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Decisione

52.2021.61

Designazione del nome e del cognome di una candidata all'elezione comunale sulla scheda e sul materiale di voto

1 marzo 2021Italiano16 min

periodo 2021-2024. Per quanto qui interessi, l'avviso di convocazione indicava che

Source ti.ch

Incarti n.

a. 52.2021.61

b. 52.2021.78

Lugano

1

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sui ricorsi di

RI

1

patrocinata

da:

a.

del 12 febbraio 2021

contro

la pubblicazione del 9 febbraio 2021 delle proposte

di lista per l'elezione del Consiglio comunale e del Municipio di e del 18

aprile 2021;

b.

del 19 febbraio 2021

contro

la decisione del 12 febbraio 2021 con cui il Sindaco

del Comune di e le comunica che sulle schede elettorali delle elezioni

comunali del 18 aprile 2021 figurerà come RI 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. L'11 gennaio 2021 il

Municipio del Comune di e ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 18

aprile 2021 per l'elezione del Consiglio comunale e del Municipio per il

periodo 2021-2024. Per quanto qui interessi, l'avviso di convocazione indicava che

le proposte di candidatura, che dovevano pervenire entro le ore 18:00 di lunedì

8 febbraio 2021, dovevano designare i candidati unicamente con cognome, nome,

data completa di nascita e Comune di domicilio.

B. Entro il citato

termine, sono state depositate due proposte denominate d, una per il

Consiglio comunale e una per il Municipio, sulle quali figura quale candidata RI

1.

C. Il 9 febbraio 2021 le

proposte di candidatura pervenute tempestivamente sono state pubblicate

all'albo comunale (www.e.ch). La

candidatura sulla citata proposta di RI 1 figura come segue:

1. RI 1 "i", __________-__________-__________,

e (__________).

D. a. Con ricorso del 12 febbraio

2021, assistito da una replica, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo di correggere il nome sulle schede di voto in modo da

poter figurare come RI 1, subordinatamente RI 1. In via ancora subordinata,

chiede che sia trovata una soluzione maggiormente dignitosa rispetto alle

virgolette per indicare il secondo cognome.

L'insorgente spiega

che RI 1 è il nome con il quale è pubblicamente e politicamente conosciuta e che

figura anche sulla documentazione ufficiale che la riguarda (casellario

giudiziale, carta d'identità, credenziali da deputata in Gran Consiglio, schede

di voto di precedenti elezioni ecc.). Ritiene poi inaccettabile figurare

(peraltro, sul solo materiale accompagnatorio) come RI 1, "i".

Ciò sarebbe indecoroso e lesivo della dignità delle persone, poiché dà

l'impressione di essere un soprannome o suscita dubbi quanto alla legittimità

del suo uso. Non tener conto del cognome con cui si è pubblicamente conosciuti sarebbe

pure discriminatorio nei confronti delle donne costrette a candidarsi con un

cognome recentemente adottato a seguito di divorzio e con il quale non sono conosciute.

Lo stesso vale anche per coloro, in maggioranza donne, che usano il cognome di

affinità. Secondo la ricorrente, con la recente revisione della legge

elettorale il legislatore non avrebbe mai inteso impedire ai candidati di

presentarsi con il nome con cui sono conosciuti socialmente e politicamente, ma

unicamente evitare il proliferare di nomignoli affettuosi utilizzati nella

cerchia di amici; l'intento non era sicuramente quello di rendere

irriconoscibile o creare dubbi quanto all'identità dei candidati. Una simile

volontà non sarebbe deducibile né dal messaggio del Governo né dal relativo

rapporto. Le direttive impartite dalla Cancelleria dello Stato, cui si è

attenuta l'Autorità comunale, sarebbero dunque errate.

b. Il Sindaco domanda che il ricorso, per quanto ricevibile, sia respinto,

mentre la Cancelleria dello Stato ritiene corretta la decisione del Sindaco. I

loro argomenti saranno ripresi, in quanto necessario, in diritto.

E. a. Con decisione del

12 febbraio 2021, intimata anche alla ricorrente, il Sindaco ha stabilito che

nelle liste d per il Municipio e il Consiglio comunale RI 1 figurerà

con la denominazione di RI 1. Il Sindaco, evocate in particolare le indicazioni

stabilite nella direttiva dell'8 febbraio 2021 e il messaggio concernente la

nuova legge elettorale, ha ritenuto determinante l'iscrizione nel registro

comunale della candidata, sottolineando che la stessa ha mantenuto dopo il

divorzio il cognome unico RI 1, acquisito al momento del matrimonio.

b. Anche questo secondo atto è stato avversato da RI 1, con ricorso del 19

febbraio 2021 che pone le medesime domande e che riprende, completandone la

motivazione, il contenuto di quello trasmesso in precedenza.

c. Il giudice delegato ha dunque fissato un termine al Sindaco e al Servizio

dei diritti politici per prendere posizione sia sul secondo gravame sia sulla

replica inoltrati dall'insorgente. Solo il Servizio si è espresso, ribadendo la

correttezza sia delle indicazioni fornite dalla Cancelleria dello Stato sia

della decisione del Sindaco.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 133 cpv. 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19

novembre 2018 (LEDP; RL 150.100). Certa è la legittimazione attiva di RI 1,

cittadina attiva di e.

A torto con la risposta il Sindaco ritiene tardiva l'impugnativa, poiché la

ricorrente sarebbe semmai dovuta insorgere contro la pubblicazione del catalogo

elettorale: le impugnative non vertono sul contenuto dei registri comunali, ma su

come la candidata debba figurare nel materiale di voto.

Ferma questa premessa, i ricorsi, tempestivi, possono essere decisi sulla base

degli atti prodotti dalle parti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). In

particolare, non è necessario escutere testi né acquisire i verbali delle sottocommissioni

che si sono occupate della revisione della LEDP. La volontà del legislatore

emerge infatti con sufficiente chiarezza dai materiali pubblicati nella

Raccolta dei verbali del Gran Consiglio (RVGC).

Considerandi

2.

Secondo l'art.

47.

cpv. 2 LEDP, sulla proposta di lista e di candidatura i candidati devono

essere unicamente designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio.

2.1

Originariamente

il Consiglio di Stato aveva proposto una versione meno rigida della norma,

laddove non figurava l'avverbio unicamente. Ciononostante, il Governo

aveva preannunciato la sua intenzione di inasprire la prassi su ciò che può

apparire sul materiale di voto (Messaggio del Consiglio di Stato del 20 aprile

2016.

[n.7185] concernente la revisione della legge sull'esercizio dei diritti

politici, in: RVGC 2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., 2614 seg.):

L'articolo 48 è stato in parte riformulato, senza

modificare le regole vigenti.

Le candidature devono essere notificate indicando il

nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio. La prassi ammette nell'elenco

dei candidati (ma non sulla scheda) l'aggiunta che il candidato figura sulla

lista quale indipendente o quale rappresentante di un gruppo specifico, per

esempio, del movimento giovanile del partito principale. In analogia a quanto

vale a livello federale, proponiamo di abbandonare questa prassi. Spetta semmai

ai partiti e ai candidati nella campagna elettorale presentarsi e promuovere la

candidatura.

Il candidato deve essere indicato con il nome che

figura nei registri comunali. Qualora il candidato sia conosciuto con una forma

contratta del nome, è possibile usare questa. Nel caso di doppio cognome è

inoltre tollerabile indicarne uno solo, purché la persona sia effettivamente

conosciuta pubblicamente perlopiù con quel cognome.

Sulla scheda si tollerava anche l'indicazione di un

soprannome. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento di tali aggiunte,

che talvolta non sono necessarie per consentire all'elettore di identificare il

candidato. Pertanto, intendiamo diventare un po' più restrittivi e ammettere di

principio l'indicazione di un soprannome solo nei casi di omonimia o qualora il

candidato sia manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome

anziché con il nome.

2.2

La norma è stata

discussa anche in sede commissionale, che ha confermato, inasprendola, la

posizione del Governo, individuando nelle istruzioni di voto il luogo dove

potevano essere apportate ulteriori precisazioni (RVGC cit., pag. 2741 seg.):

art. 48 "Candidature": notifica delle

candidature

modifiche della maggioranza rispetto alla versione

governativa (con indicazioni all'indirizzo del Consiglio di Stato circa

l'applicazione della norma)

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della

minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza

si vedano anche, per l'art. 48 cpv. 3, le considerazioni all'art. 11 "Ineleggibilità"

concernenti la questione del casellario giudiziale in relazione al principio

dell'ineleggibilità/destituzione [ipotesi di emendamento n. 2a e n. 2b, pagine

15-18 del rapporto]

Visto l'aumento dei casi di utilizzo di un soprannome,

è intenzione del Consiglio di Stato intervenire in modo più restrittivo,

ammettendo di principio l'indicazione di un soprannome unicamente nei casi di

omonimia o qualora il candidato sia manifestamente più conosciuto tra i

cittadini con il soprannome anziché con il nome.

Circa la prassi, attualmente ammessa, di aggiungere

indicazioni come "indipendente" o "rappresentante del movimento

giovanile" di un partito, il Consiglio di Stato propone di abbandonarla,

in analogia con quanto avviene a livello federale, poiché spetta semmai ai

partiti e ai candidati presentarsi e promuoversi nell'ambito della campagna

elettorale.

La maggioranza della Commissione

In merito all'uso dei soprannomi nelle schede, la

maggioranza della Commissione (7 membri) si è dimostrata più severa del

Governo, abolendo tout court questa possibilità. Sulla scheda di voto potranno

quindi figurare unicamente il nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio

del candidato. Per compensare questa rigidità, si invita il Consiglio di Stato

a far sì che sull'opuscolo "Istruzioni di voto" (che riporta le

informazioni pubblicate sul Foglio ufficiale) - distribuito con il materiale di

voto e contenente l'elenco delle liste e dei candidati - figurino, oltre ai

dati anagrafici dei candidati (nome, cognome, data di nascita e Comune di

domicilio), anche le seguenti indicazioni:

- il soprannome (se il candidato è manifestamente

più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome);

- nelle liste raggruppanti più partiti,

l'inserimento dell'appartenenza partitica accanto ai nominativi dei candidati,

a condizione che l'intestazione di tali liste contenga le denominazioni dei

partiti interessati;

- l'inserimento della qualifica "indipendente"

o dell'appartenenza al movimento giovanile di un partito, a condizione che

l'intestazione della lista preveda, oltre alla denominazione del partito, anche

la dicitura "indipendente" rispettivamente l'indicazione del

movimento giovanile interessato;

- la località (ex Comune) di residenza dei candidati

(tra parentesi, accanto al Comune di domicilio);

- la professione dei candidati.

La minoranza 1 della Commissione

ipotesi

di emendamento [n. 16a]: art. 48 cpv. 2 nuova LEDP

Art. 48

cpv. 2

Candidature 2I candidati

devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio.

La minoranza 1 della Commissione (3 membri) non

esclude la possibilità di inserire i soprannomi nelle schede ma, confermando la

proposta del Consiglio di Stato, di essere d'ora innanzi restrittivi in

materia, unicamente nei casi di omonimia o qualora il candidato sia

manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il

nome. La minoranza 1 condivide per contro le indicazioni della maggioranza

circa le informazioni che possono figurare sull'opuscolo "Istruzioni di

voto".

La minoranza 2 della Commissione

ipotesi

di emendamento [n. 16b]: art. 48 cpv. 2 nuova LEDP

Art. 48

cpv. 2

Candidature 2I candidati

devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio. Per

consentire all'elettore di identificare il candidato, sulla lista è utile

permettere l'aggiunta di altre caratteristiche (località di residenza,

paternità, professione ecc.).

La minoranza 2 della Commissione (1 membro) propone

che, per consentire all'elettore di identificare il candidato, sulla lista sia

possibile permettere l'aggiunta di altre caratteristiche (ad esempio la

località di residenza, la paternità, la professione ecc.), ossia dati "non

sensibili" che anzi fino a qualche anno fa erano usuali. Viceversa, si

condivide che sulla scheda figurino solo il nome e il cognome e nessun'altra

indicazione.

Non essendo state concretizzate ipotesi

di emendamento al plenum (cfr. spiegazioni in RVGC cit., pag. 2707) la

proposta formulata nel messaggio e sostenuta dalla maggioranza della

commissione è stata accolta, senza discussione (cfr. RVGC cit., pag. 2478: Gli

articoli tacitamente accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di

modifica non figurano nel presente verbale).

2.3

Da quanto precede emerge, dunque, la volontà del legislatore

di far sì che sulle schede di voto appaiano unicamente il nome e il cognome così

come risultano dai registri comunali. Nella misura in cui il rapporto non si è

espresso in modo contrario rispetto al messaggio, vi è da ritenere che abbia

implicitamente avallato la proposta governativa. Tanto più che nella versione

della maggioranza che si è imposta emerge la volontà di maggior rigore per

quanto riguarda l'allestimento della scheda, contemperata dalla possibilità di

meglio dettagliare il profilo del candidato nell'elenco ricompreso nel

materiale di voto. Invano la ricorrente ritiene che il messaggio stesso

privilegi la possibilità di utilizzare il cognome conosciuto pubblicamente.

Infatti, le modifiche indicate si dipartono sempre da quanto indicato nei

registri comunali, consentendo al massimo una contrazione del nome,

rispettivamente di tralasciare il secondo cognome a determinate condizioni. In

nessun caso è possibile dedurre l'intenzione di permettere di completare le

indicazioni che già non emergono dal registro.

Coerentemente con la volontà del Gran Consiglio espressa nelle

indicazioni fornite alla sua attenzione e contenute nel rapporto l'art. 8 cpv.

2.

del regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019 (REDP;

RL 150.110) prevede che

2Nelle elezioni con il

sistema proporzionale, sulla scheda ufficiale figurano la data dell'elezione, l'autorità

o la carica da eleggere, il numero e la denominazione delle liste e il numero,

il cognome e il nome dei candidati; qualora non sia possibile riportare tutte

le liste sul recto della scheda, il numero di liste sulle due facce della

scheda deve essere equilibrato. Nel caso di elezione comunale con spoglio

cantonale, il Municipio confeziona la scheda attenendosi alle indicazioni della

Cancelleria dello Stato.

2.4

La decisione del legislatore di far capo ai registri comunali

per determinare quanto deve apparire sulla scheda di voto va esente da

critiche. Essa permette, oltre che a garantire uniformità a livello cantonale,

di tener conto dei termini molto ristretti entro i quali si muovono le fasi

preliminari delle elezioni. Risponde, infatti, a una logica di sicurezza e

semplicità che permette inoltre di considerare la parità di trattamento, tra

tutti i candidati, siano essi donne o uomini. Il fatto che a seguito di

matrimonio o divorzio una candidata (o un candidato) abbia mutato il proprio

cognome è il frutto di una scelta personale. Altrettanto quella di voler far

seguire al cognome di famiglia il cosiddetto cognome di affinità, separato da

un trattino, che non ha qualità di nome legale utilizzabile a fini ufficiali (Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches,

Berna 2020, n. 1020; Paul-Henri Steinauer/ Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de

la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 402). Infine è vero che il Servizio

dei diritti politici nella direttiva dell'8 febbraio 2021 si riferisce (in modo

incompleto) genericamente ai cognomi da nubile, mentre l'indicazione deve

trovare evidentemente applicazione anche ai cognomi da celibe. Non vi è

comunque motivo di ritenere che ciò non sia il frutto di una svista, che verrà

senz'altro corretta.

2.5

In concreto, è pacifico che la ricorrente figura nei registri

comunali come RI 1. Con la risposta il Sindaco ha, inoltre, trasmesso la

verifica esperita presso il Servizio circondariale di stato civile che conferma

che la ricorrente è iscritta come RI 1

spiegando inoltre che

l'iscrizione RI 1 (cognome dell'ex coniuge) i (cognome da nubile) non è

mai stata un'opzione possibile, sia in applicazione dell'attuale sia del

precedente diritto. Ora, a prescindere dalle ulteriori indicazioni fornite dal

Servizio sulla possibilità o no di modificare il cognome in RI 1, resta che

attualmente il cognome iscritto nei registri comunali è RI 1, ciò che è determinante

ai fini della LEDP. A ragione, pertanto, il Sindaco ha disposto la correzione

della denominazione della candidata sulla scheda di voto.

Ininfluente è il fatto che, per

l'effetto di altre normative applicabili (per un esempio: art. 2 cpv. 4 della

legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri del 22 giugno

2001; LDI; RS 143.1), l'insorgente abbia potuto far figurare su documenti

ufficiali anche il cognome di affinità, giacché questa possibilità non è

data in applicazione della (nuova) LEDP.

In definitiva, nella sua formulazione principale tendente a ottenere la

possibilità di figurare come RI 1, in subordine RI 1 sulle schede di voto i

ricorsi non possono trovare accoglimento.

3.

In subordine la ricorrente chiede che sia trovata una soluzione

maggiormente dignitosa (rispetto alle virgolette) per indicare il secondo

Cognome. Tale domanda si riferisce alla possibilità di figurare nell'elenco

delle liste e dei candidati comprese nel materiale di voto come RI 1 "i".

3.1

Il legislatore, come visto, si è mostrato

più flessibile su quanto può apparire sulle istruzioni di voto, formulando

all'indirizzo del Governo precise istruzioni per l'applicazione della norma, da

questo concretizzate nell'art. 9 cpv. 2 REDP. Ora, è vero che nelle

istruzioni date dal Gran Consiglio all'Esecutivo non risulta esplicitamente la

possibilità di aggiungere il nome da celibe/nubile del candidato. Tuttavia, nella

misura in cui il legislatore ammette i soprannomi non è dato di vedere perché nell'elenco

delle liste e dei candidati incluso nel materiale di voto non possa figurare

(anche) il nome da nubile, rispettivamente un doppio cognome non ufficiale, qualora

la persona sia manifestamente più conosciuta con questo nome. Scopo di queste

informazioni è di permettere di identificare maggiormente il candidato

raffigurato con i dati dei registri ufficiali sulla scheda.

3.2

Nel caso concreto, per quanto opinabile, la scelta di

ricomprendere tra virgolette le ulteriori indicazioni permesse non appare

ancora integrare gli estremi di una violazione del diritto, nemmeno di quello

costituzionale. In particolare, non si vede per quale motivo il fatto di

racchiudere tra virgolette le indicazioni relative ai nomi con i quali si è

maggiormente conosciuti possa essere in qualche modo lesivo della personalità

del candidato: si limita a indicare che non si tratta del nome ufficiale. Tutto

ciò premesso, risulta sufficientemente dimostrato che la ricorrente è conosciuta

come RI 1

(cfr., per esempio, credenziali di deputata). Entro questi

limiti può pretendere che questo doppio cognome - ancorché non conforme al

diritto in vigore né alla prassi relativa all'utilizzo dei cognomi di affinità

che imporrebbero l'utilizzo del trattino - di figurare nelle sole liste accluse

al materiale di voto come segue: RI 1 "s i".

Ciò permette di tenere sufficientemente conto anche della necessità per gli

elettori di correttamente individuarla.

4.

Visto quanto precede, i ricorsi

devono dunque essere parzialmente accolti nella loro via subordinata. Di

conseguenza la ricorrente deve figurare nella scheda unicamente come RI 1,

mentre nell'elenco delle liste e dei candidati

potrà figurare come RI 1

"s i". Entro questi limiti gli atti impugnati sono riformati.

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di adozione

di misure cautelari.

5.

Non si preleva la tassa di giustizia, come da prassi (art. 47

LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). Stante

che gli atti processuali sono stati compiuti direttamente dall'insorgente, non

si giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi sono

parzialmente accolti e gli impugnati riformati come indicato al considerando n.

4.

della presente decisione.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribu-

nale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere