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Decisione

52.2021.82

Revoca di 12 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione (guida nonostante la revoca)

17 novembre 2021Italiano21 min

l'esperto e il medico del traffico gli avevano detto che era in grado di guidare.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.82

Lugano

17

novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2021

di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 3 febbraio 2021 (n. 493) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 13 novembre 2020 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli

a motore per la durata di 12 mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è nato il __________

1939 e il __________ 1958 ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

(cat. B).

B. a. Dopo che il 17

maggio 2018 si era messo alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrietà

(con una concentrazione qualificata, pari a 2.04 per mille, di alcol nel

sangue) e aveva provocato un incidente, il 13 luglio 2018 la Sezione della

circolazione, preso atto che non si era sottoposto alla perizia specialistica

ordinata per accertare la sua idoneità alla guida, gli ha revocato la licenza

di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, precisando che nessun

riesame sarebbe stato concesso prima del mese di dicembre 2018. La riammissione

alla guida è inoltre stata subordinata alla presentazione di un rapporto

peritale di medicina del traffico.

b. Vista la relativa istanza di riesame e preso atto del rapporto del medico

del traffico del 17 giugno 2019, nonché dell'esito favorevole dell'esame

pratico di controllo svolto il 13 novembre 2019, il 6 dicembre 2019 la Sezione

della circolazione ha annullato la precedente decisione del 13 luglio 2018 e

riammesso con effetto immediato l'interessato alla guida.

C. a. Nel frattempo,

malgrado la predetta revoca della licenza di condurre non fosse ancora stata

annullata, il 23 novembre 2019, alle ore 10.30, RI 1 ha circolato in territorio

di __________ alla guida della vettura targata TI __________.

Interrogato dalla

polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, ha spiegato di avere creduto di

essere autorizzato alla guida, visto che al termine dell'esame di controllo

l'esperto e il medico del traffico gli avevano detto che era in grado di guidare.

Ha pure affermato di avere telefonato a Camorino il 21 novembre 2019 e che la

signorina (di cui non ha saputo indicare il nome) che ha risposto

alla telefonata - a mia precisa domanda -

rispondeva che l'Ufficio

Giuridico aveva in mano i documenti necessari per abilitarmi nuovamente alla

guida, ma che li avrei ricevuti a giorni. Ha quindi ammesso di non avere

nulla in mano che lo autorizzasse a condurre veicoli a motore.

b. Preso atto del

relativo rapporto di polizia, con scritto dell'11 dicembre 2019 la Sezione

della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo

amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta

penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue

responsabilità.

c. A seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 24 aprile 2020, il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole del reato di guida senza

autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver condotto

una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 13

luglio 2019 per un periodo indeterminato, proponendone la condanna a una pena

pecuniaria - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni - di

45 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna (pari a complessivi fr. 6'750.-) e

al pagamento di una multa di fr. 400.-. Nonostante la gravità degli addebiti

mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare

la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

d. Alla luce del già

citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 26 ottobre 2020

la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le

sue osservazioni, con decisione del 13 novembre 2020 l'autorità dipartimentale

ha risolto di revocagli la licenza di condurre per la durata di 12 mesi (dal 23

novembre al 6 dicembre 2019 inclusi e dal 18 gennaio 2021 al 3 gennaio 2022

inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle

categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c

cpv. 1 lett. f, cpv. 2 lett. c e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

D. Con giudizio del 3

febbraio 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo

l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ripercorsi i fatti e respinte le censure relative alla regolarità della

notifica del decreto d'accusa, ormai passato in giudicato, l'Esecutivo

cantonale ha ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata

all'accertamento dei fatti operato in sede penale. Ha poi respinto

l'argomentazione del conducente secondo cui egli sarebbe stato legittimato a

ritenersi di nuovo ammesso alla guida. Ha pertanto constatato la sussistenza di

un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv.

1 lett. f LCStr, per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del

precedente del 2018, non poteva fare a meno di imporre ex lege una

revoca della patente per la durata di 12 mesi.

E. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo, in via principale, il rinvio degli atti alla precedente istanza

affinché, previa istruttoria, si pronunci nuovamente e, subordinatamente,

l'annullamento della decisione impugnata.

In sostanza, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito

da parte del Governo, che non avrebbe esperito alcuna istruttoria in merito alla

tesi da lui sostenuta (secondo cui egli sarebbe stato e in ogni caso avrebbe

avuto buone ragioni per sentirsi autorizzato a guidare). Violazione di cui

sarebbe stato vittima anche a livello penale, ritenuto che non avrebbe mai

potuto esprimersi sui fatti e non sarebbe neppure stato messo in condizioni di

impugnare il decreto d'accusa. In tali circostanze, l'autorità amministrativa dovrebbe

quindi fare astrazione dalle risultanze penali.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio

provvedimento.

G. In sede di replica, l'insorgente,

censurando l'incompetenza dell'autorità dipartimentale a presentare

osservazioni a questo stadio del procedimento, ha anzitutto chiesto l'estromissione

del relativo atto dall'incarto, ribadendo essenzialmente per il resto le

proprie argomentazioni e conclusioni. Il Governo e l'autorità dipartimentale

sono invece rimasti silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà

meglio in seguito, a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3

e rimandi), le prove (richiamo incarti penali dal Ministero pubblico e dalla

Pretura penale, audizione testimoniale dell'esperto che ha esperito l'esame di

guida di controllo e del/della funzionario/a amministrativo/a che ha trattato

la pratica per la modifica della patente in formato carta di credito) sollecitate

dall'insorgente non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia. Neppure

occorre dar seguito alla richiesta

dell'insorgente di essere personalmente interrogato, nella misura in cui

egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere

sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che

né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il

diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare

valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2019.567/52.2020.70

del 19 maggio 2020 consid. 1.2). Per le stesse ragioni, immune da violazioni

del diritto è quindi anche la decisione del Consiglio di Stato di prescindere

dall'assumere le prove richieste.

1.3. Parimenti da respingere è la pretesa,

avanzata dall'insorgente, di estromettere dagli atti la risposta al

ricorso presentata dalla Sezione della circolazione. Coinvolgere l'autorità

dipartimentale a questo stadio del procedimento, chiedendole di prendere

posizione sul ricorso oggetto d'esame, è infatti prassi costante di questo

Tribunale, ritenuto che non soltanto il Consiglio di Stato, ma anche l'autorità

dipartimentale dispone di conoscenze importanti in relazione alla decisione

impugnata. Senza dimenticare che, giusta l'art. 24 cpv. 2 lett. a LCStr (in

combinazione con l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110), la Sezione della circolazione ha diritto

di ricorrere al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale

amministrativo (cfr., per analogia, DTF 147 II 44 consid. 1.1; STF 1C_384/2017

del 7 marzo 2018 consid. 1.1). Del resto, anche a livello federale, tra le

autorità inferiori che vengono coinvolte nello scambio di allegati giusta

l'art. 57 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre

1968 (PA; RS 172.021) non si conta solo quella che ha emanato la decisione

impugnata. Per prassi vengono infatti invitate a esprimersi anche eventuali

precedenti autorità (cioè quella che ha adottato la decisione a monte e

l'eventuale seconda istanza), che per ragioni pratiche devono pure essere messe

al corrente dello stato della procedura, in particolare se chiamate a eseguire

la decisione (cfr. Frank Seethaler/Kaspar

Plüss, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,

Considerandi

II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 5 e 6 ad art. 57 e rif.). La

prassi adottata da questo Tribunale non corrisponde inoltre soltanto a quella

di altri Cantoni (cfr., ad esempio, decisione A1 20 16 del Tribunale cantonale

vallesano del 2 dicembre 2020 consid. F), bensì anche a quella dell'Alta Corte

federale (cfr., ad esempio, STF 1C_425/2012 del 17 dicembre 2012 consid. C, 1C_583/2008

del 9 aprile 2009 consid. F).

Ne discende che l'obiezione sollevata in concreto dal ricorrente è destituita

di ogni e qualsiasi fondamento e, come tale, dev'esser respinta.

2.

2.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente a ordinare la revoca della licenza

di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II

312.

consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo

se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui

non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce

a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

II 103 consid. 1c/aa). A determinate

condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una

procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la

decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità

dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti

sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della

licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del

procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In

simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento

amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il

principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire,

se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 23 novembre

2019.

RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di tre anni) di fr. 6'750.-, corrispondente a 45 aliquote

giornaliere da fr. 150.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-

per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata

revocata in data 13 luglio 2018 per un periodo indeterminato, contravvenendo

così all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Il decreto di accusa del 24 aprile 2020 è

rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Se il

ricorrente avesse ritenuto irregolare la sua notificazione per raccomandata

(cfr. ricorso, pag. 3), avrebbe semmai dovuto contestarla in sede penale, non

appena avutane conoscenza (cfr. doc. III: copia per conoscenza della

decisione intimata in data 24.04.2020 per raccomandata non ritirata,

inviata l'8 maggio 2020), senza attendere il procedimento amministrativo per

prevalersi di tale argomento. Ciò posto, alla

luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più

contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno

ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato,

anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un

rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale

- al pari delle istanze amministrative inferiori

- è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna

pronunciata il 24 aprile 2020. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale

fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe

dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e

contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione,

adducendo in quel contesto tutte le censure

e i mezzi di prova che riteneva utili

ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre

giustificato sostenendo che era e si sentiva autorizzato a guidare visto che

l'esperto che ha esperito l'esame pratico di controllo e un funzionario della

Sezione della circolazione gli avevano assicurato che poteva farlo (cfr.

verbale d'interrogatorio del 23 novembre 2019, pag. 3 e 4; osservazioni del 9

novembre 2020; ricorso al Governo, pag. 3 e relativa replica, pag. 3). La sua

linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 2 e

5.

seg., e replica, pag. 4) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a

insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia

avvenuto. L'insorgente - che in sede penale

non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale - è invece

rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza

della sanzione inflittagli, si è adagiato sul decreto con il quale il

procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e al pagamento di una

multa per avere condotto un veicolo a motore senza autorizzazione, senza contestarlo.

Per ragioni sue, di cui non può che

rammaricarsi, ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione

penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato in calce alla stessa - che,

una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa a Camorino e che sarebbe

stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. scritto

dell'11 dicembre 2019 della Sezione della circolazione). Tanto più che è ormai

fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono

sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2019.2

del 12 giugno 2019 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi

dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di

revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). Ecco perché non

è necessario richiamare gli incarti penali e procedere agli interrogatori richiesti

in questa sede. Per le stesse ragioni nemmeno al Governo può essere

rimproverato di non avere esperito un'istruttoria per accertare autonomamente i

fatti: le relative censure cadono quindi nel vuoto.

3.

3.1.

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale

può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335

del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli

accadimenti descritti nel decreto di accusa del 24 aprile 2020 adempiono

senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di giuda senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière, Berna

2007, pag. 319 segg.). Di riflesso,

come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il

compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 504).

3.2

Le infrazioni

delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca

della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della

revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art.

16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se

nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per

un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr.

art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr), ritenuto che la nuova revoca subentra

alla durata restante della revoca in corso (cfr. art. 16c cpv. 3 LCStr).

3.3

In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 17 maggio 2018 il

ricorrente ha condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata ai

sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr. Non essendosi sottoposto alla

perizia specialistica ordinata per accertare la sua idoneità alla guida, con

decisione del 13 luglio successivo gli è stata revocata la patente a tempo

indeterminato con effetto immediato in forza dell'art. 16d cpv. 1 lett.

b e cpv. 2 LCStr, con la precisazione che nessun riesame sarebbe stato concesso

prima del mese di dicembre 2018 e che la riammissione alla guida sarebbe stata

subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del traffico.

Pur non essendo ancora stato formalmente riammesso alla guida, il 23 novembre

2019, verso le ore 10.30, RI 1 si è messo al volante di un veicolo a motore.

Così facendo, non v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti

oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi

dell'art. 95 cpv. 2 lett. b LCStr e, di conseguenza, della grave infrazione

alle norme della circolazione prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f

LCStr (data anche solo in presenza di una negligenza lieve, cfr. STF

1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5).

Invano il ricorrente pretende che sarebbe stato legittimato a credere di essere

autorizzato a guidare, da un lato, perché gli era stato detto dall'esperto al

termine dell'esame di controllo del 13 novembre 2020 e, dall'altro, perché gli

era stato confermato il 19 novembre successivo da un/una funzionaria della

Sezione della circolazione, che gli aveva però spiegato che la restituzione

della patente avrebbe potuto avvenire soltanto una volta compilato un modulo

per l'emissione della stessa in formato carta di credito, ciò che egli avrebbe

fatto nei giorni seguenti. La tesi - che l'insorgente ha come visto rinunciato

a portare avanti in sede penale, interponendo opposizione al decreto d'accusa

emanato nei suoi confronti (cfr. supra, consid. 2.2) - è comunque priva

di fondamento. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi

dell'art. 21 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) non

basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento,

ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni

sufficienti per credere di agire nella legalità (cfr. sentenza CARP 17.2014.106

del 2 febbraio 2015 confermata da STF 6B_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3;

cfr. pure STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.4 e rif.). Ciò che

appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui il ricorrente, in base

all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla

legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014

consid. 4.2). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, un

conducente oggetto di una formale decisione di revoca della licenza di

condurre, redatta in forma scritta e notificata nelle dovute e corrette forme,

può infatti essere riammesso alla guida, sulla base di una domanda di riesame,

solo nelle identiche forme. Sono in effetti le decisioni in quanto tali che

attestano il diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione

che comporta poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative,

indipendentemente dal possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr.

anche Mizel, op. cit., pag. 506;

STF 6B_81/2014 del 18 marzo 2014 consid. 1.1; cfr. pure STA 52.2016.559 citata

consid. 3.4). Il ricorrente doveva pertanto sapere che la sua riammissione alla

guida avrebbe dovuto essere sancita da una formale decisione scritta, che gli

sarebbe stata notificata, che avrebbe semmai potuto fissare anche delle

condizioni. Per sua stessa ammissione (cfr. verbale d'interrogatorio del 23

novembre 2019, pag. 3), egli non disponeva invece di alcuna decisione ufficiale

in questo senso (che sarebbe poi stata emanata soltanto il 6 dicembre

successivo, cfr. supra, consid. B.b). In queste circostanze, nulla può quindi

dedurre a suo favore dalle asserite assicurazioni ricevute dall'esperto che ha

esperito l'esame pratico di controllo rispettivamente da un non meglio definito

funzionario della Sezione della circolazione, che non avrebbero in ogni caso

vincolato l'autorità (cfr. DTF 137 II 182 consid. 3.6.2 e

rif.; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, pag. 153 segg.).

3.4

Se ne deve

concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento

amministrativo della durata di 12 mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti

conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è

che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di

violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2

lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si

potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona

reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui

invero nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema

dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II

334.

consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014

consid. 2.4 con numerosi rinvii).

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera