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Decisione

52.2021.69

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato

4 agosto 2021Italiano24 min

località di __________, alla guida della vettura __________ (immatricolata TI __________),

Source ti.ch

Incarti n.

52.2020.506

52.2021.69

Lugano

4

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sui ricorsi del 17 febbraio 2021 (a) e 28 ottobre 2020 (b) di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

a.

b.

la

decisione del 13 gennaio 2021 (n. 182) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa

dell'insorgente avverso la risoluzione del 2 luglio 2020 con cui la Sezione

della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo

indeterminato;

la decisione del 12 ottobre 2020 (n. 38) del Presidente del Consiglio di Stato,

che respinge la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso di

cui sopra;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, nata nel __________

e pensionata, è titolare di una licenza di condurre dal 2003.

B. a. Il 6 agosto 2019,

verso le ore 21.00, RI 1 ha percorso la via Cantonale, all'interno della

località di __________, alla guida della vettura __________ (immatricolata TI __________),

a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 102 km/h

(dedotto il margine di tolleranza), laddove vige un limite di 50 km/h.

Interrogata dalla Polizia cantonale, l'interessata ha in sostanza ammesso gli

estremi dell'infrazione.

b. Venuta a conoscenza del relativo rapporto di polizia, la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti della conducente un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.

Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale a

condurre con sicurezza veicoli a motore, il 4 novembre 2019 ha revocato all'interessata

la patente a titolo preventivo e cautelativo con effetto immediato, ordinandole

nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica di psicologia del

traffico. La decisione, richiamante in particolare gli art. 15d cpv. 1 lett.

c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre

1976 (OAC; RS 741.51), è cresciuta in giudicato incontestata.

C. Il 24 gennaio e il 13

febbraio 2020, RI 1 si è sottoposta all'esame peritale disposto nei suoi

confronti, presso l'Unità di psicologica applicata della SUPSI.

Preso atto delle conclusioni della perizia del 24 marzo 2020 sottoscritta dagli

specialisti di tale Unità (psicologhe FSP __________ e __________ e psicologo

del traffico FSP __________) - che l'ha ritenuta non idonea alla guida -, dopo

aver raccolto le osservazioni dell'interessata e un'ulteriore presa di

posizione degli esperti, con decisione del 2 luglio 2020 la Sezione della

circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con

effetto immediato. Ha inoltre stabilito che un riesame della situazione non

sarebbe avvenuto prima di 24 mesi, a decorrere dal 4 novembre 2019,

subordinando tuttavia la riammissione alla guida alle condizioni di:

§

presentare un preavviso favorevole

di iQ-Center di Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso

psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12

mesi (minimo 6 sedute sull'arco di 12 mesi) atte ad approfondire le proprie

condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;

§

superare un esame psico-tecnico a

cura dello psicologo del traffico.

La

risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base

degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LCStr,

nonché 33 cpv. 4 OAC.

D. a. Contro questa

decisione RI 1 è insorta davanti al Consiglio

di Stato, chiedendone in via

principale l'annullamento e postulando, in via cautelare, la

restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (con contestuale riconsegna

provvisoria della patente).

b. Con risoluzione del 12 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo all'impugnativa anzidetta.

c. Avverso questa decisione RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale

amministrativo con ricorso del 28 ottobre 2020 (b), chiedendone

l'annullamento e riproponendo la domanda cautelare rimasta inascoltata.

d. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente del Governo.

E. Con giudizio del 13

gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha dal canto suo respinto il gravame

interposto dalla conducente avverso la risoluzione di revoca della licenza di condurre

di cui si è detto, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.

Ripercorsi i tratti salienti dell'indagine peritale, ha essenzialmente ritenuto

che non vi fossero seri e validi motivi per scostarsi dalle sue conclusioni. Ha

considerato che il referto fosse concludente, compiutamente motivato e scevro

di contraddizioni, in quanto fondato su un'analisi seria e attendibile e un

esame completo della situazione. Ha poi negato che potessero condurre ad altra

conclusione le diverse censure sollevate dall'insorgente, tutelando di

conseguenza la controversa revoca di sicurezza (di cui ha ricordato la natura

giuridica), unitamente alle condizioni poste ai fini della riammissione.

F. Con ricorso del

17 febbraio 2021 (a), RI 1 impugna anche il predetto giudizio davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato; in via

subordinata postula la retrocessione degli atti al Governo per la pronuncia di

una revoca d'ammonimento o, in via ancora più subordinata, per l'assunzione di

una nuova perizia (previa immediata riconsegna della licenza di condurre).

Preliminarmente, sollecita il ripristino dell'effetto sospensivo al gravame.

Dopo aver ripercorso i fatti, l'insorgente ripropone in sostanza le critiche

già mosse contro la perizia di psicologia del traffico, che ritiene contradittoria

e abusiva (in quanto frutto di un copia-incolla e intrisa di

valutazioni soggettive e irrilevanti, che non considererebbero le dichiarazioni

della ricorrente, ecc.). Contradittorie sarebbero pure le deduzioni sull'esito

dei test somministratile. Sostiene che la perizia non rispetterebbe i criteri

scientifici atti a stabilire l'idoneità alla guida e che sarebbe arbitraria,

contraria al diritto costituzionale (art. 26 Cost.) e all'art. 6 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1959 (CEDU; RS 0.101). La revoca risulterebbe in

ogni caso sproporzionata, visto che non ha precedenti. Adduce infine la sua

necessità di condurre veicoli (per fare le commissioni, la spesa, ecc.).

G. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

H. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare

una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente

toccata dai provvedimenti impugnati, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). I ricorsi, tempestivi (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 e 2 LPAmm),

sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e

rimandi), le prove sollecitate dalla ricorrente (suo interrogatorio, audizione

delle psicologhe __________ e __________, nuova perizia) non appaiono idonee a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Le modalità

di svolgimento dell'indagine peritale risultano compiutamente dal citato

referto dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI agli atti, che riporta

in modo dettagliato anche il comportamento, le reazioni e le diverse

dichiarazioni dell'interessata. Non è quindi dato di vedere per quale motivo

occorra ulteriormente sentire quest'ultima o gli specialisti per chiarire le

condizioni subite durante la perizia, come genericamente postulato.

Peraltro, come ricordato dal Governo, gli esperti sono già stati interpellati

in corso di procedura, pronunciandosi sulle osservazioni della ricorrente (cfr.

scritto del 23 giugno 2020), la quale ha dal canto suo potuto far valere a più

riprese le proprie ragioni per iscritto (fermo restando che né dalla legislazione

cantonale né da quella federale discende anche un diritto di essere udito

oralmente, cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209

consid. 9b). Come si vedrà più avanti, non vi sono inoltre seri motivi per

dubitare delle risultanze della citata perizia, per modo che non appare

necessario assumere un'ulteriore perizia di psicologia del traffico.

Considerandi

2.

2.1. La licenza

di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali

stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1

LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr la licenza deve in

particolare essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il

conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a

motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche

art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi sussistono quando l'interessato presenta

aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che,

quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione.

Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la

prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492

consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rimandi,

1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1). Se l'idoneità non è data, la

licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate

condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può

comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

2.2

La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di

proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. In tale

contesto è irrilevante se una persona abbia violato una regola della

circolazione stradale o se sussiste una colpa (cfr. STF 1C_264/2018 citata

consid. 3.2). Poiché una tale misura comporta tuttavia una limitazione

tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente,

prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti

(cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il

pronostico deve fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua

situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a;

STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle

circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento

dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2). Per l'art.

15d cpv. 1 lett. c LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida

di una persona - segnatamente in caso di violazioni delle norme della

circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri

utenti della strada -, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica

effettuato da uno psicologo del traffico (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b OAC).

Secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr, chiunque, violando intenzionalmente norme

elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente

della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave

inosservanza di un limite di velocità, è punito con una pena detentiva da uno a

quattro anni. Tale norma è in ogni caso applicabile se la velocità massima è

superata di almeno 50 km/h, dove la velocità massima consentita è di 50 km/h

(cfr. art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr; DTF 140 IV 133 consid. 3.2, 139 IV 250

consid. 2.3.1; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2).

2.3

Come

ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per

giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta

tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF

140.

II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1;

Cédric

Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che

si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e

delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della

concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se

necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece

fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe

altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF

133.

II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del

23.

febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid.

3.3).

3.

3.1. In

concreto, con decisione del 2 luglio 2020 la Sezione della circolazione ha

revocato all'insorgente la licenza di condurre in base all'art. 16d cpv.

1.

lett. c LCStr, appoggiandosi al referto di psicologia del traffico rassegnato

dagli specialisti dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI, così come

indicato in narrativa.

Tale perizia ha in particolare concluso che (pag. 24 seg.):

"L'interessata è nota per aver superato di

52.

km/h il limite consentito di 50 km/h in territorio di __________ nel 2019.

Dal punto di vista psicologico emerge che la rubricata ha riflettuto in merito

alla pericolosità dell'infrazione commessa, senza però riconoscere le

motivazioni alla base dell'aspetto disfunzionale del proprio comportamento. È

necessaria una maggior elaborazione che la porti a comprendere come la condotta

infrattiva si inserisca all'interno della propria personalità. Sono emerse

diverse incongruenze, a volte delle aperte contraddizioni tra quanto messo a

verbale dalla Polizia ai tempi dell'infrazione e quanto sostenuto nella presente

indagine, cosa che ha impedito l'accesso alla riflessione attorno a possibili

criticità del comportamento della peritanda. La signora RI 1 è apparsa motivata

al rispetto delle norme in futuro e l'iter giudiziario vissuto come penoso e il

lungo periodo di privazione della licenza di condurre potrebbe fungere in

questo senso da rinforzo positivo.

In particolare, la perizia indica che (pag. 25):

a) non sia presente una presa di coscienza della

problematica del comportamento infrattivo;

b) non siano state identificate a sufficienza le

cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le

caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, i motivi...);

c) le cause/condizioni personali che hanno

determinato precedentemente il comportamento problematico non si siano

modificate in maniera decisiva in un senso (direzione) positiva; sono ancora da

consolidare delle strategie appropriate ed efficaci che risultano ancora troppo

generiche;

d) siano presenti insufficienti risorse cognitive

per una guida di autoveicoli in sicurezza.

Osservato

che la prognosi riguardo alla condotta alla guida è sfavorevole a breve

termine alla riabilitazione alla guida, gli specialisti hanno quindi

stabilito che l'interessata non fosse caratterialmente idonea alla guida di

veicoli a motore, indicando le possibili condizioni per la riammissione alla

guida, che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione

del 2 luglio 2020 (supra, consid. C).

3.2

Ora, conformemente a quanto ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti

non sussiste alcun serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di

questa perizia specialistica, che a dispetto di quanto obietta l'insorgente

risulta senz'altro concludente, motivata e scevra di contraddizioni. La perizia

si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai principi

formali e standard applicati in questo ambito (cfr. anche citato scritto del 23

giugno 2020; Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel

Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch

Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg.; cfr. pure Livia Bühler/Rahel Bieri,

Verkehrsmedizin und Ver-

kehrspsychologie - Qualitätssicherung in der Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch

zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag. 213 seg.).

Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo

chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando le diverse

fonti d'informazione (pag. 1 seg.), gli antefatti e l'osservazione del comportamento

dell'interessata (cfr. capitoli 1 e 2), i dati salienti sulla sua persona e la

discussione sul suo istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti;

cfr. capitoli 3 e 4), nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5).

Analizza e discute quindi in modo compiuto i diversi elementi raccolti

(capitolo 6), esponendo poi una sintesi degli aspetti salienti per la guida (capitolo

7) - in cui procede in buona sostanza a una valutazione degli aspetti

riguardanti il processo di riflessione sull'infrazione, gli elementi della

personalità suscettibili di costituire un fattore di recidiva, la capacità da

sviluppare di strategie alternative per evitare nuove infrazioni e i deficit a

livello di funzioni cognitive coinvolte nella guida - traendone infine

(capitolo 8), in modo del tutto coerente, le logiche conclusioni di cui si è

detto (supra, consid. 3.1).

3.3

Contrariamente a quanto pretende in modo del tutto generico l'insorgente,

la perizia non risulta affatto contradittoria, né tanto meno abusiva.

Come già indicato dal Governo, del tutto inconsistente, per non dire temeraria,

è anzitutto la pretesa di ravvisare nel referto il frutto di un copia e

incolla di altre valutazioni per la semplice svista riportata nel marginale

a piè di pagina in cui la ricorrente è impropriamente indicata come

"signor" RI 1, anziché "signora". A torto

l'insorgente sembra inoltre dolersi del fatto che, invece di basarsi su dati

oggettivi, nella perizia siano stati riportati dei suoi comportamenti (quali le

difficoltà nella compilazione dei formulari, ecc.) o dei dati sulla sua

persona: simili dati vengono infatti usualmente raccolti nel contesto di

un'indagine di psicologia del traffico, in quanto suscettibili di influire

sulla valutazione della dimensione caratteriale e cognitiva di un soggetto

(cfr. citato scritto del 23 giugno 2020, pag. 2; Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9 n. 29 seg.).

Da respingere sono inoltre le sommarie critiche che rivolge all'intera

discussione

sull'istoriato come conducente (capitolo 4) e alle relative analisi tratte

dagli specialisti (cfr. pag. 18 segg.), con cui invero nemmeno si confronta.

Qui basta rilevare che da tali analisi ben emerge come nell'insorgente non sia

ancora avvenuto un sufficiente processo di riflessione dell'infrazione commessa

(comprensione delle ragioni e dei motivi personali, legati alla propria

personalità, che l'hanno resa possibile) e una modifica delle attitudini

favorenti potenzialmente le ricadute rispettivamente la messa in atto di

strategie durature per evitare nuove infrazioni (cfr. perizia, pag. 19-22). In

questo ambito il referto ben spiega tra l'altro anche le evidenti incongruenze

tra le dichiarazioni rese dall'insorgente in sede di interrogatorio di polizia

e di perizia (ad es. in merito allo stato d'animo particolare in cui si sarebbe

messa alla guida il giorno dell'infrazione dopo una discussione con il marito,

che ha invece negato nel corso dell'indagine peritale, cfr. perizia, pag. 20

seg.; cfr. pure pag. 8 seg.). Elementi, questi, che (insieme ad altri) hanno

peraltro fatto planare dubbi sull'effettiva sua gestione di aspetti emotivi

(cfr. perizia, pag. 21). A torto l'insorgente si limita quindi a lamentare, in

modo affatto generico, che la perizia ribalterebbe tutte le sue

dichiarazioni o che le sarebbero state poste delle domande irrilevanti e

inopportune e lesive della sua sfera personale

(cfr. pure, sullo

scopo del colloquio peritale, volto tra l'altro proprio a indagare gli aspetti

legati all'infrazione e alla conoscenza delle relative cause personali, Bächli-Biétry/Bieri/Menn, op. cit., § 9

n. 95).

Vano è pure il tentativo della ricorrente di estrapolare alcune sue

affermazioni rese nel corso della perizia (quali l'aver dichiarato di essere

una donna molto attiva, di aver tantissime cose da tener in mente,

di essere una persona precisa nel fare le cose e puntigliosa… non mollo fino

alla fine, ecc.) per sovvertire la deduzione secondo cui soffre anche di

lacune a livello cognitivo (deficit del suo funzionamento esecutivo-attentivo).

Questa conclusione, come ben emerge dalla perizia (cfr. pag. 22 seg., 24 seg.),

è infatti suffragata da riscontri oggettivi basati, oltre che sui comportamenti

osservati clinicamente, in particolare sugli esiti dei diversi test

computerizzati e cartacei somministrati (v. ad es. test COG/S11, "go-no

go", Trail Making Test), che hanno messo in luce delle insufficienze nei

tempi di reazione in prove attentive più complesse e nelle capacità di

pianificazione e risoluzione strategica di compiti inusuali (cfr. pure citato

scritto del 23 giugno 2020, pag. 3). Elementi, questi, con cui l'insorgente

nuovamente non si confronta, ma che non possono evidentemente essere ignorati,

ricordato in particolare come la guida di un veicolo a motore sia un'attività

complessa, che richiede diverse abilità a livello cognitivo, e in particolare

la capacità del conducente di pianificare e realizzare un viaggio gestendo

eventuali imprevisti e la mole di stimoli continui del traffico mantenendo un

sufficiente livello attentivo (cfr. perizia, pag. 12). La semplice convinzione

dell'interessata di ritenersi idonea alla guida e di non avere alcun deficit

non basta evidentemente a ribaltare le oggettive conclusioni peritali, come già

anche spiegato dal Governo.

3.4

Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la

legittimità della revoca a tempo indeterminato decisa dalla Sezione della

circolazione e tutelata dalla precedente istanza, in quanto immune da

violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la

riammissione alla guida, su cui l'insorgente non si sofferma particolarmente,

che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle

circostanze (cfr. ad es. STA 52.2019.366 citata consid. 4.3 e rinvii; STF 1C_264/2018

citata consid. A; sentenza Kan-tonsgerichts Basel-Landschaft del 14 marzo 2018

consid. D).

Trattandosi di una revoca della patente a causa d'inidoneità alla guida (art.

16d LCStr), disposta sulla base di una perizia specialistica,

irrilevante è la circostanza che la ricorrente, prima della pesante

inosservanza del limite di velocità avvenuta il 6 agosto 2019, non avesse

accumulato ulteriori infrazioni (aspetto che il referto ha peraltro

considerato, cfr. pag. 24 sub "fattori a favore").

Non è invece dato di vedere per quale motivo all'interessata, per motivi di

proporzionalità, dovrebbe essere lasciata la patente per fare le commissioni,

la spesa, etc. Al riguardo giova ricordare che la controversa revoca è

stata adottata al fine di proteggere la circolazione stradale da un conducente

che, a causa della sua inattitudine, costituisce una potenziale fonte di

pericolo, ovvero per motivi di sicurezza. I disagi che derivano alla ricorrente

dal provvedimento non trascendono peraltro quelli che scaturiscono abitualmente

da ogni ritiro della licenza di condurre (cfr. STF 1C_491/2017 del 9 maggio

2018.

consid. 3.5; cfr. pure STF 1C_362/2020 del 14 giugno 2021 consid. 2.7.3).

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso (a) del 17 febbraio 2021

presentato contro il giudizio del 13 gennaio 2021 del Governo deve essere

respinto.

4.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame in questa

sede (che, per le stesse ragioni di cui si dirà in appresso, non avrebbe

comunque potuto essere accolta).

5.

5.1. Il ricorso

(b) del 28 ottobre 2020 presentato contro la pronuncia del 12 ottobre 2020 del

Presidente del Governo va invece stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo

d'oggetto. Il successivo giudizio di merito del 13 gennaio 2021 di cui si è

appena detto - con cui l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame inoltrato

contro la risoluzione della Sezione della circolazione del 2 luglio 2020 - ha

infatti privato di qualsiasi effetto pratico la decisione del Presidente qui

impugnata.

Resta dunque solo da accertare, in via

pregiudiziale e sommaria, il verosimile esito di questo ricorso al fine di

stabilire l'aggravio della tassa di giustizia e l'assegnazione delle ripetibili

in base agli art. 47 e 49 LPAmm (cfr. RDAT II-2002 n. 52 consid. 4.2, II-1996

n. 11 consid. 4, 1984 n. 27 consid. 2; STA 52.2020.70/52.2019.567 del 19 maggio 2020 consid. 8.1,

52.2010.316

del 31 maggio 2012).

5.2

Al riguardo va anzitutto rilevato che per prassi costante, avallata da

dottrina e giurisprudenza, le revoche di sicurezza sono per principio

dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è

solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa

(cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_503/2016 del 12

gennaio 2017 consid. 3.3, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1,

1C_685/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2018.261 del 25 luglio 2018 e

rimandi). Tali revoche mirano a prevenire possibili compromissioni della

sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente

affidabilità quali conducenti di veicoli a motore. Considerato il potenziale

pericolo ingenerato da tali conducenti, nel caso di revoche per scopo di

sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) l'effetto sospensivo a un ricorso

va quindi accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che

molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile

provvedimento (cfr. STA 52.2018.261 citata e rimandi). Non occorre per contro

sia provata l'inidoneità alla guida alla base del provvedimento: basta la

sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il conducente non soddisfi

più le condizioni poste per il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359

consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid.

3.2

e 3.3). Va inoltre tenuto presente che il Tribunale cantonale

amministrativo, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione

mediante la quale il Presidente del Governo respinge una domanda di concessione

dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione

immediatamente esecutiva, deve limitarsi a verificare che il diniego non

integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), siccome

fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti insostenibile, perché

derivante da considerazioni estranee alla materia, sprovvisto di giustificazioni

oggettive o altrimenti lesivo dei principi fondamentali del diritto

amministrativo (cfr. RtiD I-2009 n. 6 consid. 2.3, RDAT II-2000 n. 18 consid.

2.2, I-1999 n. 47 consid. 2b; STA 52.2020.70/

52.2019.567

citata

consid. 8.2).

5.3

Ferme queste premesse, in concreto v'è da ritenere che il ricorso contro

il giudizio cautelare non avrebbe avuto esito favorevole, perché la

ponderazione degli interessi contrapposti operata dal Presidente dell'Esecutivo

cantonale era comunque sostenibile, in quanto fondata su ragioni oggettive e

pertinenti. In effetti, non appariva per nulla fuori luogo confermare

l'immediata esecutività della revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, già

quando viene ordinato un esame d'idoneità, la licenza di condurre deve di

regola essere revocata (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata

consid. 3.1 e rimandi, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7); in simili

evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal

profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente

venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti

(cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16

gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2019.158 del

24.

maggio 2019, 52.2018.261 citata e rinvii). A maggior ragione ciò deve valere

quando - come in concreto - era già stata effettuata una perizia di psicologia

del traffico giunta alla conclusione che l'idoneità alla guida non sussiste (cfr.

STF 1C_/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 2; STA 52.2018.261 citata e rinvii),

fermo restando che la questione a sapere se una tale perizia (e di riflesso la

revoca di sicurezza) sia, ad un esame più attento, corretta o meno non riguarda

la procedura provvisionale, ma quella di merito (cfr. STF 1C_347/2012 citata

consid. 2; cfr. inoltre DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 125 II 492 consid. 2b;

STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2020.70/52.2019.567 citata consid.

8.3, 52.2018.261 citata). Nella misura in cui era incentrato più che altro su

questo aspetto, il ricorso si rivelava pertanto infondato.

Ne discende che il Presidente del Governo non ha pertanto fatto un uso

scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), del potere di

apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto

al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello

privato dell'insorgente - invero neppure particolarmente sostanziato - a poter

condurre fino all'esito della procedura di merito pendente.

6.

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso

(a) contro la decisione del 13 gennaio 2021 (n. 182) è respinto.

2.

Il ricorso

(b) contro la decisione del 12 ottobre 2020 (n. 38) è stralciato dai ruoli.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo a carico.

All'insorgente va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo

delle presumibili spese processuali.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera