52.2021.489
Commessa pubblica. Valutazione dei criteri dell'economicità e dell'attendibilità delle offerte falsata dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha corretto . Ricorso accolto e delibera della commessa alla ricorrente
6 aprile 2022Italiano19 min
aggiudicare le opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo __________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.489
Lugano
6
aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 2 dicembre
2021 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 24 novembre 2021 del Municipio di CO
2 che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da sanitario
irrigazione occorrenti al Centro Sportivo _______ di __________ ha deliberato
la commessa alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 19 aprile 2021 il
Municipio della Città di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare le opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo __________
di __________ (FU n. ________/__________ pag. __________ seg.).
Il bando di concorso preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione con i
relativi fattori di ponderazione:
-
Economicità prezzo 50%
-
Referenze per lavori analoghi 25%
-
Attendibilità dell'offerta 17%
-
Qualità delle maestranze
5%
-
Organizzazione del cantiere
3%
Il capitolato di
appalto specificava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la
valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. La pos. 224.210 stabiliva in particolare che
la nota concernente il criterio dell'economicità-prezzo sarebbe stata
assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente.
5 x ((minor prezzo + 50%)
- (offerta)) / ((minor prezzo + 50%) - (minor prezzo)) + 1
Minor offerente punti
6
Minor off. + 50%* punti
1 *(50% della minor offerta)
Punteggi intermedi calcolati
proporzionalmente (non vengono assegnati punteggi negativi, punteggio minimo
1).
La valutazione del criterio dell'attendibilità dell'offerta ricalcava i noti principi
sviluppati dal Centro di consulenza delle commesse pubbliche (pos. 224.410),
ossia:
L'attendibilità
dell'offerta si calcola mediante il Prezzo medio (Po) di
riferimento.
Prezzo medio (Po) = media aritmetica delle offerte valide
trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate è uguale o superiore a 5,
le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle valide.
Il
Prezzo medio (Po) è la base di calcolo per i punteggi secondo il
seguente metodo:
In
base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito,
definita dal COM con dei parametri (Pmin;
f1; f2; Pmax) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà
proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di
riferimento calcolata.
Formula:
Pr = P0
Pr = Prezzo di
riferimento
P0 = Prezzo medio di tutte le offerte
f1 = fascia della nota 6 (Pinf e
Psup)
f2 = fascia della nota a scalare (Pmin
e Pmax)
Condizioni
per l'attendibilità dei prezzi f1
= 5% f2 = 15%
Seguivano il
grafico e le formule per il calcolo delle note.
In relazione al criterio referenze
il capitolato prescriveva quanto segue (cfr. pos. 225.400).
224.310 Punteggio da 1 a 6
224.320 Per il calcolo dei punti fanno stato le
opere con importo uguale o superiore a CHF 35'000.- (I.V.A. esclusa, importo
lordo esclusi ulteriori sconti e ribassi definiti in sede di liquidazione)
eseguite negli ultimi 5 anni dal 2016 al 2020 compresi
(opere da sanitario irrigazione).
La mancata compilazione della tabella comporterà
l'assegnazione di un punteggio pari a 1.
Referenze per lavori analoghi
Max 6 punti
Assegnazione punteggio
10 opere
punti 6
8 opere
punti 5
6 opere
Punti 4
4 opere
Punti 3
Considerandi
2.
opere
Punti 2
Nessuna opera
Punti 1
Fa stato la data di
fattura finale
B. a. Entro il termine
utile sono pervenute al committente cinque offerte, per importi complessivi
compresi tra fr. 281'096.15 e fr. 553'277.50. In sede di verifica delle stesse,
il committente ha sollecitato la CO 1 a presentare la documentazione mancante.
La concorrente ha dato seguito alla richiesta producendo alcuni documenti.
b. Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione preannunciati dopo
aver ottenuto dalla CO 1 la conferma di alcuni prezzi unitari esposti, il 18
novembre 2021 il Municipio ha risolto di assegnare la commessa proprio a
quest'ultima, la cui offerta di fr. 281'096.15 si è classificata al primo posto
con 62.83 punti. La delibera è stata intimata alle parti il 24 novembre
seguente.
C. Contro la predetta decisione la RI 1,
seconda in graduatoria con 61.53 punti, è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e la conseguente
aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente sostiene che la
documentazione presentata dalla CO 1 entro il termine impartito per sanare le
mancanze riscontrate in sede di verifica dell'offerta non sarebbe ancora
completa. In particolare, non vi sarebbe alcuna valida attestazione comprovante
l'avvenuto pagamento dei contributi professionali e il rispetto di un CCL di
categoria. La RI 1 afferma che la medesima non soddisferebbe i requisiti posti
dall'art. 34 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Essa non sarebbe peraltro neppure
assicurata per i lavori messi a concorso, come si evince dalla polizza della __________
allegata all'offerta. Osserva che la ditta non è attiva nel settore sanitario e
non potrebbe pertanto ottenere la commessa senza con ciò violare il divieto di
subappalto. La CO 1 avrebbe pertanto dovuto essere esclusa. Oltre a ciò, l'insorgente
censura l'agire del committente per non avere tenuto conto delle correzioni aritmetiche sull'offerta della
deliberataria operate dal suo consulente. I criteri di aggiudicazione
andrebbero pertanto ricalcolati con i giusti importi, sulla base quindi di
quello rettificato di fr. 324'068.45. La
ricorrente puntualizza poi che le referenze portate dalla deliberataria
andavano scartate, vuoi perché riferite a lavori non analoghi a quelli messi a
concorso dal Municipio (Impianto UV completo Comune di __________, Impianto
UV completo Comune di __________), vuoi perché non eseguite nel periodo
indicato 2016-2020 (Impianto ultrafiltrazione Condotte Comune __________).
D. a. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il committente, il quale ha anzitutto spiegato i
motivi per i quali una correzione aritmetica come quella operata in un primo
momento dal suo consulente sull'offerta dell'aggiudicataria non era (...)
fattibile. L'importo di cui alla pos. 427.311.191 di fr. 11'250.-, ha
soggiunto, è da ritenersi corretto, così come è pure corretto il prezzo in
copertina di fr. 281'096.15. L'ente banditore ha riconosciuto che due delle tre
referenze addotte dalla deliberataria avrebbero effettivamente dovuto essere
scartate. Ha tuttavia
rilevato che la correzione da apportare (attribuzione della nota 1.00) non
porterebbe alla modifica della posizione dell'insorgente che rimarrebbe - con i
suoi 61.53 punti totali - confinata al secondo posto. La stazione appaltante ha
quindi annotato che l'aggiudicataria adempie i criteri di idoneità fissati
dagli atti di gara. In particolare, la stessa è attiva nel ramo sanitario come
dimostra l'attestato di soddisfazione rilasciato dall'__________. Ha reputato
sufficienti le autodichiarazioni di non adesione al CCL versate agli atti
dall'aggiudicataria e sanabile in questa sede la mancata indicazione del numero
di dipendenti assoggettati sull'attestazione relativa alla LPP.
b. Pure l'aggiudicataria si è opposta all'accoglimento del ricorso, rilevando,
con motivazioni analoghe a quelle addotte dal committente, che l'importo
esposto alla pos. 427.311.191 del modulo d'offerta è corretto. Ha difeso
l'operato della stazione appaltante in merito alla valutazione delle referenze
e osservato che la graduatoria non verrebbe sovvertita neppure se si seguisse
la tesi della ricorrente. Ha annotato di essere in possesso di tutti i
requisiti per svolgere le opere oggetto della commessa. Ha inoltre prodotto il
doc. G a complemento della dichiarazione LPP.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con replica e duplica
le parti hanno ribadito le proprie tesi, precisandole ulteriormente. Delle
argomentazioni ivi contenute, così come di quelle espresse con la triplica e la
quadruplica si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
e seconda classificata la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
l'assegnazione della commessa alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita
dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con
sufficiente cognizione di causa.
2.
La ricorrente contesta
sostanzialmente le valutazioni esperite dal committente in punto ai criteri dell'economicità-prezzo
e dell'attendibilità dell'offerta, che sarebbero state falsate
dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha
corretto malgrado le annotazioni apposte sulla stessa dal suo consulente.
2.1
Il modulo d'offerta inserito nel
capitolato d'appalto prevedeva, fra l'altro, le seguenti posizioni (cfr. modulo
d'offerta Irrigazione campi da calcio, pag. 2 e 3):
Prezzo
Importo
426.313
Tubo
.002
Marca: Rollmaplast
Tipo: PE 100
o prodotto equivalente
Marca: …
Tipo: …
øe 110 mm
:PG
1'760 m
…….
……..
.003
Marca: Rollmaplast
Tipo: PE 100
o prodotto equivalente
Marca: …
Tipo: …
øe 63 mm
:PG
1'100 m
…….
…….
[..]
[..]
427.311
.100
Tubo
.191
Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti,
sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc.
150% su CHF
……
Percentuale determinata dal
progettista
1.
…….
…….
L'aggiudicataria ha compilato le predette posizioni immettendo i seguenti
prezzi (unitari e totali):
Prezzo
Importo
426.313
.002
1'760 m
15.00/m
26'400.00
426.313
.003
1'100 m
7.00/m
7'700.00
427.311
.191
150% su CHF
7'500.00
1.
11'250.00
11'250.00
Interpellata
dal consulente del committente onde ottenere la conferma di alcuni importi unitari
della sua offerta, tra cui quello inserito alla pos. 427.311.191 aumento
pezzi speciali, l'11 novembre 2021 la deliberataria ha confermato che la
percentuale come da offerta pari al 34% è ritenuta corretta e verrà utilizzata
per la liquidazione a misura in rapporto allo sviluppo lineare delle condotte (cfr.
verbale di discussione allegato al doc. 9).
Orbene,
in questa precisazione, rilasciata nell'ambito dell'usuale verifica delle
offerte (art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), non è affatto ravvisabile
un'inammissibile modifica del contenuto dell'offerta. Tanto meno si è in
presenza di un'illecita negoziazione dell'offerta, vietata dall'art. 11 lett. c
CIAP, come manifestamente a torto pretende la ricorrente. La precisazione
costituisce, a non averne dubbio, un semplice chiarimento, sollecitato dal
committente, che rientra nei limiti delle verifiche che è chiamato ad esperire.
Posta questa premessa, occorre dare atto alla ricorrente che alla pos. 427.311.191 doveva essere inserita la
somma degli importi totali risultanti dalle pos. 426.313.002 e 426.313.003 precedenti:
è a tale cifra che avrebbe dovuto essere applicata la percentuale (150%) di
maggiorazione del prezzo determinata dal progettista. Questa impostazione era
talmente precisa e comprensibile che
tutti i concorrenti, ad eccezione della deliberataria, hanno compilato
correttamente tale posizione. Lo
stesso consulente del Municipio ha scorto l'errore di calcolo commesso dalla
deliberataria, correggendo i prezzi (unitari e totali) da questa inseriti alla
pos. 427.311.191 (cfr. modulo
d'offerta pag. 3) e, di conseguenza, l'importo totale della sua offerta
portandolo da fr. 281'096.15 a fr. 324'068.45 (cfr. riepilogo offerta pag. 2). L'odierna
tesi della committenza secondo cui le correzioni aritmetiche indicate a pag. 2
delle prescrizioni di concorso e a pag. 3 del modulo d'offerta sono state
valutate dal progettista in un primo momento in cui si pensava fosse un
errore di calcolo, cosa che non è, e che in un secondo momento, in considerazione
del fatto che l'importo di riferimento per l'aumento per pezzi speciali non è
stato vincolato nel bando da indicazioni specifiche, i progettisti - in accordo
con la committenza - hanno deciso che i concorrenti avevano libera scelta per
stabilire l'importo a cui applicare la percentuale prevista nel bando, appare
poco credibile. Le modalità
di compilazione della predetta posizione del modulo d'offerta erano talmente chiare da non poter
essere interpretate o fraintese come vorrebbe lasciar credere il
committente. Non avrebbe del resto avuto alcun senso fissare il parametro del
150% se l'importo a cui applicarlo avesse potuto essere scelto liberamente dai
concorrenti, finanche inserendo "0.-" o "-" come
sostenuto pretestuosamente dall'aggiudicataria. Se questa fosse stata la loro reale
volontà, i progettisti non avrebbero previsto alcun correttivo percentuale
nell'apposito spazio contraddistinto da puntini. Ne consegue che l'ente
banditore non poteva distanziarsi dalle pertinenti indicazioni del suo
consulente per dare seguito a quelle fornitegli dalla deliberataria in occasione
dell'incontro di discussione (CO 1 conferma che la percentuale come da
offerta pari al 34% è ritenuta corretta e verrà utilizzata per la liquidazione
a misura in rapporto allo sviluppo lineare delle condotte), senza con ciò
violare il principio della trasparenza e della parità di trattamento tra
concorrenti. Tanto più che la percentuale di maggiorazione dei pezzi speciali
non era neppure un parametro
lasciato alla libera scelta degli offerenti essendo (stata) stabilita
preventivamente dal committente. La tesi della deliberataria non può pertanto
essere seguita laddove sostiene che l'affermazione, contenuta nel verbale
dell'11 novembre 2021 (doc. 9), secondo cui l'importo offerto alla pos.
427.313.191
corrisponde al 34% della somma delle due posizioni precedenti sarebbe
solo ed unicamente una deduzione eseguita ex post. A maggior ragione se si
considera che l'importo di fr. 7'500.- nemmeno corrisponde al 34% di fr. 34'100.-
(= fr. 26'400.- + 7'700.-).
Questo Tribunale non può quindi far altro che concludere, con la ricorrente,
che l'ente banditore avrebbe dovuto prendere in considerazione l'offerta della
deliberataria per l'importo corretto di fr. 324'068.45. Il criterio di
aggiudicazione dell'economicità-prezzo, come pure quello dell'attendibilità
delle cinque offerte rientrate, vanno di conseguenza rivalutate sulla base di
questo importo. Ritenuto che la fattispecie è sufficientemente chiara e che
questo Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per la nuova
decisione, ci si può esimere dal rinviare gli atti alla stazione appaltante. Si
ricorda comunque che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha
ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile
su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione.
Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e
corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da
parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di
tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non
hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4
giugno 2021 consid. 1.2.2). Pertanto, anche
le offerte delle concorrenti __________, __________ e __________, qui non
ricorrenti, vengono prese in considerazione per nuova valutazione.
2.2
Prezzo
Visto quanto precede e in applicazione della formula matematica esposta in
narrativa, le note e i punti che le concorrenti ottengono per il criterio dell'economicità-prezzo
sono:
Nota
Punti
CO 1
6.00
50.00
RI 1
4.71
39.25
____________________
5.78
48.19
__________
3.67
30.59
__________
1.00
8.33
2.3
Attendibilità dell'offerta
In
conformità con quanto prescritto alla pos. 224.410 del capitolato d'appalto, i dati determinanti per la valutazione
dell'attendibilità dell'offerta sono i seguenti:
-
Pr = fr.
365'514.92
-
Pinf = fr.
347'239.17
-
Pmin = fr.
292'411.93
-
Psup = fr.
383'790.66
-
Pmax = fr.
438'617.90
Le note e i punti che le concorrenti
ottengono, calcolate mediante interpolazione lineare, sono:
Nota
Punti
CO 1
3.89
11.01
RI 1
6.00
17.00
__________
4.53
12.84
__________
4.56
12.93
__________
1.00
2.83
3.
Referenze
3.1
Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la
capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso,
rispettivamente di eseguire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità
del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e
giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri
d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere
indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei
casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF
139.
II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla
giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT
II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3
ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64
segg.).
Di regola, le referenze sono costituite da
lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del
committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il
medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid.
2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid.
3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali:
STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das
Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo
2014, pag. 516 n. 89 segg.).
3.2
La ricorrente ha pure
avversato la nota conseguita dall'aggiudicataria in relazione al criterio delle
referenze. A mente sua, nessuna delle (tre) referenze addotte sarebbe
valida. Negli allegati di causa il Municipio ha riconosciuto che la referenza
relativa
all'impianto di ultrafiltrazione condotte del comune di __________
e quella del Comune di __________ non possono essere considerate;
vuoi perché il cantiere è terminato nel 2021 e la fattura è datata 2021, vuoi
poiché l'importo non supera i Fr. 35'000.-. Ha quindi ridotto a 1.00 (= 4.17 punti in luogo di 10.42) la
nota assegnata alla deliberataria in prima battuta, conformemente alla tabella
di valutazione richiamata dalla pos. 224.320 del capitolato. Non occorre pronunciarsi
in merito alla validità dell'altra referenza addotta (Impianto UV Comune
di __________), ritenuto che anche in assenza di referenze, l'aggiudicataria otterrebbe
comunque la nota 1.00.
3.3
In considerazione del fatto che i criteri qualità delle maestranze e
organizzazione del cantiere non hanno suscitato critiche delle parti, la
classifica finale si presenta in questo modo:
RI 1
CO 1
__________
__________
__________
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
Economicità-prezzo (50%)
4.71
39.25
6.00
50.00
5.78
48.19
3.67
30.59
1.00
8.33
Referenze (25%)
3.00
12.50
1.00
4.17
1.00
4.17
1.00
4.17
1.00
4.17
Attendibilità
dell'offerta (17%)
6.00
17.00
3.89
11.01
4.53
12.84
4.56
12.93
1.00
2.83
Qualità delle
maestranze (5%)
5.00
4.17
4.00
3.33
4.50
3.75
5.00
4.17
4.00
3.33
Organizzazione del cantiere (3%)
6.00
3.00
5.00
2.50
6.00
3.00
6.00
3.00
1.00
0.50
Totale
75.92
71.01
71.94
54.86
19.17
4.
La questione di sapere se, come sostenuto dalla
ricorrente, vi siano dei motivi di esclusione dell'offerta della deliberataria
può restare indecisa, ritenuto che se anche la stessa venisse estromessa dalla
gara, l'offerta della ricorrente continuerebbe ad occupare il primo posto della
graduatoria con 71.71 punti. La classifica finale si presenterebbe infatti così:
RI 1
__________
__________
__________
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
Economicità-prezzo
(50%)
4.95
41.25
6.00
50.00
3.93
32.78
1.00
8.33
Referenze
(25%)
3.00
12.50
1.00
4.17
1.00
4.17
1.00
4.17
Attendibilità
dell'offerta (17%)
3.81
10.79
1.09
3.10
6.00
17.00
1.00
2.83
Qualità
delle maestranze (5%)
5.00
4.17
4.50
3.75
5.00
4.17
4.00
3.33
Organizzazione del cantiere (3%)
6.00
3.00
6.00
3.00
6.00
3.00
1.00
0.50
Totale
71.71
64.02
61.12
19.16
5.
In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la decisione
impugnata annullata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la
commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 18 cpv. 1 CIAP).
Nulla lascia inferire, né le parti sostengono il contrario, che la sua offerta
non sia conforme alle altre esigenze previste dalla legge e dal capitolato.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa.
7.
La tassa di
giustizia e le spese sono suddivise in parti uguali fra il committente e la CO
1.
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria rifonderanno alla
ricorrente, che si è avvalsa del patrocinio di un legale per la stesura della replica e della triplica,
un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 24 novembre 2021 con cui il Municipio di Lugano ha deliberato alla CO 1 le
opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo al __________ di __________
è annullata;
1.2
la commessa è
aggiudicata direttamente alla RI 1 come da sua offerta.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in
ragione di metà ciascuno. Alla RI 1 va restituito l'anticipo versato.
3.
Il Comune di CO
2.
e la CO 1 verseranno alla RI 1 fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera