52.2022.105
Commessa pubblica. Legittimazione del terzo classificato
11 luglio 2022Italiano6 min
I. L'Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.105
Lugano
11
luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 4 aprile
2022 di
RI
1
RI
2
RI
3
che
compongono il Consorzio ,
patrocinate
da: PA 1
contro
la decisione del 24 marzo 2022 della delegazione
consortile del CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le opere
di idraulico occorrenti alla realizzazione della condotta dell'acqua potabile
tra __________ e __________ alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 gennaio 2022
l'ARM ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere idrauliche per
la fornitura e la posa della condotta di acqua potabile tra il Comune di __________
(zona __________) e quello di __________ (zona __________; FU 14/2022 pag. 6
segg.).
B. Entro il termine
prestabilito sono giunte al committente tre offerte tra cui quella della CO 1,
di fr. 1'056'301.33 e quella del consorzio composto dalle ditte RI 1, RI 2 e RI
3 (Consorzio), di fr. 1'346'608.65.
C. La valutazione delle
offerte operata dal committente, per il tramite del suo consulente esterno, ha
restituito la seguente graduatoria:
1.
CO 1 5.791
2.
__________ 3.571
3.
Consorzio 3.00
Il committente ha
quindi deliberato la commessa alla CO 1.
D. Contro la predetta
decisione insorge ora il Consorzio terzo classificato, chiedendone
l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene
che l'aggiudicataria avrebbe fornito un prodotto non conforme alle esigenze
poste dagli atti di gara. In particolare, essa non avrebbe previsto l'impiego
di giunzioni anti sfilamento equivalenti a quelle indicate dal committente nel
capitolato d'appalto (__________ o __________).
E. Invitato a esprimersi
sul ricorso, il committente ha osservato che il prodotto offerto dalla
deliberataria sarebbe conforme alle esigenze del bando di concorso.
F. L'aggiudicataria
si è opposta all'accoglimento del gravame. Eccepisce innanzitutto la carenza di
legittimazione attiva del Consorzio che, in quanto terzo classificato non
avrebbe concrete possibilità di ottenere la commessa e non avrebbe quindi
dimostrato un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione.
Nel merito, sostiene che il prodotto da essa offerto è equivalente a quello
indicato nel bando di concorso.
G. Con la replica, il Consorzio
insorgente ha ribadito le proprie tesi. Per quanto attiene alla propria
legittimazione a ricorrere, sostiene che, come l'aggiudicataria, pure il
secondo classificato potrebbe aver male interpretato le indicazioni del
committente e avere proposto un prodotto non conforme alle specifiche tecniche
di cui al bando.
H. Con la duplica,
l'aggiudicataria ha confermato la propria posizione con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in appresso. La committenza ha dal canto suo
trasmesso una presa di posizione del progettista secondo cui l'offerta della seconda
classificata propone i medesimi prodotti descritti nel bando di concorso.
Fatti
I. L'Ufficio
di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha
presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4
cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30
novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP). Dal profilo dei presupposti di ricevibilità del gravame resta da
pronunciarsi sulla legittimazione attiva dei membri del Consorzio insorgente.
Considerandi
2.
2.1. Come
rettamente rilevato dalla resistente, nella materia che ci occupa il Tribunale
cantonale amministrativo ha modificato la propria prassi sulla legittimazione a
ricorrere del terzo classificato a un concorso, allineandosi alla cosiddetta Ceneri-Praxis
sancita dal Tribunale federale (cfr. RtiD I-2022 n. 3). Secondo questa
giurisprudenza, l'interesse a ricorrere contro la decisione di delibera è
riconosciuto se l'insorgente, in caso di accoglimento delle sue tesi, avrebbe
concrete possibilità di ottenere la commessa, prendendo in considerazione, di
principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara. L'effetto inscindibile
dell'annullamento dell'aggiudicazione comporta infatti che ai fini di una nuova
delibera occorre tenere conto di tutte le offerte.
2.2
Nel caso concreto, il ricorrente contesta la delibera alla CO 1, la quale
avrebbe offerto un prodotto non conforme a quello indicato nel capitolato
d'appalto. Esso, giunto al terzo posto della graduatoria, dovrebbe superare
anche il secondo classificato perché gli siano riconosciute concrete possibilità
di ottenere la commessa. Preso atto delle obiezioni della resistente in punto
alla sua legittimazione attiva, l'insorgente si è limitato a ipotizzare, senza
addurre alcun elemento concreto a sostegno delle proprie affermazioni, che pure
l'offerta della seconda classificata potrebbe presentare lo stesso vizio
addebitato all'aggiudicataria. Sennonché, le sue supposizioni appaiono d'acchito
prive di fondamento. Già da un esame sommario degli atti, e nello specifico l'offerta
della ditta giunta al secondo rango, emerge immediatamente che essa ha proposto
per ogni posizione i medesimi prodotti (__________ e __________) posti a
modello dalla stazione appaltante. Non avendo reso verosimile che in caso di annullamento
della delibera la commessa potrebbe essergli assegnata, i membri del Consorzio
non sono legittimati a ricorrere. Il gravame va quindi dichiarato irricevibile.
3.
L'emanazione del
presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso.
4.
La tassa di
giustizia è posta a carico delle ditte componenti il Consorzio, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esse rifonderanno congrue ripetibili alla
deliberataria, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dei membri del Consorzio, a cui è
restituito l'anticipo versato in eccesso. Essi rifonderanno inoltre alla CO 1 fr.
3'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
1.
patrocinata da: PA 2
2.
CO 2
3.
CO 3
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera