52.2021.456
Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di sorveglianza. L'esclusione dell'offerta per la mancata trasmissione dell'elenco dei documenti presenti nell'offerta è ingiustificata
21 marzo 2022Italiano19 min
di fr. 309'228.-. In relazione a quest'offerta, il verbale di apertura attesta l'assenza
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.456
Lugano
21
marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 10 novembre
2021 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
a.
b.
la
decisione del 28 ottobre 2021 dell'CO 2 che l'ha esclusa dalla procedura di
aggiudicazione della commessa pubblica concernente le attività di gestione
della centrale di sorveglianza degli immobili del centro culturale __________
per il periodo 2022-2025;
la
decisione del 28 ottobre 2021 dell'CO 2 che ha aggiudicato la predetta
commessa alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 giugno 2021 l'CO
2, rappresentato dal Comune di __________, ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le attività di
gestione della centrale di sorveglianza degli immobili del centro culturale __________
di __________ per il periodo 2022-2025 (cfr. FU 100/2021 pag. 7). Il servizio
comprende, tra le diverse prestazioni, il monitoraggio costante dello stabile
del __________ (cfr. capitolato d'oneri, pag. 9).
L'avviso di concorso,
al punto n. 5, annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi
fattori di ponderazione (cfr. anche fascicolo di gara, punto n. 4):
a)
Prezzo (tariffa annuale per la
gestione della centrale) 50%
b)
Qualità 50%
b.1) Referenze della ditta 20%
b.2) Referenze del responsabile del mandato 10%
b.3) Piano di implementazione
7%
b.4) Certificazioni della ditta
5%
b.5) Formazione apprendisti 5%
b.6) Contributo alla formazione professionale
3%
Il documento, al punto
n. 8, richiamando l'art. 40 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevedeva quanto segue:
L'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti
Fatti
i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione.
Tale prescrizione era
ribadita a pag. 1 del capitolato d'oneri, dove il committente ha inoltre
precisato:
L'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta
d'offerta deve essere allestito su foglio separato e allegato all'offerta (art.
40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Offerte incomplete della documentazione richiesta
saranno escluse.
B. Entro il termine
stabilito sono giunte al committente cinque offerte, tra cui quella della RI 1,
di fr. 309'228.-. In relazione a quest'offerta, il verbale di apertura attesta l'assenza
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta. Preso atto del protocollo, la
concorrente ha trasmesso il documento mancante alla stazione appaltante.
C. Con decisione del 28
ottobre 2021 il committente ha escluso dalla gara l'offerta della RI 1,
ritenendola incompleta siccome sprovvista del citato elenco dei documenti. Con
separata decisione del medesimo giorno, il committente ha aggiudicato la
commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con un'offerta di fr. 473'364.-.
D. Contro entrambe le
decisioni la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al committente per nuova
decisione di aggiudicazione, previo reintegro della sua offerta. Essa chiede
inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che
l'omissione della lista degli allegati non sarebbe un valido motivo di
esclusione dell'offerta. Il documento mancante non sarebbe infatti utile alla
valutazione delle offerte. Il provvedimento sarebbe quindi sproporzionato e
violerebbe il divieto di formalismo eccessivo.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente, secondo cui l'estromissione dell'offerta
dell'insorgente sarebbe conforme al diritto. La decisione non costituirebbe
eccesso di formalismo, siccome la sanzione dell'esclusione per la mancata
presentazione dell'elenco dei documenti annessi all'offerta è espressamente
stabilita dalla legge, oltre che dagli atti di gara. Pure l'aggiudicataria, con
analoghe motivazioni, domanda di respingere il ricorso.
F. Il Dipartimento
del territorio, Ufficio di vigilanza commesse pubbliche (UVCP) ha preso
posizione, precisando gli intenti del Consiglio di Stato nell'adozione
dell'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. L'elenco, spiega, serve a evitare possibili
contestazioni sulla completezza delle offerte. In questa maniera il committente
in sede di apertura delle stesse deve controllare unicamente che quanto
indicato nell'elenco è presente fisicamente nel plico d'offerta per poi
chinarsi successivamente sul contenuto del documento. In questo senso,
soggiunge, permettere di sanare a posteriori la mancanza dell'elenco di tutti i
documenti contenuti nella busta d'offerta potrebbe portare a modifiche della
documentazione trasmessa da parte degli offerenti.
G. Il 6 dicembre 2021 il
giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo, concedendo al committente la possibilità
di concludere il contratto con l'aggiudicataria fino al giudizio di merito.
H. Con la replica,
l'insorgente ribadisce le proprie tesi in relazione alla sua esclusione dal
concorso. Dopo aver compulsato gli atti, domanda inoltre l'estromissione
dell'offerta dell'aggiudicataria, che ha presentato due responsabili del
mandato, fotocopiando una pagina della documentazione di gara per inserire un
nominativo supplementare per la figura richiesta. Questa ha inoltre prodotto,
per entrambe le persone chiave, estratti del casellario giudiziale scaduti. Il
committente, conformemente alle regole di gara, avrebbe dovuto escludere
l'offerta anziché assegnare alla concorrente un termine per presentare un
attestato aggiornato. Pure la dichiarazione della Commissione paritetica
sicurezza (CoPa) attestante il rispetto delle disposizioni del contratto collettivo
di lavoro del settore non sarebbe valida, siccome rilasciata oltre tre mesi
prima dell'inoltro dell'offerta.
I. L'aggiudicataria,
con la duplica, difende la validità della propria offerta e il modo di
procedere del committente, che le ha assegnato un termine per produrre gli
estratti del casellario giudiziale aggiornati. Infine, la dichiarazione della
CoPa allegata all'offerta, della validità di sei mesi e rilasciata a marzo
2021, non era affatto scaduta al momento dell'inoltro dell'offerta (28 luglio
2021).
J. Il 13 gennaio
2022 il giudice delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto l'allegato di
duplica del committente, in quanto tardivo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la
sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1
(art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (cfr. STA
52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).
1.2. Entro questi limiti il gravame,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono
conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre
che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e
di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La
conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve
adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che
deve soddisfare le prescrizioni di gara.
2.2
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e
tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal
committente. Il cpv. 2 della norma soggiunge che il committente esclude
dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. L'art. 40
cpv. 3 RLCPubb/CIAP dal canto suo precisa che l'offerta è valida solo se
contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta
la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di
sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP. Sono escluse in
particolare le offerte sprovviste delle firme o dei documenti necessari o
richiesti (art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).
L'ordinamento delle
commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare
rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi
cardine delle procedure di aggiudicazione le prescrizioni di forma devono
essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei
concorrenti. Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivante
dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte
viziate da difetti formali minori o irrilevanti, nel rispetto del principio di
proporzionalità. Le prescrizioni di forma non devono essere fini a sé stesse,
ma devono concorrere a esplicitare il contenuto materiale delle regole di gara.
In questo senso, difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto
prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa
dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa,
nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle
risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare
all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie
deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per
rimediarvi (per tutto quanto sopra cfr. Peter
Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Marc Stei-ner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des
Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph Jäger, Auschluss vom Verfahren
– Gründe und der Rechstsschutz, in:
Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014,
Zurigo 2014, n. 53 e segg. pag. 345 e seg.; Daniela
Lutz, Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und
Fallstricke in: Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles
Vergaberecht 2008, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170
del 9 aprile 2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).
2.3
L'art. 31 cpv. 1 LCPubb prevede che le
offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara. Il
committente tiene un verbale nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti,
gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e
le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura (art. 31 cpv. 2
LCPubb). Riallacciandosi al tenore di quest'ultima disposizione, l'art. 45 cpv.
3.
RLCPubb/CIAP ribadisce puntualmente gli stessi concetti. L'apertura delle
offerte, il loro esame preliminare e la stesura del relativo verbale
costituiscono formalità essenziali di procedura, volte ad affermare la corretta
attuazione del principio della trasparenza che governa l'aggiudicazione di ogni
genere di commessa pubblica. Con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a
verbale dei relativi importi si rende noto innanzitutto il nominativo di chi ha
concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate. Ma non solo. Si
attesta che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente proposto e
che l'offerta contiene tutti i documenti richiesti, scongiurando manipolazioni
o negoziazioni ex post (Vincent Carron/Jacques
Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics,
Friborgo 2002, pag. 7 e segg.). In sostanza, il verbale di apertura delle
offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta
dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte, dalla lettura
degli importi proposti e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti.
Il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della
trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2008, n. 23 e segg.; Carron/Fournier,
op. cit., pag. 7; RtiD II-2011 n. 20; STA 52.2016.226 del 3 ottobre 2016
consid. 2.4, 52.2012.306 del 10 ottobre 2012 consid. 3, 52.2012.48 del
30.
marzo 2012).
3.
Questo Tribunale
ha già avuto modo di considerare che il tenore
dell'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP attualmente in vigore così come la volontà
del legislatore che l'ha adottato sono chiari.
La norma, nella sua enunciazione valevole
dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta al fine di evitare possibili
contestazioni sulla completezza delle offerte (cfr.
STA 52.2020.530 del 16 febbraio 2021 consid. 3.2). Inoltre, ha puntualizzato
che l'indice dei documenti presenti nella busta, di cui l'art. 40 cpv. 3
RLCPubb/CIAP fa obbligo di presentazione, è certamente di aiuto nel compito di
verifica preliminare da parte del committente della completezza degli atti al
rientro delle offerte, ma non è assolutamente indispensabile a tal fine. Il
controllo (perlomeno formale) dei plichi
inoltrati implica che questi vengano esaminati in seduta pubblica subito dopo
la loro ricezione e apertura, in modo da rilevare immediatamente eventuali
carenze, in particolare a livello documentale e darne atto nel relativo verbale
(cfr. art. 45 cpv. 2 RLCPubb/
CIAP), che assume così valore probatorio e permette di garantire anche il
principio della trasparenza che informa la procedura. Ciò deve avvenire
indipendentemente dalla presenza di un elenco documenti che è in ogni
caso irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dei concorrenti e delle offerte e non incide in
alcun modo sul prezzo o sulle prestazioni. Rientra insomma tra quegli atti per i quali si può semmai assegnare un termine
suppletorio al concorrente per produrli, al pari di quanto previsto dall'art.
39a
cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP (cfr. Lutz, op. cit., n. 24
a pag. 227; Manuela Gebert, Stolpersteine im
Beschaffungsablauf - Erkennen und Vermeiden/IV.-V, in Hubert Stöckli/Jean
Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2010,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 84, pag. 365).
4.
Nel caso di
specie l'ente appaltante ha escluso l'insorgente dalla procedura per non aver
presentato l'elenco dei documenti entro il termine per l'insinuazione delle
offerte. Il provvedimento sarebbe conforme a quanto previsto dalle chiare
regole di gara nonché dall'art. art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.
4.1
L'UVCP, che ha
preso posizione in questa sede, sostiene che l'elenco dei documenti serve a
evitare possibili contestazioni sulla completezza delle offerte. Lo stesso,
soggiunge, permette al committente di verificare subito se tutto quanto
indicato nella lista è presente nel plico d'offerta per poi in un secondo tempo
chinarsi sul contenuto della documentazione. Anche da queste spiegazioni si
deduce che lo scopo di richiedere l'elenco dei documenti è soltanto di natura
pratica, ma non risulta affatto indispensabile. Non può invece essere seguito
l'UVCP laddove paventa il rischio di modifiche della documentazione trasmessa
in caso di assegnazione di un termine suppletorio per produrre la distinta. Al
concorrente sarebbe infatti concessa soltanto la possibilità di inoltrare, a
posteriori, l'elenco dei documenti, ma non di modificare il contenuto dei
medesimi.
Considerata la portata dell'elenco dei documenti allegati all'offerta e la sua
irrilevanza ai fini dell'aggiudicazione, l'estromissione dell'offerta a causa
dell'assenza di tale documento configura una misura sproporzionata e un eccesso di formalismo non
tutelabile in quanto espressione di rigidità della prescrizione, fine a sé
stessa e insostenibile nell'ottica della realizzazione del diritto materiale e
nell'applicazione in particolare del principio dell'uso parsimonioso delle
risorse pubbliche e nella scelta dell'offerta più vantaggiosa. Vista
l'importante violazione del principio della proporzionalità, tale conclusione
si impone malgrado il fatto che la sanzione fosse espressamente comminata sia
dall'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP sia dalle disposizioni di gara. In quanto
rivolto contro la decisione di esclusione dal concorso, il gravame va quindi
accolto.
5.
Riammessa in
gara, l'insorgente è legittimata a contestare l'aggiudicazione a favore della CO
1.
Oltre a doversi annullare in quanto scaturita da una valutazione che non ha
tenuto conto dell'offerta dell'insorgente, quest'ultima sostiene che
l'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione dalla gara per diversi motivi.
Innanzitutto, essa ha presentato due responsabili del mandato, fotocopiando la
pagina 16 della documentazione di gara per inserire un nominativo supplementare
per la figura richiesta. A questo proposito, la deliberataria sostiene che tale
modo di agire non ha ostacolato la valutazione dell'offerta, siccome il
committente, libero di scegliere tra uno e l'altro, ha tenuto in considerazione
soltanto il primo nominativo.
5.1
Nel modulo d'offerta vi erano lo spazio per indicare la persona chiave e
una tabella in cui era ammesso inserire al massimo due referenze (a pag. 16,
punto 4.b.2). L'aggiudicataria ha compilato una prima volta la scheda indicando
la persona di L__________ e due sue referenze. Ha poi inserito nel modulo
d'offerta una fotocopia della pag. 16, subito dopo l'originale, presentando
questa volta R__________, con le sue referenze, quale figura chiave. L'aggiudicataria
ha così manipolato un elemento intangibile del modulo d'offerta, in relazione a
un aspetto affatto secondario. Secondo l'impostazione della committenza si
trattava di indicare una (e una soltanto) persona chiave per lo svolgimento
della commessa, la cui idoneità era soggetta a verifica e le cui referenze
sarebbero state valutate per uno specifico criterio di aggiudicazione. L'offerta
risultava così difforme dalle esigenze del committente, posto che così come allestita
nemmeno risulta comprensibile se si tratti di due proposte alternative oppure
di due persone incaricate metà tempo ciascuna. Per questo motivo, la committenza
avrebbe dovuto escludere l'offerta, anziché valutarla tenendo conto unicamente
del primo responsabile presentato.
5.2
5.2.1
Quale ulteriore motivo di esclusione, la ricorrente sostiene che per
entrambi i responsabili del mandato, l'aggiudicataria ha presentato estratti
del casellario giudiziale scaduti.
5.2.2
Nel fascicolo di gara, il committente ha posto requisiti di
partecipazione, suddividendoli in criteri di idoneità assoluta (pag. 10
segg., punto 3.1) e criteri di idoneità specifici (pag. 12 seg., punto
3.2). Nella prima categoria ha incluso quei criteri di idoneità di carattere
generale quali il rispetto del pagamento di oneri sociali e imposte,
conformemente alle esigenze dell'art. 39 RLCPubb/CIAP, che ha richiamato elencando
le dichiarazioni da allegare all'offerta. In caso di mancanza di una o più di
queste attestazioni, il committente ha annunciato che avrebbe assegnato un
termine perentorio di almeno cinque giorni per rimediare al difetto, pena
l'esclusione dalla gara (cfr. fascicolo di concorso, pag. 11). Per quanto
attiene invece ai criteri di idoneità specifici, la committenza ha fissato requisiti
in capo al personale incaricato della commessa e in particolare del
responsabile del mandato, esigendo una persona con esperienza e dalla condotta
ineccepibile (cfr. fascicolo di gara, pag. 12, punto 3.2 lett. e). A comprova dell'idoneità
di questa figura chiave, i concorrenti erano tenuti a produrre l'estratto del
casellario giudiziale con data non antecedente a tre mesi rispetto al termine
di presentazione dell'offerta e il curriculum vitae (pag. 13). In relazione ai
criteri di idoneità cosiddetti specifici, le regole di gara indicavano:
L'offerente che non ossequia tali criteri o che non
fornisce la prova di osservanza allegandola all'offerta è automaticamente
escluso dalla procedura di aggiudicazione. Non sono previsti termini di sanatoria per la presentazione di
eventuali documenti mancanti.
5.2.3
Per le due figure
chiave, l'aggiudicataria ha allegato all'offerta estratti del casellario
giudiziale datati 16, rispettivamente 25 novembre 2020. Questi, risalenti a
otto mesi prima l'inoltro dell'offerta, erano quindi manifestamente scaduti.
Circostanza che pure il committente ha rilevato nel suo rapporto di
valutazione, indicando di aver concesso all'aggiudicataria la possibilità di
presentare a posteriori il documento aggiornato. Tale modo di agire non può
essere tutelato. Il committente avrebbe infatti dovuto attenersi alla regola di
gara, da esso stabilita, con cui ha inequivocabilmente comminato l'esclusione
delle offerte sprovviste di tale attestazione, utile alla verifica
dell'idoneità dei concorrenti, senza possibilità di sanatoria. Facoltà che esso
ha, peraltro correttamente, previsto per le dichiarazioni di cui all'art. 39
RLCPubb/CIAP. La stazione appaltante ha tuttavia deciso di regolare
diversamente le conseguenze dell'omissione dell'estratto del casellario
giudiziale, volto a dimostrare l'adempimento di un criterio di idoneità specifico.
L'offerta della deliberataria era da ritenere incompleta e, anche per questo
motivo, doveva essere esclusa. Tanto più che l'estratto del casellario
giudiziale aggiornato di L__________ versato agli atti in copia dalla
deliberataria in questa sede, e invero non presente nell'incarto trasmesso dal
committente, è datato 4 agosto 2020 e quindi posteriore alla data di scadenza
del concorso. La deliberataria non ha pertanto dimostrato l'idoneità del
responsabile del mandato, atteso che per costante giurisprudenza, le
prescrizioni di concorso devono essere soddisfatte al momento della scadenza
del termine per l'insinuazione delle offerte (RtiD I-2012 n. 17).
5.3
Non configura invece un motivo di esclusione l'allegazione all'offerta
dell'aggiudicataria della dichiarazione della CoPa, rilasciata il 23 marzo 2021
a seguito di un controllo presso l'azienda e indicante una data di validità
fino al 23 settembre 2021. Questa, al momento dell'inoltro dell'offerta era
sufficientemente recente, secondo quanto stabilito dall'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/
CIAP, che prevede una validità di sei mesi a contare dal giorno determinante
per l'emittente della dichiarazione. L'indicazione del committente, probabile
frutto di una svista, secondo cui le dichiarazioni comprovanti il rispetto dei
criteri di idoneità assoluti non potevano essere state rilasciate più di
tre mesi prima dell'inoltro dell'offerta, non imponeva pertanto di escludere
offerte contenenti dichiarazioni più datate, ma conformi ai dettami della
predetta norma. Anche a voler seguire la tesi della ricorrente, una simile
mancanza si sarebbe comunque potuta sanare assegnando alla deliberataria (e a
ben vedere anche all'insorgente, che ha presentato un'attestazione rilasciata
nel medesimo periodo) un congruo termine per presentare un attestato
aggiornato.
6.
Visto quanto
precede il ricorso va accolto e le decisioni impugnate annullate. Gli atti sono
rinviati al committente affinché emani una nuova decisione di aggiudicazione, previa
esclusione della CO 1. Nell'ambito della sua valutazione prenderà in
considerazione sia l'offerta dell'insorgente sia le altre offerte valide
pervenutegli.
7.
La tassa di
giustizia è posta a carico del committente e della deliberataria secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Queste rifonderanno inoltre congrue
ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). L'ammontare di tassa di
giustizia e ripetibili è fissato tenendo conto dell'evasione, in data odierna,
di altre tre procedure promosse dall'insorgente, con problematiche giuridiche
in parte identiche (inc. 52.2021.457/458/464).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 28 ottobre 2021 con cui l'CO 2 ha escluso la RI 1 dal concorso e la
decisione del medesimo giorno con cui il committente ha aggiudicato la commessa
alla CO 1 sono annullate;
1.2
gli atti sono
rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del'CO 2 e della CO 1 in ragione di
un mezzo (fr. 750.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre fr. 750.- ciascuno
all'insorgente a titolo di ripetibili. Alla ricorrente è restituito l'anticipo
versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
1.
patrocinata da: PA 2
2.
CO 2
3.
CO 3
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera