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Decisione

52.2021.50

Candidatura per la carica di presidente dell'Ufficio patriziale

1 marzo 2021Italiano11 min

suddette disposizioni di legge e alle indicazioni contenute del decreto di convocazione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.50

Lugano

1

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 28 gennaio 2021 di

RI

1

contro

la decisione del 27 gennaio 2021 con cui il Presidente

dell'Ufficio patriziale di CO 1 gli ha comunicato lo stralcio della sua

candidatura alla carica di Presidente dell'Ufficio presidenziale in vista

delle elezioni patriziali del 18 aprile 2021;

ritenuto, in

fatto

A. Con avviso di data

ignota, pubblicato all'albo patriziale, l'Ufficio patriziale di CO 1 ha

convocato l'Assemblea patriziale per domenica 18 aprile 2021 in vista dell'elezione

del suo organo esecutivo per il periodo 2021-2024. L'avviso specificava che le

proposte di candidatura dovevano essere depositate a mano in originale in un

solo esemplare presso la sede dell'amministrazione patriziale entro le ore

18:00 di lunedì 25 gennaio 2021, sottoscritte dal necessario numero di

proponenti.

B. Entro il termine

stabilito, RI 1 ha depositato davanti alla porta dell'Ufficio patriziale una

busta contenente la sua dichiarazione di accettazione della proposta di candidatura

alla carica di Presidente dell'Ufficio patriziale, senza che la stessa fosse

stata sottoscritta da alcun proponente.

C.

Con decisione del 27 gennaio

2021, il Presidente dell'Ufficio patriziale di CO 1 ha comunicato a RI 1 che la

proposta non poteva essere accettata, poiché depositata in modo irrito e non

sottoscritta da nessun proponente.

D.

Avverso questo atto il 28

gennaio 2021 RI 1 è insorto dinanzi alla Divisione della giustizia del

Dipartimento delle istituzioni, chiedendo la sospensione della procedura per il

rinnovo delle cariche per l'amministrazione patriziale di CO 1.

A sostegno della sua richiesta si limita ad affermare di non avere potuto

consegnare a mano la sua proposta di candidatura all'orario previsto, dal

momento che doveva recarsi ad un appuntamento dal suo medico.

Il 4 febbraio successivo la Divisione della giustizia ha trasmesso al Tribunale

cantonale amministrativo tale scritto per competenza.

E. Chiamato ad esprimersi

sul gravame, il Presidente dell'Ufficio patriziale ne ha chiesto la reiezione

senza formulare osservazioni. Egli ha comunque rilevato che con risoluzione del

2 febbraio 2021, rimasta incontestata, l'Ufficio patriziale, dopo avere preso

atto che in base alle proposte di candidatura valide che erano state presentate

il numero dei candidati era pari a quello degli eleggendi, ha revocato la

convocazione dell'assemblea patriziale indetta per domenica 18 aprile 21021 ed

ha proceduto nella forma tacita all'elezione del Presidente, di due membri ordinari

e di due membri supplenti dell'Ufficio patriziale.

F. Che in sede di replica

RI 1 solleva delle critiche riguardo alle modalità di convocazione dell'assemblea

patriziale che a suo dire sarebbe avvenuta in modo irregolare. Rileva come i

proponenti delle varie candidature che sono state prese in considerazione ai

fini dell'elezione tacita dell'Ufficio patriziale siano legati tra loro da

legami di parentela. Chiede quindi che l'intera procedura di elezione venga

ripetuta sin dall'inizio.

Nel suo allegato di duplica il Presidente dell'Ufficio patriziale si è limitato

a rilevare come le censure rivolte contro la convocazione dell'assemblea siano

ampiamente tardive, non essendo stato sollevato alcun gravame contro tale atto

nei termini di legge.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 35 cpv. 1

della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 (LElPatr; RL 188.200).

Certa è la legittimazione attiva di RI 1, cittadino patrizio di CO 1.

Il gravame, rivolto contro un atto preparatorio della procedura di elezione

degli organi patriziali, è tempestivo, essendo stato inoltrato - seppure ad un

autorità incompetente a trattarlo - nel rispetto del termine di tre giorni

sancito dalla suddetta disposizione della LElPatr (cfr. anche: art. 6 cpv. 2

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100).

La questione di sapere se la presente procedura sia divenuta priva d'oggetto,

non avendo l'insorgente contestato la decisione di revoca della convocazione

dell'assemblea dei cittadini patrizi prevista per il 18 aprile 2021 e di

elezione tacita del nuovo Ufficio patriziale per il quadriennio 2021-2024, può

restare qui aperta, visto che il gravame è comunque destinato all'insuccesso. Ne

discende dunque che, con questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm).

2.

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea dei cittadini patrizi

mediante decreto pubblicato all'albo patriziale al più tardi sessanta giorni

prima del giorno dell'elezione (art. 3 cpv. 1 LElPatr). Il decreto, soggiunge

il cpv. 2 di questa norma, indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora e

il luogo delle operazioni di voto.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 LElPatr, le proposte di candidati devono essere

depositate in originale entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nella

sede dell'ufficio patriziale, con allegate le dichiarazioni di accettazione dei

candidati. All'atto del deposito della proposta di candidati è rilasciata una

dichiarazione che attesta la data, l'ora e il numero progressivo del deposito

(art. 4 cpv. 2

LElPatr). Le proposte di candidati devono essere presentate separatamente per

la carica di presidente, di membro, di supplente e di consigliere patriziale;

esse devono recare una denominazione (art. 4 cpv. 3 LElPatr). I candidati

devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi

devono inoltre indicare:

- il nome del

padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;

- il nome e il

cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;

- il nome del

marito, per le donne sposate a un patrizio.

L'art. 5 cpv. 1 LElPatr

dispone poi che la proposta di candidati deve essere firmata:

a) da tre patrizi

nei patriziati aventi meno di cinquanta patrizi domiciliati nel Canton Ticino;

b) da cinque

patrizi nei patriziati aventi almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi

domiciliati nel Canton Ticino;

c) da sette

patrizi nei patriziati aventi almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi

domiciliati nel Canton Ticino;

d) da dieci

patrizi nei patriziati aventi almeno cinquecento patrizi domiciliati nel Canton

Ticino.

Secondo il cpv. 2

di questa norma, i proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio

pugno cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi devono inoltre indicare:

- il

nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;

- il

nome e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;

- il

nome del marito, per le donne sposate a un patrizio.

Un patrizio non può

firmare più di una proposta per la stessa carica, né ritirare la firma dopo il

deposito (art. 5 cpv. 3 LElPatr). Se un patrizio ha firmato più di una proposta

per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata

(art. 5 cpv. 4 LElPatr).

Giusta l'art. 8 cpv. 1

LElPatr, il presidente dell'Ufficio patriziale

esamina le proposte e assegna al rappresentante un termine di tre giorni:

a) per modificare

le denominazioni che si prestano a confusione;

b) per sostituire

candidati stralciati d'ufficio siccome ineleggibili;

c) per stralciare

candidati eccedenti;

d) per completare

la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero

inferiore agli eleggendi;

e) per depositare

le dichiarazioni di accettazione;

f) per rimediare

a semplici vizi formali.

Fatti

I candidati proposti per la sostituzione o la completazione

devono firmare la dichiarazione di accettazione (art. 8 cpv. 2

LElPatr). La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del

rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa; l'imperfetta

designazione di un candidato o la sua mancata adesione comporta tuttavia solo

lo stralcio dello stesso; se la proposta contiene un numero di candidati

superiore, il presidente dell'ufficio patriziale ne stralcia gli ultimi

eccedenti (art. 8 cpv. 3 LElPatr).

La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere

immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo,

succintamente motivata con l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 8 cpv. 4

LElPatr).

3. Nel caso di

specie risulta chiaramente dagli atti che il ricorrente, contravvenendo alle

suddette disposizioni di legge e alle indicazioni contenute del decreto di convocazione

dell'assemblea dei cittadini patrizi pubblicato all'albo, ha omesso di consegnare

direttamente nelle mani dell'amministrazione patriziale la sua dichiarazione di

accettazione della proposta di candidatura alla carica di presidente di quest'ultimo

organismo, lasciando tale documento in una busta dinanzi ai locali della casa

patriziale. In questo modo non è stato possibile rilasciargli una dichiarazione

che attesta la data, l'ora e il numero progressivo del deposito, così come

prescritto dall'art. 4 cpv. 2 LElPatr. Il fatto che egli sia stato

impossibilitato ad agire come prescritto dalla legge poiché doveva recarsi ad

una visita medica non gli è di alcun soccorso.

Al di là di questo aspetto, si deve pure considerare che la candidatura di RI 1

non è stata firmata da nessun proponente, allorquando sarebbero state

necessarie a suo sostegno le firme di cinque patrizi (art. 5 cpv. 1 lett. b

LElPatr). Ora, il deposito di una proposta di

candidatura sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti o,

addirittura, da nessun proponente non rientra

in nessuno dei casi contemplati dall'art. 8 cpv. 1 lett. da a ad f LElPatr per i

quali il Presidente dell'Ufficio patriziale è tenuto a fissare un termine di

tre giorni per porre rimedio ad una delle situazioni ivi menzionate. In

particolare, il mancato adempimento della (principale) condizione per la

presentazione delle proposte di candidatura non configura di certo un semplice

vizio di forma ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LElPatr, ma evidenzia l'assenza

di un requisito fondamentale per l'accettazione a priori della proposta.

Per tutte queste ragioni la decisione del Presidente dell'Ufficio patriziale che

ha disposto lo stralcio della candidatura del ricorrente merita conferma, in quanto

immune da critiche.

4. 4.1. Stante

tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto.

Ciò nondimeno questa Corte non può tralasciare di rilevare che nel caso di

specie la procedura di rinnovo delle cariche patriziali per il quadriennio 2021-2024

è stata avviata mediante la pubblicazione all'albo di un decreto di

convocazione dell'assemblea dei cittadini patrizi chiaramente incompleto e

lacunoso. Lo stesso non risulta infatti datato, non fa menzione del Patriziato

a cui si riferisce e soprattutto menziona unicamente la necessità di eleggere

il Presidente dell'Ufficio patriziale, allorquando, come risulta dalla

decisione del 2 febbraio 2021 di revoca della convocazione dell'assemblea

patriziale, si è poi proceduto in via tacita anche all'elezione di due suoi

membri ordinari e di due supplenti. Da ultimo non contiene alcuna indicazione

sul luogo di ubicazione degli uffici elettorali. Contrariamente a quanto sembra

pretendere il ricorrente, la questione esula però dall'oggetto della presente

vertenza che, come sopra esposto, riguarda unicamente la mancata accettazione

della sua candidatura per la carica di Presidente dell'Ufficio patriziale.

Nella misura in cui il suddetto decreto non è stato tempestivamente impugnato,

nessuna misura al riguardo può essere adottata in questa sede. Ciò non

impedisce comunque al Tribunale di trasmettere una copia della presente

sentenza e i relativi atti al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli

enti locali, a cui compete l'esercizio della vigilanza sui patriziati, per le verifiche

e le incombenze del caso. A questo proposito occorre infatti ricordare che

giusta l'art. 132 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL

188.100), l'Autorità di vigilanza può adottare

provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali

(ivi comprese quelle cresciute in giudicato incontestate), allorquando,

cumulativamente: a) l'agire degli organi patriziali violi manifestamente norme

della Costituzione, di leggi o di regolamenti; b) lo impongano importanti e

preponderanti interessi collettivi. Ora, è evidente che se una simile

eventualità dovesse verificarsi in concreto, la stessa si ripercuoterebbe quasi

inevitabilmente anche sull'intera procedura di elezione che è seguita, la quale

potrebbe dover essere ripetuta ab initio.

4.2. Come da prassi,

nelle cause in materia di diritti politici non si preleva la tassa di giustizia

(art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura in

cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Gli atti del

presente procedimento sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Sezione

degli enti locali, per eventuali incombenze di vigilanza, ai sensi dei

considerandi.

3.

Non si

prelevano né tasse né spese.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione a:

6.

Comunicazione:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere