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Decisione

52.2021.467

Diniego di licenza per un impianto fotovoltaico

31 ottobre 2023Italiano21 min

accogliendo l'opposizione pervenuta. Richiamato l'art. 14bis delle norme di attuazione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.467

Lugano

31

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 16 novembre

2021 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 13 ottobre 2021 (n. 4990) del

Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 e CO 2 avverso la

risoluzione del 3 maggio 2021 con cui il Municipio di Agno ha negato loro la

licenza edilizia per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto della loro

abitazione (part.PART 1);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1 e CO 2 sono

comproprietari di un terreno (part. PART 1 di 1014 m2) situato ad

Agno, in via __________, sul quale vi è la loro casa d'abitazione (sub A).

Secondo il piano regolatore, il fondo si trova a cavallo tra due zone: la parte

a nord (ca. 507 m2) è in zona nucleo storico (NS), mentre quella a sud

(ca. 497 m2) - su cui insiste per lo più l'edificio - è in zona

residenziale estensiva (R2). Il fondo è inoltre inserito nel perimetro di

rispetto di Casa __________ (part.PART 2), bene culturale di interesse cantonale,

situato sull'altro lato della strada.

Estratto Mappa

B. a. Con domanda di

costruzione del 1° febbraio 2021, CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio di

Agno il permesso di posare sul tetto del loro stabile un impianto fotovoltaico

per la produzione di energia elettrica, formato da 25 moduli (modello Sunport

370 Wp) a forma rettangolare (circa 1 x 1.80 m), di colore nero, con basso

grado di riflessione e sporgenti ortogonalmente meno di 20 cm. Il progetto

prevedeva di sparpagliare i pannelli tra le diverse falde del tetto.

b. Nel termine di

pubblicazione, alla domanda si è opposta RI 1, allora proprietaria di due fondi

confinanti (part. PART 3 ePART 4).

c. Preso atto di tale opposizione e di una

richiesta atti dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), il 31 marzo

2021 gli istanti in licenza hanno presentato le loro osservazioni, unitamente a

una modifica riduttiva che, diversamente dal primo disegno, prevede di

concentrare un minor numero di pannelli (24) su quattro falde.

Estratto Pianta

d. Con avviso del 13 aprile 2021 (n. 117107), l'autorità dipartimentale si è

espressa favorevolmente al rilascio del permesso, alle seguenti condizioni

imposte dall'UNP e dall'Ufficio dei beni culturali (UBC):

·

Fatti

i pannelli devono presentare un

basso grado di riflessione e proporre un colore unitario e scuro (nero o

marrone), senza celle, interstizi e elementi chiari o in inox/alluminio a

vista;

·

l'installazione di tutto

l'impianto deve essere curata, in modo da nascondere raccordi ed eventuali

strutture secondarie.

e. Nonostante tale

avviso, il 3 maggio 2021 il Municipio ha negato la licenza edilizia,

accogliendo l'opposizione pervenuta. Richiamato l'art. 14bis delle norme di attuazione

del piano regolatore di Agno (NAPR) - secondo cui per i fondi a cavallo di

due zone vale la regolamentazione della zona con superficie preponderante -

e considerato che il 50.5% della superficie della part. PART 1 si trova

nella zona del nucleo (NS), l'Esecutivo comunale ha ritenuto che alla

fattispecie tornasse applicabile l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR, il quale vieta

la posa di pannelli nel nucleo storico.

C. Con giudizio del 13

ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1

e CO 2 contro il predetto diniego, che ha annullato, rinviando gli atti al

Municipio affinché rilasciasse la postulata licenza edilizia.

Illustrato il quadro

normativo, l'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato come il fondo non si

trovasse in maniera preponderante in zona nucleo, né in zona R2, mentre

la casa d'abitazione era quasi interamente in quest'ultima. In queste

circostanze, ha quindi escluso che il Municipio potesse applicare l'art. 36

cpv. 6 lett. h NAPR, anziché le norme vigenti per la zona R2, che non vietano

la posa di pannelli solari. Dopo aver ritenuto l'impianto solare conforme alla

clausola estetica comunale (art. 6 NAPR), il Governo ha difeso la valutazione

estetica dell'UNP relativa al principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel

paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; LST; RL 701.100). Infine, basandosi sul preavviso dell'UBC, ha

ritenuto il progetto conforme anche alla legislazione in materia di protezione

dei beni culturali, indicando che non vi erano motivi per scostarsi dal

preavviso favorevole dell'autorità dipartimentale.

D. Contro il predetto

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e che sia confermato il diniego di licenza.

In sintesi, l'insorgente

censura anzitutto alcuni passaggi fuorvianti o errati contenuti nella decisione

impugnata. In buona sostanza riafferma poi l'applicazione del divieto sancito

dall'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR, sostenendo inoltre che nemmeno l'art. 18a

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700) ammetterebbe la posa indiscriminata di pannelli solari. I moduli,

aggiunge, non sarebbero sufficientemente adattati al tetto, né inseriti

correttamente nel nucleo. L'impianto solare creerebbe inoltre un fortissimo

pregiudizio a Casa __________, in spregio all'art. 18a cpv. 3 LPT.

Nemmeno sarebbe rispettato l'art. 6 NAPR.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, con osservazioni di cui si dirà, se

del caso, in appresso.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) riconferma essenzialmente i preavvisi espressi

dall'UBC e dall'UNP. Dal canto suo, il Municipio postula implicitamente

l'annullamento della decisione governativa impugnata, richiamandosi alle sue

precedenti prese di posizione. CO 1 e CO 2 chiedono di respingere il ricorso,

con argomenti di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di

diritto.

F. In sede di

replica e duplica, le parti (ad eccezione del Governo, rimasto silente) si sono

essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni e domande di giudizio,

ribadendo e sviluppando ulteriormente le rispettive tesi.

G. Dopo essere stata

interpellata da questo Tribunale, con scritto del 26 ottobre 2022 la ricorrente

ha confermato di aver venduto la part. PART 3 a un terzo (non interessato a

subentrare nel procedimento). Ha comunque precisato di avere ancora interesse

all'evasione della procedura, essendo tuttora proprietaria del confinante mapp.

PART 4.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, tuttora proprietaria del fondo

adiacente (part. PART 4) e già opponente, personalmente e direttamente toccata

dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo sufficientemente

chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Del resto, le parti non

sollecitano l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

La ricorrente

censura preliminarmente alcuni passaggi fuorvianti o errati contenuti nel

giudizio impugnato. Tra questi, il considerando di diritto (n. 2) riferito alle

contestazioni di natura civile, qui inesistenti.

Ora, se è ben vero che

questo considerando è superfluo, ritenuto che in concreto non sussistono

conflitti di diritto privato, è altrettanto vero che il giudizio impugnato non

ha tratto alcuna conclusione su questo punto, come del resto riconosciuto dalla

ricorrente. La critica cade quindi nel vuoto. Identica conclusione vale per gli

altri passi censurati: il paragrafo D si limita a riportare le tesi sostenute

da CO 1 e CO 2, mentre il consid. 6 a pag. 10 contiene un evidente errore di

battitura, come anche puntualizzato dal Governo (cfr. sua risposta del 7

dicembre 2021).

3.

3.1. Dal 1°

gennaio 2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa

norma (art. 18a LPT) - nella sua versione rivista, entrata in vigore il

1° maggio 2014 - prevede che:

1.

Nelle

zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente

adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22

cpv. 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità

competente.

2.

Il

diritto cantonale può:

a. designare

determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante,

nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati

dall'autorizzazione;

b. prevedere

l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

3.

Gli

impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza

cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non

devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

4.

Per il

rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o

nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

3.2

L'art. 18a cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a

favore dell'interesse all'uso dell'energia solare, che prevale di principio

sugli aspetti estetici. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa

disposizione - direttamente applicabile - è rilevante ogniqualvolta si debbano

valutare, nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso per un impianto

solare, aspetti riguardanti segnatamente l'integrazione architettonica o

l'applicazione di clausole estetiche di diritto cantonale o comunale. L'art. 18a

cpv. 4 LPT si applica anche quando si tratta di interpretare un concetto

giuridico di natura indeterminata. La norma comporta che, in una ponderazione

degli interessi, di principio prevale quello volto a promuovere l'energia

solare. Di conseguenza, un diniego di licenza edilizia per considerazioni

estetiche è ammissibile solo in casi molto eccezionali e dovrà essere

particolarmente ben motivato, mediante una discussione degli interessi contrari

ritenuti in concreto preponderanti. Una motivazione generica (scarsa

integrazione o pregiudizievole per l'aspetto; mauvaise

intégration, nuit à l'apparence) non è sufficiente. Se il diritto

cantonale e comunale può ancora imporre al costruttore di scegliere, a parità

di produzione e rendimento energetico, l'opzione meno pregiudizievole sul piano

estetico, non può invece limitare un uso coerente dell'energia solare solo per

motivi estetici. L'art. 18a cpv. 4 LPT restringe quindi il potere

discrezionale delle autorità competenti nel rilascio delle licenze edilizie

(cfr. DTF 146 II 367 consid. 3.1.1; STF 1C_415/2021 del 25 febbraio 2022

consid. 3.1 con riferimenti ivi citati).

4.

4.1. Secondo

l'art. 14bis NAPR, per fondi a cavallo di due zone vale la regolamentazione

della zona con superficie preponderante. Tuttavia gli indici di sfruttamento e

di edificabilità si calcolano in modo proporzionale alle superfici incluse in

ogni zona.

La norma è essenzialmente volta a permettere di edificare secondo criteri

architettonici omogenei i fondi che, appartenendo a due zone, soggiacciono a

regimi edilizi diversi (cfr. per una disposizione analoga di un altro comune:

STA 52.2003.179 del 16 settembre 2003 consid. 2.1). Considerato che gli indici

di sfruttamento e di occupazione sono calcolati in modo proporzionale alle

rispettive superfici edificabili, di regola una tale prescrizione esplica i suoi

effetti soprattutto sulle distanze dal confine e sulle altezze (cfr. STA

52.2003.179

citata consid. 2.1). Nel caso in cui un fondo è situato a cavallo

con la zona del nucleo storico (NS), tale norma è tuttavia suscettibile di

comportare anche l'applicazione di disposizioni che regolano in modo più

restrittivo gli interventi ammissibili, volte a preservare le caratteristiche

architettoniche e l'aspetto tradizionale degli edifici del tessuto storico

(cfr. art. 36 NAPR). Tra queste, l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR, che vieta la posa

di pannelli solari.

4.2

L'art. 14bis NAPR non precisa la nozione di zona con superficie

preponderante. Di per sé, non vieta che possa essere interpretata nel senso

che determinante è la zona con la maggior superficie interessata dalla

costruzione. Neppure esclusa a priori è una spiegazione del concetto di preponderante

che - anche se riferito all'intera superficie del fondo - richieda che quella

della zona con la regolamentazione più restrittiva sia di gran lunga

maggiore o superiore (cfr. la definizione di "preponderante" nel

vocabolario Il nuovo Treccani, edizione 2018), e non solo di una manciata di

metri quadrati. Una simile interpretazione, perlomeno quando è in discussione l'applicazione

di una disciplina volta a limitare la posa di pannelli solari, alla luce dell'art.

18a cpv. 4 LPT, andrebbe in effetti privilegiata.

In ogni caso, una

diversa interpretazione che consideri in senso stretto la maggioranza

matematica (> 50%) della superficie di un intero fondo, non può condurre all'applicazione

di una disposizione, che - come l'art. l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR - vieta in

modo generale e perentorio la posa di pannelli solari all'interno di tutto il

nucleo: una simile norma è infatti contraria al diritto federale (art. 49 cpv.

1.

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;

Cost.; RS 101). Premesso che l'art. 18a LPT non proibisce tassativamente

questo genere d'impianti neppure nell'ambito di monumenti culturali o naturali

d'importanza cantonale o nazionale (cfr. cpv. 3), una prescrizione di PR non

può infatti mettere fuori gioco la ponderazione degli interessi prevista dall'art.

18a cpv. 4 LPT (cfr. Christophe

Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé:

genèse, conditions d'application et portée, in RDAF 2014 pag. 532; cfr. pure

STA 52.2009.255 del 12 novembre 2009 consid. 2.2).

4.3

In concreto, come visto in narrativa, il Municipio ha negato la licenza

edilizia per la posa dei pannelli solari, considerando che la maggior parte (50.5%)

della superficie del fondo part. PART 1 si trova in zona nucleo, dove è vietata

la posa di pannelli solari (art. 14bis in combinato disposto con l'art. 36 cpv.

6.

lett. h NAPR). Interpretazione, questa, che il Governo non ha difeso,

ritenendo inapplicabile il predetto divieto. A giusta ragione.

Se è pur vero che il fondo si trova a cavallo tra la zona nucleo (507 m2)

e quella residenziale R2 (497 m2; cfr. doc. 5), non può essere

ignorato che tra la superficie delle due aree vi è una differenza minima (di soli

10.

m2); inoltre, la superficie dello stabile toccato dall'intervento

è quasi interamente situata in zona R2. In queste circostanze, pur tenendo

conto della latitudine di giudizio che deve essere generalmente riconosciuta al

Municipio nell'interpretazione del suo diritto autonomo, alla luce dell'art. 18a

LPT, non risulta corretto interpretare l'art. 14bis NAPR nel senso di

assoggettare l'intervento al regime della zona del nucleo storico (art. 36

NAPR), e in particolare al cpv. 6 lett. h.

Ad ogni buon conto, l'opposta deduzione del Municipio non conduce all'applicazione

di quest'ultima norma: il divieto generale e tassativo di installare pannelli

solari nel nucleo da essa sancito è infatti contrario al diritto federale (supra

consid. 4.2).

Ferme queste premesse, resta da verificare se all'impianto solare ostino

impedimenti riconducibili alla tutela del bene culturale protetto situato nelle

vicinanze o di ordine estetico.

5.

5.1. La

protezione e la valorizzazione dei beni culturali è disciplinata dalla legge

sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). La

decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito

dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione

cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Il Legislativo comunale decide quali immobili

di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di

rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), mentre il Consiglio di Stato decide in sede

d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in

quanto beni culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). La

protezione di questi beni è infatti concepita come "protezione integrata"

da attuare nel contesto della pianificazione del territorio (cfr. Messaggio 14

marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sulla

protezione dei beni culturali, pag. 1024).

5.2

Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si

estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne

(art. 22 cpv. 1 LBC). Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene

protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono

ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la

valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). Il PR stabilisce i beni culturali

d'importanza cantonale e locale con gli eventuali perimetri di rispetto (cfr.

art. 16 cpv. 1 lett. a-c del regolamento sulla protezione dei beni culturali

del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110), mentre le norme d'attuazione definiscono i

contenuti della protezione in base alla scheda d'inventario, indicando i

criteri d'intervento sui beni protetti e all'interno dei perimetri di rispetto

(cpv. 2).

L'art. 22 LBC concretizza il principio generale secondo cui un bene culturale

deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo

contesto spaziale.

5.3

In base all'art.

27.

cpv. 4 lett. a cifra 3 NAPR, Casa __________ è considerata bene culturale di

importanza cantonale (Casa in località __________, mapp. PART 2).

Attorno al bene, il PR ha istituito un perimetro di rispetto, che comprende tra

l'altro l'intera part. PART 1 (cfr. art. 27 cpv. 4 lett. c NAPR e piano del

paesaggio). Entro questo perimetro non sono ammissibili interventi suscettibili

di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni

culturali protetti (cfr. art. 27 cpv. 4 lett. c NAPR).

5.4

In concreto, come

visto in narrativa, il progetto prevede di installare su quattro falde del

tetto in tegole 24 pannelli fotovoltaici (modello Sunport 370 Wp), a forma rettangolare

(circa 1 x 1.80 m), di colore nero e con basso grado di riflessione, sporgenti

ortogonalmente meno di 20 cm e disposti in modo compatto (cfr. pure pianta

consid. Bc). In sede di avviso cantonale, l'UBC ha preavvisato favorevolmente

il progetto: premesso in generale che i

pannelli devono essere posati raggruppati in superfici compatte e iscritte in

figure regolari (rettangoli), evitando superfici frazionate o a scalare, l'Ufficio

ha rilevato come la nuova proposta tenesse conto delle osservazioni

formulate in tal senso e potesse pertanto essere accolta, alle condizioni

di cui si è detto in narrativa (supra consid. Bd). Con la disposizione

più ordinata e razionale dei pannelli, ha aggiunto, la variante mostrerebbe anche

la necessaria sensibilità nei confronti del vicino bene culturale protetto.

Tale valutazione è come detto stata avallata dal Governo, il quale non ha

ravvisato alcun valido motivo per scostarsene. La conclusione non presta il

fianco a critiche.

5.5

L'impianto

fotovoltaico, come anche rilevato dall'autorità dipartimentale, è formato da

pannelli raggruppati su quattro falde, in modo compatto. I pannelli, di colore

scuro, con basso grado di riflessione e una sporgenza minima, tenuto anche

conto delle condizioni imposte in sede di avviso, risultano discreti e

sufficientemente adattati al tetto. Vista la scarsa pendenza delle falde, v'è

da ritenere che non saranno neppure particolarmente visibili, segnatamente

dalla strada pubblica (via __________) ai piedi di Casa __________ (cfr. le

immagini nella relazione tecnica, reperibili pure su Google Maps e Street view,

cfr. STF 1C_382/2015 del 22 aprile

2016.

consid. 6.5 e rimandi). A maggior ragione se si considera che i

moduli sono per lo più collocati sulle falde opposte, orientate a est.

Contrariamente a quanto afferma genericamente la ricorrente, nulla permette

seriamente di affermare che i pannelli - che hanno un'estensione tutto sommato

limitata - possano compromettere la visibilità, la conservazione o la valorizzazione

del bene culturale protetto a monte. Tanto meno che possano arrecargli un fortissimo

pregiudizio.

Anche su questo punto, il giudizio impugnato va dunque

confermato.

6.

6.1. La LST prevede

all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo)

applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli

interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.

100.

del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011.

(RLST; RL 701.110) precisa che ciò si verifica quando un progetto si

integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le

preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Secondo la

giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del concetto

d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura

indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità

soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua

applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla

limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA

52.2016.466

del 14 settembre 2018 consid. 4.1 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una

portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie.

Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le

prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Il principio d'inserimento ordinato

e armonioso è applicato dall'UNP nell'esame delle domande di costruzione che

riguardano i nuclei (art. 109 cpv. 1 lett. b LST). Per il resto, in zona edificabile,

fatti salvi gli altri casi di cui all'art. 109 cpv. 1 lett. b e c LST, è

applicato dal Comune.

6.2

In concreto,

esaminando il progetto alla stregua di un intervento nel nucleo, l'UNP ha rilevato

come l'impianto avesse una forma più regolare, compresa all'interno delle

falde del tetto, lasciandone libere alcune in modo da evitare la frammentazione

su tutta la copertura e in modo da conservare maggiormente l'aspetto unitario

dell'insieme. Ha quindi espresso il proprio preavviso favorevole in relazione

all'art. 104 cpv. 2 LST, alle condizioni di cui si è detto (formulate anche

dall'UBC). Il Governo ha in sostanza tutelato tale valutazione. Anche su questo

punto, il giudizio resiste alle sommarie critiche dell'insorgente.

6.3

Anzitutto va ricordato che l'edificio sul quale verranno installati i

pannelli non fa veramente parte del tessuto tradizionale del nucleo storico di

Agno, che si sviluppa più a nord e a monte di via __________ (e che a

differenza degli altri nuclei del Comune - __________, __________ e __________

- non è peraltro oggetto di una pianificazione particolareggiata). L'edificio,

costruito attorno al 2000, è per lo più collocato in zona residenziale R2, in

un comparto privo di particolari pregi, contraddistinto

da edifici di dimensioni, fogge, orientamenti e coperture differenti (tetti

piani o in tegole di vario tipo), su cui è tra l'altro già possibile

individuare la presenza di pannelli solari (cfr. part. __________; cfr.

immagini agli atti e foto aeree reperibili sul geoportale dell'Ufficio federale

della topografia swisstopo e Google Maps).

L'impianto solare, formato da pannelli raggruppati su quattro falde, in

modo compatto, di colore unitario scuro e con basso grado di riflessione e una

sporgenza minima, risulta inoltre sufficientemente

adattato al tetto, così come già ampiamente spiegato (supra consid.

5.5). Se è ben vero che sul mercato esistono nuove generazioni di moduli

colorati o tegole fotovoltaiche in grado di adattarsi sempre più ai materiali

di copertura (cfr. ad es. solare.svizzeraenergia.magnum3.ch/article/la-tegola-solare-colorata-nascita-di-un-nuovo-standard/6),

come afferma l'insorgente (senza però confrontarsi con gli aspetti relativi

alla loro produttività o rendimento), nulla permette in concreto di dubitare che

i pannelli previsti, aventi un'estensione tutto sommato limitata, possano

integrarsi convenientemente sulle falde in tegole rosse dell'edificio, privo di

caratteristiche particolarmente degne di nota, mantenendo una presenza ordinata

e discreta (cfr. pianta variante e foto e schemi nella relazione tecnica; cfr.

pure, in generale, Leitfaden für Solaranlagen, Verfahren und Gestaltung, del

Canton Zurigo, dicembre 2022, pag. 20). Tanto più che gli stessi, come detto,

risulteranno poco percettibili dalla strada comunale (via __________).

Posto che l'impianto

solare non si pone nemmeno in conflitto con il bene culturale protetto situato

a monte (supra consid. 5.5) - tenuto conto dell'art. 18a cpv. 4

LPT e della relativa giurisprudenza - non è insomma ravvisabile alcuna

singolare circostanza che permetta di scostarsi dal giudizio estetico positivo

reso dalle istanze inferiori. Per le stesse ragioni, è escluso che il progetto

possa disattendere la clausola estetica comunale prevista all'art. 6 NAPR, che non pone condizioni sostanzialmente diverse o più

restrittive di quella cantonale (cfr. pure STA 52.2015.541 del 7 febbraio 2017

consid. 3.4.1 e 3.4.2).

7.

7.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto.

7.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della ricorrente,

che rifonderà inoltre ai resistenti, patrocinati, una congrua indennità a

titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico di RI 1, che

rifonderà inoltre complessivamente un identico importo (fr. 1'800.-) a CO 1 e CO

2.

a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera