52.2022.110
Mancata assegnazione di ripetibili
14 dicembre 2022Italiano10 min
FS1-16ar). Il permesso di costruzione è stato rilasciato il 14 novembre 2018 dal
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.110
Lugano
14
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 14 aprile
2022 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 6 aprile 2022 (n. 1668) del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da CO
1, CO 2 e CO 3 avverso uno scritto dell'Ufficio tecnico di Mendrisio
(limitatamente al dispositivo n. 3 concernente la mancata attribuzione di
un'indennità per ripetibili);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Con notifica di
costruzione del 21 settembre 2018, RI 1, proprietario del mapp. __________ di
Mendrisio, sezione Tremona, ha chiesto il rilascio, secondo la procedura della
notifica, di una licenza edilizia per posare all'esterno della propria
abitazione una pompa di calore aria/acqua per il riscaldamento (modello CTA AH
FS1-16ar). Il permesso di costruzione è stato rilasciato il 14 novembre 2018 dal
Municipio di Mendrisio (dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale favorevole).
b. Dopo
l'installazione dell'impianto (di un modello diverso, Fujitsu WOYK160LCTA e, in
un'altra posizione rispetto al progetto approvato), CO 1 - inquilino, insieme
alla moglie CO 2, dell'edificio sul fondo confinante (part. __________),
appartenente a CO 3 - si è lamentato più volte del rumore causato dalla
termopompa.
Dopo vicissitudini che
non occorre qui rievocare, RI 1 ha posato sull'impianto una cofanatura insonorizzante.
Esperita una verifica,
il 16 marzo 2021 il Municipio ha infine rilasciato il relativo certificato di
collaudo.
c. Ritenendo che la
termopompa installata divergesse da quella approvata, il 1° giugno 2021 CO 1
(agendo anche per conto della proprietaria) ha presentato al Municipio un'istanza
di accertamento (ex art. 63 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). In particolare, ha chiesto
all'Esecutivo comunale: (a) di ordinare al proprietario del mapp. __________ la
presentazione di una domanda di costruzione (variante) in sanatoria; (b) di
eseguire delle misurazioni foniche alla presenza delle parti e dei rispettivi
tecnici; (c) di ordinare, quali misure cautelari, lo spegnimento temporaneo
della termopompa o, in alternativa, il funzionamento dell'impianto in modalità
ridotta low noise e (d) di volersi esprimere attraverso l'emanazione di
una formale decisione impugnabile.
d. Con scritto del 9
luglio 2021, l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha preso posizione sull'istanza.
In particolare, ha ritenuto che non fosse necessario adottare i provvedimenti
sollecitati, considerando l'impianto di riscaldamento posato rispettoso delle
norme in materia di inquinamento fonico.
B. Con decisione del 6
aprile 2022, il Consiglio di Stato ha (1) dichiarato irricevibile il ricorso
presentato da CO 1, CO 2 e CO 3 avverso la predetta comunicazione, ma (2) ha
trasmesso gli atti al Municipio per pronunciarsi prontamente sull'istanza di
accertamento formulata il 1° giugno 2021, (3) senza prelevare tassa di
giustizia e assegnare ripetibili. Il Governo ha dapprima ritenuto che lo
scritto dell'UTC non rappresentasse una decisione impugnabile e non fosse stato
emanato dall'autorità competente (Municipio), da qui la decisione di
irricevibilità. In seguito, ha però trattato il rimedio dei vicini quale
ricorso per denegata/ritardata giustizia (ancorché non formalizzato a livello
di petitum): posto che la loro istanza d'accertamento esigeva una
formale decisione da parte del Municipio, gli ha quindi retrocesso gli atti per
pronunciarsi senza indugio, così come sopraindicato. Infine, data la
particolarità della vertenza, ha rinunciato al prelievo degli oneri
processuali, in particolare senza attribuire alle parti un'indennità per
ripetibili.
C. Avverso questo
giudizio governativo - limitatamente al dispositivo relativo alle ripetibili
(3) - RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
che sia annullato e riformato nel senso che CO 1, CO 2 e CO 3 siano tenuti a
versargli fr. 2'700.- a titolo di ripetibili.
Il ricorrente sostiene
che la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato, ovvero quella di
dichiarare irricevibile il ricorso, è la medesima di quella da lui richiesta. L'irricevibilità
del gravame doveva del resto essere nota ai vicini, poiché patrocinati. L'insorgente
nega invece che il ricorso presentato davanti alla precedente istanza potesse
essere considerato quale ricorso per denegata/ritardata giustizia.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
La Sezione della
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ed il Municipio si
rimettono al giudizio di questo Tribunale. CO 1, CO 2 e CO 3 chiedono, in via
preliminare, che venga confermato il ritorno degli atti al Municipio, affinché
quest'ultimo statuisca sulla loro istanza del 1° giugno 2021 e, nel merito, di
respingere il ricorso, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del
necessario, nei considerandi di diritto.
E. Non vi è stato un
ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare
una replica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 e art. 45
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).
Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Oggetto del
presente contendere è unicamente il giudizio governativo nella misura in cui
non ha assegnato alcuna indennità per ripetibili alle parti e in particolare a RI
1.
(cfr. disp. 3, seconda frase). Il ricorrente non ha invece impugnato il
dispositivo (n. 2) con cui il Governo ha retrocesso gli atti al Municipio
(affinché si pronunci sull'istanza di accertamento del 1° giugno 2021), che
pertanto, in difetto di un ricorso, non può essere oggetto di questa procedura.
Nella misura in cui chiedono la conferma di tale dispositivo, anche la relativa
domanda (in via preliminare) dei resistenti si rivela pertanto inammissibile.
3.
3.1. Giusta
l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità condannano la parte soccombente al
pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate
dalla controversia (ripetibili). Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non
costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso
obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr.
Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della
giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria
primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c). In questo
senso, la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha fatto
richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è censurabile
dinanzi a questo Tribunale (cfr. STA 90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.1).
3.2
Secondo costante
giurisprudenza, soccombente è colui (parte o soggetto del rapporto processuale)
che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente
illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al
ricorso. Soccombente è pure considerata l'autorità che rivede nel senso
postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente
il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o
implicitamente, alla decisione inizialmente contestata (desistenza) (cfr. STA 52.2018.517
del 12 ottobre 2020 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). Ininfluente al
riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o
materiale (cfr. Marcel Maillard in:
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II
ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63), rispettivamente quanto
siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar
Plüss in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 51 ad § 13).
3.3
L'indennità di
parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal
ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura di ricorso avverso
il giudizio impugnato (DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Maillard in: op. cit., ibidem).
Se la parte risulta solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in
proporzione (Maillard, op. cit.,
n. 16 e 17 ad art. 64). Ovvero, la stessa deve essere adeguatamente commisurata
alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi
interessi (RDAT II-1994 n 12).
La determinazione
delle spese ripetibili poi, è sindacabile da parte di questo Tribunale solo
nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il
profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare
insostenibile (cfr. STA 52.2006.24 del 21 marzo 2006).
4.
4.1. Come
esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha da un lato dichiarato
irricevibile il gravame dei qui resistenti, in quanto rivolto contro un atto
non impugnabile (disp. n. 1).
Dall'altro, ha però
ritornato gli atti al Municipio affinché statuisse senza indugio sulla domanda
di accertamento presentata dai vicini nel giugno 2021 (cfr. disp. n. 2).
L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che, avendo manifestato (…)
insoddisfazione in merito all'evasione delle loro segnalazioni, gli stessi
avessero implicitamente presentato un ricorso per denegata/ritardata giustizia.
Gravame che il Governo ha di fatto ritenuto fondato, ritornando gli atti al
Municipio come indicato.
Ora, nel fatto che il
Consiglio di Stato abbia trattato l'impugnativa (anche) quale ricorso per
denegata/ritardata giustizia non è di per sé ravvisabile alcuna violazione del
diritto, ove solo si consideri che un tale rimedio può essere proposto in ogni
momento (art. 67 LPAmm) e che i vicini avevano espressamente richiesto
all'autorità di ricorso di procedere in tal senso (cfr. replica pag. 3; cfr.
pure giudizio impugnato pag. 4). In ogni caso, come già detto (consid. 2),
forza è constatare che il ricorrente non ha contestato in questa sede il
dispositivo (n. 2) di rinvio degli atti per dar seguito all'istanza
d'accertamento: non mette quindi conto di dilungarsi oltre sulla legittimità di
questa decisione.
4.2
Ferme queste
premesse, non risulta quindi insostenibile il giudizio del Governo di non
assegnare a nessuna delle parti un'indennità per ripetibili. Infatti, nonostante
l'Esecutivo cantonale abbia, da una parte, dichiarato irricevibile il ricorso
presentato dai vicini, come detto, dall'altra ha di fatto accolto la loro
domanda tendente a riconoscere un diniego di giustizia formale da parte del
Municipio, per modo che entrambe le parti possono essere considerate in egual
misura vincenti e soccombenti.
5.
Alla luce dei
considerandi che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia è
posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà
ai resistenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente, il
quale verserà complessivi fr. 400.- a CO 1, CO 2 e CO 3 a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera