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Decisione

52.2021.515

Contestazione di parcelle notarili

24 maggio 2022Italiano19 min

con le parti per la definizione dei punti appena elencati (cfr. Claudio Isotta/Riccardo Brivio, Legge

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.515

Lugano

24

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul reclamo (recte: ricorso)

del 24 dicembre 2021 dell'

RI

1

contro

la decisione del 25 novembre 2021 (n. 20.2021.05)

con cui la Commissione di disciplina notarile ha accolto il reclamo presentato

da C R__________ e R__________ contro le sue parcelle notarili del 30

dicembre 2020, riducendole di conseguenza;

ritenuto, in fatto

A. a. Il notaio RI 1 è

stato incaricato da R__________ e R__________ di procedere

all'istrumentazione di un contratto di compravendita relativo a una PPP del

valore di fr. 490'000.- (sottoscritto il 20 maggio 2020) e dell'atto di emissione

di una cartella ipotecaria registrale di nominali fr. 323'000.- (firmato il 19

novembre successivo).

b. Nell'ambito di tali

operazioni, a seguito di vicissitudini che non occorre illustrare, il 1° giugno

2020 il pubblico ufficiale ha trasmesso ai clienti un preventivo dei costi

notarili (esclusi gli esborsi e l'IVA) che, oltre alle tasse di registro (fr.

7'651.-) e alle imposte di bollo (fr. 1'793.-), prevedeva - al netto degli

sconti concessi - onorari per complessivi fr. 2'678.55 (nel caso in cui si

fosse reso necessario procedere alle formalità relative alla LAFE, computate a

fr. 150.-) nonché una stima delle spese (fr. 825.-) e degli emolumenti relativi

al rilascio delle copie autentiche (fr. 560.-). Cifre, queste, corrispondenti a

quelle complessive, IVA inclusa, di fr. 13'820.- (con

LAFE) rispettivamente fr. 13'659.- (senza LAFE), indicate a mano sul

preventivo ed essenzialmente confermate ancora il 3 giugno e l'8 dicembre

successivi.

c. Dopo un primo acconto di fr. 7'000.- versato già nel maggio 2020, nel

dicembre 2020 R__________ e R__________ hanno proceduto a versare al notaio anche

un ulteriore importo di fr. 6'656.90, ritenuto a saldo.

d. Ciononostante, il 30

dicembre 2020 il notaio ha emesso a carico dei clienti due parcelle notarili

con le quali ha chiesto il pagamento di un saldo di fr. 628.35. Nella parcella relativa

al contratto di compravendita - che quale valore dell'atto indica il prezzo

dell'immobile - il pubblico ufficiale ha esposto onorari per complessivi fr.

1'862.25, spese per complessivi fr. 1'131.-, IVA al 7.7% per fr. 230.50 ed

esborsi per fr. 50.-, per un totale di fr. 3'273.75. In quella relativa

all'atto di emissione della cartella ipotecaria - che a sua volta indica quale

valore dell'atto il valore nominale della cartella - il notaio ha esposto

onorari per complessivi fr. 935.10, spese per complessivi fr. 501.75, IVA al

7.7% per fr. 110.65 ed esborsi per fr. 20.-, per un totale di fr. 1'567.50. Nella

lettera accompagnatoria il notaio ha precisato di avere applicato sconti di

favore superiori a quanto pattuito, i quali presupponevano il pagamento del

saldo risultante dal rendiconto contabile allegato (dopo deduzione degli

anticipi già versati) entro 15 giorni dalla ricezione della stessa,

ritenuto che, in caso contrario, il saldo sarebbe stato adeguato di

conseguenza.

e. R__________ e R__________

hanno contestato le parcelle davanti alla Commissione di disciplina notarile

(Commissione), lamentando la richiesta di un importo extra rispetto a quanto

previsto nel preventivo fornito dal notaio e più volte confermato per iscritto

(in assenza di attività supplementari atte a giustificarlo), oltre che la

durata del termine concesso per il pagamento (15 anziché di 30 giorni).

B. a. Preso atto del

citato scritto, la Commissione ha notificato al notaio RI 1 l'apertura contro

di lei di una procedura di reclamo ai sensi dell'art. 92 della legge sul

notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100).

b. Chiamato a pronunciarsi

in merito, il notaio ha espresso la convinzione di avere applicato tariffe

corrette, chiaramente esposte nelle parcelle e conformi alla qualità delle

prestazioni fornite. Ha in particolare rilevato che nel preventivo stesso e nella

relativa corrispondenza era sempre stato evidenziato ch'esso rappresentava una

stima e che le cifre finali sarebbero state note soltanto a fine pratica. La

differenza tra il preventivo e i costi effettivamente maturati risulterebbe in

maniera trasparente dal rendiconto contabile allegato al reclamo. Dopo avere

precisato di non avere addebitato il dispendio orario relativo alla procedura volta

al rilascio del nulla osta LAFE (resasi necessaria siccome al momento del

trapasso immobiliare gli acquirenti non erano ancora al beneficio di un

permesso di domicilio) né quello successivo all'inoltro dell'istanza di

trapasso, il notaio ha spiegato di avere - a seguito delle contestazioni che

avrebbero caratterizzato l'intera transazione - concesso ai reclamanti anche un

importante sconto supplementare rispetto al preventivo.

c. Con decisione del

25 novembre 2021 la Commissione ha accolto il reclamo, riducendo di conseguenza

le parcelle notarili nel senso che gli acconti versati estinguono ogni

pretesa del notaio.

Appurata la propria

competenza, la precedente istanza ha anzitutto accertato che il notaio aveva

validamente concordato con i reclamanti una retribuzione di massima - IVA

compresa - che avrebbe potuto variare in funzione di eventuali prestazioni

supplementari svolte nonché degli emolumenti e degli esborsi effettivi. A

fronte di un accordo soltanto di massima, ha poi ritenuto di dover verificare

se quanto esposto dal notaio fosse conforme alla legge sulla tariffa notarile

del 26 novembre 2013 (LTN; RL 952.300), giungendo alla conclusione che si

giustificava di stralciare IVA e le spese per archiviazione a pratica

ultimata e di ridurre l'onorario esposto per incassi, pagamenti del

prezzo. Ha così decurtato la parcella relativa alla compravendita di complessivi

di fr. 550.50 e quella relativa all'emissione della cartella ipotecaria di fr.

160.65. Siccome i reclamanti avevano già corrisposto più di quanto per finire riconosciuto,

la Commissione ha concluso che l'accoglimento del reclamo comportasse

semplicemente l'annullamento della pretesa supplementare del notaio.

C. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e,

subordinatamente, il rinvio degli atti alla precedente istanza per nuovo

giudizio.

La ricorrente contesta

l'interpretazione data dalla Commissione all'e-mail del 1° giugno 2020, negando

di avere concordato con i reclamanti una retribuzione di massima (con importo a

saldo). Rileva anzi di avere sempre evidenziato che la quantificazione del suo

compenso rappresentava una stima, che avrebbe potuto mutare in funzione delle

spese, della consulenza supplementare (da fatturare alla tariffa oraria di fr.

300.-, come era stato chiarito) e degli esborsi. Ribadisce poi che, in

concreto, il saldo a suo favore comprenderebbe l'IVA non considerata nel

preventivo, le prestazioni aggiuntive da lei svolte (che emergerebbero

chiaramente dal dettaglio allegato alle sue osservazioni), la differenza tra le

spese e gli emolumenti relativi alle copie autentiche effettivi e quelli

stimati nel preventivo nonché gli esborsi. Contesta poi, punto per punto, le

diverse decurtazioni operate dalla Commissione, spiegando peraltro di avere applicato

- eccezionalmente e proprio per evitare futili discussioni - uno sconto

superiore rispetto a quello indicato nel preventivo e di non avere addebitato

il dispendio orario relativo alla procedura LAFE.

D. In sede di risposta,

la Commissione non ha formulato particolari osservazioni, riconfermandosi nella

querelata decisione. Anche i resistenti si sono dichiarati d'accordo con la

decisione della Commissione e hanno quindi chiesto la reiezione del ricorso.

Considerato, in diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 LN. Certa è

la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata

dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Il compenso

dei pubblici notai è un onorario per l'adempimento di una funzione pubblica

(cfr. al riguardo: Messaggio n. 6492 del 5 aprile

2011 concernente la legge sulla tariffa notarile, pag. 3 e rimandi; cfr.

pure Julien Schlaeppi, La

rémunération du notaire de tradition latine, Givevra 2009, pag. 63 segg.). Esso

è disciplinato dalla legge sulla tariffa notarile, che stabilisce gli onorari,

le indennità e le spese per i loro atti e le loro funzioni (cfr. art. 1 cpv. 1

LTN). La predetta normativa fissa la remunerazione

massima consentita (cfr. art. 90 LN), ritenuto che il notaio è autorizzato ad

applicare onorari e percepire indennità inferiori a quelli indicati (cfr. art.

1 cpv. 5 LTN).

Contro gli onorari e le

spese richieste dai notai per gli atti indicati nella tariffa notarile è dato

reclamo entro 30 giorni dalla notificazione alla Commissione di disciplina

notarile (art. 92 cpv. 1 LN e 24 cpv. 1 LTN), la quale è in particolare chiamata

a verificare che gli onorari e le spese non siano manifestamente iniqui

rispettivamente arbitrari o anche solo eccessivi (cfr. art. 92 cpv. 3 LN e 24

cpv. 2 LTN). La Commissione, al pari di questo Tribunale (art. 69 cpv. 1

LPAmm), può quindi esaminare liberamente ogni violazione del diritto, compreso

l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento. Non può per contro rivedere

l'adeguatezza della parcella notarile, sostituendo il proprio apprezzamento a

quello del notaio, laddove sia conforme al diritto (cfr. STA 52.2019.418 del 10

maggio 2021 consid. 6).

2.2. Gli onorari dovuti al notaio comprendono l'informazione

alle parti, la preparazione di un progetto e la pubblicazione dell'atto (art. 1

cpv. 2 LTN) e includono pure le copie per le parti e gli uffici, fatti salvi

gli emolumenti di cui all'articolo 10 (art. 1 cpv. 3 LTN). Per gli istromenti e

Fatti

i brevetti di valore determinabile, gli onorari massimi sono stabiliti da una

tariffa in base al valore dell'atto (cfr. art. 2 e segg. LTN).

Secondo l'art. 1 cpv. 4 LTN, non sono compresi nell'onorario lo studio e

la preparazione di atti, nonché altre prestazioni che esulano da quelle di cui

al cpv. 2 (stesura di procure, epurazione e modifica di servitù, svincoli di

pegni, dichiarazioni di subingresso, redazione di regolamenti per la

comproprietà o PPP, elaborazione di statuti societari o contratti di

conferimento, richieste per il rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi,

pagamenti del prezzo, ecc.). Queste prestazioni - connesse alla rogazione ma

non comprese nella tariffa - vanno rimunerate in base alla tariffa oraria (cfr.

art. 20 cpv. 1 LTN), che ammonta al massimo a fr. 300.- (cfr. art. 1 cpv. 6

LTN). Con l'adozione dell'art. 1 cpv. 4 LTN, il legislatore ha inteso meglio

precisare le prestazioni non comprese nell'onorario di base, esplicitando

quanto già sviluppato in relazione all'art. 25 della previgente normativa (BU

1985, 248; cfr. Messaggio n. 6492 citato, ad art. 1 cpv. 4, pag. 4). Secondo la

prassi relativa a quest'ultima disposizione, non sono comprese nell'onorario di

base le prestazioni che non rientrano strettamente nella mansione di rogazione,

ma che sono strettamente connesse alla stessa, nel senso che si trovano in

relazione necessaria con l'espletamento della funzione notarile. Trattasi, ad

esempio, dell'elaborazione dello statuto da inserire nell'atto di costituzione

di una società anonima, delle prestazioni per l'ottenimento di un nulla osta

fiscale per l'iscrizione di un determinato atto a registro fondiario, delle

ispezioni a registro fondiario e di commercio, delle richieste di rilascio di

estratti relativi al fondo oggetto del contratto, dei contatti con le banche

relativi allo svincolo o all'aggiornamento di cartelle ipotecarie,

dell'allestimento di ordini di bonifico, dei contatti o della corrispondenza

con le parti per la definizione dei punti appena elencati (cfr. Claudio Isotta/Riccardo Brivio, Legge

sulla tariffa notarile annotata, Locarno 1998, nota introduttiva agli art. 24 e

25 e n. 2 e 3 ad art. 24 e 25; decisione del Consiglio di disciplina notarile

n. 20.95.21 del 25 febbraio 1996 consid. 3a).

Al notaio vanno pure corrisposte tutte le spese, le tasse e le imposte

(cfr. art. 21 LTN). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese di trasferta

(cfr. art. 22 LTN) nonché alle indennità previste dall'art. 23 LTN (cfr., sul

tema, STA 52.2019.418 citata consid. 6.2).

2.3. Il notaio è

tenuto, su richiesta del cliente, a fornire un preventivo dei costi del suo

intervento (cfr. Michel

Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed.,

Berna 2014, n. 407). Il dovere di informare che

incombe al notaio comanda che il preventivo non faccia stato soltanto

dell'importo previsto per l'onorario di base indicato dalla tariffa, ma anche di

una stima delle spese e degli esborsi nonché degli onorari per le operazioni

accessorie, se non addirittura di una stima dell'impatto fiscale

dell'operazione (cfr. Schlaeppi,

op. cit., pag. 223). Il preventivo non rappresenta una proposta di diritto privato

ai sensi degli art. 3 segg. del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911

(CO; RS 220), bensì un'informazione del notaio in quanto ufficiale statale

soggetta al diritto pubblico, segnatamente alla tutela costituzionale della

buona fede. Ne discende che il notaio è vincolato all'informazione fornita

(preventivo) qualora siano cumulativamente riunite le seguenti condizioni: il

preventivo si riferiva a un'istrumentazione concreta; il preventivo è stato

fornito senza riserve (vorbehaltlos); la competenza del notaio era data

(ciò che è di regola il caso); il preventivo non era manifestamente sbagliato,

nel senso che la sua scorrettezza non era riconoscibile per il cliente; il

cliente ha preso disposizioni che non possono essere revocate senza pregiudizio

(ciò che pure è normalmente il caso); dacché il preventivo è stato fornito, la

situazione giuridica e fattuale non è mutata (cfr. Martin Bichsel, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum

Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 15 ad art. 53 NG). Se le

predette condizioni sono adempiute, il principio della buona fede impedisce al

notaio di fatturare un onorario superiore a quello preventivato, e ciò

quand'anche il preventi-

vo si rivelasse sensibilmente troppo basso (cfr. Bichsel, op. cit., n. 20 ad art. 53 NG; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 407).

3.

3.1. Come accennato in narrativa, ai fini della fatturazione, con

e-mail del 1° giugno 2020 (ore 14.32 sub doc. 1.9/9B)

il notaio ha trasmesso ai clienti un preventivo di massima (esclusi

esborsi e IVA) ammontante a complessivi fr. 13'507.55 rispettivamente fr.

13'357.55, a dipendenza della necessità o meno di procedere alle formalità

legate alla LAFE. A mano erano indicati anche gli importi comprensivi di IVA

(su onorari, spese ed emolumenti), pari a fr. 13'820.- rispettivamente fr.

13'659.- (cfr. doc. 1.9/9A). Gli importi relativi alle spese e agli emolumenti

per le copie autentiche erano chiaramente indicati come frutto di una stima,

mentre nulla era esposto nella finca relativa a eventuali prestazioni di

consulenza supplementare (da fatturare alla tariffa di fr. 300.-/ora; cfr. doc.

1.9/9A).

Così richiesta dai clienti (cfr. doc. 1.9/9B), con e-mail del 3 giugno

successivo l'insorgente ha confermato l'importo, comprensivo di IVA, di fr.

13'820.45 con LAFE, spiegando che la procedura era già stata predisposta

(e la documentazione raccolta), ragion per cui un importo di fr. 150.-, pari al

valore del tempo già dedicatole, avrebbe dovuto essere conteggiato anche

qualora la stessa si fosse per finire rivelata superflua (per avere gli

acquirenti nel frattempo ottenuto il permesso di domicilio). Ha inoltre

ribadito che il conteggio trasmesso rappresentava un preventivo e che le

spese e gli emolumenti per le copie autentiche erano stati soltanto stimati.

Ha infine indicato che, se fosse stata necessaria ulteriore consulenza

supplementare a seguito di peculiarità a quel momento non note, sarebbe stata

sua premura comunicarlo tempestivamente per discutere il relativo eventuale

impatto finanziario (cfr. doc. 1.9/9C).

Ancora l'8 dicembre 2020 il notaio ha confermato che il preventivo era sempre

quello di fr. 13'656.90 senza LAFE (a condizione appunto che arrivi il permesso

C) con spese preventivate provvisorie, indicando che, al netto

dell'anticipo già versato (pari a fr. 7'000.-), il saldo ancora scoperto ammontava

a fr. 6'656.90. Nella stessa occasione, dopo aver ribadito che il dispendio

orario e le spese effettivi sarebbero stati noti soltanto al termine della

pratica, ha dato atto che ad oggi non ci sono voci differenti da quelle

elencate (cfr. e-mail delle ore 11.49 sub doc. 1.11).

Su queste basi, gli acquirenti hanno quindi corrisposto il citato importo,

ritenuto a saldo.

Tuttavia, in sede di fatturazione il notaio ha emesso le due parcelle

qui in discussione, chiedendo il pagamento - peraltro entro 15 giorni - di un ulteriore

saldo di fr. 628.35 (e ciò malgrado non si fosse per finire rivelato necessario

procedere con le formalità legate alla LAFE; cfr. doc. 1.5) e precisando di

avere applicato sconti di favore non solo sull'onorario relativo alla redazione

degli atti pubblici (ben superiori a quanto pattuito), bensì anche sulle

prestazioni di consulenza supplementare, nonché sulle spese e sugli emolumenti

per il rilascio delle copie autentiche (cfr. doc. 1.4).

3.2. Come visto, nella decisione impugnata la Commissione - davanti alla

quale i clienti avevano contestato le parcelle - ha verificato se quanto

esposto dal notaio fosse conforme alla LTN. Ha quindi riconosciuto tutti gli

importi esposti, defalcando unicamente (a) l'IVA di complessivi fr. 341.15

(poiché già considerata negli importi indicati nel preventivo) e (b) le spese

per archiviazione a pratica ultimata per complessivi fr. 100.-

(siccome

già compresi nella voce apertura incarto) e (c) diminuendo da fr. 300.-

a fr. 30.- l'onorario esposto per incassi, pagamenti del prezzo (ritenuto

esagerato). Ha coì ridotto la parcella relativa alla compravendita di

complessivi di fr. 550.50 e quella relativa all'emissione della cartella

ipotecaria di fr. 160.65.

3.3. La ricorrente contesta le decurtazioni operate dalla precedente istanza.

Con riferimento all'onorario per incassi, pagamenti del prezzo (c),

ritiene che per registrare gli accrediti in entrata e i vari pagamenti in

uscita alla parte venditrice e alle autorità (tasse di registro, imposta di

bollo, deposito TUI) ben si giustifichi di esporre un onorario di fr. 300.-,

corrispondente a un'ora di lavoro; impossibile, a suo dire, sarebbe invece

registrare 10-15 transazioni in sei minuti, tempo cui corrisponderebbe

l'onorario di fr. 30.- riconosciuto a suo favore. Ritiene inoltre arbitrario lo

stralcio dell'importo esposto per (b) archiviazione a pratica ultimata,

che rappresenterebbe una spesa e non rientrerebbe nell'indennità prevista

dall'art. 23 LTN. Si oppone infine al taglio (a) dell'IVA sostenendo che la

stessa non fosse compresa nel preventivo.

3.4. Controverse in

questa sede sono dunque unicamente la decurtazione dell'onorario per incassi e

pagamenti del prezzo (c), nonché gli stralci - sia per il contratto di

compravendita immobiliare sia per l'atto di emissione della cartella ipotecaria

- di spese d'archiviazione (b) e IVA (a).

Ora, va anzitutto premesso che all'inizio del mese di giugno 2020 la ricorrente

ha, come visto, fornito ai clienti un preventivo di fr. 13'820.- (con LAFE) e

fr. 13'659.- (senza LAFE), confermato a più riprese, che, in base alla dottrina

sopra riportata, la vincolava nella misura in cui era stato comunicato senza

riserve. Non si è quindi tanto in presenza di un accordo su una retribuzione di

massima, come ritenuto dalla Commissione (cfr. decisione impugnata, pag. 4),

bensì di un preventivo dei costi notarili che esplica pienamente gli effetti di

un'informazione vincolante per ciò che non è stato riservato. Riserve che in

concreto, come ben risulta dalle precisazioni del notaio del 3 giugno 2020,

concernevano soltanto le spese, gli emolumenti per il rilascio di copie

autentiche e gli esborsi, oltre che l'onorario per eventuali prestazioni di

consulenza supplementare a seguito di peculiarità a quel momento non

note e delle quali si era impegnato ad avvertire tempestivamente i clienti (per

valutarne, insieme a loro, l'impatto finanziario).

Ciò posto, occorre concludere che l'importo esposto per incassi e pagamenti del

prezzo (c) non può essere riconosciuto. Sebbene riguardi prestazioni non

comprese nell'onorario ex art. 1 cpv. 2 LTN ma connesse con la rogazione (che,

di principio, ricadono tra quelle da fatturare secondo la tariffa oraria

massima di fr. 300.-; cfr. art. 20 cpv. 1 e 1 cpv. 6 LTN; cfr. supra,

consid. 2.2), non è dato di vedere come tali prestazioni possano essere

considerate non note al momento del preventivo; tanto più che il

contratto di compravendita immobiliare era già stato sottoscritto il 20 maggio

precedente. Non avere indicato il relativo onorario nel preventivo non può

quindi che essere considerata un'implicita rinuncia a fatturarlo. Ne discende

che neppure si giustifica la fatturazione dell'ulteriore importo di fr. 30.-

riconosciuto dalla precedente istanza a tale titolo.

A ragione la

Commissione ha invece defalcato gli importi (fr. 50.- + fr. 50.-) esposti per

spese d'archiviazione a pratica ultimata (b), ritenuto che le stesse, in

analogia con quanto vale per gli avvocati (cfr., per tutte, sentenze CARP 17.2019.165

del 20 agosto 2020 consid. 27 e CRP 60.2009.132 del

27 maggio 2009), devono

essere considerate già comprese nelle indennità per apertura incarto (esposte

in entrambe le note per fr. 100.-, come concesso dall'art. 23 LTN).

Contrariamente a quanto

preteso dall'insorgente, giustificata è pure la decurtazione dell'IVA (fr.

230.50 + fr. 110.65), che era già inclusa nell'importo messo a preventivo il 1°

giugno 2020, come emerge chiaramente non soltanto

dallo specchietto agli atti (doc. 1.9/9A; cfr. supra, consid. 3.1), ma

anche dall'e-mail di conferma del 3 giugno 2020 (cfr. 1.9/9C).

4.

4.1. Da tutto quanto sopra discende che il ricorso dev'essere

respinto. Siccome i clienti hanno comunque pagato (e dunque accettato) fr.

13'656.90 (cioè un importo superiore a quello effettivamente dovuto

all'insorgente), la decisione della precedente istanza - secondo cui le riduzioni

da lei operate (e qui essenzialmente confermate) hanno semplicemente per

effetto l'annullamento della pretesa supplementare del notaio - merita quindi

piena tutela.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza. Non si assegnano ripetibili ai resistenti, non

patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili ai resistenti.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera