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Decisione

52.2021.511

Commesse pubbliche. Il verbale di apertura delle offerte non costituisce decisione impugnabile

27 dicembre 2021Italiano6 min

la Fondazione CO 1 di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2021.511

Lugano

27

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito

dalla vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 23 dicembre 2021 della

RI

1

contro

il verbale di apertura delle offerte del 15 dicembre

2021 redatto dalla Fondazione CO 1 di __________ nell'ambito del concorso

pubblico per l'aggiudicazione della fornitura e della posa di cucine e

relativi elettrodomestici occorrenti alla nuova casa per anziani e centro

polivalente di __________;

ritenuto, in

fatto

che il 4 novembre 2021

la Fondazione CO 1 di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la

fornitura e la posa di cucine e relativi elettrodomestici occorrenti alla nuova

casa per anziani e centro polivalente di __________ (FU 200/2021 pag. 4 segg.);

che l'avviso di gara,

al punto 1.4. prevedeva che:

le offerte devono pervenire in busta chiusa con la

dicitura esterna obbligatoria "NON APRIRE: Concorso QIC - Q072 - CUCINE E

LAVANDERIE" all'indirizzo Fondazione CO 1 c/o Casa di Riposo __ […].

Le offerte pervenute oltre il termine indicato e/o senza dicitura esterna NON

saranno tenute in considerazione e comportano l'esclusione dal concorso.

Consegna di persona: può essere effettuata entro il termine summenzionato,

dietro rilascio di ricevuta, all'indirizzo indicato al punto 1.2;

che il committente ha aperto le quattro offerte pervenute il 15 dicembre 2021

alle ore 14:00; nel verbale di apertura delle stesse, accanto al nominativo della

concorrente RI 1 ha apposto la dicitura "NO" nella casella "rispetto

condizioni d'inoltro offerta" e ha annotato "*documentazione

priva dell'intestazione richiesta" nello spazio dedicato al prezzo

offerto;

che contro il

verbale di apertura dell'offerta, ricevuto per posta

elettronica, la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che la propria offerta rientri integralmente nella distinta di

apertura delle offerte e che il verbale sia corretto stralciando la

dicitura "*documentazione priva dell'intestazione richiesta";

essa postula pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che l'insorgente sostiene che il proprio gerente ha consegnato personalmente la

documentazione al committente in una busta di cartone su cui figurava

unicamente la propria ragione sociale, RI 1, e utilizzata per proteggere da

fattori metereologici la busta contenuta al suo interno munita, questa, della

dicitura esterna obbligatoria richiesta dal bando di concorso; ciò basterebbe

per rispettare la prescrizione di gara;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1

del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP;

RL 730.510);

che non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100)

il gravame può essere evaso da un giudice unico;

che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale

amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne

determinano la ricevibilità;

che secondo l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:

a)

il bando di concorso della

commessa;

b)

la decisione sull'inserimento di

un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e;

c)

la decisione sulla scelta dei

partecipanti nella procedura

selettiva;

d)

l'esclusione dalla procedura;

e)

l'attribuzione dell'appalto, la

relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;

che questo puntuale elenco degli atti soggetti a ricorso

permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la gara di

appalto, dando nel contempo precisi punti di riferimento circa lo svolgimento

della procedura concorsuale sia ai

concorrenti sia al committente; fissando chiaramente quali decisioni sono

impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi di ricorso

suscettibili di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si

garantisce ai concorrenti la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel

contesto di un unico gravame rivolto contro la decisione cronologicamente più

vicina alla violazione eccepita, dall'altro (Vincent

Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Friborgo

2002, pag. 56 segg.);

che il Tribunale cantonale

amministrativo ha sposato le tesi della dottrina maggioritaria, che per

evitare continui arresti della procedura concorsuale suggerisce di considerare

decisioni autonomamente impugnabili solo

quelle puntualmente indicate nella legge, dando modo ai concorrenti di far valere

le proprie contestazioni contro violazioni ravvisate posteriormente alla

scadenza dei termini di impugnazione del bando nel contesto di un gravame

rivolto contro l'esclusione dell'offerente o l'aggiudicazione, rispettivamente

l'interruzione o l'annullamento della procedura (STA 52.2012.178 dell'8 maggio

2012, 52.2013.553 del 25 febbraio 2014);

che con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi

importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la

ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello

effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Carron/

Fournier, op. cit., pag. 7 segg.);

che, in sostanza, il verbale di apertura

delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta

dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte e,

all'occorrenza, del preventivo, dalla lettura degli importi offerti,

rispettivamente prospettati, e da una prima verifica sommaria degli atti

pervenuti; il rapporto ha valore probatorio e garantisce il rispetto del

principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti

un'adeguata protezione giuridica (Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra

2008, n. 23 segg.);

che tuttavia i verbali di apertura delle offerte non sono

impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);

che il ricorso interposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per

difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle

commesse pubbliche (art. 72 LPAmm);

che resta inteso che la

ricorrente potrà riproporre le sue censure non appena il committente

l'avrà formalmente esclusa dalla procedura o avrà emanato una decisione di

aggiudicazione includendo nella medesima tale provvedimento;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 200.- è posta a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui

all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera