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Decisione

52.2021.489

Commessa pubblica. Valutazione dei criteri dell'economicità e dell'attendibilità delle offerte falsata dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha corretto . Ricorso accolto e delibera della commessa alla ricorrente

6 aprile 2022Italiano19 min

aggiudicare le opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.489

Lugano

6

aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 2 dicembre

2021 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 24 novembre 2021 del Municipio di CO

2 che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da sanitario

irrigazione occorrenti al Centro Sportivo _______ di __________ ha deliberato

la commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 19 aprile 2021 il

Municipio della Città di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo

2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare le opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo __________

di __________ (FU n. ________/__________ pag. __________ seg.).

Il bando di concorso preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione con i

relativi fattori di ponderazione:

-

Economicità prezzo 50%

-

Referenze per lavori analoghi 25%

-

Attendibilità dell'offerta 17%

-

Qualità delle maestranze

5%

-

Organizzazione del cantiere

3%

Il capitolato di

appalto specificava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la

valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. La pos. 224.210 stabiliva in particolare che

la nota concernente il criterio dell'economicità-prezzo sarebbe stata

assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente.

5 x ((minor prezzo + 50%)

- (offerta)) / ((minor prezzo + 50%) - (minor prezzo)) + 1

Minor offerente punti

6

Minor off. + 50%* punti

1 *(50% della minor offerta)

Punteggi intermedi calcolati

proporzionalmente (non vengono assegnati punteggi negativi, punteggio minimo

1).

La valutazione del criterio dell'attendibilità dell'offerta ricalcava i noti principi

sviluppati dal Centro di consulenza delle commesse pubbliche (pos. 224.410),

ossia:

L'attendibilità

dell'offerta si calcola mediante il Prezzo medio (Po) di

riferimento.

Prezzo medio (Po) = media aritmetica delle offerte valide

trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate è uguale o superiore a 5,

le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle valide.

Il

Prezzo medio (Po) è la base di calcolo per i punteggi secondo il

seguente metodo:

In

base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito,

definita dal COM con dei parametri (Pmin;

f1; f2; Pmax) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà

proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di

riferimento calcolata.

Formula:

Pr = P0

Pr = Prezzo di

riferimento

P0 = Prezzo medio di tutte le offerte

f1 = fascia della nota 6 (Pinf e

Psup)

f2 = fascia della nota a scalare (Pmin

e Pmax)

Condizioni

per l'attendibilità dei prezzi f1

= 5% f2 = 15%

Seguivano il

grafico e le formule per il calcolo delle note.

In relazione al criterio referenze

il capitolato prescriveva quanto segue (cfr. pos. 225.400).

224.310 Punteggio da 1 a 6

224.320 Per il calcolo dei punti fanno stato le

opere con importo uguale o superiore a CHF 35'000.- (I.V.A. esclusa, importo

lordo esclusi ulteriori sconti e ribassi definiti in sede di liquidazione)

eseguite negli ultimi 5 anni dal 2016 al 2020 compresi

(opere da sanitario irrigazione).

La mancata compilazione della tabella comporterà

l'assegnazione di un punteggio pari a 1.

Referenze per lavori analoghi

Max 6 punti

Assegnazione punteggio

10 opere

punti 6

8 opere

punti 5

6 opere

Punti 4

4 opere

Punti 3

Considerandi

2.

opere

Punti 2

Nessuna opera

Punti 1

Fa stato la data di

fattura finale

B. a. Entro il termine

utile sono pervenute al committente cinque offerte, per importi complessivi

compresi tra fr. 281'096.15 e fr. 553'277.50. In sede di verifica delle stesse,

il committente ha sollecitato la CO 1 a presentare la documentazione mancante.

La concorrente ha dato seguito alla richiesta producendo alcuni documenti.

b. Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione preannunciati dopo

aver ottenuto dalla CO 1 la conferma di alcuni prezzi unitari esposti, il 18

novembre 2021 il Municipio ha risolto di assegnare la commessa proprio a

quest'ultima, la cui offerta di fr. 281'096.15 si è classificata al primo posto

con 62.83 punti. La delibera è stata intimata alle parti il 24 novembre

seguente.

C. Contro la predetta decisione la RI 1,

seconda in graduatoria con 61.53 punti, è insorta davanti al Tribunale

cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e la conseguente

aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente sostiene che la

documentazione presentata dalla CO 1 entro il termine impartito per sanare le

mancanze riscontrate in sede di verifica dell'offerta non sarebbe ancora

completa. In particolare, non vi sarebbe alcuna valida attestazione comprovante

l'avvenuto pagamento dei contributi professionali e il rispetto di un CCL di

categoria. La RI 1 afferma che la medesima non soddisferebbe i requisiti posti

dall'art. 34 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Essa non sarebbe peraltro neppure

assicurata per i lavori messi a concorso, come si evince dalla polizza della __________

allegata all'offerta. Osserva che la ditta non è attiva nel settore sanitario e

non potrebbe pertanto ottenere la commessa senza con ciò violare il divieto di

subappalto. La CO 1 avrebbe pertanto dovuto essere esclusa. Oltre a ciò, l'insorgente

censura l'agire del committente per non avere tenuto conto delle correzioni aritmetiche sull'offerta della

deliberataria operate dal suo consulente. I criteri di aggiudicazione

andrebbero pertanto ricalcolati con i giusti importi, sulla base quindi di

quello rettificato di fr. 324'068.45. La

ricorrente puntualizza poi che le referenze portate dalla deliberataria

andavano scartate, vuoi perché riferite a lavori non analoghi a quelli messi a

concorso dal Municipio (Impianto UV completo Comune di __________, Impianto

UV completo Comune di __________), vuoi perché non eseguite nel periodo

indicato 2016-2020 (Impianto ultrafiltrazione Condotte Comune __________).

D. a. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il committente, il quale ha anzitutto spiegato i

motivi per i quali una correzione aritmetica come quella operata in un primo

momento dal suo consulente sull'offerta dell'aggiudicataria non era (...)

fattibile. L'importo di cui alla pos. 427.311.191 di fr. 11'250.-, ha

soggiunto, è da ritenersi corretto, così come è pure corretto il prezzo in

copertina di fr. 281'096.15. L'ente banditore ha riconosciuto che due delle tre

referenze addotte dalla deliberataria avrebbero effettivamente dovuto essere

scartate. Ha tuttavia

rilevato che la correzione da apportare (attribuzione della nota 1.00) non

porterebbe alla modifica della posizione dell'insorgente che rimarrebbe - con i

suoi 61.53 punti totali - confinata al secondo posto. La stazione appaltante ha

quindi annotato che l'aggiudicataria adempie i criteri di idoneità fissati

dagli atti di gara. In particolare, la stessa è attiva nel ramo sanitario come

dimostra l'attestato di soddisfazione rilasciato dall'__________. Ha reputato

sufficienti le autodichiarazioni di non adesione al CCL versate agli atti

dall'aggiudicataria e sanabile in questa sede la mancata indicazione del numero

di dipendenti assoggettati sull'attestazione relativa alla LPP.

b. Pure l'aggiudicataria si è opposta all'accoglimento del ricorso, rilevando,

con motivazioni analoghe a quelle addotte dal committente, che l'importo

esposto alla pos. 427.311.191 del modulo d'offerta è corretto. Ha difeso

l'operato della stazione appaltante in merito alla valutazione delle referenze

e osservato che la graduatoria non verrebbe sovvertita neppure se si seguisse

la tesi della ricorrente. Ha annotato di essere in possesso di tutti i

requisiti per svolgere le opere oggetto della commessa. Ha inoltre prodotto il

doc. G a complemento della dichiarazione LPP.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Con replica e duplica

le parti hanno ribadito le proprie tesi, precisandole ulteriormente. Delle

argomentazioni ivi contenute, così come di quelle espresse con la triplica e la

quadruplica si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso

e seconda classificata la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare

l'assegnazione della commessa alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere

all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita

dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con

sufficiente cognizione di causa.

2.

La ricorrente contesta

sostanzialmente le valutazioni esperite dal committente in punto ai criteri dell'economicità-prezzo

e dell'attendibilità dell'offerta, che sarebbero state falsate

dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha

corretto malgrado le annotazioni apposte sulla stessa dal suo consulente.

2.1

Il modulo d'offerta inserito nel

capitolato d'appalto prevedeva, fra l'altro, le seguenti posizioni (cfr. modulo

d'offerta Irrigazione campi da calcio, pag. 2 e 3):

Prezzo

Importo

426.313

Tubo

.002

Marca: Rollmaplast

Tipo: PE 100

o prodotto equivalente

Marca: …

Tipo: …

øe 110 mm

:PG

1'760 m

…….

……..

.003

Marca: Rollmaplast

Tipo: PE 100

o prodotto equivalente

Marca: …

Tipo: …

øe 63 mm

:PG

1'100 m

…….

…….

[..]

[..]

427.311

.100

Tubo

.191

Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti,

sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc.

150% su CHF

……

Percentuale determinata dal

progettista

1.

…….

…….

L'aggiudicataria ha compilato le predette posizioni immettendo i seguenti

prezzi (unitari e totali):

Prezzo

Importo

426.313

.002

1'760 m

15.00/m

26'400.00

426.313

.003

1'100 m

7.00/m

7'700.00

427.311

.191

150% su CHF

7'500.00

1.

11'250.00

11'250.00

Interpellata

dal consulente del committente onde ottenere la conferma di alcuni importi unitari

della sua offerta, tra cui quello inserito alla pos. 427.311.191 aumento

pezzi speciali, l'11 novembre 2021 la deliberataria ha confermato che la

percentuale come da offerta pari al 34% è ritenuta corretta e verrà utilizzata

per la liquidazione a misura in rapporto allo sviluppo lineare delle condotte (cfr.

verbale di discussione allegato al doc. 9).

Orbene,

in questa precisazione, rilasciata nell'ambito dell'usuale verifica delle

offerte (art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), non è affatto ravvisabile

un'inammissibile modifica del contenuto dell'offerta. Tanto meno si è in

presenza di un'illecita negoziazione dell'offerta, vietata dall'art. 11 lett. c

CIAP, come manifestamente a torto pretende la ricorrente. La precisazione

costituisce, a non averne dubbio, un semplice chiarimento, sollecitato dal

committente, che rientra nei limiti delle verifiche che è chiamato ad esperire.

Posta questa premessa, occorre dare atto alla ricorrente che alla pos. 427.311.191 doveva essere inserita la

somma degli importi totali risultanti dalle pos. 426.313.002 e 426.313.003 precedenti:

è a tale cifra che avrebbe dovuto essere applicata la percentuale (150%) di

maggiorazione del prezzo determinata dal progettista. Questa impostazione era

talmente precisa e comprensibile che

tutti i concorrenti, ad eccezione della deliberataria, hanno compilato

correttamente tale posizione. Lo

stesso consulente del Municipio ha scorto l'errore di calcolo commesso dalla

deliberataria, correggendo i prezzi (unitari e totali) da questa inseriti alla

pos. 427.311.191 (cfr. modulo

d'offerta pag. 3) e, di conseguenza, l'importo totale della sua offerta

portandolo da fr. 281'096.15 a fr. 324'068.45 (cfr. riepilogo offerta pag. 2). L'odierna

tesi della committenza secondo cui le correzioni aritmetiche indicate a pag. 2

delle prescrizioni di concorso e a pag. 3 del modulo d'offerta sono state

valutate dal progettista in un primo momento in cui si pensava fosse un

errore di calcolo, cosa che non è, e che in un secondo momento, in considerazione

del fatto che l'importo di riferimento per l'aumento per pezzi speciali non è

stato vincolato nel bando da indicazioni specifiche, i progettisti - in accordo

con la committenza - hanno deciso che i concorrenti avevano libera scelta per

stabilire l'importo a cui applicare la percentuale prevista nel bando, appare

poco credibile. Le modalità

di compilazione della predetta posizione del modulo d'offerta erano talmente chiare da non poter

essere interpretate o fraintese come vorrebbe lasciar credere il

committente. Non avrebbe del resto avuto alcun senso fissare il parametro del

150% se l'importo a cui applicarlo avesse potuto essere scelto liberamente dai

concorrenti, finanche inserendo "0.-" o "-" come

sostenuto pretestuosamente dall'aggiudicataria. Se questa fosse stata la loro reale

volontà, i progettisti non avrebbero previsto alcun correttivo percentuale

nell'apposito spazio contraddistinto da puntini. Ne consegue che l'ente

banditore non poteva distanziarsi dalle pertinenti indicazioni del suo

consulente per dare seguito a quelle fornitegli dalla deliberataria in occasione

dell'incontro di discussione (CO 1 conferma che la percentuale come da

offerta pari al 34% è ritenuta corretta e verrà utilizzata per la liquidazione

a misura in rapporto allo sviluppo lineare delle condotte), senza con ciò

violare il principio della trasparenza e della parità di trattamento tra

concorrenti. Tanto più che la percentuale di maggiorazione dei pezzi speciali

non era neppure un parametro

lasciato alla libera scelta degli offerenti essendo (stata) stabilita

preventivamente dal committente. La tesi della deliberataria non può pertanto

essere seguita laddove sostiene che l'affermazione, contenuta nel verbale

dell'11 novembre 2021 (doc. 9), secondo cui l'importo offerto alla pos.

427.313.191

corrisponde al 34% della somma delle due posizioni precedenti sarebbe

solo ed unicamente una deduzione eseguita ex post. A maggior ragione se si

considera che l'importo di fr. 7'500.- nemmeno corrisponde al 34% di fr. 34'100.-

(= fr. 26'400.- + 7'700.-).

Questo Tribunale non può quindi far altro che concludere, con la ricorrente,

che l'ente banditore avrebbe dovuto prendere in considerazione l'offerta della

deliberataria per l'importo corretto di fr. 324'068.45. Il criterio di

aggiudicazione dell'economicità-prezzo, come pure quello dell'attendibilità

delle cinque offerte rientrate, vanno di conseguenza rivalutate sulla base di

questo importo. Ritenuto che la fattispecie è sufficientemente chiara e che

questo Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per la nuova

decisione, ci si può esimere dal rinviare gli atti alla stazione appaltante. Si

ricorda comunque che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha

ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile

su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione.

Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e

corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da

parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di

tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non

hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4

giugno 2021 consid. 1.2.2). Pertanto, anche

le offerte delle concorrenti __________, __________ e __________, qui non

ricorrenti, vengono prese in considerazione per nuova valutazione.

2.2

Prezzo

Visto quanto precede e in applicazione della formula matematica esposta in

narrativa, le note e i punti che le concorrenti ottengono per il criterio dell'economicità-prezzo

sono:

Nota

Punti

CO 1

6.00

50.00

RI 1

4.71

39.25

____________________

5.78

48.19

__________

3.67

30.59

__________

1.00

8.33

2.3

Attendibilità dell'offerta

In

conformità con quanto prescritto alla pos. 224.410 del capitolato d'appalto, i dati determinanti per la valutazione

dell'attendibilità dell'offerta sono i seguenti:

-

Pr = fr.

365'514.92

-

Pinf = fr.

347'239.17

-

Pmin = fr.

292'411.93

-

Psup = fr.

383'790.66

-

Pmax = fr.

438'617.90

Le note e i punti che le concorrenti

ottengono, calcolate mediante interpolazione lineare, sono:

Nota

Punti

CO 1

3.89

11.01

RI 1

6.00

17.00

__________

4.53

12.84

__________

4.56

12.93

__________

1.00

2.83

3.

Referenze

3.1

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la

capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso,

rispettivamente di eseguire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità

del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e

giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri

d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere

indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei

casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF

139.

II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla

giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT

II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3

ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64

segg.).

Di regola, le referenze sono costituite da

lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del

committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid.

2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid.

3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali:

STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das

Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo

2014, pag. 516 n. 89 segg.).

3.2

La ricorrente ha pure

avversato la nota conseguita dall'aggiudicataria in relazione al criterio delle

referenze. A mente sua, nessuna delle (tre) referenze addotte sarebbe

valida. Negli allegati di causa il Municipio ha riconosciuto che la referenza

relativa

all'impianto di ultrafiltrazione condotte del comune di __________

e quella del Comune di __________ non possono essere considerate;

vuoi perché il cantiere è terminato nel 2021 e la fattura è datata 2021, vuoi

poiché l'importo non supera i Fr. 35'000.-. Ha quindi ridotto a 1.00 (= 4.17 punti in luogo di 10.42) la

nota assegnata alla deliberataria in prima battuta, conformemente alla tabella

di valutazione richiamata dalla pos. 224.320 del capitolato. Non occorre pronunciarsi

in merito alla validità dell'altra referenza addotta (Impianto UV Comune

di __________), ritenuto che anche in assenza di referenze, l'aggiudicataria otterrebbe

comunque la nota 1.00.

3.3

In considerazione del fatto che i criteri qualità delle maestranze e

organizzazione del cantiere non hanno suscitato critiche delle parti, la

classifica finale si presenta in questo modo:

RI 1

CO 1

__________

__________

__________

nota

punti

nota

punti

nota

punti

nota

punti

Economicità-prezzo (50%)

4.71

39.25

6.00

50.00

5.78

48.19

3.67

30.59

1.00

8.33

Referenze (25%)

3.00

12.50

1.00

4.17

1.00

4.17

1.00

4.17

1.00

4.17

Attendibilità

dell'offerta (17%)

6.00

17.00

3.89

11.01

4.53

12.84

4.56

12.93

1.00

2.83

Qualità delle

maestranze (5%)

5.00

4.17

4.00

3.33

4.50

3.75

5.00

4.17

4.00

3.33

Organizzazione del cantiere (3%)

6.00

3.00

5.00

2.50

6.00

3.00

6.00

3.00

1.00

0.50

Totale

75.92

71.01

71.94

54.86

19.17

4.

La questione di sapere se, come sostenuto dalla

ricorrente, vi siano dei motivi di esclusione dell'offerta della deliberataria

può restare indecisa, ritenuto che se anche la stessa venisse estromessa dalla

gara, l'offerta della ricorrente continuerebbe ad occupare il primo posto della

graduatoria con 71.71 punti. La classifica finale si presenterebbe infatti così:

RI 1

__________

__________

__________

nota

punti

nota

punti

nota

punti

nota

punti

Economicità-prezzo

(50%)

4.95

41.25

6.00

50.00

3.93

32.78

1.00

8.33

Referenze

(25%)

3.00

12.50

1.00

4.17

1.00

4.17

1.00

4.17

Attendibilità

dell'offerta (17%)

3.81

10.79

1.09

3.10

6.00

17.00

1.00

2.83

Qualità

delle maestranze (5%)

5.00

4.17

4.50

3.75

5.00

4.17

4.00

3.33

Organizzazione del cantiere (3%)

6.00

3.00

6.00

3.00

6.00

3.00

1.00

0.50

Totale

71.71

64.02

61.12

19.16

5.

In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la decisione

impugnata annullata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la

commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 18 cpv. 1 CIAP).

Nulla lascia inferire, né le parti sostengono il contrario, che la sua offerta

non sia conforme alle altre esigenze previste dalla legge e dal capitolato.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

7.

La tassa di

giustizia e le spese sono suddivise in parti uguali fra il committente e la CO

1.

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria rifonderanno alla

ricorrente, che si è avvalsa del patrocinio di un legale per la stesura della replica e della triplica,

un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 24 novembre 2021 con cui il Municipio di Lugano ha deliberato alla CO 1 le

opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo al __________ di __________

è annullata;

1.2

la commessa è

aggiudicata direttamente alla RI 1 come da sua offerta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in

ragione di metà ciascuno. Alla RI 1 va restituito l'anticipo versato.

3.

Il Comune di CO

2.

e la CO 1 verseranno alla RI 1 fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera