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Decisione

52.2021.80

Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione e rettifica errori aritmetici

10 maggio 2021Italiano7 min

i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.80

Lugano

10

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 22 febbraio 2021 della

RI

1

contro

la decisione dell'8 febbraio 2021 del Municipio del

Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere di

trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del

restauro del bagno pubblico alla ditta CO 1;

ritenuto, in

fatto

che il 27 novembre

2020 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100)

e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di

trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del

restauro del bagno pubblico (FU __________/2020, pag. __________ segg.);

che l'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi

fattori di ponderazione:

-

economicità - prezzo 50%

-

qualità dell'imprenditore 17%

-

referenze per lavori analoghi 15%

-

prontezza di intervento 10%

-

formazione apprendisti

5%

-

perfezionamento professionale

3%

che entro il termine

utile sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1, di fr.

233'571.15 e quella della CO 1, di fr. 231'127.-;

che, previa esclusione di un'offerta per inidoneità del concorrente e dopo

rettifica degli errori aritmetici in quella presentata dalla CO 1, il

committente ha deliberato la commessa a quest'ultima ditta, giunta prima in

graduatoria con 5.635 punti, per un importo di fr. 225'441.25;

che contro la predetta risoluzione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo la RI 1, la cui offerta di fr. 233'571.15 si è posizionata al

secondo rango con 5.39 punti;

che l'insorgente chiede l'annullamento della decisione e la conseguente

aggiudicazione in proprio favore; contesta la valutazione delle offerte in

relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale,

ponderato al 3%, e sostiene che il committente avrebbe dovuto comunicarle che

avrebbe proceduto alla correzione degli errori aritmetici nell'offerta

dell'aggiudicataria;

che all'accoglimento del gravame si oppone il committente, che conferma la

correttezza delle proprie valutazioni e dello svolgimento della procedura;

che l'aggiudicataria non si è invece espressa;

che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata

dall'insorgente è stata respinta dal giudice delegato con decisione del 25

marzo 2021;

che la ricorrente non ha replicato;

considerato, in

diritto

che

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione

con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.

d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in

ordine;

che la ricorrente contesta innanzitutto la valutazione delle offerte in

relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale;

che le disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato d'appalto

rimandavano alla scheda tecnica informativa del 1° gennaio 2020 emanata dal

Dipartimento del territorio per quanto attiene alla valutazione del criterio di

aggiudicazione perfezionamento professionale (pag. 9, pos. 224.900);

che questa scheda tecnica informativa prevede di assegnare la nota per il

suddetto criterio con il metodo illustrato nella tabella sottostante:

Fascia numero dipendenti

1-3

4-7

8-12

13-20

21-30

31-45

46-65

66-90

>90

Totale

numero lavoratori in

formazione professionale

0

3

2.75

2.5

2.25

2

1.75

1.5

1.25

1

1

4.5

4.25

4

3.75

3.5

3

2.5

2.25

2

2

5.5

5.25

4.75

4.25

4

3.75

3.5

3.25

3

3

6

5.75

5.25

4.75

4.5

4.25

4

3.75

3.5

4

6

6

5.75

5.25

5

4.75

4.5

4.25

4

5

6

6

6

5.75

5.5

5.25

5

4.75

4.5

6

6

6

6

6

6

5.75

5.5

5.25

5

7

6

6

6

6

6

6

6

5.75

5.5

>7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

che

Fatti

i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in

perfezionamento professionale alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni;

l'insorgente ne ha indicati 10 mentre l'aggiudicataria nessuno;

che dal rapporto di valutazione del committente risulta che quest'ultimo, per

assegnare il punteggio alla ricorrente per il predetto criterio, ha considerato

4 dipendenti in formazione professionale su un totale di 65 collaboratori

dell'azienda; le ha quindi attribuito la nota 4.5 basandosi sulla tabella sopra

riportata;

che la ragione per cui il committente abbia conteggiato unicamente 4 dipendenti

in formazione professionale a fronte di una dichiarazione di 10 non è data di

sapere, esso non lo spiega nemmeno in questa sede;

che sia come sia, volendo tenere conto di 10 dipendenti in formazione

professionale, l'insorgente avrebbe ottenuto la nota 6, ossia 0.18 punti;

che appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della deliberataria,

che considera 0 dipendenti in formazione su 10 impiegati totali e le

attribuisce quindi la nota 2.5;

che pur rettificando la graduatoria, la ricorrente resterebbe in seconda

posizione con 5.435 punti a fronte dei 5.635 dell'aggiudicataria;

che l'insorgente sostiene infine che il committente avrebbe a torto omesso di

comunicare agli altri concorrenti le correzioni operate sull'offerta della

deliberataria, contrariamente a quanto annunciato nel capitolato d'appalto,

inficiando in modo grave la trasparenza della procedura di delibera;

che secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica

semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta

agli atti;

che nel foglio di correzione dell'elenco prezzi, a pag. 1 del capitolato, la

stazione appaltante ha specificato che durante l'esame delle offerte il

committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa

comunicazione a tutti i concorrenti;

che nel caso concreto il committente ha corretto alcuni errori di calcolo

nell'offerta dell'aggiudicataria, che è per finire risultata più economica di

fr. 5'685.75 rispetto al prezzo indicato e riportato sul verbale di apertura

delle offerte; nel merito delle correzioni, che appaiono del tutto legittime,

la ricorrente non ha eccepito alcunché;

che la mancata informazione ai concorrenti della rettifica è destinata a

rimanere senza conseguenze; l'annullamento della delibera per una disattenzione

di tale natura costituirebbe, nell'evenienza concreta, un inammissibile eccesso

di formalismo: la stretta applicazione di regole procedurali non sarebbe

infatti giustificata da alcun interesse degno di protezione, diverrebbe fine a

sé stessa e complicherebbe in maniera insostenibile la realizzazione del

diritto materiale;

che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm), non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito

l'anticipo versato in eccesso (fr. 700.-).

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera