52.2021.56
Licenza edilizia per l'ampliamento di un edificio
20 settembre 2023Italiano19 min
Inferiore). Sul terreno vi è uno stabile d'appartamenti (sub C) con un'autorimessa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.56
Lugano
20
settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 10 febbraio
2021 di
RI
1,
patrocinata
da: PA 1,
contro
la decisione del 7 gennaio 2021 (n. 76) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa della ricorrente contro la
risoluzione del 21 ottobre 2019 con cui il Municipio di Vacallo le ha negato
la licenza edilizia per risanare e ampliare il suo edificio (part. PART 1);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La RI 1 è proprietaria
di un fondo in pendio (part. PART 1) situato a Vacallo, lungo il lato est del
riale __________ (che a ovest scorre invece nel territorio di Morbio
Inferiore). Sul terreno vi è uno stabile d'appartamenti (sub C) con un'autorimessa
interrata, accessibile da una strada (part. PART 2) che si dirama da via B_________.
Nella parte sud del fondo vi è inoltre una pensilina che ricopre tre posteggi.
Secondo il piano regolatore, la parte preponderante del fondo è situata in zona
residenziale intensiva (RI); lungo il fiume, una fascia è inoltre interessata
da una zona di protezione della natura (ZPN 1).
B. a. Il 1° febbraio 2017,
la RI 1 ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per risanare le facciate e il
tetto del palazzo esistente e ampliarlo sul lato nord, con un nuovo edificio
contiguo di 5 piani destinati a 9 appartamenti e uno interrato adibito ad
autorimessa (collegata a quella esistente). Secondo i piani, il terreno ai
piedi della facciata ovest del nuovo volume sarebbe stato sistemato con un
terrapieno (largo almeno m 3.70), sorretto da un muro a scogliera, distante 6 m
dalla sponda est del riale sottostante. Il progetto prevedeva inoltre di
demolire la pensilina a sud del fondo, ricavando una nuova area di posteggio (8
P) sopra un terrazzamento sostenuto da nuovi muri, in parte a scogliera, che
pure si avvicinavano al riale fino a 6 m.
b. La domanda, oggetto
di opposizione da parte di alcuni vicini (CO 2 [part. PART 3 Vacallo], CO 2
[part. PART 4 Vacallo], CO 3 e CO 4 [part. PART 5 e PART 6 Morbio Inferiore]
nonché CO 5 e CO 6 [part. PART 7 Morbio Inferiore]) e del CO 7 (titolare di
servitù sul fondo dedotto in edificazione), è successivamente rimasta sospesa,
a richiesta dell'istante in licenza.
C. a. Il 18 giugno 2019,
la RI 1 ha inoltrato al Municipio una seconda domanda di costruzione (variante
in corso di esame progetto) per i medesimi interventi, ma che, a differenza
della prima, riduce fino ad almeno 3 m l'estensione del terrapieno ai piedi del
nuovo edificio e arretra leggermente i muri della nuova area di posteggio a
sud, in modo da rispettare lo spazio (m 8.50 rispettivamente m 7.50 dall'asse
del riale) previsto dal piano d'indirizzo della variante di PR in corso, volta
a determinare la zona di protezione delle acque di superficie.
b. Nel termine di
pubblicazione, anche a tale domanda si sono opposti il CO 7 e i vicini CO 1, CO
2, CO 3 e CO 4 nonché CO 5 e CO 6.
c. Con avviso
cantonale del 14 agosto 2019 (n. 100736) i Servizi generali del Dipartimento
del territorio si sono parzialmente opposti al rilascio del permesso
relativamente alle opere di sistemazione del terreno. In particolare, l'autorità
dipartimentale ha preavvisato negativamente la formazione dei nuovi posteggi
e la nuova zona verde con muro di contenimento di fronte allo stabile,
poiché situate all'interno dello spazio riservato al corso d'acqua (circa 9 m)
prescritto dalle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza
sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201).
d. Preso atto dell'avviso
dipartimentale, il 21 ottobre 2019 il Municipio ha negato la licenza edilizia
per tutti gli interventi previsti dalla domanda di costruzione del 18 giugno
2019. In particolare ha ritenuto che, non potendo essere approvata la
sistemazione del terreno a valle del nuovo volume, quest'ultimo oltrepassava l'altezza
massima (m 16) fissata dalle norme di attuazione del piano regolatore di
Vacallo (NAPR).
D. Con giudizio del 7
gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI
1 avverso la predetta risoluzione, che ha confermato.
Dopo aver rigettato
delle censure di natura formale e relative alla completezza del progetto, l'Esecutivo
cantonale ha anzitutto stabilito che - pur essendo conformi alla variante di
piano regolatore in via di adozione - le opere di sistemazione esterna
disattendevano lo spazio riservato al corso d'acqua ancora prescritto dalle
disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, pari a m
9.50 per la tratta a sud (in corrispondenza dei nuovi posteggi) rispettivamente
m 10 per la tratta più a monte (in corrispondenza del nuovo volume). Di
seguito, ha negato la possibilità di concedere un'autorizzazione eccezionale
giusta l'art. 41c cpv. 1 OPAc, poiché il fondo non si troverebbe all'interno
di una zona densamente edificata (lett. a) e vi si opporrebbero anche interessi
preponderanti contrari. A ben vedere, ha aggiunto, buona parte dei muri a
scogliera si porrebbero anche in contrasto con la zona di protezione lungo il
riale (ZPN 1), ledendo il divieto di modificarne la morfologia (art. 36 cpv. 3
lett. c NAPR).
Vista l'impossibilità
di realizzare la sistemazione del terreno ai piedi della facciata ovest del
nuovo stabile, il Governo ha poi ravvisato un sorpasso dell'altezza massima
prescritta di 16 m; ha comunque precisato che nell'altezza non doveva essere
computato anche il torrino sul tetto (con i vani lift e scale, in quanto corpo
tecnico ex art. 21 NAPR). L'Esecutivo cantonale ha poi brevemente respinto
alcune doglianze generiche riferite al rispetto dei valori limite di immissione
del rumore stradale, alla posa di contenitori per rifiuti e al sistema di
smaltimento delle acque meteoriche. Infine, visto l'esito, non si è invece soffermato
sulle altre censure riproposte dagli opponenti relative all'inserimento
paesaggistico, ai pannelli solari, all'indice di occupazione, alla
distanza minima dal bosco e alla sufficienza dell'accesso in diritto (attraverso
viale B__________ [part. PART 2], classificata dal piano del traffico quale
percorso pedonale), stigmatizzando nondimeno l'atteggiamento del Municipio che
non si era pronunciato su tali obiezioni né in sede di diniego del permesso, né
di allegati di causa.
E. Contro il predetto
giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento, unitamente alla risoluzione
municipale, con contestuale rilascio della licenza edilizia.
Riepilogati i fatti
salienti, la ricorrente sottolinea anzitutto che, contrariamente a quanto
inopinatamente indicato dal Governo, le opere di sistemazione esterna non invaderebbero
la zona di protezione lungo il corso d'acqua (ZPN 1). Rimprovera inoltre alla
precedente istanza di non aver tenuto in considerazione, perlomeno ai fini
della concessione di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc,
che i controversi muri a scogliera rispettano lo spazio riservato al riale __________
dalla variante di piano regolatore in fase di approvazione. Ritiene in ogni
caso che siano date le condizioni per concedere una simile autorizzazione,
poiché il suo fondo si situerebbe in una zona densamente edificata e al
rilascio del permesso non osterebbero interessi pubblici preponderanti. Con l'approvazione
della sistemazione esterna, prosegue, anche l'altezza massima prescritta dalle
NAPR sarebbe di conseguenza rispettata. Rimprovera infine al Governo di non
essersi espresso sulle altre opposizioni sollevate dagli opponenti, che
andrebbero respinte in quanto del tutto infondate.
F. Il Consiglio di
Stato si è limitato a produrre l'incarto completo, senza formulare alcuna
osservazione.
L'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle proprie precedenti comparse
scritte, con alcune puntualizzazioni. Il Municipio si rimette al giudizio di
questa Corte, mentre il CO 7 e i vicini CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 nonché CO 5 e CO
6 chiedono di respingere il ricorso, con motivi di cui si dirà, se del caso, in
appresso.
G. Non vi è stato un
ulteriore scambio di allegati ritenuto che la ricorrente ha rinunciato a
presentare una replica.
H. a. Il 27 ottobre 2021,
l'insorgente ha chiesto la sospensione della procedura sino all'approvazione
della variante di PR relativa alla definizione dello spazio riservato ai corsi
d'acqua. Alla domanda si sono opposti il CO 7 e i vicini resistenti, ma non il
Municipio e l'UDC.
b. Con decisione del 31 maggio 2023 (n. 2270), il Consiglio di Stato ha
approvato la variante del piano regolatore concernente la determinazione della
zona di protezione delle acque di superficie, così come comunicato dalla
ricorrente con scritto del 4 luglio 2023. Delle relative osservazioni formulate
dai vicini resistenti, che hanno ricordato le altre censure rimaste inevase, si
dirà per quanto occorre in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal
giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le
prove sollecitate dalla ricorrente (testi, richiamo precedenti incarti) non
appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della presente
pronuncia. A eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio con il rinvio
degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione (cfr. art. 86 cpv. 2
LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Secondo l'art.
36a cpv. 1 della legge federale sulla protezione
delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2011, previa consultazione degli ambienti interessati, i
Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano
garantite le funzioni naturali delle acque (lett. a), la protezione contro le
piene (lett. b) e l'utilizzazione delle acque (lett. c). Il Consiglio federale,
prosegue la norma (cpv. 2), disciplina i dettagli.
2.2
Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41a
OPAc, che, ai cpv. 1 e 2, ne stabilisce la larghezza minima, che non può essere
disattesa. All'interno di zone densamente edificate, la larghezza dello spazio
riservato alle acque può nondimeno essere adeguata alla situazione di edificazione,
purché sia garantita la protezione contro le piene (cfr. cpv. 4 lett. a OPAc).
Se non vi si oppongono interessi preponderanti, nel caso in cui le acque sono
messe in galleria o sono artificiali o sono molto piccole (cfr. cpv. 5 lett.
b-d), è possibile addirittura rinunciare a fissare tale spazio.
2.3
Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, i Cantoni determinano
lo spazio riservato alle acque conformemente ai parametri fissati dagli art. 41a
e 41b OPAc entro il 31 dicembre 2018.
Finché lo spazio
riservato alle acque non è determinato, soggiunge il cpv. 2 delle suddette
disposizioni transitorie, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c
cpv. 1 e 2 OPAc si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:
a.
8.
metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo
esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non
supera i 12 metri di larghezza;
b.
20.
metri, per i corsi d'acqua
con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
c.
20.
metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari.
La norma
transitoria fissa dunque lo spazio all'interno del quale trovano applicazione i
disposti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella
legislativa e il momento in cui la pianificazione del territorio avrà
determinato lo spazio riservato alle acque.
2.4
Secondo l'art. 41c cpv. 1 OPAc, nello spazio riservato alle acque
è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse
pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua
fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l'autorità
può inoltre concedere autorizzazioni in determinati casi (lett. a-c),
segnatamente per la realizzazione di impianti conformi alla destinazione della
zona in zone densamente edificate (lett. a) e, al di fuori di zone densamente
edificate, su singole particelle non edificate all'interno di una successione
di particelle edificate (lett. abis).
2.5
Per principio, le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto
vigente al momento della decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo
applica da parte sua, per prassi costante, il diritto vigente al momento della
decisione del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23;
inoltre, tra tante: STA 52.2019.87 del 12 ottobre 2020 consid. 2), a meno che il
diritto entrato successivamente in vigore sia più favorevole all'istante in licenza
(principio della lex mitior; cfr. RtiD II-2022 n. 49 consid. 2.1). Restano inoltre riservati motivi
imperativi che impongano l'applicazione immediata del nuovo diritto, com'è il
caso nel settore della legislazione sulle acque e della protezione della natura
e del paesaggio o dell'ambiente (cfr. DTF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 243
consid. 11.1; RtiD II-2022 n. 49
consid. 2.1).
2.6
In concreto, come
visto in narrativa, l'autorità dipartimentale si è opposta al rilascio della
licenza edilizia per le opere di sistemazione esterna, in quanto situate nello
spazio (ca. 9 m) riservato al corso d'acqua definito secondo il cpv. 1 delle
disposizioni transitorie della modifica del
4.
maggio 2011 dell'OPAc, negando che potesse essere rilasciata un'autorizzazione
eccezionale in base all'art. 41c cpv. 1 OPAc (visto che il fondo non si
situerebbe in una zona densamente edificata). A identica conclusione è
approdato il Governo, il quale - dopo aver stabilito in modo più preciso lo
spazio riservato al riale __________ (m 9.50 per la tratta a sud e m 10 per la
tratta a monte) - ha a sua volta escluso la possibilità di concedere un'autorizzazione
ex art. 41c cpv. 1 OPAc.
Sennonché, come già accennato, non può essere trascurato che pendente
procedura, il 31 maggio 2023, il Consiglio di Stato ha approvato la citata
variante di PR concernente la determinazione della zona di protezione delle
acque di superficie. Tale variante, per quanto qui interessa, ha in particolare
definito lo spazio riservato al riale __________ lungo il fondo della
ricorrente: m 7.50 dall'asse del riale nella tratta 24 (parte sud) e m
8.50
nella tratta 25 (fascia più a nord; cfr. fascicolo “Variante di PR,
spazio riservato alle acque, settembre 2021” e relativo rapporto di
pianificazione). Spazio, questo, che le opere di sistemazione del terreno
previste dal progetto rispettano ovunque (cfr. piano di situazione e piani di
sistemazione), senza che sia quindi (più) necessaria un'autorizzazione
eccezionale, come sostanzialmente già prospettato anche dal Governo e dall'autorità
dipartimentale (cfr. osservazioni dell'Ufficio dei corsi d'acqua del 9 aprile
2021.
pag. 3).
In queste circostanze, considerato che il nuovo assetto pianificatorio è più
favorevole all'istante in licenza - e come tale non può essere ignorato (cfr. supra
consid. 2.5) - forza è constatare che, da questo profilo, il progetto risulta
ora conforme al diritto.
La questione a sapere se il fondo si inserisca o meno in una zona densamente edificata
rispettivamente se poteva essere rilasciata un'autorizzazione in base all'art.
41c cpv. 1 OPAc può dunque rimanere aperta.
3.
3.1. Secondo l'art.
36.
cpv. 1 NAPR, la zona di protezione della natura comprende le aree di massimo
interesse naturalistico indicate nel piano del paesaggio; i loro contenuti,
soggiunge la norma, sono integralmente protetti. Secondo il piano del paesaggio
e l'art. 36 cpv. 2 NAPR, la Valle di __________ (in cui scorre l'omonimo
riale), è una zona di protezione della natura (ZPN1). In base all'art. 36 cpv.
3.
NAPR, nelle zone di protezione sono ammesse solo le attività che
contribuiscono a mantenere e promuovere l'esistenza di ambienti diversificati e
ben strutturati e che hanno lo scopo di salvaguardare o favorire la presenza di
specie vegetali e animali protette (lett. a). Sussistono inoltre determinati
obblighi di gestione (cpv. 2) e divieti (cpv. 3), tra cui ogni modifica della
morfologia del terreno.
3.2
In concreto, la fascia del fondo della ricorrente lungo il riale __________
è interessato dalla predetta zona di protezione della natura ZPN 1. La sua
ampiezza è tuttavia limitata, essendo larga al massimo 5 m ca. dalla sponda del
riale (cfr. piano del paesaggio agli atti in scala 1:2000; cfr. pure piano di
situazione prodotto in questa sede dalla ricorrente). Contrariamente a quanto
indicato dal Governo, le controverse opere di sistemazione esterna non
irrompono pertanto in questa fascia. Anche su questo punto il giudizio
impugnato non può pertanto essere confermato.
4.
4.1. Secondo l'art.
48.
cpv. 2 lett. c NAPR, in zona residenziale intensiva l'altezza massima
prescritta è di m 16, che secondo gli art. 12 NAPR e 40 cpv. 1 LE, è misurata
dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di
gronda o del parapetto. Per principio, l'altezza degli edifici è misurata sulla
verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto
superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello
del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante (cfr. RtiD I-2016 n. 18
consid. 4.1). Il terreno naturale può essere sistemato mediante formazione di
terrapieni, la cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante
soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00
m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE; cfr. pure art. 8 cpv. 5 NAPR).
Parimenti conteggiata è l'altezza dei terrapieni larghi meno di m 3 (cfr. RtiD
I-2016 n. 11 consid. 4.1; STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 5.2.1).
4.2
In concreto, il nuovo stabile è alto 16
m dal terreno sistemato ai piedi della facciata ovest, mediante un terrapieno
largo almeno m 3 (cfr. piano sistemazione esterna parte bassa, sezioni A-A e
C-C), sostenuto da un muro a scogliera alto fino a m 1.48 (cfr. piano facciata
ovest e sezione A-A). Come visto poc'anzi, queste opere non si pongono (più) in
contrasto con le norme dell'OPAc: diversamente da quanto assunto dalle
precedenti istanze, possono dunque essere approvate.
Ne discende che l'altezza del nuovo volume - sulla quale non va conteggiata
quella del terrapieno (art. 41 LE) - rispetta quella massima di 16 m prevista
dall'art. 48 cpv. 2 lett. c NAPR.
4.3
Come rilevato dal Consiglio di Stato, su tale altezza non va computata
quella della torre del corpo scale e lift realizzato sul tetto (m 2.50; cfr.
decisione impugnata consid. 4.1 e piano facciata nord). Infatti, giusta l'art.
21.
cpv. 3 NAPR per i corpi tecnici (cabine di comando per gli ascensori, uscite
di soccorso, locali deposito per attrezzature di terrazza, etc.; cfr. art. 21
cpv. 1 NAPR) è concesso un supplemento d'altezza di m 2.50 alla condizione che
la loro superficie sia ridotta al minimo ed in ogni caso non superi il 20% di
quella dell'edificio. Limiti che in concreto sono rispettati, ritenuto che la
superficie del corpo tecnico risulta limitata alla sua funzione e pari a circa
m2 27, ovvero a meno del 14% della superfice del nuovo stabile (ca.
m2 197; cfr. piano tetto e calcolo indice occupazione).
5.
I vicini
resistenti eccepiscono che il progetto non potrebbe comunque essere approvato per
le censure sollevate in particolar modo in sede delle varie opposizioni
ma
non trattate dall'istanza precedente (cfr. risposta, pag. 6). Il Governo,
considerando che la licenza edilizia non poteva comunque essere rilasciata, non
si è in effetti soffermato sulle altre obiezioni riproposte in quella sede dai
vicini (relative segnatamente all'indice di occupazione, alla distanza dal
bosco, all'accesso sufficiente in diritto, all'inserimento estetico); ha però
rimproverato il Municipio di non aver speso parola in tutta la procedura su
tali eccezioni, già sollevate dinnanzi ad esso. Effettivamente, dagli atti
risulta che le diverse censure che i vicini avevano già addotto in sede di
opposizione (sia contro la prima che la seconda domanda) sono rimaste lettera
morta (cfr. decisione del Municipio del 21 ottobre 2019). L'Esecutivo comunale
non si è inoltre chinato sulle stesse neppure davanti al Governo, né tanto meno
in questa sede, nonostante i richiami da parte dei resistenti (cfr. risposta
citata; cfr. pure l'ultimo scritto del 2 agosto 2023), su cui nemmeno la
ricorrente si è invero dilungata (limitandosi a rigettare in toto le
eccezioni).
In queste circostanze, per economia processuale, si giustifica rinviare gli
atti direttamente al Municipio, affinché si pronunci nuovamente sulla domanda
di costruzione in oggetto, chinandosi puntualmente sulle diverse obiezioni dei
vicini opponenti.
Particolare attenzione
dovrà tra l'altro essere prestata all'eccezione relativa all'insufficienza dell'accesso
in diritto della strada, apparentementepedonale, a sud del fondo (cfr. in
generale sul
tema: STA 52.2021.18
del 5 maggio 2022 consid. 2, 52.2020.268 del 24 novembre 2021 consid. 3).
6.
6.1. In
conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente annullamento
del giudizio governativo e della decisione municipale. Gli atti sono ritornati
al Municipio, affinché proceda ai sensi dei considerandi.
6.2
Per
giurisprudenza, il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione,
con esito aperto, comporta di regola che chi ricorre venga considerato come
vincente (cfr. tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2,
52.2020.570
del 9 agosto 2022 consid. 6.2 e rinvii). Considerato che il
successo del ricorso è parzialmente dovuto alla recente modifica del piano
regolatore intervenuta in questa sede, appare nondimeno giustificato ripartire
equamente tra l'insorgente e i resistenti la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1
LPAmm), compensando le ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 7 gennaio 2021 (n. 76) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 21
ottobre 2019 del Municipio sono annullate;
1.2
gli atti sono
retrocessi al Municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è suddivisa tra la ricorrente (fr. 900.-), il CO 7
(fr. 450.-) e CO 1, CO 2, CO 3CO 4, CO 5, CO 6 (fr. 450.-). All'insorgente va
retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera