52.2021.80
Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione e rettifica errori aritmetici
10 maggio 2021Italiano7 min
i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.80
Lugano
10
maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 22 febbraio 2021 della
RI
1
contro
la decisione dell'8 febbraio 2021 del Municipio del
Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere di
trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del
restauro del bagno pubblico alla ditta CO 1;
ritenuto, in
fatto
che il 27 novembre
2020 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100)
e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di
trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del
restauro del bagno pubblico (FU __________/2020, pag. __________ segg.);
che l'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi
fattori di ponderazione:
-
economicità - prezzo 50%
-
qualità dell'imprenditore 17%
-
referenze per lavori analoghi 15%
-
prontezza di intervento 10%
-
formazione apprendisti
5%
-
perfezionamento professionale
3%
che entro il termine
utile sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1, di fr.
233'571.15 e quella della CO 1, di fr. 231'127.-;
che, previa esclusione di un'offerta per inidoneità del concorrente e dopo
rettifica degli errori aritmetici in quella presentata dalla CO 1, il
committente ha deliberato la commessa a quest'ultima ditta, giunta prima in
graduatoria con 5.635 punti, per un importo di fr. 225'441.25;
che contro la predetta risoluzione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo la RI 1, la cui offerta di fr. 233'571.15 si è posizionata al
secondo rango con 5.39 punti;
che l'insorgente chiede l'annullamento della decisione e la conseguente
aggiudicazione in proprio favore; contesta la valutazione delle offerte in
relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale,
ponderato al 3%, e sostiene che il committente avrebbe dovuto comunicarle che
avrebbe proceduto alla correzione degli errori aritmetici nell'offerta
dell'aggiudicataria;
che all'accoglimento del gravame si oppone il committente, che conferma la
correttezza delle proprie valutazioni e dello svolgimento della procedura;
che l'aggiudicataria non si è invece espressa;
che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata
dall'insorgente è stata respinta dal giudice delegato con decisione del 25
marzo 2021;
che la ricorrente non ha replicato;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione
con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.
d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in
ordine;
che la ricorrente contesta innanzitutto la valutazione delle offerte in
relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale;
che le disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato d'appalto
rimandavano alla scheda tecnica informativa del 1° gennaio 2020 emanata dal
Dipartimento del territorio per quanto attiene alla valutazione del criterio di
aggiudicazione perfezionamento professionale (pag. 9, pos. 224.900);
che questa scheda tecnica informativa prevede di assegnare la nota per il
suddetto criterio con il metodo illustrato nella tabella sottostante:
Fascia numero dipendenti
1-3
4-7
8-12
13-20
21-30
31-45
46-65
66-90
>90
Totale
numero lavoratori in
formazione professionale
0
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
1
4.5
4.25
4
3.75
3.5
3
2.5
2.25
2
2
5.5
5.25
4.75
4.25
4
3.75
3.5
3.25
3
3
6
5.75
5.25
4.75
4.5
4.25
4
3.75
3.5
4
6
6
5.75
5.25
5
4.75
4.5
4.25
4
5
6
6
6
5.75
5.5
5.25
5
4.75
4.5
6
6
6
6
6
6
5.75
5.5
5.25
5
7
6
6
6
6
6
6
6
5.75
5.5
>7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
che
Fatti
i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in
perfezionamento professionale alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni;
l'insorgente ne ha indicati 10 mentre l'aggiudicataria nessuno;
che dal rapporto di valutazione del committente risulta che quest'ultimo, per
assegnare il punteggio alla ricorrente per il predetto criterio, ha considerato
4 dipendenti in formazione professionale su un totale di 65 collaboratori
dell'azienda; le ha quindi attribuito la nota 4.5 basandosi sulla tabella sopra
riportata;
che la ragione per cui il committente abbia conteggiato unicamente 4 dipendenti
in formazione professionale a fronte di una dichiarazione di 10 non è data di
sapere, esso non lo spiega nemmeno in questa sede;
che sia come sia, volendo tenere conto di 10 dipendenti in formazione
professionale, l'insorgente avrebbe ottenuto la nota 6, ossia 0.18 punti;
che appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della deliberataria,
che considera 0 dipendenti in formazione su 10 impiegati totali e le
attribuisce quindi la nota 2.5;
che pur rettificando la graduatoria, la ricorrente resterebbe in seconda
posizione con 5.435 punti a fronte dei 5.635 dell'aggiudicataria;
che l'insorgente sostiene infine che il committente avrebbe a torto omesso di
comunicare agli altri concorrenti le correzioni operate sull'offerta della
deliberataria, contrariamente a quanto annunciato nel capitolato d'appalto,
inficiando in modo grave la trasparenza della procedura di delibera;
che secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica
semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta
agli atti;
che nel foglio di correzione dell'elenco prezzi, a pag. 1 del capitolato, la
stazione appaltante ha specificato che durante l'esame delle offerte il
committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa
comunicazione a tutti i concorrenti;
che nel caso concreto il committente ha corretto alcuni errori di calcolo
nell'offerta dell'aggiudicataria, che è per finire risultata più economica di
fr. 5'685.75 rispetto al prezzo indicato e riportato sul verbale di apertura
delle offerte; nel merito delle correzioni, che appaiono del tutto legittime,
la ricorrente non ha eccepito alcunché;
che la mancata informazione ai concorrenti della rettifica è destinata a
rimanere senza conseguenze; l'annullamento della delibera per una disattenzione
di tale natura costituirebbe, nell'evenienza concreta, un inammissibile eccesso
di formalismo: la stretta applicazione di regole procedurali non sarebbe
infatti giustificata da alcun interesse degno di protezione, diverrebbe fine a
sé stessa e complicherebbe in maniera insostenibile la realizzazione del
diritto materiale;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm), non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito
l'anticipo versato in eccesso (fr. 700.-).
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera