52.2021.510
Commessa pubblica. Valutazione del criterio di aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi: il committente si è dipartito dal preventivo fissato dal suo consulente senza alcuna valida ragione. Ricorso accolto e delibera alla ricorrente
28 marzo 2022Italiano22 min
di 4 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.510
Lugano
28
marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 23 dicembre
2021 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 10 dicembre 2021 del consiglio di
fondazione della Fondazione __________, che in esito al concorso per
l'aggiudicazione delle opere da porte interne in legno occorrenti alla
ristrutturazione e l'ampliamento della casa per anziani __________ di _______
ha deliberato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 25 giugno 2021
la Fondazione __________ (Fondazione) ha indetto un pubblico concorso, retto
dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15
marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare le opere da porte interne in legno occorrenti per la
ristrutturazione e l'ampliamento della casa per anziani __________ di __________
(FU n. ____________________ pag. __________).
Il bando di concorso prevedeva che le
opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei
seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:
-
Prezzo 50%
-
Attendibilità dei prezzi 35%
-
Referenze 15%
Il capitolato di appalto specificava tutti
Fatti
i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo
criterio di aggiudicazione. La
pos. 224.310 stabiliva in particolare che l'attendibilità dei prezzi
dell'offerta sarebbe stata valutata in base ad una scala di note da 1.00 a 6.00
correlata ad un prezzo di riferimento definito mediando il preventivo del
committente ponderato con un suo fattore (..) con la media degli importi
offerti (escludendo l'offerta peggiore). Le offerte che avessero
ottenuto la nota 1 per questo criterio sarebbero state escluse.
Le referenze sarebbero state
invece apprezzate sulla scorta di una scala delle note così definita (cfr. pos.
225.400):
Nota 6 (massima) Per la
realizzazione di 5 o più lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli
ultimi 5 anni (dal 2016 al
2020 compresi)
Nota 5 Per la realizzazione
di 4 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)
Nota 4 Per la realizzazione
di 3 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)
Nota 3 Per la realizzazione
di 2 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)
Nota 2 Per la realizzazione
di 1 lavoro analogo eseguito dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)
Nota 1 Nessuna referenza e mancata compilazione
della tabella "elenco delle referenze".
Per analoghi
erano da intendersi i lavori di fornitura e posa di porte interne in legno eseguiti
in relazione ad edifici della seguente tipologia: case per anziani, ospedali,
edifici ospitanti attività in settore sanitario, scuole, stabili amministrativi
e alberghieri, con l'avvertenza che altre tipologie di edifici non
sarebbero state considerate. La pos. 225.400 stabiliva che la ditta era tenuta
ad indicare, quali referenze, esclusivamente lavori eseguiti negli ultimi 5
anni (dal 2016 compreso al 2020 compreso; referenze relative all'anno 2021 non
possono essere considerate) nell'ambito dell'edilizia tecnica per edifici sopra
indicati con un importo d'opera (cifra di liquidazione IVA esclusa) maggiore o
uguale a fr. 300'000.- (IVA esclusa). Referenze di lavori in corso non sono
accettate.
b. In tempo utile sono pervenute
al committente le seguenti offerte:
-
A__________ fr.
730'270.60
-
M__________ fr.
624'837.70
In sede di apertura delle
offerte, il committente ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr.
682'500.- (IVA inclusa).
c. Le offerte della RI
1 e della CO 1 non sono state prese in considerazione giacché tardive. L'ente
banditore non ha tuttavia emesso una decisione formale di esclusione. Nemmeno
ha risolto di aggiudicare la commessa preferendo, in data imprecisata, annullare
il concorso.
B. a. Il 26 ottobre 2021
la Fondazione ha aperto un nuovo concorso, impostato come il precedente (FU n. ______/__________
pag. ________).
Anche la nuova gara prevedeva di valutare l'attendibilità dei prezzi delle
offerte con il preventivo del committente, ponderato con un suo fattore e con la media degli importi offerti
(escludendo l'offerta peggiore),
e le referenze sulla scorta dei
lavori analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni per un importo di liquidazione
superiore a fr. 300'000.-.
b. Prima della scadenza del concorso, il consulente tecnico e
progettista ha comunicato al committente che l'importo del preventivo era di
fr. 700'000.- senza IVA (fr. 753'900.- IVA compresa). Cifra ottenuta dopo aver
compilato il capitolato d'appalto sulla base dei prezzi di mercato e applicando
una riduzione del 17% per l'effetto della messa in gara delle prestazioni.
c. Entro il termine prestabilito sono giunte alla stazione appaltante le
offerte delle seguenti quattro ditte del ramo:
-
RI 1 fr.
623'825.30
- A__________ (importo corretto) fr.
729'992.75
- CO 1 fr.
554'431.00
-
B__________ fr.
739'093.40
d. Dal verbale della
seduta pubblica di apertura delle offerte risulta che il committente ha ridotto,
rispetto al primo e rispetto a quanto stimato dal consulente, in fr. 580'000.-
(IVA inclusa) l'importo da esso preventivato.
C. Con decisione del 10 dicembre 2021 la
Fondazione, dopo aver scartato le offerte della A____________________) e della
B__________ per avere ottenuto la nota 1 nel criterio dell'attendibilità dei
prezzi, ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1, la cui offerta
di fr. 554'431.- è giunta prima in graduatoria con 5.25 punti.
D. Contro la predetta
decisione la RI 1, seconda classificata con 5.22 punti, è insorta dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente
delibera della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame. Secondo la ricorrente la deliberataria avrebbe dovuto
essere esclusa dalla gara per avere offerto, alla pos. 600.300 del modulo
d'offerta, un prodotto come da capitolato (coppia di cerniere tipo Tectus
340 in inox) che non rispetta tuttavia i requisiti per la certificazione
VKF prevista per le porte EI30 richieste dal committente. La RI 1 ha quindi
contestato i punteggi attribuiti per l'attendibilità dei prezzi, che
sarebbero stati falsati dal preventivo allestito dal committente, di cui
contesta con vigore l'affidabilità. L'insorgente ha inoltre obiettato la nota
conseguita dalla CO 1 per le referenze, sostenendo che quella relativa
al __________ di __________ dovrebbe essere considerata come un'unica
referenza. La nota assegnatale per questo criterio dovrebbe pertanto essere
ridotta da 4.00 a 3.00.
E. a. In
sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa.
Esso ha contestato l'infondatezza del suo preventivo interno invocata dalla
ricorrente, rilevando che se è vero che in un primo momento, in occasione del
bando di concorso del 25.06.2021, poi annullato, si era propeso per un importo
di 682'500 CHF, è pur vero che le offerte pervenute e l'evidenza dei
fatti ha dimostrato una valutazione eccessiva dei prezzi di mercato. L'offerta
più vantaggiosa, in effetti, presentava un importo di 624'837.70 CHF, a fronte
di due sole offerte giunte tempestivamente. Ha quindi affermato di avere
proceduto ad una nuova verifica e ponderazione del preventivo di riferimento,
in ossequio al principio di un utilizzo etico e parsimonioso delle finanze
pubbliche, e deciso di riferirsi nell'ambito della presente procedura ad un
prezzo atteso di fr. 580'000.-. L'ente banditore ha negato in seguito di essere
incorso in qualsivoglia violazione del diritto nella valutazione delle offerte,
rilevando che le referenze sono state controllate minuziosamente e la CO
1 ne ha notificate validamente 3, donde la nota 4.00 rettamente assegnatale in
questo criterio. Il committente ha infine confermato che il sistema di telaio,
anta e cerniere previsto a capitolato, è dotato di certificazione al fuoco VKF.
b. Pure la
deliberataria ha avversato il gravame, ritenendo il preventivo allestito dal
committente, con il quale la sua offerta è perfettamente in linea, corretto e
attendibile. Ha sostenuto che il punteggio ricevuto per le referenze non
presterebbe il fianco ad alcuna critica, trattandosi di tre oggetti distinti, ognuno
con il suo bando di concorso, la sua delibera e il suo contratto d'appalto. Ha
contestato le motivazioni addotte dall'insorgente in merito alla mancata
conformità del prodotto offerto.
c. L'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
F. Con la replica
la ricorrente ha sostenuto che la referenza __________ non adempie ai requisiti
posti dall'ente banditore, trattandosi invero di due commesse distinte che
non raggiungono la soglia (di fr. 300'000.-) indicata nel capitolato.
Per il resto, essa ha ribadito le proprie tesi, affinandole ulteriormente.
G. a. In sede di duplica l'ente
banditore ha riaffermato la propria posizione. Ha inoltre allegato uno scritto
con cui la __________ SA, ditta produttrice delle porte oggetto di fornitura,
ha confermato la bontà della soluzione prevista alla pos. 600.300 del
capitolato per rapporto alle prescrizioni e normative VKF (AICAA) in vigore.
b. La deliberataria, dal canto suo, ha versato agli atti lo scritto del 2
febbraio 2022 dell'Ufficio tecnico comunale di __________ a comprova della
validità della referenza contestata.
H. Con una triplica spontanea
la ricorrente ha messo in dubbio l'attendibilità dell'attestazione del
produttore delle porte esibita in sede di duplica dall'ente banditore. Lo
scritto, intimato alle parti, non ha suscitato ulteriori prese di posizione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno
meglio esposte nel seguito non occorre esperire una verifica analitica sull'attendibilità del preventivo
del committente, né una perizia sul prodotto offerto dalla deliberataria. La
fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le
prove richiamate dalla ricorrente sarebbero del tutto insuscettibili di
apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF
131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).
Considerandi
2.
Preliminarmente occorre osservare che l'ente banditore ha deciso
di annullare la prima procedura di aggiudicazione senza emettere la relativa
decisione, che avrebbe potuto essere impugnata dai concorrenti. Tale mancanza
non può essere ritenuta sanata per il fatto che la ricorrente sarebbe stata
informata
al più tardi al momento delle risposte al suo ricorso dell'annullamento
della precedente procedura, come pretende a torto l'ente banditore. Tanto
più che in sede di risposta quest'ultimo si è limitato ad affermare in modo del
tutto generico di avere annullato la precedente gara conformemente alle
clausole previste nel bando. Tale omissione non può dunque che essere
biasimata in quanto non conforme all'art. 55 del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) in relazione
con l'art. 13 lett. i CIAP (cfr. anche l'art. 34 della legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100) che consentono
l'interruzione di un concorso solo a determinate e precise condizioni, ovvero
per gravi motivi, e non hanno certo lo scopo di consentire al committente di
modificare le condizioni della procedura, pilotando così a suo piacimento lo
svolgimento del concorso e il risultato del medesimo. Ma tant'è, in assenza di
impugnativa su questo punto, questo Tribunale non può far altro che esaminare
le critiche svolte avverso la seconda gara messa in atto dal committente.
3.
La ricorrente contesta le
valutazioni esperite dal committente in punto al criterio dell'attendibilità dei prezzi, che sarebbero
state falsate dal preventivo del committente di cui contesta con vigore
l'affidabilità. Essa obietta inoltre la nota attribuita all'aggiudicataria per
le referenze. Le note relative al criterio del prezzo non sono invece oggetto
di contestazione.
4.
Attendibilità dei prezzi
4.1
Il criterio d'aggiudicazione riferito all'attendibilità dei prezzi
è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello
costituito dai criteri qualitativi, a corse dissennate al prezzo più basso.
Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura
sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili.
Il risparmio conseguito dal committente aggiudicando la commessa ad un
concorrente che propone un prezzo particolarmente vantaggioso in questi casi può
tradursi in una prestazione qualitativamente scadente ed in spese per
riparazioni o adeguamenti. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle
commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di
prevenire simili distorsioni del mercato, sottoponendo a preventiva verifica
l'adeguatezza del prezzo offerto.
Questo particolare
criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in
base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di
riferimento; Prif), che il committente considera ottimale dal
profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione
qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo medio o di riferimento può
scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno
allestito dal committente e reso noto soltanto dopo l'apertura delle offerte
oppure dalla media delle offerte inoltrate, ponderate con il preventivo interno
del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo
scopo di conferirgli maggior peso (STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid.
7.3.1). Essendo diversi i metodi applicabili ed i risultati che ne conseguono,
il committente è tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come
intende valutare questo criterio.
4.2
Nel caso concreto, per la valutazione di questo criterio il committente ha
stabilito come importo di riferimento un valore ottenuto mediando il preventivo
del committente ponderato con suo fattore con la media degli importi offerti
dai concorrenti escludendo l'offerta peggiore. Preventivo, quello elaborato dal
committente, che sarebbe stato reso noto in seduta pubblica (cfr. pos.
239.200).
4.2.1
Anzitutto, si osserva che le contestazioni del preventivo del
committente in sede di ricorso contro l'esclusione e l'aggiudicazione sono
ricevibili; non lo sono - al contrario di quanto affermato dall'ente banditore - nel contesto di un gravame proposto a ridosso
dell'apertura delle offerte (vedi la STA 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid.
2.4
e riferimenti). Poi, va rilevato
che negli atti dell'incarto figura il capitolato d'appalto allestito dal
consulente tecnico completo dei prezzi di tutte le posizioni richieste. Su
questa base, per rispondere a una precisa richiesta del committente in vista
della seduta pubblica di apertura delle offerte, esso ha quindi stimato il
preventivo in fr. 700'000.- senza IVA. Contrariamente a ciò a verbale è stata
annotata la cifra di fr. 580'000.- IVA compresa. Non è dato di sapere su quali
elementi e per quali ragioni il committente si è dipartito in modo così significativo
dall'importo fissato dal suo consulente. Nemmeno a fronte delle puntuali
critiche formulate al riguardo dalla ricorrente in questa sede, la stazione
appaltante ha del resto saputo spiegare in maniera convincente i motivi che
l'hanno indotta a ridurre in maniera così importante (-23% circa) l'importo del
preventivo. Essa si è limitata infatti ad asserire che se in un primo
momento, in occasione del bando di concorso del 25.06.2021, poi annullato, si
era propeso per un importo di 682'500 CHF, le offerte pervenute e l'evidenza
dei fatti ha dimostrato una valutazione eccessiva dei prezzi di mercato.
L'offerta più vantaggiosa, in effetti, presentava un importo di 624'837.70 CHF,
a fronte di due sole offerte giunte tempestivamente e che in ossequio al
principio di un utilizzo etico e parsimonioso delle finanze pubbliche si è
quindi proceduto ad una nuova verifica e ponderazione del preventivo di
riferimento. A prescindere dal fatto che nel primo concorso vi era una
seconda offerta che era perfettamente in linea con il preventivo del consulente
tecnico (offerta della A__________ di fr. 730'270.60), gli argomenti avanzati
dinanzi a questo Tribunale, uniti a quello secondo cui la bontà della decisione
di riferirsi ad un prezzo atteso di fr. 580'000.- è stata confermata sia dal
prezzo proposto dalla ditta vincitrice (la cui offerta è inferiore, ovvero fr.
554'431.-), sia da quello della ricorrente (superiore di 40'000.- fr.),
dimostrano semmai che l'ente banditore non si è fondato su alcun elemento
oggettivo per modificare al ribasso l'importo indicato dai propri consulenti.
L'ingerenza della stazione appaltante su un punto fondamentale per tutta la
valutazione del criterio dell'attendibilità dei prezzi (ponderato al 35%), e la
maldestra giustificazione a posteriori della legittimità del suo agire con
motivazioni puramente generali, non può dunque essere tutelata. Tanto più se si
considera che nell'ambito della seconda procedura di aggiudicazione essa era
già venuta a conoscenza degli importi offerti da due concorrenti (e fors'anche
degli altri due esclusi) nella precedente gara, identica a quella impostata
successivamente. Questo Tribunale non può quindi che concludere, con la
ricorrente, che la stazione appaltante si è arbitrariamente dipartita dal
preventivo iniziale (fr. 753'900.- IVA compresa) senza alcuna valida ragione, al
fine di spuntare le prestazioni messe a concorso a un prezzo migliore,
favorendo in tal modo illegittimamente la concorrente che aveva inoltrato
l'offerta economicamente più bassa (ma non necessariamente la più vantaggiosa).
In chiara violazione delle regole che informano le commesse pubbliche (libera
concorrenza, trasparenza, ecc.). La decisione impugnata già per questo motivo
deve quindi essere annullata.
4.2.2
Atteso dunque come l'importo di fr. 580'000.- non può esser preso in considerazione
quale preventivo del committente, questo Tribunale non ha invece motivo di
dubitare dell'attendibilità della cifra di fr. 753'900.- derivante dalla
dettagliata esposizione dei prezzi da parte del consulente tecnico/progettista,
certamente cognito della materia. Le quattro offerte rientrate vanno di
conseguenza rivalutate sulla base di questo importo. Ritenuto che la
fattispecie è sufficientemente chiara e che questo Tribunale dispone di
tutti gli elementi necessari per la nuova decisione, ci si può esimere dal
rinviare gli atti alla stazione appaltante. Si ricorda comunque che
l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto
inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti
che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale
di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione
contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente
appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i
partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno
presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021
consid. 1.2.2). Pertanto, anche le offerte
delle due concorrenti A__________ e B__________, escluse dal committente e qui
non ricorrenti, vengono prese in considerazione per la nuova valutazione.
4.3
Visto quanto precede e in conformità con quanto prescritto alla pos.
224.310/224.320 del capitolato d'appalto (pag. 14), i dati determinanti per la
valutazione per il criterio dell'attendibilità del prezzo sono dunque i
seguenti:
- P0
= fr. 636'083.02
- Pp
= fr. 753'900.-
- Prif
= fr. 694'991.51
- Pinf
= fr. 660'241.93
- Pmin
= fr. 555'993.21
- Psup
= fr. 729'741.08
- Pmax
= fr. 833'989.81
Le note e i punti che le concorrenti ottengono, calcolate mediante
interpolazione lineaB__________
5.55
1.94
Secondo questa nuova
valutazione la deliberataria deve quindi essere esclusa dalla gara per aver
ottenuto la nota 1 nello specifico criterio (pos. 224.330 capitolato d'appalto).
5.
Referenze
5.1
Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità
tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente
di eseguire la prestazione oggetto della
commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del
concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza
ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione,
in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un
giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo
l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;
RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr.
inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3
ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64
segg.).
Di regola, le referenze sono costituite da
lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del
committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il
medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid.
2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid.
3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali:
STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das
Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo
2014, pag. 516 n. 89 segg.).
5.2
Vista l'esclusione della deliberataria per i motivi di
cui al considerando precedente della presente decisione, ci si potrebbe
astenere dall'esaminare la censura ricorsuale secondo cui la referenza __________ da essa apportata non sarebbe
valida, trattandosi
invero di due commesse distinte che non raggiungono la soglia indicata nel
capitolato: una pari ad un importo di CHF 157'526.60 e un'altra di CHF
233'887.19, con due committenti diversi e due contratti diversi. A titolo
abbondanziale si osserva comunque che dalla documentazione prodotta a sostegno
della stessa si evince che l'importo deliberato per complessivi fr. 391'413.85
(IVA inclusa) è stato suddiviso in parti d'opera di pertinenza comunale per un
importo di fr. 233'887.25 (IVA inclusa) e di pertinenza cantonale per un
importo di fr. 157'526.60.- (IVA inclusa). Ora, la validità della referenza non può essere messa in
dubbio unicamente per il fatto che la commessa concernente i lavori addotti a
titolo di referenza ha portato alla stipulazione di due contratti d'appalto sottoscritti
da committenti diversi. Nonostante l'infelice designazione del Dipartimento
delle finanze quale committente dell'opera al fianco del Municipio di __________,
è evidente che il committente dei lavori qui referenziati sia (stato) solo
quest'ultimo, banditore della gara (cfr. FU __________/__________ pag. __________
seg.; cfr. anche lo scritto del 2 febbraio 2022 dell'Ufficio tecnico comunale, agli atti).
Ne dà ulteriore conferma il fatto che la decisione di aggiudicazione delle
opere da falegname del 12 giugno 2019 è stata emanata dall'Esecutivo comunale. La
referenza __________ sarebbe quindi stata valida. Questa conclusione non ha
alcuna rilevanza per la valutazione dell'offerta della deliberataria, esclusa.
5.3
Per contro, è
necessario procedere all'esame delle referenze delle due concorrenti
inizialmente escluse (A__________ e B__________) che, come visto, rientrano in
gara. Anche qui non occorre però rinviare l'incarto all'ente appaltante per
nuova decisione, ritenuto che, anche nell'ipotesi a loro più favorevole con il riconoscimento
della validità di tutte le referenze da esse portate (2 per B__________: nota
3/punti 0.45 e 5 per A__________: nota 6/punti 0.9), la commessa dovrebbe in
ogni caso essere assegnata alla RI 1.
5.4
In considerazione del fatto che il criterio di aggiudicazione del prezzo
non ha suscitato critiche delle parti, ed è peraltro stato calcolato
correttamente, la classifica finale si presenta in questo modo:
RI 1
CO 1
A__________
B__________
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
Prezzo
(50%)
4.75
2.37
6.00
3.00
2.83
1.41
2.67
1.33
Attendibilità
del prezzo (35%)
4.25
1.49
1.00
-
5.99
2.10
5.55
1.94
Referenze
(15%)
5.00
0.75
4.00
0.60
6.00
0.90
3.00
0.45
Totale
4.61
ESCLUSA
4.41
3.72
6.
La questione di sapere se,
come sostenuto dalla ricorrente, l'offerta della deliberataria avrebbe dovuto
essere esclusa poiché contemplava un
prodotto non conforme alle
esigenze tecniche fissate dal committente può restare indecisa, ritenuto
che la stessa è comunque estromessa dalla gara.
7.
In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la decisione
impugnata annullata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la
commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 18 cpv. 1 CIAP).
Nulla lascia infatti inferire, né le parti sostengono il contrario, che la sua
offerta non sia conforme alle altre esigenze previste dalla legge e dal
capitolato.
8.
L'emanazione del presente
giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto
sospensivo all'impugnativa.
9.
La
tassa di giustizia e le spese sono suddivise in parti uguali fra il committente
e la CO 1 (art. 47 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria rifonderanno alla
ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 10 dicembre 2021 con cui il consiglio di fondazione della Fondazione __________
ha deliberato alla CO 1 le opere da porte interne in legno occorrenti alla
ristrutturazione e l'ampliamento della casa per anziani __________ di __________
è annullata;
1.2
la commessa è
aggiudicata alla RI 1 come da sua offerta.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è posta in ragione di metà ciascuno a carico della Fondazione
__________ e della CO 1. Alla ricorrente va restituito l'anticipo versato.
3.
La Fondazione
__________ e la CO 1 verseranno alla ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo
di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera