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Decisione

52.2021.490

Domanda di autorizzazione alla detenzione di cani di razza soggetta a restrizione - casellario giudiziale

30 gennaio 2023Italiano17 min

l'estratto del casellario giudiziale. La domanda è stata dunque trasmessa al Municipio

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.490

Lugano

30

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 2 dicembre

2021 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 27 ottobre 2021 (n. 5262) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 6 aprile 2021 dell'Ufficio

del veterinario cantonale (UVC) con la quale gli è stata negata

l'autorizzazione a detenere un cane di razza soggetta a restrizioni ed è

stato ordinato l'allontanamento del cane "A__________";

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 17 ottobre 2019 RI

1 ha inoltrato all'UVC una richiesta di autorizzazione per la detenzione di un

cane di razza soggetta a restrizioni, e meglio un Pitbull Terrier, allegando

l'estratto del casellario giudiziale. La domanda è stata dunque trasmessa al Municipio

di __________ per suo preavviso in merito, espresso poi negativamente il 12

dicembre 2019 per il tramite della Polizia __________. Nel preavviso è stato

indicato che il richiedente è persona conosciuta ai servizi di Polizia e che,

ad ogni modo, l'attuale detentore del cane A__________ e padre del richiedente

aveva dichiarato di voler annullare il passaggio di detenzione del cane al

figlio. Il 20 dicembre 2019 l'UVC ha preso atto della suddetta rinuncia e

dichiarato la procedura priva d'oggetto.

b. Il 30 novembre 2020 RI 1 ha inoltrato all'UVC una nuova domanda di

autorizzazione per la detenzione del cane A__________, allegando l'estratto del

casellario giudiziale; richiesta preavvisata favorevolmente dal Municipio di __________.

Il comandante della Polizia __________ ha tuttavia trasmesso all'UVC un

rapporto di informazione del 28 dicembre 2020 con il quale veniva segnalato che

il richiedente è persona conosciuta ai servizi di Polizia per questioni di un

certo rilievo, che lo stesso detiene già - illegalmente - il cane in oggetto e

che l'estratto del casellario giudiziale risultava "pulito" in

quanto il richiedente era da poco diventato maggiorenne.

Su richiesta dell'UVC,

con rapporto informativo del 1° febbraio 2021 la Polizia cantonale ha fornito

una serie di informazioni su RI 1.

B. Dopo aver avvisato RI

1 dell'intenzione di non rilasciare l'autorizzazione, al fine di permettergli

di esprimersi, e aver preso atto delle osservazioni inoltrate dall'interessato,

l'UVC con decisione del 6 aprile 2021 ha respinto la domanda ritenendo, in

sintesi, che RI 1 non fosse idoneo alla detenzione di un cane di tale razza a

causa dei suoi precedenti penali. Atteso come risultasse dai rapporti di

Polizia che il richiedente detenesse già il cane in parola senza disporre

dell'autorizzazione, l'UVC ha altresì ordinato l'allontanamento dell'animale

nella misura in cui fosse in possesso dell'istante.

C. Con giudizio del 27

ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la suddetta

decisione dell'UVC. L'Esecutivo cantonale, dopo aver evocato il quadro

normativo applicabile ed esclusa una violazione del diritto di essere sentito,

ha ritenuto che nonostante dall'estratto del casellario giudiziale prodotto dal

richiedente non risultassero condanne, quanto segnalato dalla Polizia cantonale

in merito ai reati commessi da RI 1 prima del raggiungimento della maggiore età

non permettesse di ritenerlo idoneo alla detenzione di un cane di una delle

razze sottoposte a restrizioni. L'autorità precedente ha inoltre ritenuto che

il cane in questione presenta particolari difficoltà di gestione. In merito

all'ordine di allontanamento del cane, il Governo ha infine considerato che

tale misura fosse la logica conseguenza del diniego di autorizzazione alla

detenzione dell'animale.

D. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento, unitamente a

quello della decisione dipartimentale da essa tutelata, e postula il rilascio

dell'autorizzazione per la detenzione del cane A__________. Contestato il fatto

di aver detenuto il cane già dal 2019, egli sostiene, in sintesi, che a fronte

dell'assenza di condanne iscritte a casellario giudiziale l'UVC non potesse

ritenerlo inidoneo alla tenuta del cane in parola, tanto meno sulla base dei

due rapporti di Polizia del 28 dicembre 2020 e 1° febbraio 2021, che egli

reputa incompleti e redatti in modo parziale e che pertanto vanno a suo dire

estromessi dall'incarto o chiariti mediante audizione dei due agenti autori

degli stessi.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato,

senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato i propri

argomenti riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 22 della

legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani; RL 482.300). La legittimazione

attiva dell'insorgente, parte del procedimento di prima istanza e destinatario

della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività

del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Il ricorso è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario

procedere all'assunzione delle prove richieste dal ricorrente, e meglio l'audizione

degli agenti di Polizia che hanno redatto i due rapporti di Polizia del 28

dicembre 2020 e del 1° febbraio 2021, siccome insuscettibili di procurare a

questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.

Detti rapporti costituiscono in ogni caso dei validi mezzi di prova ai sensi

dell'art. 28 LPAmm assunti legalmente (art. 25 cpv. 3 LPAmm), che possono senza

dubbio essere presi in considerazione, atteso che la loro forza probante sarà

oggetto di analisi nel merito della vertenza. Come si vedrà nel seguito, ad eventuali carenze istruttorie potrà comunque essere posto rimedio

rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2

LPAmm).

Considerandi

2.

L'art. 14 LCani stabilisce che il Consiglio di

Stato può allestire una lista di razze e di loro incroci la cui

detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso esso stabilisce

particolari condizioni od oneri per il rilascio dell'autorizzazione di

detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per

oggetto le qualità e le conoscenze canine del detentore, l'origine del cane e

le sue condizioni di detenzione e l'obbligo di seguire regolarmente corsi di

educazione canina a partire dall'acquisto del cane.

Sulla base di questa delega legislativa, il Governo ha adottato il regolamento sui

cani dell'11 febbraio 2009 (RCani; RL 482.310) al cui art. 11

ha elencato una serie di razze e di loro incroci, i cui esemplari nati dopo il

1° aprile 2009 soggiacciono alle restrizioni previste dagli artt. 13-16 RCani.

Per quanto qui interessa, fra di esse vi è il Pit Bull Terrier. Giusta l'art.

13.

cpv. 1 RCani, le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono

soggetti all'obbligo di ottenere dall'UVC

l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. La

richiesta di autorizzazione, precisa l'art.

14.

cpv. 1 RCani, va indirizzata al Municipio con l'estratto del casellario

giudiziale. Il medesimo capoverso prevede pure la presentazione

dell'attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani

secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.

68.

cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008

(OPAn; RS 455.1), norma tuttavia abrogata dal 1° gennaio 2017, con il che va

rilevato che ai fini della richiesta di autorizzazione, l'unico documento da

allegare è l'estratto del casellario giudiziale. L'esecutivo comunale,

giusta l'art. 14 cpv. 2 RCani, verifica il rispetto delle condizioni di

detenzione stabilite dall'OPAn (prima frase); esso preavvisa l'istanza e la

invia con tutta la documentazione all'UVC (seconda frase). Secondo il cpv. 3

della stessa norma, infine, l'UVC decide circa il rilascio dell'autorizzazione.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente contesta

anzitutto di aver detenuto il cane, il quale sostiene essere custodito da suo padre;

tale assunto sarebbe pertanto palesemente errato, in quanto non risulta dagli

atti né vi sarebbero stati accertamenti di qualsivoglia genere in merito.

L'insorgente critica poi l'istruttoria condotta dall'UVC che reputa

superficiale, approssimativa e parziale, nonché svolta in violazione di norme

costituzionali. Segnatamente lamenta che l'UVC abbia basato la propria

decisione unicamente sui due rapporti di Polizia i quali tuttavia risultano

redatti in modo parziale ed esprimono commenti personali non richiesti e

pertanto vanno estromessi dall'incarto o, in alternativa, devono essere

chiariti mediante audizione degli agenti di polizia che li hanno redatti.

Sostiene che il suo casellario giudiziale, unico documento che la legge impone

di produrre, non presenta alcuna condanna penale iscritta e che con decreto del

25.

settembre 2020 il Magistrato dei minorenni lo ha prosciolto dalla maggior

parte dei reati elencati nei due rapporti di Polizia, a conferma che tali

eventi - ormai lontani nel tempo - configurano degli "errori di gioventù".

Dal compimento della maggiore età egli non avrebbe più interessato le autorità

penali e avrebbe per contro tenuto un comportamento corretto. Sostiene che le

problematiche specifiche del cane, che non presenta segni di aggressività, si

limitino a piccole lacune gestionali sanabili con l'obbligo di guinzaglio, come

già ordinato dall'UVC.

3.2

3.2.1

L'art. 14 cpv. 1 RCani prevede che, al fine di ottenere l'autorizzazione

alla detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni, il richiedente

produca l'estratto del casellario giudiziale. Ne consegue dunque che il

giudizio dell'autorità di prime cure dovrà basarsi su comportamenti tenuti dal

richiedente che, a seguito di una completa istruttoria da parte di un'autorità

inquirente, vengono attestati mediante decisione penale. La normativa in vigore

non prevede di tener conto di altri elementi, segnatamente dell'indole del cane:

appartenendo a una delle razze soggette a restrizione la sua attitudine

non permette di prescindere dal regime autorizzativo o dall'adempimento delle

condizioni di idoneità riferite al detentore (per le possibilità dei Cantoni di

prevedere divieti e restrizioni secondo la razza dei cani cfr. DTF 133 I 249

consid. 4.2 e 4.3, 132 I 7 consid. 4.2). Pertanto, il fatto che vi siano delle lacune nelle capacità gestionali, attestate

invero mediante verifica con l'attuale detentore e non con il ricorrente (doc.

23.

allegato alla duplica del 17 settembre 2021 dell'UVC al Consiglio di Stato),

non è dirimente ai fini del presente giudizio. Tali problematiche, che non

vanno certo sottovalutate, se non sanate, saranno oggetto di procedura giusta l'art.

16.

RCani e di eventuali misure ex art. 18 LCani (come in parte già avvenuto). Stesso

discorso vale per la detenzione del cane prima dell'ottenimento

dell'autorizzazione, circostanza che invero risulta unicamente e genericamente

dai rapporti di Polizia, senza alcuna indicazione precisa quanto agli

accertamenti esperiti o alle circostanze in cui ciò è stato accertato. Comportamento

palesemente contrario all'art. 13 RCani, la detenzione illegale di cani di

razza soggetta a restrizione può (e deve) comportare, se confermata,

l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 21 LCani.

3.2.2

Ciò premesso, si deve poi considerare che, come rileva il ricorrente,

l'estratto del suo casellario giudiziale del 18 novembre 2020 prodotto con la

richiesta di autorizzazione alla detenzione del cane A__________ del 30

novembre 2020 (doc. 7 allegato alla risposta dell'8 luglio 2021 dell'UVC al

Consiglio di Stato), così come pure quello del 5 novembre 2019 allegato alla

prima richiesta poi ritirata (doc. 2 allegato alla risposta dell'8 luglio 2021

dell'UVC al Consiglio di Stato), non riportano l'iscrizione di nessuna condanna

penale. Come emerge tuttavia dal rapporto informativo del 28 dicembre 2020

della Polizia __________ e dal rapporto informativo del 1° febbraio 2021 della

Polizia Cantonale, così come pure ammesso dal ricorrente stesso (ricorso del 2

dicembre 2021, pag. 8 in fondo), vi sono delle condanne penali che risalgono a

prima del raggiungimento della maggiore età, avvenuta in specie il 18 novembre

2019.

Il casellario giudiziale, tuttavia, ed in particolare l'estratto per i privati (cfr.

art. 371 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0], norma

abrogata a far tempo dal 23 gennaio 2023 [RU 2022 600; FF 2014 4929] dalla legge

federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 17 giugno 2016

[LCaGi; RS 330], cfr. art. 40 e 41 LCaGi), non contengono tutte le condanne

penali subìte da una persona poiché non tutte le sanzioni vengono iscritte e ad

ogni modo le iscrizioni vengono eliminate allo scadere di determinati termini

temporali (cfr. art. 365 e segg. CP abrogati [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art.

18, 30 e 40 cpv. 3 LCaGi). Ora, tenuto conto dello scopo perseguito dalla

normativa in questione, consistente innanzitutto nel garantire la

sicurezza pubblica e la protezione della popolazione, appare ragionevole

vietare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi specialmente a quelle

persone che con il loro comportamento violento hanno già messo a rischio la

vita e l'integrità fisica di altre persone, così come pure a coloro che, senza

avere mai commesso dei reati di questo genere, denotano comunque una

propensione generale a delinquere tale da far sorgere seri dubbi circa la loro

capacità di attenersi alle regole per la gestione di simili animali. In questo

senso possono entrare in linea di conto anche le sanzioni subite da una persona

ma che non sono iscritte a casellario giudiziale, qualora queste denotino

un'attitudine tale da non fornire sufficienti garanzie quanto all'idoneità del

detentore. Basti pensare alla commissione reiterata di contravvenzioni alla

legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre

1951.

(LStup; RS 812.121), infrazioni che spesso hanno conseguenze sui regimi

autorizzativi (primo fra tutti quello riferito alle licenze di condurre) e che,

in relazione alla materia qui in oggetto, permettono di (quantomeno) dubitare

che un detentore, sotto l'influsso di sostanze alteranti (in particolare se ciò

avviene spesso), disponga della necessaria lucidità per gestire un cane che,

per sua natura, è potenzialmente molto pericoloso.

Per quanto attiene ai minorenni inoltre, si impongono alcune ulteriori

considerazioni. Il diritto penale minorile, infatti, pone quale principio

cardine la protezione e l'educazione del minore (art. 2 della legge federale

sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003; DPMin; RS 311.1), ciò che

comporta, tra le altre cose, che il sistema sanzionatorio differisca

sostanzialmente da quello applicabile agli adulti. La legge istituisce infatti

un sistema incentrato sulle misure protettrici (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b

DPMin) e prevede un regime di pene specifiche da applicare ai minori (alcune

sconosciute al diritto penale degli adulti, come l'ammonizione e la prestazione

personale; cfr. art. 22 e segg. DPMin), i quali inoltre possono subire una pena

privativa della libertà solo a condizioni particolari e ad ogni modo

restrittive (cfr. art. 10 e 11 DPMin, nonché art. 12 e segg. e art. 21 e segg. DPMin; cfr. François Bohnet/

Yvan Jeanneret, Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, n. 9

e n. 20 e 21). Solo le pene detentive

e alcune misure protettrici vengono iscritte a casellario giudiziale (art. 366

cpv. 3 CP abrogato [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art. 18 cpv. 2 LCaGi) e

beneficiano ad ogni modo di termini più corti per la loro cancellazione (art.

369.

CP abrogato [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art. 40 cpv. 3 LCaGi). Appare

dunque del tutto condivisibile, che l'autorità di prime cure non si limiti alla

visione del solo estratto del casellario giudiziale prodotto dal richiedente

con la richiesta di autorizzazione, ma che acquisisca ulteriori informazioni

sui precedenti penali dell'istante qualora vi siano indizi in questo senso.

Tornando al caso in esame, l'insorgente stesso riferisce di aver subito delle

condanne penali per infrazioni commesse da minorenne che egli definisce "errori

di gioventù". I due rapporti di Polizia agli atti, per contro, accennano a

fattispecie ben più preoccupanti e riferite anche a reati particolarmente gravi

(rapina, aggressione e finanche un non meglio specificato coinvolgimento in un

caso di violenza carnale), oltre che ad una serie di infrazioni minori ma

ripetute (contravvenzioni alla LStup).

Ciononostante, dagli atti ad incarto non è minimamente possibile sapere quali condanne

il ricorrente abbia subìto, per quali reati e per quali episodi, ciò che, a non

averne dubbio, non permette di eseguire la valutazione sulla sua idoneità

atteso che, come visto sopra, l'UVC deve stabilire se i comportamenti tenuti

dall'insorgente siano connessi a un'indole del condannato suscettibile

di compromettere la sua corretta gestione di alcuni tipi di cani. I rapporti di

Polizia sono sicuramente rilevanti per l'UVC ma non decisivi. Questi non

permettono di prescindere dall'acquisizione delle necessarie informazioni in

merito alle condanne del ricorrente di modo da sostanziare debitamente la

decisione dell'UVC. Prima di emanare la propria decisione l'UVC avrebbe dunque

dovuto ottenere le sentenze penali riferite all'interessato, rivolgendosi

direttamente all'autorità competente (in specie il Magistrato dei minorenni: cfr.

art. 13a della legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24

giugno 2010 [RL 314.100] e art. 14b della legge sull'esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010[LEPM; RL 341.100]) o pretendendo

dall'insorgente - in virtù del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei

fatti (art. 26 LPAmm) - la trasmissione delle decisioni in parola.

Ciò, tuttavia, non è avvenuto di modo che la valutazione operata dall'UVC

risulta al momento non supportata da sufficienti elemento di prova. Ne consegue

dunque che la decisione di diniego dell'autorizzazione contestata deve essere

annullata, così come la risoluzione governativa che la tutela. Non spettando a

questo Tribunale di porre rimedio alle carenze istruttorie delle istanze

inferiori, l'incarto deve essere retrocesso all'UVC per nuova decisione, previo

completamento dell'istruttoria.

3.3

Per quel che riguarda l'ordine di allontanamento, si osserva che l'UVC

l'ha ordinato nella misura in cui il cane fosse in possesso dell'istante.

Se come afferma il ricorrente, il cane è e continua a essere detenuto

dall'attuale proprietario, la misura non ha alcun effetto. Considerato che i

rapporti di Polizia forniscono un indizio che vi sia una detenzione illegale,

l'UVC è tenuto a eseguire accertamenti in merito e, se del caso, ad adottare

appropriate misure.

4.

4.1. In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa

che la tutela. Gli atti sono retrocessi all'UVC affinché, completata

l'istruttoria, emani una nuova decisione sulla richiesta di autorizzazione in

esame.

4.2

Secondo giurisprudenza, il

rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi

istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato

come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti).

Non si prelevano pertanto né spese, né tasse (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ritenuto

come lo Stato del Cantone Ticino dovrà rifondere all'insorgente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 27 settembre 2021 (n. 5262) del Consiglio di Stato e la decisione del 6

aprile 2021 dell'UVC sono annullate;

1.2

gli atti sono

rinviati all'UVC per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

2.

Non si

prelevano né tasse né spese. Al

ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera