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Decisione

52.2021.93

Ricorso per denegata giustizia

23 giugno 2021Italiano13 min

rifiutata la concessione dell'attinenza comunale ai figli del signor RI 1. Tenuto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.93

Lugano

23 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo

sul ricorso del 1° marzo 2021 per denegata giustizia di

RI

1

patrocinato

da PA 1

contro

l'operato del Gran Consiglio della Repubblica e

Cantone Ticino, che non ha ancora evaso

la sua domanda di naturalizzazione presentata il 19 agosto 2015;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 19 agosto 2015 il

cittadino tedesco RI 1 (1970), titolare di un permesso di domicilio e residente

a __________ dal 1° novembre 2006 al 30 novembre 2010 e ininterrottamente dal 9

settembre 2011, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una

domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e

l'attinenza comunale per stranieri, per sé e in favore dei figli __________

__________ (__________ 2006) e __________ (__________ 2009), allegando la

documentazione richiesta.

RI 1 è professore ordinario presso la Facoltà di scienze

economiche e direttore del Master __________ dell'Università della Svizzera

italiana (USI).

La moglie connazionale __________ (1977), con la quale ha

avuto __________ e __________, risiede in Germania.

b. Il 25 ottobre 2016 l'Ufficio controllo abitanti (UCA) di __________

ha convocato RI 1 allo scopo di regolare la residenza dei figli in quanto

questi ultimi non vivevano a quel momento nel Comune, ritenendo pertanto che

non potessero essere compresi nella domanda di cittadinanza. Con scritto del 4

novembre 2016 RI 1 ha tuttavia ribadito che la sua procedura di

naturalizzazione doveva includere anche i figli, con i quali viveva dal

2012/2013 e sui quali aveva l'autorità parentale, poiché il centro dei loro

interessi si trovava sempre nel nostro Cantone, sebbene dal settembre 2015

soggiornassero temporaneamente in Germania presso la madre per motivi medici e

scolastici.

c. Il 14 febbraio 2017 l'Ufficio della migrazione ha

comunicato all'UCA che __________ e __________ risultavano partiti per l'estero

a decorrere dal 30 settembre 2015.

Il giorno successivo, l'UCA ha quindi informato RI 1 di avere

registrato la partenza dei figli dal Comune, di modo che non potevano essere

inclusi nella domanda di cittadinanza.

d. Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado di idoneità dell'istante, il 21

marzo 2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 2384 proponendo

la concessione dell'attinenza a RI 1, successivamente demandato per esame alla

Commissione delle petizioni, che il 4 aprile

2017 ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.

Nel frattempo, il 23 marzo 2017, il Municipio ha comunicato a

RI 1 che la sua pratica di attinenza comunale proseguiva il suo corso e che

sarebbe stata decisa dal Legislativo già in occasione della seduta prevista nel

corso del mese di aprile 2017.

e. Il 24 aprile 2017, alla presenza di 27 membri su 30, il

Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il messaggio

municipale n. 2384 relativo all'attinenza comunale di RI 1. La risoluzione è

stata pubblicata all'albo comunale il 26

aprile 2017.

Il 19 giugno 2017 il

Municipio di CO 1 ha comunicato a RI 1 che il 24 aprile 2017 il

Consiglio comunale gli aveva concesso l'attinenza comunale con 27 voti

favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

f. L'11 agosto 2017 l'Ufficio dello stato civile, Servizio

naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni, ha quindi proposto all'Autorità

federale, rappresentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il

rilascio dell'autorizzazione a divenire cittadino svizzero a RI 1, che è stata

concessa l'11 luglio 2018 ed è valida fino all'11 luglio 2021.

B. a. Con sentenza del 24

maggio 2019 (n. 52.2018.13) il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente

accolto un ricorso presentato da RI 1 e trasmesso gli atti alle Autorità del

Comune di __________, affinché si pronunciassero senza indugio sulla domanda volta

ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale

per stranieri introdotta da RI 1 il 19 agosto 2015 in favore dei figli.

b. Il 24 luglio 2019 il Municipio di __________ ha quindi licenziato

Fatti

i messaggi nn. __________ e __________, proponendo di non concedere l'attinenza

comunale a __________ e a __________. Il 24

luglio 2020 la Commissione delle

petizioni ha preavvisato favorevolmente la proposta municipale.

Il 14 settembre 2020, alla presenza di 26 membri su 30, il

Consiglio comunale di __________ ha approvato con 23 voti favorevoli, 1

contrario e 2 astenuti, i messaggi municipali nn. __________ e __________. La

risoluzione, pubblicata all'albo comunale il

17 settembre 2020, è stata impugnata

dinnanzi al Consiglio. La causa è tuttora pendente.

c. Il 5 ottobre 2020, il Municipio di __________ ha iscritto __________

e __________ nel ruolo della popolazione di quel Comune con effetto retroattivo

a partire dal 23 ottobre 2019, data corrispondente a quella riportata sul loro

permesso di domicilio. Anche tale decisione è

stata impugnata dinnanzi al Consiglio, dove la vertenza è ancora pendente.

C. Il 6 novembre 2020 il

patrocinatore di RI 1 ha sollecitato il Gran Consiglio ad evadere la propria

domanda di naturalizzazione depositata il 19 agosto 2015.

Il 3 febbraio 2021 l'Ufficio dello stato civile Servizio

naturalizzazioni, al quale il Legislativo cantonale aveva girato la richiesta,

gli ha comunicato quanto segue:

Egregio Avv. PA 1,

facciamo riferimento al suo

scritto 6 novembre 2020 (vs. inc. __________) relativo al naturalizzando citato

a margine.

Rileviamo che è attualmente

pendente un ricorso presso il Consiglio di Stato avverso la decisione 14

settembre 2020 del Consiglio comunale di __________, con la quale è stata

rifiutata la concessione dell'attinenza comunale ai figli del signor RI 1. Tenuto

conto di quanto precede non risulta quindi possibile, come da lei richiesto,

far proseguire singolarmente la domanda di naturalizzazione del signor RI 1

fintanto che non vi sarà una decisione cresciuta in giudicato concernente la

situazione dei figli per rapporto alla procedura inoltrata dal suo patrocinato.

Teniamo inoltre ad informarla che l'autorizzazione federale per la procedura in

corso è già stata rilasciata. La stessa verrà a scadere l'11 luglio 2021.

Restiamo a disposizione per

ogni eventuale complemento d'informazione e cogliamo l'occasione per porgere i

nostri più distinti saluti.

D. Preso atto del contenuto di

tale scritto, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo di accertare l'esistenza di un diniego di giustizia formale e

materiale nella gestione dell'incarto relativo alla sua domanda di naturalizzazione

presentata il 19 agosto 2015 e di fare ordine al Gran Consiglio di evaderla.

Ritiene che il principio di celerità nell'evasione della sua domanda,

attualmente pendente presso il Servizio naturalizzazioni, sia stato violato in

quanto la richiesta può essere decisa autonomamente da quella dei figli, tenuto

pure conto del fatto che per legge il Gran Consiglio deve evaderla entro un

anno dal rilascio dell'autorizzazione federale, quest'ultima perdendo di

validità alla scadenza di tale termine.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Gran Consiglio, allegando la presa di posizione del

Servizio naturalizzazioni.

Il Legislativo cantonale segnala di non poter pronunciarsi sulla

domanda, non essendogli stato ancora trasmesso il preavviso dell'Autorità

cantonale e non disponendo del potere coercitivo necessario per sollecitare o

imporre al Servizio naturalizzazioni di procedere con i propri incombenti.

Rileva comunque che nell'ambito delle procedure di

naturalizzazione la legislazione federale e cantonale non stabilisce

esplicitamente termini specifici per l'evasione delle stesse e che comunque l'autorizzazione

rilasciata dall'Autorità federale può essere prorogata alla sua scadenza.

Considerato, in

diritto

1. Prima di entrare nel merito

di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono

date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità.

Preliminarmente, occorre comunque verificare la competenza

della Corte a chinarsi sul ricorso per denegata giustizia introdotto da RI 1.

Considerandi

2.

2.1. L'art. 29 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione

svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine

ragionevole in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative.

L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità

competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura e

dall'insieme delle circostanze del caso. In particolare, il termine entro il

quale l'autorità è tenuta a decidere può dipendere dalla natura, dalla

complessità delle questioni di fatto e di

diritto sollevate, oltre che dal numero delle pratiche pendenti (DTF 130 I 312

consid. 5.2 con rinvii, 124 I 139 consid. 2c, 117 Ia 193 consid. 1c, 107 Ib 160

consid. 3b e c; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 464).

L'art. 67 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che può essere interposto ricorso se

l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione

impugnabile. In tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per

impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).

2.2

Ritenuto che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

di una decisione del Gran Consiglio in materia di cittadinanza cantonale è

retta dall'art. 41a cpv. 3 della legge sulla

cittadinanza ticinese e sull'attinenza

comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100), la medesima dovrebbe essere quindi data anche

nella presente fattispecie, visto che riguarda la questione di sapere se il Gran

Consiglio ha commesso un diniego di

giustizia nella gestione dell'incarto dipendente dalla domanda di cittadinanza cantonale di RI 1.

Sennonché, bisogna

considerare quanto segue.

2.3

2.3.1

L'art. 18 cpv. 1

LCCit - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi

applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 44 LCCit - dispone che

una volta concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale (l'Ufficio

dello stato civile, Servizio naturalizzazioni: cfr. art. 15 del regolamento del 13 dicembre 2017 della LCCit [RLCCit;

RL 141.110]) trasmette la domanda all'autorità

federale con il suo preavviso. Conferita l'attinenza comunale e rilasciata

l'autorizzazione federale, l'art. 19 cpv. 1 LCCit sancisce che il Gran

Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Tale iter procedurale è ulteriormente precisato dall'art. 16 cpv. 1 RLCCit secondo cui, una

volta concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata

l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con

messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza

cantonale.

2.3.2

Come accennato in

narrativa, il 19 agosto 2015 RI 1 ha depositato presso la cancelleria

comunale di __________ una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad

ottenere la cittadinanza svizzera, quella

cantonale e l'attinenza comunale per stranieri. Il 24 aprile 2017 il Consiglio comunale gli ha concesso

l'attinenza comunale e l'11 agosto 2017 il Servizio naturalizzazioni ha trasmesso

gli atti alla SEM, che gli ha rilasciato l'autorizzazione federale l'11 luglio

2018, valida fino all'11 luglio 2021.

Preso atto che il 6

novembre 2020 RI 1 aveva sollecitato l'evasione della propria domanda di

naturalizzazione, il 3 febbraio 2021 il Servizio naturalizzazioni gli ha

comunicato che la stessa non poteva essere fatta proseguire fintanto che non vi

sarebbe stata una decisione cresciuta in giudicato concernente quella dei suoi figli,

essendo stata impugnata al Consiglio di Stato dove era ancora pendente. Da qui il suo ricorso per denegata giustizia

inoltrato il 1° marzo 2021 da RI 1 a questo Tribunale.

Sennonché, alla luce dei fatti appena illustrati, si deve ritenere che il Gran

Consiglio non è ancora stato investito della procedura di naturalizzazione

concernente il ricorrente. Infatti, sebbene la SEM abbia rilasciato la

relativa autorizzazione già l'11 luglio 2018, la procedura continua ad essere

ferma presso il Servizio naturalizzazioni ed è ben lungi dall'essere terminata.

Lo dimostra il fatto che attualmente non è

stato ancora allestito un messaggio governativo all'indirizzo del Parlamento

cantonale, il quale non si trova dunque attualmente in grado di adottare una qualsiasi

decisione sul tema. Il Legislativo cantonale non dispone d'altra parte

del potere coercitivo necessario per imporre ad un ufficio dell'amministrazione

cantonale di procedere con i propri incombenti.

2.3.3

È quindi a torto che l'insorgente insorge ora contro

l'operato del Gran Consiglio per non avere portato avanti ed evaso la richiesta

di conferimento della cittadinanza cantonale.

Il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto rivolgersi direttamente

al Servizio naturalizzazioni dell'Ufficio dello stato civile ponendogli un

ultimo termine per fare avanzare la procedura e, in caso di insuccesso,

all'Autorità gerarchicamente superiore rappresentata dal Consiglio di Stato

conformemente all'art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull'organizzazione del

Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001 (RL 172.210).

Certo, il Servizio naturalizzazioni era stato messo al

corrente dello scritto di sollecito del 6 novembre 2020 di RI 1, giratogli dal Gran

Consiglio cui era stato indirizzato, e si era già espresso in merito il

3.

febbraio 2021. D'altra parte, l'interessato non ha mai diffidato alcuna Autorità

cantonale ad evadere la sua domanda entro un congruo termine, ciò che ha fatto

soltanto con il ricorso per denegata giustizia al Tribunale.

2.3.4

Per economia di

giudizio, il Tribunale trasmette pertanto gli atti di causa direttamente al

Consiglio di Stato, affinché intervenga presso l'Ufficio dello stato

civile, Servizio naturalizzazioni, per indurlo a procedere nei propri

incombenti, ritenuto che la domanda di naturalizzazione di RI 1

può essere senz'altro trattata autonomamente da quella dei figli e questo

indipendentemente dall'esito del ricorso che li concerne. In effetti, l'art. 33 della legge federale

sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (vLCit) nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 - applicabile alla

presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 (RS 141.0) - dispone soltanto

che i figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola,

nella sua naturalizzazione.

Va comunque osservato, per

completezza, che la scadenza dell'autorizzazione federale fissata all'11 luglio 2021 non compromette

la procedura di naturalizzazione pendente, la durata dell'autorizzazione

concessa dall'Autorità federale, della durata di tre anni, potendo essere

prorogata come prevede l'art. 13 cpv. 3 vLCit.

3.

3.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile. Gli atti

sono trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato, ai sensi dei considerandi.

3.2

La tassa di giudizio è posta a carico del

ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

Gli atti

sono trasmessi al Consiglio di Stato,

affinché proceda ai sensi dei considerandi.

3.

Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 800.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo

carico.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

con

annesso il ricorso.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere