Lexipedia

Decisione

52.2021.46

Provvedimenti di lotta contro le epizoozie e misure a protezione degli animali

22 marzo 2024Italiano37 min

ricorrente è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.46

Lugano

22

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 30 gennaio

2021 di

RI

1

contro

la risoluzione del 23 dicembre 2020 (n. 7051) del

Consiglio di Stato con la quale

-

ha dichiarato irricevibile

l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 4 dicembre

2017 con cui il Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario

cantonale (UVC), ha disposto il sequestro semplice di 1° grado dei suoi

animali da reddito e

-

ha respinto, per quanto

ricevibile, il ricorso interposto contro la decisione dell'8 novembre 2019

con cui l'UVC ha ordinato il sequestro, la confisca e la vendita di sette

bovini e due suini della ricorrente, nonché le ha impartito un divieto di

tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato;

ritenuto, in

fatto

A. a. In passato sul

territorio del Comune di __________ vi era un'azienda agricola riconducibile a __________,

per lo più dedita all'allevamento bovino, la quale nel corso degli anni è stata

oggetto di svariati controlli da parte dell'UVC e di altre autorità. In particolare

la sua titolare era stata oggetto nel giugno del 2016 di una misura di

sequestro con confisca di tutti i bovini presenti in azienda e di un divieto di

tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato; risoluzioni poi cresciute

in giudicato (il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato

è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale federale il 25 settembre

2019 [STF 2C_802/2019]).

b. A seguito di una segnalazione da parte delle autorità del Comune di __________

in merito alla presenza di animali da reddito non debitamente contrassegnati

con i numeri identificativi sul terreno della suddetta azienda, rispettivamente

nelle immediate vicinanze, il 6 luglio e il 22 settembre 2017 l'UVC ha chiesto

a __________ informazioni al riguardo, apprendendo così che gli animali in

questione, e meglio due manzette e due maiali, erano detenuti da sua madre, RI

1. Con scritto del 23 ottobre 2017 detta autorità ha pertanto chiesto a

quest'ultima, sulla base della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione

degli animali, di fornire una serie di chiarimenti riguardo ai predetti animali

di sua proprietà. Non avendo ricevuto le informazioni richieste e ritenuta la

necessità di accertare la provenienza e la conformità della tenuta degli animali

in questione, nonché il loro stato sanitario, con decisione del 4 dicembre 2017

l'UVC ha ordinato il sequestro semplice di 1° grado, giusta gli art. 15 cpv. 1

e art. 69 dell'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS 916.401) dell'effettivo

del bestiame da reddito di RI 1, precisando che un eventuale ricorso contro il

medesimo non avrebbe avuto effetto sospensivo. L'interessata ha interposto

ricorso contro la decisione di sequestro, la cui immediata esecutività è stata

confermata in ultima istanza il 3 dicembre 2018 (STF 2C_1025/2018).

c. Dopo ulteriori, e

non meglio specificate, segnalazioni da parte di privati e delle autorità

comunali di __________, a fronte di informazioni circa la movimentazione non

autorizzata dell'effettivo sotto sequestro e di altri capi di bestiame, nonché

di altre irregolarità nella registrazione degli animali detenuti da RI 1, il 28

ottobre 2019 l'UVC ha esperito un controllo dell'azienda agricola di __________

volto alla verifica degli animali presenti e delle condizioni di detenzione.

Rilevata la presenza di ben sette bovini e due suini, atteso che le

registrazioni tese all'identificazione dei predetti animali risultavano ancora

incomplete e/o erronee, ciò che impediva di fatto di risalire all'esatta

provenienza e al loro stato sanitario, nonché costatate delle mancanze d'ordine

gestionale e strutturale per la corretta detenzione degli animali, il medesimo

giorno l'UVC ha proceduto al sequestro immediato dei nove animali presenti in

fattoria, provvedimento formalizzato con decisione dell'8 novembre 2019 con cui

l'autorità di prime cure ha altresì ordinato la confisca con rispettiva vendita

di tutto il bestiame sequestrato e ha impartito a RI 1 un divieto di tenuta di

animali da reddito a tempo indeterminato. Atteso che l'UVC aveva dichiarato le

misure adottate immediatamente esecutive, RI 1 ha impugnato la decisione nel

merito chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo, richiesta

quest'ultima parzialmente accolta il 23 gennaio 2020 limitatamente alla

confisca e alla vendita degli animali.

B. Congiunte le cause per

identità d'oggetto, con giudizio del 23 dicembre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la decisione di sequestro

pronunciata il 4 dicembre 2017 dall'UVC; relativamente alla decisione dell'8

novembre 2019 ha invece dichiarato irricevibile il gravame nei confronti della

misura di sequestro e lo ha respinto per quanto attiene al provvedimento di

confisca e al divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. L'Esecutivo

cantonale ha ritenuto che il sequestro di 1° grado del 4 dicembre 2017 era

stato sostituito dal provvedimento del 2019, con il quale era stata ordinata la

confisca degli animali detenuti da RI 1, per cui l'interesse personale,

pratico, attuale e concreto della ricorrente all'annullamento di quella

decisione era venuto meno, rendendo così il ricorso irricevibile.

In merito alla pronuncia dell'8 novembre 2019, invece, il Governo cantonale ha

anzitutto rilevato che il gravame risultava intempestivo in relazione al sequestro

poiché la ricorrente non aveva inoltrato ricorso entro il termine di quindici

giorni previsto per le misure cautelari. Escluse poi delle violazioni del

diritto di essere sentita della ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermato

il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ritenendo che RI

1 avesse violato gravemente le disposizioni sia della legislazione contro le

epizoozie sia di quella sulla protezione degli animali, non disponesse delle

competenze per la gestione del bestiame e che la struttura di detenzione non fosse

adeguata e conforme alle prescrizioni in materia. Esso ha infine considerato

che, visto lo stato di trascuratezza in cui versavano gli animali e

l'inadeguatezza dimostrata dall'interessata a detenerli, la misura di confisca

si imponeva con urgenza.

C. Avverso la risoluzione

governativa la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento; postula inoltre che l'UVC venga

sanzionato per violazioni procedurali e che la situazione venga ripristinata di

conseguenza, nonché il risarcimento dei danni da lei subiti. In estrema

sintesi, contesta - da una parte - che il Governo abbia dichiarato irricevibili

Fatti

i suoi ricorsi avverso la decisione del 4 dicembre 2017 e quella dell'8

novembre 2019 limitatamente alla misura di sequestro; dall'altra lamenta che i

fatti alla base del giudizio impugnato siano incompleti e erronei, che l'UVC

abbia commesso una serie di violazioni procedurali, tra cui alcune riferite ai

suoi diritti di parte, e contesta che siano date in specie le condizioni per

emanare le misure contestate, sia quelle di sequestro e confisca, sia il

divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato.

D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio

di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica

conclusione perviene l'UVC con argomentazioni di cui si dirà, per quanto

necessario, in appresso.

E. In sede di replica e

di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi

riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la presente

vertenza si fonda sull'art. 23 cpv. 2 della legge cantonale sui provvedimenti

per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969 (LCE; RL 914.400) e sull'art. 8

cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli

animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione della

ricorrente è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 16 e 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine.

1.2. RI 1 postula l'acquisizione agli atti degli incarti del Consiglio

di Stato riferiti ai ricorsi da lei interposti avverso le decisioni dell'UVC

del 4 dicembre 2017 e dell'8 novembre 2019, nonché gli incarti riferiti alle

due richieste di restituzione dell'effetto sospensivo alle suddette risoluzioni

impugnate. Gli atti di cui viene chiesto il richiamo tuttavia già compongono

gli incarti trasmessi dal Governo a questa Corte, per cui il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.3. La ricorrente chiede, oltre

all'annullamento della decisione impugnata, che l'UVC e il servizio dei ricorsi

del Consiglio di Stato vengano sanzionati per non aver rispettato la

risoluzione del 23 gennaio 2020 con cui il presidente del Consiglio di Stato

aveva ripristinato l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato da RI 1 avverso la misura di confisca con conseguente vendita

degli animali sequestrati (dispositivi n. 2 e 3 della decisione dell'8 novembre

2019 dell'UVC). Essa afferma infatti che l'UVC abbia venduto e fatto macellare

gli animali nonostante la suddetta decisione

provvisionale. L'insorgente chiede inoltre il risarcimento dei danni da lei

subiti e il ripristino della situazione conformemente a quanto deciso dal

presidente del Consiglio di Stato in via provvisionale.

Al di là delle ragioni poste alla

base di tali richieste, che verranno esposte e affrontate - ove necessario - in

seguito, va subito rilevato che le stesse sono comunque inammissibili. Oggetto

della presente vertenza è (e può essere) unicamente il quesito di sapere se è a

torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha, da un lato, dichiarato

inammissibili i gravami inoltrati contro il sequestro di 1° grado del 4

dicembre 2017 e il sequestro dell'8 novembre 2021 pronunciati dall'UVC e, dall'altro,

confermato la confisca del bestiame e il divieto di tenuta di animali da

reddito a tempo indeterminato

adottati da quest'ultima autorità; ogni altra domanda che esula da questi temi

è di conseguenza inammissibile in questa sede. Lo stesso discorso vale per le

varie fattispecie che, secondo la ricorrente, configurerebbero infrazioni

penali commesse dalle istanze precedenti, questioni che esulano di tutta

evidenza dall'oggetto del presente contendere, nonché dalle competenze di

questa Corte, e per le quali d'altra parte l'insorgente ha sporto denuncia

penale presso il Ministero pubblico (cfr. sentenza n. 60.2019.378 del 4 maggio

2020 della Corte di appello e revisione penale che conferma il decreto di non

luogo a procedere del 28 novembre 2019, allegata alla duplica dell'UVC del 3

giugno 2020).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 4 LPAn chi si occupa di

animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e nella misura in cui

lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere

(cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori,

sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro

modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o

affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un animale o lo accudisce deve

nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di

movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un

ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza sulla protezione

degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), gli animali devono essere

tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o

nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova

in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di

luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e

defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali

che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della

specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv.

2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze

acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono

alle esigenze degli animali (cpv. 3). Gli animali devono ricevere regolarmente

e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché

ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza; devono inoltre poter

soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche

della specie (art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn). Il detentore di animali deve

controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il

benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare

prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli

animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi

(art. 5 cpv. 1 OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il

detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti

siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto

del loro stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine

devono essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti

veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in

modo sicuro (art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo

tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di

detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate; zoccoli,

unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola

d'arte, l'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola

d'arte (art. 5 cpv. 3 e 4 OPAn).

Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo

determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la

commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è

stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente

legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni

dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il

divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2

LPAn).

Al fine di proteggere gli animali in

modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art. 7 LALPAn obbligano l'autorità ad intervenire immediatamente se è

accertato che sono trascurati o maltenuti. A tale scopo, le norme conferiscono

il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a

spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità è inoltre abilitata a

venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della

realizzazione, dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve

comunque intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza. L'intervento

si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento (per degli

esempi riferiti alla legislazione in vigore prima del 2005: STF 2A.618/2002 del

12.6.03

consid. 2.1; STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 con-sid. 2.2; BVR 1993,

pag. 125 consid. 2 a; ANTOINE F. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen

Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2 seg.). I disposti citati non

si limitano a conferire all'autorità il diritto di sequestrare a titolo di

misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole di venderli o di

sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame attribuisce alla

medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli definitivamente al loro

detentore. All'autorità viene dunque conferito un potere di disposizione che

travalica i limiti del semplice sequestro cautelare per assumere le

connotazioni di un provvedimento assimilabile ad una confisca (STA 52.2005.414

del 31 maggio 2006 consid. 2.2).

In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità

cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione

dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).

2.2

Al fine di lottare contro malattie

trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali (art. 118

cpv. 2 lett. b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999; Cost.; RS 101), è stata adottata, tra altre, la legislazione

federale sulle epizoozie, e meglio la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966

(LFE; RS 916.40) e l'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE; RS

916.401); quest'ultima fissa i provvedimenti generali di lotta e disciplina

l'organizzazione della lotta alle epizoozie (art. 10 LFE e art. 1 cpv. 2 OFE).

Giusta l'art. 13 LFE il traffico di animali sottostà al controllo di polizia

epizootica; il detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi

incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate

alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione

degli animali. Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è

contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali; la

Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti tali animali,

fondato sui dati forniti dai Cantoni, alle quali viene assegnato un numero BDTA

(cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 15a LFE, art. 7 e 10 OFE, nonché ordinanza

concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico degli animali del 3

novembre 2021 [OIBDTA; RS 916.404.1] che ha abrogato l'ordinanza concernente la

banca dati sul traffico di animali del 26 ottobre 2011 [Ordinanza BDTA; RU 2011

5453]). I detentori di animali a unghia fessa devono fornire alle autorità una

serie di informazioni e dati sulla propria azienda detentrice di animali e su ogni

animale presente in azienda (art. 6 lett. o, 8, 10 e 14 OFE, nonché OIBDTA e

Ordinanza BDTA). Per ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina

che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato di accompagnamento che

segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentore (art. 15

LFE e 12 OFE). Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di

epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari

devono poter consultare, su richiesta, i dati sugli animali a unghia fessa, i

controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento (art. 13 cpv. 1

OFE). I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché

i certificati di accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per

tre anni in forma cartaceo o elettronica (art. 13 cpv. e OFE).

Giusta l'art. 15 OFE nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle

quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non

annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento

degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro

semplice di 1° grado; misura che comporta il divieto di qualsiasi contatto

diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi, così come

la modifica del numero degli effettivi al fine di evitare la propagazione di

eventuali epizoozie (art. 69 OFE).

I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro

modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale (art. 72 cpv. 1 OFE).

3.

Per quanto attiene alla decisione del 4 dicembre

2017, la ricorrente contesta che il suo ricorso fosse irricevibile a seguito della

pronuncia l'8 novembre 2019 della misura di confisca. Sostiene che le due

decisioni in questione poggiavano su fatti e procedure diverse, per cui la

seconda risoluzione non inficiava la prima; l'UVC infatti, nonostante il

gravame pendente da oltre due anni, non avrebbe mai comunicato all'Autorità di

ricorso la modifica della propria decisione conformemente all'art. 74 LPAmm.

Ritiene d'altra parte che gli animali in questione fossero regolarmente

contrassegnati con i numeri identificativi forniti dalla BDTA all'azienda

agricola di sua figlia e disponessero dei certificati d'accompagnamento, nonché

che le informazioni richieste dall'autorità fossero state fornite già con lo

scritto del 2 ottobre 2017.

3.1

Come visto, il Governo cantonale ha ritenuto che il sequestro del 4

dicembre 2017 sarebbe stato sostituito dalla misura di confisca ordinata in un

secondo tempo, ciò che di conseguenza avrebbe fatto venire meno l'interesse

attuale e concreto della ricorrente all'annullamento della decisione impugnata.

Tale posizione, tuttavia, non può essere interamente condivisa atteso che le

misure ordinate l'8 novembre 2019 erano state anch'esse impugnate e pertanto

nessuna di queste è ad oggi ancora definitiva. In questo senso se il Consiglio

di Stato riteneva che la decisione da prendere in ordine al primo sequestro

dipendesse dall'esito della seconda procedura ricorsuale, punto sul quale in

effetti si conviene, esso avrebbe potuto ordinarne la sospensione (art. 24 e 76

cpv. 1 LPAmm) in attesa di pronunciarsi sulle misure adottate dall'UVC l'8

novembre 2019. Benché esso abbia poi confermato quest'ultimi provvedimenti, la

decisione di dichiarare il primo ricorso irricevibile per carenza della

legittimazione ricorsuale appare quantomeno prematura.

Sia quel che sia, considerato che i fatti alla base delle due decisioni

impugnate sono in buona parte i medesimi e che la fattispecie emerge dagli atti

in modo chiaro e tutto

sommato sufficiente affinché questo Tribunale possa esprimersi con la dovuta

cognizione di causa anche su tale punto della vertenza, ragioni di economia processuale giustificano di

eccezionalmente rinunciare a un rinvio degli atti al Consiglio di Stato per

entrare nel merito del primo ricorso, ciò che non farebbe altro che

ulteriormente procrastinare la durata del procedimento.

3.2

Il provvedimento del 4 dicembre 2017 si fonda sugli art. 15 e 69 OFE Scopo

della legislazione contro le epidemie animali è quello di eradicare, combattere

e monitorare le malattie degli animali (art. 1a LFE). A tal fine l'OFE

specifica i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta

alle epizoozie, nonché l'indennizzo corrisposto ai detentori degli animali

(art. 1 cpv. 2 OFE). Per poter reagire prontamente in caso di epidemie ed

evitarne così la propagazione applicando dei blocchi alla movimentazione degli

animali (eventualmente pure delle persone e delle merci), è importante individuare

il più presto possibile la fonte del contagio, ciò che di conseguenza impone di

monitorare il traffico degli animali, in particolar modo quello (più intenso)

del bestiame da reddito (Jürg

Niklaus/Lisa Käser/Maximiliane Lotz, Tierschutzrecht in a nutshell,

Zurigo e San Gallo 2021, pag. 60; Anna

Müller-Hüppi, Handbuch zum Agrarrecht, Berna 2017, pag. 157 e 158). In

questo senso le registrazioni obbligatorie degli animali sono di fondamentale

importanza nella lotta contro le epizoozie e la loro completezza è presupposto

imprescindibile per combattere o contenere, efficacemente, un'epidemia (Niklaus/Kàser/Lotz, op. cit., pag. 66 e

69).

Ora, nel caso in esame, senza bisogno invero di entrare nei dettagli tecnici

sui dati da registrare nella specifica banca dati, è sufficiente rilevare che RI

1.

non è nemmeno mai stata registrata quale azienda detentrice di animali (art.

14.

cpv. 1 e 2 e 15a LFE, art. 7 e 10 OFE, nonché art. 15 cpv. 1 OIBDTA e art.

20.

cpv. 2 Ordinanza BDTA), per cui l'utilizzo del numero BDTA dell'azienda

agricola della figlia e l'applicazione su almeno un bovino (cfr. rapporto di

polizia del 10 agosto 2017, allegato 3) di numeri identificativi attribuiti a

un'azienda detentrice di animali riconducibile a un'altra persona non permette,

nemmeno lontanamente, di ritenere adempiuti gli obblighi di registrazione e

annuncio posti dalla legislazione contro le epizoozie.

Il detentore di animali è la persona fisica o giuridica, società o

corporazione di diritto pubblico che gestisce un'azienda detentrice di animali

per conto proprio o a proprio rischio e pericolo (art. 2 lett. c Ordinanza BDTA

e art. 2 lett. a OIBDTA), considerato altresì che la detenzione può non essere

a scopo commerciale (art. 6 lett. o n. 5 OFE). Le registrazioni nella BDTA non

servono a stabilire la proprietà degli animali, bensì la persona (o l'entità)

responsabile della loro detenzione e, di conseguenza, del rispetto di tutta la

legislazione applicabile in materia, compresa quella per la lotta contro le

epizoozie. Se RI 1 intende detenere animali a unghia fessa, deve prima farsi

registrare quale azienda detentrice di animali; di conseguenza essa attualmente

non è autorizzata a tenere né bovini né suini.

La ricorrente inoltre aveva applicato la marca auricolare (non corretta) a una

sola mucca, mentre una seconda ne era totalmente sprovvista (cfr. rapporto di

polizia del 10 agosto 2017), e non è stata in grado di trasmettere all'UVC

alcun certificato di accompagnamento (cfr. art. 15 LFE, art. 12 e 13 OFE;

parzialmente prodotti solo nell'ambito dell'istanza sulla restituzione

dell'effetto sospensivo alla decisione dell'8 novembre 2019 e di cui si dirà in

seguito).

Per gli animali in parola dunque la ricorrente, né con scritto del 2 ottobre

2017.

da parte del legale della figlia, né con la sua lettera del 10 novembre

2017, è stata in grado di fornire all'Autorità spiegazioni utili

all'identificazione dei suoi animali, i quali non risultavano debitamente

registrati e contrassegnati.

In siffatte circostanze, non potendo correttamente determinare l'origine dei

medesimi e di conseguenza il loro stato sanitario, è senz'altro a giusto titolo

che l'UVC, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 OFE, ha ordinato il

loro immediato sequestro semplice di primo grado, stabilendo altresì che i

bovini e i due suini allora noti, non potessero essere messi in contatto con

altri animali. Il provvedimento in parola, ampiamente giustificato, è dunque da

confermare.

4.

Per quanto attiene alla decisione dell'8 novembre

2019, l'insorgente sostiene che il ricorso contro la misura di sequestro fosse

ricevibile poiché, avendo il presidente del Consiglio di Stato ripristinato

l'effetto sospensivo alle due ulteriori misure ordinate dall'UVC, la decisione

era passata a semplice sequestro. Rimprovera poi all'UVC di non aver correttamente

preannunciato l'esecuzione del controllo del 28 ottobre 2019 e di aver eseguito

il sequestro prima di emettere e sottoporre all'insorgente i rapporti di

controllo e la relativa decisione, impedendole così di prendere debitamente

posizione al riguardo. Sostiene che queste violazioni dei suoi diritti di parte

sono state a torto ritenute sanate dal Consiglio di Stato in sede di ricorso.

Si duole poi del fatto che l'UVC non abbia prodotto alcun documento che permettesse

di dimostrare la presenza di malattie, visto che nell'occasione non era stata

fatta eseguire alcuna analisi degli animali, i quali erano tutti correttamente

contrassegnati con i numeri identificativi. Nega inoltre di aver violato il

sequestro ordinato il 4 dicembre 2017: afferma infatti che, al momento del

primo sequestro, in azienda erano presenti anche bovini di proprietà di terzi e

che il 30 aprile 2018 il Veterinario cantonale allora in carica avrebbe

autorizzato l'uscita di questi animali, togliendo pertanto di fatto il

sequestro OFE su tutti i capi di bestiame.

Contesta altresì che la struttura presso la quale gli animali erano detenuti

fosse inadeguata alla corretta tenuta degli stessi, ritenuto come lo stesso UVC

vi avesse lasciato il bestiame sequestrato nel 2017 e come l'autorità non abbia

esperito alcun controllo della struttura in occasione del sopralluogo avvenuto

nel 2019. Sostiene infine che non sia stata attestata alcuna infrazione o

mancanza nella gestione e nella tenuta di animali che giustifichi le misure

ordinate. In particolare rileva che gli animali non sono stati trovati né denutriti,

né sporchi o maltrattati; foraggio e acqua erano a disposizione. Inoltre i

suini deambulavano correttamente nonostante l'unghiello lungo, ciò che comunque

non giustificava l'adozione di provvedimenti così incisivi come quelli che sono

stati pronunciati nell'occasione.

4.1

Anzitutto occorre rilevare che il ricorso di RI 1, nella misura in

cui era volto a contestare la misura di sequestro ivi ordinata, era

effettivamente tardivo per cui è a giusto titolo che il Consiglio di Stato lo

ha dichiarato irricevibile.

L'ordine di sequestro di animali disposto dall'UVC si fondava infatti

sugli art. 24 LPAn e 7 LALPAn e costituiva un provvedimento di natura

essenzialmente cautelare (cfr. STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019 consid. 6.2,

52.2005.414

del 31 maggio 2006 consid. 2.2), di modo che la sua impugnazione

doveva avvenire nel termine di 15 giorni dalla sua notifica, secondo quanto

disposto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm.

Ciò che però in concreto non è avvenuto, avendo l'insorgente agito

tardivamente.

Vero è che la decisione impugnata non indicava il termine di ricorso

quindicinale per la misura provvisionale e si limitava a riportare un termine

di 30 giorni per ricorrere. Benché l'omessa, l'incompleta o l'inesatta

indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte

alcun pregiudizio, la ricorrente tuttavia, che invero su questo punto non si

confronta con le ragioni che hanno portato il Consiglio di Stato a dichiarare

tardiva la sua impugnativa avverso il sequestro, non può invocare una simile

tutela visto che essa era patrocinata da un legale (cfr. ricorso del 9 dicembre

2019) il quale avrebbe potuto (rispettivamente dovuto) scoprire l'errore attraverso

la semplice lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione

della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenze

inedite del Tribunale federale 9 giugno 2006 inc.2A.334/ 2006, consid. 3.1; 24

settembre 2001 inc. 1A.123/2001, consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 inc.

52.2001.357, consid. 2.2.). Ad ogni modo l'irricevibilità del ricorso avverso

tale misura non determina alcuna reale conseguenza nell'analisi di merito della

presente vertenza: il ricorso è infatti tempestivo per quanto attiene al

provvedimento di confisca, il quale si fonda anch'esso sugli art. 24 LPAn e 7

LALPAn e presuppone l'adempimento di medesime condizioni.

4.2

Relativamente alla pretesa lesione dei diritti di parte della ricorrente, premesso

che come visto il gravame avverso la misura di sequestro è tardivo e richiamati

i disposti di legge e la giurisprudenza che concretizzano il diritto di essere

sentito (art. 34 e 35 LPAmm, art. 29 Cost., DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii),

il quale presuppone - tra l'altro - che l'interessato abbia diritto di fornire

prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli

atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii),

va in specie rilevato che l'autorità non è

tenuta a preannunciare l'esperimento di un sopralluogo, ciò che di tutta

evidenza rischierebbe di compromettere la verifica del rispetto delle norme

applicabili. In virtù dell'art. 7 LALPAn l'UVC ha d'altronde il diritto (e rispettivamente

il dovere) di ispezionare locali, impianti, veicoli, oggetti e animali (lo

stesso vale in ambito di polizia epizootica in base all'art. 8 cpv. 1 e 2 LFE).

Ne consegue dunque che la mancata notifica dello scritto del 22 ottobre 2019,

con cui si preannunciava il sopralluogo, non permette di invalidare il

controllo eseguito e tanto meno le risultanze che ne sono emerse. Riguardo poi

al fatto che il sequestro sia stato eseguito prima di sottoporre all'insorgente

i rapporti di controllo e la relativa decisione amministrativa, la ricorrente non

può essere seguita laddove sostiene che ciò le avrebbe impedito di prendere debitamente

posizione su detta misura. Come giustamente rilevato dal Governo cantonale, al

di là del fatto che il giorno del sopralluogo la ricorrente era presente e ha

potuto fornire all'autorità le spiegazioni che riteneva opportune, la

situazione rilevata dall'UVC il 28 ottobre 2019, riferita sia allo stato degli

animali sia alla struttura sia alle capacità gestionali della ricorrente, era

tale da indurre l'autorità a decidere di eseguire seduta stante il sequestro

del bestiame. A fronte del chiaro interesse pubblico alla protezione degli

animali e di riflesso al ripristino di una situazione conforme al diritto, di

tutta evidenza superiore a quello dell'insorgente a ricevere anticipatamente i

rapporti di controllo e la decisione formale, l'art. 35 cpv. 4 LPAmm è

perfettamente applicabile in specie. Ad ogni modo l'insorgente ha ricevuto sia

i rapporti sia la decisione circa due settimane dopo l'esecuzione del

sequestro, inoltrando poi ricorso per il tramite di uno sperimentato

legale e contestando in maniera precisa e circostanziata la decisione qui

avversata, atteso altresì che essa ha potuto

consultare l'intero incarto in sede di ricorso dinanzi all'Esecutivo cantonale

(cfr. scritto del 25 febbraio 2020 con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso

alla ricorrente i documenti prodotti dall'UVC in sede di risposta). Ne discende

dunque che non risultano in specie violazioni dei diritti procedurali

dell'insorgente e, quandanche vi fossero state, le stesse sarebbero da

considerare sanate in virtù della possibilità che la ricorrente ha avuto di

accedere agli atti del procedimento e per le ampie facoltà di esprimersi di cui

essa ha potuto beneficiare in questa sede (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 e rinvii, 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3 con rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii).

4.3

Per quanto attiene invece alla confisca del bestiame e al divieto

di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, va considerato che,

contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a fronte delle risultanze del

sopralluogo avvenuto il 28 ottobre 2019, tali provvedimenti risultano

pacificamente giustificati. Le critiche sollevate con il ricorso appaiono su

questo punto pretestuose e finanche al limite della temerarietà

Anzitutto nonostante che già nel 2017 l'UVC avesse rimproverato all'insorgente delle

gravi carenze nelle registrazioni dei suoi animali, con conseguente sequestro del

bestiame a quel momento detenuto in azienda (meglio due suini e due bovini; cfr.

decisione del 4 dicembre 2017, nonché scritti del 6 luglio 2017, del 22

settembre 2017 e del 23 ottobre 2017 dell'UVC [allegato 1 prodotto dall'UVC

nell'ambito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione del

4.

dicembre 2017], rapporto di segnalazione del 10 agosto 2017 [allegato 2],

scritto del 2 ottobre 2017 del legale della figlia della ricorrente all'UVC

[allegato 5]), in occasione del sopralluogo effettuato nell'ottobre del 2019 la

situazione non era per nulla migliorata. RI 1 non risultava ancora iscritta

quale azienda detentrice di animali e le placche auricolari applicate agli

animali erano sempre riferite all'azienda della figlia, per cui le

registrazioni e l'identificazione del bestiame non erano corrette. Si rileva

che per due dei bovini sequestrati, ad oggi, non è dato di sapere quale sia

l'azienda di provenienza e la data di nascita (né altri dati quali i numeri

identificativi dei genitori). L'insorgente, di nuovo, non è stata in grado di

esibire immediatamente, come invece le incombeva (art. 13 cpv. 1 e 3 OFE), i

certificati di accompagnamento; a detta di quest'ultima, gli animali erano

stati portati per l'estivazione in alpeggio anche nel 2019, per cui avrebbe

dovuto disporre dei certificati di accompagnamento relativi almeno a quest'ultimo

spostamento. Solo in sede di istanza di restituzione dell'effetto sospensivo al

ricorso contro la decisione dell'8 novembre 2019 la ricorrente ha prodotto

della documentazione. I documenti trasmessi presentano tuttavia una serie di

incongruenze eclatanti, tant'è che per alcuni l'UVC solleva finanche dubbi

circa la loro autenticità, e si riferiscono al trasferimento di animali a

favore della figlia della ricorrente, per cui gli stessi non permettono di

colmare le manifeste lacune nella registrazione dei dati riferiti agli animali

detenuti da RI 1.

Nonostante poi il divieto di movimentazione degli animali, al momento del

controllo erano presenti nella struttura in totale sette bovini e due suini per

cui l'effettivo del bestiame era aumentato, senza ovviamente eseguire alcuna

registrazione sugli spostamenti di bestiame e senza nemmeno avvisare l'autorità.

Se, come sostiene l'insorgente, all'epoca del primo sequestro erano presenti in

azienda altri animali oltre a quelli indicati con scritto del 2 ottobre 2017

(allegato 5 alla risposta del 26 gennaio 2018), RI 1 avrebbe quantomeno dovuto

segnalare precisamente all'UVC il numero esatto di capi sotto la sua

responsabilità, ciò che essa si è ben guardata dal fare nonostante tutta la

corrispondenza intercorsa con le autorità dal 2017 al 2019 (comprese le

procedure ricorsuali). È del tutto irrilevante chi fosse il proprietario degli

animali, che non deve necessariamente corrispondere al detentore. Dirimente è

unicamente il fatto che il bestiame detenuto dalla ricorrente era stato posto

sotto sequestro in base all'OFE e che pertanto non doveva entrare in contatto

con altri animali (art. 69 OFE; cfr. Niklaus/Kàser/Lotz,

op. cit., pag. 61 e 62).

L'insorgente invece, senza alcun riguardo della decisione di sequestro e delle

conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla movimentazione di animali di

ignoto stato sanitario, ha aumentato il suo effettivo (acquistando ad esempio

due bovini il 1° luglio 2018; doc. D allegato all'istanza di concessione

dell'effetto sospensivo del 25 novembre 2019), ha permesso che altri animali entrassero

in contatto con i suoi animali sotto sequestro (un toro con marca auricolare CH

__________ di proprietà di __________ è stato usato per le mucche di proprietà

di terzi presenti presso l'azienda agricola di __________) e, per due anni

consecutivi (2018 e 2019), ha portato per l'estivazione in alpeggio i suoi

bovini. Non giova all'insorgente sostenere che il Veterinario cantonale avesse

tolto il sequestro il 30 aprile 2018 (il 3 o il 31 marzo 2018 secondo quanto da

lei sostenuto nell'ambito della richiesta di restituzione dell'effetto

sospensivo del 25 novembre 2019, pag. 4, e nella replica del 30 marzo 2020,

pag. 9). Premesso che essa non produce alcun documento, di nessun genere, che

conforti questa sua tesi e che tale argomento non è mai stato sollevato

nell'ambito del ricorso contro la decisione del 4 dicembre 2017, quandanche

fosse stata autorizzata l'uscita di alcuni animali (nonostante il rischio

sanitario che questo avrebbe comportato) ciò non permetteva ancora di

considerare decaduto il provvedimento di sequestro senza una formale decisione

dell'autorità (cfr. art. 72 cpv. 1 OFE; Niklaus/Kàser/Lotz,

op. cit., pag. 65). Essa pertanto, non solo non ha provveduto a sanare

le gravi mancanze nelle registrazioni (degli animali e della detenzione da

parte sua) e nella marcatura del bestiame, non ha di fatto fornito informazioni

utili all'autorità circa l'origine degli animali e non disponeva della

documentazione obbligatoria, ma ha anche chiaramente violato il sequestro

ordinato il 4 dicembre 2017.

Questi fatti, da soli, sono a tal punto gravi da poter configurare anche delle fattispecie

penalmente rilevanti (cfr. art. 48 LFE) e avrebbero comportato la necessità di

adottare nuovamente dei provvedimenti per stabilire lo stato sanitario dei nove

animali presenti in azienda nel 2019 (cfr. art. 15 OFE). Ciò che però non è

avvenuto, in quanto l'autorità di prime cure, per una serie di ulteriori

ragioni che verranno esposte a breve, ha risolto di sequestrare e confiscare

gli animali fondandosi sulla LPAn, impartendo al contempo all'insorgente un

divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato.

Ora, la mancanza di competenze dimostrata dalla ricorrente in materia di lotta

contro le epizoozie, che addirittura pretende di poter detenere animali a

unghia fessa senza essere registrata quale azienda detentrice di animali e non

ha rispettato il sequestro di primo grado ordinato dall'UVC, non milita certo a

suo favore nel valutare le sue capacità di tenere e allevare animali né le

condizioni di detenzione degli stessi. Tali conoscenze sono evidentemente

imprescindibili per permettere una corretta detenzione degli animali, per

garantire la salute degli stessi così come, più in generale, per la protezione

della salute pubblica, non solo degli animali. Si osserva che i due suini

sequestrati sono risultati positivi all'Actinobacillosi, fortunatamente senza

crescita batterica nelle successive analisi (cfr. allegato 23 alla risposta

dell'8 gennaio 2020 dell'UVC in ambito provvisionale), malattia annoverata tra

le epizoozie da combattere (art. 146 e segg. OFE); la leggerezza con cui

l'insorgente dimostra di rapportarsi ai rischi di epizoozie è allarmante e, di

nuovo, denota un'insufficiente conoscenza delle problematiche sanitarie che

l'allevamento animale comporta.

Ma vi è di più poiché, contrariamente a quanto pretende l'insorgente,

nell'ambito del controllo esperito il 28 ottobre 2019 sono state accertate pure

violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.

Anzitutto per quanto riguarda la struttura ove gli animali erano detenuti, dal

rapporto di controllo sulla sanità, sul traffico e sull'identificazione degli

animali dell'8 novembre 2019 (doc. H1 allegato al ricorso), l'UVC ha costatato

che l'area intorno alla stalla era ingombra di materiali estranei e rifiuti di

svariato genere (art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3 OPAn);

intorno alla struttura non vi era una pavimentazione solida pulibile e

disinfettabile, bensì direttamente fango e terra (art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv.

1.

OPAn); la stalla risultava sporca e trasandata e l'azienda non disponeva di

sistemi di biosicurezza come dispositivi di disinfezione del personale (art. 5

cpv. 1 e 2 OPAn). D'altronde, come osserva l'autorità di prime cure, la stalla

in questione, di proprietà della figlia della ricorrente, era già stata oggetto

di numerosi controlli, in particolare nell'ultimo decennio, a seguito dei quali

era stato più volte rimproverato alla titolare di non provvedere ad una

sufficiente manutenzione della stessa, in particolare per quanto concerne la

gestione dei reflui zootecnici (cfr. STA 52.2019.136 del 13 aprile 2021 consid.

4.3), e che, unitamente ad altre ragioni, aveva già portato l'UVC a confiscare

tutti gli animali ivi detenuti nel 2016 e a impartire alla titolare un divieto

di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato (cfr. STF 2C_802/2019 del

25.

settembre 2019). L'email del 15 aprile 2020 dell'UVC in risposta alla

Sezione dell'agricoltura è del tutto irrilevante. L'UVC ha controllato la

struttura per quanto di sua competenza e meglio nell'ottica di stabilire se la

detenzione degli animali fosse o meno rispettosa della legislazione applicabile

in materia; non ha per contro verificato - ad esempio - il corretto

funzionamento degli impianti (come la cisterna del colaticcio), questione che

invece è d'interesse per la Sezione dell'agricoltura.

Relativamente alla cura del bestiame, dal rapporto di controllo in materia di

protezione animali dell'8 novembre 2019 (cfr. doc. H allegato al ricorso)

emerge che i sette bovini disponevano di una sola mangiatoia contenente

foraggio grezzo, che il fieno all'interno della stalla era di buona qualità ma

che ve ne era un settore in cui questo era grigio-marroncino, maleodorante e

con tracce visibili di muffa (con evidente pericolo di micotossine), che le

rotoballe di insilato erano abbandonate a bordo strada e quelle all'interno

della stalla risultavano di pessima qualità per cui non più idonee al

foraggiamento (art. 4 OPAn). Per i suini è stato costatato che questi avevano

gli unghielli troppo lunghi (art. 5 cpv. 4 OPAn), ciò che d'altra parte risulta

anche dalla documentazione fotografica (doc. 21 e doc. 32 allegati alla

risposta del 16 febbraio 2020 dell'UVC); il foraggiamento era insufficiente

(nessuna mangiatoia piena ma solo grani visibili per terra frammisti alla

lettiera da cui i maiali si nutrivano) e non vi erano fonti d'acqua a loro

disposizione (art. 45 OPAn). Le prove fornite dall'insorgente non permettono di

confutare quanto costatato dall'UVC; in particolare né dalla documentazione

fotografica né dai filmati eseguiti dalla figlia della ricorrente il giorno del

sequestro risulta che i suini disponessero di acqua. L'UVC sostiene poi che

Iride Rodoni non sia stata in grado di rispondere a precise domande sulla

gestione quotidiana degli animali (foraggiamento, cure, registrazioni ecc…),

ciò che la ricorrente contesta. Ora, a fronte di tutte le violazioni

sopraelencate alla legislazione in materia, sia essa di protezione degli

animali o della salute pubblica, è del tutto evidente che l'insorgente,

indipendentemente dalla formazione o dagli anni di esperienza, non dispone

delle più elementari conoscenze necessarie alla corretta detenzione di questi

animali.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, sussistono pertanto sufficienti

elementi agli atti per concludere che RI 1 è una persona manifestamente incapace

di tenere o allevare animali (art. 23 cpv. 1 lett. b LPAn). Il divieto

pronunciato nei suoi confronti dall'UVC si giustifica dunque pienamente e

risulta del tutto rispettoso del principio della proporzionalità.

Lo stesso vale per la

confisca degli animali con conseguente vendita o macellazione degli stessi,

poiché le violazioni constate permettono di ritenere che, di tutta evidenza,

gli animali erano tenuti in condizioni inadeguate (art. 24 cpv. 1 LPAn), senza

considerare che a fronte del divieto di tenuta di animali da reddito

l'allontanamento del bestiame è, di fatto, l'unica conseguenza possibile.

5.

5.1. Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque

respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di

giustizia, commisurata in base al dispendio di lavoro occasionato al Tribunale,

è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'UVC, non essendosi avvalso del patrocinio di un legale per la

stesura degli allegati di causa (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, nella misura di fr.

2'000.-, è posta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera