52.2022.104
Dipendenti pubblici. Operatore scolastico specializzato. Statuto lavorativo e pensionamento
28 novembre 2022Italiano15 min
I. Con la
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.104
Lugano
28
novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° aprile
2022 di
RI
1
rappresentato
da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2022 (n. 1243) del
Consiglio di Stato che ha stabilito il suo stipendio di agosto 2020;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, classe 1958, è stato
alle dipendenze dello Stato dal 2006 come operatore scolastico specializzato, e
meglio operatore pedagogico per l'integrazione, funzione incaricata di
assicurare misure particolari di sostegno ad allievi con gravi deficit
sensoriali e/o motori. Il 29 marzo 2020 il medesimo, a quel momento occupato a
tempo pieno, ha chiesto di essere posto in pensionamento anticipato in misura
parziale a partire da settembre 2020.
B. a. L'Istituto di
previdenza del Cantone Ticino (IPCT), preso atto del preavviso favorevole del
datore di lavoro, ha confermato a RI 1 il pensionamento parziale al 37.50% con
effetto al 1° settembre 2020.
b. Per l'anno scolastico 2020/2021 ad RI 1 è stato assegnato un incarico a
orario parziale, per un onere lavorativo del 62.50%.
C. a. RI 1 è stato
regolarmente retribuito il mese di agosto 2020. Lo stipendio del mese
successivo è invece stato decurtato di fr. 1'372.25 corrispondenti alla quota
parte di salario dal 16 al 31 agosto 2020, per un onere lavorativo del 37.5%.
b. Interpellata dal dipendente, la Sezione amministrativa del Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha confermato al medesimo
la correttezza della deduzione apportata allo stipendio di settembre 2020.
L'autorità ha spiegato che l'anno di lavoro degli operatori pedagogici per
l'integrazione (OPI) inizia il 16 agosto e finisce il 15 dello stesso mese. Di
conseguenza, a partire dal 16 agosto 2020 la sua percentuale lavorativa è stata
ridotta al 62.5%: lo stipendio va quindi adattato a decorrere da quella data.
D. Al termine dell'anno
scolastico 2020/2021 il dipendente è stato posto al beneficio del pensionamento
anticipato in misura totale. Lo stipendio di agosto 2021, inizialmente
riconosciutogli per l'intero mese, è stato ricalcolato a settembre 2021 con
decurtazione della quota parte destinata al periodo dal 16 al 31 agosto 2021.
E. Dopo circostanze che
qui non mette conto di rilevare, il 18 febbraio 2022 RI 1 ha inoltrato un'istanza
all'autorità di nomina con cui ha chiesto il riconoscimento dell'intero salario
per la mensilità di agosto 2020, rispettivamente del 62.5% dello stipendio del
mese di agosto 2021, con conseguente rimborso integrale in suo favore delle
decurtazioni salariali applicate.
F. Il 16 marzo 2022
il Consiglio di Stato ha evaso con decisione formale la richiesta di RI 1,
stabilendo che dal 16 agosto 2020 il suo stipendio andava corrisposto in misura
del 62.5% e ha quindi confermato la trattenuta di fr. 1'375.25 dalla mensilità
di settembre 2020, corrispondente a quanto versato in eccesso il mese
precedente. Il Governo ha ripreso le motivazioni della Sezione amministrativa
del DECS, ricordando che l'anno scolastico degli OPI comincia il 16 agosto e
che nel caso concreto per le ultime due settimane del mese la retribuzione non
poteva che essere proporzionale alla nuova (ridotta) percentuale lavorativa.
Avendo erroneamente versato l'intero stipendio di agosto 2020, l'importo corrisposto
in eccesso è stato giustamente trattenuto il mese successivo.
G. RI 1 insorge ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la predetta risoluzione
governativa chiedendone l'annullamento. Domanda il rimborso di fr. 1'372.25
netti trattenuti dal salario di settembre 2020 e fr. 2'075.60 relativi alla
mensilità di agosto 2021. Sostiene che non vi è alcuna disposizione di legge
che fissi la fine dell'anno scolastico degli OPI al 15 agosto. La fine del
rapporto di impiego con due settimane di anticipo rispetto al versamento della
rendita costituirebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra gli OPI e i
docenti, che invece percepiscono lo stipendio fino alla fine del mese di
agosto.
H. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione
amministrativa del DECS, ribadendo le conclusioni esposte nella decisione
impugnata. Conferma che il dipendente ha ridotto la propria percentuale di
impiego a decorrere dal 16 agosto 2020. Lo stesso non può quindi rivendicare lo
stipendio intero sino alla fine del mese nemmeno tenendo conto del fatto che
l'IPCT lo ponga al beneficio della pensione soltanto dal 1° settembre 2020.
D'altro canto si tratta di un problema noto all'autorità di nomina, che ha
espressamente chiesto al predetto Istituto di modificare il proprio regolamento
in modo che agli operatori scolastici specializzati la pensione possa essere
riconosciuta già dal 16 agosto.
Conferma infine la correttezza del conteggio dello stipendio di agosto 2021,
effettuato a settembre 2021, quando il dipendente è stato posto in
pensionamento anticipato in misura integrale. Rileva comunque che la decisione
impugnata non si esprime su questo aspetto.
Fatti
I. Con la
replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni
di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
J. La Sezione delle
risorse umane non ha invece formulato particolari osservazioni, rimettendosi a
quelle del DECS.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).
La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il Tribunale dispone di sufficienti elementi per
determinarsi con cognizione di causa.
Considerandi
2.
L'operatore
scolastico specializzato è una figura professionale che opera nel sistema
scolastico cantonale. Tale denominazione è stata introdotta con la modifica
legislativa del 22 marzo 2016, in vigore dal 1° agosto 2016, e ha soppiantato
la precedente dicitura "operatore specializzato". In quell'occasione il
legislatore ha inteso sottolineare la specificità di questa figura, stabilendo
in particolare che le posizioni sottoposte a questo statuto lavorativo sono
definite esaustivamente dal Consiglio di Stato nei regolamenti scolastici,
mentre in difetto di una norma esplicita in questo senso, lavoratori in ambito
scolastico che non siano docenti sono da considerare impiegati dello Stato
(art. 79b cpv. 2 LORD, cfr. messaggio n. 7010 del 16 dicembre 2014 concernente
alcune modifiche legislative in ambito scolastico, pag. 4). La terminologia è
stata modificata anche per quanto riguarda il titolo III della LORD
(disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati),
che ora menziona pure quest'ultima figura professionale, oltre ai docenti. Tra
le disposizioni del titolo III trova spazio l'art. 79b cpv. 1 LORD, che
stabilisce che l'orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è
il medesimo di quello degli impiegati (art. 69 cpv. 1 LORD). Le vacanze durante
l'anno scolastico, soggiunge la norma, sono quelle di calendario, mentre quelle
estive sono dal 1° luglio al 15 agosto. Diversamente, le vacanze estive dei
docenti corrispondono alla chiusura degli istituti scolastici (art. 44 cpv. 1
LORD); essi devono rimanere tuttavia a disposizione due settimane dopo la fine
della scuola e due settimane prima dell'inizio del nuovo anno per riunioni,
organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento
e attività professionali (art. 44 cpv. 2 LORD). Oltre a questa disposizione
concernente l'onere di lavoro e le vacanze, la legge non prevede altre
distinzioni in relazione agli operatori scolastici specializzati, che sono
ritenuti dal legislatore una figura ibrida tra il docente e l'impiegato
(cfr. messaggio n. 7010 del 16 dicembre 2014 concernente alcune modifiche
legislative in ambito scolastico, pag. 7). Dalla sistematica della legge emerge
tuttavia che, essendo le disposizioni concernenti questa figura professione
collocate nel titolo III della LORD piuttosto che nel titolo II (disposizioni
speciali per gli impiegati), essi vanno trattati come docenti in mancanza di
prescrizione contraria.
Gli OPI sono
sottoposti allo statuto lavorativo di cui all'art. 79b LORD (art. 16 cpv. 2 e 3
del regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017; RPSp; RL 413.110;
cfr. art. 7 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011; LPSp; RL 413.100).
3.
3.1. Il rapporto
di impiego dei dipendenti dello Stato cessa per limite d'età fra i 60 e i 65
anni (art. 64 cpv. 1 LORD). Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha
diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento
di previdenza dell'Istituto di previdenza del Canone Ticino (cpv. 2). Secondo
l'art. 64 cpv. 4 LORD, per sciogliere il rapporto d'impiego prima del
compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso
prescritti dall'art. 59 LORD. Tale norma prescrive che il dipendente può
dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il
preavviso di tre mesi (cpv. 1), rispettivamente sei mesi per i funzionari
dirigenti (cpv. 2). Il rapporto di impiego dei docenti, soggiunge il cpv. 4,
cessa di regola il 31 agosto. Il disposto riserva al Consiglio di Stato la
possibilità di prevedere eccezioni nel regolamento. Facoltà di cui esso non ha
tuttavia fatto uso.
3.2
Per l'art. 18 cpv. 1 del regolamento di previdenza dell'Istituto di
previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 (regolamento IPCT) le
pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello
stipendio o il versamento di una precedente pensione, riservato il caso della
pensione di invalidità (art. 19 regolamento IPCT). Il cpv. 2 della norma
precisa che le pensioni di vecchiaia, anticipata e i relativi supplementi
decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto
d'impiego stabilito dalla LORD; per i docenti il pensionamento coincide con la
fine dell'anno scolastico al 31 agosto.
4.
4.1. Nel caso
concreto, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio del
pensionamento anticipato parziale il 29 marzo 2020 per settembre 2020.
Considerando l'ultimo giorno di lavoro a tempo pieno il 15 agosto 2020,
l'autorità di nomina l'ha retribuito al 100% fino a quella data. L'anno successivo,
quando era impiegato al 62.50%, il ricorrente ha deciso di usufruire del
pensionamento anticipato in misura totale e gli è stato riconosciuto il salario
fino al 15 agosto 2021, considerando questo l'ultimo giorno lavorativo. L'insorgente
è stato posto al beneficio della rendita pensionistica parziale soltanto dal 1°
settembre 2020 e di quella intera dal 1° settembre 2021. Lo stesso rivendica
pertanto il diritto al salario al 100% fino alla fine del mese di agosto 2020, rispettivamente
al 62.50% fino alla fine del mese di agosto 2021.
4.2
Come sopra
riportato, per ottenere il pensionamento anticipato il dipendente deve
rispettare i termini di disdetta (art. 64 cpv. 4 LORD). L'art. 59 cpv. 4 LORD
prescrive che il rapporto di impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto,
demandando al regolamento di stabilire eventuali eccezioni. Con questa
disposizione, nella versione in vigore dal 1° agosto 2012, il legislatore ha
inteso da un lato apportare chiarezza rispetto al testo precedente, che faceva
riferimento unicamente alla fine dell'anno scolastico, per specificare
che questo momento non corrisponde alla chiusura dell'anno scolastico, che
avviene invece a giugno. Dall'altro lato, ha previsto la possibilità di
stabilire eccezioni in via di regolamento. Tale facoltà è stata introdotta
pensando alla presenza nell'ordinamento scolastico di docenti e operatori
specializzati, il cui contratto di lavoro non termina necessariamente a fine
agosto, bensì nel corso del mese di agosto (cfr. messaggio aggiuntivo n.
6463A del 24 gennaio 2012 sulla revisione parziale della LORD, pag. 2). Nel
messaggio, il Consiglio di Stato ha precisato che ove questi collaboratori
dovessero dimettersi o rinunciare alla carica, fa stato la scadenza effettiva
del rapporto d'impiego, mentre che nel caso di pensionamento prima dei 65 anni
d'età il loro contratto può essere prolungato fino al termine del mese di
agosto. In tal modo, anche per questi collaboratori non si creano
particolari problemi amministrativi, essendo allineati la scadenza del rapporto
di lavoro e l'inizio del diritto alla pensione
(1° settembre).
4.3
Tuttavia, come
detto, il regolamento non prevede ad oggi alcuna eccezione. Ne segue che, di
principio, gli operatori scolastici specializzati che si dimettono dovrebbero
terminare il loro rapporto di impiego al 31 agosto. Sennonché, a differenza dei
docenti, che (ri)prendono servizio il primo giorno di scuola, attorno al 1°
settembre, gli operatori scolastici specializzati iniziano la loro attività al
16.
agosto di ogni anno. Il Consiglio di Stato afferma infatti che i nuovi
operatori assunti prendono servizio a questa data. L'autorità di nomina ha
quindi instaurato una prassi che allinea l'inizio e la fine dell'anno di lavoro
di queste figure professionali alla fine delle loro vacanze (15 agosto) e non
all'inizio della scuola.
Secondo questa prassi,
l'operatore scolastico specializzato che disdice il rapporto di impiego lo fa
con effetto a tale data, anche nel caso in cui intenda beneficiare del
pensionamento anticipato. Tale soluzione non è soddisfacente siccome non pone
il dipendente nelle condizioni di disdire il proprio rapporto di impiego nei
termini utili per ricevere la pensione dal giorno successivo all'interruzione
del versamento dello stipendio. Lo stesso Governo ha segnalato il problema nel
citato messaggio, accennando alla possibilità di prolungare il rapporto di
impiego sino al termine di agosto. Possibilità che, come detto, non è stata
concretamente disciplinata, né è stata attuata nel caso concreto. Emerge infatti
che al ricorrente era chiaro che il suo rapporto di lavoro a tempo pieno sarebbe
terminato con la fine delle vacanze estive. Lo si deduce dalla sua e-mail del
25.
ottobre 2020 all'IPCT, in cui ha dichiarato:
A settembre, giustamente, ho ricevuto una deduzione di
stipendio (differenza da mesi precedenti) dovuta al fatto che avevo ricevuto il
salario pieno durante il mese di agosto.
L'incarico in qualità di OPI è annuale e scatta dal
16.08; a detta del sig. Beltrami, la cassa pensioni mi riconosce la pensione
solo a partire dal 1° settembre perché noi OPI veniamo considerati docenti a
tutti gli effetti. Questa situazione provoca una perdita di rendita per la
seconda quindicina di agosto.
Il ricorrente non
sostiene di aver lavorato dal 16 al 31 agosto 2020 più del 62.5%. Né mette in
discussione che il suo rapporto di impiego sia terminato il 15 agosto 2021. Non
avendovi prestato servizio, il ricorrente non può pretendere di ottenere il
salario per le ultime due settimane di agosto 2020 e 2021. Le sue censure vanno
pertanto disattese in relazione sia al 2020 sia al 2021. Invero, su queste
ultime pretese, avanzate dal ricorrente con l'istanza del 18 febbraio 2022, la
decisione impugnata non si pronuncia. Un rinvio degli atti all'autorità inferiore,
che in questa sede si è comunque espressa negativamente al riguardo, si
rivelerebbe tuttavia privo di ogni portata pratica.
5.
Le pretese dell'insorgente
non possono essere riconosciute nemmeno in virtù del principio di uguaglianza
istituito dall'art. 8
cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) che
esso invoca, lamentando una discriminazione rispetto alla categoria dei
docenti, che percepiscono lo stipendio fino alla fine del mese di agosto per
poi godere delle prestazioni dell'IPCT dal 1° settembre. La censura appare
priva di fondamento siccome la differenza con i docenti deriva dal fatto che questi
ultimi fino alla fine di agosto beneficiano del diritto alle vacanze. Se è vero
quindi, come sostiene il ricorrente, che un docente nella sua stessa situazione
non avrebbe patito alcuna decurtazione salariale, è pur vero che un insegnante
che non avesse svolto prestazioni lavorative nelle ultime due settimane di
agosto lo avrebbe fatto usufruendo del suo diritto alle vacanze, in costanza
del rapporto di impiego. Al contrario, dopo il 15 agosto 2021 il ricorrente era
libero da ogni obbligo lavorativo. Anche questa censura va quindi respinta.
6.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a
carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia
costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di
causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e
art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera