52.2021.63
Non accettazione di una lista di candidati per l'elezione al Consiglio comunale poiché sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti
18 febbraio 2021Italiano8 min
cpv. 1 LEDP). Nel caso di comuni con oltre trecento e fino a mille elettori essa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.63
Lugano
18
febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 15 febbraio 2021 di
Candidato
contro
la risoluzione del 9 febbraio 2021 con cui il
Sindaco del Comune di __________ comunica a __________ che la proposta di
lista Partito __________ per l'elezione del 18 aprile 2021 del Consiglio
comunale non può essere accettata;
ritenuto, in
fatto
A. Con avviso del 13
gennaio 2021, pubblicato all'albo comunale, il Municipio del Comune di __________
ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 18 aprile 2021 per l'elezione
del Consiglio comunale e del Municipio per il periodo 2021-2024 _______.
L'avviso specificava che le proposte di candidatura dovevano essere depositate
alla cancelleria comunale entro le ore 18:00 di lunedì 8 febbraio 2021,
sottoscritte da 20 elettori (proponenti).
B. Entro il termine
stabilito, __________ ha depositato una proposta di lista per il Consiglio
comunale denominata Partito ______, sulla quale figura quale unico candidato Candidato,
sottoscritta da 19 proponenti in luogo dei 20 prescritti per il Comune di __________.
C.
Con risoluzione del 9
febbraio 2021, intimata il giorno stesso, il Sindaco ha comunicato a __________,
rappresentante della lista Partito __________, che la proposta non poteva
essere accettata, poiché sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti.
D.
Con ricorso del 15 febbraio
2021 Candidato insorge davanti al Tribunale chiedendo, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della risoluzione municipale
(recte: del Sindaco) e l'assegnazione di un termine di 14 giorni a _______
per completare la proposta di lista. A sostegno della sua richiesta egli fa
valere un'errata informazione ottenuta dall'autorità al momento del deposito
delle firme circa la possibilità di sanare in seguito quello che sarebbe un
semplice vizio di forma.
E. Il ricorso non è stato
intimato per le risposte (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100).
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 133 cpv. 2
della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL
150.100). Certa è la legittimazione attiva di Candidato cittadino attivo di __________.
1.2. Nella misura in cui lo scritto del 9
febbraio 2021 qui impugnato potrebbe configurare un rifiuto da parte del
Sindaco di assegnare un termine ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LEDP, ci si
potrebbe chiedere se esso non costituisca una decisione notificata al momento
del suo deposito nella cancelleria comunale (art. 49 cpv. 3 LEDP), ciò che dovrebbe
condurre a ritenere tardivo il ricorso, poiché sarebbe venuto a scadenza il
giorno venerdì 12 febbraio 2021. Visto che, comunque sia, esso dev'essere
respinto nel merito, la questione non necessita di essere esaminata oltre.
1.3. Il ricorso può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, per
Fatti
i motivi che si vedranno, non è necessario sentire __________ in qualità di
teste, come postulato dal ricorrente.
2. 2.1. Nelle
elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di
candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce (art. 44
cpv. 1 LEDP). Nel caso di comuni con oltre trecento e fino a mille elettori essa
dev'essere firmata da venti elettori. Le proposte di lista e di candidatura
depositate, prosegue la norma (cpv. 4) non possono più essere modificate,
riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Rientrano
in quest'ultime le correzioni da effettuare entro il termine assegnato al
rappresentante dal Consiglio di tato o dal Sindaco (art. 49 LEDP), il ritiro
delle proposte di candidatura per consentire l'elezione tacita (art. 50), e la
designazione di un nuovo candidato in sostituzione di un deceduto (art. 66 LEDP;
cfr. Messaggio concernente la revisione della LEDP del 20 aprile 2016; n. 7185;
in: RVGC 2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., § 20.a). Per contro non è
possibile aggiungere, modificare (per esempio l'ordine) o togliere candidature
o proponenti a liste già depositate (ibidem).
2.2. Secondo l'art. 49 cpv.1 LEDP, nelle elezioni comunali, il Sindaco
esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino
alle ore 18:00 del giorno in cui esse diventano definitive per modificare
denominazioni che si prestano a confusione (lett. a), per stralciare candidati
eccedenti (lett. b), per depositare la cauzione e ogni documento prescritto
dalla legge (lett. c), per rimediare a semplici vizi di forma (lett. d).
3. Lunedì
8 febbraio, alle ore 17:40, __________ ha depositato in rappresentanza del Partito
__________ la proposta in originale di candidatura per l'elezione del Consiglio
comunale alla cancelleria comunale di __________, provvedendo nel contempo al
versamento della cauzione. La dichiarazione di avvenuto deposito, prodotta
dall'insorgente, reca nelle osservazioni che è stata depositata la proposta
di lista per il Consiglio Comune con 19 proponenti di cui 1 senza la firma di
accettazione. Il ricorrente sostiene che il funzionario incaricato di
ricevere la proposta di candidatura avrebbe rassicurato __________ che la mancanza
di un proponente rientrava tra i "semplici vizi formali"
di
cui all'art. 49 cpv. 1 lett d LEDP, passibili di essere rimediati entro
il termine di cui all'articolo di legge in questione. Sulla base di questa
affermazione, la depositante non si sarebbe immediatamente attivata per
recuperare la firma di un ventesimo proponente, ciò che sarebbe stato
possibile, anche se il termine sarebbe scaduto alle 18:00 del giorno stesso.
Rispettivamente, ciò avrebbe impedito a un ipotetico ventesimo proponente di
giungere in tempo alla cancelleria e apporre la propria firma sulla proposta di
lista.
4.
4.1. Il deposito di una proposta di
lista sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti non rientra in
nessuna delle eccezioni testé riportate. In particolare, il mancato adempimento
della (principale) condizione per la presentazione delle proposte di candidatura
non configura di certo un semplice vizio di forma ai sensi dell'art. 49 cpv. 1
lett. d LEDP, ma un requisito fondamentale per l'accettazione a priori della
proposta. Inoltre, come visto, una volta depositata, la proposta non può più essere completata o modificata, a prescindere
dal fatto che il termine di deposito sia o non sia scaduto. Sotto questo
profilo la decisione del Sindaco non presta fianco a critiche.
4.2. Non soccorre la domanda del ricorrente invocare la rassicurazione
contraria che il funzionario di cancelleria avrebbe fornito a __________.
4.2.1. L'art. 9 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS
101) sancisce che ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio
della buona fede da parte degli organi dello Stato. L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un
atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio,
tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero
contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti
condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di una determinata persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei
limiti della sua competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni
ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe
modificare senza subire pregiudizio. Inoltre la legge non deve essere cambiata
tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata
(cfr. DTF 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 II 627 consid.
6.1 con rinvii; STA 52.2015.17 del 24 maggio 2017 consid. 4.2,
52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, 90.2006.12 del 17 gennaio 2008
consid. 5.3; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 segg.,
639 con rinvii). Soddisfatte queste esigenze, il principio della buona fede
prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un interesse
pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito dell'interesse
del privato al mantenimento degli impegni
assunti dall'autorità. In quest'ultima evenienza, lo Stato risponde
tuttavia del danno cagionato al cittadino deluso nelle proprie legittime
aspettative.
4.2.2. Intanto, la semplice lettura delle
disposizioni di legge avrebbe agevolmente permesso a __________ di rendersi
conto dell'inesattezza dell'informazione. In ogni caso, per potersi prevalere
dell'affidamento, occorre che l'informazione emani dall'autorità competente a
rilasciarla o che il cittadino poteva ritener competente sulla base di fondati
motivi. Condizione che nel caso concreto fa
difetto, poiché la competenza di esaminare le proposte e quindi di
eventualmente assegnare al rappresentante dei proponenti il termine per
rimediare a semplici vizi formali compete esclusivamente al Sindaco, ciò
che pure emergeva dalla semplice lettura del testo legale. In nessun caso,
dunque, il funzionario poteva fornire rassicurazioni in merito a come il
Sindaco avrebbe valutato il difetto in parola.
5.
Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e dev'essere
respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
6. Non si preleva la tassa di giustizia, come
da prassi (art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). Non si assegnano ripetibili (art.
49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere