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Decisione

52.2022.110

Mancata assegnazione di ripetibili

14 dicembre 2022Italiano10 min

FS1-16ar). Il permesso di costruzione è stato rilasciato il 14 novembre 2018 dal

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.110

Lugano

14

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 14 aprile

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 6 aprile 2022 (n. 1668) del

Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da CO

1, CO 2 e CO 3 avverso uno scritto dell'Ufficio tecnico di Mendrisio

(limitatamente al dispositivo n. 3 concernente la mancata attribuzione di

un'indennità per ripetibili);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con notifica di

costruzione del 21 settembre 2018, RI 1, proprietario del mapp. __________ di

Mendrisio, sezione Tremona, ha chiesto il rilascio, secondo la procedura della

notifica, di una licenza edilizia per posare all'esterno della propria

abitazione una pompa di calore aria/acqua per il riscaldamento (modello CTA AH

FS1-16ar). Il permesso di costruzione è stato rilasciato il 14 novembre 2018 dal

Municipio di Mendrisio (dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale favorevole).

b. Dopo

l'installazione dell'impianto (di un modello diverso, Fujitsu WOYK160LCTA e, in

un'altra posizione rispetto al progetto approvato), CO 1 - inquilino, insieme

alla moglie CO 2, dell'edificio sul fondo confinante (part. __________),

appartenente a CO 3 - si è lamentato più volte del rumore causato dalla

termopompa.

Dopo vicissitudini che

non occorre qui rievocare, RI 1 ha posato sull'impianto una cofanatura insonorizzante.

Esperita una verifica,

il 16 marzo 2021 il Municipio ha infine rilasciato il relativo certificato di

collaudo.

c. Ritenendo che la

termopompa installata divergesse da quella approvata, il 1° giugno 2021 CO 1

(agendo anche per conto della proprietaria) ha presentato al Municipio un'istanza

di accertamento (ex art. 63 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). In particolare, ha chiesto

all'Esecutivo comunale: (a) di ordinare al proprietario del mapp. __________ la

presentazione di una domanda di costruzione (variante) in sanatoria; (b) di

eseguire delle misurazioni foniche alla presenza delle parti e dei rispettivi

tecnici; (c) di ordinare, quali misure cautelari, lo spegnimento temporaneo

della termopompa o, in alternativa, il funzionamento dell'impianto in modalità

ridotta low noise e (d) di volersi esprimere attraverso l'emanazione di

una formale decisione impugnabile.

d. Con scritto del 9

luglio 2021, l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha preso posizione sull'istanza.

In particolare, ha ritenuto che non fosse necessario adottare i provvedimenti

sollecitati, considerando l'impianto di riscaldamento posato rispettoso delle

norme in materia di inquinamento fonico.

B. Con decisione del 6

aprile 2022, il Consiglio di Stato ha (1) dichiarato irricevibile il ricorso

presentato da CO 1, CO 2 e CO 3 avverso la predetta comunicazione, ma (2) ha

trasmesso gli atti al Municipio per pronunciarsi prontamente sull'istanza di

accertamento formulata il 1° giugno 2021, (3) senza prelevare tassa di

giustizia e assegnare ripetibili. Il Governo ha dapprima ritenuto che lo

scritto dell'UTC non rappresentasse una decisione impugnabile e non fosse stato

emanato dall'autorità competente (Municipio), da qui la decisione di

irricevibilità. In seguito, ha però trattato il rimedio dei vicini quale

ricorso per denegata/ritardata giustizia (ancorché non formalizzato a livello

di petitum): posto che la loro istanza d'accertamento esigeva una

formale decisione da parte del Municipio, gli ha quindi retrocesso gli atti per

pronunciarsi senza indugio, così come sopraindicato. Infine, data la

particolarità della vertenza, ha rinunciato al prelievo degli oneri

processuali, in particolare senza attribuire alle parti un'indennità per

ripetibili.

C. Avverso questo

giudizio governativo - limitatamente al dispositivo relativo alle ripetibili

(3) - RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo

che sia annullato e riformato nel senso che CO 1, CO 2 e CO 3 siano tenuti a

versargli fr. 2'700.- a titolo di ripetibili.

Il ricorrente sostiene

che la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato, ovvero quella di

dichiarare irricevibile il ricorso, è la medesima di quella da lui richiesta. L'irricevibilità

del gravame doveva del resto essere nota ai vicini, poiché patrocinati. L'insorgente

nega invece che il ricorso presentato davanti alla precedente istanza potesse

essere considerato quale ricorso per denegata/ritardata giustizia.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

La Sezione della

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ed il Municipio si

rimettono al giudizio di questo Tribunale. CO 1, CO 2 e CO 3 chiedono, in via

preliminare, che venga confermato il ritorno degli atti al Municipio, affinché

quest'ultimo statuisca sulla loro istanza del 1° giugno 2021 e, nel merito, di

respingere il ricorso, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del

necessario, nei considerandi di diritto.

E. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare

una replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 e art. 45

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine

e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Oggetto del

presente contendere è unicamente il giudizio governativo nella misura in cui

non ha assegnato alcuna indennità per ripetibili alle parti e in particolare a RI

1.

(cfr. disp. 3, seconda frase). Il ricorrente non ha invece impugnato il

dispositivo (n. 2) con cui il Governo ha retrocesso gli atti al Municipio

(affinché si pronunci sull'istanza di accertamento del 1° giugno 2021), che

pertanto, in difetto di un ricorso, non può essere oggetto di questa procedura.

Nella misura in cui chiedono la conferma di tale dispositivo, anche la relativa

domanda (in via preliminare) dei resistenti si rivela pertanto inammissibile.

3.

3.1. Giusta

l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità condannano la parte soccombente al

pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate

dalla controversia (ripetibili). Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non

costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso

obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr.

Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della

giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria

primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c). In questo

senso, la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha fatto

richiesta costituisce una violazione del diritto e, come tale, è censurabile

dinanzi a questo Tribunale (cfr. STA 90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.1).

3.2

Secondo costante

giurisprudenza, soccombente è colui (parte o soggetto del rapporto processuale)

che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente

illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al

ricorso. Soccombente è pure considerata l'autorità che rivede nel senso

postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente

il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o

implicitamente, alla decisione inizialmente contestata (desistenza) (cfr. STA 52.2018.517

del 12 ottobre 2020 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). Ininfluente al

riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o

materiale (cfr. Marcel Maillard in:

Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II

ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63), rispettivamente quanto

siano pertinenti le singole censure (cfr. Kaspar

Plüss in: Alain Griffel [curatore], Kommentar VRG, III ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 51 ad § 13).

3.3

L'indennità di

parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal

ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura di ricorso avverso

il giudizio impugnato (DTF 123 V 156 consid. 3c, 123 V 159 consid. 4b; Maillard in: op. cit., ibidem).

Se la parte risulta solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in

proporzione (Maillard, op. cit.,

n. 16 e 17 ad art. 64). Ovvero, la stessa deve essere adeguatamente commisurata

alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi

interessi (RDAT II-1994 n 12).

La determinazione

delle spese ripetibili poi, è sindacabile da parte di questo Tribunale solo

nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il

profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare

insostenibile (cfr. STA 52.2006.24 del 21 marzo 2006).

4.

4.1. Come

esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha da un lato dichiarato

irricevibile il gravame dei qui resistenti, in quanto rivolto contro un atto

non impugnabile (disp. n. 1).

Dall'altro, ha però

ritornato gli atti al Municipio affinché statuisse senza indugio sulla domanda

di accertamento presentata dai vicini nel giugno 2021 (cfr. disp. n. 2).

L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che, avendo manifestato (…)

insoddisfazione in merito all'evasione delle loro segnalazioni, gli stessi

avessero implicitamente presentato un ricorso per denegata/ritardata giustizia.

Gravame che il Governo ha di fatto ritenuto fondato, ritornando gli atti al

Municipio come indicato.

Ora, nel fatto che il

Consiglio di Stato abbia trattato l'impugnativa (anche) quale ricorso per

denegata/ritardata giustizia non è di per sé ravvisabile alcuna violazione del

diritto, ove solo si consideri che un tale rimedio può essere proposto in ogni

momento (art. 67 LPAmm) e che i vicini avevano espressamente richiesto

all'autorità di ricorso di procedere in tal senso (cfr. replica pag. 3; cfr.

pure giudizio impugnato pag. 4). In ogni caso, come già detto (consid. 2),

forza è constatare che il ricorrente non ha contestato in questa sede il

dispositivo (n. 2) di rinvio degli atti per dar seguito all'istanza

d'accertamento: non mette quindi conto di dilungarsi oltre sulla legittimità di

questa decisione.

4.2

Ferme queste

premesse, non risulta quindi insostenibile il giudizio del Governo di non

assegnare a nessuna delle parti un'indennità per ripetibili. Infatti, nonostante

l'Esecutivo cantonale abbia, da una parte, dichiarato irricevibile il ricorso

presentato dai vicini, come detto, dall'altra ha di fatto accolto la loro

domanda tendente a riconoscere un diniego di giustizia formale da parte del

Municipio, per modo che entrambe le parti possono essere considerate in egual

misura vincenti e soccombenti.

5.

Alla luce dei

considerandi che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto.

La tassa di giustizia è

posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà

ai resistenti, assistiti da un legale, adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente, il

quale verserà complessivi fr. 400.- a CO 1, CO 2 e CO 3 a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera