52.2021.511
Commesse pubbliche. Il verbale di apertura delle offerte non costituisce decisione impugnabile
27 dicembre 2021Italiano6 min
la Fondazione CO 1 di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2021.511
Lugano
27
dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo Cassina, vicepresidente
assistito
dalla vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 23 dicembre 2021 della
RI
1
contro
il verbale di apertura delle offerte del 15 dicembre
2021 redatto dalla Fondazione CO 1 di __________ nell'ambito del concorso
pubblico per l'aggiudicazione della fornitura e della posa di cucine e
relativi elettrodomestici occorrenti alla nuova casa per anziani e centro
polivalente di __________;
ritenuto, in
fatto
che il 4 novembre 2021
la Fondazione CO 1 di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la
fornitura e la posa di cucine e relativi elettrodomestici occorrenti alla nuova
casa per anziani e centro polivalente di __________ (FU 200/2021 pag. 4 segg.);
che l'avviso di gara,
al punto 1.4. prevedeva che:
le offerte devono pervenire in busta chiusa con la
dicitura esterna obbligatoria "NON APRIRE: Concorso QIC - Q072 - CUCINE E
LAVANDERIE" all'indirizzo Fondazione CO 1 c/o Casa di Riposo __ […].
Le offerte pervenute oltre il termine indicato e/o senza dicitura esterna NON
saranno tenute in considerazione e comportano l'esclusione dal concorso.
Consegna di persona: può essere effettuata entro il termine summenzionato,
dietro rilascio di ricevuta, all'indirizzo indicato al punto 1.2;
che il committente ha aperto le quattro offerte pervenute il 15 dicembre 2021
alle ore 14:00; nel verbale di apertura delle stesse, accanto al nominativo della
concorrente RI 1 ha apposto la dicitura "NO" nella casella "rispetto
condizioni d'inoltro offerta" e ha annotato "*documentazione
priva dell'intestazione richiesta" nello spazio dedicato al prezzo
offerto;
che contro il
verbale di apertura dell'offerta, ricevuto per posta
elettronica, la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che la propria offerta rientri integralmente nella distinta di
apertura delle offerte e che il verbale sia corretto stralciando la
dicitura "*documentazione priva dell'intestazione richiesta";
essa postula pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che l'insorgente sostiene che il proprio gerente ha consegnato personalmente la
documentazione al committente in una busta di cartone su cui figurava
unicamente la propria ragione sociale, RI 1, e utilizzata per proteggere da
fattori metereologici la busta contenuta al suo interno munita, questa, della
dicitura esterna obbligatoria richiesta dal bando di concorso; ciò basterebbe
per rispettare la prescrizione di gara;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1
del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP;
RL 730.510);
che non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100)
il gravame può essere evaso da un giudice unico;
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale
amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne
determinano la ricevibilità;
che secondo l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:
a)
il bando di concorso della
commessa;
b)
la decisione sull'inserimento di
un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e;
c)
la decisione sulla scelta dei
partecipanti nella procedura
selettiva;
d)
l'esclusione dalla procedura;
e)
l'attribuzione dell'appalto, la
relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;
che questo puntuale elenco degli atti soggetti a ricorso
permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la gara di
appalto, dando nel contempo precisi punti di riferimento circa lo svolgimento
della procedura concorsuale sia ai
concorrenti sia al committente; fissando chiaramente quali decisioni sono
impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi di ricorso
suscettibili di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si
garantisce ai concorrenti la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel
contesto di un unico gravame rivolto contro la decisione cronologicamente più
vicina alla violazione eccepita, dall'altro (Vincent
Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Friborgo
2002, pag. 56 segg.);
che il Tribunale cantonale
amministrativo ha sposato le tesi della dottrina maggioritaria, che per
evitare continui arresti della procedura concorsuale suggerisce di considerare
decisioni autonomamente impugnabili solo
quelle puntualmente indicate nella legge, dando modo ai concorrenti di far valere
le proprie contestazioni contro violazioni ravvisate posteriormente alla
scadenza dei termini di impugnazione del bando nel contesto di un gravame
rivolto contro l'esclusione dell'offerente o l'aggiudicazione, rispettivamente
l'interruzione o l'annullamento della procedura (STA 52.2012.178 dell'8 maggio
2012, 52.2013.553 del 25 febbraio 2014);
che con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi
importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la
ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello
effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Carron/
Fournier, op. cit., pag. 7 segg.);
che, in sostanza, il verbale di apertura
delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta
dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte e,
all'occorrenza, del preventivo, dalla lettura degli importi offerti,
rispettivamente prospettati, e da una prima verifica sommaria degli atti
pervenuti; il rapporto ha valore probatorio e garantisce il rispetto del
principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti
un'adeguata protezione giuridica (Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra
2008, n. 23 segg.);
che tuttavia i verbali di apertura delle offerte non sono
impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);
che il ricorso interposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per
difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle
commesse pubbliche (art. 72 LPAmm);
che resta inteso che la
ricorrente potrà riproporre le sue censure non appena il committente
l'avrà formalmente esclusa dalla procedura o avrà emanato una decisione di
aggiudicazione includendo nella medesima tale provvedimento;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 200.- è posta a carico della ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui
all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera