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Decisione

52.2022.105

Commessa pubblica. Legittimazione del terzo classificato

11 luglio 2022Italiano6 min

I. L'Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.105

Lugano

11

luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 4 aprile

2022 di

RI

1

RI

2

RI

3

che

compongono il Consorzio ,

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 24 marzo 2022 della delegazione

consortile del CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le opere

di idraulico occorrenti alla realizzazione della condotta dell'acqua potabile

tra __________ e __________ alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 21 gennaio 2022

l'ARM ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere idrauliche per

la fornitura e la posa della condotta di acqua potabile tra il Comune di __________

(zona __________) e quello di __________ (zona __________; FU 14/2022 pag. 6

segg.).

B. Entro il termine

prestabilito sono giunte al committente tre offerte tra cui quella della CO 1,

di fr. 1'056'301.33 e quella del consorzio composto dalle ditte RI 1, RI 2 e RI

3 (Consorzio), di fr. 1'346'608.65.

C. La valutazione delle

offerte operata dal committente, per il tramite del suo consulente esterno, ha

restituito la seguente graduatoria:

1.

CO 1 5.791

2.

__________ 3.571

3.

Consorzio 3.00

Il committente ha

quindi deliberato la commessa alla CO 1.

D. Contro la predetta

decisione insorge ora il Consorzio terzo classificato, chiedendone

l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene

che l'aggiudicataria avrebbe fornito un prodotto non conforme alle esigenze

poste dagli atti di gara. In particolare, essa non avrebbe previsto l'impiego

di giunzioni anti sfilamento equivalenti a quelle indicate dal committente nel

capitolato d'appalto (__________ o __________).

E. Invitato a esprimersi

sul ricorso, il committente ha osservato che il prodotto offerto dalla

deliberataria sarebbe conforme alle esigenze del bando di concorso.

F. L'aggiudicataria

si è opposta all'accoglimento del gravame. Eccepisce innanzitutto la carenza di

legittimazione attiva del Consorzio che, in quanto terzo classificato non

avrebbe concrete possibilità di ottenere la commessa e non avrebbe quindi

dimostrato un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione.

Nel merito, sostiene che il prodotto da essa offerto è equivalente a quello

indicato nel bando di concorso.

G. Con la replica, il Consorzio

insorgente ha ribadito le proprie tesi. Per quanto attiene alla propria

legittimazione a ricorrere, sostiene che, come l'aggiudicataria, pure il

secondo classificato potrebbe aver male interpretato le indicazioni del

committente e avere proposto un prodotto non conforme alle specifiche tecniche

di cui al bando.

H. Con la duplica,

l'aggiudicataria ha confermato la propria posizione con precisazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, in appresso. La committenza ha dal canto suo

trasmesso una presa di posizione del progettista secondo cui l'offerta della seconda

classificata propone i medesimi prodotti descritti nel bando di concorso.

Fatti

I. L'Ufficio

di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha

presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4

cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30

novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP). Dal profilo dei presupposti di ricevibilità del gravame resta da

pronunciarsi sulla legittimazione attiva dei membri del Consorzio insorgente.

Considerandi

2.

2.1. Come

rettamente rilevato dalla resistente, nella materia che ci occupa il Tribunale

cantonale amministrativo ha modificato la propria prassi sulla legittimazione a

ricorrere del terzo classificato a un concorso, allineandosi alla cosiddetta Ceneri-Praxis

sancita dal Tribunale federale (cfr. RtiD I-2022 n. 3). Secondo questa

giurisprudenza, l'interesse a ricorrere contro la decisione di delibera è

riconosciuto se l'insorgente, in caso di accoglimento delle sue tesi, avrebbe

concrete possibilità di ottenere la commessa, prendendo in considerazione, di

principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara. L'effetto inscindibile

dell'annullamento dell'aggiudicazione comporta infatti che ai fini di una nuova

delibera occorre tenere conto di tutte le offerte.

2.2

Nel caso concreto, il ricorrente contesta la delibera alla CO 1, la quale

avrebbe offerto un prodotto non conforme a quello indicato nel capitolato

d'appalto. Esso, giunto al terzo posto della graduatoria, dovrebbe superare

anche il secondo classificato perché gli siano riconosciute concrete possibilità

di ottenere la commessa. Preso atto delle obiezioni della resistente in punto

alla sua legittimazione attiva, l'insorgente si è limitato a ipotizzare, senza

addurre alcun elemento concreto a sostegno delle proprie affermazioni, che pure

l'offerta della seconda classificata potrebbe presentare lo stesso vizio

addebitato all'aggiudicataria. Sennonché, le sue supposizioni appaiono d'acchito

prive di fondamento. Già da un esame sommario degli atti, e nello specifico l'offerta

della ditta giunta al secondo rango, emerge immediatamente che essa ha proposto

per ogni posizione i medesimi prodotti (__________ e __________) posti a

modello dalla stazione appaltante. Non avendo reso verosimile che in caso di annullamento

della delibera la commessa potrebbe essergli assegnata, i membri del Consorzio

non sono legittimati a ricorrere. Il gravame va quindi dichiarato irricevibile.

3.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al ricorso.

4.

La tassa di

giustizia è posta a carico delle ditte componenti il Consorzio, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esse rifonderanno congrue ripetibili alla

deliberataria, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dei membri del Consorzio, a cui è

restituito l'anticipo versato in eccesso. Essi rifonderanno inoltre alla CO 1 fr.

3'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

CO 2

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera