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Decisione

52.2022.104

Dipendenti pubblici. Operatore scolastico specializzato. Statuto lavorativo e pensionamento

28 novembre 2022Italiano15 min

I. Con la

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.104

Lugano

28

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 1° aprile

2022 di

RI

1

rappresentato

da: RA 1

contro

la decisione del 16 marzo 2022 (n. 1243) del

Consiglio di Stato che ha stabilito il suo stipendio di agosto 2020;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, classe 1958, è stato

alle dipendenze dello Stato dal 2006 come operatore scolastico specializzato, e

meglio operatore pedagogico per l'integrazione, funzione incaricata di

assicurare misure particolari di sostegno ad allievi con gravi deficit

sensoriali e/o motori. Il 29 marzo 2020 il medesimo, a quel momento occupato a

tempo pieno, ha chiesto di essere posto in pensionamento anticipato in misura

parziale a partire da settembre 2020.

B. a. L'Istituto di

previdenza del Cantone Ticino (IPCT), preso atto del preavviso favorevole del

datore di lavoro, ha confermato a RI 1 il pensionamento parziale al 37.50% con

effetto al 1° settembre 2020.

b. Per l'anno scolastico 2020/2021 ad RI 1 è stato assegnato un incarico a

orario parziale, per un onere lavorativo del 62.50%.

C. a. RI 1 è stato

regolarmente retribuito il mese di agosto 2020. Lo stipendio del mese

successivo è invece stato decurtato di fr. 1'372.25 corrispondenti alla quota

parte di salario dal 16 al 31 agosto 2020, per un onere lavorativo del 37.5%.

b. Interpellata dal dipendente, la Sezione amministrativa del Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha confermato al medesimo

la correttezza della deduzione apportata allo stipendio di settembre 2020.

L'autorità ha spiegato che l'anno di lavoro degli operatori pedagogici per

l'integrazione (OPI) inizia il 16 agosto e finisce il 15 dello stesso mese. Di

conseguenza, a partire dal 16 agosto 2020 la sua percentuale lavorativa è stata

ridotta al 62.5%: lo stipendio va quindi adattato a decorrere da quella data.

D. Al termine dell'anno

scolastico 2020/2021 il dipendente è stato posto al beneficio del pensionamento

anticipato in misura totale. Lo stipendio di agosto 2021, inizialmente

riconosciutogli per l'intero mese, è stato ricalcolato a settembre 2021 con

decurtazione della quota parte destinata al periodo dal 16 al 31 agosto 2021.

E. Dopo circostanze che

qui non mette conto di rilevare, il 18 febbraio 2022 RI 1 ha inoltrato un'istanza

all'autorità di nomina con cui ha chiesto il riconoscimento dell'intero salario

per la mensilità di agosto 2020, rispettivamente del 62.5% dello stipendio del

mese di agosto 2021, con conseguente rimborso integrale in suo favore delle

decurtazioni salariali applicate.

F. Il 16 marzo 2022

il Consiglio di Stato ha evaso con decisione formale la richiesta di RI 1,

stabilendo che dal 16 agosto 2020 il suo stipendio andava corrisposto in misura

del 62.5% e ha quindi confermato la trattenuta di fr. 1'375.25 dalla mensilità

di settembre 2020, corrispondente a quanto versato in eccesso il mese

precedente. Il Governo ha ripreso le motivazioni della Sezione amministrativa

del DECS, ricordando che l'anno scolastico degli OPI comincia il 16 agosto e

che nel caso concreto per le ultime due settimane del mese la retribuzione non

poteva che essere proporzionale alla nuova (ridotta) percentuale lavorativa.

Avendo erroneamente versato l'intero stipendio di agosto 2020, l'importo corrisposto

in eccesso è stato giustamente trattenuto il mese successivo.

G. RI 1 insorge ora

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la predetta risoluzione

governativa chiedendone l'annullamento. Domanda il rimborso di fr. 1'372.25

netti trattenuti dal salario di settembre 2020 e fr. 2'075.60 relativi alla

mensilità di agosto 2021. Sostiene che non vi è alcuna disposizione di legge

che fissi la fine dell'anno scolastico degli OPI al 15 agosto. La fine del

rapporto di impiego con due settimane di anticipo rispetto al versamento della

rendita costituirebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra gli OPI e i

docenti, che invece percepiscono lo stipendio fino alla fine del mese di

agosto.

H. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione

amministrativa del DECS, ribadendo le conclusioni esposte nella decisione

impugnata. Conferma che il dipendente ha ridotto la propria percentuale di

impiego a decorrere dal 16 agosto 2020. Lo stesso non può quindi rivendicare lo

stipendio intero sino alla fine del mese nemmeno tenendo conto del fatto che

l'IPCT lo ponga al beneficio della pensione soltanto dal 1° settembre 2020.

D'altro canto si tratta di un problema noto all'autorità di nomina, che ha

espressamente chiesto al predetto Istituto di modificare il proprio regolamento

in modo che agli operatori scolastici specializzati la pensione possa essere

riconosciuta già dal 16 agosto.

Conferma infine la correttezza del conteggio dello stipendio di agosto 2021,

effettuato a settembre 2021, quando il dipendente è stato posto in

pensionamento anticipato in misura integrale. Rileva comunque che la decisione

impugnata non si esprime su questo aspetto.

Fatti

I. Con la

replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni

di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

J. La Sezione delle

risorse umane non ha invece formulato particolari osservazioni, rimettendosi a

quelle del DECS.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).

La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il Tribunale dispone di sufficienti elementi per

determinarsi con cognizione di causa.

Considerandi

2.

L'operatore

scolastico specializzato è una figura professionale che opera nel sistema

scolastico cantonale. Tale denominazione è stata introdotta con la modifica

legislativa del 22 marzo 2016, in vigore dal 1° agosto 2016, e ha soppiantato

la precedente dicitura "operatore specializzato". In quell'occasione il

legislatore ha inteso sottolineare la specificità di questa figura, stabilendo

in particolare che le posizioni sottoposte a questo statuto lavorativo sono

definite esaustivamente dal Consiglio di Stato nei regolamenti scolastici,

mentre in difetto di una norma esplicita in questo senso, lavoratori in ambito

scolastico che non siano docenti sono da considerare impiegati dello Stato

(art. 79b cpv. 2 LORD, cfr. messaggio n. 7010 del 16 dicembre 2014 concernente

alcune modifiche legislative in ambito scolastico, pag. 4). La terminologia è

stata modificata anche per quanto riguarda il titolo III della LORD

(disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati),

che ora menziona pure quest'ultima figura professionale, oltre ai docenti. Tra

le disposizioni del titolo III trova spazio l'art. 79b cpv. 1 LORD, che

stabilisce che l'orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è

il medesimo di quello degli impiegati (art. 69 cpv. 1 LORD). Le vacanze durante

l'anno scolastico, soggiunge la norma, sono quelle di calendario, mentre quelle

estive sono dal 1° luglio al 15 agosto. Diversamente, le vacanze estive dei

docenti corrispondono alla chiusura degli istituti scolastici (art. 44 cpv. 1

LORD); essi devono rimanere tuttavia a disposizione due settimane dopo la fine

della scuola e due settimane prima dell'inizio del nuovo anno per riunioni,

organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento

e attività professionali (art. 44 cpv. 2 LORD). Oltre a questa disposizione

concernente l'onere di lavoro e le vacanze, la legge non prevede altre

distinzioni in relazione agli operatori scolastici specializzati, che sono

ritenuti dal legislatore una figura ibrida tra il docente e l'impiegato

(cfr. messaggio n. 7010 del 16 dicembre 2014 concernente alcune modifiche

legislative in ambito scolastico, pag. 7). Dalla sistematica della legge emerge

tuttavia che, essendo le disposizioni concernenti questa figura professione

collocate nel titolo III della LORD piuttosto che nel titolo II (disposizioni

speciali per gli impiegati), essi vanno trattati come docenti in mancanza di

prescrizione contraria.

Gli OPI sono

sottoposti allo statuto lavorativo di cui all'art. 79b LORD (art. 16 cpv. 2 e 3

del regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017; RPSp; RL 413.110;

cfr. art. 7 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011; LPSp; RL 413.100).

3.

3.1. Il rapporto

di impiego dei dipendenti dello Stato cessa per limite d'età fra i 60 e i 65

anni (art. 64 cpv. 1 LORD). Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha

diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento

di previdenza dell'Istituto di previdenza del Canone Ticino (cpv. 2). Secondo

l'art. 64 cpv. 4 LORD, per sciogliere il rapporto d'impiego prima del

compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso

prescritti dall'art. 59 LORD. Tale norma prescrive che il dipendente può

dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il

preavviso di tre mesi (cpv. 1), rispettivamente sei mesi per i funzionari

dirigenti (cpv. 2). Il rapporto di impiego dei docenti, soggiunge il cpv. 4,

cessa di regola il 31 agosto. Il disposto riserva al Consiglio di Stato la

possibilità di prevedere eccezioni nel regolamento. Facoltà di cui esso non ha

tuttavia fatto uso.

3.2

Per l'art. 18 cpv. 1 del regolamento di previdenza dell'Istituto di

previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 (regolamento IPCT) le

pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello

stipendio o il versamento di una precedente pensione, riservato il caso della

pensione di invalidità (art. 19 regolamento IPCT). Il cpv. 2 della norma

precisa che le pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi

decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto

d'impiego stabilito dalla LORD; per i docenti il pensionamento coincide con la

fine dell'anno scolastico al 31 agosto.

4.

4.1. Nel caso

concreto, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio del

pensionamento anticipato parziale il 29 marzo 2020 per settembre 2020.

Considerando l'ultimo giorno di lavoro a tempo pieno il 15 agosto 2020,

l'autorità di nomina l'ha retribuito al 100% fino a quella data. L'anno successivo,

quando era impiegato al 62.50%, il ricorrente ha deciso di usufruire del

pensionamento anticipato in misura totale e gli è stato riconosciuto il salario

fino al 15 agosto 2021, considerando questo l'ultimo giorno lavorativo. L'insorgente

è stato posto al beneficio della rendita pensionistica parziale soltanto dal 1°

settembre 2020 e di quella intera dal 1° settembre 2021. Lo stesso rivendica

pertanto il diritto al salario al 100% fino alla fine del mese di agosto 2020, rispettivamente

al 62.50% fino alla fine del mese di agosto 2021.

4.2

Come sopra

riportato, per ottenere il pensionamento anticipato il dipendente deve

rispettare i termini di disdetta (art. 64 cpv. 4 LORD). L'art. 59 cpv. 4 LORD

prescrive che il rapporto di impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto,

demandando al regolamento di stabilire eventuali eccezioni. Con questa

disposizione, nella versione in vigore dal 1° agosto 2012, il legislatore ha

inteso da un lato apportare chiarezza rispetto al testo precedente, che faceva

riferimento unicamente alla fine dell'anno scolastico, per specificare

che questo momento non corrisponde alla chiusura dell'anno scolastico, che

avviene invece a giugno. Dall'altro lato, ha previsto la possibilità di

stabilire eccezioni in via di regolamento. Tale facoltà è stata introdotta

pensando alla presenza nell'ordinamento scolastico di docenti e operatori

specializzati, il cui contratto di lavoro non termina necessariamente a fine

agosto, bensì nel corso del mese di agosto (cfr. messaggio aggiuntivo n.

6463A del 24 gennaio 2012 sulla revisione parziale della LORD, pag. 2). Nel

messaggio, il Consiglio di Stato ha precisato che ove questi collaboratori

dovessero dimettersi o rinunciare alla carica, fa stato la scadenza effettiva

del rapporto d'impiego, mentre che nel caso di pensionamento prima dei 65 anni

d'età il loro contratto può essere prolungato fino al termine del mese di

agosto. In tal modo, anche per questi collaboratori non si creano

particolari problemi amministrativi, essendo allineati la scadenza del rapporto

di lavoro e l'inizio del diritto alla pensione

(1° settembre).

4.3

Tuttavia, come

detto, il regolamento non prevede ad oggi alcuna eccezione. Ne segue che, di

principio, gli operatori scolastici specializzati che si dimettono dovrebbero

terminare il loro rapporto di impiego al 31 agosto. Sennonché, a differenza dei

docenti, che (ri)prendono servizio il primo giorno di scuola, attorno al 1°

settembre, gli operatori scolastici specializzati iniziano la loro attività al

16.

agosto di ogni anno. Il Consiglio di Stato afferma infatti che i nuovi

operatori assunti prendono servizio a questa data. L'autorità di nomina ha

quindi instaurato una prassi che allinea l'inizio e la fine dell'anno di lavoro

di queste figure professionali alla fine delle loro vacanze (15 agosto) e non

all'inizio della scuola.

Secondo questa prassi,

l'operatore scolastico specializzato che disdice il rapporto di impiego lo fa

con effetto a tale data, anche nel caso in cui intenda beneficiare del

pensionamento anticipato. Tale soluzione non è soddisfacente siccome non pone

il dipendente nelle condizioni di disdire il proprio rapporto di impiego nei

termini utili per ricevere la pensione dal giorno successivo all'interruzione

del versamento dello stipendio. Lo stesso Governo ha segnalato il problema nel

citato messaggio, accennando alla possibilità di prolungare il rapporto di

impiego sino al termine di agosto. Possibilità che, come detto, non è stata

concretamente disciplinata, né è stata attuata nel caso concreto. Emerge infatti

che al ricorrente era chiaro che il suo rapporto di lavoro a tempo pieno sarebbe

terminato con la fine delle vacanze estive. Lo si deduce dalla sua e-mail del

25.

ottobre 2020 all'IPCT, in cui ha dichiarato:

A settembre, giustamente, ho ricevuto una deduzione di

stipendio (differenza da mesi precedenti) dovuta al fatto che avevo ricevuto il

salario pieno durante il mese di agosto.

L'incarico in qualità di OPI è annuale e scatta dal

16.08; a detta del sig. Beltrami, la cassa pensioni mi riconosce la pensione

solo a partire dal 1° settembre perché noi OPI veniamo considerati docenti a

tutti gli effetti. Questa situazione provoca una perdita di rendita per la

seconda quindicina di agosto.

Il ricorrente non

sostiene di aver lavorato dal 16 al 31 agosto 2020 più del 62.5%. Né mette in

discussione che il suo rapporto di impiego sia terminato il 15 agosto 2021. Non

avendovi prestato servizio, il ricorrente non può pretendere di ottenere il

salario per le ultime due settimane di agosto 2020 e 2021. Le sue censure vanno

pertanto disattese in relazione sia al 2020 sia al 2021. Invero, su queste

ultime pretese, avanzate dal ricorrente con l'istanza del 18 febbraio 2022, la

decisione impugnata non si pronuncia. Un rinvio degli atti all'autorità inferiore,

che in questa sede si è comunque espressa negativamente al riguardo, si

rivelerebbe tuttavia privo di ogni portata pratica.

5.

Le pretese dell'insorgente

non possono essere riconosciute nemmeno in virtù del principio di uguaglianza

istituito dall'art. 8

cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) che

esso invoca, lamentando una discriminazione rispetto alla categoria dei

docenti, che percepiscono lo stipendio fino alla fine del mese di agosto per

poi godere delle prestazioni dell'IPCT dal 1° settembre. La censura appare

priva di fondamento siccome la differenza con i docenti deriva dal fatto che questi

ultimi fino alla fine di agosto beneficiano del diritto alle vacanze. Se è vero

quindi, come sostiene il ricorrente, che un docente nella sua stessa situazione

non avrebbe patito alcuna decurtazione salariale, è pur vero che un insegnante

che non avesse svolto prestazioni lavorative nelle ultime due settimane di

agosto lo avrebbe fatto usufruendo del suo diritto alle vacanze, in costanza

del rapporto di impiego. Al contrario, dopo il 15 agosto 2021 il ricorrente era

libero da ogni obbligo lavorativo. Anche questa censura va quindi respinta.

6.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia

costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di

causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e

art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera