52.2021.50
Candidatura per la carica di presidente dell'Ufficio patriziale
1 marzo 2021Italiano11 min
suddette disposizioni di legge e alle indicazioni contenute del decreto di convocazione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.50
Lugano
1
marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 28 gennaio 2021 di
RI
1
contro
la decisione del 27 gennaio 2021 con cui il Presidente
dell'Ufficio patriziale di CO 1 gli ha comunicato lo stralcio della sua
candidatura alla carica di Presidente dell'Ufficio presidenziale in vista
delle elezioni patriziali del 18 aprile 2021;
ritenuto, in
fatto
A. Con avviso di data
ignota, pubblicato all'albo patriziale, l'Ufficio patriziale di CO 1 ha
convocato l'Assemblea patriziale per domenica 18 aprile 2021 in vista dell'elezione
del suo organo esecutivo per il periodo 2021-2024. L'avviso specificava che le
proposte di candidatura dovevano essere depositate a mano in originale in un
solo esemplare presso la sede dell'amministrazione patriziale entro le ore
18:00 di lunedì 25 gennaio 2021, sottoscritte dal necessario numero di
proponenti.
B. Entro il termine
stabilito, RI 1 ha depositato davanti alla porta dell'Ufficio patriziale una
busta contenente la sua dichiarazione di accettazione della proposta di candidatura
alla carica di Presidente dell'Ufficio patriziale, senza che la stessa fosse
stata sottoscritta da alcun proponente.
C.
Con decisione del 27 gennaio
2021, il Presidente dell'Ufficio patriziale di CO 1 ha comunicato a RI 1 che la
proposta non poteva essere accettata, poiché depositata in modo irrito e non
sottoscritta da nessun proponente.
D.
Avverso questo atto il 28
gennaio 2021 RI 1 è insorto dinanzi alla Divisione della giustizia del
Dipartimento delle istituzioni, chiedendo la sospensione della procedura per il
rinnovo delle cariche per l'amministrazione patriziale di CO 1.
A sostegno della sua richiesta si limita ad affermare di non avere potuto
consegnare a mano la sua proposta di candidatura all'orario previsto, dal
momento che doveva recarsi ad un appuntamento dal suo medico.
Il 4 febbraio successivo la Divisione della giustizia ha trasmesso al Tribunale
cantonale amministrativo tale scritto per competenza.
E. Chiamato ad esprimersi
sul gravame, il Presidente dell'Ufficio patriziale ne ha chiesto la reiezione
senza formulare osservazioni. Egli ha comunque rilevato che con risoluzione del
2 febbraio 2021, rimasta incontestata, l'Ufficio patriziale, dopo avere preso
atto che in base alle proposte di candidatura valide che erano state presentate
il numero dei candidati era pari a quello degli eleggendi, ha revocato la
convocazione dell'assemblea patriziale indetta per domenica 18 aprile 21021 ed
ha proceduto nella forma tacita all'elezione del Presidente, di due membri ordinari
e di due membri supplenti dell'Ufficio patriziale.
F. Che in sede di replica
RI 1 solleva delle critiche riguardo alle modalità di convocazione dell'assemblea
patriziale che a suo dire sarebbe avvenuta in modo irregolare. Rileva come i
proponenti delle varie candidature che sono state prese in considerazione ai
fini dell'elezione tacita dell'Ufficio patriziale siano legati tra loro da
legami di parentela. Chiede quindi che l'intera procedura di elezione venga
ripetuta sin dall'inizio.
Nel suo allegato di duplica il Presidente dell'Ufficio patriziale si è limitato
a rilevare come le censure rivolte contro la convocazione dell'assemblea siano
ampiamente tardive, non essendo stato sollevato alcun gravame contro tale atto
nei termini di legge.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 35 cpv. 1
della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 (LElPatr; RL 188.200).
Certa è la legittimazione attiva di RI 1, cittadino patrizio di CO 1.
Il gravame, rivolto contro un atto preparatorio della procedura di elezione
degli organi patriziali, è tempestivo, essendo stato inoltrato - seppure ad un
autorità incompetente a trattarlo - nel rispetto del termine di tre giorni
sancito dalla suddetta disposizione della LElPatr (cfr. anche: art. 6 cpv. 2
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100).
La questione di sapere se la presente procedura sia divenuta priva d'oggetto,
non avendo l'insorgente contestato la decisione di revoca della convocazione
dell'assemblea dei cittadini patrizi prevista per il 18 aprile 2021 e di
elezione tacita del nuovo Ufficio patriziale per il quadriennio 2021-2024, può
restare qui aperta, visto che il gravame è comunque destinato all'insuccesso. Ne
discende dunque che, con questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm).
2.
L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea dei cittadini patrizi
mediante decreto pubblicato all'albo patriziale al più tardi sessanta giorni
prima del giorno dell'elezione (art. 3 cpv. 1 LElPatr). Il decreto, soggiunge
il cpv. 2 di questa norma, indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora e
il luogo delle operazioni di voto.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LElPatr, le proposte di candidati devono essere
depositate in originale entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nella
sede dell'ufficio patriziale, con allegate le dichiarazioni di accettazione dei
candidati. All'atto del deposito della proposta di candidati è rilasciata una
dichiarazione che attesta la data, l'ora e il numero progressivo del deposito
(art. 4 cpv. 2
LElPatr). Le proposte di candidati devono essere presentate separatamente per
la carica di presidente, di membro, di supplente e di consigliere patriziale;
esse devono recare una denominazione (art. 4 cpv. 3 LElPatr). I candidati
devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi
devono inoltre indicare:
- il nome del
padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;
- il nome e il
cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;
- il nome del
marito, per le donne sposate a un patrizio.
L'art. 5 cpv. 1 LElPatr
dispone poi che la proposta di candidati deve essere firmata:
a) da tre patrizi
nei patriziati aventi meno di cinquanta patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
b) da cinque
patrizi nei patriziati aventi almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi
domiciliati nel Canton Ticino;
c) da sette
patrizi nei patriziati aventi almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi
domiciliati nel Canton Ticino;
d) da dieci
patrizi nei patriziati aventi almeno cinquecento patrizi domiciliati nel Canton
Ticino.
Secondo il cpv. 2
di questa norma, i proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio
pugno cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi devono inoltre indicare:
- il
nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;
- il
nome e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;
- il
nome del marito, per le donne sposate a un patrizio.
Un patrizio non può
firmare più di una proposta per la stessa carica, né ritirare la firma dopo il
deposito (art. 5 cpv. 3 LElPatr). Se un patrizio ha firmato più di una proposta
per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata
(art. 5 cpv. 4 LElPatr).
Giusta l'art. 8 cpv. 1
LElPatr, il presidente dell'Ufficio patriziale
esamina le proposte e assegna al rappresentante un termine di tre giorni:
a) per modificare
le denominazioni che si prestano a confusione;
b) per sostituire
candidati stralciati d'ufficio siccome ineleggibili;
c) per stralciare
candidati eccedenti;
d) per completare
la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero
inferiore agli eleggendi;
e) per depositare
le dichiarazioni di accettazione;
f) per rimediare
a semplici vizi formali.
Fatti
I candidati proposti per la sostituzione o la completazione
devono firmare la dichiarazione di accettazione (art. 8 cpv. 2
LElPatr). La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del
rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa; l'imperfetta
designazione di un candidato o la sua mancata adesione comporta tuttavia solo
lo stralcio dello stesso; se la proposta contiene un numero di candidati
superiore, il presidente dell'ufficio patriziale ne stralcia gli ultimi
eccedenti (art. 8 cpv. 3 LElPatr).
La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere
immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo,
succintamente motivata con l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 8 cpv. 4
LElPatr).
3. Nel caso di
specie risulta chiaramente dagli atti che il ricorrente, contravvenendo alle
suddette disposizioni di legge e alle indicazioni contenute del decreto di convocazione
dell'assemblea dei cittadini patrizi pubblicato all'albo, ha omesso di consegnare
direttamente nelle mani dell'amministrazione patriziale la sua dichiarazione di
accettazione della proposta di candidatura alla carica di presidente di quest'ultimo
organismo, lasciando tale documento in una busta dinanzi ai locali della casa
patriziale. In questo modo non è stato possibile rilasciargli una dichiarazione
che attesta la data, l'ora e il numero progressivo del deposito, così come
prescritto dall'art. 4 cpv. 2 LElPatr. Il fatto che egli sia stato
impossibilitato ad agire come prescritto dalla legge poiché doveva recarsi ad
una visita medica non gli è di alcun soccorso.
Al di là di questo aspetto, si deve pure considerare che la candidatura di RI 1
non è stata firmata da nessun proponente, allorquando sarebbero state
necessarie a suo sostegno le firme di cinque patrizi (art. 5 cpv. 1 lett. b
LElPatr). Ora, il deposito di una proposta di
candidatura sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti o,
addirittura, da nessun proponente non rientra
in nessuno dei casi contemplati dall'art. 8 cpv. 1 lett. da a ad f LElPatr per i
quali il Presidente dell'Ufficio patriziale è tenuto a fissare un termine di
tre giorni per porre rimedio ad una delle situazioni ivi menzionate. In
particolare, il mancato adempimento della (principale) condizione per la
presentazione delle proposte di candidatura non configura di certo un semplice
vizio di forma ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LElPatr, ma evidenzia l'assenza
di un requisito fondamentale per l'accettazione a priori della proposta.
Per tutte queste ragioni la decisione del Presidente dell'Ufficio patriziale che
ha disposto lo stralcio della candidatura del ricorrente merita conferma, in quanto
immune da critiche.
4. 4.1. Stante
tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto.
Ciò nondimeno questa Corte non può tralasciare di rilevare che nel caso di
specie la procedura di rinnovo delle cariche patriziali per il quadriennio 2021-2024
è stata avviata mediante la pubblicazione all'albo di un decreto di
convocazione dell'assemblea dei cittadini patrizi chiaramente incompleto e
lacunoso. Lo stesso non risulta infatti datato, non fa menzione del Patriziato
a cui si riferisce e soprattutto menziona unicamente la necessità di eleggere
il Presidente dell'Ufficio patriziale, allorquando, come risulta dalla
decisione del 2 febbraio 2021 di revoca della convocazione dell'assemblea
patriziale, si è poi proceduto in via tacita anche all'elezione di due suoi
membri ordinari e di due supplenti. Da ultimo non contiene alcuna indicazione
sul luogo di ubicazione degli uffici elettorali. Contrariamente a quanto sembra
pretendere il ricorrente, la questione esula però dall'oggetto della presente
vertenza che, come sopra esposto, riguarda unicamente la mancata accettazione
della sua candidatura per la carica di Presidente dell'Ufficio patriziale.
Nella misura in cui il suddetto decreto non è stato tempestivamente impugnato,
nessuna misura al riguardo può essere adottata in questa sede. Ciò non
impedisce comunque al Tribunale di trasmettere una copia della presente
sentenza e i relativi atti al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
enti locali, a cui compete l'esercizio della vigilanza sui patriziati, per le verifiche
e le incombenze del caso. A questo proposito occorre infatti ricordare che
giusta l'art. 132 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL
188.100), l'Autorità di vigilanza può adottare
provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali
(ivi comprese quelle cresciute in giudicato incontestate), allorquando,
cumulativamente: a) l'agire degli organi patriziali violi manifestamente norme
della Costituzione, di leggi o di regolamenti; b) lo impongano importanti e
preponderanti interessi collettivi. Ora, è evidente che se una simile
eventualità dovesse verificarsi in concreto, la stessa si ripercuoterebbe quasi
inevitabilmente anche sull'intera procedura di elezione che è seguita, la quale
potrebbe dover essere ripetuta ab initio.
4.2. Come da prassi,
nelle cause in materia di diritti politici non si preleva la tassa di giustizia
(art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).
Per
questi motivi,
decide:
1. Nella misura in
cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Gli atti del
presente procedimento sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli enti locali, per eventuali incombenze di vigilanza, ai sensi dei
considerandi.
3.
Non si
prelevano né tasse né spese.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione a:
6.
Comunicazione:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere