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Decisione

52.2021.6

Sanzione disciplinare

24 gennaio 2022Italiano28 min

anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate

Source ti.ch

Incarti n.

52.2021.6/7

Lugano

24

gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 4 gennaio

2021 degli

avv.

RI 1

avv.RI

2,

contro

le decisioni del 22 ottobre 2020 (n. 337 e n. 336)

con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto loro multe rispettivamente

di fr. 800.- e di fr. 400.- a titolo di sanzioni disciplinari;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 30 maggio 2014

presso la sede della __________ SA di __________, un operaio (S__________) è

rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre toglieva con le mani dei

residui di metallo da una sorta di fresatrice (denominata "sbarbatrice").

A seguito di questo evento - dopo che era stato annullato un primo decreto di

non luogo a procedere - il competente procuratore pubblico ha avviato un

procedimento penale nei confronti di C__________ (vicedirettore generale della

società e direttore del reparto alluminio) e R__________ (operaio supervisore

e capoturno). Con decreti d'accusa del 9 gennaio 2019, ha ritenuto entrambi gli

imputati colpevoli di lesioni colpose gravi, per omissione dei doveri d'informazione

e d'istruzione. C__________ ha interposto opposizione contro il suo decreto

tramite l'avv. RI 1 (che da oltre un decennio è pure membro del consiglio di

amministrazione della __________ SA). Anche M__________ si è opposto al decreto

d'accusa emesso nei suoi confronti; dinnanzi alla Pretura penale, la sua difesa

è stata assunta dall'avv. RI 2. Entrambi gli avvocati hanno rilevato il mandato

da due ex colleghe dello stesso studio, di cui sono contitolari (Studio legale __________).

b. Dopo aver dato loro la possibilità di esprimersi in merito, con decreto del

21 febbraio 2020 il giudice della Pretura penale, accertata la sussistenza di

un conflitto d'interessi, ha fatto divieto ai due legali di continuare a

difendere i due coimputati. Una volta passato in giudicato, ha poi trasmesso

copia del suddetto decreto alla Commissione di disciplina degli avvocati

(Commissione) affinché valutasse eventuali responsabilità degli interessati dal

profilo disciplinare.

c. Preso atto di tale

segnalazione, 23 marzo 2020 la Commissione ha aperto nei confronti degli avv. RI

1 e RI 2 due separati procedimenti disciplinari per possibile violazione degli

art. 12 lett. c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13

febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) nonché 11, 12 e 13 del codice svizzero di

deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; conflitto d'interessi).

d. Chiamati a

pronunciarsi in merito, con osservazioni individuali di contenuto essenzialmente

analogo, gli avv. RI 1 e RI 2 - che non hanno mancato di evidenziare la massima

attenzione da loro sempre riservata alle norme di comportamento che regolano la

professione forense - hanno respinto ogni addebito mosso contro di loro,

rilevando come la questione di un eventuale conflitto d'interessi fosse già

stata affrontata dal procuratore pubblico titolare dell'inchiesta, che non lo

aveva mai ravvisato. Ricordato come la giurisprudenza ammetta a determinate

condizioni la difesa di più coimputati da parte di un medesimo patrocinatore e

visto che in concreto i prevenuti non avevano assunto posizioni che potessero

lasciar ipotizzare un eventuale conflitto d'interessi, hanno contestato la

sussistenza di un rischio concreto di un tale conflitto, tanto più che

l'innocenza dei due interessati sarebbe emersa chiaramente dagli atti, con il

conseguente venir meno della possibilità ch'essi si rimpallassero la

responsabilità penale.

B. Con unica decisione del 22

ottobre 2020, la Commissione ha condannato gli avv. RI 1 e RI 2 al pagamento di

multe disciplinari rispettivamente di fr. 800.- e di fr. 400.-.

Ripercorso l'istoriato della procedura penale e illustrato il quadro normativo

applicabile, la precedente istanza ha ritenuto che le versioni fornite dai due

coimputati in merito a chi avesse istruito la vittima dell'incidente non

collimassero fra loro. Ha quindi avallato l'opinione della segnalante, secondo

cui, pur non essendosi (ancora) accusati vicendevolmente, non era escluso che

ciò potesse succedere in futuro, gettando i rispettivi legali in un evidente

conflitto d'interessi. E ciò a prescindere dalla testimonianza di un operaio

che aveva dichiarato di essersi personalmente occupato dell'istruzione della

vittima. Altrettanto irrilevante sarebbe che il procuratore pubblico non avesse,

erroneamente, mai ravvisato alcuna violazione deontologica. Ha pertanto

concluso che, assumendo i mandati senza accorgersi del pericolo di un concreto

conflitto d'interessi proprio in virtù di quanto dichiarato dai propri

patrocinati, i segnalati fossero incorsi in una violazione deontologica.

Violazione che ha ritenuto duplice per l'avv. RI 1, posto come gli interessi

del suo assistito avrebbero potuto scontrarsi con i suoi propri, quale membro

del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro dello stesso. Le

sanzioni sono state commisurate tenendo conto dell'entità delle infrazioni

(lieve per l'avv. RI 2 e media per l'avv. RI 1) e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, gli avv. RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'avv. RI 2 postula in via

subordinata il rinvio degli atti alla Commissione affinché, dopo aver

completato l'accertamento dei fatti, si pronunci nuovamente.

a. L'avv. RI 1, posto come la difesa da parte di un unico patrocinatore di più

imputati sia eccezionalmente ammissibile, critica la Commissione per avere

ritenuto che in concreto i due prevenuti avessero sostenuto versioni

discordanti e che i loro interessi processuali fossero (o potessero divenire)

divergenti. Ritiene infatti che le loro dichiarazioni collimino sulla

circostanza, rilevante per il procedimento e confermata anche da un altro

collega e dalla vittima stessa, che quest'ultima fosse stata istruita

sull'utilizzo del macchinario all'origine dell'infortunio e sul divieto di

mettervi le mani. Semplicemente essi non avrebbero saputo ricordare chi avesse

formato la vittima, ciò che tuttavia emergerebbe dagli atti. Tant'è che il

procedimento penale si sarebbe concluso con il proscioglimento degli imputati.

Non sussistendo alcun rischio di un conflitto d'interessi concreto, la sanzione

si rivelerebbe infondata, tanto più visto l'immediato seguito dato al divieto

di patrocinio (ugualmente ingiustificato) impartito dalla segnalante.

b. Censurata una violazione del suo diritto di essere sentito e ripercorso

l'iter procedurale, anche l'avv. RI 2 rileva anzitutto come dagli atti emerga

chiaramente che la vittima fosse perfettamente consapevole del pericolo insito

nel comportamento adottato. Ricordate le condizioni alle quali una difesa

multipla è eccezionalmente ammissibile, contesta che gli imputati abbiano

fornito versioni discordanti sulla circostanza fondamentale che andava

accertata, ovvero se la vittima fosse o meno stata debitamente istruita: solo

non sarebbero stati in grado di ricordare da chi (ciò che però emergerebbe manifestamente

dagli atti). Nega dunque che i coimputati avrebbero potuto rimpallarsi a

vicenda la responsabilità, ascrivibile esclusivamente alla vittima (tant'è che

il procedimento penale è poi sfociato in una decisione di proscioglimento), e

contesta conseguentemente l'esistenza di un concreto rischio di conflitto

d'interessi, peraltro neppure ravvisato dal procuratore pubblico, a suo tempo già

investito della questione. Ritiene pertanto ingiustificata la sanzione

inflitta. E ciò tanto più se si considera ch'egli ha immediatamente rinunciato

al mandato, assunto soltanto dopo l'emanazione dei decreti d'accusa,

subentrando a una collega che aveva cessato l'attività forense, senza aver

effettuato alcun atto nel quale una situazione di conflitto d'interessi potesse

concretamente realizzarsi.

D. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nella propria decisione.

E. In sede di replica, i

ricorrenti si sono sostanzialmente limitati a manifestare la propria sorpresa

(e perfino delusione) per l'assenza di una specifica presa di posizione da

parte della precedente istanza.

F. In duplica la Commissione ha

difeso la prassi adottata, spiegando di non ritenere necessario commentare le

proprie sentenze, approfonditamente motivate.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione

attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dalla decisione

impugnata, di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I gravami, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono

dunque ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere

evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Fatti

I contorni della vicenda emergono con sufficiente chiarezza dagli atti, che già

comprendono gli incarti n. 336 e 337 della Commissione. A una valutazione

anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate

dagli insorgenti (richiamo degli interi incarti penali nonché audizione

testimoniale della precedente patrocinatrice di R__________) non appaiono quindi suscettibili di apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia.

2. L'avv. RI 2

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il

fatto che la Commissione non avrebbe assunto le prove da lui offerte.

2.1. Secondo costante giurisprudenza, la

natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto

dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono

le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in

quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia

presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende

tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella procedura

(cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 136 I

265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra

queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione

(cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279

consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid.

5.2.1). Il diritto all'assunzione delle

prove offerte presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo

di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la relativa

domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Tale garanzia non

impedisce inoltre all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando

le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le

ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo

convincimento. Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un

vasto margine di apprezzamento (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229

consid. 5.3 e rinvii; STF 2C_583/2017 citata

consid. 5.2.1).

2.2. In concreto, la decisione, ancorché

solo implicita, della Commissione di prescindere dall'esperire le prove sollecitate

in quella sede resiste alle critiche del ricorrente per le medesime ragioni

esposte al considerando 1.2. In particolare, i fatti che l'insorgente si

prefiggeva di dimostrare con le prove di cui ha chiesto l'assunzione davanti

alla Commissione non appaiono rilevanti per l'esito della controversia. In ogni

caso, la garanzia del diritto di essere sentito sancita dall'art. 29 cpv. 2

Cost. non impedisce, come visto,

all'autorità - che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito

- di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di

rinunciare ad assumerle se è convinta che non possano condurla a modificare il

suo giudizio.

3. 3.1.

Giusta l'art. 12 lett. c LLCA,

l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli

delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà

nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del

mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di

rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale

della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett.

a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la

professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito

dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130

Considerandi

II 87 consid. 4.2; STF 2C_933/2018 del

25.

marzo 2019 consid. 5.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone

all'avvocato, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto

professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua

professione (cfr. STF 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).

3.2

L'avvocato deve svolgere il suo mandato

senza riserve, unicamente nell'interesse del suo assistito. Non può adempiere

al suo dovere di tutelare gli interessi del suo cliente se nel contempo gli

s'impongono obblighi di lealtà divergenti o se deve tener conto degli interessi

di terzi (cfr. STF 2C_933/2018

citata consid. 5.2.1 e rif.; cfr. pure STA 52.2020.320 del 2 luglio 2021

consid. 4.2.1). Sussiste dunque un conflitto d'interessi ai sensi della citata

disposizione allorquando l'avvocato ha

assunto la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato

deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i

propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa (cfr.

STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1; cfr. pure STA 52.2020.320 citata

consid. 4.2.1, 52.2016.646 del 4 agosto 2017 consid. 3.1). Non è vietato

soltanto il patrocinio degli interessi di un cliente che si contrappongono

direttamente a quelli di un altro mandante (come sarebbe il caso nell'ipotesi

in cui nell'ambito di una causa il legale difendesse sia la parte attrice che

la parte convenuta). L'avvocato non può

rappresentare neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo

pregiudicare quelli di un suo cliente. In tali circostanze, per

ammettere l'esistenza di un conflitto di interessi basta che l'avvocato non si

senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse

potrebbero incidere sui propri interessi o su quelli di terzi, ai quali egli è

legato per un qualche motivo (cfr. Walter

Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 346; cfr. pure Benoît Chappuis/Jérôme

Gurtner, La profession d'avocat, Ginevra/Zurigo/Basilea

2021, n. 524; cfr. pure STA 52.2016.646 citata consid. 3.1). Benché non risulti espressamente dal testo di legge,

l'art. 12 lett. c LLCA concerne anche eventuali

conflitti tra gli interessi propri dell'avvocato e quelli della sua

clientela (cfr. STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1 e rif., 2C_889/2008 del 21

luglio 2009 consid. 3.1.3; cfr. pure STA 52.2020.320 citata consid. 4.2.1): l'avvocato deve in particolare evitare che dei

legami personali (siano essi finanziari, commerciali, contrattuali o familiari)

possano porlo in un conflitto di lealtà nella misura in cui il mandato che un

cliente gli vuole conferire è atto a metterli in qualche modo in pericolo (cfr.

Chappuis/Gurtner, op. cit., n. 521

e 539; cfr. pure STA 52.2016.646 citata consid. 3.1). Un conflitto d'interessi

può risultare anche da interessi che non sono unicamente legati all'esercizio

della professione d'avvocato. Ciò presuppone l'esistenza di un legame che

induca a ritenere che nell'ambito della sua attività professionale l'avvocato

tenga in considerazione gli interessi di terzi, cosicché risulti pregiudicata

la tutela incondizionata degli interessi del cliente (cfr. STF 2C_933/2018 citata

consid. 5.2.1 e rif.). Per questa ragione, anche funzioni di organo di una

società (ad esempio l'attività quale membro di un consiglio d'amministrazione)

sono suscettibili di determinare un conflitto d'interessi (ritenuto in

particolare che quale organo formale o di fatto di una società deve in primo

luogo salvaguardare l'interesse della persona giuridica; cfr. art. 717 del

codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]; STA

52.2020.320

citata consid. 4.2.1 e rif.).

3.3

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare che la

rappresentanza da parte dello stesso avvocato di più imputati nel medesimo

procedimento penale non è di principio possibile (cfr. STF 1B_7/2009 del 16

marzo 2009 consid. 5.8; Chappuis,

Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des

évolutions jurisprudentielle et législative récentes, in: Pascal Pichonnaz e

altri: La pratique contractuelle 3: Symposium en droit des

contrats, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 93). Una

difesa di più imputati da parte di un medesimo legale potrebbe semmai essere

eccezionalmente ammissibile, nell'interesse dell'efficienza procedurale,

qualora i coimputati forniscano versioni dei fatti costantemente identiche e

senza contraddizioni e i loro interessi processuali - in base alle circostanze

concrete - non divergano (cfr. STF 1B_7/2009 citata consid. 5.8 e rif.). Dal momento

che simili conflitti d'interessi sono

spesso latenti e inizialmente non riconoscibili, in quanto sorgono soltanto nel

corso del procedimento penale, una difesa multipla è possibile soltanto se è

escluso che tali conflitti possano emergere in futuro (cfr. STF

1B_611/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 2.4 e 2.5; 1B_7/2009 citata consid.

5.8; Chappuis, ibidem).

3.4

Secondo dottrina e giurisprudenza, il patrocinio di clienti avversi da

parte di avvocati che lavorano in una forma associativa o anche in sola

comunità di cancelleria concretizza un caso di doppio patrocinio con

conseguente conflitto d'interessi (DTF 135 II 145 consid. 9.1;

STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016

consid. 2.2; François Bohnet/Vincent

Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1435; Fellmann, op. cit., n. 356; Michel Valticos in: Michel Valticos/Christian M.

Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi

sur les avocats, Basilea 2010, n. 156 ad art. 12). I diversi legali che

esercitano la professione in forma associata vanno dunque considerati come un

unico avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi

(cfr. Fellmann, op. cit., n. 356; cfr.

pure STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.4 e 3).

3.5

Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere

puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie

questo rischio si sia realizzato e che

l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid.

9.1; STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2020.320 citata

consid. 4.2.2 e rif., 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.5, confermata

da STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1 e rif.).

3.6

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv,

sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali,

pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione

largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione

per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF

136.

III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 296). Essi

sono in particolare ripresi dall'art. 1 CSD, secondo cui l'avvocato esercita la

sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento

giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua

credibilità (cpv. 2). L'art. 11 CSD ricorda, dal canto suo, che l'avvocato

evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e

quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o

privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non

deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore

di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o

vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un

conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o

quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al

mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). Secondo l'art. 14 cpv. 1 CSD, infine,

qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le

disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione

di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale.

4.

4.1. Come accennato in

narrativa, il 30 maggio 2014 presso la sede della __________ SA di __________,

un operaio (__________) è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre

toglieva con le mani dei residui di metallo da una sorta di fresatrice (denominata

"sbarbatrice").

Preso atto delle risultanze del rapporto della polizia (che aveva interrogato

la vittima e un responsabile della SUVA), il 20 ottobre 2014 il procuratore

pubblico titolare dell'inchiesta - ritenendo che dagli atti non emergessero elementi

tali da giustificare l'apertura di un procedimento penale contro terzi ma che

l'incidente fosse da ascrivere al comportamento imprudente dell'operaio - ha

decretato il non luogo a procedere. Adita su reclamo della vittima, la Corte

dei reclami penali (CRP) ha tuttavia annullato il predetto decreto, rinviando

gli atti al magistrato inquirente affinché procedesse a ulteriori accertamenti

volti a chiarire se fossero stati rispettati tutti i doveri di prudenza imposti

dalle circostanze. Il procuratore pubblico ha quindi avviato un procedimento

penale nei confronti dei "responsabili della sicurezza" della __________

SA, in particolare dell'ing. C__________ (vicedirettore della società e

direttore del reparto alluminio) e R__________ (operaio supervisore e

capoturno). Il 9 gennaio 2019 ha emanato nei confronti dei coimputati due

decreti d'accusa, contro i quali essi hanno interposto opposizione. Gli atti

sono quindi stati trasmessi alla Pretura penale. A fronte di una segnalazione

della patrocinatrice della vittima (accusatore privato), il giudice competente ha

invitato gli avv. RI 1 e RI 2, difensori in quella sede dei due imputati, a

esprimersi in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi.

Raccolte le loro osservazioni, con decreto del 21 febbraio 2020, ha vietato a

entrambi i difensori di proseguire il patrocinio dei loro clienti. Nella sua

decisione ha dapprima riportato la posizione assunta dall'ing. C__________,

sentito il 31 gennaio 2017:

Alla domanda a sapere chi avesse formato l'accusatore

privato, ha risposto di credere che sia stato istruito un po' da tutti gli

operai che al momento lavoravano sui macchinari di cui lui si doveva occupare

(AI 74 verbale C__________ 31.1.2017, pag. 2), precisando in seguito che "c'è

un operaio per turno che segue quelle macchine e lui è stato affiancato, di

volta in volta, a uno di loro" (AI 74 verbale 31.1.2017, pag. 2) e che "queste

istruzioni [circa il corretto uso della sbarbatrice NDR] venivano date verbalmente

da parte dell'operario incaricato di istruire" (AI 74 verbale 31.1.2017,

pag. 4).

Il giudice ha poi ricordato

che, in occasione del suo interrogatorio di medesima data, R__________ aveva invece

dichiarato:

Di non ricordare dell'esistenza di corsi

d'aggiornamento organizzati dall'azienda ma che puntualmente quando c'erano dei

problemi, i capi reparto o il responsabile della sicurezza o l'ingegnere -

ovvero C__________ - dicevano loro a cosa dovevano in particolare prestare

attenzione (…) di non sapere se e chi aveva formato __________ in azienda (AI

73.

verbale 31.1.2017, pag. 4).

Ha infine evidenziato che la

vittima aveva dichiarato che le istruzioni su come svolgere le proprie mansioni

alla sbarbatrice le aveva ricevute da diversi, non meglio precisati, operai (AI

18.

verbale del 10 dicembre 2015, pag. 3).

Sebbene dagli atti non risultasse che i due coimputati si fossero accusati a

vicenda per quanto accaduto, ha ritenuto che, in mancanza di chiari riscontri

oggettivi su chi, quando e come avesse fornito quali istruzioni all'accusatore

privato in merito all'uso della sbarbatrice, fosse concretamente possibile

che i due coimputati, quanto meno nel seguito della procedura manifestino, o

abbiano un interesse a manifestare, versioni e argomentazioni di fatto e

giuridiche fra loro divergenti contraddittorie e incompatibili. Ne ha

pertanto dedotto l'esistenza di un conflitto d'interessi concreto che impediva

ai due difensori, dello stesso studio legale, di patrocinare i rispettivi

assistiti.

Ha inoltre ritenuto legittimamente ipotizzabile che, qualora per finire il

reato non avesse potuto essere ascritto a nessuno degli imputati, avrebbe

potuto essere penalmente perseguita l'azienda stessa, giusta l'art. 102 cpv. 1

del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Essendo l'avv. RI

1.

membro del consiglio di amministrazione della __________ SA, ha considerato

che sussistesse altresì un conflitto di interessi direttamente fra l'avv. RI

1.

e il suo stesso assistito C__________; ciò tanto più che __________ SA

risulta convenuta in solido assieme ai qui imputati, in una causa civile

promossa da S__________, tuttora pendente (…) e tendente al risarcimento dei

danni, nonché al pagamento del torto morale, conseguenti ai fatti del 30 maggio

2014.

4.2

La Commissione - cui il giudice della Pretura penale ha trasmesso il

predetto decreto affinché esaminasse la questione dal profilo disciplinare - ha

a sua volta ritenuto che le versioni dei due imputati in merito a chi aveva

istruito la vittima non collimassero tra loro. Ne ha quindi concluso che in

concreto non fossero date quelle circostanze eccezionali richieste da dottrina

e giurisprudenza affinché i due difensori, appartenenti allo stesso studio

legale, potessero rappresentare i coimputati senza incorrere in un conflitto

d'interessi. Ha infine ritenuto che la posizione dell'avv. RI 1 fosse aggravata

dal suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della società datrice

di lavoro del suo assistito che avrebbe potuto essere perseguita penalmente in

base all'art. 102 cpv. 1 CP, con conseguente ulteriore rischio di conflitto tra

gli interessi del suo patrocinato e i propri.

4.3

Le valutazioni della Commissione meritano piena conferma. Malgrado quanto

sostenuto dai ricorrenti, i passaggi citati dal giudice della Pretura penale - che

nessuno contesta - dimostrano infatti come nel corso del procedimento penale i

loro assistiti non abbiano sempre fornito delle versioni identiche, in

particolare in merito a chi avrebbe formato S__________. Se l'ing. C__________

ha, come visto, affermato che la vittima era stata istruita un po' da tutti

gli operai che al momento lavoravano sui macchinari di cui si doveva occupare (AI

74, pag. 2), R__________ ha sostenuto qualcosa di diverso. Oltre ad affermare

di non sapere chi avesse istruito S__________, ha in effetti spiegato che non

erano altri operai, bensì altre persone (i capi reparto o il responsabile

della sicurezza o l'ingegnere), a dire agli operai a cosa dovevano in

particolare prestare attenzione (AI 73, pag. 4). Se ne deve concludere che loro

dichiarazioni non si riferivano concordemente a un solo e unico soggetto: per C__________

ad aver formato __________ erano stati diversi non meglio precisati operai,

mentre per R__________ erano state altre persone, tra le quali non poteva

essere escluso il coimputato C__________. Avuto riguardo al fatto che gli atti

del procedimento penale erano stati rinviati al magistrato inquirente proprio

per verificare se, al di là del comportamento della vittima stessa, all'origine

dell'incidente vi fosse anche la violazione di doveri di prudenza da parte di

altre persone (in particolare dei responsabili della sicurezza dell'azienda),

non si può dunque effettivamente ritenere che le dichiarazioni dei due imputati

collimassero tra loro su questo punto. Poiché nessuno dei due aveva davvero

saputo dire in modo chiaro e univoco chi avesse istruito S__________, ciò che

neppure quest'ultimo era stato in grado di fare, non poteva essere escluso,

così come rilevato dal giudice della Pretura penale, che ne seguito della

procedura si rimpallassero la responsabilità, accusandosi vicendevolmente. Che

per finire siano stati entrambi assolti nulla muta al fatto che, nel corso del

procedimento, le loro posizioni avrebbero potuto scontrarsi.

Non porta ad altra conclusione la testimonianza invocata dai ricorrenti del

teste T__________. Se è ben vero che questo operaio aveva dichiarato di avere

affiancato S__________ per una o due settimane e di avergli spiegato come si

lavorava, come si facevano le varie operazioni, è altresì vero che egli

aveva aggiunto che non sapeva chi l'avesse affiancato all'infuori di lui (cfr.

verbale d'interrogatorio del 6 febbraio 2016, pag. 5). Inoltre, da quel suo

stesso verbale risulta che né C__________ né R__________ erano persone

apparentemente estranee alla formazione ma erano anzi sempre disponibili a

fornire istruzioni (ibidem). In ogni caso, ciò nulla muta alla conclusione

secondo cui i due coimputati non hanno all'evidenza espresso in merito

all'istruzione di__________ tesi costantemente identiche e concordi, come

invece richiede la giurisprudenza (cfr. supra, consid. 3.3). In tali

circostanze, l'assunzione da parte di due avvocati, facenti parte di uno stesso

studio legale (che, come visto al consid. 3.4, ai fini della valutazione di

eventuali conflitti d'interesse devono essere considerati alla stregua di un

solo avvocato), della difesa dei coimputati appare quantomeno azzardata.

Per analoghe ragioni, non portano ad altra conclusione neppure le dichiarazioni

del responsabile della SUVA, secondo cui il macchinario poteva essere

utilizzato nonostante la rottura del tubo di protezione in quanto gli operai

sapevano che i trucioli devono essere spostati con appositi attrezzi. E ciò a

maggior ragione se si considera che tali sue dichiarazioni risultavano già dal

rapporto di polizia, sulla base del quale il procuratore pubblico, facendo

propria la tesi della responsabilità della sola vittima, aveva emanato il

decreto di non luogo a procedere. Decreto che era tuttavia stato annullato

dalla CRP, che aveva rinviato gli atti al magistrato inquirente proprio per

verificare eventuali violazioni dei doveri di prudenza da parte di terzi. Visto

il particolare contesto, si deve pertanto concludere che esisteva in concreto un

potenziale rischio di conflitto d'interessi ai sensi della giurisprudenza e

che, assumendo cionondimeno i mandati in questione, i ricorrenti sono incorsi

in una violazione delle regole professionali.

La posizione dell'avv. RI 1 è poi aggravata dal fatto, già rilevato tanto dal

giudice della Pretura penale quanto dalla Commissione, che egli era (ed è)

anche membro del consiglio di amministrazione di __________ SA. Ritenuto come, in

virtù all'art. 102 cpv. 1 CP, l'azienda avrebbe potuto essere oggetto di

procedimento penale qualora il reato non avesse potuto essere attribuito a

nessuno degli imputati, è manifesto un concreto rischio di conflitto tra gli

interessi del suo assistito C__________ e i suoi propri quale organo della

società. Società, peraltro, convenuta in solido con gli imputati in una

procedura civile di risarcimento promossa dalla vittima.

5.

Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere ai ricorrenti.

5.1

In caso di violazione

della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento

deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della

violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca

evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare

deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale

(cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS

311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così

come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare

(cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,

2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel

[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

5.2

In concreto, i ricorrenti hanno

disatteso un principio cardine che regola la professione di avvocato. A

entrambi può giovare il fatto che né il procuratore pubblico, né le altre

istanze (procuratore generale e CRP) abbiano apparentemente mai riscontrato il

conflitto segnalato dalla patrocinatrice dell'accusatore privato. Sempre a loro

favore va tenuto presente che il conflitto in cui sono venuti a trovarsi non si

è materializzato e che, pur non condividendo la valutazione del giudice della

Pretura penale, essi hanno immediatamente rinunciato al rispettivo mandato,

trasferendo gli incarti a due nuovi patrocinatori.

In queste circostanze, la violazione commessa dall'avv. RI 2 può dunque ancora

essere considerata di lieve entità, ritenuto anche come egli abbia svolto

il mandato soltanto per pochi mesi. La posizione dell'avv. RI 1 è invece

aggravata dalla seconda fattispecie di conflitto d'interessi in cui è incorso.

La sua disattenzione deve pertanto essere reputata di media entità, avuto anche

riguardo al fatto che egli vanta una lunga esperienza professionale e che

quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata e conflittuale situazione in

cui si sarebbe venuto a trovare.

Se non giova agli insorgenti il fatto

di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento, depone per contro a

loro favore l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto esposto, le multe di fr. 400.- e 800.- inflitte

rispettivamente all'avv. RI 2 e all'avv. RI 1 vanno pertanto confermate. Le sanzioni così commisurate, situate attorno

al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risultano adeguatamente

ragguagliate alle circostanze del caso concreto e rispettose del principio

della proporzionalità. Tengono adeguatamente conto dell'incensuratezza dei

ricorrenti e appaiono sufficienti a richiamarli al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6.

6.1. Stante tutto quanto

precede, i ricorsi devono essere respinti.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico degli insorgenti, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dai ricorrenti

in parti uguali, restano interamente a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera