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Decisione

52.2021.469

Contributi di miglioria - perimetro impositivo e coefficienti di calcolo

24 ottobre 2022Italiano32 min

febbraio 2013, completata il 13 ottobre 2014, il Consiglio comunale di __________

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

52.2021.468

52.2021.469

Lugano

24

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 17 novembre

2021 di

RI 1

patrocinati

da:

contro

le decisioni del 18 ottobre 2021 (30.2017.34 e

30.2017.35) del Tribunale di espropriazione, prolate nell'ambito della

procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal Comune di __________

per la riqualifica urbana di Piazza __________ e Viale P__________;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Con risoluzione del 4

febbraio 2013, completata il 13 ottobre 2014, il Consiglio comunale di __________

ha approvato il progetto per le opere di riqualifica di Viale P__________ e

Piazza __________ ed ha stanziato il relativo credito, autorizzando l'esecutivo

comunale a prelevare contributi di miglioria e fissando la quota a carico dei

privati a 30% della spesa determinante. Il progetto stradale riferito

all'intervento in Piazza __________ è stato pubblicato dal 19 dicembre 2014 al

18 gennaio 2015, quello per Viale P__________ dal 5 giugno al 6 luglio 2015. Essendo

stato contestato, quest'ultimo è poi stato confermato anche dal Tribunale

federale (STF 1C_527/2016 del 29 novembre 2016).

Dando quindi seguito a quanto deciso dal Legislativo comunale, il CO 1 ha avviato

la procedura di prelievo dei contributi di miglioria. Esso ha allestito due

distinti perimetri, uno per la riqualifica di Viale P__________ e l'altro per

quella di Piazza __________, e ha pertanto pubblicato i due relativi prospetti

dal 3 aprile al 18 maggio 2017, previo invio di un avviso personale ai

proprietari interessati e pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Al momento della

pubblicazione del prospetto dei contributi, RI 1 erano comproprietari in

ragione di ½ ciascuno dei mappali n. 1__________ e 5__________ di __________ e

per questo sono stati assoggettati, in entrambi i perimetri, al pagamento di

contributi di miglioria per questi loro due fondi. Nel dettaglio, il fondo n. 1__________

è stato imposto per fr. 48'046.22 (fr. 24'023.11 per ciascun comproprietario)

per l'intervento su Viale P__________ e per fr. 108'960.44 (fr. 54'480.22

ciascuno) per quello in Piazza __________. Il fondo n. 5__________ è stato

invece imposto per fr. 64'101.64 (fr. 32'050.82 ciascuno) per l'intervento in

Viale P__________ e per fr. 34'285.70 (fr. 17'142.85 ciascuno) per quello in

Piazza __________. Mediante risoluzioni del 16 ottobre 2017 l'Esecutivo

comunale ha respinto i reclami interposti dai suddetti comproprietari contro

tali imposizioni.

B. Con due separate

sentenze del 18 ottobre 2021 il Tribunale di

espropriazione ha parzialmente accolto i gravami inoltrati da RI 1

avverso quest'ultime decisioni municipali, riformando gli importi posti a loro

carico a titolo di contributi di miglioria per i due suddetti fondi, nel

frattempo venduti alla __________ SA. Dato l'incontestato assoggettamento delle

due suddette proprietà, esso ha confermato i perimetri di imposizione per

entrambi gli interventi, considerando che la scelta del Comune di assoggettare

solo i fondi che dispongono di un accesso diretto o indiretto (e meglio tramite

servitù) alle opere non prestasse il fianco a critiche, tenuto conto del

margine di apprezzamento dell'ente impositore. Il Tribunale di espropriazione

ha per contro modificato alcuni coefficienti di calcolo, segnatamente per il

mappale n. 2__________ di proprietà di terzi e per il mappale n. 1__________, già

di proprietà degli insorgenti. In particolare la precedente istanza di giudizio

ha diminuito sia per la riqualifica di Piazza __________, che per la

riqualifica di Viale P__________ il fattore di correzione della superficie

utile lorda (f.c.SUL) applicabile al mappale n. 1__________ portandolo da 1.00

a 0.75. Limitatamente all'intervento in Viale P__________, essa ha invece

aumentato il coefficiente f.c.SUL applicabile alla part. n. 2__________ da 0.75

a 1.00.

C. Avverso questi ultimi

giudizi, RI 1 sono insorti con due distinti ricorsi dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone il parziale annullamento. Essi postulano,

mediante riforma da parte di questa Corte o rinvio alle autorità inferiori,

l'ampliamento del perimetro di imposizione per entrambi gli interventi (per

quello in Viale P__________ l'estensione deve comprendere almeno i mappali n. __________,

__________, __________), la correzioni del fattore di interesse all'opera per

l'intervento in Viale P__________ e meglio la riduzione del suddetto

coefficiente per i fondi già di loro proprietà da 1 a 0.75 e, in subordine,

l'aumento dello stesso da 0.75 a 1 per il mappale n. 2__________, nonché la

deduzione dei costi per le opere realizzate in Via B__________ dalla spesa

determinante per il calcolo dei contributi di miglioria riferiti all'intervento

in Viale P__________.

Dei motivi posti a fondamento del gravame si dirà in seguito.

D. All'accoglimento dei gravami

si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito; quest'ultimo chiede altresì, invero a titolo

preliminare, di annullare le due sentenze del Tribunale di espropriazione confermando,

in sostanza, le decisioni municipali del 16 ottobre 2017.

E. In sede di replica e

di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande

di giudizio.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 3a della legge sui contributi di

miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100). Certa è la legittimazione

attiva degli insorgenti, personalmente e direttamente toccati dalla decisione

impugnata, di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I gravami, tempestivi

(art. 13 cpv. 3a LCM e art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

Le domande poste dal Comune resistente che vanno oltre alla semplice richiesta

di respingere o accogliere l'impugnativa sono invece, in linea di principio,

irricevibili poiché la LPAmm non conosce l'istituto del ricorso adesivo (Ruth Herzog in:

Ruth Herzog/Michel Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 5 ad art. 69).

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere congiunti

ed evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare

necessario procedere al sopralluogo richiesto dagli insorgenti; i contorni

della vicenda emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole

processuali per cui la prova richiamata sarebbe del tutto insuscettibile di

apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF

131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato

alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai Comuni o consorzi di

Comuni nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle

persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi

economici particolari. Costituisce uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente

pubblico dispone per l'adempimento dei

compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva

dei fondi di cui lo stesso è responsabile (STA 52.2013.103 del 23 luglio 2013

consid. 3.3.1, 52.2012.289 del 17 maggio 2013 consid. 2.2.1, 52.2011.299

del 19 luglio 2012 consid. 2.2.1, 52.2010.321 del 7 dicembre 2011 consid. 2.2.1; Adelio Scolari, Tasse

e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, n. 159 e segg.; Marco Brenni/

Gianfranco Sciarini, Contributi di miglioria, applicazione secondo la nuova legge del

24.4.1990, in: RDAT II-1993 pag. 308).

2.2

Nel Cantone Ticino la LCM stabilisce, tra l'altro, che i Comuni sono

tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi

particolari (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e

particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale

s'intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali

degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua,

dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed

accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM).

L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami

principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere

aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il

contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un'opera

esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio

particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei

fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene

migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM)

rispettivamente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto

della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b

LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di

altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un

vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il contributo di miglioria è un

debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario

del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM; RDAT

II-1991 n. 55; II-2005 n. 24). Per le opere di urbanizzazione generale la quota

a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al

60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa

determinante (art. 7 cpv. 1 LCM); la quota è stabilita nel piano di

finanziamento (art. 7 cpv. 3 LCM) ed è ripartita tra gli interessati in

funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). La ripartizione si

effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo conto, per i

terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM).

Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali

circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente edificazione non

rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto

che l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi

ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché

rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio

(STF 2P.264/2006 del 18 giugno 2007 consid. 5.4, 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006

consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del

perimetro, con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La

legge prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera

(art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano

del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i

termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e LCM).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, i ricorrenti - che non mettono in discussione il loro

assoggettamento ai contributi di miglioria in parola - contestano anzitutto i

perimetri impositivi per entrambi gli interventi eseguiti, Piazza __________ e

Viale P__________.

Essi criticano la scelta dell'autorità comunale di inserire nel perimetro

impositivo unicamente i fondi che si affacciano sulle opere eseguite, criterio

che reputano troppo restrittivo e privo delle necessarie distinzioni.

Sostengono che l'area interessata dai lavori in esame sia una zona centrale di

grande importanza per il Comune di __________; trattandosi di un significativo

tratto per il traffico veicolare e pedonale a ridosso del nucleo storico e sede

di svariati servizi pubblici e privati, la riqualifica della piazza e dell'asse

stradale determinerebbe un vantaggio particolare non solo per le proprietà

confinanti con le opere, bensì per tutta l'area circostante. Propongono

pertanto un perimetro impositivo che si estenda a tutte le proprietà nel raggio

di 200 metri dalle opere eseguite, distinguendo poi in sede di calcolo tra

quelle confinanti o no.

Limitatamente all'intervento in Viale P__________, gli insorgenti pretendono

che vengano almeno inclusi i mappali n. __________, __________ e __________.

Ritengono infatti che nonostante questi non si affaccino sull'asse stradale

oggetto di migliorie, la loro situazione sia del tutto paragonabile ai mappali

n. __________, __________, __________ e parte del fondo n. __________, i quali

sono stati imposti benché non fisicamente confinanti con l'opera. I mappali n. __________,

__________ e __________, come quelli n. __________, __________, __________ e __________,

accedono infatti alla via pubblica da Via C__________, per immettersi poi pochi

metri dopo su Viale P__________ che rappresenta pertanto l'unica via di accesso

veicolare; segnalano che il mappale n. __________ è adibito a posteggio per

moto, per cui ritengono che questo sfrutti verosimilmente più di altri mappali

la parte finale di Viale P__________. I fondi da includere beneficerebbero

inoltre del fatto di trovarsi nelle immediate vicinanze di una delle entrate

pedonali principali del nucleo storico di __________ e, con lo spostamento in

tale area delle fermate degli autobus, trarrebbero vantaggio in particolare

dalla sistemazione dell'ultimo tratto di strada, segnatamente dalla riqualifica

davanti all'entrata veicolare del __________.

3.2

Dagli atti di causa (cfr. messaggio municipale n. 34/2012 del 19 dicembre

2012, relazioni tecniche riferite ai due progetti stradali [doc. B - 2 e 3 dei

documenti prodotti dal Comune al Tribunale di espropriazione]) emerge che con la

riqualifica di Viale P__________ si è proceduto a un riassetto dell'asse

stradale (rifacimento della fondazione, del campo stradale e dei marciapiedi

esistenti) che dalla Piazza __________ si sviluppa fino all'innesto di Via Ci__________/Via

Bu__________, tramite la realizzazione di una singola corsia di circolazione

larga 4.30 m, delimitata lateralmente da due canalette scorriacqua, e all'interno

della quale è stata predisposta una pista ciclabile; è stata poi posata lungo

la strada una nuova alberatura ad alto fusto e una nuova illuminazione

pubblica. La fermata del bus è stata spostata a lato del __________, con

conseguente riordino dell'accesso veicolare di quest'ultimo e posa di una

pensilina di copertura, e sono stati predisposti nella parte terminale di Via B__________

- tratto che anch'esso si innesta in Viale P__________ - il terminale taxi e

uno spazio shuttle hotel. Sono poi stati sistemati e delimitati, nonché

aumentati di numero, i posteggi di corta durata, compreso uno per utenti

disabili, e quattro zone di attraversamento pedonale del campo viario sono

state demarcate. Per l'intervento in Piazza __________, invece, è stata

eseguita una pavimentazione in granito dell'area della piazza, sono stati

posati vari elementi di arredo (e meglio sette vasi-panchina contenenti ognuno

un albero e alcuni cestini) e una rastrelliera per il parcheggio di oltre 20

biciclette. Le sottostrutture sono state adattate di conseguenza; parte di

questi ultimi costi tuttavia sono esclusi dai contributi di miglioria qui in

esame (ad esempio gli interventi alle canalizzazioni).

Gli interventi in oggetto dunque, che non si limitano a mera manutenzione,

hanno di tutta evidenza migliorato l'urbanizzazione esistente conferendo

altresì maggior pregio alla piazza e alla strada, fatto questo che invero

nemmeno gli insorgenti contestano. In discussione per contro è l'estensione del

vantaggio derivante da tali opere a fondi che non confinano con le stesse.

In questo senso bisogna osservare che la zona indicata dagli insorgenti quale

perimetro di imposizione non appare come un quartiere o un nucleo, né da un

punto di vista pianificatorio (come rilevato a giusto titolo dall'autorità

precedente), ma nemmeno di fatto atteso che l'area comprenderebbe così parte di

due diverse zone residenziali (e meglio parte di quella a Nord-Est in pianura e

parte di quella collinare a Nord-Ovest) e una porzione del borgo tradizionale,

per cui il settore indicato non presenta caratteristiche che permettano di

considerarlo come un'unità che - nel suo insieme - trarrebbe vantaggio dalle

migliorie apportate.

Ora, in materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione

dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo

deve adempiere due requisiti fondamentali: essere "particolare" e di

natura "economica". Il vantaggio è "particolare" se

concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio

specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la

collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi "economico"

se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii).

Seppur vero che la riqualifica di una zona centrale, come quella in esame,

porta sicuramente giovamento a tutto il Comune, così come genericamente avviene

per tutte le opere di pubblica utilità (in particolare quelle d'urbanizzazione

generale, cfr. STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.3), risulta tuttavia

difficile sostenere che il riassetto, prevalentemente d'ordine estetico, di

tutta la zona di Viale P__________ (Piazza __________ compresa) abbia un

impatto tale da determinare un vantaggio, di una certa rilevanza e apprezzabile

finanziariamente, su proprietà destinate alla residenza primaria site a 200

metri di distanza (considerazione questa che non necessita di alcun

accertamento particolare); per queste ultime infatti il vantaggio si confonde

piuttosto con quello collettivo. D'altra parte il criterio proposto dai

ricorrenti, che assoggetta tutte le proprietà all'interno di un certo raggio

senza riguardo alle caratteristiche morfologiche del territorio, è sicuramente

oggettivo ma non certo privo di limiti, tant'è che gli insorgenti stessi

segnalano la necessità di correggerlo poi in sede di calcolo, distinguendo

(almeno) tra proprietà confinanti o meno. Vale la pena rammentare in questo

senso che l'inclusione di un fondo nel perimetro costituisce solo la

presunzione dell'esistenza di un vantaggio particolare, per cui è possibile che

in seguito alcune proprietà possano (rispettivamente debbano) essere dichiarate

esenti o attribuite a classi di imposizione nettamente inferiori (Scolari, op. cit., n. 246). I ricorrenti

pretendono di assoggettare un grande numero di proprietà che, per ubicazione e

caratteristiche, sono molto diverse; ne risulterebbe dunque la necessità di applicare

più fattori di correzione per ponderare il giusto peso di questi fondi, primo

(e imprescindibile) fra tutti quello della distanza dalle opere, di modo che i

mappali confinanti partecipino in maniera nettamente predominante ai costi di

queste opere, ciò che a ben vedere potrebbe portare ad un'imposizione che non

si discosta poi di molto rispetto a quanto fatto.

Sia quel che sia, poiché, come già rilevato in più occasioni dal Tribunale

federale, i Comuni ticinesi dispongono di grande libertà d’apprezzamento

nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria,

segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto

dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono

pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2

e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni, il Tribunale di espropriazione

deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte

dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi

su considerazioni serie e pertinenti. I medesimi principi valgono anche per

questa Corte. Infatti, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è

proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del

potere d'apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti

giuridicamente rilevanti (art. 69 cpv. 1 LPAmm). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i

limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli

estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o

dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (DTF 104 Ia 206;

RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Haefelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San

Gallo 2016, n. 1148; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61, n. 2d).

Tornando al caso in esame, per Viale P__________, l'autorità comunale ha deciso

di delimitare il perimetro impositivo ai soli fondi direttamente o

indirettamente (e meglio mediante servitù) confinanti con l'opera e sulla quale

dispongono di un accesso veicolare e/o pedonale. Per Piazza __________ sono

stati assoggettati invece tutti i fondi prospicenti l'opera e quelli che -

benché non confinanti - beneficiano di una visuale (cfr. relazione tecnica

allegata al prospetto dei contributi di miglioria, doc. D). I criteri scelti

dunque, perfettamente in linea con quanto generalmente ammesso per questi tipi

di opere (cfr. Scolari, Tasse e

Contributi di miglioria, per le strade n. 254, per i marciapiedi n. 264, per i

posteggi 268), si fondano su distinzioni oggettive e pertinenti e permettono di

identificare le proprietà che, trovandosi a stretto contatto con le opere in

oggetto, ne traggono di tutta evidenza un vantaggio specifico, di chiara natura

economica e decisamente maggiore rispetto alla collettività. Tale modo di

procedere pertanto, che non integra gli estremi di un eccesso o un abuso di

potere da parte dell'autorità, deve essere confermato.

A titolo abbondanziale si osserva che il Comune di __________ ha comunque

cercato di limitare il più possibile l'imposizione di questi tributi. In

effetti oltre a circoscrivere il perimetro ai soli fondi a stretto contatto con

le opere, esso ha altresì deciso di porre a carico dei privati la percentuale

minima imposta dalla legge.

3.3

Neppure la richiesta di includere i mappali n. __________, __________ e __________

nel perimetro impositivo per l'intervento in Viale P__________ può essere

accolta. Premesso che il fondo n. __________ è stato assoggettato perché ha

accesso diretto a Viale P__________, i mappali n. __________, __________ e __________

differiscono da quelli n. __________, __________ e __________ poiché dispongono

di sbocchi veicolari e pedonali diretti sulle opere eseguite garantiti da

servitù. Seppur vero che le proprietà che gli insorgenti vogliono includere,

per una questione legata al regime di circolazione, sono obbligati a sfruttare

almeno una parte di Viale P__________, esse non vi hanno accesso diretto - ma

vi si immettono per il tramite di un'altra strada (in specie Via C__________) -

e i lavori di riqualifica non hanno interessato le aree a loro antistanti; situazione

paragonabile a quella di altri fondi, anch'essi esclusi dal perimetro, quali ad

esempio quelli in Viale M__________ (cfr. mappali n. __________ e __________) e

Via B__________ (cfr. mappali n. __________ e __________), entrambi tronchi

stradali a senso unico che confluiscono in Viale P__________. Vi è pertanto in

specie una concreta e reale differenza nella situazione oggettiva di questi due

gruppi di fondi, per cui, nel rispetto del margine di manovra che come visto va

riconosciuto all'ente impositore, il criterio applicato dall'autorità comunale regge

alle critiche dei ricorrenti.

4.

4.1.

Limitatamente all'intervento in Viale P__________, gli insorgenti contestano

pure il metodo di calcolo applicato dall'autorità comunale e la spesa

determinante ritenuta per queste opere.

Come già dinanzi al Tribunale di espropriazione, i ricorrenti lamentano che al

mappale n. 2__________ sia stato applicato un fattore di interesse all'opera (f.int.

[percorrenza]) di 0.75. Segnalano che il fondo in questione si affaccia lungo

due lati su strade che sono oggetto dell'opera di riqualifica (Viale P__________

e Via B__________) per cui la sua situazione sarebbe del tutto comparabile a

quelle degli altri fondi adiacenti, imposti con coefficiente 1. Rilevano

d'altronde che anche i mappali __________, __________, __________ e __________

potrebbero accedere alle proprietà senza utilizzare il primo tratto di Viale P__________,

passando appunto per Via B__________, e che anche gli altri mappali - ed in

particolare i fondi di loro proprietà - non sfruttano l'intera opera,

segnatamente non utilizzano Via B__________. Contestano che i lavori su Via B__________

possano essere considerati secondari, postulando che - qualora così fosse - il

relativo costo venga dedotto dalla spesa determinante per il calcolo dei

contributi di miglioria.

Ritengono pertanto che non vi siano valide ragioni di applicare al mappale 2__________

un coefficiente inferiore rispetto agli altri del perimetro.

4.2

In primo luogo va osservato che i ricorrenti formulano le proprie domande

di giudizio chiedendo, in via principale, che ai fondi di loro proprietà venga

attribuito un f.int di 0.75 e, in subordine, che il mappale 2__________ venga

imposto con coefficiente 1. Essi stessi ammettono tuttavia che la situazione

delle loro proprietà è la medesima degli altri fondi adiacenti imposti con un

f.int di 1 poiché, avendo l'accesso veicolare su Viale P__________ che è strada

a senso unico, tale arteria viene interamente percorsa. In questo senso va

subito rilevato che la richiesta principale di attribuire ai soli mappali 5__________

e 1__________ il medesimo fattore ridotto applicato al mappale 2__________ non

può comunque essere accolta in quanto lesiva del principio di parità di

trattamento rispetto ai fondi che si trovato in circostanze di fatto identiche e

ai quali è stato attribuito un coefficiente 1. Atteso che l'applicazione di un

medesimo fattore a tutti fondi, indipendentemente dal valore numerico di

questo, non ha di fatto impatto sul peso di ogni mappale nell'ambito del

calcolo dei contributi di miglioria, la questione qui da dirimere è unicamente

quella di sapere se la part. n. 2__________ debba o meno essere trattata

differentemente dagli altri fondi che hanno ricevuto un f.int di 1.

Ora, il mappale 2__________, a differenza degli altri fondi che affacciano su

Viale P__________, non ha un accesso veicolare diretto su tale tratto ma accede

(e riparte) tramite Via B__________, tronco stradale che si innesta circa a metà

di Viale P__________, ciò che invero non è contestato. Ne consegue dunque che

per accedere e ripartire dal fondo in questione, oltre a Via B__________, solo

circa la metà di Viale P__________ viene sfruttato. Tale situazione risulta di

fatto diversa da quella degli altri fondi imposti con f.int di 1, tra cui

quelli dei ricorrenti, i quali devono invece obbligatoriamente percorrere tutto

Viale P__________. È vero, come segnalato nel ricorso, che gli utenti dei fondi

imposti con f.int di 1 non usano Via B__________, la quale anch'essa è oggetto

di riqualifica nella sua parte terminale e i cui costi sono a giusto titolo

stati inseriti nella spesa determinante per il calcolo dei tributi. Allo stesso

tempo tuttavia, va rilevato che i lavori eseguiti su tale tronco stradale si

limitano alla parte finale di meno di 70 m e l'innesto in Viale P__________

avviene a circa metà di quest'ultimo, per cui, già a colpo d'occhio, il

segmento stradale utilizzato per accedere al fondo 2__________ (tratto

terminale di Via Baraggie e circa metà di Viale Papio) è nettamente inferiore

rispetto a quello di chi deve percorrere, dalla parte finale di Viale M__________

tutto Viale P__________ fino all'incrocio tra Via Bu__________ e Via Ci__________.

Riprendendo le misurazioni indicate nel ricorso (che appaiono ad ogni modo un

po' sottostimate a favore dei ricorrenti), gli utenti del mappale 2__________

utilizzano Via B__________ (circa 70 m) e circa metà dell'asse stradale

principale per cui il tragitto risulta circa due terzi di quello necessario per

l'accesso agli altri fondi (circa 300 m da Viale M__________ all'incrocio con

Via Bu__________/Via Ci__________). Tenuto conto che la prassi ammette

l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, nonché in

considerazione della latitudine di

giudizio che occorre riconoscere in questo ambito all'autorità comunale,

la scelta dell'ente impositore di applicare al mappale 2__________ un fattore

di 0.75, ponderandone quindi il peso a due terzi rispetto agli altri fondi, non

presta il fianco a critica e va pertanto tutelata.

Per quanto concerne poi gli altri mappali citati dagli insorgenti, e meglio i

mappali __________, __________, __________ e __________, tali proprietà potrebbero

in effetti essere raggiunte anche senza utilizzare interamente Viale P__________;

non solo passando da Via B__________ ma, per due delle suddette proprietà (e

meglio part. n. __________ e __________), pure percorrendo Via Ci__________,

seppure ciò implichi di passare per una parte non irrilevante della zona

residenziale a Est allungando il tragitto. Tuttavia, al di là del fatto che Viale

P__________ è una strada di raccolta destinata a concentrare e distribuire il

traffico e a garantire i collegamenti locali e che, invece, Via B__________ è

solo una strada di servizio per i fondi ivi situati, per cui secondo il piano

viario comunale l'accesso ai fondi indicati avviene prevalentemente per il

tramite di Viale P__________, quandanche si volesse ammettere la tesi dei

ricorrenti, questo non gioverebbe loro. Il fatto di riconoscere che i

sopracitati fondi dispongono di vie di accesso (veicolare) quantomeno

alternative, non permette ad ogni modo di negare che i fondi a Nord-Ovest, tra

cui quelli dei ricorrenti, sono invece obbligatoriamente raggiungibili solo

percorrendo interamente Viale P__________. Ciò non comporterebbe pertanto una

diminuzione del fattore applicato ai fondi degli insorgenti, bensì unicamente

la riduzione del coefficiente per i mappali che si trovano dopo Via B__________,

con conseguente aumento del contributo di miglioria dovuto da tutti gli altri

fondi assoggettati, comprese le part. 5__________ e 1__________.

In considerazione di quanto esposto, i coefficienti applicati dall'autorità

comunale quali fattori f.int ai fondi 2__________, 5__________ e 1__________,

devono essere confermati.

5.

5.1. L'autorità

resistente, oltre che ad essersi opposta alle richieste di giudizio dei

ricorrenti, ha sostenuto nelle proprie comparse scritte che le modifiche al

fattore di correzione della superficie utile lorda (f.c.SUL) apportate dal Tribunale

di espropriazione sarebbero lesive del diritto e chiede pertanto che questa

Corte le annulli riconfermando la decisione municipale del 16 ottobre 2017.

Segnatamente, essa sostiene che al mappale n. 2__________ debba essere lasciato

un coefficiente f.c.SUL di 0.75 in ragione del fatto che questo dispone di una

seconda possibilità di accesso da Via B__________, considerazione che nulla

avrebbe a che vedere con quanto ritenuto per la fissazione del fattore

d'interesse, in funzione dunque della percorrenza dell'opera. Contesta inoltre

la riduzione da 1.00 a 075 del coefficiente f.c.SUL per il fondo n. 1__________,

già di proprietà degli insorgenti. Ritiene infatti che il diritto di superficie

che grava questo fondo ha unicamente limitato le possibilità edificatorie fuori

terra, rimanendo per contro sfruttabile e sfruttato il sottosuolo dove è stata per

altro realizzata un'autorimessa. L'area vincolata da tale onere non sarebbe in

ogni caso stata sfruttabile considerata la linea di arretramento esistente rispetto

a Viale M__________ e, soprattutto, data l'esistenza di una servitù gravante il

mapp. 1__________ e a favore delle part. __________ e __________ che limita

l'altezza delle costruzioni. D'altra parte i proprietari del fondo n. 1__________

possono cedere il potenziale edificatorio inutilizzabile ad altre proprietà,

indipendentemente dalla servitù iscritta a Registro fondiario.

5.2

Ora, già si è detto che se il Comune non era d’accordo con le decisioni

prolate dal Tribunale d’espropriazione, esso avrebbe dovuto impugnarle tramite

un proprio ricorso, non conoscendo la LPAmm

l'istituto del ricorso adesivo (cfr. consid. 1.1.).

Ritenuto comunque che il Tribunale applica d’ufficio il diritto (art. 31 LPAmm)

e che esso può modificare una

decisione impugnata anche a svantaggio della parte ricorrente (art. 86 cpv. 4

LPAmm), occorre rilevare che nel caso di specie gli argomenti addotti dal

Municipio non possono essere condivisi e pertanto non permettono di prendere in

considerazione quest’ultima eventualità.

Anzitutto si rileva che con il f.c.SUL l'ente impositore ha voluto tenere conto

ai fini del calcolo dei contributi di miglioria, da un lato, di alcuni fattori

suscettibili di influire sulle concrete possibilità edificatorie dei fondi inclusi

nel perimetro di prelievo, dovute ad esempio alla forma del sedime e al

contemporaneo obbligo di rispettare le distanze, alla presenza di linee di

arretramento, e, dall’altro lato, dell’eventuale esistenza di accessi ai fondi da

altre strade. A questo proposito, secondo quanto emerge dalla relazione

tecnica, il Municipio ha attribuito a tutti i fondi inseriti nel comprensorio

un f.c.SUL pari a 1.00, tranne che ai fondi n. __________ a cui è stato dato

un coefficiente di 0.00 per tenere conto della forma della particella che la

rende di fatto inedificabile, n. __________ e 2__________ a cui è stato

assegnato un fattore di 0.75 per il fatto che l’accesso principale avviene da

Via B__________, mentre che in uscita ci si deve invece immettere su Viale P__________,

e n. __________ al quale è pure stato assegnato un f.c.SUL pari a 0.75 visto la

possibilità di accedervi anche da Via Bo__________.

Ora, per il mappale n. 2__________, come rilevato dal Tribunale di

espropriazione, non si può sostenere che vi sia un accesso da altre strade che

giustifichi una riduzione del f.c.SUL al di sotto del coefficiente 1.00. Anche

l'ultimo tratto di Via B__________ infatti è stato oggetto dei lavori di

riqualifica e pertanto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un tronco

stradale distinto da Viale P__________ e senza riguardo alle necessità di

percorrenza già considerate con il fattore f.int, l'accesso al fondo in

questione avviene direttamente da un segmento oggetto di riqualifica; medesima

situazione, d'altra parte, in cui si ritrovano i mappali n. __________, __________

e __________, i quali hanno l'acceso su Viale M__________, anch'esso

riqualificato nella parte finale fino al collegamento con Viale P__________, ed

imposti con coefficiente f.c.SUL 1.00.

Relativamente al fondo n. 1__________, sul medesimo è stata imposta a livello

pianificatorio una linea di arretramento parallela al suo limite Nord-Ovest il

cui scopo consiste nel preservare libera da costruzioni fuori terra un’area

rettangolare di ca. 400 m2. Questa porzione di terreno è quindi stata

gravata con un diritto di superficie concesso gratuitamente dai proprietari al

Comune di __________ per permettere la realizzazione, unitamente ad una parte

del limitrofo mappale n. __________ di proprietà pubblica, di una piazza (Piazza

__________). Ora, a prescindere dalla questione di sapere se ed eventualmente

in che misura queste circostanze abbiano effettivamente inciso sulla SUL

teorica del mappale n. 1__________, resta il fatto che le possibilità

edificatorie di questa proprietà non sono di tutta evidenza comparabili a

quelle di un fondo libero da simili oneri e quindi perfettamente edificabile

sia in superficie sia nel sottosuolo nei limiti delle prescrizioni ordinarie di

zona previste dalle NAPR. Come giustamente rilevato nei suoi giudizi dal

Tribunale d’espropriazione, benché nell’ambito della costituzione del predetto diritto

di superficie i ricorrenti non abbiano ceduto al Comune delle capacità

edificatorie appartenenti al mappale n. 1__________, si deve comunque considerare

che l’area in questione, pur rimanendo assoggettata al Piano particolareggiato

del nucleo tradizionale, è toccata da degli importanti vincoli che in una certa

misura ne condizionano l’edificabilità e di cui occorre tenere conto nel

presente ambito. Mal si comprende in questo senso l'argomento del Municipio di __________

secondo cui, anche senza l'opera che ha dato luogo al prelievo dei contributi

qui contestati, i proprietari di questo mappale non avrebbero comunque potuto

sfruttare tutta la sua SUL potenziale (cfr. risposta del 15 febbraio 2022, pag.

4). È proprio a causa dei suddetti oneri di diritto pubblico e di diritto

privato a favore dell’ente pubblico che gravano (e già gravavano) la part. n .1__________

che si giustifica l’applicazione di un f.c.SUL ridotto. Non permette di

giungere a diversa conclusione il fatto che i proprietari del mappale n. 1__________

potrebbero cedere a fondi vicini le quantità edificatorie ancora non utilizzate,

secondo quanto previsto dall'art. 38a della legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991 (LE; RL 705.100). Al di là del fatto che l'istituto del

trasferimento di quantità edificatorie è permesso a determinate condizioni, il

cui adempimento in specie è tutt'altro che scontato, e senza riguardo alle caratteristiche

dell'area in esame, che è una zona centrale già densamente edificata, quello

evocato dal Municipio è un aspetto che non consente di sovvertire la conclusione

a cui è pervenuta la precedente istanza di giudizio. Infatti, come risulta

dalla relazione tecnica, l’Esecutivo comunale ha voluto introdurre nella

formula di calcolo dei contributi un f.c.SUL per poter tenere conto

dell’esistenza di alcuni aspetti fattuali e pianificatori suscettibili di

incidere sulla situazione e le possibilità di sfruttamento edilizio di alcuni

fondi, facendo però completamente astrazione nella determinazione di questo

coefficiente da un calcolo preciso volto a verificare in che misura simili

circostanze fossero tali da incidere sulla possibilità di sfruttare pienamente le

loro rispettive SUL potenziali. Prova ne è che in tre casi su quattro l’ente

impositore ha, ad esempio, giustificato l’applicazione di un fattore ridotto pari

a 0.75 per tenere conto dell’esistenza di accessi alternativi da altre strade,

aspetto, questo, manifestamente insuscettibile di influire in qualche modo

sulle potenzialità edificatorie dei fondi in questione. In quest’ottica, il

fatto che, malgrado la linea di arretramento e il diritto di superficie che la

gravano, la part. n. 1__________ conservi intatti degli indici di sfruttamento difficilmente

sfruttabili a causa delle servitù d’altezza concesse a favore dei mappali n. __________

e __________, i quali però potrebbero comunque essere trasferiti a terzi dietro

compenso, appare in sé come una questione priva di qualsiasi rilevanza nel

contesto in esame e che non può essere ritenuta atta a escludere l’applicazione

di un f.c.SUL ridotto. Anche perché se così non fosse, allora non si

giustificherebbe nemmeno di attribuire, come ha fatto il Municipio, un f.c.SUL

pari a 0.00 al mappale n. __________, il quale pur essendo di fatto

inedificabile detiene comunque delle potenzialità edificatorie che potrebbero a

loro volta essere trasferite a terzi. A giusto titolo il Tribunale di

espropriazione ha dunque ritenuto decisiva unicamente l’esistenza sul mappale

in oggetto dei suddetti oneri a favore della collettività e degli effetti

limitativi che gli stessi hanno sull’edificabilità del fondo in questione,

attenendosi così anche a quanto esposto nella relazione tecnica dove, a titolo

esemplificativo, veniva fatto espressamente riferimento proprio alla presenza di

linee di arretramento quale possibile elemento da prendere in considerazione

nell’applicazione di un f.c.SUL ridotto.

Per quanto attiene infine alla scelta della precedente istanza di giudizio di

ridurre di 0.25 il fattore in parola va detto che la stessa si fonda sulla

constatazione che i predetti vincoli riguardano una porzione del mappale n. 1__________

pari ad all’incirca ¼ della sua intera superficie. Si tratta di una soluzione

che per quanto possa apparire opinabile si fonda su di un criterio oggettivo e

tutto sommato pertinente, ragione per la quale la stessa merita tutela.

Ne consegue dunque che le correzioni apportate dal Tribunale di espropriazione

vanno confermate.

6.

6.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma delle decisioni

impugnate.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta è posta a carico dei ricorrenti,

in quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al

Comune di __________, che non è rappresentato da un legale (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi sono

respinti.

2.

La tassa di

giustizia, di complessivi 5'000.-, già anticipata dai ricorrenti in parti

uguali, resta a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera