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Decisione

52.2021.510

Commessa pubblica. Valutazione del criterio di aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi: il committente si è dipartito dal preventivo fissato dal suo consulente senza alcuna valida ragione. Ricorso accolto e delibera alla ricorrente

28 marzo 2022Italiano22 min

di 4 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.510

Lugano

28

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 23 dicembre

2021 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 10 dicembre 2021 del consiglio di

fondazione della Fondazione __________, che in esito al concorso per

l'aggiudicazione delle opere da porte interne in legno occorrenti alla

ristrutturazione e l'ampliamento della casa per anziani __________ di _______

ha deliberato la commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 25 giugno 2021

la Fondazione __________ (Fondazione) ha indetto un pubblico concorso, retto

dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15

marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare le opere da porte interne in legno occorrenti per la

ristrutturazione e l'ampliamento della casa per anziani __________ di __________

(FU n. ____________________ pag. __________).

Il bando di concorso prevedeva che le

opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei

seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:

-

Prezzo 50%

-

Attendibilità dei prezzi 35%

-

Referenze 15%

Il capitolato di appalto specificava tutti

Fatti

i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo

criterio di aggiudicazione. La

pos. 224.310 stabiliva in particolare che l'attendibilità dei prezzi

dell'offerta sarebbe stata valutata in base ad una scala di note da 1.00 a 6.00

correlata ad un prezzo di riferimento definito mediando il preventivo del

committente ponderato con un suo fattore (..) con la media degli importi

offerti (escludendo l'offerta peggiore). Le offerte che avessero

ottenuto la nota 1 per questo criterio sarebbero state escluse.

Le referenze sarebbero state

invece apprezzate sulla scorta di una scala delle note così definita (cfr. pos.

225.400):

Nota 6 (massima) Per la

realizzazione di 5 o più lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli

ultimi 5 anni (dal 2016 al

2020 compresi)

Nota 5 Per la realizzazione

di 4 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)

Nota 4 Per la realizzazione

di 3 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)

Nota 3 Per la realizzazione

di 2 lavori analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)

Nota 2 Per la realizzazione

di 1 lavoro analogo eseguito dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (dal 2016 al 2020 compresi)

Nota 1 Nessuna referenza e mancata compilazione

della tabella "elenco delle referenze".

Per analoghi

erano da intendersi i lavori di fornitura e posa di porte interne in legno eseguiti

in relazione ad edifici della seguente tipologia: case per anziani, ospedali,

edifici ospitanti attività in settore sanitario, scuole, stabili amministrativi

e alberghieri, con l'avvertenza che altre tipologie di edifici non

sarebbero state considerate. La pos. 225.400 stabiliva che la ditta era tenuta

ad indicare, quali referenze, esclusivamente lavori eseguiti negli ultimi 5

anni (dal 2016 compreso al 2020 compreso; referenze relative all'anno 2021 non

possono essere considerate) nell'ambito dell'edilizia tecnica per edifici sopra

indicati con un importo d'opera (cifra di liquidazione IVA esclusa) maggiore o

uguale a fr. 300'000.- (IVA esclusa). Referenze di lavori in corso non sono

accettate.

b. In tempo utile sono pervenute

al committente le seguenti offerte:

-

A__________ fr.

730'270.60

-

M__________ fr.

624'837.70

In sede di apertura delle

offerte, il committente ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr.

682'500.- (IVA inclusa).

c. Le offerte della RI

1 e della CO 1 non sono state prese in considerazione giacché tardive. L'ente

banditore non ha tuttavia emesso una decisione formale di esclusione. Nemmeno

ha risolto di aggiudicare la commessa preferendo, in data imprecisata, annullare

il concorso.

B. a. Il 26 ottobre 2021

la Fondazione ha aperto un nuovo concorso, impostato come il precedente (FU n. ______/__________

pag. ________).

Anche la nuova gara prevedeva di valutare l'attendibilità dei prezzi delle

offerte con il preventivo del committente, ponderato con un suo fattore e con la media degli importi offerti

(escludendo l'offerta peggiore),

e le referenze sulla scorta dei

lavori analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni per un importo di liquidazione

superiore a fr. 300'000.-.

b. Prima della scadenza del concorso, il consulente tecnico e

progettista ha comunicato al committente che l'importo del preventivo era di

fr. 700'000.- senza IVA (fr. 753'900.- IVA compresa). Cifra ottenuta dopo aver

compilato il capitolato d'appalto sulla base dei prezzi di mercato e applicando

una riduzione del 17% per l'effetto della messa in gara delle prestazioni.

c. Entro il termine prestabilito sono giunte alla stazione appaltante le

offerte delle seguenti quattro ditte del ramo:

-

RI 1 fr.

623'825.30

- A__________ (importo corretto) fr.

729'992.75

- CO 1 fr.

554'431.00

-

B__________ fr.

739'093.40

d. Dal verbale della

seduta pubblica di apertura delle offerte risulta che il committente ha ridotto,

rispetto al primo e rispetto a quanto stimato dal consulente, in fr. 580'000.-

(IVA inclusa) l'importo da esso preventivato.

C. Con decisione del 10 dicembre 2021 la

Fondazione, dopo aver scartato le offerte della A____________________) e della

B__________ per avere ottenuto la nota 1 nel criterio dell'attendibilità dei

prezzi, ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1, la cui offerta

di fr. 554'431.- è giunta prima in graduatoria con 5.25 punti.

D. Contro la predetta

decisione la RI 1, seconda classificata con 5.22 punti, è insorta dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente

delibera della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame. Secondo la ricorrente la deliberataria avrebbe dovuto

essere esclusa dalla gara per avere offerto, alla pos. 600.300 del modulo

d'offerta, un prodotto come da capitolato (coppia di cerniere tipo Tectus

340 in inox) che non rispetta tuttavia i requisiti per la certificazione

VKF prevista per le porte EI30 richieste dal committente. La RI 1 ha quindi

contestato i punteggi attribuiti per l'attendibilità dei prezzi, che

sarebbero stati falsati dal preventivo allestito dal committente, di cui

contesta con vigore l'affidabilità. L'insorgente ha inoltre obiettato la nota

conseguita dalla CO 1 per le referenze, sostenendo che quella relativa

al __________ di __________ dovrebbe essere considerata come un'unica

referenza. La nota assegnatale per questo criterio dovrebbe pertanto essere

ridotta da 4.00 a 3.00.

E. a. In

sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa.

Esso ha contestato l'infondatezza del suo preventivo interno invocata dalla

ricorrente, rilevando che se è vero che in un primo momento, in occasione del

bando di concorso del 25.06.2021, poi annullato, si era propeso per un importo

di 682'500 CHF, è pur vero che le offerte pervenute e l'evidenza dei

fatti ha dimostrato una valutazione eccessiva dei prezzi di mercato. L'offerta

più vantaggiosa, in effetti, presentava un importo di 624'837.70 CHF, a fronte

di due sole offerte giunte tempestivamente. Ha quindi affermato di avere

proceduto ad una nuova verifica e ponderazione del preventivo di riferimento,

in ossequio al principio di un utilizzo etico e parsimonioso delle finanze

pubbliche, e deciso di riferirsi nell'ambito della presente procedura ad un

prezzo atteso di fr. 580'000.-. L'ente banditore ha negato in seguito di essere

incorso in qualsivoglia violazione del diritto nella valutazione delle offerte,

rilevando che le referenze sono state controllate minuziosamente e la CO

1 ne ha notificate validamente 3, donde la nota 4.00 rettamente assegnatale in

questo criterio. Il committente ha infine confermato che il sistema di telaio,

anta e cerniere previsto a capitolato, è dotato di certificazione al fuoco VKF.

b. Pure la

deliberataria ha avversato il gravame, ritenendo il preventivo allestito dal

committente, con il quale la sua offerta è perfettamente in linea, corretto e

attendibile. Ha sostenuto che il punteggio ricevuto per le referenze non

presterebbe il fianco ad alcuna critica, trattandosi di tre oggetti distinti, ognuno

con il suo bando di concorso, la sua delibera e il suo contratto d'appalto. Ha

contestato le motivazioni addotte dall'insorgente in merito alla mancata

conformità del prodotto offerto.

c. L'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

F. Con la replica

la ricorrente ha sostenuto che la referenza __________ non adempie ai requisiti

posti dall'ente banditore, trattandosi invero di due commesse distinte che

non raggiungono la soglia (di fr. 300'000.-) indicata nel capitolato.

Per il resto, essa ha ribadito le proprie tesi, affinandole ulteriormente.

G. a. In sede di duplica l'ente

banditore ha riaffermato la propria posizione. Ha inoltre allegato uno scritto

con cui la __________ SA, ditta produttrice delle porte oggetto di fornitura,

ha confermato la bontà della soluzione prevista alla pos. 600.300 del

capitolato per rapporto alle prescrizioni e normative VKF (AICAA) in vigore.

b. La deliberataria, dal canto suo, ha versato agli atti lo scritto del 2

febbraio 2022 dell'Ufficio tecnico comunale di __________ a comprova della

validità della referenza contestata.

H. Con una triplica spontanea

la ricorrente ha messo in dubbio l'attendibilità dell'attestazione del

produttore delle porte esibita in sede di duplica dall'ente banditore. Lo

scritto, intimato alle parti, non ha suscitato ulteriori prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso

e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare

l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno

meglio esposte nel seguito non occorre esperire una verifica analitica sull'attendibilità del preventivo

del committente, né una perizia sul prodotto offerto dalla deliberataria. La

fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le

prove richiamate dalla ricorrente sarebbero del tutto insuscettibili di

apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF

131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre osservare che l'ente banditore ha deciso

di annullare la prima procedura di aggiudicazione senza emettere la relativa

decisione, che avrebbe potuto essere impugnata dai concorrenti. Tale mancanza

non può essere ritenuta sanata per il fatto che la ricorrente sarebbe stata

informata

al più tardi al momento delle risposte al suo ricorso dell'annullamento

della precedente procedura, come pretende a torto l'ente banditore. Tanto

più che in sede di risposta quest'ultimo si è limitato ad affermare in modo del

tutto generico di avere annullato la precedente gara conformemente alle

clausole previste nel bando. Tale omissione non può dunque che essere

biasimata in quanto non conforme all'art. 55 del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) in relazione

con l'art. 13 lett. i CIAP (cfr. anche l'art. 34 della legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100) che consentono

l'interruzione di un concorso solo a determinate e precise condizioni, ovvero

per gravi motivi, e non hanno certo lo scopo di consentire al committente di

modificare le condizioni della procedura, pilotando così a suo piacimento lo

svolgimento del concorso e il risultato del medesimo. Ma tant'è, in assenza di

impugnativa su questo punto, questo Tribunale non può far altro che esaminare

le critiche svolte avverso la seconda gara messa in atto dal committente.

3.

La ricorrente contesta le

valutazioni esperite dal committente in punto al criterio dell'attendibilità dei prezzi, che sarebbero

state falsate dal preventivo del committente di cui contesta con vigore

l'affidabilità. Essa obietta inoltre la nota attribuita all'aggiudicataria per

le referenze. Le note relative al criterio del prezzo non sono invece oggetto

di contestazione.

4.

Attendibilità dei prezzi

4.1

Il criterio d'aggiudicazione riferito all'attendibilità dei prezzi

è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello

costituito dai criteri qualitativi, a corse dissennate al prezzo più basso.

Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura

sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili.

Il risparmio conseguito dal committente aggiudicando la commessa ad un

concorrente che propone un prezzo particolarmente vantaggioso in questi casi può

tradursi in una prestazione qualitativamente scadente ed in spese per

riparazioni o adeguamenti. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle

commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di

prevenire simili distorsioni del mercato, sottoponendo a preventiva verifica

l'adeguatezza del prezzo offerto.

Questo particolare

criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in

base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di

riferimento; Prif), che il committente considera ottimale dal

profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione

qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo medio o di riferimento può

scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno

allestito dal committente e reso noto soltanto dopo l'apertura delle offerte

oppure dalla media delle offerte inoltrate, ponderate con il preventivo interno

del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo

scopo di conferirgli maggior peso (STA 52.2019.48 del 6 maggio 2019 consid.

7.3.1). Essendo diversi i metodi applicabili ed i risultati che ne conseguono,

il committente è tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come

intende valutare questo criterio.

4.2

Nel caso concreto, per la valutazione di questo criterio il committente ha

stabilito come importo di riferimento un valore ottenuto mediando il preventivo

del committente ponderato con suo fattore con la media degli importi offerti

dai concorrenti escludendo l'offerta peggiore. Preventivo, quello elaborato dal

committente, che sarebbe stato reso noto in seduta pubblica (cfr. pos.

239.200).

4.2.1

Anzitutto, si osserva che le contestazioni del preventivo del

committente in sede di ricorso contro l'esclusione e l'aggiudicazione sono

ricevibili; non lo sono - al contrario di quanto affermato dall'ente banditore - nel contesto di un gravame proposto a ridosso

dell'apertura delle offerte (vedi la STA 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid.

2.4

e riferimenti). Poi, va rilevato

che negli atti dell'incarto figura il capitolato d'appalto allestito dal

consulente tecnico completo dei prezzi di tutte le posizioni richieste. Su

questa base, per rispondere a una precisa richiesta del committente in vista

della seduta pubblica di apertura delle offerte, esso ha quindi stimato il

preventivo in fr. 700'000.- senza IVA. Contrariamente a ciò a verbale è stata

annotata la cifra di fr. 580'000.- IVA compresa. Non è dato di sapere su quali

elementi e per quali ragioni il committente si è dipartito in modo così significativo

dall'importo fissato dal suo consulente. Nemmeno a fronte delle puntuali

critiche formulate al riguardo dalla ricorrente in questa sede, la stazione

appaltante ha del resto saputo spiegare in maniera convincente i motivi che

l'hanno indotta a ridurre in maniera così importante (-23% circa) l'importo del

preventivo. Essa si è limitata infatti ad asserire che se in un primo

momento, in occasione del bando di concorso del 25.06.2021, poi annullato, si

era propeso per un importo di 682'500 CHF, le offerte pervenute e l'evidenza

dei fatti ha dimostrato una valutazione eccessiva dei prezzi di mercato.

L'offerta più vantaggiosa, in effetti, presentava un importo di 624'837.70 CHF,

a fronte di due sole offerte giunte tempestivamente e che in ossequio al

principio di un utilizzo etico e parsimonioso delle finanze pubbliche si è

quindi proceduto ad una nuova verifica e ponderazione del preventivo di

riferimento. A prescindere dal fatto che nel primo concorso vi era una

seconda offerta che era perfettamente in linea con il preventivo del consulente

tecnico (offerta della A__________ di fr. 730'270.60), gli argomenti avanzati

dinanzi a questo Tribunale, uniti a quello secondo cui la bontà della decisione

di riferirsi ad un prezzo atteso di fr. 580'000.- è stata confermata sia dal

prezzo proposto dalla ditta vincitrice (la cui offerta è inferiore, ovvero fr.

554'431.-), sia da quello della ricorrente (superiore di 40'000.- fr.),

dimostrano semmai che l'ente banditore non si è fondato su alcun elemento

oggettivo per modificare al ribasso l'importo indicato dai propri consulenti.

L'ingerenza della stazione appaltante su un punto fondamentale per tutta la

valutazione del criterio dell'attendibilità dei prezzi (ponderato al 35%), e la

maldestra giustificazione a posteriori della legittimità del suo agire con

motivazioni puramente generali, non può dunque essere tutelata. Tanto più se si

considera che nell'ambito della seconda procedura di aggiudicazione essa era

già venuta a conoscenza degli importi offerti da due concorrenti (e fors'anche

degli altri due esclusi) nella precedente gara, identica a quella impostata

successivamente. Questo Tribunale non può quindi che concludere, con la

ricorrente, che la stazione appaltante si è arbitrariamente dipartita dal

preventivo iniziale (fr. 753'900.- IVA compresa) senza alcuna valida ragione, al

fine di spuntare le prestazioni messe a concorso a un prezzo migliore,

favorendo in tal modo illegittimamente la concorrente che aveva inoltrato

l'offerta economicamente più bassa (ma non necessariamente la più vantaggiosa).

In chiara violazione delle regole che informano le commesse pubbliche (libera

concorrenza, trasparenza, ecc.). La decisione impugnata già per questo motivo

deve quindi essere annullata.

4.2.2

Atteso dunque come l'importo di fr. 580'000.- non può esser preso in considerazione

quale preventivo del committente, questo Tribunale non ha invece motivo di

dubitare dell'attendibilità della cifra di fr. 753'900.- derivante dalla

dettagliata esposizione dei prezzi da parte del consulente tecnico/progettista,

certamente cognito della materia. Le quattro offerte rientrate vanno di

conseguenza rivalutate sulla base di questo importo. Ritenuto che la

fattispecie è sufficientemente chiara e che questo Tribunale dispone di

tutti gli elementi necessari per la nuova decisione, ci si può esimere dal

rinviare gli atti alla stazione appaltante. Si ricorda comunque che

l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto

inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti

che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale

di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione

contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente

appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i

partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno

presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021

consid. 1.2.2). Pertanto, anche le offerte

delle due concorrenti A__________ e B__________, escluse dal committente e qui

non ricorrenti, vengono prese in considerazione per la nuova valutazione.

4.3

Visto quanto precede e in conformità con quanto prescritto alla pos.

224.310/224.320 del capitolato d'appalto (pag. 14), i dati determinanti per la

valutazione per il criterio dell'attendibilità del prezzo sono dunque i

seguenti:

- P0

= fr. 636'083.02

- Pp

= fr. 753'900.-

- Prif

= fr. 694'991.51

- Pinf

= fr. 660'241.93

- Pmin

= fr. 555'993.21

- Psup

= fr. 729'741.08

- Pmax

= fr. 833'989.81

Le note e i punti che le concorrenti ottengono, calcolate mediante

interpolazione lineaB__________

5.55

1.94

Secondo questa nuova

valutazione la deliberataria deve quindi essere esclusa dalla gara per aver

ottenuto la nota 1 nello specifico criterio (pos. 224.330 capitolato d'appalto).

5.

Referenze

5.1

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di eseguire la prestazione oggetto della

commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del

concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza

ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione,

in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un

giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo

l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;

RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr.

inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3

ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64

segg.).

Di regola, le referenze sono costituite da

lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del

committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid.

2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid.

3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali:

STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das

Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo

2014, pag. 516 n. 89 segg.).

5.2

Vista l'esclusione della deliberataria per i motivi di

cui al considerando precedente della presente decisione, ci si potrebbe

astenere dall'esaminare la censura ricorsuale secondo cui la referenza __________ da essa apportata non sarebbe

valida, trattandosi

invero di due commesse distinte che non raggiungono la soglia indicata nel

capitolato: una pari ad un importo di CHF 157'526.60 e un'altra di CHF

233'887.19, con due committenti diversi e due contratti diversi. A titolo

abbondanziale si osserva comunque che dalla documentazione prodotta a sostegno

della stessa si evince che l'importo deliberato per complessivi fr. 391'413.85

(IVA inclusa) è stato suddiviso in parti d'opera di pertinenza comunale per un

importo di fr. 233'887.25 (IVA inclusa) e di pertinenza cantonale per un

importo di fr. 157'526.60.- (IVA inclusa). Ora, la validità della referenza non può essere messa in

dubbio unicamente per il fatto che la commessa concernente i lavori addotti a

titolo di referenza ha portato alla stipulazione di due contratti d'appalto sottoscritti

da committenti diversi. Nonostante l'infelice designazione del Dipartimento

delle finanze quale committente dell'opera al fianco del Municipio di __________,

è evidente che il committente dei lavori qui referenziati sia (stato) solo

quest'ultimo, banditore della gara (cfr. FU __________/__________ pag. __________

seg.; cfr. anche lo scritto del 2 febbraio 2022 dell'Ufficio tecnico comunale, agli atti).

Ne dà ulteriore conferma il fatto che la decisione di aggiudicazione delle

opere da falegname del 12 giugno 2019 è stata emanata dall'Esecutivo comunale. La

referenza __________ sarebbe quindi stata valida. Questa conclusione non ha

alcuna rilevanza per la valutazione dell'offerta della deliberataria, esclusa.

5.3

Per contro, è

necessario procedere all'esame delle referenze delle due concorrenti

inizialmente escluse (A__________ e B__________) che, come visto, rientrano in

gara. Anche qui non occorre però rinviare l'incarto all'ente appaltante per

nuova decisione, ritenuto che, anche nell'ipotesi a loro più favorevole con il riconoscimento

della validità di tutte le referenze da esse portate (2 per B__________: nota

3/punti 0.45 e 5 per A__________: nota 6/punti 0.9), la commessa dovrebbe in

ogni caso essere assegnata alla RI 1.

5.4

In considerazione del fatto che il criterio di aggiudicazione del prezzo

non ha suscitato critiche delle parti, ed è peraltro stato calcolato

correttamente, la classifica finale si presenta in questo modo:

RI 1

CO 1

A__________

B__________

nota

punti

nota

punti

nota

punti

nota

punti

Prezzo

(50%)

4.75

2.37

6.00

3.00

2.83

1.41

2.67

1.33

Attendibilità

del prezzo (35%)

4.25

1.49

1.00

-

5.99

2.10

5.55

1.94

Referenze

(15%)

5.00

0.75

4.00

0.60

6.00

0.90

3.00

0.45

Totale

4.61

ESCLUSA

4.41

3.72

6.

La questione di sapere se,

come sostenuto dalla ricorrente, l'offerta della deliberataria avrebbe dovuto

essere esclusa poiché contemplava un

prodotto non conforme alle

esigenze tecniche fissate dal committente può restare indecisa, ritenuto

che la stessa è comunque estromessa dalla gara.

7.

In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la decisione

impugnata annullata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la

commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 18 cpv. 1 CIAP).

Nulla lascia infatti inferire, né le parti sostengono il contrario, che la sua

offerta non sia conforme alle altre esigenze previste dalla legge e dal

capitolato.

8.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto

sospensivo all'impugnativa.

9.

La

tassa di giustizia e le spese sono suddivise in parti uguali fra il committente

e la CO 1 (art. 47 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria rifonderanno alla

ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 10 dicembre 2021 con cui il consiglio di fondazione della Fondazione __________

ha deliberato alla CO 1 le opere da porte interne in legno occorrenti alla

ristrutturazione e l'ampliamento della casa per anziani __________ di __________

è annullata;

1.2

la commessa è

aggiudicata alla RI 1 come da sua offerta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è posta in ragione di metà ciascuno a carico della Fondazione

__________ e della CO 1. Alla ricorrente va restituito l'anticipo versato.

3.

La Fondazione

__________ e la CO 1 verseranno alla ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo

di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera