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Decisione

52.2021.456

Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di sorveglianza. L'esclusione dell'offerta per la mancata trasmissione dell'elenco dei documenti presenti nell'offerta è ingiustificata

21 marzo 2022Italiano19 min

di fr. 309'228.-. In relazione a quest'offerta, il verbale di apertura attesta l'assenza

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.456

Lugano

21

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 10 novembre

2021 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

a.

b.

la

decisione del 28 ottobre 2021 dell'CO 2 che l'ha esclusa dalla procedura di

aggiudicazione della commessa pubblica concernente le attività di gestione

della centrale di sorveglianza degli immobili del centro culturale __________

per il periodo 2022-2025;

la

decisione del 28 ottobre 2021 dell'CO 2 che ha aggiudicato la predetta

commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 15 giugno 2021 l'CO

2, rappresentato dal Comune di __________, ha indetto un pubblico concorso,

retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL

730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le attività di

gestione della centrale di sorveglianza degli immobili del centro culturale __________

di __________ per il periodo 2022-2025 (cfr. FU 100/2021 pag. 7). Il servizio

comprende, tra le diverse prestazioni, il monitoraggio costante dello stabile

del __________ (cfr. capitolato d'oneri, pag. 9).

L'avviso di concorso,

al punto n. 5, annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi

fattori di ponderazione (cfr. anche fascicolo di gara, punto n. 4):

a)

Prezzo (tariffa annuale per la

gestione della centrale) 50%

b)

Qualità 50%

b.1) Referenze della ditta 20%

b.2) Referenze del responsabile del mandato 10%

b.3) Piano di implementazione

7%

b.4) Certificazioni della ditta

5%

b.5) Formazione apprendisti 5%

b.6) Contributo alla formazione professionale

3%

Il documento, al punto

n. 8, richiamando l'art. 40 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge

sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici

del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevedeva quanto segue:

L'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti

Fatti

i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione.

Tale prescrizione era

ribadita a pag. 1 del capitolato d'oneri, dove il committente ha inoltre

precisato:

L'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta

d'offerta deve essere allestito su foglio separato e allegato all'offerta (art.

40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Offerte incomplete della documentazione richiesta

saranno escluse.

B. Entro il termine

stabilito sono giunte al committente cinque offerte, tra cui quella della RI 1,

di fr. 309'228.-. In relazione a quest'offerta, il verbale di apertura attesta l'assenza

dell'elenco dei documenti contenuti nella busta. Preso atto del protocollo, la

concorrente ha trasmesso il documento mancante alla stazione appaltante.

C. Con decisione del 28

ottobre 2021 il committente ha escluso dalla gara l'offerta della RI 1,

ritenendola incompleta siccome sprovvista del citato elenco dei documenti. Con

separata decisione del medesimo giorno, il committente ha aggiudicato la

commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con un'offerta di fr. 473'364.-.

D. Contro entrambe le

decisioni la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al committente per nuova

decisione di aggiudicazione, previo reintegro della sua offerta. Essa chiede

inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che

l'omissione della lista degli allegati non sarebbe un valido motivo di

esclusione dell'offerta. Il documento mancante non sarebbe infatti utile alla

valutazione delle offerte. Il provvedimento sarebbe quindi sproporzionato e

violerebbe il divieto di formalismo eccessivo.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il committente, secondo cui l'estromissione dell'offerta

dell'insorgente sarebbe conforme al diritto. La decisione non costituirebbe

eccesso di formalismo, siccome la sanzione dell'esclusione per la mancata

presentazione dell'elenco dei documenti annessi all'offerta è espressamente

stabilita dalla legge, oltre che dagli atti di gara. Pure l'aggiudicataria, con

analoghe motivazioni, domanda di respingere il ricorso.

F. Il Dipartimento

del territorio, Ufficio di vigilanza commesse pubbliche (UVCP) ha preso

posizione, precisando gli intenti del Consiglio di Stato nell'adozione

dell'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. L'elenco, spiega, serve a evitare possibili

contestazioni sulla completezza delle offerte. In questa maniera il committente

in sede di apertura delle stesse deve controllare unicamente che quanto

indicato nell'elenco è presente fisicamente nel plico d'offerta per poi

chinarsi successivamente sul contenuto del documento. In questo senso,

soggiunge, permettere di sanare a posteriori la mancanza dell'elenco di tutti i

documenti contenuti nella busta d'offerta potrebbe portare a modifiche della

documentazione trasmessa da parte degli offerenti.

G. Il 6 dicembre 2021 il

giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di

conferimento dell'effetto sospensivo, concedendo al committente la possibilità

di concludere il contratto con l'aggiudicataria fino al giudizio di merito.

H. Con la replica,

l'insorgente ribadisce le proprie tesi in relazione alla sua esclusione dal

concorso. Dopo aver compulsato gli atti, domanda inoltre l'estromissione

dell'offerta dell'aggiudicataria, che ha presentato due responsabili del

mandato, fotocopiando una pagina della documentazione di gara per inserire un

nominativo supplementare per la figura richiesta. Questa ha inoltre prodotto,

per entrambe le persone chiave, estratti del casellario giudiziale scaduti. Il

committente, conformemente alle regole di gara, avrebbe dovuto escludere

l'offerta anziché assegnare alla concorrente un termine per presentare un

attestato aggiornato. Pure la dichiarazione della Commissione paritetica

sicurezza (CoPa) attestante il rispetto delle disposizioni del contratto collettivo

di lavoro del settore non sarebbe valida, siccome rilasciata oltre tre mesi

prima dell'inoltro dell'offerta.

I. L'aggiudicataria,

con la duplica, difende la validità della propria offerta e il modo di

procedere del committente, che le ha assegnato un termine per produrre gli

estratti del casellario giudiziale aggiornati. Infine, la dichiarazione della

CoPa allegata all'offerta, della validità di sei mesi e rilasciata a marzo

2021, non era affatto scaduta al momento dell'inoltro dell'offerta (28 luglio

2021).

J. Il 13 gennaio

2022 il giudice delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto l'allegato di

duplica del committente, in quanto tardivo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la

sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1

(art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di

accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (cfr. STA

52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).

1.2. Entro questi limiti il gravame,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono

conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre

che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e

di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La

conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve

adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che

deve soddisfare le prescrizioni di gara.

2.2

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. Il cpv. 2 della norma soggiunge che il committente esclude

dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. L'art. 40

cpv. 3 RLCPubb/CIAP dal canto suo precisa che l'offerta è valida solo se

contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta

la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di

sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP. Sono escluse in

particolare le offerte sprovviste delle firme o dei documenti necessari o

richiesti (art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

L'ordinamento delle

commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare

rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi

cardine delle procedure di aggiudicazione le prescrizioni di forma devono

essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei

concorrenti. Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivante

dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte

viziate da difetti formali minori o irrilevanti, nel rispetto del principio di

proporzionalità. Le prescrizioni di forma non devono essere fini a sé stesse,

ma devono concorrere a esplicitare il contenuto materiale delle regole di gara.

In questo senso, difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto

prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa

dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa,

nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle

risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare

all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie

deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per

rimediarvi (per tutto quanto sopra cfr. Peter

Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Marc Stei-ner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des

Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph Jäger, Auschluss vom Verfahren

– Gründe und der Rechstsschutz, in:

Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014,

Zurigo 2014, n. 53 e segg. pag. 345 e seg.; Daniela

Lutz, Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und

Fallstricke in: Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles

Vergaberecht 2008, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170

del 9 aprile 2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).

2.3

L'art. 31 cpv. 1 LCPubb prevede che le

offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara. Il

committente tiene un verbale nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti,

gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e

le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura (art. 31 cpv. 2

LCPubb). Riallacciandosi al tenore di quest'ultima disposizione, l'art. 45 cpv.

3.

RLCPubb/CIAP ribadisce puntualmente gli stessi concetti. L'apertura delle

offerte, il loro esame preliminare e la stesura del relativo verbale

costituiscono formalità essenziali di procedura, volte ad affermare la corretta

attuazione del principio della trasparenza che governa l'aggiudicazione di ogni

genere di commessa pubblica. Con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a

verbale dei relativi importi si rende noto innanzitutto il nominativo di chi ha

concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate. Ma non solo. Si

attesta che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente proposto e

che l'offerta contiene tutti i documenti richiesti, scongiurando manipolazioni

o negoziazioni ex post (Vincent Carron/Jacques

Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics,

Friborgo 2002, pag. 7 e segg.). In sostanza, il verbale di apertura delle

offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta

dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte, dalla lettura

degli importi proposti e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti.

Il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della

trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2008, n. 23 e segg.; Carron/Fournier,

op. cit., pag. 7; RtiD II-2011 n. 20; STA 52.2016.226 del 3 ottobre 2016

consid. 2.4, 52.2012.306 del 10 ottobre 2012 consid. 3, 52.2012.48 del

30.

marzo 2012).

3.

Questo Tribunale

ha già avuto modo di considerare che il tenore

dell'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP attualmente in vigore così come la volontà

del legislatore che l'ha adottato sono chiari.

La norma, nella sua enunciazione valevole

dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta al fine di evitare possibili

contestazioni sulla completezza delle offerte (cfr.

STA 52.2020.530 del 16 febbraio 2021 consid. 3.2). Inoltre, ha puntualizzato

che l'indice dei documenti presenti nella busta, di cui l'art. 40 cpv. 3

RLCPubb/CIAP fa obbligo di presentazione, è certamente di aiuto nel compito di

verifica preliminare da parte del committente della completezza degli atti al

rientro delle offerte, ma non è assolutamente indispensabile a tal fine. Il

controllo (perlomeno formale) dei plichi

inoltrati implica che questi vengano esaminati in seduta pubblica subito dopo

la loro ricezione e apertura, in modo da rilevare immediatamente eventuali

carenze, in particolare a livello documentale e darne atto nel relativo verbale

(cfr. art. 45 cpv. 2 RLCPubb/

CIAP), che assume così valore probatorio e permette di garantire anche il

principio della trasparenza che informa la procedura. Ciò deve avvenire

indipendentemente dalla presenza di un elenco documenti che è in ogni

caso irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dei concorrenti e delle offerte e non incide in

alcun modo sul prezzo o sulle prestazioni. Rientra insomma tra quegli atti per i quali si può semmai assegnare un termine

suppletorio al concorrente per produrli, al pari di quanto previsto dall'art.

39a

cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP (cfr. Lutz, op. cit., n. 24

a pag. 227; Manuela Gebert, Stolpersteine im

Beschaffungsablauf - Erkennen und Vermeiden/IV.-V, in Hubert Stöckli/Jean

Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2010,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 84, pag. 365).

4.

Nel caso di

specie l'ente appaltante ha escluso l'insorgente dalla procedura per non aver

presentato l'elenco dei documenti entro il termine per l'insinuazione delle

offerte. Il provvedimento sarebbe conforme a quanto previsto dalle chiare

regole di gara nonché dall'art. art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.

4.1

L'UVCP, che ha

preso posizione in questa sede, sostiene che l'elenco dei documenti serve a

evitare possibili contestazioni sulla completezza delle offerte. Lo stesso,

soggiunge, permette al committente di verificare subito se tutto quanto

indicato nella lista è presente nel plico d'offerta per poi in un secondo tempo

chinarsi sul contenuto della documentazione. Anche da queste spiegazioni si

deduce che lo scopo di richiedere l'elenco dei documenti è soltanto di natura

pratica, ma non risulta affatto indispensabile. Non può invece essere seguito

l'UVCP laddove paventa il rischio di modifiche della documentazione trasmessa

in caso di assegnazione di un termine suppletorio per produrre la distinta. Al

concorrente sarebbe infatti concessa soltanto la possibilità di inoltrare, a

posteriori, l'elenco dei documenti, ma non di modificare il contenuto dei

medesimi.

Considerata la portata dell'elenco dei documenti allegati all'offerta e la sua

irrilevanza ai fini dell'aggiudicazione, l'estromissione dell'offerta a causa

dell'assenza di tale documento configura una misura sproporzionata e un eccesso di formalismo non

tutelabile in quanto espressione di rigidità della prescrizione, fine a sé

stessa e insostenibile nell'ottica della realizzazione del diritto materiale e

nell'applicazione in particolare del principio dell'uso parsimonioso delle

risorse pubbliche e nella scelta dell'offerta più vantaggiosa. Vista

l'importante violazione del principio della proporzionalità, tale conclusione

si impone malgrado il fatto che la sanzione fosse espressamente comminata sia

dall'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP sia dalle disposizioni di gara. In quanto

rivolto contro la decisione di esclusione dal concorso, il gravame va quindi

accolto.

5.

Riammessa in

gara, l'insorgente è legittimata a contestare l'aggiudicazione a favore della CO

1.

Oltre a doversi annullare in quanto scaturita da una valutazione che non ha

tenuto conto dell'offerta dell'insorgente, quest'ultima sostiene che

l'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione dalla gara per diversi motivi.

Innanzitutto, essa ha presentato due responsabili del mandato, fotocopiando la

pagina 16 della documentazione di gara per inserire un nominativo supplementare

per la figura richiesta. A questo proposito, la deliberataria sostiene che tale

modo di agire non ha ostacolato la valutazione dell'offerta, siccome il

committente, libero di scegliere tra uno e l'altro, ha tenuto in considerazione

soltanto il primo nominativo.

5.1

Nel modulo d'offerta vi erano lo spazio per indicare la persona chiave e

una tabella in cui era ammesso inserire al massimo due referenze (a pag. 16,

punto 4.b.2). L'aggiudicataria ha compilato una prima volta la scheda indicando

la persona di L__________ e due sue referenze. Ha poi inserito nel modulo

d'offerta una fotocopia della pag. 16, subito dopo l'originale, presentando

questa volta R__________, con le sue referenze, quale figura chiave. L'aggiudicataria

ha così manipolato un elemento intangibile del modulo d'offerta, in relazione a

un aspetto affatto secondario. Secondo l'impostazione della committenza si

trattava di indicare una (e una soltanto) persona chiave per lo svolgimento

della commessa, la cui idoneità era soggetta a verifica e le cui referenze

sarebbero state valutate per uno specifico criterio di aggiudicazione. L'offerta

risultava così difforme dalle esigenze del committente, posto che così come allestita

nemmeno risulta comprensibile se si tratti di due proposte alternative oppure

di due persone incaricate metà tempo ciascuna. Per questo motivo, la committenza

avrebbe dovuto escludere l'offerta, anziché valutarla tenendo conto unicamente

del primo responsabile presentato.

5.2

5.2.1

Quale ulteriore motivo di esclusione, la ricorrente sostiene che per

entrambi i responsabili del mandato, l'aggiudicataria ha presentato estratti

del casellario giudiziale scaduti.

5.2.2

Nel fascicolo di gara, il committente ha posto requisiti di

partecipazione, suddividendoli in criteri di idoneità assoluta (pag. 10

segg., punto 3.1) e criteri di idoneità specifici (pag. 12 seg., punto

3.2). Nella prima categoria ha incluso quei criteri di idoneità di carattere

generale quali il rispetto del pagamento di oneri sociali e imposte,

conformemente alle esigenze dell'art. 39 RLCPubb/CIAP, che ha richiamato elencando

le dichiarazioni da allegare all'offerta. In caso di mancanza di una o più di

queste attestazioni, il committente ha annunciato che avrebbe assegnato un

termine perentorio di almeno cinque giorni per rimediare al difetto, pena

l'esclusione dalla gara (cfr. fascicolo di concorso, pag. 11). Per quanto

attiene invece ai criteri di idoneità specifici, la committenza ha fissato requisiti

in capo al personale incaricato della commessa e in particolare del

responsabile del mandato, esigendo una persona con esperienza e dalla condotta

ineccepibile (cfr. fascicolo di gara, pag. 12, punto 3.2 lett. e). A comprova dell'idoneità

di questa figura chiave, i concorrenti erano tenuti a produrre l'estratto del

casellario giudiziale con data non antecedente a tre mesi rispetto al termine

di presentazione dell'offerta e il curriculum vitae (pag. 13). In relazione ai

criteri di idoneità cosiddetti specifici, le regole di gara indicavano:

L'offerente che non ossequia tali criteri o che non

fornisce la prova di osservanza allegandola all'offerta è automaticamente

escluso dalla procedura di aggiudicazione. Non sono previsti termini di sanatoria per la presentazione di

eventuali documenti mancanti.

5.2.3

Per le due figure

chiave, l'aggiudicataria ha allegato all'offerta estratti del casellario

giudiziale datati 16, rispettivamente 25 novembre 2020. Questi, risalenti a

otto mesi prima l'inoltro dell'offerta, erano quindi manifestamente scaduti.

Circostanza che pure il committente ha rilevato nel suo rapporto di

valutazione, indicando di aver concesso all'aggiudicataria la possibilità di

presentare a posteriori il documento aggiornato. Tale modo di agire non può

essere tutelato. Il committente avrebbe infatti dovuto attenersi alla regola di

gara, da esso stabilita, con cui ha inequivocabilmente comminato l'esclusione

delle offerte sprovviste di tale attestazione, utile alla verifica

dell'idoneità dei concorrenti, senza possibilità di sanatoria. Facoltà che esso

ha, peraltro correttamente, previsto per le dichiarazioni di cui all'art. 39

RLCPubb/CIAP. La stazione appaltante ha tuttavia deciso di regolare

diversamente le conseguenze dell'omissione dell'estratto del casellario

giudiziale, volto a dimostrare l'adempimento di un criterio di idoneità specifico.

L'offerta della deliberataria era da ritenere incompleta e, anche per questo

motivo, doveva essere esclusa. Tanto più che l'estratto del casellario

giudiziale aggiornato di L__________ versato agli atti in copia dalla

deliberataria in questa sede, e invero non presente nell'incarto trasmesso dal

committente, è datato 4 agosto 2020 e quindi posteriore alla data di scadenza

del concorso. La deliberataria non ha pertanto dimostrato l'idoneità del

responsabile del mandato, atteso che per costante giurisprudenza, le

prescrizioni di concorso devono essere soddisfatte al momento della scadenza

del termine per l'insinuazione delle offerte (RtiD I-2012 n. 17).

5.3

Non configura invece un motivo di esclusione l'allegazione all'offerta

dell'aggiudicataria della dichiarazione della CoPa, rilasciata il 23 marzo 2021

a seguito di un controllo presso l'azienda e indicante una data di validità

fino al 23 settembre 2021. Questa, al momento dell'inoltro dell'offerta era

sufficientemente recente, secondo quanto stabilito dall'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/

CIAP, che prevede una validità di sei mesi a contare dal giorno determinante

per l'emittente della dichiarazione. L'indicazione del committente, probabile

frutto di una svista, secondo cui le dichiarazioni comprovanti il rispetto dei

criteri di idoneità assoluti non potevano essere state rilasciate più di

tre mesi prima dell'inoltro dell'offerta, non imponeva pertanto di escludere

offerte contenenti dichiarazioni più datate, ma conformi ai dettami della

predetta norma. Anche a voler seguire la tesi della ricorrente, una simile

mancanza si sarebbe comunque potuta sanare assegnando alla deliberataria (e a

ben vedere anche all'insorgente, che ha presentato un'attestazione rilasciata

nel medesimo periodo) un congruo termine per presentare un attestato

aggiornato.

6.

Visto quanto

precede il ricorso va accolto e le decisioni impugnate annullate. Gli atti sono

rinviati al committente affinché emani una nuova decisione di aggiudicazione, previa

esclusione della CO 1. Nell'ambito della sua valutazione prenderà in

considerazione sia l'offerta dell'insorgente sia le altre offerte valide

pervenutegli.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico del committente e della deliberataria secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Queste rifonderanno inoltre congrue

ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). L'ammontare di tassa di

giustizia e ripetibili è fissato tenendo conto dell'evasione, in data odierna,

di altre tre procedure promosse dall'insorgente, con problematiche giuridiche

in parte identiche (inc. 52.2021.457/458/464).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 28 ottobre 2021 con cui l'CO 2 ha escluso la RI 1 dal concorso e la

decisione del medesimo giorno con cui il committente ha aggiudicato la commessa

alla CO 1 sono annullate;

1.2

gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del'CO 2 e della CO 1 in ragione di

un mezzo (fr. 750.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre fr. 750.- ciascuno

all'insorgente a titolo di ripetibili. Alla ricorrente è restituito l'anticipo

versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

CO 2

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera