a pag. 6 della replica davanti al Tribunale) la

tabella (di cui si dirà meglio in seguito) dovrebbe essere entrata in suo

possesso già nel corso del mese di dicembre 2018, dunque ampiamente prima della

seduta del Municipio del 17 febbraio 2020 quando à stato licenziato il

messaggio. Inoltre, per quanto riguarda gli errori minori (che, come si vedrà,

non possono comunque aver influito sull'esito della votazione) avrebbe potuto,

anzi dovuto segnalarli al Municipio con spirito di collegialità tosto averli

scoperti, in modo che di essi potesse essere data comunicazione in sede di Consiglio

comunale, completando e correggendo l'informazione data al consesso. In esito a

tutto quanto precede occorre concludere che l'insorgente si sia precluso con il

suo agire la facoltà di adire il Consiglio di Stato per impugnare la delibera

in parola.

Sia soggiunto, per

completezza, che l'indicazione data dalla SEL al ricorrente circa il fatto che anche

dopo l'esame e la decisione del CC (che non può essere data per scontata),

restano beninteso riservate le consuete vie ricorsuali non permette certo

di sovvertire quanto appena spiegato. Essa, inserita nelle pieghe di un'altra

procedura, è stata fornita da un'autorità che non è competente a decidere i

ricorsi contro le decisioni degli organi comunali, che spetta invece al

Consiglio di Stato.

6.2.4

Ne discende che

il Governo avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso. Domanda che,

ovviamente, il ricorrente non formula in questa sede, sicché l'impugnativa

davanti al Tribunale non può in nessun caso essere accolta. Nemmeno è

necessario annullare il giudizio impugnato e riformarlo, ciò che si tradurrebbe

in uno sterile esercizio di stile. È sufficiente respingere il ricorso in

questa sede.

6.2.5

A titolo

puramente abbondanziale, il Tribunale considera che il gravame andava comunque

sia respinto anche nel merito. Per i seguenti motivi.

7.

7.1

Giusta l'art. 212

LOC, le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a

norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a), quando fossero

state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò abbia potuto influire

sulle deliberazioni (lett. b), qualora la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi

fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non

abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e quando fossero

violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

In definitiva, dunque, le decisioni del Consiglio comunale sono

annullabili non solo quando sono contrarie a norme della Costituzione, di legge

o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da

processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole

espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di

una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente

informazione sul tema della deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto

in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999

n. 2).

7.2

Il compito principale di informare l'Organo legislativo comunale

incombe al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi

illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 e 56 cpv. 1

LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid.

3.2

con rinvii). Spetta in seguito

alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica,

volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2

LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che

precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco

e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le

motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo

(art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; inoltre RDAT I-1995 n. 1 consid. 3.2. con rinvii).

7.3

Il controllo

giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività

dell'informazione dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle

Commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato.

Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi, che l'Esecutivo sottopone

al Legislativo comunale, possono determinare l'annullamento della decisione che

ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la

conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi

con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1 con

rinvii).

8.

8.1

Secondo l'art. 151 cpv.

1.

LOC la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità,

dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla

causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo

delle entrate. La contabilità, prosegue la norma (cpv. 2), deve permettere una

visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio

e dei debiti del Comune. Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il

periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre (cpv. 3).

I citati principi sono ripresi e specificati agli art. 1-6 del regolamento

sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 22 maggio 2019

(RGFCC; RL 184.150).

8.2

Il Consiglio comunale esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune

e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione (art. 42 cpv. 2 e art.

13.

cpv. 1 lett. f LOC). II consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti e il bilancio;

esso è esaminato e approvato secondo le regole

stabilite per il preventivo, nella forma e con gli allegati stabiliti dal

regolamento (art. 173 cpv. 1 e 2 LOC).

Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato

ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni

sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve

evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci; il

messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli

investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell'anno

in esame (art. 21 cpv. 1 e 2 RGFCC). Al messaggio va allegata la documentazione

elencata all'art. 22 cpv. 1 RGFCC, atteso come il regolamento comunale può

prevedere altri allegati (art. 22 cpv. 2 RGFCC); ciò non è il caso di quello di

C__________.

8.3

Il conto

economico (art. 156 LOC) contiene le spese e i ricavi del relativo periodo

contabile; essi modificano il capitale proprio (cpv. 1). Il conto economico

presenta: il risultato dell'attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle

attività operative e finanziarie (cpv. 2 lett. a); il risultato dell'attività straordinaria

(lett. b) e il risultato totale d'esercizio, quale somma del risultato

ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l'eccedenza o il disavanzo

di bilancio (lett. c). Le spese e i ricavi sono considerati straordinari,

precisa la legge (cpv. 3) quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o

controllabili e non fanno parte dell'attività operativa. Il conto degli

investimenti (art. 157 LOC) considera le uscite e le entrate del relativo

periodo contabile, finalizzate alla costituzione di importanti beni

amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del

limite di attivazione stabilito nel regolamento (cpv. 1). Il conto degli investimenti deve

indicare l'investimento lordo e netto (cpv. 2) e le entrate per investimenti sono

riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene

amministrativo (cpv. 3).

Il bilancio è formato dagli attivi, suddivisi in

beni patrimoniali e amministrativi, e dai passivi (suddivisi in capitale dei

terzi e capitale proprio) esistenti al momento della chiusura annuale dei conti

(art. 155 cpv. 1-3 LOC).

9.

Il ricorrente,

come davanti al Governo, contesta la differenza dei costi delle opere di

canalizzazione e dei sussidi tra la tabella ammortamenti dei Conti consuntivi

2019.

e quella a disposizione presso l'UTC. In merito il Comune, in sede di

risposta di prima istanza, ha spiegato che essa è un semplice documento

allestito internamente per proprie verifiche, non di pubblico dominio, che non

è stato approvato né dal Municipio né dal Consiglio comunale. Si tratta di un

aggiornamento del documento Progetto di massima - Preventivo di spesa e

piano di attuazione, parte integrante del messaggio municipale n. 41

relativo all'adozione del piano generale di smaltimento (PGS) e del regolamento

delle canalizzazioni. Su questa base, la decisione impugnata sottolinea che le

censure sollevate dall'insorgente non sarebbero giustificate in questa sede,

e andranno opportunamente verificate nell'ambito dell'allestimento del

messaggio relativo all'aggiornamento del PGS.

Ora, alla luce di

quanto spiegato dal Municipio la decisione del Governo di disattendere la

censura merita tutela. Intanto, ci si può chiedere se detto documento possa

essere considerato ufficiale, dal momento che non risulta che la sua

elaborazione fosse - al momento, determinante, della decisione del Consiglio

comunale - terminata. In secondo luogo nemmeno è chiaro in quale veste il

ricorrente abbia avuto accesso allo stesso, cosa che non necessita di essere

stabilita in questa sede. Decisivo è che sulla base di questo semplice

aggiornamento interno non è possibile concludere all'inesattezza dei conti in

parola, sicché non è data di vedere una violazione del diritto. Sarà

nell'ambito della revisione e aggiornamento del PGS che si potrà procedere a

una verifica di questi importi. Da notare che il ricorrente in triplica ha

prodotto il messaggio municipale del 7 febbraio 2022 (n. 13) con cui il

Municipio chiede il credito per procedere in tal senso. Non è dato di vedere

come quest'ultima novità, contrariamente a quanto sembra pretendere

l'insorgente, avrebbe potuto condurre a ritenere fondato il gravame.

10.

L'insorgente sostiene che il

Governo gli abbia dato ragione circa la questione del pagamento dei contributi

di costruzione delle canalizzazioni da parte del Comune quale proprietario

immobiliare. A torto, tuttavia. Il Consiglio

di Stato, infatti, ha respinto la censura, spiegando che se da un lato è

pacifico che anche il Comune, quale proprietario di fondi all'interno

del perimetro di prelievo, è soggetto al pagamento dei contributi, non è per

contro necessario provvedere a una registrazione degli stessi: semplicemente,

l'incasso dei citati contributi risulterà, rispetto al totale previsto dal

prospetto, diminutivo degli importi calcolati per i fondi di proprietà

comunale. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi del ricorrente, tale

modo di procedere - peraltro corrispondente a quanto suggerito dalla circolare

SEL n. 20100927-8 - non appare lesivo del diritto. Il fatto che sia possibile

anche un'altra soluzione è questione legata all'opportunità di questa scelta,

che il Tribunale - cui è precluso l'esame dell'adeguatezza del provvedimento

(art. 69 cpv. 2 LPAmm) - non può sindacare. Va ancora rilevato che la

correttezza del prelievo dei contributi di costruzione in quanto tale va -

semmai - sollevata in relazione alla procedura prevista dalla LALIA.

11.

Per quanto concerne il prelievo

dei costi per l'estensione delle canalizzazioni del Parco a dal fondo PGS, il

ricorrente sostiene che il ricorso era fondato, tant'è che in seguito,

nell'ambito del consuntivo 2020, l'importo di fr. 9'425.28 sarebbe stato

"restituito" al fondo PGS.

Il messaggio sul

consuntivo in esame spiega che il Consiglio comunale ha a suo tempo avallato un

credito di fr. 172'000.- per la sostituzione

della canalizzazione del nuovo Parco a, insieme a un credito di fr. 63'000.-

per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile. Sennonché è poi emerso

che detta canalizzazione era già stata sostituita all'insaputa dell'UTC,

nell'ambito dei lavori in via g e via n. Errore indotto dal mancato

aggiornamento del catasto delle canalizzazioni sulla base delle opere

realizzate.

Nella decisione impugnata il Governo ha

considerato che, a prescindere dai motivi alla base della mancata esecuzione

dell'opera, determinante è che il rifacimento di una tratta di canalizzazioni

già pagata con i contributi di costruzione LALIA non può più essere pagata con

altri contributi di questo tipo. Esso ha poi soggiunto tuttavia che:

Per questo motivo,

impregiudicata la valutazione da parte comunale circa un annullamento della

decisione del legislativo comunale sul credito di fr. 172'000.00 cui al MM no.

43/2018, a giudizio di questo Consiglio i costi sostenuti nel 2018 e 2019,

necessari per le verifiche e per le progettazioni (massima e definitiva) della

canalizzazione, per un importo complessivo di fr. 15'709.33, sono da

ammortizzare secondo le normali regole applicabili in materia.

Il

Consiglio di Stato, dunque, ha in realtà respinto le tesi dell'insorgente,

subordinando la restituzione del prelievo dal fondo PGS all'annullamento del

relativo credito. Ciò che è corretto. Infatti, sia l'intervento sia la modalità

di finanziamento dell'opera sono stati definiti in quell'ambito. Il fatto che

in seguito il Comune abbia effettivamente retrocesso detto importo al fondo PGS

(come spiga l'insorgente) nell'ambito del successivo consuntivo è ininfluente a

questo stadio. Semmai rende priva d'oggetto la domanda. Sicché anche su questo

punto il ricorso sarebbe respinto.

12.

Per quanto concerne i prelievi dal

fondo PGS, l'insorgente, davanti al Consiglio di Stato, ha innanzitutto contestato

la contraddittorietà del messaggio, sostenendo che non si comprenderebbe per

finire se i prelievi da questo fondo non sono mai stati eseguiti tra il 2002 e

il 2018, come deduce da pag. 14, o solo per il periodo 2011-2018, che deduce

invece da pag. 15. Ha quindi rilevato che nei consuntivi 2010 (pag. 77)

risulterebbe un prelievo di fr. 43'851.60, senza corrispettiva diminuzione dei

costi d'opera. Ciò che dimostrerebbe l'inesattezza di quanto indicato a pag. 14

del messaggio.

Il

Consiglio di Stato, rinviando a pag. 15 del messaggio, ha innanzitutto ritenuto

che i contributi incassati con l'emissione del 2011 (avvenuta a seguito della

revisione generale delle stime) e accreditati al fondo PGS sono rimasti

inutilizzati fino al 2018. Per quanto attiene al prelievo il Governo ha svolto

le seguenti considerazioni:

Per quanto attiene invece

alla presunta diminuzione (prelievo) dal citato fondo di fr. 43'851.60, che

scaturirebbe dalla scheda contabile di pagina 77 dei consuntivi 2019,

diminuzione che, secondo l'autorità comunale è una "registrazione di

assestamento" del fondo PGS in contropartita dei conti 115.00

"Debitori PGS" (fr. 11'605.00) e 139.02 "Transitori Attivi

PGS" (fr. 32'246.60), considerato come il consuntivo 2010 non può essere

rimesso in discussione, poiché ampiamente cresciuto in giudicato, questo

Consiglio ritiene che la questione sia di difficile analisi, invitando pertanto

l'autorità comunale ad approfondire la problematica così da evitare, nel caso

in cui si fosse in presenza di una perdita per debitori (contributi non incassati

da proprietari morosi), che la medesima non vada a carico degli altri

proprietari di fondi inseriti nel PGS.

Davanti

al Tribunale l'insorgente sostiene che il Governo gli avrebbe dato ragione,

laddove ha considerato che la perdita non deve andare a carico degli altri

fondi inseriti nel PGS. Ora, tuttavia, il Consiglio di Stato - chiamato a

pronunciarsi sulla congruenza dell'informazione fornita al Legislativo, ha in

realtà respinto la tesi dell'insorgente. A ragione, poiché non è dato di vedere

sulla base di quanto spiegato errori nell'informazione fornita al Legislativo,

limitandosi a invitare l'Esecutivo a verificare se l'operazione effettuata a

suo tempo fosse o no corretta. Anche su questo punto l'impugnativa è infondata.

13.

Il ricorrente si limita a rilevare

che il Governo ha riconosciuto che il contributo di fr. 180'000.- per la

pavimentazione del nuovo Magazzino UTC e Ecocentro comunale è stato effettuato

dalle FFS SA e non dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). Egli non contesta

la conclusione della decisione impugnata secondo cui questo errore è

ininfluente sulla valutazione dei conti consuntivi. Valutazione che merita

conferma, ritenuto che il valore indicato nel relativo conto investimenti è

corretto e non vi è da ritenere che questa svista abbia influito sull'esito

dell'approvazione. A ragione, il Consiglio di Stato ha respinto su questo punto

il ricorso. Lo stesso vale, mutatis mutandis per quanto concerne

l'importo di fr. 90'000.- erroneamente indicato a pag. 23 del messaggio, ma

correttamente riportato in fr. 36'000.- nei conti.

14.

Il ricorrente ha censurato il fatto che dal 2014 in

avanti figura un importo di fr. 1'850.- per debitori multe piazza riciclaggio __________

(logos). Si tratterebbe solo di un caso emblematico, poiché - come risulta

dalle pag. 139 e 140 dei consuntivi - vi sarebbero diversi altri debitori che verrebbero

praticamente ignorati. In merito, il Consiglio di Stato ha considerato che, per

quanto concerne le multe, spetta al Municipio di valutare se proseguire con

l'incasso forzato o abbandonare il credito. Mentre in relazione ai debitori, ha

evidenziato la necessità per l'autorità comunale di attuare, come peraltro

già avvenuto in parte, tutti i passi necessari per portare al recupero di

questi importanti scoperti, dandone poi comunicazione nei relativi conti.

Davanti al Tribunale, l'insorgente, nuovamente, si limita a sostenere che

alla luce di della motivazione addotta dal Governo il ricorso era legittimo.

Sennonché il Consiglio di Stato ha respinto anche su questo punto l'impugnativa

con motivazione condivisibile: il semplice fatto che vi siano degli importi non

incassati non conduce a rilevare un'illegalità del preventivo. L'Esecutivo

cantonale, viste le spiegazioni fornite dal Municipio, ha poi dato atto che

quest'ultimo si sia già impegnato in questo senso. Aspetti con i quali

l'insorgente non si confronta. Anche su questo punto il Governo ha, a ragione,

respinto l'impugnativa.

15.

Il ricorrente ha rettamente

rilevato un errore di trascrizione in relazione all'importo che figura nella

tabella riassuntiva consegnato al conto risanamento tetto palestra comunale

(143.44), laddove è stato riportato fr. 224'573.70 in luogo di fr. 224'583.70.

In merito il Consiglio di Stato ha considerato che tale errore di battitura non

ha comunque influito sul valore finale di fr. 0.- indicato nel campo

"valore da ammortizzare al 31.12.18". Errore del tutto marginale, che

non ha viziato la formazione della volontà del Legislativo.

16.

Il ricorrente, raffrontando il

consuntivo 2019 con quelli del 2010 e del 2011 ha rilevato, in relazione al

conto 171.11 Credito quadro risparmio energetico, il Comune non ha mai

recuperato la partecipazione ai costi dei Comuni di z e t, come invece aveva

indicato, per un importo complessivo di fr. 15'699.70 (fr. 7'849.85 ciascuno).

Circostanza ammessa dal Comune con la risposta, il quale ha comunque rilevato

che contabilmente ragionando non avrebbe senso oggi contabilizzare un

transitorio attivo (come richiesto dall'insorgente) relativo al possibile

ricupero di parte di costi, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito

a suo tempo. Tesi che il Governo ha fatto propria nella decisione impugnata.

Davanti al Tribunale

l'insorgente ribadisce che questa dimenticanza è dovuta a una registrazione

contabile non appropriata e sottolinea che detto importo è stato poi recuperato

nel 2020 solo grazie al suo ricorso. Ora, nel merito la decisione del Governo

che non ravvisa la necessità di modificare i conti ai fini di inserire a

distanza di diversi anni una posta in relazione al citato credito, non integra

ancora gli estremi di una violazione del diritto. Un intervento da parte del

Tribunale non si giustificherebbe a maggior ragione alla luce del fatto che,

come sottolineato dal ricorrente stesso, detto importo è poi stato recuperato.

17.

Davanti

al Governo il ricorrente ha da ultimo criticato la Tabella ammortamenti

consuntivo 2019 - Investimenti Canalizzazioni in merito al metodo di

ammortamento. In questa sede egli critica il Consiglio di Stato per non aver

preso posizione in merito, definendo tale modo di procedere come

"strano" e sostenendo che esso sarebbe stato utilizzato solo per le

opere di canalizzazioni e solo nell'ambito del consuntivo 2019. Si chiede,

quindi, se detto metodo era errato e il suo ricorso pertinente.

Ora, è vero che i

Governo non ha affrontato la tematica. Alle perplessità dell'insorgente ha

tuttavia comunque dato risposta in prima istanza il Comune, nei seguenti

termini:

Gli Investimenti delle Canalizzazioni sono sempre

stati ammortizzati linearmente in base alla durata di utilizzo, e quindi non è

stato necessario procedere alla valutazione della durata residua come per gli

Investimenti ammortizzati sul valore residuo.

Le durate residue informative indicate nella Tabella

Ammortamenti sono quindi diminuite di 1 anno dal 2018 al 2019.

Come indicato nella legenda della Tabella

Ammortamenti, a seguito delle verifiche intraprese riguardanti i Contributi

LALIA, per 3 investimenti si sono rese necessarie piccole correzioni delle

effettive durate rimanenti rispetto all'inizio dell'utilizzo dell'investimento.

Anche per quanto riguarda le opere del Consorzio D

(conto 162.05) si è sempre proceduto all'ammortamento lineare dell'investimento

dall'inizio dello stesso e quindi la durata residua di 33 anni decresce

annualmente di 1 anno.

L'ammortamento lineare sulla base dei 33 anni si

applica sull'investimento netto di CHF 70'172.66 pari a CHF 2'126.50 e sul

nuovo investimento netto del 2019 di CHF 25'954.00 (CHF 64'883.25 meno la quota

del 60% a carico del Fondo LALIA di CHF 38'929.25) pari a CHF 786.50, per un

totale ammortamento annuo di CHF 2'913.00.

La durata residua indicata nella tabella (29 anni) si

riferisce all'origine dell'investimento iniziale; chiaramente la durata residua

dell'aumento dell'investimento del 2019 sarebbe di 32 anni in quanto nel 2019

si è proceduto al primo ammortamento. A questo proposito precisiamo che il

Consorzio D ci fattura ogni anno una nuova quota degli investimenti in corso,

quota che provvediamo quindi ad ammortizzare sulla durata stabilita di 33 anni.

Come visto,

lamentandosi della mancata evasione della censura da lui sollevata, non si

confronta con queste spiegazioni. Anche su questo punto il ricorso non sarebbe

dunque stato accolto.

18.

La tassa di giustizia, commisurata

comunque per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, deve essere posta

a carico del ricorrente, soccombente. Egli è inoltre tenuto a versare al Comune

di C__________, che non dispone di un servizio giuridico, le ripetibili.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già parzialmente anticipata dal ricorrente, resta a

suo carico. Egli rifonderà pari importo al Comune di C__________ per

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il

vicecancelliere