52.2021.93
Ricorso per denegata giustizia
23 giugno 2021Italiano13 min
rifiutata la concessione dell'attinenza comunale ai figli del signor RI 1. Tenuto
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Incarto n.
52.2021.93
Lugano
23 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo
sul ricorso del 1° marzo 2021 per denegata giustizia di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
l'operato del Gran Consiglio della Repubblica e
Cantone Ticino, che non ha ancora evaso
la sua domanda di naturalizzazione presentata il 19 agosto 2015;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 19 agosto 2015 il
cittadino tedesco RI 1 (1970), titolare di un permesso di domicilio e residente
a __________ dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2010 e ininterrottamente dal 9
settembre 2011, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una
domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e
l'attinenza comunale per stranieri, per sé e in favore dei figli __________
__________ (__________ 2006) e __________ (__________ 2009), allegando la
documentazione richiesta.
RI 1 è professore ordinario presso la Facoltà di scienze
economiche e direttore del Master __________ dell'Università della Svizzera
italiana (USI).
La moglie connazionale __________ (1977), con la quale ha
avuto __________ e __________, risiede in Germania.
b. Il 25 ottobre 2016 l'Ufficio controllo abitanti (UCA) di __________
ha convocato RI 1 allo scopo di regolare la residenza dei figli in quanto
questi ultimi non vivevano a quel momento nel Comune, ritenendo pertanto che
non potessero essere compresi nella domanda di cittadinanza. Con scritto del 4
novembre 2016 RI 1 ha tuttavia ribadito che la sua procedura di
naturalizzazione doveva includere anche i figli, con i quali viveva dal
2012/2013 e sui quali aveva l'autorità parentale, poiché il centro dei loro
interessi si trovava sempre nel nostro Cantone, sebbene dal settembre 2015
soggiornassero temporaneamente in Germania presso la madre per motivi medici e
scolastici.
c. Il 14 febbraio 2017 l'Ufficio della migrazione ha
comunicato all'UCA che __________ e __________ risultavano partiti per l'estero
a decorrere dal 30 settembre 2015.
Il giorno successivo, l'UCA ha quindi informato RI 1 di avere
registrato la partenza dei figli dal Comune, di modo che non potevano essere
inclusi nella domanda di cittadinanza.
d. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità dell'istante, il 21
marzo 2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 2384 proponendo
la concessione dell'attinenza a RI 1, successivamente demandato per esame alla
Commissione delle petizioni, che il 4 aprile
2017 ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.
Nel frattempo, il 23 marzo 2017, il Municipio ha comunicato a
RI 1 che la sua pratica di attinenza comunale proseguiva il suo corso e che
sarebbe stata decisa dal Legislativo già in occasione della seduta prevista nel
corso del mese di aprile 2017.
e. Il 24 aprile 2017, alla presenza di 27 membri su 30, il
Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il messaggio
municipale n. 2384 relativo all'attinenza comunale di RI 1. La risoluzione è
stata pubblicata all'albo comunale il 26
aprile 2017.
Il 19 giugno 2017 il
Municipio di CO 1 ha comunicato a RI 1 che il 24 aprile 2017 il
Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale con 27 voti
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.
f. L'11 agosto 2017 l'Ufficio dello stato civile, Servizio
naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni, ha quindi proposto all'Autorità
federale, rappresentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il
rilascio dell'autorizzazione a divenire cittadino svizzero a RI 1, che è stata
concessa l'11 luglio 2018 ed è valida fino all'11 luglio 2021.
B. a. Con sentenza del 24
maggio 2019 (n. 52.2018.13) il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente
accolto un ricorso presentato da RI 1 e trasmesso gli atti alle Autorità del
Comune di __________, affinché si pronunciassero senza indugio sulla domanda volta
ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale
per stranieri introdotta da RI 1 il 19 agosto 2015 in favore dei figli.
b. Il 24 luglio 2019 il Municipio di __________ ha quindi licenziato
Fatti
i messaggi nn. __________ e __________, proponendo di non concedere l'attinenza
comunale a __________ e a __________. Il 24
luglio 2020 la Commissione delle
petizioni ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.
Il 14 settembre 2020, alla presenza di 26 membri su 30, il
Consiglio comunale di __________ ha approvato con 23 voti favorevoli, 1
contrario e 2 astenuti, i messaggi municipali nn. __________ e __________. La
risoluzione, pubblicata all'albo comunale il
17 settembre 2020, è stata impugnata
dinnanzi al Consiglio. La causa è tuttora pendente.
c. Il 5 ottobre 2020, il Municipio di __________ ha iscritto __________
e __________ nel ruolo della popolazione di quel Comune con effetto retroattivo
a partire dal 23 ottobre 2019, data corrispondente a quella riportata sul loro
permesso di domicilio. Anche tale decisione è
stata impugnata dinnanzi al Consiglio, dove la vertenza è ancora pendente.
C. Il 6 novembre 2020 il
patrocinatore di RI 1 ha sollecitato il Gran Consiglio ad evadere la propria
domanda di naturalizzazione depositata il 19 agosto 2015.
Il 3 febbraio 2021 l'Ufficio dello stato civile Servizio
naturalizzazioni, al quale il Legislativo cantonale aveva girato la richiesta,
gli ha comunicato quanto segue:
Egregio Avv. PA 1,
facciamo riferimento al suo
scritto 6 novembre 2020 (vs. inc. __________) relativo al naturalizzando citato
a margine.
Rileviamo che è attualmente
pendente un ricorso presso il Consiglio di Stato avverso la decisione 14
settembre 2020 del Consiglio comunale di __________, con la quale è stata
rifiutata la concessione dell'attinenza comunale ai figli del signor RI 1. Tenuto
conto di quanto precede non risulta quindi possibile, come da lei richiesto,
far proseguire singolarmente la domanda di naturalizzazione del signor RI 1
fintanto che non vi sarà una decisione cresciuta in giudicato concernente la
situazione dei figli per rapporto alla procedura inoltrata dal suo patrocinato.
Teniamo inoltre ad informarla che l'autorizzazione federale per la procedura in
corso è già stata rilasciata. La stessa verrà a scadere l'11 luglio 2021.
Restiamo a disposizione per
ogni eventuale complemento d'informazione e cogliamo l'occasione per porgere i
nostri più distinti saluti.
D. Preso atto del contenuto di
tale scritto, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo di accertare l'esistenza di un diniego di giustizia formale e
materiale nella gestione dell'incarto relativo alla sua domanda di naturalizzazione
presentata il 19 agosto 2015 e di fare ordine al Gran Consiglio di evaderla.
Ritiene che il principio di celerità nell'evasione della sua domanda,
attualmente pendente presso il Servizio naturalizzazioni, sia stato violato in
quanto la richiesta può essere decisa autonomamente da quella dei figli, tenuto
pure conto del fatto che per legge il Gran Consiglio deve evaderla entro un
anno dal rilascio dell'autorizzazione federale, quest'ultima perdendo di
validità alla scadenza di tale termine.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Gran Consiglio, allegando la presa di posizione del
Servizio naturalizzazioni.
Il Legislativo cantonale segnala di non poter pronunciarsi sulla
domanda, non essendogli stato ancora trasmesso il preavviso dell'Autorità
cantonale e non disponendo del potere coercitivo necessario per sollecitare o
imporre al Servizio naturalizzazioni di procedere con i propri incombenti.
Rileva comunque che nell'ambito delle procedure di
naturalizzazione la legislazione federale e cantonale non stabilisce
esplicitamente termini specifici per l'evasione delle stesse e che comunque l'autorizzazione
rilasciata dall'Autorità federale può essere prorogata alla sua scadenza.
Considerato, in
diritto
1. Prima di entrare nel merito
di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono
date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità.
Preliminarmente, occorre comunque verificare la competenza
della Corte a chinarsi sul ricorso per denegata giustizia introdotto da RI 1.
Considerandi
2.
2.1. L'art. 29 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine
ragionevole in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative.
L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità
competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura e
dall'insieme delle circostanze del caso. In particolare, il termine entro il
quale l'autorità è tenuta a decidere può dipendere dalla natura, dalla
complessità delle questioni di fatto e di
diritto sollevate, oltre che dal numero delle pratiche pendenti (DTF 130 I 312
consid. 5.2 con rinvii, 124 I 139 consid. 2c, 117 Ia 193 consid. 1c, 107 Ib 160
consid. 3b e c; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 464).
L'art. 67 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che può essere interposto ricorso se
l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione
impugnabile. In tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per
impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).
2.2
Ritenuto che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
di una decisione del Gran Consiglio in materia di cittadinanza cantonale è
retta dall'art. 41a cpv. 3 della legge sulla
cittadinanza ticinese e sull'attinenza
comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100), la medesima dovrebbe essere quindi data anche
nella presente fattispecie, visto che riguarda la questione di sapere se il Gran
Consiglio ha commesso un diniego di
giustizia nella gestione dell'incarto dipendente dalla domanda di cittadinanza cantonale di RI 1.
Sennonché, bisogna
considerare quanto segue.
2.3
2.3.1
L'art. 18 cpv. 1
LCCit - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi
applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 44 LCCit - dispone che
una volta concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale (l'Ufficio
dello stato civile, Servizio naturalizzazioni: cfr. art. 15 del regolamento del 13 dicembre 2017 della LCCit [RLCCit;
RL 141.110]) trasmette la domanda all'autorità
federale con il suo preavviso. Conferita l'attinenza comunale e rilasciata
l'autorizzazione federale, l'art. 19 cpv. 1 LCCit sancisce che il Gran
Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.
Tale iter procedurale è ulteriormente precisato dall'art. 16 cpv. 1 RLCCit secondo cui, una
volta concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata
l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con
messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza
cantonale.
2.3.2
Come accennato in
narrativa, il 19 agosto 2015 RI 1 ha depositato presso la cancelleria
comunale di __________ una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad
ottenere la cittadinanza svizzera, quella
cantonale e l'attinenza comunale per stranieri. Il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale gli ha concesso
l'attinenza comunale e l'11 agosto 2017 il Servizio naturalizzazioni ha trasmesso
gli atti alla SEM, che gli ha rilasciato l'autorizzazione federale l'11 luglio
2018, valida fino all'11 luglio 2021.
Preso atto che il 6
novembre 2020 RI 1 aveva sollecitato l'evasione della propria domanda di
naturalizzazione, il 3 febbraio 2021 il Servizio naturalizzazioni gli ha
comunicato che la stessa non poteva essere fatta proseguire fintanto che non vi
sarebbe stata una decisione cresciuta in giudicato concernente quella dei suoi figli,
essendo stata impugnata al Consiglio di Stato dove era ancora pendente. Da qui il suo ricorso per denegata giustizia
inoltrato il 1° marzo 2021 da RI 1 a questo Tribunale.
Sennonché, alla luce dei fatti appena illustrati, si deve ritenere che il Gran
Consiglio non è ancora stato investito della procedura di naturalizzazione
concernente il ricorrente. Infatti, sebbene la SEM abbia rilasciato la
relativa autorizzazione già l'11 luglio 2018, la procedura continua ad essere
ferma presso il Servizio naturalizzazioni ed è ben lungi dall'essere terminata.
Lo dimostra il fatto che attualmente non è
stato ancora allestito un messaggio governativo all'indirizzo del Parlamento
cantonale, il quale non si trova dunque attualmente in grado di adottare una qualsiasi
decisione sul tema. Il Legislativo cantonale non dispone d'altra parte
del potere coercitivo necessario per imporre ad un ufficio dell'amministrazione
cantonale di procedere con i propri incombenti.
2.3.3
È quindi a torto che l'insorgente insorge ora contro
l'operato del Gran Consiglio per non avere portato avanti ed evaso la richiesta
di conferimento della cittadinanza cantonale.
Il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto rivolgersi direttamente
al Servizio naturalizzazioni dell'Ufficio dello stato civile ponendogli un
ultimo termine per fare avanzare la procedura e, in caso di insuccesso,
all'Autorità gerarchicamente superiore rappresentata dal Consiglio di Stato
conformemente all'art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull'organizzazione del
Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001 (RL 172.210).
Certo, il Servizio naturalizzazioni era stato messo al
corrente dello scritto di sollecito del 6 novembre 2020 di RI 1, giratogli dal Gran
Consiglio cui era stato indirizzato, e si era già espresso in merito il
3.
febbraio 2021. D'altra parte, l'interessato non ha mai diffidato alcuna Autorità
cantonale ad evadere la sua domanda entro un congruo termine, ciò che ha fatto
soltanto con il ricorso per denegata giustizia al Tribunale.
2.3.4
Per economia di
giudizio, il Tribunale trasmette pertanto gli atti di causa direttamente al
Consiglio di Stato, affinché intervenga presso l'Ufficio dello stato
civile, Servizio naturalizzazioni, per indurlo a procedere nei propri
incombenti, ritenuto che la domanda di naturalizzazione di RI 1
può essere senz'altro trattata autonomamente da quella dei figli e questo
indipendentemente dall'esito del ricorso che li concerne. In effetti, l'art. 33 della legge federale
sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (vLCit) nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 - applicabile alla
presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 (RS 141.0) - dispone soltanto
che i figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola,
nella sua naturalizzazione.
Va comunque osservato, per
completezza, che la scadenza dell'autorizzazione federale fissata all'11 luglio 2021 non compromette
la procedura di naturalizzazione pendente, la durata dell'autorizzazione
concessa dall'Autorità federale, della durata di tre anni, potendo essere
prorogata come prevede l'art. 13 cpv. 3 vLCit.
3.
3.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile. Gli atti
sono trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato, ai sensi dei considerandi.
3.2
La tassa di giudizio è posta a carico del
ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
Gli atti
sono trasmessi al Consiglio di Stato,
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
3.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 800.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo
carico.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
con
annesso il ricorso.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere