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Decisione

52.2021.56

Licenza edilizia per l'ampliamento di un edificio

20 settembre 2023Italiano19 min

Inferiore). Sul terreno vi è uno stabile d'appartamenti (sub C) con un'autorimessa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.56

Lugano

20

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 10 febbraio

2021 di

RI

1,

patrocinata

da: PA 1,

contro

la decisione del 7 gennaio 2021 (n. 76) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa della ricorrente contro la

risoluzione del 21 ottobre 2019 con cui il Municipio di Vacallo le ha negato

la licenza edilizia per risanare e ampliare il suo edificio (part. PART 1);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. La RI 1 è proprietaria

di un fondo in pendio (part. PART 1) situato a Vacallo, lungo il lato est del

riale __________ (che a ovest scorre invece nel territorio di Morbio

Inferiore). Sul terreno vi è uno stabile d'appartamenti (sub C) con un'autorimessa

interrata, accessibile da una strada (part. PART 2) che si dirama da via B_________.

Nella parte sud del fondo vi è inoltre una pensilina che ricopre tre posteggi.

Secondo il piano regolatore, la parte preponderante del fondo è situata in zona

residenziale intensiva (RI); lungo il fiume, una fascia è inoltre interessata

da una zona di protezione della natura (ZPN 1).

B. a. Il 1° febbraio 2017,

la RI 1 ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per risanare le facciate e il

tetto del palazzo esistente e ampliarlo sul lato nord, con un nuovo edificio

contiguo di 5 piani destinati a 9 appartamenti e uno interrato adibito ad

autorimessa (collegata a quella esistente). Secondo i piani, il terreno ai

piedi della facciata ovest del nuovo volume sarebbe stato sistemato con un

terrapieno (largo almeno m 3.70), sorretto da un muro a scogliera, distante 6 m

dalla sponda est del riale sottostante. Il progetto prevedeva inoltre di

demolire la pensilina a sud del fondo, ricavando una nuova area di posteggio (8

P) sopra un terrazzamento sostenuto da nuovi muri, in parte a scogliera, che

pure si avvicinavano al riale fino a 6 m.

b. La domanda, oggetto

di opposizione da parte di alcuni vicini (CO 2 [part. PART 3 Vacallo], CO 2

[part. PART 4 Vacallo], CO 3 e CO 4 [part. PART 5 e PART 6 Morbio Inferiore]

nonché CO 5 e CO 6 [part. PART 7 Morbio Inferiore]) e del CO 7 (titolare di

servitù sul fondo dedotto in edificazione), è successivamente rimasta sospesa,

a richiesta dell'istante in licenza.

C. a. Il 18 giugno 2019,

la RI 1 ha inoltrato al Municipio una seconda domanda di costruzione (variante

in corso di esame progetto) per i medesimi interventi, ma che, a differenza

della prima, riduce fino ad almeno 3 m l'estensione del terrapieno ai piedi del

nuovo edificio e arretra leggermente i muri della nuova area di posteggio a

sud, in modo da rispettare lo spazio (m 8.50 rispettivamente m 7.50 dall'asse

del riale) previsto dal piano d'indirizzo della variante di PR in corso, volta

a determinare la zona di protezione delle acque di superficie.

b. Nel termine di

pubblicazione, anche a tale domanda si sono opposti il CO 7 e i vicini CO 1, CO

2, CO 3 e CO 4 nonché CO 5 e CO 6.

c. Con avviso

cantonale del 14 agosto 2019 (n. 100736) i Servizi generali del Dipartimento

del territorio si sono parzialmente opposti al rilascio del permesso

relativamente alle opere di sistemazione del terreno. In particolare, l'autorità

dipartimentale ha preavvisato negativamente la formazione dei nuovi posteggi

e la nuova zona verde con muro di contenimento di fronte allo stabile,

poiché situate all'interno dello spazio riservato al corso d'acqua (circa 9 m)

prescritto dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza

sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201).

d. Preso atto dell'avviso

dipartimentale, il 21 ottobre 2019 il Municipio ha negato la licenza edilizia

per tutti gli interventi previsti dalla domanda di costruzione del 18 giugno

2019. In particolare ha ritenuto che, non potendo essere approvata la

sistemazione del terreno a valle del nuovo volume, quest'ultimo oltrepassava l'altezza

massima (m 16) fissata dalle norme di attuazione del piano regolatore di

Vacallo (NAPR).

D. Con giudizio del 7

gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI

1 avverso la predetta risoluzione, che ha confermato.

Dopo aver rigettato

delle censure di natura formale e relative alla completezza del progetto, l'Esecutivo

cantonale ha anzitutto stabilito che - pur essendo conformi alla variante di

piano regolatore in via di adozione - le opere di sistemazione esterna

disattendevano lo spazio riservato al corso d'acqua ancora prescritto dalle

disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, pari a m

9.50 per la tratta a sud (in corrispondenza dei nuovi posteggi) rispettivamente

m 10 per la tratta più a monte (in corrispondenza del nuovo volume). Di

seguito, ha negato la possibilità di concedere un'autorizzazione eccezionale

giusta l'art. 41c cpv. 1 OPAc, poiché il fondo non si troverebbe all'interno

di una zona densamente edificata (lett. a) e vi si opporrebbero anche interessi

preponderanti contrari. A ben vedere, ha aggiunto, buona parte dei muri a

scogliera si porrebbero anche in contrasto con la zona di protezione lungo il

riale (ZPN 1), ledendo il divieto di modificarne la morfologia (art. 36 cpv. 3

lett. c NAPR).

Vista l'impossibilità

di realizzare la sistemazione del terreno ai piedi della facciata ovest del

nuovo stabile, il Governo ha poi ravvisato un sorpasso dell'altezza massima

prescritta di 16 m; ha comunque precisato che nell'altezza non doveva essere

computato anche il torrino sul tetto (con i vani lift e scale, in quanto corpo

tecnico ex art. 21 NAPR). L'Esecutivo cantonale ha poi brevemente respinto

alcune doglianze generiche riferite al rispetto dei valori limite di immissione

del rumore stradale, alla posa di contenitori per rifiuti e al sistema di

smaltimento delle acque meteoriche. Infine, visto l'esito, non si è invece soffermato

sulle altre censure riproposte dagli opponenti relative all'inserimento

paesaggistico, ai pannelli solari, all'indice di occupazione, alla

distanza minima dal bosco e alla sufficienza dell'accesso in diritto (attraverso

viale B__________ [part. PART 2], classificata dal piano del traffico quale

percorso pedonale), stigmatizzando nondimeno l'atteggiamento del Municipio che

non si era pronunciato su tali obiezioni né in sede di diniego del permesso, né

di allegati di causa.

E. Contro il predetto

giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento, unitamente alla risoluzione

municipale, con contestuale rilascio della licenza edilizia.

Riepilogati i fatti

salienti, la ricorrente sottolinea anzitutto che, contrariamente a quanto

inopinatamente indicato dal Governo, le opere di sistemazione esterna non invaderebbero

la zona di protezione lungo il corso d'acqua (ZPN 1). Rimprovera inoltre alla

precedente istanza di non aver tenuto in considerazione, perlomeno ai fini

della concessione di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc,

che i controversi muri a scogliera rispettano lo spazio riservato al riale __________

dalla variante di piano regolatore in fase di approvazione. Ritiene in ogni

caso che siano date le condizioni per concedere una simile autorizzazione,

poiché il suo fondo si situerebbe in una zona densamente edificata e al

rilascio del permesso non osterebbero interessi pubblici preponderanti. Con l'approvazione

della sistemazione esterna, prosegue, anche l'altezza massima prescritta dalle

NAPR sarebbe di conseguenza rispettata. Rimprovera infine al Governo di non

essersi espresso sulle altre opposizioni sollevate dagli opponenti, che

andrebbero respinte in quanto del tutto infondate.

F. Il Consiglio di

Stato si è limitato a produrre l'incarto completo, senza formulare alcuna

osservazione.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle proprie precedenti comparse

scritte, con alcune puntualizzazioni. Il Municipio si rimette al giudizio di

questa Corte, mentre il CO 7 e i vicini CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 nonché CO 5 e CO

6 chiedono di respingere il ricorso, con motivi di cui si dirà, se del caso, in

appresso.

G. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati ritenuto che la ricorrente ha rinunciato a

presentare una replica.

H. a. Il 27 ottobre 2021,

l'insorgente ha chiesto la sospensione della procedura sino all'approvazione

della variante di PR relativa alla definizione dello spazio riservato ai corsi

d'acqua. Alla domanda si sono opposti il CO 7 e i vicini resistenti, ma non il

Municipio e l'UDC.

b. Con decisione del 31 maggio 2023 (n. 2270), il Consiglio di Stato ha

approvato la variante del piano regolatore concernente la determinazione della

zona di protezione delle acque di superficie, così come comunicato dalla

ricorrente con scritto del 4 luglio 2023. Delle relative osservazioni formulate

dai vicini resistenti, che hanno ricordato le altre censure rimaste inevase, si

dirà per quanto occorre in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal

giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le

prove sollecitate dalla ricorrente (testi, richiamo precedenti incarti) non

appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della presente

pronuncia. A eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio con il rinvio

degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione (cfr. art. 86 cpv. 2

LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo l'art.

36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione

delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2011, previa consultazione degli ambienti interessati, i

Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano

garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le

piene (lett. b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c). Il Consiglio federale,

prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i dettagli.

2.2

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41a

OPAc, che, ai cpv. 1 e 2, ne stabilisce la larghezza minima, che non può essere

disattesa. All'interno di zone densamente edificate, la larghezza dello spazio

riservato alle acque può nondimeno essere adeguata alla situazione di edificazione,

purché sia garantita la protezione contro le piene (cfr. cpv. 4 lett. a OPAc).

Se non vi si oppongono interessi preponderanti, nel caso in cui le acque sono

messe in galleria o sono artificiali o sono molto piccole (cfr. cpv. 5 lett.

b-d), è possibile addirittura rinunciare a fissare tale spazio.

2.3

Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, i Cantoni determinano

lo spazio riservato alle acque conformemente ai parametri fissati dagli art. 41a

e 41b OPAc entro il 31 dicembre 2018.

Finché lo spazio

riservato alle acque non è determinato, soggiunge il cpv. 2 delle suddette

disposizioni transitorie, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c

cpv. 1 e 2 OPAc si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:

a.

8.

metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo

esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non

supera i 12 metri di larghezza;

b.

20.

metri, per i corsi d'acqua

con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;

c.

20.

metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari.

La norma

transitoria fissa dunque lo spazio all'interno del quale trovano applicazione i

disposti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella

legislativa e il momento in cui la pianificazione del territorio avrà

determinato lo spazio riservato alle acque.

2.4

Secondo l'art. 41c cpv. 1 OPAc, nello spazio riservato alle acque

è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse

pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua

fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l'autorità

può inoltre concedere autorizzazioni in determinati casi (lett. a-c),

segnatamente per la realizzazione di impianti conformi alla destinazione della

zona in zone densamente edificate (lett. a) e, al di fuori di zone densamente

edificate, su singole particelle non edificate all'interno di una successione

di particelle edificate (lett. abis).

2.5

Per principio, le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto

vigente al momento della decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo

applica da parte sua, per prassi costante, il diritto vigente al momento della

decisione del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23;

inoltre, tra tante: STA 52.2019.87 del 12 ottobre 2020 consid. 2), a meno che il

diritto entrato successivamente in vigore sia più favorevole all'istante in licenza

(principio della lex mitior; cfr. RtiD II-2022 n. 49 consid. 2.1). Restano inoltre riservati motivi

imperativi che impongano l'applicazione immediata del nuovo diritto, com'è il

caso nel settore della legislazione sulle acque e della protezione della natura

e del paesaggio o dell'ambiente (cfr. DTF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 243

consid. 11.1; RtiD II-2022 n. 49

consid. 2.1).

2.6

In concreto, come

visto in narrativa, l'autorità dipartimentale si è opposta al rilascio della

licenza edilizia per le opere di sistemazione esterna, in quanto situate nello

spazio (ca. 9 m) riservato al corso d'acqua definito secondo il cpv. 1 delle

disposizioni transitorie della modifica del

4.

maggio 2011 dell'OPAc, negando che potesse essere rilasciata un'autorizzazione

eccezionale in base all'art. 41c cpv. 1 OPAc (visto che il fondo non si

situerebbe in una zona densamente edificata). A identica conclusione è

approdato il Governo, il quale - dopo aver stabilito in modo più preciso lo

spazio riservato al riale __________ (m 9.50 per la tratta a sud e m 10 per la

tratta a monte) - ha a sua volta escluso la possibilità di concedere un'autorizzazione

ex art. 41c cpv. 1 OPAc.

Sennonché, come già accennato, non può essere trascurato che pendente

procedura, il 31 maggio 2023, il Consiglio di Stato ha approvato la citata

variante di PR concernente la determinazione della zona di protezione delle

acque di superficie. Tale variante, per quanto qui interessa, ha in particolare

definito lo spazio riservato al riale __________ lungo il fondo della

ricorrente: m 7.50 dall'asse del riale nella tratta 24 (parte sud) e m

8.50

nella tratta 25 (fascia più a nord; cfr. fascicolo “Variante di PR,

spazio riservato alle acque, settembre 2021” e relativo rapporto di

pianificazione). Spazio, questo, che le opere di sistemazione del terreno

previste dal progetto rispettano ovunque (cfr. piano di situazione e piani di

sistemazione), senza che sia quindi (più) necessaria un'autorizzazione

eccezionale, come sostanzialmente già prospettato anche dal Governo e dall'autorità

dipartimentale (cfr. osservazioni dell'Ufficio dei corsi d'acqua del 9 aprile

2021.

pag. 3).

In queste circostanze, considerato che il nuovo assetto pianificatorio è più

favorevole all'istante in licenza - e come tale non può essere ignorato (cfr. supra

consid. 2.5) - forza è constatare che, da questo profilo, il progetto risulta

ora conforme al diritto.

La questione a sapere se il fondo si inserisca o meno in una zona densamente edificata

rispettivamente se poteva essere rilasciata un'autorizzazione in base all'art.

41c cpv. 1 OPAc può dunque rimanere aperta.

3.

3.1. Secondo l'art.

36.

cpv. 1 NAPR, la zona di protezione della natura comprende le aree di massimo

interesse naturalistico indicate nel piano del paesaggio; i loro contenuti,

soggiunge la norma, sono integralmente protetti. Secondo il piano del paesaggio

e l'art. 36 cpv. 2 NAPR, la Valle di __________ (in cui scorre l'omonimo

riale), è una zona di protezione della natura (ZPN1). In base all'art. 36 cpv.

3.

NAPR, nelle zone di protezione sono ammesse solo le attività che

contribuiscono a mantenere e promuovere l'esistenza di ambienti diversificati e

ben strutturati e che hanno lo scopo di salvaguardare o favorire la presenza di

specie vegetali e animali protette (lett. a). Sussistono inoltre determinati

obblighi di gestione (cpv. 2) e divieti (cpv. 3), tra cui ogni modifica della

morfologia del terreno.

3.2

In concreto, la fascia del fondo della ricorrente lungo il riale __________

è interessato dalla predetta zona di protezione della natura ZPN 1. La sua

ampiezza è tuttavia limitata, essendo larga al massimo 5 m ca. dalla sponda del

riale (cfr. piano del paesaggio agli atti in scala 1:2000; cfr. pure piano di

situazione prodotto in questa sede dalla ricorrente). Contrariamente a quanto

indicato dal Governo, le controverse opere di sistemazione esterna non

irrompono pertanto in questa fascia. Anche su questo punto il giudizio

impugnato non può pertanto essere confermato.

4.

4.1. Secondo l'art.

48.

cpv. 2 lett. c NAPR, in zona residenziale intensiva l'altezza massima

prescritta è di m 16, che secondo gli art. 12 NAPR e 40 cpv. 1 LE, è misurata

dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di

gronda o del parapetto. Per principio, l'altezza degli edifici è misurata sulla

verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto

superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello

del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante (cfr. RtiD I-2016 n. 18

consid. 4.1). Il terreno naturale può essere sistemato mediante formazione di

terrapieni, la cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante

soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00

m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE; cfr. pure art. 8 cpv. 5 NAPR).

Parimenti conteggiata è l'altezza dei terrapieni larghi meno di m 3 (cfr. RtiD

I-2016 n. 11 consid. 4.1; STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 5.2.1).

4.2

In concreto, il nuovo stabile è alto 16

m dal terreno sistemato ai piedi della facciata ovest, mediante un terrapieno

largo almeno m 3 (cfr. piano sistemazione esterna parte bassa, sezioni A-A e

C-C), sostenuto da un muro a scogliera alto fino a m 1.48 (cfr. piano facciata

ovest e sezione A-A). Come visto poc'anzi, queste opere non si pongono (più) in

contrasto con le norme dell'OPAc: diversamente da quanto assunto dalle

precedenti istanze, possono dunque essere approvate.

Ne discende che l'altezza del nuovo volume - sulla quale non va conteggiata

quella del terrapieno (art. 41 LE) - rispetta quella massima di 16 m prevista

dall'art. 48 cpv. 2 lett. c NAPR.

4.3

Come rilevato dal Consiglio di Stato, su tale altezza non va computata

quella della torre del corpo scale e lift realizzato sul tetto (m 2.50; cfr.

decisione impugnata consid. 4.1 e piano facciata nord). Infatti, giusta l'art.

21.

cpv. 3 NAPR per i corpi tecnici (cabine di comando per gli ascensori, uscite

di soccorso, locali deposito per attrezzature di terrazza, etc.; cfr. art. 21

cpv. 1 NAPR) è concesso un supplemento d'altezza di m 2.50 alla condizione che

la loro superficie sia ridotta al minimo ed in ogni caso non superi il 20% di

quella dell'edificio. Limiti che in concreto sono rispettati, ritenuto che la

superficie del corpo tecnico risulta limitata alla sua funzione e pari a circa

m2 27, ovvero a meno del 14% della superfice del nuovo stabile (ca.

m2 197; cfr. piano tetto e calcolo indice occupazione).

5.

I vicini

resistenti eccepiscono che il progetto non potrebbe comunque essere approvato per

le censure sollevate in particolar modo in sede delle varie opposizioni

ma

non trattate dall'istanza precedente (cfr. risposta, pag. 6). Il Governo,

considerando che la licenza edilizia non poteva comunque essere rilasciata, non

si è in effetti soffermato sulle altre obiezioni riproposte in quella sede dai

vicini (relative segnatamente all'indice di occupazione, alla distanza dal

bosco, all'accesso sufficiente in diritto, all'inserimento estetico); ha però

rimproverato il Municipio di non aver speso parola in tutta la procedura su

tali eccezioni, già sollevate dinnanzi ad esso. Effettivamente, dagli atti

risulta che le diverse censure che i vicini avevano già addotto in sede di

opposizione (sia contro la prima che la seconda domanda) sono rimaste lettera

morta (cfr. decisione del Municipio del 21 ottobre 2019). L'Esecutivo comunale

non si è inoltre chinato sulle stesse neppure davanti al Governo, né tanto meno

in questa sede, nonostante i richiami da parte dei resistenti (cfr. risposta

citata; cfr. pure l'ultimo scritto del 2 agosto 2023), su cui nemmeno la

ricorrente si è invero dilungata (limitandosi a rigettare in toto le

eccezioni).

In queste circostanze, per economia processuale, si giustifica rinviare gli

atti direttamente al Municipio, affinché si pronunci nuovamente sulla domanda

di costruzione in oggetto, chinandosi puntualmente sulle diverse obiezioni dei

vicini opponenti.

Particolare attenzione

dovrà tra l'altro essere prestata all'eccezione relativa all'insufficienza dell'accesso

in diritto della strada, apparentementepedonale, a sud del fondo (cfr. in

generale sul

tema: STA 52.2021.18

del 5 maggio 2022 consid. 2, 52.2020.268 del 24 novembre 2021 consid. 3).

6.

6.1. In

conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente annullamento

del giudizio governativo e della decisione municipale. Gli atti sono ritornati

al Municipio, affinché proceda ai sensi dei considerandi.

6.2

Per

giurisprudenza, il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione,

con esito aperto, comporta di regola che chi ricorre venga considerato come

vincente (cfr. tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2,

52.2020.570

del 9 agosto 2022 consid. 6.2 e rinvii). Considerato che il

successo del ricorso è parzialmente dovuto alla recente modifica del piano

regolatore intervenuta in questa sede, appare nondimeno giustificato ripartire

equamente tra l'insorgente e i resistenti la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPAmm), compensando le ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 7 gennaio 2021 (n. 76) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 21

ottobre 2019 del Municipio sono annullate;

1.2

gli atti sono

retrocessi al Municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è suddivisa tra la ricorrente (fr. 900.-), il CO 7

(fr. 450.-) e CO 1, CO 2, CO 3CO 4, CO 5, CO 6 (fr. 450.-). All'insorgente va

retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera