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Decisione

52.2021.460

Sanzione disciplinare

7 novembre 2022Italiano24 min

legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dalla

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.460

Lugano

7

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'11 novembre

2021 degli avvocati

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 12 ottobre 2021 (n. 307/8/9/10) con

cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto a ciascuno di

loro una multa di fr. 600.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. Con e-mail dell'8

giugno e del 30 settembre 2019, l'avv. __________ si è rivolto all'Ordine degli

avvocati del Cantone Ticino (OATI), segnalando che una sua cliente aveva

ricevuto, in due occasioni, delle newsletter da parte dello Studio legale e

notarile __________. Posto che la destinataria non aveva dato il suo consenso,

né il suo indirizzo e-mail, né i suoi dati personali e non era nemmeno stata

interpellata in altro modo, ha interrogato l'OATI circa la compatibilità di

siffatto modo di procedere con la deontologia professionale.

B. a. Preso atto di tale

segnalazione, trasmessale per competenza, il 23 ottobre 2019 la Commissione di

disciplina degli avvocati (Commissione) ha aperto nei confronti degli avv. RI 1

e RI 2, RI 3 e RI 4 un procedimento disciplinare per possibile violazione del

divieto di accaparramento di clienti mediante pubblicità (art. 12 lett. d della

legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA;

RS 935.61).

b. Chiamati a

pronunciarsi in merito, i denunciati hanno contestato ogni addebito mosso nei

loro confronti. Hanno in particolare negato ogni intento di accaparrarsi nuovi

clienti, sostenendo di avere inviato la newsletter (peraltro di carattere

prettamente informativo e oggettivo) soltanto a persone - individuate mediante

una meticolosa cernita preliminare dei contatti e-mail - cui, direttamente o

indirettamente, il loro studio aveva già prestato consulenza.

c. A fronte della tesi

difensiva sviluppata dai segnalati, il 14 novembre 2019 la Commissione ha

interpellato il segnalante chiedendogli di indicare se la destinataria

dell'invio fosse mai stata cliente dello studio legale in questione. Ha in

particolare richiesto una dichiarazione scritta e firmata dall'interessata in

questo senso, precisando che alla stessa sarebbe stata garantita

massima

discrezione, nel senso che il suo nome non sarebbe stato rivelato e la

dichiarazione sarebbe rimasta secretata nell'incarto.

d. Con scritto del 29

novembre successivo, l'avv. __________ ha trasmesso la dichiarazione richiesta,

confermando che avrebbe dovuto essere tenuta in vostre mani e secretata.

C. Con decisione del 19

maggio 2020 la Commissione ha condannato gli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 al

pagamento di una multa di fr. 600.- ciascuno per violazione delle regole

professionali in materia di pubblicità. La precedente istanza ha in particolare

ritenuto che la controversa newsletter - inviata sia a clienti dello

studio che a terzi non clienti - avesse connotazioni intrusive ed

eccessive, ritenuto che non era stato chiesto il loro preventivo consenso. Ha

tra l'altro rilevato come la tesi dei denunciati, secondo cui avrebbero mandato

la newsletter soltanto a loro clienti, non fosse vera, ritenuto che a una

cliente del denunciante erano state indirizzate le prime due edizioni, come la

stessa aveva riferito in un proprio scritto.

D. Adito su ricorso degli

avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 e riscontrata una violazione del loro diritto di

essere sentiti, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 22

febbraio 2021, ha annullato la decisione di condanna della Commissione, cui ha

rinviato gli atti affinché si pronunciasse nuovamente, dopo avere concesso ai

ricorrenti la facoltà di esprimersi sulla dichiarazione rilasciata dalla

cliente dell'avv. __________ o aver semmai debitamente spiegato le ragioni che

ne giustificherebbero il rifiuto.

E. Dopo avere trasmesso

ai denunciati il noto documento e avere raccolto le loro osservazioni in

merito, con decisione del 12 ottobre 2021 la Commissione ha confermato le multe

inflitte agli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI 4 per violazione delle regole

professionali in materia di pubblicità. In estrema sintesi, ha ribadito che i

legali, inviando le news-letter ai clienti e non (come per finire ammesso),

avrebbero fatto una pubblicità intrusiva, lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA. La

sanzione è stata commisurata tenendo conto dell'entità della colpa degli

interessati, ritenuta di entità lieve-media.

F. Avverso la

predetta decisione di condanna della Commissione gli avv. RI 1 e RI 2, RI 3 e RI

4 si aggravano nuovamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

Fatti

I ricorrenti spiegano di non poter accettare la sanzione loro inflitta, in

assenza di una linea univoca (né giurisprudenziale né dottrinale) sul tema

dedotto in giudizio e in mancanza di qualsiasi direttiva in materia. Rilevano

di avere accuratamente selezionato gli indirizzi e-mail di quella che

ritenevano la cerchia dei propri clienti, ribadendo che soltanto per un errore

(e non per un tentativo di accaparramento di nuova clientela) in un caso

isolato due newsletter (volte alla divulgazione di informazioni di stampo

scientifico) sarebbero pervenute anche a una persona giuridica non cliente

dello studio. Ritengono che la decisione della Commissione non trovi conforto

nella giurisprudenza citata, che concernerebbe fattispecie prive di attinenza

con il caso in esame e che, in ogni caso, non menzionerebbero la necessità di

raccogliere il consenso preventivo dei destinatari dell'invio. Ritiene

l'opinione veicolata dalla Commissione quanto all'attività pubblicitaria

dell'avvocato desueta e non al passo con il rapidissimo sviluppo dei mezzi di

comunicazione a loro disposizione, rilevando come parte della dottrina ammetta

anche la pubblicità destinata a una cerchia determinata di persone (compresi

terzi non clienti). A fronte della liceità delle newsletter dal profilo della

forma e del contenuto come pure del fatto che erano state inviate a una cerchia

ben delimitata di destinatari che potevano disdirne la trasmissione con un

semplice click, contestano che possano essere considerate intrusive, moleste o

limitanti la libertà di scelta del pubblico e quindi lesive dell'art. 12 lett.

d LLCA. Ritengono in ogni caso sproporzionata la sanzione inflitta, che

andrebbe semmai sostituita con un avvertimento o un ammonimento.

G. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

H. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia degli insorgenti a presentare

una replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dalla

decisione impugnata, di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1

Giusta l'art. 12

lett. d LLCA, l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la

pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione

del pubblico. Tale norma sancisce il principio dell'ammissibilità della

pubblicità degli avvocati, quale parte integrante della libertà economica

garantita dall'art. 27 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) rispettivamente della libertà

d'espressione sancita dagli art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto internazionale relativo ai

diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr.

DTF 139 II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue restrizioni che necessitano di

giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.1; STF 2C_259/2014 del 10

novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che, nel fare pubblicità, l'avvocato deve

rispettare tutte le regole professionali fissate dalla LLCA e segnatamente il

segreto professionale (cfr. Messaggio del 28

aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli

avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in particolare pag. 5023, ad n.

233.24; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.1; STA 52.2020.571 del 10

settembre 2021 consid. 3.1).

2.2

Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità

s'intende ogni comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare

terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da

uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date dipende dalla

percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo criteri oggettivi

(cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti dottrinali ivi citati; STA

52.2016.323

del 22 novembre 2016 consid. 4). Per evitare che la norma venga

elusa, la nozione di pubblicità non deve essere compresa in maniera troppo

restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François

Bohnet/

Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna

2009, n. 1485; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.2; STA 52.2020.571

citata consid. 3.2).

2.3

La pubblicità persegue gli interessi

dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della

consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai

bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano

loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA

citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24; cfr. pure Walter

Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In

tal senso, essa contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF

139.

II 173 consid. 5.1).

Come ricordato dal Tribunale federale,

l'originario divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto

dalla maggior parte dei codici deontologici e anche da molte normative

cantonali, si è considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo

scorso, per poi essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in

vigore della legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6

ottobre 1995 (LCart; RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann, op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti dottrinali ivi citati; per una

panoramica della predetta evoluzione, cfr. in particolare Walter Fellmann, Recht der

Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/Mar-tenet,

op. cit., n. 1472 segg.; Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La

profession d'avocat, Ginevra/Zurigo/Basilea 2021, n. 248 segg.).

Già prima dell'entrata in vigore della LLCA, il Tribunale federale si era

ripetutamente pronunciato contro un divieto assoluto della pubblicità degli

avvocati, assoggettando però la loro attività pubblicitaria a restrizioni

particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.3 e rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come accennato, la LLCA ha

adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, esprimendo

nondimeno che la libertà pubblicitaria dell'avvocato è soggetta, per ragioni di

interesse pubblico, a restrizioni più severe rispetto ai limiti ordinari posti

dall'ordine giuridico alla libertà pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid.

4.4

e rif.). Spesso infatti l'ottenimento di un diritto da parte di un

cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato, che fa valere

efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico

particolare a che la professione dell'avvocato venga esercitata con cura e

diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A tutela del pubblico e per garantire la

buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad

assicurare l'esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità

(art. 95 cpv. 1 Cost.; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2.1 e rif.; STF

2C_259/2014 citata consid. 2.2). In tal senso, la

pubblicità non è ammessa senza restrizioni: l'art. 12 lett. d LLCA esige

infatti che si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione

del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_259/2014 del

10.

novembre 2014 consid. 2.3). Per stabilire se ciò sia il caso, occorre

procedere a una valutazione globale della pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid.

7.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.1; cfr. pure RtiD I-2021 n. 56

consid. 2.3; STA 52.2020.571 citata consid. 3.3).

2.4

I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si

riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore

della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1;

cfr. pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4; STA 52.2020.571 citata consid. 3.4).

2.4.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe

rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza

sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Il principio di oggettività impone

infatti una certa discrezione (Zurückhaltung) nel senso che la

pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un carattere

informativo e rinunciare a metodi adescatori, importuni e sfacciati. Va altresì evitata ogni pubblicità sensazionalistica

o esagerata. Queste restrizioni si impongono

tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità

dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_259/2014 citata

consid. 2.3.1; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.1; STA 52.2020.571 citata consid. 3.4.1).

2.4.2

I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente

l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di

contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa

di consulenza e rappresentanza in giudizio. Non si tratta di un qualunque,

astratto (e quindi possibilmente grande) bisogno d'informazione, bensì del

bisogno d'informazione del pubblico presente in una determinata situazione. A

dipendenza del luogo in cui la pubblicità deve esplicare il suo effetto, i

bisogni d'informazione del pubblico ivi presente possono infatti essere maggiori o minori. Secondo la

dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere

evitata affinché sia garantita un'appropriata

sollecitazione dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_259/2014 citata

consid. 2.3 e 2.3.2; Christof

Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des

Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in:

AJP 2005, pag. 1181; RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.4.2;

STA 52.2020.571 citata consid. 3.4.2). La pubblicità deve insomma permettere a

potenziali interessati di trovare le relative informazioni sugli studi legali, quando

necessitano della consulenza di un avvocato o di un rappresentante legale (cfr.

sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di Basilea Città VD.2019.122

del 19 dicembre 2019 consid. 3.1). La pubblicità è in particolare ammessa

quando è orientata a un gruppo specifico di persone, come nel caso di circolari

e inviti, sia in forma di scritti cartacei, sia di apparizioni in internet o

ancora di annunci sulla stampa (cfr. Fellmann,

Anwalts-recht, op. cit., n. 429). Può essere destinata sia a clienti esistenti

che a terzi non clienti: l'essenziale è che l'informazione sia suscettibile di

presentare un interesse per i destinatari (cfr. Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1528). Lecita è stata ad esempio ritenuta la consegna di una

lettera di raccomandazione ai proprietari di immobili situati nel piano di

sicurezza di un Comune in occasione di una serata informativa, ritenuto come

fosse indirizzata a un gruppo determinato di potenziali clienti che non

avrebbero partecipato alla serata se non fossero stati interessati, la

pubblicità potesse essere ritenuta ancora oggettiva e non sensazionalistica e

l'esito dell'eventuale procedura fosse stato definito aperto (cfr. ZR 104/2005

pag. 161 consid. 2c). La dottrina ammette che anche gli avvocati si servano di

internet e delle opportunità pubblicitarie da esso offerte (cfr. Fellmann, op. cit., n. 431). L'invio di

newsletter - di principio ammesso - non può tuttavia avvenire in maniera

generalizzata poiché non risponderebbe ai bisogni di informazione del pubblico

(cfr. Bohnet/Martenet, op. cit.,

n. 1528). Occorre perlomeno che il destinatario abbia in qualche modo

manifestato interesse alla ricezione delle newsletter (cfr. Andrea Schütz, Anwaltswerbung in der

Schweiz, UWG al Alternative zu Art. 12 lit. d BGFA?, Zurigo 2010, pag. 373).

Queste ultime non devono poi indisporre i destinatari, segnatamente per la loro

frequenza, il loro carattere intrusivo o, ancor più, per il loro oggetto. Non è

in particolare immaginabile che un avvocato invii delle informazioni sul

diritto del divorzio o delle successioni a privati che non lo hanno mai

interpellato su tali temi (cfr. Benoît

Chappuis, La professione d'avocat, vol. II, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag.

112).

2.5

L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile

tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma

corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della

varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la

ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli

avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di

trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della

situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid.

6.3.1

e 6.3.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3). Ne discende che le

autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento

nell'interpretazione e nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate

contenute nell'art. 12 lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi

e bisogni d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi

essenziali per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari

accertamenti sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II

173.

consid. 2.2 e 6.3.2 e rif.; cfr. pure RtiD

I-2021 n. 56 consid. 2.5; STA 52.2020.571 citata consid. 3.5).

2.6

I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente

ripresi anche a livello di norme deontologiche

(le quali, pur non avendo valore

normativo, nella misura in

cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,

costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole

professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270

consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7

maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr.

pure RtiD I-2021 n. 56 consid. 2.6; STA 52.2020.571 citata consid. 3.6). L'art. 16 cpv. 2 del codice

svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD) dispone infatti che la

pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta

con l'attività professionale e salvaguardare il segreto professionale.

3.

3.1.

In concreto, dagli atti risulta che nei mesi di giugno e settembre 2019 lo

studio legale dei ricorrenti ha inviato per e-mail una newsletter contenente

articoli su vari temi giuridici d'attualità (cfr. copia delle newsletter agli

atti), la quale è pervenuta anche a una cliente dell'avv. __________ che non si

era mai avvalsa della consulenza legale degli insorgenti.

3.2

Intervenuta su segnalazione dell'avv. __________, la Commissione - pur dando

atto che gli avvocati possono di principio inviare newsletter informative ai

propri clienti e a terzi interessati senza incorrere in una violazione

deontologica - ha per finire stabilito che in concreto i ricorrenti avevano

violato le regole professionali vigenti in materia di pubblicità. Da un lato,

per avere inviato le newsletter ai propri clienti senza avere dimostrato

di avere chiesto preventivamente il loro consenso. Dall'altro, per averle

inviate anche a non clienti dello studio, come dimostrato dalle newsletter

ricevute da una cliente dell'avv. __________ (senza che le avesse richieste o

avesse dato il proprio assenso all'invio, ciò che è stato ritenuto un illecito

tentativo di accaparrarsi nuova clientela). Al riguardo la precedente istanza

ha ritenuto che la cernita non fosse stata effettuata con sufficiente

precisione e accuratezza e che l'errore per finire ammesso dai ricorrenti non

potesse essere considerato banale e frutto di una semplice svista. Ha pertanto

ritenuto che la newsletter in questione avesse delle connotazioni intrusive e

fosse quindi lesiva dell'art. 12 lett. d LLCA.

3.3

Conclusione, questa, che gli insorgenti contestano, come visto,

fermamente, sostenendo di avere proceduto a un accurato lavoro di selezione

degli indirizzi e-mail per assicurarsi che la newsletter pervenisse unicamente

ai propri clienti (o comunque a persone alle quali lo studio aveva direttamente

o indirettamente già prestato consulenza professionale). Hanno tuttavia dovuto

ammettere che nella lista degli indirizzi era stato inserito per errore anche

quello della ditta cliente dell'avv. __________, con cui l'avv. RI 1 era

entrato in contatto in passato per questioni private (cfr. osservazioni del 20

settembre 2021 e fattura allegata), negando comunque ogni intento di

accaparrarsi nuovi clienti. Hanno quindi difeso il loro diritto - a prescindere

dal previo consenso dei destinatari - di inviare delle newsletter come quelle

in questione, ammissibili sia dal profilo della forma che del contenuto,

inviate a una cerchia ben delimitata di persone, alle quali è stata sin

dall'inizio data la possibilità di disdirne la trasmissione in ogni momento e

per il tramite di un semplice click.

3.4

Ora, incontestata è in concreto sia la natura

pubblicitaria che l'oggettività delle controverse newsletter, che trattano di

diversi temi di attualità giuridica in maniera scientifico-informativa, al fine

di attirare l'attenzione dei loro destinatari sulle competenze e il

continuo aggiornamento degli avvocati attivi nello studio legale di cui sono

titolari gli insorgenti. Controverso è piuttosto se le

stesse rispondano anche ai bisogni d'informazione del pubblico. Come visto, i

ricorrenti hanno inviato newsletter sui temi più disparati del diritto

indistintamente a tutti i loro clienti, senza in alcun modo determinare

la cerchia dei potenziali interessati e senza che i destinatari avessero in

qualche modo manifestato il loro interesse a riceverle. Nemmeno loro negano che

si sia trattato di un invio in massa indiscriminato. Come visto (cfr. supra,

consid. 2.4.2), però, invii generalizzati ai clienti che si sono rivolti allo

studio legale per temi che non sono necessariamente tra quelli trattati nelle

newsletter e che non hanno manifestato il loro interesse alla ricezione delle

stesse non sono ammissibili. Una pubblicità del genere, rivolta a un

largo pubblico, è illecita poiché è suscettibile di indurre certe persone a far

richiesta dei servizi resi da un avvocato (anche al di fuori del monopolio di

rappresentanza cantonale) anche quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr.

STA 52.2020.571 citata, in: RtiD: I-2022 n. 57 consid. 4.2.1 e rif.; cfr. Attilio Rampini, Siti internet,

newsletter e mailings di uno studio legale, contributo in occasione della

maratona del diritto del 22 novembre 2019 presso l'Università della Svizzera

italiana, pag. 7, ad III.j; Mercedes

Novier, Quelle publicité pour l'avocat?, in: Plaidoyer 2/2015 pag. 23;

cfr. inoltre in generale sul tema: Sylvie

Fischer, Nouvelles trompettes de la renommée, in: Plaidoyer 4/2012 pag.

59). Ne discende che - al di là della questione del

consenso evocata dalla Commissione (e da una parte della dottrina; cfr. Rampini, op. cit., ibidem), che per

la pubblicità di massa ha peraltro implicazioni anche dal profilo della legge

federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241; cfr. Schütz, op. cit., pag. 373 seg.) - già solo per questo motivo occorre concludere che l'invio

da parte dei ricorrenti delle controverse newsletter non rispondeva a un

bisogno di informazione del pubblico e ch'essi sono quindi incorsi in una

violazione dell'art. 12 lett. d LLCA. E ciò anche

prescindendo dal fatto che in un caso - invero rivelatosi isolato - le

newsletter siano state trasmesse anche a un terzo non cliente dello studio. Su

questo punto occorre piuttosto dar atto ai ricorrenti che tale invio appare

effettivamente più riconducibile a un errore (peraltro spiegabile) che a

un'intenzione mirata. Del resto, nemmeno la Commissione ha accertato altri casi

di trasmissione delle newsletter a terzi non clienti dello studio. A fronte di

un unico caso constatato, non può quindi essere seguita la Commissione quando sostiene

che l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui avrebbero trasmesso la

newsletter unicamente a propri clienti, non sia vera.

4.

Ferme queste premesse,

resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure

disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento

e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il

provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle

regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un

ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve

raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche della colpa, degli antecedenti

e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare

(cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas

Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2

È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri

legali può talora rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e

illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque

fissato i paletti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di

disattendere le regole professionali in materia di pubblicità.

In concreto, la violazione commessa dai ricorrenti può comunque ancora essere

considerata di lieve entità: se è pur vero che ha coinvolto tutti i clienti

dello studio, la stessa si è comunque limitata all'invio di due sole edizioni

della newsletter. Nell'unico invio a un terzo non cliente, plausibilmente

riconducibile a una svista - diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione

-, non è inoltre ravvisabile alcun tentativo illecito di accaparrarsi nuova clientela.

Entro questi termini, anche la colpa - di cui pure occorre evidentemente tener

conto nella commisurazione della sanzione (cfr. Fellmann,

Anwaltsrecht, op. cit., n. 722 seg.; Poledna,

op. cit., n. 18 e 27 ad art. 17) - può quindi essere considerata lieve. A favore dei ricorrenti depone poi l'assenza di precedenti disciplinari e

il buon comportamento tenuto durante la procedura.

Pur avuto riguardo al margine di

apprezzamento che spetta all'autorità di prime cure in questo ambito, le

sanzioni in concreto inflitte ai ricorrenti appaiono quindi eccessive. Alla

luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di pronunciare nei loro confronti

un semplice ammonimento. La sanzione così commisurata, tra le più lievi

previste dalla norma, risulta meglio ragguagliata alle circostanze del caso

concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente

conto dell'incensuratezza degli insorgenti e appare sufficiente a richiamarli

al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione

impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti dei ricorrenti è

pronunciato un ammonimento, così come indicato al precedente considerando. Le

spese di prima istanza sono adeguate in funzione dell'esito.

5.2

La tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico degli insorgenti, proporzionalmente

al loro grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che gli

insorgenti agiscono quali avvocati in causa propria (cfr., fra tante:

STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.

7.2).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 12 ottobre 2021 (n. 307/8/9/10) della Commissione di disciplina

degli avvocati è annullata e riformata come segue:

1.1

Nei confronti degli avv. RI 1, RI

2, RI 3 e RI 4 è pronunciato un ammonimento.

1.2

La tassa di fr. 400.- e le spese

di fr. 200.- sono poste, in solido, a carico degli avv. RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, ai

quali va retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera