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Decisione

52.2021.63

Non accettazione di una lista di candidati per l'elezione al Consiglio comunale poiché sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti

18 febbraio 2021Italiano8 min

cpv. 1 LEDP). Nel caso di comuni con oltre trecento e fino a mille elettori essa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.63

Lugano

18

febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 15 febbraio 2021 di

Candidato

contro

la risoluzione del 9 febbraio 2021 con cui il

Sindaco del Comune di __________ comunica a __________ che la proposta di

lista Partito __________ per l'elezione del 18 aprile 2021 del Consiglio

comunale non può essere accettata;

ritenuto, in

fatto

A. Con avviso del 13

gennaio 2021, pubblicato all'albo comunale, il Municipio del Comune di __________

ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 18 aprile 2021 per l'elezione

del Consiglio comunale e del Municipio per il periodo 2021-2024 _______.

L'avviso specificava che le proposte di candidatura dovevano essere depositate

alla cancelleria comunale entro le ore 18:00 di lunedì 8 febbraio 2021,

sottoscritte da 20 elettori (proponenti).

B. Entro il termine

stabilito, __________ ha depositato una proposta di lista per il Consiglio

comunale denominata Partito ______, sulla quale figura quale unico candidato Candidato,

sottoscritta da 19 proponenti in luogo dei 20 prescritti per il Comune di __________.

C.

Con risoluzione del 9

febbraio 2021, intimata il giorno stesso, il Sindaco ha comunicato a __________,

rappresentante della lista Partito __________, che la proposta non poteva

essere accettata, poiché sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti.

D.

Con ricorso del 15 febbraio

2021 Candidato insorge davanti al Tribunale chiedendo, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della risoluzione municipale

(recte: del Sindaco) e l'assegnazione di un termine di 14 giorni a _______

per completare la proposta di lista. A sostegno della sua richiesta egli fa

valere un'errata informazione ottenuta dall'autorità al momento del deposito

delle firme circa la possibilità di sanare in seguito quello che sarebbe un

semplice vizio di forma.

E. Il ricorso non è stato

intimato per le risposte (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100).

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 133 cpv. 2

della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL

150.100). Certa è la legittimazione attiva di Candidato cittadino attivo di __________.

1.2. Nella misura in cui lo scritto del 9

febbraio 2021 qui impugnato potrebbe configurare un rifiuto da parte del

Sindaco di assegnare un termine ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LEDP, ci si

potrebbe chiedere se esso non costituisca una decisione notificata al momento

del suo deposito nella cancelleria comunale (art. 49 cpv. 3 LEDP), ciò che dovrebbe

condurre a ritenere tardivo il ricorso, poiché sarebbe venuto a scadenza il

giorno venerdì 12 febbraio 2021. Visto che, comunque sia, esso dev'essere

respinto nel merito, la questione non necessita di essere esaminata oltre.

1.3. Il ricorso può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, per

Fatti

i motivi che si vedranno, non è necessario sentire __________ in qualità di

teste, come postulato dal ricorrente.

2. 2.1. Nelle

elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di

candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce (art. 44

cpv. 1 LEDP). Nel caso di comuni con oltre trecento e fino a mille elettori essa

dev'essere firmata da venti elettori. Le proposte di lista e di candidatura

depositate, prosegue la norma (cpv. 4) non possono più essere modificate,

riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Rientrano

in quest'ultime le correzioni da effettuare entro il termine assegnato al

rappresentante dal Consiglio di tato o dal Sindaco (art. 49 LEDP), il ritiro

delle proposte di candidatura per consentire l'elezione tacita (art. 50), e la

designazione di un nuovo candidato in sostituzione di un deceduto (art. 66 LEDP;

cfr. Messaggio concernente la revisione della LEDP del 20 aprile 2016; n. 7185;

in: RVGC 2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., § 20.a). Per contro non è

possibile aggiungere, modificare (per esempio l'ordine) o togliere candidature

o proponenti a liste già depositate (ibidem).

2.2. Secondo l'art. 49 cpv.1 LEDP, nelle elezioni comunali, il Sindaco

esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino

alle ore 18:00 del giorno in cui esse diventano definitive per modificare

denominazioni che si prestano a confusione (lett. a), per stralciare candidati

eccedenti (lett. b), per depositare la cauzione e ogni documento prescritto

dalla legge (lett. c), per rimediare a semplici vizi di forma (lett. d).

3. Lunedì

8 febbraio, alle ore 17:40, __________ ha depositato in rappresentanza del Partito

__________ la proposta in originale di candidatura per l'elezione del Consiglio

comunale alla cancelleria comunale di __________, provvedendo nel contempo al

versamento della cauzione. La dichiarazione di avvenuto deposito, prodotta

dall'insorgente, reca nelle osservazioni che è stata depositata la proposta

di lista per il Consiglio Comune con 19 proponenti di cui 1 senza la firma di

accettazione. Il ricorrente sostiene che il funzionario incaricato di

ricevere la proposta di candidatura avrebbe rassicurato __________ che la mancanza

di un proponente rientrava tra i "semplici vizi formali"

di

cui all'art. 49 cpv. 1 lett d LEDP, passibili di essere rimediati entro

il termine di cui all'articolo di legge in questione. Sulla base di questa

affermazione, la depositante non si sarebbe immediatamente attivata per

recuperare la firma di un ventesimo proponente, ciò che sarebbe stato

possibile, anche se il termine sarebbe scaduto alle 18:00 del giorno stesso.

Rispettivamente, ciò avrebbe impedito a un ipotetico ventesimo proponente di

giungere in tempo alla cancelleria e apporre la propria firma sulla proposta di

lista.

4.

4.1. Il deposito di una proposta di

lista sottoscritta da un numero insufficiente di proponenti non rientra in

nessuna delle eccezioni testé riportate. In particolare, il mancato adempimento

della (principale) condizione per la presentazione delle proposte di candidatura

non configura di certo un semplice vizio di forma ai sensi dell'art. 49 cpv. 1

lett. d LEDP, ma un requisito fondamentale per l'accettazione a priori della

proposta. Inoltre, come visto, una volta depositata, la proposta non può più essere completata o modificata, a prescindere

dal fatto che il termine di deposito sia o non sia scaduto. Sotto questo

profilo la decisione del Sindaco non presta fianco a critiche.

4.2. Non soccorre la domanda del ricorrente invocare la rassicurazione

contraria che il funzionario di cancelleria avrebbe fornito a __________.

4.2.1. L'art. 9 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS

101) sancisce che ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio

della buona fede da parte degli organi dello Stato. L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un

atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio,

tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero

contrarie alla legge (illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti

condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di una determinata persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei

limiti della sua competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni

ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe

modificare senza subire pregiudizio. Inoltre la legge non deve essere cambiata

tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata

(cfr. DTF 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2, 131 II 627 consid.

6.1 con rinvii; STA 52.2015.17 del 24 maggio 2017 consid. 4.2,

52.2013.277 del 6 novembre 2013 consid. 4.2, 90.2006.12 del 17 gennaio 2008

consid. 5.3; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 616 segg.,

639 con rinvii). Soddisfatte queste esigenze, il principio della buona fede

prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un interesse

pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito dell'interesse

del privato al mantenimento degli impegni

assunti dall'autorità. In quest'ultima evenienza, lo Stato risponde

tuttavia del danno cagionato al cittadino deluso nelle proprie legittime

aspettative.

4.2.2. Intanto, la semplice lettura delle

disposizioni di legge avrebbe agevolmente permesso a __________ di rendersi

conto dell'inesattezza dell'informazione. In ogni caso, per potersi prevalere

dell'affidamento, occorre che l'informazione emani dall'autorità competente a

rilasciarla o che il cittadino poteva ritener competente sulla base di fondati

motivi. Condizione che nel caso concreto fa

difetto, poiché la competenza di esaminare le proposte e quindi di

eventualmente assegnare al rappresentante dei proponenti il termine per

rimediare a semplici vizi formali compete esclusivamente al Sindaco, ciò

che pure emergeva dalla semplice lettura del testo legale. In nessun caso,

dunque, il funzionario poteva fornire rassicurazioni in merito a come il

Sindaco avrebbe valutato il difetto in parola.

5.

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e dev'essere

respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

6. Non si preleva la tassa di giustizia, come

da prassi (art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). Non si assegnano ripetibili (art.

49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere